CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE TRA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE TRA
Struttura (Dipartimento/Istituto/Centro) dell'Universita' degli studi di , con sede in , Via
, n. codice fiscale e partita IVA , rappresentato dal Prof. , nato a
, il , domiciliato per la carica presso la sede della (struttura), autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art.78 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli studi di
, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, in esecuzione della delibera del , di seguito anche denominato per brevità "Committente";
E
Il nato a ( ) il domiciliato in ( ) - Via n. e residente ai fini fiscali in (indicare eventuale Stato estero) ( ) - Via
codice fiscale e partita IVA , cittadino , di seguito anche denominato per brevità "Professionista";
PREMESSO
- Che il Dipartimento di dell'Università degli Studi di , giusta la delibera del Consiglio in data intende costituire un rapporto di prestazione d’opera professionale, per lo svolgimento dell'attività di
,
(relativa al contratto " " - Committente
- durata ;) eventuale.
- Che il Sig. risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui sopra.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO
L'Università degli Studi di (oppure: Il Dipartimento dell’Università degli Studi di
), conferisce al Sig. l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa in Italia/Estero (indicare il Paese) .
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE
L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l’attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con l'Università ed il cui onere sarà a totale carico del professionista) eventuale.
Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso uffici/laboratori ubicati in
. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall’Università in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.
ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO
La prestazione deve essere resa entro il termine del . Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contatto oltre il termine di scadenza del dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in complessivi € al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo Professionista e al netto dell'imposta sul valore aggiunto da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti periodici previa emissione di regolare fattura del Professionista.
ART. 6 - RIMBORSO SPESE
Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista; il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente.
I rimborsi costituiranno base imponibile IRPEF ed IVA in aggiunta al corrispettivo di cui al precedente art.5.
ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal committente, lo stesso provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, attraverso l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, a beneficio del Professionista.
ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.
ART. 9 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.
ART. 10 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n.
131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.
ART.11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi della Legge 675/1996 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
ART. 13 - CONTROVERSIE
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Pavia, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
ART. 14 - ACCETTAZIONE
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.
Per accettazione e conferma.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IL PROFESSIONISTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-4-6-9 del presente contratto e di approvarli specificamente.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IL PROFESSIONISTA
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