REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
F o n d a z i o n e
Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Xxx xxx Xxxxxxxx 00 00000 XXXXXX (XX)
tel 0000.000000 – fax 0000.000000
P.IVA/C.F. 03923230274
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Foglio notizie:
APPROVATO con deliberazione del Consiglio di Gestione del 29.01.2010
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELLA FONDAZIONE “CAORLE CITTA’ DELLO SPORT”
TITOLO PRIMO
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 4 e 22 comma 1 lett. f) dello Statuto, nel rispetto dei principi della Comunità Europea, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l'attività contrattuale della Fondazione.
2. La Fondazione, nell’espletamento dell’attività contrattuale, persegue gli obiettivi della correttezza amministrativa, efficacia ed efficienza, trasparenza nelle procedure e della "par condicio" tra i concorrenti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ARTICOLO 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.
1. In tutti i contratti di appalto stipulati dalla Fondazione deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero il termine entro il quale termine deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti non possono avere una durata superiore dalle norme del Codice Civile fatto salvo l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato, qualora espressamente previsto dal Bando di Gara.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni che possano oggettivamente essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato del contratto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto.
6. La stima del valore del contratto deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento per la scelta del contraente.
ARTICOLO 3 - Rinnovo del contratto
1. Per rinnovo del contratto, qualora espressamente previsto e consentito nel Bando di Gara, si intende la facoltà della Fondazione di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto
l'adeguamento dell’importo contrattuale di aggiornamento prezzi ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
2. E' vietato per le ovvie motivazioni il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad
esecuzione istantanea.
3. E' vietato il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e di servizi se non nel rispetto del presente articolo. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il Direttore o suo sostituto/delegato, provvedere/autorizzare al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
4. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti di appalto di servizi e di forniture conclusi attraverso procedure di gara e della facoltà di rinnovo, ne deve essere dato atto nel bando di gara.
5. Il contratto di appalto può essere rinnovato una sola volta.
SEZIONE SECONDA:
FASE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO
ARTICOLO 4 - Determinazione a contrarre
1. E' competenza del Direttore o suo delegato, nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di affidamento.
2. Il Direttore o suo delegato può prescindere dall’adozione del provvedimento a contrarre nel caso di acquisizione in economia come previsto dagli art icoli 10-11-12.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Direttore o suo delegato, in attuazione e nel
rispetto dei principi del presente regolamento pone in essere direttamente l’assunzione della spesa prevista indicante l'operatore economico incaricato della prestazione e con lo stesso perfeziona il vincolo contrattuale nelle forme previste dalla Legge.
ARTICOLO 5 - Presidenza e Commissione di gara
1. Le gare sono presiedute dal Direttore o suo sostituto/delegato. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto della Fondazione dal Direttore o suo sostituto/delegato.
2. La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal
Presidente secondo quanto stabilito dal comma precedente e da due testimoni, di cui uno con funzioni verbalizzanti;
3. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il Direttore o suo sostituto, con proprio atto e sentito il Presidente, si avvale ove possibile, di personale proveniente dal Comune di Caorle come previsto dall’art. 9 della Convenzione, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs. 163/2006.
4. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza dei soli offerenti alle operazioni di gara (tramite legale rappresentante o delegato con atto semplice scritto).
SEZIONE TERZA:
SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ARTICOLO 6 - Procedure di aggiudicazione
1. La Fondazione provvede all'esecuzione dei lavori ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi sia mediante sistemi di esecuzione diretta, in economia od in appalto, che in via indiretta mediante l'istituto della concessione.
2. La scelta del contraente per gli appalti avviene mediante uno dei seguenti sistemi:
a) procedura aperta;
b) procedura ristretta;
c) procedura negoziata.
3. I criteri di aggiudicazione sono quelli previsti dalle vigenti leggi e, in particolare:
a) offerta economicamente più vantaggiosa;
b) prezzo più basso.
4. L’esecuzione in economia è disciplinata dai successivi articoli 10, 11 e 12;
5. L’espletamento delle procedure aperte, ristrette e negoziate può avvenire con modalità anche telematiche, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
6. La Fondazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
ARTICOLO 7 Procedura aperta.
La procedura aperta è il sistema di gara attraverso il quale la Fondazione si rivolge al mercato, consentendo a tutti coloro che posseggano i requisiti richiesti dal Bando di presentare la loro offerta; il sistema è informato al principio del libero accesso alle gare.
ARTICOLO 8 Procedura ristretta.
1. La procedura ristretta è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dalla Fondazione.
2. Gli acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione alle condizioni standard di catalogo integrano i presupposti dell’espletamento di una procedura ristretta.
ARTICOLO 9 Procedura negoziata.
1. Si può ricorrere alla procedura negoziata in tutti i casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, dandone adeguata motivazione nel provvedimento a contrattare.
2. Ove sia possibile e opportuno interpellare più ditte, si procede previa gara ufficiosa. In tal caso nel provvedimento a contrattare dovranno essere indicati il/i criteri di aggiudicazione, riferiti al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. La gara ufficiosa si svolge secondo le seguenti modalità:
a) nelle procedure per appalti di importo superiore a € 20.000,00 e fino ai limiti indicati dalla legge:
1) contemporanea spedizione di invito ad un congruo numero di ditte, nel rispetto dei
limiti minimi fissati dalla legge, scelte dal Direttore o suo sostituto/delegato, anche previa pubblicazione di bando esplorativo; le lettere dovranno recare l’invito a presentare offerta entro il termine e con le modalità in essa stabilite;
2) apertura delle buste contenenti le offerte da parte della Commissione di Gara e dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria;
3) redazione del verbale delle operazioni e sottoscrizione dello stesso da parte della
Commissione di Gara;
4) adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore o suo sostituto;
b) nelle procedure per appalti di importo fino a € 20.000,00:
1) spedizione di invito via fax o posta elettronica a più ditte ed esame dei singoli preventivi senza alcuna formalità procedurale, le offerte devono pervenire comunque in busta chiusa;
2) aggiudicazione effettuata dal Direttore o suo sostituto/delegato.
4. Nei casi di urgenza o in presenza di speciali circostanze, il Direttore o suo sostituto, può esperire preventivamente sondaggi esplorativi, chiedere preventivi via fax, acquisire offerte e trattare direttamente, formalizzando quindi l’affidamento con apposito atto. Allo stesso modo il Direttore o suo sostituto provvede nel caso non sia possibile la pluralità di interpello.
5. Per i beni, servizi e lavori che possono essere acquisiti in economia si rinvia a quanto previsto ai successivi articoli 10-11-12.
ARTICOLO 10 – Acquisizione in Economia - Disposizioni generali
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta,
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia la Fondazione opera attraverso il Direttore o suo sostituto.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Direttore;
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture mediante cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
7. Come previsto dall’art. 8 della Convenzione del 14.09.2009, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, per l’acquisizione di beni o servizi da fornitore che ha in corso un contratto con il Comune, stipulato da Dirigente Comunale, purché alle stesse condizioni o analogia.
ARTICOLO 11 – Lavori, forniture e servizi in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per l’esecuzione di lavori per gli importi stabiliti dalle norme vigenti.
2. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso fino all’importo massimo consentito dalla normativa vigente.
3. Nessun lavoro o fornitura di importo superiore può essere diviso in più affidamenti per ricondurne l’esecuzione alle presenti norme.
4. Nell’ambito delle categorie generali indicate dalla legge, sono eseguibili in economia le tipologie di lavori, beni e servizi indicati nel Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Caorle di volta in volta vigente al momento del’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 12 - Modalità di esecuzione e di aggiudicazione degli acquisti in economia.
1. Le modalità di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia e le procedure per l’individuazione dell’aggiudicatario sono stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti; esse si ispirano ai principi di efficienza, imparzialità e trasparenza amministrativa.
2. Per l’affidamento tramite cottimo fiduciario di lavori di importo pari o superiore a €. 40.000,00 o di forniture e servizi di importo pari o superiore a €. 20.000,00, le imprese sono contemporaneamente invitate a presentare offerta con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e delle condizioni di partecipazione, anche ricorrendo al sistema di gara on line. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione; nei casi di urgenza l’invito può essere inviato tramite fax o posta elettronica e il termine può essere motivatamente ridotto. Nel caso di procedura di gara andata deserta, o con offerte non ammissibili/appropriate, si può procedere con affidamento diretto, motivando in merito alle condizioni particolari della gara e purché non siano modificate le condizioni iniziali del contratto.
3. Le imprese interpellate devono dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico -organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura aperta o procedura ristretta. Fatto salvo
l’accertamento della regolarità contributiva nei confronti dell’impresa prescelta per l’affidamento, è facoltà del Direttore o suo sostituto procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti e dall’aggiudicatario. Alle procedure in economia non si applica il controllo sul possesso dei requisiti in corso di gara di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Bando Gara può preventivamente stabilire che sarà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale. Resta ferma in ogni caso la facoltà della Fondazione di sottoporre a verifica mediante istruttoria, l’offerta aggiudicataria che appaia anormalmente bassa.
5. L’atto di approvazione delle acquisizioni in economia mediante cottimo deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) l’individuazione dei beni o servizi;
c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
d) le condizioni di esecuzione;
e) il termine di ultimazione dei lavori o di esecuzione della fornitura o servizio;
f) le modalità di pagamento;
g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
6. Il contratto è stipulato con la modalità previste dal successivo articolo 22.
7. Si può prescindere dal richiedere la cauzione provvisoria e/o definitiva, ove il Direttore o suo sostituto non la ritenga necessaria in base alla durata, alla tipologia e all'importo dei lavori, forniture o servizi. Il valore degli stessi non può comunque eccedere l'importo 40.000,00 Euro, IVA ed oneri esclusi.
8. Per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a € 40.000,00 e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto, prescindendo anche dall'adozione del provvedimento a contrattare. Il relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine sottoscritta dal Direttore o suo delegato e siglato per accettazione dal contraente.
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
ARTICOLO 13 - Modalità di svolgimento delle gare
Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui la Fondazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non in presenza di almeno due offerte valide.
ARTICOLO 14 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito
Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono sempre le disposizioni previste dal bando di gara.
Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa
qualora tale violazione comporti l’esclusione se espressamente prevista dal Bando, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall'espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare l’alterazione dei principi di trasparenza e imparzialità della procedura.
ARTICOLO 15 - Riapertura e proroga dei termini
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso se per motivate ragioni, oltre che trovare idonee in ragioni di pubblico interesse, può essere disposta dal Direttore o suo sostituto/delegato sentito il Presidente. La decisione relativa deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ARTICOLO 16 - Regole per la presentazione delle offerte
Le offerte, devono essere presentate nei termini e nei modi previsti dal bando ovvero dall'avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l'ora prevista, ogni violazione comporta all’esclusione dalla procedura di gara; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo della Fondazione. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui la Fondazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.
Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima con le medesime modalità/forme del Bando; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.
ARTICOLO 17 – Il verbale di gara
Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.
Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
- la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
- i principi che regolano il procedimento di gara;
- l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
- la formulazione della graduatoria;
- le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall'art. 18;
- la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall'ufficiale autenticante nei casi previsti dalla Legge.
ARTICOLO 18 - I rappresentanti delle ditte
Chiunque abbia un interesse legittimo è ammesso ad assistere alla seduta di gara.
I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni da inserire a verbale. Rispetto coloro i quali agiscono in rappresentanza delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante.
ARTICOLO 19 - L'interpretazione dell'offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la Fondazione, fatto salvo in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole con riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, sono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ovviamente ammesse offerte per persona ed un’eventuale offerta in tal senso
dovrà essere immediatamente esclusa.
ARTICOLO 20 - Aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate della Fondazione, il vincolo giuridico si perfeziona esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione
provvisoria rappresenta infatti l'atto con il quale si individua l'offerta migliore con cui al
Fondazione stipulerà il successivo contratto, ed è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla legge per la Ditta provvisoriamente aggiudicataria.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli oggettivi impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, la Fondazione provvederà d'ufficio a revocare l'aggiudicazione disposta in via provvisoria.
3. In tale condizione, di cui al comma precedente, si provvederà sempre in via provvisoria a favore del concorrente seguente in graduatoria.
4. Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede
di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, la
Fondazione provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
5. Il contratto, gli atti di gara e l'aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione.
Il procedimento di affidamento si chiude con l'aggiudicazione definitiva.
ARTICOLO 21 - Osservanza dei contratti di lavoro, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Fondazione, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Fondazione dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - la Fondazione si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Per quanto riguarda la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale in vigore, nonché a quanto regolamentato nei contratti collettivi di provenienza.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
ARTICOLO 22 - Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
- per atto pubblico con intervento del Notaio/Ufficio rogante l’atto;
- per atto pubblico registrato;
- a mezzo di scrittura privata;
- a mezzo di scrittura privata registrata;
- nelle altre forme previste dalla Legge.
2. Di norma sono stipulati per atto pubblico i contratti di importo superiore a € 50.000,00.
3. I contratti in forma di scrittura privata possono essere stipulati anche mediante sottoscrizione in calce al capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando si tratti di contratti di importo inferiore a € 10.000,00.
4. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono. Per gli stessi si procede all’aggiornamento della cauzione.
5. I contratti sono stipulati dal Direttore, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce.
6. La stipulazione dei contratti avrà luogo solo successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria ed alle verifiche con esito positivo. L’impresa aggiudicataria dovrà nei termini fissati costituire il deposito per le spese contrattuali, costituire la garanzia fideiussoria definitiva di cui alla normativa vigente; presentare tutta l’ulteriore documentazione richiesta. Ove entro il termine assegnato l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti, o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno e nell’ora convenuti, il Direttore diffida la stessa ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l’inadempimento persiste senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell’affidamento, all’acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno, e la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La parte contraente con la Fondazione è tenuta a provare la propria legittimazione e la
propria identità.
8. Nel caso in cui la Fondazione non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nei termini previsti, il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
ARTICOLO 23 - Esecuzione del contratto
1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Direttore o suo incaricato, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze il Direttore potrà avvalersi di personale qualificato del Comune di Caorle come previsto dall’art. 9 della Convezione del 14.09.2009.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto convenuto.
ARTICOLO 24 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali nessuna esclusa, connesse alla stipula del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria, salvo espresse e diverse disposizioni normative in materia.
2. L’importo presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, determinato, in via preventiva dall’ufficio, deve essere versato, prima della stipulazione, presso la Fondazione. In caso di mancato versamento la Fondazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui la Fondazione non debba alcun corrispettivo, si procede al recupero ai sensi di legge.
ARTICOLO 25 - Cauzione Definitiva.
1. Salvo che la legge non preveda diversamente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il contraente è tenuto a versare una cauzione non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, o diversa percentuale stabilita dalla legge.
2. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Direttore o suo sostituto/delegato che ha curato la vigilanza sull’esecuzione del contratto, al termine previsto del contratto e previo accertamento/dichiarazione sulla regolarità dei lavori, forniture e servizi del contratto stesso.
ARTICOLO 26 - Contratti esclusi.
Le disposizioni relative alla conclusione del contratto, non si applicano ai contratti per adesione relativi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a polizze assicurative, procedure Consip, acquisto automezzi, fornitura di servizi di energia elettrica, telefonia e simili.
TITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27 - Convenzioni con associazioni o enti di volontariato.
1. Possono essere stipulate a procedura negoziata diretta, nei limiti di importo inferiore alla soglia comunitaria, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell’Amministrazione del Comune di Caorle o della Fondazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi del Comune di Caorle o della Fondazione, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.
2. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.
ARTICOLO 28 - Pubblicità degli atti e dei bandi di gara.
Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, tutti i bandi di gara sono pubblicati nella sede della Fondazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sul sito Internet del Comune di Caorle/Fondazione.
ARTICOLO 29 - Imposta di xxxxx e registrazione.
1. I contratti della Fondazione sono assoggettati all’imposta di xxxxx e all’onere ed all’imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda gli atti ad essa assoggettati.
2. I contratti per scrittura privata non autenticata soggetti ad IVA, sono registrati solo in caso d’uso.
ARTICOLO 30 - Norme di rinvio e finali
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione, del Codice Civile e delle leggi in materia.
ARTICOLO 31 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione della delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione.