SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A CORPO E A MISURA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A CORPO E A MISURA
Contratto d’appalto lavori di adeguamento impianti di illuminazione pubblica della frazione di POZZECCO.
L'anno .......... , il giorno .......... del mese di ......., nella residenza municipale, avanti a me, dott Segretario
Comunale di Bertiolo, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza la presenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, sono comparsi i signori:
− ................... nato a ............ il .............., residente ............., in quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bertiolo, codice fiscale e partita IVA
........................... , che di seguito nel presente atto è denominato semplicemente "stazione appaltante”;
− ............. nato a ............. il ..............., residente .........., in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa
............ con sede in .................., codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "appaltatore";
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono certo.
PREMESSO
− che con atto del ......... n. .................... in data .........., esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori “di adeguamento impianti di illuminazione pubblica della frazione di POZZECCO" per un importo dei lavori da appaltare di € ..........., di cui € oggetto dell'offerta e
€ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta;
− che in seguito a ........ (pubblico incanto, licitazione privata, ecc..) , il cui verbale di gara è stato approvato con atto del ......... n. ........ in data ..........., i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa per il
prezzo complessivo di € ................ come di seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del
...........%, sul prezzo a base di gara.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del
presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.
ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.
1. L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta
presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € .............. (euro ) e salva la liquidazione
finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi degli articolo 53 del D.Lgs. n. 163 del 2006; per la parte di lavori "a corpo", prevista in € ............. (euro ), l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in € ........... (euro ) i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono
prezzi contrattuali.
ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.
1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € ................... (euro ).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO.
1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ....... ( ) naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € .............. (euro ) per ciascun giorno di ritardo.
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Consorzio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in
data .............. rilasciata dalla società/istituto bancario .............. di .............. per l'importo di € (Euro
...............) pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'ENTE/AZIENDA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.
ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.
1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data .............. al numero ................... dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ARTICOLO 16. SUBAPPALTO.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
ARTICOLO 18. CONTROVERSIE.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale il Consorzio delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di
.............. .
ARTICOLO 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145.
ARTICOLO 20. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
E richiesto, io Notaio rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: