L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Provvedimento n. 7597 ( I363 ) ACCORDO DISTRIBUTORI ED
ESERCENTI CINEMA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 13 ottobre 1999; SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxxx Xxxxxxx; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTE le segnalazioni pervenute in data 23 luglio 1998, 23 febbraio e 13 luglio 1999, rispettivamente, da parte del titolare dei cinema Madison e Missouri di Roma, del Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (di seguito CODACONS) e dei titolari dei cinema Ambra e Astor di Albenga (SV);
VISTA la documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio n. I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda1 ;
VISTI, in particolare, l'accordo-quadro, stipulato nel 1979 e rinnovato il 22 dicembre 1993, dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici e dall'Unione Nazionale Distributori Film, nonché l'atto del 17 settembre 1996 inviato dalla Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali all'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, con il quale la Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali si impegna ad aderire a detto accordo-quadro;
CONSIDERATI i seguenti elementi:
I. Le parti
1. L'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (di seguito anche ANEC) è un'associazione che riunisce la quasi totalità delle imprese commerciali esercenti le sale cinematografiche presenti sul territorio nazionale.
L'ANEC è costituita da associazioni regionali territorialmente competenti che perseguono le medesime finalità dell'ANEC Nazionale con autonomia rappresentativa.
2. La Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali (di seguito anche FIDAM) rappresenta le maggiori imprese di distribuzione cinematografica straniere.
La FIDAM è stata costituita nel 1996, in seguito all'uscita delle imprese di distribuzione cinematografica straniere dalla UNDF;
Attualmente a tale associazione risultano aderire le seguenti imprese di distribuzione di pellicole cinematografiche: Buena Vista Italia Srl, Columbia Tristar Films Italia, 20th Century Fox Italia Spa, United International Pictures, Warner Bros Italia.
3. L'Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale (di seguito UNIDIM), è un'associazione, derivata dalla UNDF, che rappresenta le maggiori imprese di distribuzione cinematografiche italiane. A tale associazione, risultano aderire, tra le altre, le seguenti società di
1 Cfr. provv. n. 6663 del 10 dicembre 1998, in Boll. n. 50/98.
distribuzione: Academy Pictures Srl, Filmauro Distribuzione Srl, Change Film Distribuzione Srl, C.I.D.I.F. Srl, Italian International Film Srl.
4. I principali distributori che operano sul territorio nazionale: Twentieth Century Fox Italia Spa, Xxxxxx Xxxx Distribuzione Srl, UIP-United International Pictures Srl, Medusa Film Spa, Warner Bros Italia Spa, Columbia Tristar Films Italia Srl, Buena Vista International Italia Srl, Filmauro Srl.
5. Tutti gli esercenti che operano sul territorio nazionale e che hanno avuto con i distributori rapporti contrattuali nei quali il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori.
6. Tutti gli esercenti che operano sulla piazza di Roma e che hanno goduto di condizioni di esclusiva.
7. Sig. Xxxxxxx Xxxxx, titolare dei cinema Madison e Missouri di Roma.
8. CODACONS.
II. I fatti
9. Nell'ambito del procedimento istruttorio n. I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda, nonché attraverso segnalazioni pervenute da parte di alcuni esercenti cinematografici sono stati acquisiti elementi e documenti in relazione a pratiche generalizzate e/o accordi tra distributori ed esercenti cinematografici che regolerebbero i rapporti contrattuali tra gli stessi e le modalità e i prezzi finali della visione delle pellicole cinematografiche. Tali pratiche e/o accordi riguarderebbero in particolare:
le condizioni contrattuali alle quali vengono noleggiati i film;
la partecipazione delle associazioni dei distributori e degli esercenti alla individuazione dei prezzi di ingresso nei cinema;
lo scambio di informazioni tra distributori ed esercenti relativamente ai dati di incasso e di audience di ciascun cinema presente sul territorio nazionale.
1) Le condizioni contrattuali alle quali vengono noleggiati i film
a) la fissazione di percentuali massime di noleggio e dei termini di pagamento
10. Le condizioni di prezzo per il noleggio delle pellicole da parte dei distributori agli esercenti cinematografici formano oggetto di previsione di un accordo-quadro stipulato nel 1993 dall'ANEC e dalla UNDF. All'accordo, del quale non è stata indicata la scadenza nel documento agli atti del procedimento, ha aderito successivamente anche la FIDAM, come dimostra una lettera inviata da tale associazione all'ANEC, il 17 settembre 19962 .
11. Nell'accordo-quadro le parti convengono sulla fissazione dei prezzi da applicare nei contratti di noleggio tra distributori ed esercenti cinematografici. In particolare, l'accordo suddivide, al punto 1, gli esercizi cinematografici in quattro fasce a seconda dell'incasso annuale lordo realizzato e definisce le percentuali massime di noleggio a carico degli esercenti. Nella versione dell'accordo agli atti del procedimento sono previste, al punto 4, le seguenti percentuali di noleggio.
1a fascia: 50%, per incassi superiori a 700 milioni di lire;
2a fascia: 48%, per incassi compresi tra 450 e 700 milioni di lire; 3a fascia: 40%, per incassi compresi tra 200 e 450 milioni di lire;
4a fascia: 30% (o prezzo fisso condizionato al 30%), per incassi inferiori a 200 ml. di lire.
Sempre al punto 4 dell'accordo-quadro è inoltre previsto che "tali percentuali sono soggette a riduzione con scalarità proporzionale e progressiva in relazione al valore commerciale del film e alla sua durata".
2 A partire dal 1° gennaio 1996 l’accordo-quadro sarà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni scadenza.
12. L'accordo-quadro, inoltre, prevede al punto 6, il termine entro il quale gli esercenti cinematografici devono provvedere al pagamento dei canoni di noleggio, stabilendo che il relativo versamento debba essere effettuato entro il 21° giorno successivo alla consegna dei borderò. Questi ultimi dovranno essere inviati entro il martedì successivo ad ogni settimana di programmazione.
13. Va segnalato che, per quanto concerne il noleggio dei film dai distributori agli esercenti di sale, la legge 4 novembre 1965, n. 1213 recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", dispone, all'articolo 41, che "in difetto di accordi fra le organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità. La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia3 .
b) Il blockbooking
14. Nel corso di alcune audizioni tenutesi nell'ambito del procedimento I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda, è emerso che nei rapporti contrattuali tra distributori ed esercenti per il noleggio dei film vige una pratica generalizzata denominata blockbooking, con la quale il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori 4 .
Con riferimento a tale pratica il rappresentante di Cinema 5 ha sostenuto che "Quasi sempre l'acquisto di uno o due film importanti presuppone l'obbligo di acquisto di altri titoli minori". Inoltre, "di solito viene proposto all'esercente il cosiddetto gruppo di film. [...] Anche nel caso delle major però i film richiedono di essere noleggiati in blocco. Direi che con questo sistema i circuiti sono penalizzati, perché è lì che vengono imposti i film minori che l'esercente preferirebbe non far uscire, mentre in provincia c'è per forza meno spazio per imposizioni di questo tipo"5 .
L'esistenza di tale prassi comportamentale è stata confermata anche dalla UNIDIM la quale ha altresì specificato che il prezzo di noleggio viene trattato separatamente per ogni film e "il risultato, cioè la percentuale del noleggio, può essere diversa per ciascun film noleggiato all'interno di un medesimo contratto di blockbooking"6 .
Infine, un esercente di Milano ha sostenuto di dover subire l'imposizione di tale pratica, affermando : "Se vado da un nuovo distributore per un certo film devo essere pronto a prendere anche altri film meno richiesti"7 .
c) Le esclusive
15. Sempre nel corso di alcune audizioni tenutesi nell'ambito del procedimento I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda è emersa l'esistenza di esclusive di fatto nel noleggio dei film agli esercenti cinematografici.
Al riguardo il rappresentante della FIDAM ha sostenuto che "se un distributore si accorda per un pacchetto di film con un esercente, non lo può dare contemporaneamente anche ad un altro che opera sulla
3 In seguito alla abrogazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, avvenuta con D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell’aprile 1993, le competenze in materia sono state trasferite ad altri organi, come prescritto dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203.
4 Cfr. verbale dell’audizione dei rappresentanti di UNIDIM del 22 luglio 1998, nell’ambito del procedimento I/329- Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
Per quanto riguarda la FIDAM, pur avendo negato l’esistenza di tale pratica, essa ha sostenuto che “esistono delle trattative che vengono condotte per due, tre, quattro film”(audizione del 6 luglio 1998 nell’ambito del procedimento I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda).
5 Cfr. verbale dell’audizione dei rappresentanti di Cinema 5 del 15 luglio 1998, nell’ambito del procedimento I/329- Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
6 Cfr. verbale dell’audizione dei rappresentanti di UNIDIM del 22 luglio 1998, nell’ambito del procedimento I/329- Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
7 Cfr. verbale dell’audizione del rappresentante del cinema Anteo di Milano 5 del 9 luglio 1998, nell’ambito del procedimento I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
stessa piazza. [...] una volta che si è conclusa una trattativa e si è deciso a chi far proiettare i film, l'assegnazione va poi considerata un'esclusiva"8 .
Anche il rappresentante della UNIDIM ha confermato l'esistenza di questa prassi, affermando: "di solito si evita di affidare la distribuzione di un film a due circuiti diversi, anche se in teoria un distributore potrebbe trattare con tutti gli esercenti. Nella pratica i rapporti tendono a cristallizzarsi e il distributore tende ad affidare un certo numero di film ad un solo circuito"9 .
Anche alcuni rappresentanti degli esercenti hanno confermato che ci sono delle esclusive di fatto nel rapporto tra distributori ed esercenti per il noleggio dei film10 .
16. L'esistenza di tale condizione nel noleggio di film è stata oggetto anche di alcune denuncie da parte di esercenti indipendenti che, in virtù di questa pratica generalizzata, non riuscirebbero ad acquisire dai distributori i film di maggiore successo. In particolare, il proprietario dei cinema Madison e Missouri di Roma ha sostenuto che nessuna società di distribuzione accetta di concedere un film anche ad altri cinema indipendenti se ha già assegnato la programmazione a un circuito, soprattutto quando sono localizzati nelle vicinanze di quest'ultimo. La circostanza risulterebbe aggravata dal fatto che i distributori verticalmente integrati programmano i propri film nelle proprie sale e non li concedono ad altri. L'esercente xxxxxx ha menzionato alcuni episodi relativi a film rifiutati dalle società di distribuzione perché concessi già ad altri circuiti.
2) La partecipazione delle associazioni dei distributori e degli esercenti nella individuazione della politica dei prezzi dei biglietti di ingresso nei cinema
17. Nella premessa dell'accordo-quadro, le parti firmatarie riconoscono "la necessità di stipulare un nuovo accordo intercategoriale che tenga conto di tutte le materie di comune interesse ... [fra cui] ... la politica dei prezzi d'ingresso e delle riduzioni [...]".
18. La collaborazione prevista nelle premesse dell'accordo-quadro, nella individuazione delle politiche dei prezzi d'ingresso nelle sale cinematografiche, sembrerebbe essere stata considerata dalle associazioni dei distributori e degli esercenti come un impegno facente parte integrale dell'accordo.
Ciò risulta da informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio n. I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda e, in particolare, dalle audizioni della FIDAM e dell'UNIDIM, le quali hanno affermato che si sono sempre tenuti incontri con l'ANEC, al fine di concordare la politica dei prezzi. Ulteriori evidenze documentali, emerse nel corso del citato procedimento istruttorio n. I/329, dimostrano che si sono tenuti incontri periodici tra dette associazioni nell'ambito dei quali sono stati discussi non solo i livelli dei prezzi base ma anche delle riduzioni dei prezzi.
19. Le decisioni prese nell'ambito delle riunioni tra le associazioni dei distributori e degli esercenti, circa i prezzi da adottare, vengono di norma rese operative anche grazie alla loro diffusione da parte dell'ANEC nazionale alle varie ANEC regionali e da queste agli associati i quali, come ammesso dagli stessi esercenti e dai distributori, ne tengono conto nella fissazione delle proprie strategie di prezzo a livello locale.
20. Dalla documentazione disponibile sembrerebbe che gli orientamenti di prezzo che emergono a livello interassociativo siano in larga parte rispettati dagli esercenti. Al riguardo, sia la FIDAM che la UNIDIM, nelle audizioni che si sono svolte nel corso del citato procedimento istruttorio n. I/329, hanno confermato che l'accordo di prezzo tra gli esercenti cinematografici di Milano, posto in essere nonostante il parere contrario delle associazioni dei distributori, rappresenta uno dei rari casi di autodeterminazione dei prezzi da parte dei gestori di sale, in quanto generalmente non si discostano dalle indicazioni provenienti a livello interassociativo.
21. La partecipazione dei distributori nella determinazione delle politiche dei prezzi finali è stata confermata anche da alcune segnalazioni. In particolare, il CODACONS ha evidenziato con riferimento alla
8 Cfr. audizione dei rappresentanti della Fidam del 6 luglio 1998 nell’ambito del procedimento I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
9 Cfr. verbale dell’audizione dei rappresentanti di UNIDIM del 22 luglio 1998, nell’ambito del procedimento I/329- Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
10 Cfr. verbale dell’audizione dei rappresentanti di ANEC Lombardia del 14 luglio 1998, nell’ambito del procedimento I/329-Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda.
città di Roma che i distributori integrati verticalmente noleggiano i film agli altri esercenti solo a condizione che questi pratichino un prezzo non inferiore a quello massimo da loro predefinito.
Inoltre, da informazioni ricevute dai titolari dei cinema Astor e Ambra di Albenga emerge che essi sono generalmente sollecitati dalle società di distribuzione a uniformarsi ai prezzi praticati dagli altri cinema in concorrenza.
3) lo scambio di informazioni
22. L'accordo-quadro dispone che le associazioni aderenti possano scambiarsi informazioni in merito all'attività commerciale dei propri associati. In particolare, il punto 7 dell'accordo prevede che "le parti si danno atto del reciproco diritto di accesso ai dati di presenze e incasso del mercato cinematografico e si riservano di concordare le modalità operative".
23. A questa previsione contrattuale sembrerebbe essere legata la costituzione nel luglio 1996, da parte dell'ANEC, della società Cinetel Srl (di seguito Cinetel), la cui attività è la rilevazione giornaliera dei dati di incasso e di audience di ogni sala cinematografica presente sul territorio nazionale, nonché dei giorni di tenitura delle pellicole. I dati rilevati da Xxxxxxx sono quelli desumibili dai borderò compilati dagli esercenti cinematografici per il versamento alla SIAE dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA, oltre che per il calcolo della percentuale di noleggio.
24. Sulla base delle informazioni disponibili, i dati rilevati da Cinetel vengono elaborati e riprodotti in tabelle che riportano per ogni film: il giorno di inizio della programmazione, il numero di schermi sul quale è proiettato a livello nazionale, gli incassi di botteghino realizzati nell'ultimo fine settimana e in quello precedente oltre che la variazione percentuale, l'incasso medio per schermo, il numero di presenze, l'incasso totale realizzato dal film dall'inizio della programmazione, la classifica dei film al momento della rilevazione e il confronto con la classifica della precedente settimana. Da tali dati, pertanto, è possibile avere informazioni precise circa i prezzi e le presenze analiticamente distinte per pellicole/cinema/distributore.
IV. I mercati rilevanti
25. Ai fini della valutazione concorrenziale dell'accordo-quadro e delle pratiche di blockbooking e di esclusiva, i mercati merceologici rilevanti sembrano essere quelli dell'esercizio cinematografico e della distribuzione cinematografica.
a. I mercati dell'esercizio cinematografico
26. Per quanto riguarda il mercato dell'esercizio cinematografico, esso può essere considerato distinto dai mercati relativi ad altri canali di fruizione dei film sia per le diverse caratteristiche della visione in sala, sia per la possibilità di assistere alla proiezione del prodotto cinematografico appena questo viene immesso in circolazione11 .
27. Sotto il profilo geografico, il mercato dell'esercizio cinematografico ha dimensioni locali, in ragione della ridotta distanza che il consumatore è disposto a percorrere per assistere alla proiezione di un prodotto cinematografico. Tuttavia, occorre considerare che le pratiche menzionate appaiono essere generalizzate e che l'accordo-quadro è stato stipulato dalle associazioni nazionali dei distributori e degli esercenti, fornendo orientamenti di carattere generale i quali, benché suscettibili di essere adattati alle diverse realtà locali, tendono a omogeneizzare i comportamenti degli esercizi cinematografici presenti sull'intero territorio nazionale. Pertanto, la valutazione concorrenziale di tali pratiche e accordi potrebbe avere riguardo all'intero territorio nazionale.
28. Il valore totale delle vendite realizzate in Italia dall'esercizio cinematografico nel 1998 è stato di circa 1.000 miliardi e 150 milioni di lire (Dati SIAE).
In Italia, il livello di concentrazione tra esercenti varia da una piazza all'altra, e nel complesso il numero degli esercenti di sale cinematografiche è uno dei più elevati d'Europa, pur essendo il numero delle
11 Cfr., da ultimo, provv. n. 5261 del 5 agosto 1997, caso C2844 Cinema 5 Gestione/Ambasciatori.
sale relativamente più basso12 . Tuttavia, a livello locale la struttura dell'esercizio può essere molto concentrata: sono infatti sempre più frequenti i "circuiti" di sale programmate in modo unitario da un solo soggetto.
29. Va infine evidenziato che il fatturato realizzato da una sala cinematografica dipende in primo luogo dai film che vi vengono proiettati. I film hanno una redditività fortemente squilibrata, concentrandosi la gran parte della domanda su un numero limitato di pellicole.
b. Il mercato della distribuzione
30. Il mercato della distribuzione cinematografica attiene alla distribuzione dei film, di produzione nazionale e internazionale, ai canali di programmazione per il pubblico, fase immediatamente a monte di quella dell'esercizio cinematografico. La distribuzione si riferisce all'insieme delle attività svolte dal distributore dopo avere acquistato i diritti di sfruttamento di un film dai produttori, ovvero la duplicazione dell'originale, la realizzazione del doppiaggio, il lancio pubblicitario, nonché la negoziazione con gli esercenti.
31. La distribuzione ha un ambito competitivo che si limita al territorio nazionale data la natura delle descritte funzioni di cui deve farsi carico il distributore13 . Peraltro, dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio n. I/329 risulta che i diritti per la distribuzione di film prodotti dalle principali case produttrici americane, le major, vengono acquistati separatamente dai distributori indipendenti presenti in ogni singola nazione. Pertanto, l'ambito geografico rilevante di tale mercato è il territorio nazionale. Di solito le imprese di distribuzione sono organizzate con una direzione generale, cui fanno capo una decina di agenzie dislocate nel resto d'Italia, che intrattengono i rapporti commerciali con i singoli esercenti.
32. Nella tabella seguente vengono riportate le quote di mercato dei principali distributori, per il 1998, calcolate sulla base degli incassi realizzati con i film da essi distribuiti.
Principali distributori e quote % di mercato in Italia nel 1998
20TH Century Fox Italia | 19,1 |
Xxxxxx Xxxx Distribuzione | 17,4 |
UIP | 16,0 |
Medusa | 14,0 |
Warner Bros Italia | 8,8 |
Tristar Film Italia | 7,9 |
Buena Vista Intern. Italia | 7,8 |
Filmauro | 3,4 |
Altri | 5,6 |
Totale | 100,0 |
Fonte: dati Cinetel Srl.
In Italia operano circa 50 distributori, dei quali i primi quattro, sulla base dei dati riportati in tabella, detengono circa il 67% del mercato. Si tratta pertanto di un mercato che presenta un elevato grado di concentrazione. Le imprese di distribuzione associate a FIDAM14 e a UNIDIM15 rappresentano complessivamente circa il 90% del mercato rilevante.
12 Cfr. White Book of the European Exhibition Industry, London Economic and Bipe Conseil for Media Salles, 1994, p.
25. Nel 1995, nessuna delle quattordici principali catene cinematografiche europee era presente in Italia (Cfr. Cinema: secondo secolo, terzo millennio, Osservatorio BNL sui mezzi di Comunicazione, rapporto annuale 1997/98, p. 134).
13 L’individuazione dell’ambito geografico nazionale come rilevante per il mercato della distribuzione è stata fatta anche dalla Commissione, caso IV/C.2/30.566, UIP - Cinema.
14 A tale associazione aderiscono le sei seguenti società di distribuzione: Warner Bros Italia, Buena Vista Italia, United International Pictures, 20th Century Fox Italia e Columbia Tristar Film Italia.
15 A tale associazione aderiscono i maggiori distributori di film prodotti da imprese italiane, a eccezione di Xxxxxx Xxxx Distribuzione, Bim Distribuzione e Mikado Cinematografica.
V. Valutazioni giuridiche
33. UNIDIM16 , FIDAM e ANEC sono associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. Gli associati UNIDIM, FIDAM e ANEC sono imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
Dagli elementi descritti nella sezione II, emerge l'esistenza di comportamenti posti in essere dalle associazioni rappresentative della categoria, dai distributori e dagli esercenti cinematografici volti a:
(a) individuare i livelli dei prezzi di noleggio e finali, stabilendo uniformi percentuali di noleggio e termini di pagamento e concertando politiche dei prezzi dei biglietti di ingresso nei cinema;
(b) introdurre altre condizioni contrattuali alle quali vengono noleggiati i film attinenti, in particolare, (b1) all'obbligo da parte dell'esercente di noleggiare in blocco un certo numero di film, nonché (b2) all'esistenza di esclusive nel noleggio dei film;
(c) scambiarsi le informazioni relative alle proprie politiche commerciali.
34. I comportamenti di cui ai punti (a) e (c) sono previsti nell'accordo-quadro stipulato da UNDF (successivamente denominata UNIDIM) e ANEC, al quale ha successivamente aderito anche FIDAM.
Dalla documentazione disponibile risulta che le suddette associazioni abbiano dato seguito alle previsioni contenute nell'accordo-quadro, adottando comportamenti volti a darvi concreta attuazione. Le previsioni contenute nell'accordo-quadro e gli orientamenti conseguentemente adottati a livello interassociativo appaiono qualificabili come intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
35. Deve essere rilevato che, benché l'articolo 41 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 preveda la possibilità di fare accordi sulle condizioni di noleggio dei film, ciò non può giustificare, e tantomeno sottrarre, il suddetto accordo-quadro alla valutazione ai sensi della legge n. 287/90. Infatti, tale disposizione non impone alle associazioni di stipulare un accordo, ma conferisce solo una facoltà, il concreto esercizio della quale deve confrontarsi con l'esistenza di divieti espressi da altre disposizioni legislative. Del resto, si rileva che la legge settoriale non prevede alcuna sanzione a carico delle associazioni per la mancata stipulazione dell'accordo sulle condizioni di noleggio dei film, ma solo la mera possibilità che le modalità e le percentuali per il noleggio dei film vengano determinate con decreto ministeriale.
Le associazioni pertanto hanno avuto piena autonomia non solo nella scelta sul se (an) adottare o meno il comportamento suddetto, ma anche sul quomodo, ossia sulle modalità di attuazione, oltre che, infine, sul quantum delle percentuali.
Pertanto, l'accordo in esame sembra configurarsi come un atto negoziale riconducibile esclusivamente all'autonoma volontà delle associazioni e come tale assoggettabile alla legge n. 287/90.
36. Per quanto concerne le condizioni contrattuali di cui al punto (b), le associazioni di categoria dei distributori e degli esercenti cinematografici, nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito di un procedimento istruttorio, hanno illustrato la politica commerciale dei distributori, affermando che è prassi generalizzata tra gli stessi prevedere nei contratti di noleggio il blockbooking e le esclusive.
37. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, tali condizioni poste in essere nell'ambito dei rapporti bilaterali tra ciascun distributore e ciascun esercente, costituiscono altrettante intese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
38. Peraltro, il ricorso generalizzato a tali pratiche è verosimilmente il frutto di un coordinamento tra tutti i principali distributori e tra i principali esercenti. Infatti, la pratica di blockbooking può essere imposta da un distributore che ha dei film di successo a un esercente soltanto nell'eventualità in cui anche gli altri distributori che dispongono di film di successo la impongano. Laddove solo una parte di tali distributori tentasse di applicare il blockbooking la preferenza degli esercenti verrebbe indirizzata verso l'altra parte dei predetti distributori, determinando in tal modo un meccanismo concorrenziale che renderebbe insostenibile la pratica di blockbooking. Analoghe considerazioni valgono per la condizione di esclusiva richiesta dai principali circuiti, che non sarebbe proposta laddove ciascuno di essi non fosse ragionevolmente sicuro che un comportamento analogo è tenuto dai concorrenti.
39. In merito, va precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge citata non è necessaria la sussistenza di un accordo esplicito, in quanto la disposizione prevede anche le pratiche concordate, le quali,
16 Associazione derivata da UNDF.
"corrispondono a una forma di coordinamento che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza, collaborazione la quale porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato [...]"17 . "Detta collaborazione di fatto costituisce, in particolare, una pratica concordata allorché consente agli interessati di cristallizzare le posizioni acquisite" (ibidem, punto 27).
Pertanto, poiché l'applicazione generalizzata delle predette condizioni contrattuali indica l'esistenza di forme di coordinamento rispettivamente tra distributori e tra esercenti, queste ultime risultano qualificabili come intese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
a) Individuazione dei livelli dei prezzi di noleggio e finali
40. In merito alla valutazione concorrenziale delle intese sopra identificate e iniziando da quelle relative all'individuazione dei canoni di noleggio prevista dall'accordo-quadro, si rammenta:
- che la remunerazione del distributore è sempre fissata in percentuale sull'incasso della sala alla quale viene noleggiata la pellicola,
- che tale percentuale è identica - nel suo limite massimo - per tutti i distributori e gli esercenti cinematografici appartenenti alla medesima fascia di fatturato.
- che i tempi di effettuazione dei versamenti da parte degli esercenti, per il pagamento delle pellicole, sono identici per tutti i distributori.
41. Inoltre, l'accordo-quadro riconosce esplicitamente la necessità di una concertazione tra le associazioni dei distributori e degli esercenti per la determinazione delle politiche di prezzo d'ingresso nei cinema.
A quest'ultima dichiarazione d'intenti le predette associazioni hanno dato seguito attraverso periodici incontri aventi ad oggetto la definizione di una struttura dei prezzi d'ingresso alle sale cinematografiche, nonché, per quanto riguarda in particolare l'ANEC, attraverso la diramazione degli orientamenti assunti in materia, in modo da consentire l'omogenea applicazione da parte delle singole sale dei prezzi concordati a livello interassociativo.
42. Si può pertanto affermare che l'accordo implica diverse forme di concertazione di prezzo: a) tra concorrenti, siano essi distributori che concordano il canone di noleggio massimo da praticare agli esercenti e i termini di pagamento, o gestori di sale cinematografiche che pervengono collettivamente all'identificazione del prezzo di ingresso da applicare agli spettatori; b) tra associazioni di operatori collocati a diversi stadi della filiera cinematografica, laddove queste ultime concordano la struttura e il livello dei prezzi intermedi e finali che saranno applicati da tutti i distributori e gli esercenti nei diversi mercati. Al riguardo, si può osservare come questa forma di concertazione verticale appaia del tutto funzionale al reciproco rafforzamento degli accordi orizzontali di prezzo tra distributori e tra esercenti.
43. Sotto il profilo concorrenziale, per quanto riguarda la determinazione delle condizioni di noleggio delle pellicole, la fissazione di prezzi massimi può rappresentare una limitazione allo svolgersi del gioco concorrenziale per le imprese aderenti all'associazione dei distributori, in quanto identifica una percentuale che può, più in generale, diventare il riferimento verso cui le imprese di distribuzione convergono.
44. Peraltro, la stessa identificazione a livello associativo di uno schema contrattuale omogeneo, in applicazione del quale il canone di noleggio è da tutti calcolato in percentuale sull'incasso della sala, appare restrittiva della concorrenza. Al riguardo, risulta indicativa l'esperienza di altri paesi nei quali i distributori utilizzano varie modalità di calcolo della propria remunerazione (canone in percentuale più minimo garantito a favore dei distributori in alcuni casi e degli esercenti in altri). Tale variabilità indica come il distributore possa trovare conveniente adattare le forme del contratto stipulato con l'esercente alle diverse condizioni di mercato. L'accordo-quadro sembra precludere tale adattamento, limitando l'autonomia del distributore e rendendo artificiosamente standardizzati i suoi rapporti con gli esercenti.
45. Sempre in materia di determinazione delle condizioni di noleggio anche la clausola che fissa un termine massimo entro il quale gli esercenti devono effettuare i versamenti per il noleggio delle pellicole cinematografiche (punto 6 dell'accordo-quadro) appare restrittiva della concorrenza. Essa, infatti, impedisce
17 Giurisprudenza comunitaria consolidata, a partire dalla sentenza Xxxxx xx Xxxxxxxxx 00 dicembre 1975, Cooperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. e altri/Commissione C.E., cause riunite 40/73 e altre, punto 26.
ai distributori di offrire termini di pagamento più favorevoli all'esercente a cui sono maggiormente interessati, incidendo sul livello del prezzo effettivo del noleggio.
46. Relativamente poi alle indicazioni dei prezzi finali discusse a livello ANEC e poi comunicate agli associati, è evidente come esse siano suscettibili di limitare la concorrenza tra esercizi cinematografici, in quanto volte a favorire l'uniformità delle politiche di prezzo di ingresso dei cinema nei diversi mercati rilevanti e tendenzialmente a livello nazionale18 .
47. Peraltro, l'uniformità dei prezzi finali raggiunta oltre che a livello ANEC anche attraverso accordi verticali interassociativi consente non solo agli esercenti ma anche ai distributori di restringere la reciproca concorrenza. L'uniformità dei prezzi di ingresso nei cinema mette infatti al riparo i distributori dalla possibilità che qualche concorrente possa avvantaggiarsi da prezzi particolarmente competitivi che potrebbero essere praticati specialmente nel caso di proiezione dei film non evento.
48. Pertanto la determinazione di condizioni relative al prezzo di noleggio e la concertazione per la fissazione dei prezzi finali da parte delle associazioni dei distributori e degli esercenti, appaiono comportamenti idonei a determinare restrizioni concorrenziali sia nel mercato dell'esercizio cinematografico che in quello della distribuzione, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.
b) Uniformità di altre condizioni contrattuali
49. Dalla documentazione agli atti istruttori è emersa l'esistenza di pratiche generalizzate di
blockbooking ed esclusiva nei rapporti di noleggio delle pellicole tra distributori ed esercenti.
b1) Il blockbooking
50. Relativamente al blockbooking va preliminarmente osservato che le pellicole cinematografiche costituiscono beni economicamente distinti che le imprese di distribuzione sono in grado di offrire separatamente e tra le quali non sussiste alcun rapporto di complementarità, in quanto il consumatore finale è interessato all'acquisto di ciascun bene separatamente. Pertanto, l'unica ragione per la quale il distributore subordina il noleggio di una pellicola a quello di altre appare quella di garantirsi che i film meno promettenti abbiano un sicuro canale di sbocco nel mercato dell'esercizio cinematografico.
L'effetto cumulativo risultante dall'esistenza parallela di un certo numero di queste pratiche può essere restrittivo della concorrenza sia nel mercato dell'esercizio cinematografico che della distribuzione. Infatti, poiché tali condizioni impongono a ciascun esercente anche la programmazione di film che questi non ritiene economicamente vantaggiosi, la prassi appare idonea a condizionare l'autonomia decisionale di ogni esercente nelle proprie politiche commerciali e, quindi, a limitarne le potenzialità competitive sul mercato dell'esercizio cinematografico.
Inoltre, nel mercato della distribuzione, tale pratica generalizzata è idonea a limitare l'accesso alle sale cinematografiche per i film di successo di altri distributori che l'esercente riterrebbe più redditizi e a sottrarre al meccanismo concorrenziale i film di minore importanza.
b2) Le esclusive
51. Analogamente a quanto rilevato con riferimento al blockbooking, sulla scorta dei principi elaborati in sede comunitaria, la presenza di una pluralità di rapporti di esclusiva realizzati da imprese indipendenti, laddove comporti un effetto complessivo di blocco, può risultare idonea a restringere la concorrenza traducendosi in un ostacolo o una preclusione all'accesso di mercato da parte di imprese concorrenti19 .
Nel caso di specie, l'esistenza di condizioni di esclusiva nei contratti di noleggio delle pellicole alle sale cinematografiche e il conseguente obbligo dei distributori di noleggiare i propri prodotti solo alle imprese alle quali viene conferita l'esclusiva, preclude alle altre sale di offrire il medesimo prodotto.
52. Occorre osservare che nella valutazione degli effetti anticoncorrenziali che derivano dalle esclusive in questione si deve tenere conto della circostanza che nel mercato dell'esercizio cinematografico la maggior
18 Cfr. provvedimento dell’Autorità del 10 dicembre 1998 n. 6663 - Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici Lombarda, in Boll. n. 50/98.
19 Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia CEE del 28 febbraio 1991, Xxxxxxxxx; Sentenza del Tribunale di Primo Grado dell'8 giugno 1995, Langnese - Iglo GmbH.
parte del fatturato è realizzato da un numero molto limitato di film. Ne consegue che l'impossibilità per alcuni esercenti di accedere alle pellicole di maggior successo limita le opportunità di massimizzare la redditività delle loro sale, falsando ulteriormente il gioco della concorrenza.
Pertanto, l'attribuzione di una esclusiva anche soltanto in relazione ai pochi film di maggior successo è idonea a determinare una grave restrizione all'accesso al mercato della distribuzione.
53. L'adozione generalizzata di pratiche di blockbooking poste in essere nei contratti di noleggio tra distributori ed esercenti su tutto il territorio nazionale nonché la presunta esistenza di intese di distribuzione esclusiva intercorse tra i principali distributori e alcuni esercenti che operano nel mercato dell'esercizio cinematografico della città di Roma, potrebbero determinare un effetto preclusivo degli sbocchi ai canali di distribuzione e di esercizio cinematografico tale da pregiudicare la concorrenza sui relativi mercati, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.
c) Lo scambio di informazioni
54. L'accordo-quadro prevede, al punto 7, un reciproco diritto delle parti di avere accesso ai dati sulle presenze e sugli incassi realizzati nei mercati cinematografici. Ciò sembrerebbe essersi tradotto in un articolato scambio di informazioni in merito a variabili rilevanti, sotto il profilo concorrenziale, sia per i distributori che per gli esercenti.
In particolare, dalla documentazione acquisita emerge che le associazioni, e le imprese ad esse aderenti, possono avere a disposizione dati utili per la programmazione dei propri film. Inoltre, dai dati di incasso e di audience, ogni operatore può desumere giornalmente i prezzi medi effettivamente praticati da tutti gli esercenti presenti sul territorio nazionale.
55. Tale scambio di informazioni sembrerebbe finalizzato al rafforzamento delle pratiche collusive sopra identificate20 . Infatti, le dettagliate informazioni di incasso e di audience contenute nei tabulati elaborati da Cinetel consentono agli operatori di acquisire una perfetta conoscenza di tutti i mercati dell'esercizio cinematografico, che si riflette in una analoga conoscenza del mercato del noleggio, garantita dalla estrema analiticità dei dati rilevati.
In altri termini, lo scambio di informazioni in oggetto determina una artificiosa trasparenza anche nel mercato del noleggio, tale da inibire la possibilità per il singolo distributore di utilizzare politiche concorrenziali più aggressive, in quanto gli operatori concorrenti sarebbero in grado di reagire immediatamente a tali politiche, eliminando i vantaggi che da esse potrebbero derivare. Ciò rappresenta un deterrente per i distributori a intraprendere nuove iniziative di tipo concorrenziale.
RITENUTO, pertanto, che le previsioni contenute nell'accordo-quadro e i conseguenti orientamenti adottati dalle associazioni interessate appaiono potersi configurare come intese restrittive della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
RITENUTO che l'applicazione generalizzata, nei rapporti di noleggio delle pellicole alle sale cinematografiche, di clausole di blockbooking sull'intero territorio nazionale e di esclusiva territoriale in relazione alla città di Roma, appare potersi configurare come restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
RITENUTO, infine, che l'applicazione generalizzata delle predette condizioni contrattuali appare potersi configurare come il frutto di forme di coordinamento, rispettivamente tra distributori e tra esercenti, qualificabili come intese restrittive della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
DELIBERA
20 Relativamente a scambi di informazione finalizzati a rendere effettivi accordi tra imprese, in violazione della normativa a tutela della concorrenza, vedi, tra le altre, LdPE, dec. della Commissione del 21 dicembre 1988, GUCE 1989 L74/21; PVC, dec. della Commissione del 27 luglio 1994, GUCE 1989, L74/1; Vetro piano, dec. della Commissione del 23 luglio 1984, GUCE L212.
Inoltre, in relazione agli accordi che permettono di identificare i dati di singole imprese, vedi Decisione della Commissione del 17 febbraio 1992, UK Agricultural Tractor Registration Exchange in GUCE 1992 L68/19.
a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, della Federazione Italiana Distributori-Editori Audiovisivi e Multimediali, dell'Unione Nazionale delle Imprese Industriali e di Distribuzione Multimediale, di Twentieth Century Fox Italia Spa, di Xxxxxx Xxxx Distribuzione Srl, di United International Pictures Srl, di Medusa Film Spa, di Warner Bros Italia Spa, di Columbia Tristar Film Italia Srl, di Buena Vista International Italia Srl, di Filmauro Srl e di tutti gli esercenti che operano sul territorio nazionale e che hanno avuto con i distributori rapporti contrattuali nei quali il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori, nonché di tutti gli esercenti che operano sulla piazza di Roma e che hanno goduto di condizioni di esclusiva;
b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio del diritto delle parti, ovvero di persone da esse delegate, di essere sentite, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Ombretta Main;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle parti, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità e di notificare il presente provvedimento a tutti gli esercenti che operano sul territorio nazionale e che hanno avuto con i distributori rapporti contrattuali nei quali il noleggio di uno o più film di successo viene subordinato al noleggio di una serie di film minori, nonché a tutti gli esercenti che operano sulla piazza di Roma e che hanno goduto di condizioni di esclusiva, mediante pubblicazione di un estratto del medesimo provvedimento sui quotidiani "La Repubblica", "Corriere della Sera" e "Il Giornale dello Spettacolo", ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
D.P.R. n. 217/98, in considerazione della non facile individuazione e del rilevante numero di tali soggetti;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2000;
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxx
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
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