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BOZZA
ACCORDO DECENTRATO SULLE MODALITA’ DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Il giorno alle ore , presso il Ministero dell’Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile ha avuto luogo un incontro con all’ordine del giorno la sottoscrizione dell’Accordo decentrato sulle modalità di articolazione dell’orario di lavoro del Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
La Delegazione di parte pubblica è presieduta da
La Delegazione di parte sindacale è composta dalla RSU per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, eletta presso il Dipartimento, dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Al termine della riunione
LE PARTI
VISTO l’art. 19 del CCNL Comparto Ministeri, per il quadriennio 1994-1997;
VISTO l’Accordo in data 12 gennaio 1996 riguardante le ”tipologie degli orari di lavoro” ai sensi dell’art. 19, comma 5, del CCNL Comparto Ministeri, per il quadriennio 1994-1997;
VISTO l’art. 4, comma 3, lett. a) del CCNL Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la definizione di talune tipologie di orario di lavoro;
VISTO l’art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo in data 28 giugno 2000 che, nel determinare alle lettere a), b), c), d), e) le tipologie di orario di lavoro, anche coesistenti tra loro, ha in particolare demandato alla contrattazione decentrata la definizione delle tipologie di orario di lavoro più funzionali a ciascun luogo di lavoro;
VISTO l’art. 27 del CCNLI del 16 maggio 2001 relativo alla istituzione della Banca delle ore per il personale del comparto Ministeri;
VISTO il Protocollo d’Intesa in materia di turnazioni e reperibilità per il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno del 20 dicembre 2004;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo 2000-2001 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 24 maggio 2000, Xxxxxx XXX, VIII e IX riguardanti disposizioni in materia di orario di lavoro;
VISTI gli artt. 7, 8, 9, 10 e 27 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
VISTO l’art. 19 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo alla istituzione della Banca delle ore per detto personale;
VISTO l’art.15, comma 3, lett. e) del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e delle turnazioni del personale direttivo;
VISTO l’art. 34 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 22 aprile 1999, n. 151; VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno in data 21 giugno 2000;
CONCORDANO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. L’orario di lavoro del personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno, del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è determinato sulla base dei seguenti criteri:
• ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
• miglioramento della qualità delle prestazioni;
• fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
• miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio.
All’articolazione dello stesso si provvede utilizzando in maniera programmata ed in forma combinata le diverse tipologie di orario di lavoro di cui ai successivi articoli.
Art. 2 (Orario di servizio)
1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
Esso si articola in cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con possibilità di estensione fino alle ore 20.00, per quanto necessario a garantire il perseguimento delle finalità sopra richiamate.
2. La giornata di riposo infrasettimanale coincide di regola con il sabato.
3. Sono fatte salve le esigenze degli Uffici individuati dal decreto del Ministro dell’Interno in data
22 aprile 1999, n. 151, che potranno adottare un regime di orario superiore ai cinque giorni lavorativi settimanali. In tali Uffici, tuttavia, per esigenze di servizio, è possibile articolare l’orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni, spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.
Art. 3 (Orario di lavoro)
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
L’orario di lavoro del personale di cui all’art. 1, comma 1, del presente Accordo è articolato secondo le seguenti tipologie, anche coesistenti tra loro, in accordo con l’orario di servizio:
a) orario articolato su cinque giorni, che si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane. Nell’ambito di tale regime orario, le prestazioni pomeridiane eseguite ai fini del completamento dell’orario d’obbligo (36 ore settimanali) possono avere durata e collocazione diversificata, a scelta del dipendente, secondo le modalità di seguito indicate:
- n. 5 rientri di 1 ora e 12 minuti;
- n. 2 rientri di 3 ore;
- n. 3 rientri di 2 ore.
b) orario articolato su sei giorni, negli Uffici di cui all’art. 2, comma 2, del presente Accordo. Si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane dal lunedì al sabato.
c) prestazione lavorativa nella fascia pomeridiana ore 14.00 – 20.00, non remunerata come turnazione.
2. Può essere prevista la flessibilità in entrata nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 9.30 con recupero proporzionale in uscita. E’ consentita l’uscita anticipata, comunque non prima delle 13.30, con recupero entro il mese successivo. La fruizione dell’entrata e dell’uscita anticipata in regime di flessibilità non rientra nelle 36 ore annue previste per i “permessi brevi” ai sensi dell’art. 20 del CCNL 1994-1997 per il personale dell’Amministrazione civile, dell’art. 27 dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’art. 34 dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. In casi eccezionali, su richiesta del dipendente o in relazione a particolari esigenze di servizio, può essere attuata una diversa modalità di articolazione dell’orario, previa autorizzazione del dirigente generale responsabile della struttura organizzativa in cui è incardinato l’Ufficio ove il dipendente presta l’attività lavorativa.
4. Nei giorni in cui l’orario di lavoro si protrae oltre le sei ore, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, il dipendente ha diritto di usufruire di una pausa di almeno 30 minuti, programmata di regola, dopo le sei ore di lavoro antimeridiane.
Il dipendente può rinunciare alla pausa presentando apposita istanza all’Ufficio di appartenenza; la rinuncia alla pausa comporta la non attribuzione del buono pasto.
5. E’ parte integrante dell’orario di lavoro la prestazione lavorativa svolta, per esigenze di servizio, presso tutte le sedi del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6. E’ da considerare “servizio esterno” ogni prestazione lavorativa in luogo diverso da quello ove si svolge la propria attività lavorativa, previa autorizzazione del dirigente e per ragioni di servizio.
7. Il tempo tecnico medio di percorrenza per lo spostamento, per ragioni di servizio, tra le sedi del Compendio Viminale e di Via Cavour n.5, è stimato in 20 minuti.
Art. 4 (Permessi brevi)
1. Sono consentiti permessi brevi per un totale massimo di 36 ore nel corso dell’anno, previa richiesta al dirigente responsabile dell’Ufficio ove presta servizio il dipendente.
Il permesso breve non può comunque superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e deve essere recuperato entro il mese successivo.
Art. 5
(Modalità di recupero di ritardi e permessi brevi)
1. I ritardi e i permessi brevi comportano l’obbligo del recupero entro il mese successivo a quello in cui si verificano.
2. I ritardi e i permessi brevi possono essere recuperati, nell’ambito dell’orario di servizio, sia in prosieguo all’orario antimeridiano sia, nei giorni di rientro, in prosieguo all’orario pomeridiano.
3. Qualora il dipendente sia stato assente per giustificati motivi per l’intero mese in cui è tenuto a effettuare il recupero dei ritardi, dei permessi brevi usufruiti e della flessibilità in uscita, ovvero nel caso in cui il periodo di assenza sia tale da con consentire di recuperare i predetti ritardi o permessi, gli stessi potranno essere recuperati, previa istanza al dirigente, entro i primi dieci giorni immediatamente successivi al rientro in servizio.
4. In caso di mancato recupero si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione o del trattamento economico accessorio (art. 20 CCNL per il Comparto Ministeri ed artt. 27 e 34 del
D.P.R. 7 maggio 2008).
Art. 6
(Tempi per le operazioni di registrazione dell’entrata)
1. Atteso che nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 9.30 si registra un maggior afflusso di dipendenti presso le apparecchiature predisposte per le operazioni di registrazione dell’entrata, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo sulle tipologie degli orari di lavoro sottoscritto in data 12 gennaio 1996, si fissa in 15 minuti il tempo necessario per consentire al personale di effettuare le predette operazioni.
Art. 7 (Banca delle ore)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai rispettivi contratti, nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, del CCNL 2001 e art.19 del D.P.R. 7 maggio 2008, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Art. 8 (Turnazioni e Reperibilità)
1. Per quanto riguarda gli istituti della turnazione e della reperibilità per il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, il presente Accordo rinvia al Protocollo d’Intesa in materia del 20 dicembre 2004.
Art. 9 (Disposizioni finali)
1. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno favoriti nell’applicazione degli istituti previsti dalla disciplina relativa all’orario di lavoro (art. 7, comma 3, D.lgs. n. 165/2001; art. 3, comma 2, Accordo successivo sulle “tipologie degli orari di lavoro” del 16.1.1996).
PER L’AMMINISTRAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI