ACCORDO SPERIMENTALE DI COLLABORAZIONE TRA
m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.I.0004056.06-02-2019
ACCORDO SPERIMENTALE DI COLLABORAZIONE TRA
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Pratiche di natura pensionistica ante subentro e sistemazione posizioni assicurative individuali dipendenti della Scuola Ambito Territoriale di Roma
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato “INPS”, con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
e
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, di seguito denominato "USR Lazio", codice fiscale 97248840585, con sede in Roma, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xx Xxxxxxx,
congiuntamente denominati "le Parti”
Visti
- l’articolo 2, comma 3, della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso Inpdap, le amministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti;
- le circolari MIUR nn. 213-234/2000 aventi ad oggetto "Applicazione art.2 c.3 legge n.335/1995";
- l’informativa Inpdap n. 47/2000 avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti;
- l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici MIUR, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande ante subentro”);
- il superamento del periodo transitorio di cui al citato articolo 2, comma 3, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all'INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del
D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) e della natura
strettamente previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza;
- l’articolo 1, comma6, della legge n. 335/1995 che prevede testualmente: “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”;
- le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018,
n. 77/2018 e l’Ordine di servizio n. 3/2018 del Direttore generale con cui è stato istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici”, assegnando allo stesso specifici compiti relativi alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del MIUR e alla conseguente sistemazione delle anomalie ed errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, costituendo altresì apposita Cabina di regia con compiti di coordinamento, guida e monitoraggio delle attività del Progetto;
- l’articolo 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (cfr. art. 15, comma 2bis, legge n. 241/1990);
- l’articolo 7, comma 2, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le
informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
- l’articolo 50, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”), secondo cui “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive….”;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale
– AgID nel giugno 2013;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- il Protocollo d'intesa tra USR Lazio – Ambito territoriale (AT) di Roma e Città metropolitana di Roma del 28 novembre 2018 relativo a nuove modalità di gestione degli archivi cartacei dell’USR Lazio e dell'AT MIUR di Roma, con la previsione della digitalizzazione dei fascicoli delle domande c.d. ante subentro;
Considerati
- l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola;
- il Protocollo di intesa tra INPS e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per sviluppare le attività di collaborazione finalizzate alla reciproca fornitura di dati per lo svolgimento di compiti istituzionali di cui alla determinazione presidenziale n. 144 del 30 novembre 2018 ;
- la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti;
- l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con valutazione annuale degli esiti in attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il MIUR;
- i positivi esiti dei contatti e incontri tra l’INPS e le articolazioni del MIUR, finalizzati ad individuare modalità di collaborazione e di trasmissione dei dati, funzionali ad accelerare le operazioni di consolidamento delle posizioni assicurative a partire dai soggetti più prossimi al pensionamento;
- l’opportunità di instaurare una forte e stabile sinergia per la gestione e attuazione delle disposizioni del presente Accordo nell’ambito delle Strutture che operano nell’Area metropolitana di Roma;
- le attività di digitalizzazione dei fascicoli delle domande c.d. ante subentro a cura della Città metropolitana di Roma in base al citato Protocollo d’intesa del 28 novembre 2018, che rientrano comunque tra gli impegni a carico del MIUR- USR Lazio
le Parti concordano quanto segue Art. 1
Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo, INPS e MIUR avviano una sperimentazione e collaborazione istituzionale per il passaggio progressivo all’Istituto della competenza a definire le pratiche ante subentro di cui in premessa (domande giacenti presentate al MIUR fino al 31.8.2000) presentate dai dipendenti MIUR-Scuola e rientranti nella competenza delle Filiali
metropolitane INPS della Direzione di coordinamento metropolitano di Roma.
2. Le suddette pratiche di riscatto, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva - trasferite telematicamente all’INPS con il relativo fascicolo in base a tempi, modalità e nei limiti previsti nei successivi articoli - saranno definite dal Progetto ECO dipendenti pubblici dell’INPS, in collaborazione con l’AT di Roma, e le alte Strutture del MIUR interessate, e con le Filiali metropolitane INPS di Roma.
