Contract
Conferenza Stato – Regioni – Province autonome: atto n. 53 del 22 febbraio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012.
L’Accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione e quindi a partire dal 12/03/2013.
Individuazione delle attrezzature di lavoro
L’accordo prevede una formazione specifica per l’utilizzo delle seguenti attrezzature:
a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
b. Gru a torre
c. Gru mobile
d. Gru per autocarro
e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
f. Trattori agricoli o forestali
g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
h. Pompe per calcestruzzo.
Individuazione dei soggetti formatori e sistemi di accreditamento
L’Accordo individua i seguenti soggetti che possono erogare la formazione e il relativo aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL ecc…) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) l’INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; tali associazioni devono riferirsi al settore in cui le attrezzature sono utilizzate (es: agricoltura, lavori edili / stradali / movimento terra, movimentazione merci ecc..). Possono essere utilizzate anche società di servizi totalmente o parzialmente partecipate dalle associazioni;
e) gli ordini e i collegi professionali cui afferiscono i coordinatori per la progettazione ed i coordinatori per l’esecuzione dei lavori, le associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionisti precedentemente citati;
f) le aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici / utilizzatrici (queste ultime solo per i propri lavoratori) organizzate per la formazione ed accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato- Regioni del 20/03/2008;
g) altri soggetti formatori diversi dai precedenti, con esperienza documentata di almeno 3 anni al 12/03/2013 nella formazione per le specifiche attrezzature ed accreditati in conformità al modello di accreditamento citato alla lettera f);
h) altri soggetti formatori diversi dai precedenti, con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed accreditati in conformità al modello di accreditamento citato alla lettera f);
i) gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, entrambi istituiti nel settore di utilizzo delle attrezzature oggetto della formazione;
j) le scuole edili istituite nell’ambito dei suddetti organismi paritetici;
Tutti i soggetti formatori elencati devono possedere i requisiti minimi individuati nell’allegato I, riguardante l’idoneità dell’area e la disponibilità delle attrezzature per effettuare le prove pratiche.
Qualora i soggetti formatori elencati dalla lett. a) alla lettera j) volessero utilizzare strutture/enti formatori esterni, questi ultimi devono essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato- Regioni del 20/03/2008.
Individuazione e requisiti dei docenti
Le docenze verrannanno effettuate, con riferimento ai vari argomenti (modulo giuridico- normativo, modulo tecnico, modulo pratico specifico), da personale:
⮚ con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione in materia di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
⮚ con esperienza professionale pratica, documentata e almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione.
N.B. Non essendo specificato, si desume che la documentazione relativa alla formazione effettuata da parte dei docenti possa avvenire tramite i registri, o altri documenti analoghi, dei corsi di formazione e riportanti i contenuti del corso ed il nominativo del docente.
Questi stessi documenti possono essere utilizzati per dimostrare di avere esperienze professionali per almeno 3 anni.
Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
Nel punto 3 dell’Accordo sono individuate l’organizzazione, l’articolazione del percorso formativo e la metodologia didattica (tabella in allegato riportante la suddivisione delle ore).
Per quanto riguarda l’organizzazione, il numero dei partecipanti per ciascun corso non può superare le 24 unità, nelle attività pratiche non sono però ammessi più di 6 allievi per istruttore (rapporto 1 a 6).
Sono ammesse solo assenze inferiori al 10% del monte orario complessivo.
Sono ammessi l’utilizzo di strumenti multimediali e la modalità e-learning, quest’ultima esclusivamente per la parte di formazione generale relativa ai moduli giuridico – normativo e tecnico. Nell’allegato II all’accordo sono riportate le modalità ed i requisiti per l’effettuazione dell’e-learning.
Programma dei corsi
Negli allegati III e seguenti sono descritti i requisiti minimi (durata e contenuti) dei moduli formativi, teorici e pratici, strutturati in base alle specifiche attrezzature.
Per attrezzature simili, il modulo giuridico - normativo deve essere effettuato una sola volta e viene riconosciuto come credito formativo.
Attestazione
Nel punto 4 degli allegati III e seguenti sono individuate le modalità per valutare le conoscenze normative e tecnico-professionali acquisite.
L’accertamento dell’apprendimento è effettuato attraverso verifiche intermedie e finali, dal responsabile del progetto formativo o da un docente delegato. I risultati delle valutazioni sono inviati alle Regioni per la costituzione di uno specifico registro informatizzato.
Gli attestati (elementi minimi comuni al punto 5.3), sono rilasciati dai soggetti responsabili della formazione.
Le competenze acquisite vanno registrate sul libretto formativo del cittadino, dove attivato.
Durata dell’abilitazione ed aggiornamento
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato, partecipando ad appositi corsi d’aggiornamento.
Questi corsi hanno una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.
Riconoscimento formazione pregressa
All’entrata in vigore dell’Accordo (12/03/2013) saranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfano questi requisiti:
Composizione corsi effettuati | Integrazione | Validità attestati abilitazione |
Durata complessiva non inferiore a quella prevista negli allegati III e seguenti, composti da modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento. | // | 5 anni a partire dall’attestazione del superamento della verifica finale. |
Durata complessiva inferiore quella prevista negli allegati III e seguenti, composti da modulo teorico, pratico e verifica finale. | Integrati entro il 12/03/2015 con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, per il rinnovo dell’abilitazione. | 5 anni a partire dalla data di aggiornamento. |
Durata qualsiasi non completati da verifica finale. | Integrati entro il 12/03/2015 con il modulo di aggiornamento di cui punto 6, per il rinnovo dell’abilitazione e la verifica finale dell’apprendimento. | 5 anni a partire dall’attestazione del superamento della verifica finale. |
Il riconoscimento dei corsi effettuati prima dell’entrata in vigore (12.03.2013) del presente Accordo deve essere documentato mediante:
⮚ il registro del corso (riportante l’elenco e le firme dei partecipanti, nomi e firme dei docenti, contenuti, orari di inizio e fine lezioni, esiti delle valutazioni teorica e pratica).
Questi documenti devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso;
⮚ l’attestato di partecipazione che deve possedere ogni partecipante.
Occorre pertanto verificare l’eventuale formazione già erogata agli operatori (es: da parte del costruttore o distributore dell’attrezzatura) che andrà integrata, se necessario, con quella mancante.
I lavoratori del settore agricolo che al 12/03/2013 saranno in possesso di un’esperienza documentata pari ad almeno 2 anni, dovranno effettuare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.
Norma transitoria
I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente Accordo (12/03/2013) sono incaricati dell’utilizzo delle attrezzature specificate, dovranno effettuare i relativi corsi entro il 12/03/2015.
Tabella riepilogativa ore formazione
Le attrezzature simili hanno un modulo giuridico-normativo comune che deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature omogenee e pertanto questo modulo non deve essere ripetuto nella formazione.
Il modulo tecnico, in alcuni casi è comune a più attrezzature.
Attrezzatura | Modulo Normativo – giuridico e contenuti (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo pratico (ore) | Totale ore |
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili | 1 lavori in quota e uso di attrezzature per lavori in quota | 3 | 4 (piatt. con stabilizzatori) | 8 |
4 (piatt. senza stabilizzatori) | 8 | |||
6 (piatt. con e senza stabilizzatori) | 10 | |||
Gru caricatrici idrauliche su autocarri | 1 Uso attrezzature per movimentazione carichi | 3 | 8 | 12 |
Conduzione gru mobili (corso base per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso) | 6 | 7 | 14 | |
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) | // | 4 | 4 | 8 |
Gru a torre | 1 Uso attrezzature di lavoro. Responsabilità dell’operatore | 7 | 4 (gru a rotazione in basso) | 12 |
4 (gru a rotazione in alto) | 12 | |||
6 (gru a rotazione in basso e in alto) | 14 | |||
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 7 | 4 (carrelli industriali semoventi) | 12 | |
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) | 12 | |||
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) | 12 | |||
8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi) | 16 | |||
Trattori agricoli o forestali | 1 Uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell’operatore | 2 | 5 (trattori a ruote) | 8 |
5 (trattori a cingoli) | 8 | |||
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli | 3 | 6 (escavatori idraulici) | 10 | |
6 (escavatori a fune) | 10 | |||
6 (caricatori frontali) | 10 | |||
6 (terne) | 10 | |||
6 (autoribaltabili a cingoli) | 10 | |||
12 (escavatori xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx) | 00 | |||
Pompe per calcestruzzo | 1 Lavori in cantieri temporanei o mobili. Responsabilità dell’operatore | 6 | 7 | 14 |