PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI
PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI
DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI EUROPEI 2015/2067, 304/2008,
DPR 146/2018 e Schema Accreditamento ACCREDIA
A2 | 17.03.2021 | Pag. 12 | Presidente CSI/Schema | Direttore Tecnico |
A1 | 19.01.2021 | Revisione generale | Presidente CSI/Schema | Amministratore Delegato |
9 | 13.11.2020 | Pag. 10 | Presidente CSI/Schema | Amministratore Delegato |
Rev. | Data | Motivazioni | Convalida | Approvazione |
INDICE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ 3
4. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 4
4.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 4
4.2 VALUTAZIONE / AUDIT IN CAMPO 4
4.3 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE 5
4.4 EMISSIONE DEL CERTIFICATO E REGISTRAZIONE 5
5. CONTENUTI DEL CERTIFICATO 5
6.2 SORVEGLIANZA DELLE CERTIFICAZIONI GIA’ EMESSE (GESTIONE TRANSITORIO) 6
8. TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI 7
9. REQUISITI SPECIFICI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE 8
11. CONDIZIONI D’USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS 8
ALLEGATO 1. CRITERI DI COMPETENZA DEL GRUPPO DI VERIFICA 11
ALLEGATO 2. ELENCO DELLE APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE DISPONIBILI PRESSO L’AZIENDA CHE RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE 12
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ
Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS che opera quale organismo di certificazione di servizio come previsto dal DPR 146/2018 e dai Regolamenti Europei (CE) 2015/2067, 304/2008, e le organizzazioni richiedenti che erogano i servizi contemplati nei Regolamenti Europei sopracitati.
La presente procedura non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione dei sopracitati componenti ed apparecchiature.
Il presente documento contiene indicazioni specifiche aggiuntive rispetto al regolamento XXXXX XX00 “Regolamento generale per la certificazione di conformità di processo/prodotto/servizio” di cui deve essere considerato parte integrante.
Nel presente documento sono descritte le azioni che debbono essere poste in essere e gli impegni che devono essere assunti sia da parte CEPAS che dall’Organizzazione richiedente per quanto attiene lo specifico scopo di certificazione.
La Certificazione delle aziende è obbligatoria in base alle disposizioni dell’art. 8 del DPR 146/2018 e come previsto dal Regolamento (CE) n. 517/2014, dai Regolamenti Europei (CE) n. 2015/2067, 304/2008 per le imprese che svolgono le seguenti attività
1. le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
2. le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.
2. RIFERIMENTI
I documenti citati rappresentano i principali riferimenti legislativi del settore e sono applicabili nell’ultima edizione valida.
• UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
• Regolamenti ACCREDIA RG 01, RG-01-03, RG-09
• Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 29.01.2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
• D.P.R. n. 146/2018
• Regolamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006
• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) N. 303/2008
• Regolamento (CE) N. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE)
n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Si applicano tutti i termini e le definizioni contenuti nel Regolamento CEPAS RG03.
4. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
I costi della certificazione sono riportati nel tariffario che riporta le seguenti informazioni (rif. punto 2.2. dell’Allegato B al
D.P.R. n. 146/2018):
- presentazione della domanda di certificazione;
- esame della documentazione;
- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);
- rilascio della certificazione;
- spese extra (vitto, alloggio, spese auto, ecc.).
Il tariffario viene inviato per approvazione al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 146/2018, a cui vengono comunicate anche tutte le eventuali successive modifiche, prima della loro applicazione.
4.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
L’Organizzazione richiedente deve presentare la richiesta di certificazione attraverso il modulo MD77. La domanda oltre ai riferimenti anagrafici dell’Organizzazione richiedente dovrà contenere:
a) l’attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale
b) la visura camerale (l’attività descritta nella Visura camerale deve prevedere l’oggetto del servizio in accordo al Regolamento CE di riferimento)
c) il fatturato specifico presunto (nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali).
d) il numero e i nominativi delle persone certificate impiegate dall’impresa e i relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale, ai sensi del DPR 146/2018, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).
Per volume di attività presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa impieghi una persona certificata.
La categoria di certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell’impresa: almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.
4.2 VALUTAZIONE / AUDIT IN CAMPO
Il rilascio del certificato avviene a seguito di una valutazione (audit) finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L’audit è condotto in un’unica fase presso una unità locale dell’impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante
ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. La durata minima dell’audit è di 2 ore, esclusi i trasferimenti da e per la sede.
CEPAS comunicherà al richiedente il nominativo dell’ispettore incaricato per la valutazione, per una eventuale ricusazione scritta e motivata.
L’Organizzazione richiedente la certificazione deve mettere a disposizione di CEPAS i seguenti documenti:
• iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale
• elenco del personale certificato in accordo ai regolamenti (CE) 2015/2067 e/o 304/2008 e copia dei certificati;
• elenco delle idonee apparecchiature e attrezzature (e il regime di taratura, se applicabile) disponibile per l’espletamento delle attività, e la garanzia del mantenimento della catena metrologica; come da allegato 2
• documenti Aziendali di riferimento (D.A.) atti a dimostrare il rispetto dei requisiti dei regolamenti per l’espletamento delle attività contenente la tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall’impresa e l’evidenza di impiego di persone certificate in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto, disponibilità e utilizzo di idonei e strumenti e
attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione e la presenza di procedure e /o istruzioni operative (es. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e /o definite dall’impresa)
• modalità di gestione dei ricorsi e reclami.
4.3 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE
La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall’Organo Deliberante di CEPAS in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.
CEPAS fornisce un certificato al richiedente che ha superato positivamente l’iter di certificazione e che è iscritta al Registro telematico nazionale. L’intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all’articolo 8, comma 3, lettera c) e all’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n.146/2018.
Superato tale termine, l’impresa dovrà ripetere l’intera procedura di certificazione come previsto all’articolo 8, comma 3 del
D.P.R. n. 146/2018.
4.4 EMISSIONE DEL CERTIFICATO E REGISTRAZIONE
CEPAS rilascia un certificato a tutte le Organizzazioni che hanno superato positivamente l’iter previsto. Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del certificato, CEPAS inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 146/2018 le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto il Certificato e le informazioni (nominativi e numero certificato) del personale impiegato per le attività oggetto di certificazione. Sempre entro 10 giorni lavorativi, CEPAS aggiornerà il registro telematico in caso di sospensione o revoca del certificato.
CEPAS mantiene la proprietà esclusiva dei certificati emessi e detiene registrazioni aggiornate che consentono di verificare la posizione delle imprese certificate.
Le registrazioni vengono conservate per almeno 5 due cicli di certificazione (10 anni) dopo la scadenza della certificazione. CEPAS, infine, trasmetterà al MATTM e ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle certificazioni emesse.
5. CONTENUTI DEL CERTIFICATO
Il certificato di conformità rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 riporta i seguenti dati:
▪ Nome dell’Organismo di certificazione;
▪ Nome completo dell’impresa /impresa individuale certificata e ubicazione della sede legale dell’impresa;
▪ Numero Certificato;
▪ La dicitura “impresa” oppure “impresa individuale”;
▪ Il seguente scopo: “installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg”
▪ Le norme di certificazione applicabili, D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
▪ Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
▪ data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza;
▪ Firma del Legale Rappresentante CEPAS o suo specifico delegato.
Il certificato di conformità rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 riporta i seguenti dati:
▪ Nome dell’Organismo di certificazione;
▪ Nome completo dell’impresa /impresa individuale certificata e ubicazione della sede legale dell’impresa;
▪ Numero Certificato;
▪ La dicitura “impresa” oppure “impresa individuale”;
▪ Il seguente scopo: “installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;
▪ Le norme di certificazione applicabili: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/2008
▪ Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
▪ Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza;
▪ Firma del Legale Rappresentante CEPAS o suo specifico delegato.
Il certificato rilasciato da CEPAS vale per un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera. Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.
Nella verifica CEPAS terrà conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall’impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l’impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.
Nel corso di validità del certificato, l’impresa può richiedere a CEPAS la variazione del certificato da “Impresa individuale” a “Impresa” e viceversa, previa verifica da parte di CEPAS della sussistenza dei requisiti per la variazione del certificato.
6. SORVEGLIANZA
6.1 SORVEGLIANZA ANNUALE
Gli audit periodici devono essere eseguiti con cadenza annuale a partire dalla data di rilascio del certificato. Gli audit di sorveglianza annuali sono documentali. CEPAS, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, invia una comunicazione via email all’impresa certificata per richiedere l’invio della seguente documentazione:
1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall’anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
Nel caso in cui l’impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l’impresa certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
3. l’elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale. L’elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d’attività conseguito nell’anno precedente;
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti e attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l’impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l’impresa dovrà comunicare a CEPAS le modalità di gestione degli stessi.
CEPAS deve ricevere almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, la documentazione di cui ai punti da 1. a 6..
In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., CEPAS sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l’impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., CEPAS provvederà alla revoca del certificato. L’impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).
CEPAS, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all’impresa la sussistenza della certificazione tramite comunicazione del proprio portale di gestione.
Entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione della sorveglianza, CEPAS aggiornerà il Registro Nazionale di cui al DPR 146/2018.
6.2 SORVEGLIANZA DELLE CERTIFICAZIONI GIA’ EMESSE (GESTIONE TRANSITORIO)
I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino a loro naturale scadenza. Per tali certificati rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi.
Su richiesta dell’impresa certificata, o di CEPAS, sarà possibile procedere all’aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.
Su richiesta dell’impresa, in occasione della prima sorveglianza utile, CEPAS potrà estendere il campo di applicazione dei certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 ai nuovi riferimenti normativi, previo esito positivo della sorveglianza documentale specifica e dell’accettazione del regolare contratto.
I certificati rilasciati alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 anche per l’attività di smantellamento esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
Analogamente, i certificati rilasciati alle imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 saranno aggiornati alla prima sorveglianza utile in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.
A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, CEPAS emetterà un nuovo certificato riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di prima emissione e di scadenza. Il certificato cosi riemesso, in ogni caso, non è considerato come un nuovo certificato di validità quinquennale.
7. RINNOVO
Il rinnovo avviene prima della scadenza dei cinque anni di validità del certificato e previo svolgimento di un audit presso una sede locale dell’impresa, seguendo il processo della prima certificazione, come descritto al paragrafo 4 del presente documento. La presentazione della domanda di rinnovo da parte dell’impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.
CEPAS durante l’audit di rinnovo esamina e valuta la seguente documentazione aziendale relativa agli interventi svolti:
− iscrizione come impresa nel Registro telematico nazionale
− fatturato specifico dall’anno intercorso dalla precedente sorveglianza, relativo alle attività coperte da certificazione;
− il documento emesso dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018
− l’elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa corredato comprensivo dei riferimenti al certificato e dell’iscrizione al Registro telematico nazionale e le copie dei certificati personali dei dipendenti
− la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Se gli strumenti sono noleggiati o usati a titolo gratuito si esaminano i documenti contrattuali in possesso dell’azienda
− le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);
− modalità di gestione dei ricorsi e reclami.
− una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l’impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l’impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi
CEPAS, in caso di esito positivo dell’audit, rinnova il certificato dell’impresa.
Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, CEPAS provvederà ad inserire nella sezione apposita del Registro Nazionale di cui al DPR 146/2018, tutte le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di Certificazione.
8. TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI
Il certificato rilasciato a un’impresa può essere trasferito a condizione che il certificato sia vigente e che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti in caso di certificati sospesi o revocati.
Qualora la richiesta di trasferimento da altro Organismo giunga a CEPAS (organismo subentrante), l’azienda richiedente dovrà produrre a CEPAS:
a. stato di validità del certificato attraverso il Registro telematico nazionale;
b. dichiarazione dell’Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell’impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
c. una dichiarazione resa dall’impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.
In seguito a decisione positiva relativa alla verifica della completezza e congruità della documentazione del trasferimento, CEPAS emetterà un certificato riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di prima emissione e di scadenza, conforme a quanto descritto al paragrafo 5 e darà comunicazione all’Organismo cedente.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l’Organismo cedente revocherà il certificato.
Qualora l’organismo cedente sia CEPAS, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, renderà disponibile la documentazione di cui al punto b) all’impresa richiedente.
9. REQUISITI SPECIFICI DELL’IMPRESAINDIVIDUALE
CEPAS, al ricevimento della domanda di certificazione da parte di un’impresa, valuterà se sono presenti i requisiti specifici della ditta individuale.
La certificazione come “Impresa individuale” potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata secondo un iter agevolato che prevede l’esame della sola documentazione, anche in fase di certificazione iniziale, nei casi in cui il titolare dell’organizzazione coincida con la persona certificata.
I requisiti riguardano sia l’impresa che il titolare, come di seguito specificato:
1. per l’organizzazione che:
- sia iscritta al Registro Imprese come Impresa individuale e non abbia addetti dipendenti e/o indipendenti;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale;
- abbia un fatturato specifico per l’attività inferiore a 200.000 €;
2. per il titolare che:
- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia certificato come persona ai sensi del DPR 146/2018 per le attività e per la Categoria sulle quali l’Impresa Ditta individuale intende operare. In tal caso, l’eventuale sospensione/revoca del certificato del titolare comporterà anche la sospensione/revoca del certificato dell’Impresa individuale;
-sia l’unica persona certificata che la ditta impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- dimostri di aver operato da solo su attività che, per tipologia, rientrano nel campo di applicazione del certificato rilasciato. La sorveglianza annuale avviene come descritto al paragrafo 6.
Il titolare dell’Impresa individuale deve fornire a CEPAS la documentazione di cui sopra richiamandola in una “autodichiarazione” redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di CEPAS (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).
Il rinnovo avviene prima della scadenza dei cinque anni di validità del certificato, seguendo il processo della prima certificazione, come sopra descritto nel punto 7.
10. REGISTRO CEPAS
CEPAS mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle Organizzazioni certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione ed è conservato per almeno 5 anni dalla data di annullamento e/o sostituzione; allo scadere di tale periodo la conservazione è facoltativa, salvo nuove diverse disposizioni.
La documentazione archiviata in formato elettronico non ha limite di tempo prefissato per la sua distruzione e comunque rispetta il limite di 5 anni dalla data di annullamento. Il Registro viene reso disponibile ad ACCREDIA su semplice richiesta.
11. CONDIZIONI D’USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS
Si applicano le regole stabilite da CEPAS per la certificazione del processo/servizio, nel rispetto dei requisiti delle norme di
riferimento e delle “Prescrizioni per l’uso del certificato e Marchio per la certiifcazione di prodotto/servizio” (xxx.xx MC02 ) che si basa anche sul documento RG09 di ACCREDIA, nelle revisioni vigenti.
Gli usi inappropriati o ingannevoli del certificato e del marchio CEPAS in pubblicazioni, cataloghi, ecc. saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.
12. VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA INDIVIDUALE” A “IMPRESA” E VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA” A “IMPRESA INDIVIDUALE”
12.1 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA INDIVIDUALE” A “IMPRESA”
L’“Impresa individuale”, che ricade nei requisiti di “Impresa”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a CEPAS per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa”.
CEPAS, a seguito dell’accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un’unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, raccoglierà le seguenti informazioni:
- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2);
- un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, l’impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- l’elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa (vedi Nota 3), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale. L’elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d’attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2).
Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa impieghi una persona certificata.
Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.
Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell’impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. CEPAS effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall’impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere.
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l’impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l’impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.
In relazione alle varie casistiche che si possono presentare, sarà effettuata una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.
La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive per la verifica presso una unità locale dell’impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.
I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.
A seguito di esito positivo della verifica, CEPAS emette un certificato secondo quanto previsto al punto “Certificato” della sezione “Impresa” del presente documento riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.
Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.
La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall’impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l’impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.
12.2 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA” A “IMPRESA INDIVIDUALE”
L’ “Impresa”, che ricade nei requisiti di “Impresa individuale”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a CEPAS per chiedere la modifica del certificato, dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa individuale”.
Il titolare dell’Impresa certificata deve fornire a CEPAS la documentazione prevista al punto “Esame documentale”.
CEPAS, a seguito dell’accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.
A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, CEPAS emette il certificato, secondo quanto previsto al punto “Decisione relativa alla certificazione”, riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza.
Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.
La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell’impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I
ALLEGATO 1
Criteri di competenza del Gruppo di Verifica e del personale incaricato del riesame della domanda di certificazione, dei risultati della valutazione e della decisione relativa alla certificazione
Gruppo di verifica
Gli Ispettori per la certificazione di prodotto /servizio dello schema FGAS devono dimostrare di essere in possesso di:
▪ Superamento di un corso di formazione di 40 ore per Auditor di SGQ o SGA o Safety e aggiornamenti successivi
▪ Competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011)
▪ conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore e/o conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale inerente alla regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio
▪ conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a)
▪ conoscenza delle metodologie di audit (ISO 19011).
▪ conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:
- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Regolamento (CE) n. 304/2008
- Regolamento (CE) n. 1516/2007
- Regolamento (CE) n. 1497/2007
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 29.01.2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.
Personale incaricato del riesame della domanda di certificazione, dei risultati della valutazione e della decisione relativa alla certificazione
Il personale incaricato del riesame della domanda di certificazione, dei risultati della valutazione e della decisione relativa alla certificazione deve possedere conoscenze in merito a:
- processi di certificazione CEPAS
- principi, prassi e tecniche di audit per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra;
- normativa tecnica applicabile e legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra (D.P.R. n. 146/2018, Reg. (UE) n. 517/2014, Reg. di esecuzione (UE) 2015/2067, Reg.ti 304/2008, 1516/2007 e 1497/2007, Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018)
ALLEGATO 2
Elenco delle apparecchiature/attrezzature disponibili presso l’azienda che richiede la certificazione
(rif. Circolare XXXXXXXX XX 00-0000 del 05.06.2020)
N° | Strumentazione/Attrezzatura/Apparecchiatura | Taratura | Periodicità |
1. Utensileria varia. Ad esempio: banco da lavoro con morsa, chiavi varie, mola a disco, seghetto a ferro manuale, carta vetrata, taglia tubi, ecc. | NA | NA | |
2. Stazione/Kit completa/o per brasatura | NA | NA | |
3. Pompa per il vuoto | NA | NA | |
4. Misuratore di vuoto (vacuometro) (se non a corredo della pompa per il vuoto) | NA | NA | |
5. Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio | NA | NA | |
6. Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante | NA | NA | |
7. Kit d’azoto completo di bombole, riduttori e manometri | NA | NA | |
8. Indicatore di senso ciclico delle fasi (per impianti trifase) | NA | NA | |
9. Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento | X | 12 mesi | |
10. Pinza amperometrica e/o tester | X | 12 mesi | |
11. Termometro digitale | X | 12 mesi | |
12. Bilancia elettronica digitale (anche per attività Reg. (CE) n. 304/2008) | X | 12 mesi | |
13. Strumenti di misurazione diretta per individuazione perdite (rif. art. 6 Regolamento (CE) n.1516/2007) ove applicabili: • Cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all’anno (se applicabile) • Cercafughe di rivelazione all’ultravioletto (se applicabile) – no taratura • Cercafughe a spray/schiuma (se applicabile) – no taratura | X | 12 mesi | |
14. Chiave dinamometrica (rif. attività Reg. (CE) n. 304/2008) | X | 12 mesi | |
15. Carrello per trasporto bombole (rif. attività Reg. (CE) n. 304/2008) | NA | NA |
Per gli strumenti con obbligo di taratura (ad eccezione del cercafughe elettronico) si accetta una flessibilità sulla periodicità di taratura in base alla frequenza di utilizzo (max 5 anni). Lo stesso si applica agli strumenti campione.