Art. 2
Predisposizione e consegna dei fascicoli all’INPS
1. I fascicoli relativi alle domande di prestazione, oggi giacenti presso il MIUR- Ambito territoriale di Roma, saranno oggetto di una progressiva operazione di digitalizzazione da parte del MIUR o del soggetto individuato dal MIUR a propria cura e spese, in modo da garantire comunque la trasmissione all'INPS di 3.500 fascicoli digitalizzati nel 2019 e, a seguito del rinnovo dell’Accordo, di ulteriori flussi che riguardino almeno 3.500 fascicoli digitalizzati all'anno.
2. Sarà compito del MIUR – USR Lazio predisporre i fascicoli per la digitalizzazione e trasmetterli a INPS in formato elettronico, secondo le disposizioni definite nell’Allegato tecnico a questo Accordo.
3. Saranno prioritariamente trasmessi a INPS, entro il 15 febbraio 2019, i fascicoli digitali contenenti le domande relative alla platea di coloro che sono nati nel 1953, 1954,1955 e - solo se cessandi nel 2019 - nati nel 1956.
4. I fascicoli relativi ai soggetti che possono richiedere la pensione di vecchiaia nel 2019 continuano ad essere trattati dall’AT di Roma, con definizione completa delle relative domande.
5. Con riferimento ai fascicoli di cui al precedente comma 4, il Ministero - AT di Roma trasmetterà a INPS - Progetto ECO dipendenti pubblici, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’articolo 5 e in aggiunta all’invio dei singoli files nei termini previsti dagli accordi annuali tra INPS e MIUR in tema di certificazione del diritto a pensione, una copia digitale dei provvedimenti emessi e un elenco informatico in formato excel riportante nome, cognome, codice fiscale e tipologia di domanda cui sono riferiti i provvedimenti trasmessi (una colonna per ciascuno dei quattro dati sopra riportati), al fine di attestare ogni operazione di consegna di tali provvedimenti dal MIUR all'INPS.
6. Gli elenchi di cui al comma precedente saranno resi disponibili dall’AT di Roma anche alle Filiali metropolitane INPS di Roma competenti per la certificazione del diritto a pensione.
7. Il MIUR dà atto che tutta la documentazione che sarà trasmessa all’INPS a seguito del presente Accordo è valida e regolare, presentata a norma di legge nei termini stabiliti dalla disciplina normativa di riferimento e secondo le modalità e i tempi definiti nel presente Accordo.
8. Nei rinnovi dell’Accordo, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, saranno verificati tempi, modalità e condizioni per il subentro pieno e completo dell’INPS nella competenza relativa alla definizione dell’insieme delle domande ante subentro giacenti.
Art. 3
Completezza delle domande trasmesse all’INPS e successiva lavorazione
1. Solo in caso di completezza dei dati acquisiti dall’INPS inerenti alle singole domande ai sensi delle disposizioni seguenti, l’Istituto prenderà in carico le posizioni ai fini della definizione dell’istruttoria, emissione e notifica dei relativi provvedimenti a tutti i soggetti interessati.
2. Le pratiche saranno considerate complete se tra i dati telematici trasferiti o all’interno dei fascicoli digitalizzati saranno presenti gli elementi minimi di cui agli articoli 1 e 2 dell’Allegato tecnico.
3. In quanto necessario alla definizione corretta delle domande, l’INPS si riserva di chiedere agli uffici MIUR - AT di Roma l’aggiornamento dello stato matricolare nell’applicativo SIDI del MIUR, in particolare con l’inserimento di tutti i periodi contributivi “utili ex sé”. In tali casi, gli Uffici MIUR- AT di Roma si impegnano a dare riscontro, nel termine massimo di 15 giorni, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’articolo 5.
4. A richiesta dell’INPS, il MIUR si impegna, nel termine di 15 giorni e con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’articolo 5, a trasmettere a INPS dati specifici relativi alla retribuzione del richiedente al momento della domanda di prestazione e alla fascia retributiva applicabile.
5. L’INPS si impegna, prima di trasmettere al MIUR richieste di integrazione dei dati necessari alla istruttoria delle domande, a consultare le banche dati disponibili, tra cui NOI PA e SIDI.
