BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01/10/2018-28/05/2021 – CIG 75726078FA
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01/10/2018-28/05/2021 – CIG 75726078FA
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Tolfa – Piazza V.Veneto 12 – 00059 Tolfa (Città Metropolitana di Roma Capitale) - C. F.83 000050589- Tel. 000000000 - .
PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La documentazione di gara comprende:
1) Bando/Disciplinare di gara
2) Capitolato speciale prestazionale con relativi allegati
3) Modello Istanza di Partecipazione e relativi allegati
CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA
Art. 1 - Oggetto ed importo dell’appalto
0.Xx presente disciplinare ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tolfa nelle scuole specificate nel Capitolato. per un valore complessivo stimato pari a
€ 528.471,00 oltre l’ IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze).
Tale importo risulta determinato quale prodotto del “prezzo pasto” unitario posto a base del servizio di ristorazione, pari ad € 4,50 oltre IVA, moltiplicato per il numero di pasti presunti annuali, circa 39146 pasti (dato risultante dall'A.S. 2017/2018), moltiplicato per 3 anni.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina del Responsabile del Settore IV e avverrà tramite RDO sul mercato elettronico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CPV 55524000-9.
Art. 2 - Durata dell’appalto
1. La durata è prevista in anni 3 (tre), con decorrenza dal 1 ottobre 2018 al 28 maggio 2021, secondo calendario scolastico. Alla scadenza contrattuale il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'Amministrazione, con provvedimento notificato alla ditta affidataria almeno quindici giorni prima, non comunichi la necessità di proseguire il rapporto nelle more dell’espletamento di nuova gara.
2. Il Comune potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
3. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere l’estensione del servizio per iniziative occasionali e particolari, concordando di volta in volta il numero dei pasti al prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara.
Art. 3 - Canone d’uso delle strutture in concessione
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Tolfa un canone per l’utilizzo dei locali concessi e delle relative attrezzature, pari ad € 1.200,00, oltre IVA, dovuto per ogni anno scolastico di concessione, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
L’importo del canone sarà soggetto ad adeguamento ISTAT.
Art. 4 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Si procederà alla scelta del contraente con procedura di acquisto tramite RDO “richiesta di offerta” sul MEPA con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base della migliore qualità, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. in termini di:
1) Offerta tecnica: punti 70/100
2) Offerta economica: punti: 30/100.
Si procederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo
In caso di offerte con uguale punteggio totale, procederà chi ha ottenuto un punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.
Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA
– Bando: Servizi di ristorazione sede legale nella Regione Lazio CIG 75726078FA;
Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla gara
1. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente concessione dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 8 e 9 del presente Disciplinare, che potrà essere redatta compilando lo schema allegato in lingua italiana.
2. La documentazione a corredo delle offerte dovrà a pena di esclusione:
- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi de gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
attestante
quanto a REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
a) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 0000 x 000 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla
presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
b) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge
n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico- professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16:
d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associ azioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura d’appalto; viceversa dell’esclusion e viene data motivata comunicazione all’operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).
e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);
g) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :
• l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
• l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
• l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
• la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
• si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non posa essere risolta con misure meno intrusive;
• l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
• l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
• l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
• l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
• l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La stazione appaltante esclude l’operatore economico:
in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e
g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 D. Lgs 50/2016).
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficaci (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati.
quanto a Requisiti di CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
h) un fatturato realizzato per servizi identici/analoghi negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore all’importo del valore stimato della concessione, oltre l’IVA; nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
i) Due idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. b), del D.lgs. 50/2016, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente
sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto (utilizzando il modello allegato) . Si specifica che le predette dichiarazioni dovranno fare espresso riferimento all’oggetto ed al valore economico della commessa, indicando espressamente la capacità da parte del concorrente di poter far fronte, dal punto di vista economico, agli impegni contrattuali che deriverebbero dall’aggiudicazione dell’appalto. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, occorre presentare una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
quanto a Requisiti di CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
j) elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), regolarmente eseguiti e di importo non inferiore al valore stimato della concessione, oltre l’IVA. Tale elenco dovrà recare l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
k) possesso della seguente certificazione rilasciata da Organismo accreditato:
• ISO 9001:2008 attestante il sistema di qualità aziendale (per servizi di ristorazione collettiva);
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera k); i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate
designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
l) Risorse umane e tecniche: Le imprese partecipanti dovranno dimostrare di avere in organico personale assunto a tempo indeterminato e/o determinato in numero pari o superiore a quello previsto nel presente appalto.
Inoltre, dovranno dimostrare di avere in organico personale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del Capitolato, di seguito elencato:
a) n.1 cuoco responsabile di cucina;
b) n.1 responsabile tecnico-amministrativo del contratto;
c) n.1 aiuto cuoco;
d) n.1 aiuto cuoco per le diete speciali;
e) n.1 dietista e/o un nutrizionista;
f) n.1 autista con funzioni anche di addetto al servizio c/o i refettori;
g) n. 3 addetti al servizio c/o i refettori;
h) n.1 responsabile per il sistema informatico;
i) n.1 responsabile della sicurezza
Le imprese dovranno mettere a disposizione n. 1 (uno) mezzo idoneo al trasporto delle pietanze, conforme alle vigenti normative in materia (D.P.R. 327/80 e D.Lgs. N° 193/97), con particolare riferimento a quelle regolanti la disciplina igienica per il trasporto delle sostanze alimentari.
quanto ad altri Requisiti
m) dichiarazione di sopralluogo dei locali e presa visione delle attrezzature esistenti nei vari plessi scolastici in cui deve svolgersi il servizio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare al Comune di Tolfa, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/pec/fax, cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dal Comune. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
• il Titolare dell’Impresa;
• il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
• il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
• altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa,
n) dichiarazione con cui il concorrente attesta di essere in possesso di un piano di autocontrollo secondo il metodo HACCP. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera o); i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
Art. 7 - Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 50,00 (una tantum) a pena di esclusione, da versarsi sull’IBAN che verrà comunicato in sede di soccorso istruttorio.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
In caso di mancata regolarizzazione o mancata regolarizzazione nei termini assegnati il concorrente è escluso dalla gara senza pagamento della sanzione.
Nei casi di irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione con la medesima procedura ma non applica alcuna sanzione.
Non sono in ogni caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità sopra riportate; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara
Art. 8 - Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi
1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e all’art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta ex articolo
2, commi 2 ter, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.
2. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo
2 , commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.
Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 2, commi 2, 3, del
presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.
4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 2, commi 2 ter, 3
del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Art. 9 - Avvalimento
1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a pena di esclusione - dalla gara, la documentazione di cui all’art.89, comma 1, cit.:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 5, comma 2, del presente Disciplinare;
c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art .2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;
3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4.Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
5. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 10 - Garanzie a corredo dell’offerta
1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita con le modalità di seguito indicate:
— In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
— La garanzia fideiussoria può anche essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Come di seguito specificato:
a)La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
b)La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
c)La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
d)L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
e) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Art. 11 - Disposizioni per la presentazione delle offerte
I soggetti invitati dovranno presentare la propria miglior offerta per l’espletamento del servizio entro la data indicata nella RDO.
Le offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
I concorrenti esonerano il Comune di Tolfa e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a 2 giorni prima della scadenza tramite piattaforma MEPA, nonché all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica attraverso la funzione dedicata del MEPA, nonché all’indirizzo PEC indicato dal concorrente.
Art. 12 - Aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:
Offerta tecnica: 70
Offerta economica: 30
Il punteggio di 70 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE | SOTTO-CRITERI | PUNTEGGIO |
SEZIONE A. ELEMENTI QUALITATIVI Elementi tecnici, gestionali e qualitativi del servizio | ||
A.1 Organizzazione del servizio (saranno valutate le modalità operative di svolgimento del servizio, nonché la tempestività, la qualità del servizio proposto per le emergenze, assegnando proporzionalmente il punteggio) Max punti 10 | A.1.a Documento tecnico operativo contente la descrizione dettagliata delle diverse fasi del servizio | Max punti 4 |
A.1.b Gestione imprevisti emergenze e modifiche del servizio | Max punti 6 | |
A.2 Organizzazione e formazione del personale (con riguardo alla coerenza metodologica, all'affidabilità e all'adeguatezza complessiva dell'offerta tecnica proposta, con particolare importanza al curriculum del responsabile del servizio e del cuoco. Sarà valutato il grado qualitativo, l'esperienza e la formazione pregressa del personale nell'ultimo biennio) Max punti 10 | A.2.a Piano organizzativo del personale da impiegare | Max punti 3 |
A.2.b. Piano di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio per il periodo dell'appalto | Max punti 3 | |
A.2.c Modalità di sostituzione del personale assente | Max punti 4 |
A.3 Prodotti impiegati Max punti 10 | A.3.a Prodotti filiera corta | Max punti 5 |
A.3.b Agricoltura biologica, DOP , IGP | Max punti 5 | |
A.4 Software utilizzato per la gestione del servizio e la prenotazione dei pasti Max punti 10 | A.4.a Funzionalità del sistema informatico (iscrizioni on line, creazione dei data base utenti (anagrafica, ISEE, ecc) con possibilità di esportazione dei dati in formato aperto | Max punti 7 |
A.4.b Creazione di apposite app | Max punti 3 | |
A.5 Modalità di riscossione e sistemi di pagamento utilizzati Max punti 10 | A.5.a Funzionalità del sistema di riscossione e controllo | Max punti 5 |
A.5.b Gestione degli incassi e pagamenti | Max punti 5 | |
A.6 Certificato/i di qualità (oltre quello richiesto per la partecipazione) | Max punti 4 | |
A.7 Piano di educazione alimentare Max punti 6 | A.7.a Iniziative e attività di educazione alimentare con indicazione delle modalità di coinvolgimento dell'utenza (max punti 3) | Max punti 3 |
A.7.b Strumenti di informazione rivolti agli utenti (max punti 3) | Max punti 3 | |
SEZIONE B. ELEMENTI QUALITATIVI Servizi migliorativi e aggiuntivi | ||
Presentazione di proposte di servizi aggiuntivi e migliorativi della qualità del Servizio rispetto a quanto previsto dal capitolato. Le varianti saranno valutate in base al numero di proposte offerte, tenendo presente il vantaggio per l’Ente, il relativo costo presumibile, le ricadute nei confronti dell’utenza e della comunità locale, la sua concreta possibilità di attuazione | Max punti 10 |
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
La stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è stabilito in almeno 40 punti complessivi su 70 disponibili, al di sotto di questo punteggio non avverrà la valutazione dell’offerta economica.
b) Valutazione dell’offerta economica Fattore ponderale totale (30/100).
I concorrenti dovranno presentare un’offerta al ribasso su quanto previsto come prezzo unitario a base di gara. Il prezzo a base di gara è stabilito in € 4,50 al netto di IVA, riferito al costo unitario del pasto.
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione un numero di offerte valide superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l’applicazione della seguente formula:
X = Pi x C
Po
Ove: X = punteggio da attribuire al concorrente; Pi = Prezzo più basso
C = fattore ponderale (30 punti) Po = prezzo offerto.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A.
Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Xxxxx sarà dato dalla somma del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo; risulterà aggiudicataria provvisoria dell’appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Art. 13 - Commissione giudicatrice
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Art. 14 - Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata , che consentono di predisporre:
1) Una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
2) Una busta virtuale contenente l’offerta tecnica
3) Una busta virtuale contenente l’offerta economica
14.1 Documentazione amministrativa
Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA dovrà allegare i seguenti documenti:
a) Istanza di partecipazione secondo il modello allegato;
b) Dichiarazione di idoneità morale del legale rappresentante e dei soggetti ex art. 80, co.3, secondo il modello allegato;
c) Capitolato e bando/disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento;
d) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di aver conseguito un fatturato, nei precedenti tre anni relativo ai servizi identici/analoghi a quelli oggetto del presente appalto, almeno pari all’importo a base di gara (escluso l’IVA e oneri della sicurezza);
e) Dichiarazione firmata digitalmente attestante le principali attività nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni, regolarmente eseguiti. Tale dichiarazione dovrà recare l’indicazione degli importi, dell’oggetto dell’affidamento e dei destinatari pubblici e/o privati;
f) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione. La cauzione è costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (cauzione definitiva art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016);
g) Modello PASSoe ottenuto dal sistema presso il sito xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXX a seguito della registrazione al Servizio AVCPASS, attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e, quindi, che l’operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il Servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione del “PASSOE” non costituisce causa di esclusione. Si segnala che, qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all’art. 83, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del “PASSOE” può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione;
h) Idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate per l’oggetto e l’importo dell’appalto, da almeno 2 istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati, utilizzando il modello allegato. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, occorre presentare una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
i) Certificato di qualità;
j) Patto d’integrità sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012 con firma digitale;
k) per l’avvalimento: Dichiarazione Sostitutiva del soggetto ausiliato e Dichiarazione sostitutiva del soggetto Ausiliario;
l) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di rispettare tassativamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme di sicurezza dei lavoratori nel luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge bei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
m) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di non aver concluso Contratti di Lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001);
n) Dichiarazione sopralluogo;
j) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante circa il possesso dei requisiti di cui al Reg. 852/2004, in materia di Autocontrollo igienico – sanitario dei prodotti alimentari (HACCP).
14.2 Documentazione tecnica
1.Nell’apposito campo “Documentazione Tecnica”, presente sulla piattaforma MEPA, il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:
a) Progetto di gestione, redatto in lingua italiana composto da max 40 facciate (20 fogli fronte/retro, esclusi copertina e indice), numerate, con carattere “Times New Roman”, corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5. Il progetto va sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante
della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. Occorre riportare nel progetto, in modo dettagliato, la descrizione dei singoli criteri di valutazione, elencate nella Tabella illustrata al punto 12 del presente Bando/Disciplinare di gara, relativa all’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica significando che, quanto offerto nel progetto tecnico (oggetto di valutazione) resterà a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.
b) Curriculum del personale richiesto ed eventuali risorse aggiuntive rispetto a quanto indicato nel capitolato e nel presente bando/disciplinare.
c) Mezzo di trasporto: caratteristiche del mezzo che verrà utilizzato per il trasporto delle pietanze.
d) Sede operativa: ubicazione: allegare documentazione comprovante la disponibilità oppure la promessa di disponibilità.
2. Il concorrente indica motivatamente le parti dell’offerta tecnica coperta da “segreti tecnici o commerciali” producendo, a tal fine, la relativa documentazione a comprova.
14.3 Offerta economica
1. Per l’offerta economica dovrà essere compilato il fac-simile predisposto dal MEPA inserendo l’indicazione dei seguenti elementi:
- il ribasso percentuale, da applicare al costo unitario posto a base di gara, Iva ed eventuali oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziali esclusi;
- la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell’Ente appaltante.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del X.X. x. 000/0000, xx procederà all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
4. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all’art. 97 D.Lgs. cit.
5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
6. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D. Lgs 50/2016).
.
Art. 15 - Modalità di svolgimento della procedura di gara
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da apposita commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016.
I membri della commissione sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità l'assenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi di legge.
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica telematica, nonché fisica a cui può assistere il titolare o legale rappresentante dei soggetti concorrenti ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.
La verifica delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica telematica e fisica presso il Comune di Tolfa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 nel giorno che verrà indicato nella RDO.
Prima fase in seduta pubblica
Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente. In tale fase la Commissione di gara procederà:
- a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelle pervenute fuori termine o non conformi alle prescrizioni di gara;
- a verificare la documentazione amministrativa con apertura della “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
Soccorso Istruttorio
Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, ai sensi art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, xxxxxxxx un termine perentorio, non superiore a 3 giorni, per la consegna della documentazione di soccorso, cui dovrà essere allegata a pena di esclusione la ricevuta di pagamento della sanzione di euro 50,00 una tantum.
In tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata attraverso l’area comunicazioni della piattaforma MEPA, nonché sul sito istituzionale. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione, nonché, laddove previsto, la mancata consegna della ricevuta di pagamento della sanzione, comporteranno l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.
Seconda fase in seduta pubblica
Espletata la fase del controllo formale, la Commissione di gara procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti dichiarati ammessi e alla constatazione del contenuto della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”.
Terza fase in seduta riservata
Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio relativo a tale offerta come sopra indicato, determinando la graduatoria provvisoria.
Quarta fase in seduta pubblica
La Commissione giudicatrice procederà:
- all’esposizione del giudizio qualitativo e del relativo punteggio tecnico;
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- alla verifica della conformità e anomalia delle offerte economiche ;
- all’attribuzione del relativo punteggio, e alle esclusione delle offerte economiche non conformi;
- alla redazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria al concorrente collocato al primo posto in graduatoria.
Art. 16 - Perfezionamento del rapporto contrattuale
1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti
atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto.
2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal sistema MePA.
3. La ditta aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, pena la revoca dell’affidamento, il documento sottoscritto digitalmente per accettazione assoggettandolo ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 n° 642.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 26/10/72 n° 642 l’imposta di bollo è a carico esclusivamente del fornitore aggiudicatario.
L’imposta di bollo sui documenti può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 DPR 26/10/72 n° 642, ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3 del predetto DPR e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che ne rilascia apposito contrassegno.
In alternativa alle modalità suddette, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM 23/1/04 le cui modalità sono illustrate dalla circolare 36/06.
4. In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
5. Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà proc edere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.
Art. 17 - Disposizioni antimafia
1. La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all’art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.
3. L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalt o prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fat to salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
Art. 18 - Validità e durata delle offerte
Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
E’ vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto; non è ammesso subappalto.
Art. 20 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia defini tiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La costituzione della stessa è disciplinata dall’art. 103 cit., cui si rinvia.
Art. 20 - Prezzi contrattuali
1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.
3. L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 21 - Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario
Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.
Art. 22 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell’esecutore.
1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 23 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, nel capitolato speciale prestazionale e nello schema di contratto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.
I dati personali saranno trattati in conformità dell’art. 13 del D.Lg.s. n. 196/2003.
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente RDO. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Tolfa.
Art. 24 - Riferimenti e contatti
Responsabile del procedimento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Per informazioni è possibile contattare il RuP e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx