DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241) per l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici per lo svolgimento di attività finalizzate alla progettazione dei lavori di riqualificazione del sistema idrico, fognario, antincendio e irriguo della sede di Villa Pamphilj.
TRA
La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche Presidenza), C.F. 80188230587, con sede in xxx xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, in persona del Capo del Dipartimento per i servizi strumentali pro-tempore, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx, per la carica ivi domiciliato,
E
Il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. (di seguito anche Provveditorato), C.F. 93310920728 con sede in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, in persona del Provveditore pro-tempore, Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, per la carica ivi domiciliato,
(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
Per rispondere alle necessità di conservazione e di adeguamento normativo della sede di Villa Pamphilj, la Presidenza ha condotto un’attenta analisi sullo stato di fatto degli impianti, avviando sin dal mese di ottobre u.s., attività programmatorie degli interventi necessari. Nel corso di tali attività è emersa, fra le altre, la necessità di adeguare gli impianti idrico, idrico-antincendio, fognario e irriguo a servizio dei fabbricati e del parco storico, in modo da garantire la funzionalità e il decoro richieste dalla sede istituzionale;
- la Presidenza con nota protocollo DSS 8761-P del 11 dicembre 2020, ha richiesto al Provveditorato di porre in essere ogni attività finalizzata all’urgente riqualificazione dell’impianto idrico, idrico- antincendio, fognario e irriguo di Via Aurelia Antica 111 – Villa Pamphilj, con propri fondi;
- contestualmente la Presidenza ha inserito nel fabbisogno manutentivo del Portale dell’Agenzia del demanio - Manutentore Unico, Triennio 2022 – 2024, l’intervento INT_AMM_83633, “Adeguamento e bonifica impianto idrico, idrico-antincendio, irriguo e fognario” per un importo previsto di quadro economico pari a € 748.000,00.
- il Provveditorato con nota n. 8290 del 04 marzo 2021 ha comunicato di non disporre di risorse necessarie per far fronte agli interventi nonché alla progettazione esecutiva, stimata in € 84.581,51 compresa IVA e CNPAIA;
- la Presidenza con nota protocollo DSS 2249-P- del 18 marzo 2021, ha assicurato la copertura finanziaria per la redazione del progetto esecutivo pari ad € 84.581,51 (ottantaquattromilacinquecentoottantuno/51), comprensivo di CNPAIA e IVA, stante la necessità di accelerare la fase esecutiva dei lavori;
- l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone che i Provveditorati alle OO.PP. siano iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le Centrali di Committenza;
- la Presidenza non dispone in organico di adeguata struttura tecnico/amministrativa, apparendo perciò necessario il ricorso a un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel Provveditorato;
- al Provveditorato sono state già affidate, in qualità di Stazione Appaltante, procedure per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per le quali risulta competente per la progettazione e l’esecuzione dei lavori da eseguire all’interno della sede demaniale di Villa Pamphilj;
− il competente Provveditorato svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante curando l’iter tecnico- amministrativo delle fasi procedimentali relative alla progettazione ed alla sua contabilizzazione, fino alla validazione della progettazione;
- il Provveditorato si occuperà di sottoporre il progetto alla competente Sovrintendenza per il rilascio del relativo Nulla Osta all’esecuzione delle opere;
- gli oneri economici relativi alla redazione della progettazione esecutiva per un importo pari ad € 84.581,51 (euro ottantaquattromilacinquecentoottantuno/51), comprensivo di CNPAIA e IVA, saranno a carico della Presidenza a valere sul capitolo 905 (spese di manutenzione straordinaria degli immobili) di pertinenza del Segretariato Generale;
- per la realizzazione delle predette attività è necessario procedere all’espletamento di procedure di affidamento di servizi di progettazione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- ai fini dell’attribuzione al Provveditorato delle funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici, si rende necessaria la stipula di apposito Accordo fra la Presidenza, per mezzo del competente Dipartimento per i servizi strumentali, e il Provveditorato, che ne disciplini il rapporto.
VISTO
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO
LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO e CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse e le considerazioni di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo, alle condizioni in esso contenute, è finalizzato a regolare i rapporti tra la Presidenza ed il Provveditorato, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le attività del Provveditorato, per conto della Presidenza, sono relative alla redazione della progettazione esecutiva, finanziata dalla Presidenza, per i lavori di riqualificazione del sistema idrico, fognario, antincendio e irriguo della sede di Villa Pamphilj.
3. Il Provveditorato svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante, curando l’iter tecnico- amministrativo per le procedure legate al procedimento di cui trattasi, a partire dall’individuazione del professionista deputato alla redazione del progetto esecutivo, occupandosi anche di interpellare la competente Sovrintendenza ai fini del rilascio del Nulla Osta all’esecuzione delle opere.
Art. 3 - Durata dell’Accordo
1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le attività per conto della Presidenza attraverso la propria struttura operativa tecnico-amministrativa, per l’espletamento di tutte le procedure atte all’individuazione del professionista che dovrà redigere il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del sistema idrico, fognario, antincendio e irriguo della sede di Villa Pamphilj.
2. Il presente Accordo acquisterà efficacia dopo l’approvazione da parte degli organi di controllo, di cui verrà data tempestiva comunicazione al Provveditorato e fino al termine di ogni attività necessaria, a partire dalla redazione della progettazione esecutiva e alla trasmissione di tutti gli atti necessari all’impegno ed alla liquidazione della relativa spesa sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza e successivo collaudo/regolare esecuzione a cura e spese del Provveditorato.
Art. 4 - Funzioni, attività del Provveditorato
1. Il Provveditorato cura l’intero iter tecnico-amministrativo delle fasi procedimentali relative al conferimento di incarico di progettazione esecutiva, fino alla validazione della progettazione esecutiva, ivi compresa la contabilizzazione dello stesso, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
2. Il Provveditorato assume le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici; in tale veste svolge tutte le attività affidate, ivi incluse quelle relative all'espletamento delle procedure di gara, alla predisposizione degli atti di gara, disciplinari e capitolati d’appalto, alla stipula e all’approvazione dei contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici e del presente Accordo.
3. Il Provveditorato definisce tutte le controversie, anche in via transattiva, in sede amministrativa e fornisce assistenza istruttoria in sede giurisdizionale.
Art. 5 - Obblighi del Provveditorato
1. Il Provveditorato si impegna a:
− realizzare tutte le attività nei limiti degli importi indicati nel POD (piano operativo di dettaglio) per la redazione della progettazione esecutiva e in base al quadro economico approvato, comunicando alla Presidenza, per la successiva ed eventuale autorizzazione, potenziali scostamenti rispetto agli importi stimati, ai fini della preventiva verifica della copertura finanziaria della Presidenza;
− informare tempestivamente la Presidenza della necessità di stipulare con l’aggiudicatario eventuali atti aggiuntivi al contratto d’appalto;
− aggiornare costantemente la Presidenza in merito allo stato di avanzamento delle fasi della progettazione, attraverso i relativi rappresentanti incaricati;
− comunicare alla Presidenza le eventuali economie di gara;
− ad adempiere alle comunicazioni all’Osservatorio previste dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici a cura del Responsabile unico del procedimento;
− curare la predisposizione e la trasmissione di tutti gli atti contabili e di spesa validati dal Responsabile unico del procedimento, necessari all’erogazione del corrispettivo relativo alla progettazione dell’intervento da inviare unitamente all’atto negoziale e alla validazione della progettazione alla Presidenza, che ne dispone a sua volta l’approvazione e l’impegno della spesa con atto di competenza secondo il proprio ordinamento;
2. La Presidenza eroga le somme in seguito all’inoltro, da parte del Provveditorato, della relativa documentazione di cui sopra con le specifiche di ogni voce di spesa, di n° 2 copie cartacee del progetto e copia in supporto digitale della progettazione.
Art. 6 - Oneri finanziari e pagamenti
1. La Presidenza assicura con propri fondi stanziati sul capitolo di pertinenza, la copertura delle spese relative alla redazione della progettazione esecutiva oggetto dell’intervento pari ad € 84.581,51 (euro ottantaquattromilacinquecentoottantuno/51) comprensivo di CNPAIA e IVA.
2. Il pagamento, in unica soluzione, è effettuato dalla Presidenza direttamente al professionista, dietro espressa richiesta di erogazione delle somme, inoltrata alla Presidenza dal Responsabile unico del procedimento del Provveditorato una volta acquisiti tutti gli atti necessari per la liquidazione della stessa.
3. La fattura contenente l’indicazione delle modalità di pagamento (codice bancario IBAN o numero di c/c postale), deve essere intestata e inviata elettronicamente a:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i servizi strumentali - Ufficio patrimonio, gare e contratti - Via della Mercede n. 96 - codice IPA M4QW4Z, ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Città Roma CAP 00187
Codice Fiscale 80188230587
CIG di riferimento.
4. Il Provveditorato non risponde dei ritardi dei pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.
5. Le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività di progettazione, svolta dal Provveditorato, derivante dal presente Accordo e, nei termini ivi previsti, sono a carico della Presidenza.
6. Sono esclusi compensi o pagamenti non esplicitamente previsti nel quadro economico riferito all’intervento oggetto dell’Accordo.
7. La Presidenza comunica al Provveditorato l’avvenuta disposizione di pagamento.
Art. 7 - Contenzioso
1. Il Provveditorato avvalendosi della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. In relazione a tali contenziosi legittimato passivo è, contestualmente alla Presidenza, il Provveditorato.
Art. 8 - Esenzione per bollo e registrazione
Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 9 - Controversie relative all’attivazione dell’Accordo
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice competente.
Articolo 10 - Trattamento dati e riservatezza
1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell’Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e
pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.
5. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi sotto riportati all’art. 11 e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.
6. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente alle altre qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
Art.11 - Referenti per l’attuazione dell’Accordo
Referenti per l’attuazione dell’Accordo sono:
− per la Presidenza: Cons. Xxxxx Xxxxxxxx tel. 0000000000 Pec: xxx@xxx.xxxxxxx.xx, in qualità di Capo Dipartimento per i servizi strumentali;
− per il Provveditorato: dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx tel. 00000000; Pec: xxxx.xxxxx@xxx.xxx.xxx.xx, in qualità di Provveditore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.
Art.12 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo le parti convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme dell’ordinamento amministrativo, a quelle di diritto comune.
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.
Presidenza del Consiglio dei ministri Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i servizi strumentali Xxxxx.xx xxxxxxxx.xx XX.XX.
Lazio – Abruzzo - Sardegna
(Cons. Xxxxx Xxxxxxxx) (dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30.04.2021
07:23:20 UTC