6. L’INPS - Progetto ECO dipendenti Pubblici, nel caso di completezza delle informazioni messe a disposizione dal MIUR, effettuerà la sistemazione e validazione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati alle “domande ante subentro” e la gestione di tali domande fino alla loro definizione, la notifica del provvedimento all’interessato e all’Amministrazione di appartenenza/Istituzione scolastica nonché i successivi adempimenti gestionali.
Art. 4
Gestione del contenzioso
1. Spettano al MIUR la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti propri provvedimenti già emessi prima del trasferimento della competenza all’INPS relativo alla singola domanda.
2. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti i propri provvedimenti emessi in esecuzione del presente accordo.
3. Nel caso di contenzioso giudiziario, il MIUR si impegna a fornire la documentazione in originale per la costituzione in giudizio, entro 20 giorni dalla richiesta dell’INPS, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’articolo5.
4. Spettano al MIUR la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dal MIUR prima della data di acquisizione della competenza sulla singola pratica da parte dell’INPS.
5. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dall’INPS successivamente alla data di acquisizione della competenza sulla trattazione delle pratiche trasmesse dal MIUR.
Art. 5
Figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile dell’accordo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili dell’accordo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione dell’accordo in relazione a qualsiasi attività necessaria per la soluzione di problematiche inerenti l’attuazione di quanto disposto dall’accordo stesso.
3. Le Parti nominano un proprio Referente tecnico responsabile della gestione dello scambio informativo tra le Parti, quando eseguito in maniera automatizzata.
4. L’INPS nomina anche un Referente della Direzione di coordinamento metropolitano di Roma al fine di garantire ogni tipo di raccordo tra le attività previste nel presente Accordo e quelle delle Filiali metropolitane INPS di Roma.
5. L’USR Lazio nomina anche un Referente dell’AT di Roma al fine di garantire ogni tipo di raccordo tra le attività previste nel presente Accordo e quelle delle Filiali metropolitane INPS di Roma.
6. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo sono indicati nell’Allegato n. 1. Eventuali modifiche ai dati contenuti nello stesso Allegato saranno oggetto di successiva comunicazione tra le Parti tramite PEC.
Art. 6
Obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
1. Ciascuna delle Parti assume tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati effettuato in attuazione della presente Accordo avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del decreto legislativo n. 101/2018.
2. Le Parti cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE. Garantiscono, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. In conformità a quanto sopra, le Parti provvederanno ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di soggetti autorizzati, avranno accesso ai dati personali acquisiti per effetto del presente Accordo.
5. Le Parti si impegnano ad informare l’utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto del presente Accordo ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti.
6. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l’accesso ai dati.
Art. 7 Oneri
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza, restano in capo a ciascuna delle Parti.
Art. 8 Durata e recesso
1. L’Accordo entra in vigore dalla data di sua sottoscrizione e avrà una durata annuale, rinnovabile alla scadenza di anno in anno per un massimo di tre anni, sulla base della verifica dei risultati ottenuti a seguito delle attività svolte, tramite scambio di comunicazioni PEC tra le Parti.
2.
Sarà possibile il recesso dal presente Accordo, da comunicare per iscritto, nel caso di inosservanza grave degli adempimenti previsti dal medesimo, con particolare riferimento ai termini e alle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del presente Accordo.
3.
Costituiscono elementi rilevanti per le ipotesi di grave inosservanza il ritardo nei tempi previsti riferito ad almeno 250 posizioni individuali, con riferimento ai riscontri per la mancanza delle informazioni relativi ai fascicoli personali.
4.
In caso di recesso, le domande di prestazioni e i fascicoli digitalizzati del MIUR presi in carico dall’Istituto e non definiti al momento del recesso, saranno restituiti al Ministero, che resterà titolare delle competenze inerenti la definizione delle domande di prestazione.
Art.9
Informazione al personale interessato
1. A seguito della firma dell’Accordo, il MIUR - USR si impegna a darne comunicazione agli interessati tramite i propri canali di comunicazione interna, informando della progressiva acquisizione di competenza sulle pratiche ante subentro da parte dell’INPS e che i piani di ammortamento delle prestazioni onerose saranno comunicati in sede di notifica del relativo provvedimento all’utente interessato.
2. Il MIUR – USR e l’INPS informeranno altresì tutti i soggetti interessati, compresi gli intermediari autorizzati, che, secondo le disposizioni INPS il provvedimento, se non rifiutato entro il temine di 90 giorni dalla data di notifica, s’intende tacitamente accettato con il silenzio assenso; tale termine dovrà essere osservato anche nel caso si opti per il pagamento dell’onere in unica soluzione, in mancanza del quale si provvederà alla rateizzazione mensile dell’onere.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno preventivamente concordate per il tramite dei Responsabili di cui all’articolo 5.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO IL DIRETTORE GENERALE Dr. Xxxxx Xx Xxxxxxx |
Allegato 1 - Allegato tecnico
Art.1
(Dati caratterizzanti le domande di prestazione)
1. Le domande di prestazione oggetto della collaborazione e sperimentazione di cui all’art. 1 dell’Accordo, oggi giacenti presso l’Ambito territoriale MIUR di Roma, saranno oggetto di un’operazione di digitalizzazione di competenza del MIUR.
2. Il MIUR invierà preventivamente all’INPS, entro un mese dalla stipula dell’Accordo, un elenco complessivo dei fascicoli oggetto di digitalizzazione, con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale nonché della tipologia di domanda presentata.
3. Questo elenco sarà trasmesso a INPS via PEC, all’indirizzo del Responsabile dell’Accordo.
4. Ogni fascicolo digitalizzato dovrà essere identificato con i seguenti metadati:
a) dati anagrafici e codice fiscale (laddove reperibile) del dipendente;
b) tipologia di domanda (riscatto, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva e altro accredito contributivo), indicando se si tratta di domanda “cumulativa” di diverse prestazioni;
c) data della domanda (protocollo ufficio MIUR o Scuola).
Laddove possibile, ad ogni fascicolo saranno anche associate queste ulteriori informazioni:
d) decorrenza giuridica della nomina in ruolo;
e) per le pratiche di computo, l’arco temporale complessivo nel quale si collocano i periodi richiesti (un unico periodo dal…al…);
f) per le pratiche di riscatto, il periodo richiesto (dal….al…).
5. I metadati di cui al comma precedente dovranno essere inseriti in un apposito file che il MIUR–AT di Roma metterà a disposizione di INPS contestualmente al deposito nell’archivio digitale condiviso con INPS dei fascicoli digitalizzati.
6. Il formato del file sarà concordato tra le Parti a cura dei Referenti dell’Accordo.
Art.2
(Completezza delle domande trasmesse a INPS e successiva lavorazione)
1. Le pratiche saranno considerate complete ai fini della loro presa in carico da parte di INPS se nei fascicoli digitalizzati saranno presenti i seguenti elementi minimi per tipologia di domanda:
a) per tutte le tipologie di domande: dati anagrafici del richiedente, come indicato all’art. 2; tipologia di domanda; data della domanda (protocollo Ufficio MIUR o scuola); qualifica alla data della domanda; stato matricolare aggiornato per accredito servizio di leva o relativa autocertificazione; eventuali altri provvedimenti già emessi dal MIUR;
b) in aggiunta, per riscatti laurea e titoli universitari: data di iscrizione al 1° anno accademico del corso di studi o relativa autocertificazione; durata legale del corso di studio o relativa autocertificazione; data conseguimento titolo e Università e Facoltà presso cui il titolo è stato conseguito o relativa autocertificazione;
c) in aggiunta per i riscatti di servizi e periodi: certificato attestante i periodi oggetto di riscatto (dal….al…);
d) in aggiunta, per ricongiunzioni e computi, eventuale richiesta di modello TRC o CER alla Gestione privata INPS e, per la definizione dei computi, certificato dei servizi pre-ruolo resi.
2. L’INPS comunicherà al MIUR - AT di Roma quali delle informazioni di cui sopra, necessarie alla definizione della prestazione, non sono presenti nei fascicoli trasmessi.
3. Il MIUR - AT di Roma si impegna, quindi, a integrare i fascicoli con le informazioni richieste, laddove disponibili, senza ritrasmettere il fascicolo.
4. L’INPS provvederà a propria cura a notificare i provvedimenti emessi per le prestazioni che ha preso in carico a tutti i soggetti interessati; in caso di prestazioni con onere a carico del richiedente, INPS provvederà, sempre a propria cura, alla notifica dei provvedimenti, alla comunicazione dell’onere e del piano di ammortamento; in caso di pagamento rateale dell’onere, a valere sulle partite stipendiali provvederà, altresì, alla comunicazione alle Ragionerie Territoriali competenti del MEF della data di inizio delle trattenute mensili.
Articolo 3
(Modalità di trasferimento dei dati a INPS)
1. Ogni fascicolo digitalizzato sarà memorizzato in uno o più files in formato pdf, comunque contenuti nella medesima cartella.
2. Ad ogni file saranno associati, in un apposito file, i relativi metadati, indicati nel precedente art. 1.
3. I files di cui al comma 1 e i metadati di cui al comma 2 saranno resi disponibili dal MIUR in un apposito archivio digitale, del quale il MIUR fornirà a INPS le informazioni e le credenziali per l’accesso, per il tramite dei Referenti dell’Accordo.
4. L’INPS comunicherà tempestivamente all’AT di Roma i nominativi dei propri dipendenti che dovranno essere abilitati all’accesso all’archivio telematico.
5. Nel medesimo archivio, il MIUR inserirà e provvederà a mantenere costantemente aggiornato un foglio excel riportante l’elenco dei fascicoli resi disponibili, identificati dal codice fiscale del dipendente che ha chiesto la prestazione e dalla data di inserimento del fascicolo nell’archivio, o di ultimo aggiornamento.
6. L’INPS provvederà quindi a prelevare dall’archivio i files e a trasferirli nei propri archivi.
7. Successivamente alla stipula dell’Accordo, le Parti potranno concordare ulteriori modalità tecniche per lo scambio dei dati oggetto dell’Accordo, incluse forme di cooperazione applicativa o servizi telematizzati di scambio, nel rispetto delle normative di sicurezza, previo intervento del MIUR – Direzione generale dei servizi Informativi e Statistici.
8. Le Parti potranno, previo accordo specifico per il tramite dei Responsabili dell’Accordo, scambiarsi dati anche via PEC, limitatamente a dati di dimensioni contenute e comunque riferiti a singoli casi o fascicoli non compresi in quelli trasmessi per anagrafiche di nascita, ma riferiti a soggetti che hanno comunque prodotto domanda di cessazione con decorrenza 1/9/2019.
Allegato 2 FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’ INPS E DEL MIUR
Figure di riferimento dell’INPS
Responsabile dell’Accordo:
Xxxxxxxx De Xxxxx (Dirigente Responsabile Progetto Estratto Conto dipendenti pubblici)
• Telefono: 00.00000000 - 0000000000
• e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Referente della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma: Xxxxx Xxxxxxx (Dirigente vicario DCM Roma)
• Telefono: 00.00000000 - 0000000000
• e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Referente tecnico:
Xxxxxxxxx Xxxxx (Dirigente Area Sistema Unico Anagrafico e Conto Assicurativo Generalizzato - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi)
• telefono: 00.00000000
• e-mail: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx
PEC: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Figure di riferimento del MIUR-USR-Ambito territoriale di Roma
Responsabile dell’Accordo sperimentale: Xxxxxxx Xxxxxxxx (Dirigente dell’Ambito Territoriale di Roma)
• telefono: 0000000000
• e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx
Referente dell’Accordo per l’AT di Roma: D’Xxxxxxx Xxxxxxx (Funzionario coordinatore - unità operativa Pensioni dell’AT di Roma - Ufficio VI)
• telefono: 0000000000
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx
Referente tecnico per l’AT di Roma: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Funzionario di Staff dell’ AT di Roma Ufficio VI)
• telefono: 0000000000
• e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx