Sezione B – Broker
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
Sezione B – Broker
Indice
Requisiti per l’iscrizione
PEC
Firma elettronica
Modalità di iscrizione
Operatività
Collaboratori
Obblighi di comunicazione da parte dei distributori
Adempimenti annuali
Aggiornamento professionale
Passaggio di sezione
Collaborazioni orizzontali
Estensione dell’attività in altri Stati membri dello SEE
Cancellazione dal registro
Reiscrizione
Regole generali di comportamento
Conflitti di interesse
Informativa precontrattuale
Informativa sulle remunerazioni
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Vendita con consulenza
Separazione patrimoniale - Fideiussione bancaria
Attività di promozione e collocamento a distanza
Attività di promozione e collocamento tramite call center
Attività di promozione e collocamento tramite internet
Requisiti per l’iscrizione
(artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Persona fisica
godimento dei diritti civili;
possesso dei requisiti di onorabilità;
superamento della prova d’idoneità;
non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
aver aderito al Fondo di garanzia;
non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell’abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell’abrogato Albo Broker alla data del 1° gennaio 2007 e che non abbiano mai richiesto l’iscrizione in una delle sezione del Registro cfr. art. 100 del regolamento).
Società
avere la sede legale in Italia;
avere affidato la rappresentanza legale e la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione B del registro; se nominati, avere l’amministratore delegato e il direttore generale iscritti nella sezione B del registro;
aver aderito al Fondo di garanzia;
non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
non essere partecipate in misura superiore al 10% del loro capitale in modo da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Per l’esercizio della distribuzione riassicurativa, da sola o congiuntamente a quella assicurativa, le società devono altresì disporre di un capitale sociale interamente versato non inferiore a € 120.000,00, nonché, in caso di esercizio di entrambe le attività, assicurativa e riassicurativa:
avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte iscritte nella sezione B;
disporre di un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività.
PEC
(art. 8 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Le persone fisiche e le società iscritte nella sezione B sono obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata che deve essere riportato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.
Firma elettronica
(art. 9 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni connesse alla gestione del registro, le persone fisiche e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nella sezione B si dotano della firma elettronica.
Modalità di iscrizione
(artt. 12 e 16 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Occorre presentare all’IVASS domanda di iscrizione mediante l’utilizzo modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e
inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx. Nella domanda di iscrizione è necessario attestare l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Operatività
(artt. 4, comma 3, 11, 15, 43 e 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Persona fisica
La persona fisica è iscritta come operativa se dichiara di aver stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Tale dichiarazione può essere resa già in sede di istanza di iscrizione mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
In tal caso è possibile richiedere, contestualmente alla propria iscrizione, anche l’iscrizione nella sezione E dei propri addetti all’esterno dei locali, tramite la compilazione del modello elettronico PDF.
Oppure può essere resa in un momento successivo all’iscrizione nella sezione B mediante la compilazione e l’invio all’IVASS di apposita comunicazione secondo il modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Finché la dichiarazione non viene resa, la persona fisica è iscritta come non operativa, con la conseguenza che gli eventuali collaboratori non verranno pubblicati nel Registro Pubblico.
In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell’attività è subordinata:
– al possesso del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
– al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’art. 89 del regolamento .
Società
La società è iscritta come operativa se dichiara di aver stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Tale dichiarazione può essere resa in sede di istanza di iscrizione mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
In tal caso è possibile richiedere, contestualmente alla propria iscrizione, anche l’iscrizione nella sezione E dei propri addetti all’esterno dei locali, tramite la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Oppure può essere resa in un momento successivo all’iscrizione nella sezione B mediante la compilazione e l’invio all’IVASS di apposita comunicazione secondo il modello elettronico PDF.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Finché la dichiarazione non viene resa, la società è indicata nel registro come non operativa, con la conseguenza che gli eventuali collaboratori non verranno pubblicati nel Registro Pubblico.
In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell’attività è subordinata al possesso de il contratto di assicurazione della responsabilità civile, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività.
Collaboratori
(art. 25 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario iscritto nella sezione B che si avvale di addetti operanti all’esterno dei propri locali deve chiederne l’iscrizione nella sezione E mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Non è necessario procedere all’iscrizione nella sezione E:
dei collaboratori e/o dipendenti che operano esclusivamente all’interno dei propri locali;
dei dipendenti e dei collaboratori degli iscritti nella sezione E, qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.
Tuttavia gli stessi devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’iscrizione nella sezione E (cfr. art. 48 Regolamento IVASS n. 40/2018).
Obblighi di comunicazione da parte dei distributori (art. 43 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve comunicare all’IVASS
entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento:
la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
la ripresa dell’attività;
entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne ha notizia:
le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione.
Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine o le cessazioni alle cariche di responsabile dell’attività di intermediazione, rappresentante legale, amministratore delegato e direttore generale di società iscritte nella sezione B, la comunicazione dovrà essere resa esclusivamente dalla società;
l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;
l’interruzione del rapporto di collaborazione con gli intermediari iscritti nella sezione E.
Le comunicazioni di cui al presente articolo 43 devono essere effettuate tramite la compilazione del modello elettronico PDF che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Adempimenti annuali
(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:
• pagamento del contributo annuale di vigilanza;
• pagamento del contributo annuale al Fondo di Garanzia;
• rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Aggiornamento professionale (art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018)
La persona fisica iscritta nella sezione B del registro aggiorna annualmente le proprie cognizioni professionali. L’aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e- learning) ed è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.
La persona fisica iscritta nella sezione B del registro temporaneamente non operante non è tenuta all’aggiornamento professionale durante il periodo di inoperatività.
Tuttavia, prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, l’intermediario effettua un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione.
I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
Passaggio di sezione
(art. 34 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Persona fisica
La persona fisica iscritta nella sezione B del registro può passare ad altra sezione, a condizione che ricorrano i presupposti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. Il passaggio di sezione si richiede mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Società
La società iscritta nella sezione B del registro può passare ad altra sezione, a condizione che ricorrano i presupposti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. Il passaggio di sezione si richiede mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx. Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione.
Collaborazioni orizzontali
(art. 22 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 e art. 42, commi 3 e ss, del Reg. IVASS n. 40/2018)
Gli intermediari iscritti nella sezione B possono adottare forme di collaborazione reciproca con intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del registro o con intermediari iscritti nell’Elenco annesso, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, sulla base di accordi formalizzati e a condizione che a condizione che:
gli intermediari iscritti in sezione A abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
gli intermediari iscritti in sezione B abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
gli intermediari iscritti in sezione D abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione.
Al cliente devono fornire:
una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari;
l'indicazione dell'esatta identità della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
Gli intermediari che svolgono attività in collaborazione tra di loro ai sensi del citato art. 22 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a causa dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
Estensione dell’attività in altri Stati membri dello SEE (art. 36 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario iscritto nella sezione B che intende operare in altri Stati membri del SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare all’IVASS una comunicazione mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, che dovrà essere
scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Il medesimo intermediario può avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E. A tal fine richiede l’estensione dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ove non sussistano elementi ostativi, l’IVASS notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l’intenzione dell’intermediario interessato di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente quest’ultimo.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell’Autorità estera, l’IVASS provvede alla registrazione e pubblicazione di tale operatività nel Registro.
Cancellazione dal registro
(art. 30 del Reg. IVASS n. 40/2018)
La cancellazione dal registro può avvenire su richiesta mediante la compilazione del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
L’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio dell’intermediario, tra gli altri casi, per:
radiazione o cancellazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice;
mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli artt. 11 e 15 del regolamento (contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale);
mancato versamento del contributo di xxxxxxxxx;
mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia.
N.B. La comunicazione di inoperatività non comporta la cancellazione automatica dal Registro.
Reiscrizione
(artt. 31 e 32 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario cancellato può chiedere la reiscrizione mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx.
Nella richiesta è necessario attestare l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione
N.B. Ai fini della reiscrizione della persona fisica nella sezione B del registro rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione, ad eccezione del caso in cui la cancellazione sia stata disposta a seguito dell’irrogazione del provvedimento sanzionatorio della radiazione. Pertanto, non devono sostenere la prova di idoneità coloro che:
sono stati iscritti e cancellati dalla sezione A o B del registro;
abbiano già superato la prova di idoneità indetta dall’IVASS (dopo l’entrata in vigore del Regolamento IISVAP n. 5/2006);
erano iscritti nell’abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell’abrogato Albo Broker alla data del 1° gennaio 2007(cfr. art. 100 del regolamento).
Tuttavia, ai fini della reiscrizione, la persona fisica deve avere effettuato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore se la domanda di reiscrizione è presentata entro i 5 anni dalla data di cancellazione. La durata dell’aggiornamento sarà di almeno 60 ore, se la domanda di reiscrizione è presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.
I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono esseri reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi incluso, per le persone fisiche, il superamento di una nuova prova di idoneità.
Regole generali di comportamento (art. 54 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione i broker devono:
comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
fornire ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, in modo corretto, chiaro, non fuorviante, imparziale e completo.
Riservatezza
I broker sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione.
Incasso premi
I broker non possono ricevere denaro contante in pagamento di premi assicurativi:
nel ramo vita, qualunque sia l’importo del premio;
nei rami danni diversi dalla x.x.xxxx, per importi di premio che eccedano i 750,00 euro annui per ciascun contratto.
Il divieto non opera per il ramo x.x.xxxx e per le garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la x.x.xxxx. Per tali garanzie (principali e accessorie) il limite di accettazione del contante da parte del distributore coincide pertanto con le soglie fissate dalle disposizioni generali antiriciclaggio.
Conflitti di interessi
(art. 55 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione i distributori:
mantengono e applicano proporzionati presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;
adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;
quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente della natura o della fonte di tale conflitto di interesse.
È fatto divieto agli intermediari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di intermediario e di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing.
In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.
L’informazione relativa a potenziali situazioni di conflitto di interesse è resa nell’allegato 4.
Informativa precontrattuale
(art. 56 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario deve mettere a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all’allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari iscritti nel RUI.
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l’intermediario consegna al contraente:
copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 4;
nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, una dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 3;
la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario gli allegati 3 e 4, sono consegnati o trasmessi al contraente solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.
La predetta documentazione può essere trasmessa al contraente, su sua espressa richiesta, mediante tecniche di comunicazione a distanza o tramite internet.
Nel caso di collaborazioni orizzontali, l’allegato 4 è riferito all’intermediario che entra in contatto con il contraente.
Informativa sulle remunerazioni
(art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario iscritto nella sezione B fornisce al contraente le informazioni concernenti la natura del compenso percepito.
Nel caso in cui riceva dal cliente un onorario, in fase precontrattuale, ne comunica altresì l’importo o il metodo per calcolarlo.
Nel caso di collaborazioni orizzontali, le informazioni sul compenso riguardano quello percepito dall’intermediario emittente che ha rapporto diretto con l’impresa.
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (art. 58 del Reg. IVASS n. 40/2018)
I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato.
A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
Le informazioni da acquisire includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
Il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
Se i distributori ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
Vendita con consulenza
(art. 59 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Fermo restando l’obbligo di valutare le richieste ed esigenze del contraente, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale l’intermediario fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
Separazione patrimoniale Fideiussione bancaria (artt. 63 e 64 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Gli intermediari iscritti nella sezione B, autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima, ovvero con un intermediario iscritto nella sezione A, ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario, devono versare i premi ricevuti dai clienti in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o al broker stesso in tale qualità.
Il versamento deve avvenire con immediatezza e comunque entro 10 giorni dal pagamento.
Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti all’intermediario nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.
Il conto separato può essere intestato anche all'intermediario espressamente in tale qualità, e i fondi in esso presenti costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
Agli intermediari iscritti nella sezione B autorizzati all’incasso dei premi, pertanto, non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
Tali regole non operano per gli intermediari iscritti nella sezione B, autorizzati all’incasso dei premi, che abbiano stipulato una fideiussione bancaria per un importo almeno pari al quattro per cento dei premi incassati (al netto degli oneri fiscali), con un minimo di 18.750 euro e che operi come garanzia a prima richiesta.
In caso di più accordi di collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
Attività di promozione e collocamento a distanza (artt. 69 e ss. del Reg. IVASS n. 40/2018)
Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, il broker trasmette al contraente gli Allegati nn. 3 e 4 al regolamento e la documentazione informativa precontrattuale prevista dalla vigenti disposizioni e gli rende noti:
l’identità del broker e il fine della chiamata;
l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il broker;
la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
il premio totale che il contraente deve corrispondere, comprese le imposte;
l'informativa relativa al compenso ricevuto il relazione al contratto distribuito;
il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n.
206.
Attività di promozione e collocamento tramite call center (art. 76 del Reg. IVASS n. 40/2018)
I broker che si avvalgono di un call center:
assumono la piena responsabilità dell’operato dei relativi addetti;
nominano un collaboratore iscritto nella sezione E incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività di distribuzione a distanza svolta dal call center;
assicurano che:
– siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV del regolamento; gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell’intermediario per il quale operano;
– il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il collaboratore iscritto nella sezione E incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività del call center;
– le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile;
– le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
Attività di promozione e collocamento tramite internet (artt. 78 e ss. del Reg. IVASS n. 40/2018)
Registrazione del domìnio
I broker che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
Nel caso in cui la suddetta attività sia svolta da un broker, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione, iscritti nel registro.
Sito internet e profili di social network degli intermediari
Se il broker esercita l’attività di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network del broker e le eventuali applicazioni utilizzati a tal fine, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del broker, il numero di iscrizione nel RUI e l’indirizzo del sito internet
dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
Servizi di comparazione
Il broker che, tramite siti internet o altri mezzi, fornisce informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:
a) indica il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con cui ha in essere accordi finalizzati alla comparazione delle polizze;
b) garantisce che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicita i motivi dell’impedimento;
d) fornisce comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
e) si dota di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
f) adotta modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti x.x.xxxx e meccanismi di opt-out;
g) garantisce la trasparenza delle remunerazioni riconosciutegli da ciascuna delle imprese per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto;
h) diffonde comunicazioni pubblicitarie corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete;
i) garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti.