MIFID - ATTESTAZIONE DELLA RICEZIONE DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
MIFID - ATTESTAZIONE DELLA RICEZIONE DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
CLIENTE CDG RIFERIMENTI |
Data e Luogo di Nascita Codice Fiscale |
COPIA BANCA
Ai fini del presente rapporto, il Cliente dichiara di sottoscrivere il presente Contratto in qualità di:
CLIENTE AL DETTAGLIO
PROFESSIONALE
CONTROPARTE QUALIFICATA
Spettabile Banca,
in conformità con le intese intercorse, il sottoscritto richiede a codesta Banca l’attivazione dei seguenti rapporti:
INTESTAZIONE PRODOTTO/SERVIZIO N° RAPPORTO |
SERVIZI DI INVESTIMENTO |
IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO CONTENENTE:
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
8. TERMINI DEL CONTRATTO
mi viene fornito in data odierna dal Banco di Credito P. Azzoaglio SPA
Luogo e Data Il Cliente ()
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione sociale: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Sede Legale: Via X. Xxxxx n. 17 – 00000 XXXX (XX)
Numero di telefono: 0174.724.1 Numero di fax: 0174..72.22.02 Indirizzo e-mail: xxxxx@xxxxxxxxx.xx Sito WEB: xxx.xxxxxxxxx.xx
Codice ABI: 03425
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 1717/8 Numero di Repertorio Economico Amministrativo: n. 1368 Codice Fiscale/Partita IVA: 00166005047
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Iscrizione al registro delle Imprese di Cuneo: 00166005047
LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUÒ' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.
METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE
I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea. Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli xxxxxxxxx xxxxx Banca tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, è prevista la forma cartacea.
E' tuttavia possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche in via elettronica o per telefono. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvedere, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione delle relative conversazioni o comunicazioni.
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVÌZI DI INVESTIMENTO E RECAPITO DELL'AUTORITÀ' COMPETENTE
La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento;
- ricezione e trasmissione ordini
- esecuzione di ordini per conto dei clienti
- negoziazione per conto proprio
- consulenza in materia di investimenti
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXX, Tel, 06/47921 xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC:xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero D000027031.
L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Tel. 06/421331 xxxxxx@xxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE DA PARTE DELLA BANCA
La Banca fornisce i propri servizi anche a mezzo di consulenti finanziari abilitato all'offerta fuori sede, tutti regolarmente iscritti presso l'apposito Albo,
NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE
Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'offerta fuori sede} la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.
- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione chi si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalie SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati
dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuto relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalia stessa pagata o percepiti;
- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto Sa valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.
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SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web http:// xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20,000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.
2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Sub deposito dei titoli dematerializzati
La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Depobank Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dai soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.
Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari
dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero
chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalia Banca su richiesta del Cliente.
Informazioni su privilegi e diritti
Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:
- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del settimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguamento quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Compensazione
Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:
- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi
La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti o finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.
Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica preliminarmente al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.
Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono o fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.
AVVERTENZE GENERALI
Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni
che si accinge a compiere.
L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito
L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a
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percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire. L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.
A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legata all'andamento
economico della società emittente.
Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente. In caso di fallimento della società emittente:
- i detentori di titoli di xxxxxx potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.
Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra ì titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.
Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall’obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore dei warrant, in caso di andamento negativo del titolo
che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.
il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in
quanto lì valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, ecc).
il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione deteriore del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori
della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di
debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia
il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:
- variabilità del prezzo di strumento finanziario (ed. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (ed. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.
1) La volatilità
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre e pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico.
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Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità dei prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per li tramite della diversificazione, li rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MIF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d'interesse,
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza dei titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto- In particolare, per i titoli che prevedono ii pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato- Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.
E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico {maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per ii numero delie quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato {"MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): ii rendimento potrebbe quindi divergere da quello dei benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto alì'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e ii cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione dei valore dei portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; e) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più compiesse.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di
altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in % quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di % regole interne formalizzate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al
fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la
divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in
via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.
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4.1) Denaro e valori depositati.
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni,
in
particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.
L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate
dall'investitore o risultare ineseguiti nei caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori dal Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di
negoziazione ("OTF")
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne i l valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF/OTF.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.7) Ostacoli o limitazioni al disinvestimento
Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
4.8) Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato
II rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi
un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento.
5) Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie
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La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte delio Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il cd. "ball-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), a ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcune esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il ball-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "ball-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100-000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre perla parte eccedente t'importo di Euro 100.000. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (ed. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n.180 del 16 novembre 2015 - Lo strumento del "ball-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.
PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Per apprezzare il rischio derivante dalia sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo;
- Prodotti di ramo 111 "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- Prodotti di ramo IlI "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- Prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una gestione interna separata;
- Prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- Prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OlCR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.
Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.
1) Prodotti di ramo III "unit linked"
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi / OlCR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.
- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo {ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/O ICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alia diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR;
- una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'in vestimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno io scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito, il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'ìnvestitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote dei fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia
uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. II loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nei regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato ì) alla copertura dei rischi iì) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agii investitori. Sono inoltre da tenere presentì i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
2) Prodotti di ramo III "index linked"
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I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore- contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o
dell'irrilevanza dei volumi trattati.
3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"
I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi il costo del contratto. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad
un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"
I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Sì evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.
5) Prodotti "multiramo" Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.
CERTIFICATI DI DEPOSITO
I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte. L'investitore deve tenere altresì presente che, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)
L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Xxxxx PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra in controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.
1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").
l rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.
Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo il quale li ha acquistati.
Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalia Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.
2)Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli obbligazionisti ("FGO").
I rischi tipici legati alle operazioni di Pronto contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non
sia in grado di riacquistarli.
Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.
Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento
dell'insolvenza le
obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.
LA RISCHIOSITÀ' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalia loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di
esposizione ai rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1 ) I futures
1.1) L'effetto "leva"
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Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce ii così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.
Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesto entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e cali).
2.1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzate per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se ii premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare I margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e ie connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quelia con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare ì seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e io strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto
derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Warrant - Covered Warrant - Certificates
4.1) Warrant
Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.
4.2) Covered warrant
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Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito {prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
4.3) Certificates
Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente ii diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.
4.4) Rischi specifici
L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati {disinvestimento), il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:
- nel caso di warrant, alla differenza tra ii valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo cali; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari ai valore corrente di mercato del sottostante, dedotto ii premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.
4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.
Leva Finanziaria - Effetto Leva
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nei caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante {moltiplicato per il ed. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
5.1) I contratti di swaps.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nulla ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità xxxxx stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
4. INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI
Per le condizioni economiche si faccia riferimento al documento di sintesi del contratto di deposito titoli.
5, DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.
La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflitti adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.
La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio in investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.
Tipologie di conflitti di interesse
La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi
dei clienti.
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Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:
- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.
Gestione dei conflitti di interesse
Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:
- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti)
- impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e di altri soggetti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alta luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso.
La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
INFORMAZIONI SULLE CATEGORÌE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA
La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
I clienti al dettaglio, categoria all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali, sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli {ed. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:
a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
b) la loro situazione finanziaria;
c) i loro obiettivi di investimento.
| clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare
clienti professionali: si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri
2.000.000 euro), nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere | di essere trattati come professionali.
Le controparti qualificate si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini
mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.
CLASSIFICAZIONE INIZIALE
La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.
MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE
COPIA BANCA
La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari dei cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1} entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delie conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o
meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.
Nel caso in cui un cliente professionale (di diritto o divenuto tale su richiesta) richieda di essere trattato come una controparte qualificata la banca fornisce al
cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere.
Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni
che potrebbe perdere a seguito della richiesta.
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION
Nel quadro generale della normativa in materia di servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. best execution), che obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure sufficienti e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.
L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
La disciplina della best execution trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini.
In relazione alla disciplina della best execution, la Banca offre nell’ambito della propria attività di negoziazione su strumenti finanziari i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio.
Relativamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini, assume importanza centrale l’attività di selezione delle controparti a cui trasmettere gli ordini, mediante la quale deve essere verificata la presenza di requisiti ben definiti:
- elevati standard tecnologici e comprovata affidabilità: gli intermediari negoziatori devono soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti dalla Banca in tema di supporti
- tecnico organizzativi (canali di comunicazione, connettività, integrazione di sistemi, procedure di disaster recovery e altro);
- numero e significatività delle sedi di negoziazione: capacità dell’intermediario di negoziare un’ampia gamma di strumenti finanziari e di indirizzare gli ordini su un significativo numero di trading venues in modo da garantire le migliori opportunità operative;
- condizioni di negoziazione concorrenziali: capacità degli intermediari di offrire un valido trade-off tra livello dei costi ed efficaci misure di negoziazione.
L’individuazione delle controparti alle quali inviare gli ordini a fini di esecuzione costituisce l’esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l’analisi dei seguenti parametri:
- profilo di rischio della controparte
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- tipologia e caratteristiche della best execution adottata
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento)
- corrispettivo del servizio fornito
- supporti informativi e operativi
- tipologia di interconnessione impiegata
Tale valutazione deve mantenere una propria costante attualità a garanzia della qualità del servizio di best execution offerto al cliente e pertanto la Banca effettua, almeno una volta l’anno, un processo di revisione volto ad accertare se sussistano le condizioni affinché le controparti selezionate garantiscano il raggiungimento, in modo duraturo, del miglior risultato possibile. La revisione è condotta anche ogni volta che interviene una modifica rilevante, che influisce sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. La Banca valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l’ipotesi di apportare modifiche all’importanza relativa dei fattori dell’esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell’esecuzione alle condizioni migliori. La Banca garantisce l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su sedi di negoziazione ed eseguiti all’interno o al di fuori di esse, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti che per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini.
La Banca nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in xxx xxxxxxxxxxx, il consenso esplicito del cliente.
Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (di seguito la “Strategia di esecuzione”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.
COPIA BANCA
Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.
Al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente, la Banca valuta quando esegue o trasmette un ordine – i seguenti fattori di esecuzione: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura dell’ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Nel caso operazioni effettuate da clienti al dettaglio, la Banca tiene in considerazione quale principale fattore di esecuzione il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi d’esecuzione, che include tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’operazione.
Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, e pertanto deve eseguire l’ordine secondo tali istruzioni, anche in deroga alle disposizioni della Policy. Le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell’ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano.
Con riferimento alla ricezione e trasmissione di ordini, in conformità alla normativa vigente, la Banca riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (broker) per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
Le disposizioni impartite dalla clientela sono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un’elevata qualità di esecuzione degli ordini nonché l’integrità e l’efficienza dei mercati. Sono inoltre previsti dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.
La Banca ha individuato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, le controparti a cui trasmettere gli ordini che consentono di ottenere in maniera duratura il miglior risultato possibile nell’esecuzione delle disposizioni dei clienti.
La Banca è tenuta a rispettare la disciplina della best execution quando esegue operazioni disposte da clienti al dettaglio e professionali.
La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria strategia di esecuzione o trasmissione anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. Tale facoltà è ammessa solo in casi giustificabili quali ad esempio la possibilità di ottenere un miglior risultato per il cliente, anche in dipendenza delle contingenti condizioni di mercato, oppure in caso di momentanea interruzione dei sistemi di esecuzione che rendano impossibile negoziare nei termini indicati dalla Policy.
FATTORI DI ESECUZIONE
Viene di seguito riportata una descrizione dei principali fattori di best execution selezionati dalla Banca in quanto ritenuti i più idonei, in relazione alle caratteristiche della propria clientela al fine di ottenere il miglior risultato possibile.
I fattori considerati ai fini del raggiungimento della best execution per i clienti al dettaglio e professionali sono:
• Corrispettivo Totale (Total Consideration): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente direttamente legati all’esecuzione dell’ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall’intermediario, quali:
- costi di accesso alle sedi di esecuzione (trading venue);
- costi di regolamento e liquidazione (Clearing e Settlement);
- costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione;
- commissioni proprie dell’intermediario.
Il fattore del corrispettivo totale assume, ai sensi dell’art. 45, comma 5, del RI primaria importanza nel caso della clientela al dettaglio.
- velocità di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione dell’opportunità per l’investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un’operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell’ordine (su una sede di negoziazione oppure OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven o quote driven, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi di connessione con le piattaforme di negoziazione.
- probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato.
- probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all’ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla trading venue di portare a “buon fine” le operazioni da regolare.
- natura dell’ordine, con riferimento a:
- dimensione dell’ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione;
- lo strumento oggetto dell’ordine: si distingue tra strumenti illiquidi per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione e strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della best execution.
STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Ad eccezione degli strumenti finanziari indicati al paragrafo “Negoziazione in conto proprio”, la Banca ha scelto di adottare un modello operativo che prevede, per il servizio di “Ricezione e Trasmissione Ordini”, la trasmissione degli stessi ad un unico negoziatore, individuato in Equita Sim S.p.A. che provvede poi alla successiva negoziazione, al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di “Best Execution” esposto in precedenza.
Tale scelta consente al Cliente di ottenere vantaggi sia in termini di “Corrispettivo Totale” (per effetto della migliore qualità di prezzi/costi e fronte della concentrazione dei volumi), sia in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.
Il Servizio di Ricezione e Trasmissione degli ordini
La Banca svolge il ruolo di intermediario prestando il servizio di ricezione e trasmissione ordini nel caso di ordini conferiti dalla propria clientela tramite gli sportelli della Banca, a mezzo canale telefonico o canale internet.
Il mercato su cui viene negoziato l’ordine del Cliente dipende dalla tipologia di Strumento Finanziario, sulla base dei principi adottati da Equita Sim nella propria politica di esecuzione, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della Banca alla pagina xxx.xxxxxxxxx.xx (sezione Mifid).
Trasmissione ordini per Fondi Comuni d’Investimento Italiani ed Esteri e Prodotti Assicurativi Finanziari
L’ordine è trasmesso direttamente dalla Banca alle SGR/Compagnie di Assicurazione nei tempi più brevi e con le modalità più consone fra quelle che è stato possibile istituire con la società terza di cui si collocano i prodotti.
Negoziazione per conto proprio
Anche per il servizio di negoziazione per conto proprio la Banca si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.
COPIA BANCA
La Banca svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini impartiti dalla Clientela, retail e professionale, senza qualificarsi come internalizzatore sistematico, relativamente ai seguenti strumenti finanziari:
- obbligazioni emesse dalla Banca non negoziate sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un internalizzatore sistematico;
- pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un internalizzatore sistematico;
- derivati non quotati su sedi di negoziazione;
- obbligazioni e titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione (solo per clienti professionali);
Gli ordini trattati in conto proprio sono raccolti tramite il canale telefonico oppure presso la sede della Banca.
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO QUOTATI E NON QUOTATI SU SEDI DI NEGOZIAZIONE
La Banca, esclusivamente per la clientela professionale, ha definito per l’attività di negoziazione per conto proprio, avente ad oggetto le obbligazioni quotate e
non quotate su sedi di negoziazione, i fattori di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente:
I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) prezzo dello strumento finanziario e costi
di esecuzione e regolamento (Total consideration); 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) probabilità di esecuzione e regolamento; 4) oggetto dell’ordine; 5) dimensione dell’ordine 6) altro.
La gerarchia dei fattori di esecuzione è definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration)
La determinazione dei prezzi per tali obbligazioni avviene con le seguenti modalità:
- il fair value viene acquisito da provider esterni, verificando l'equità del prezzo proposto al cliente, raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili;
- il fair value può essere integrato da una componente aggiuntiva, costituita da uno spread tra le quotazioni denaro e lettera.
STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE
Per gli strumenti in esame la Banca svolge il ruolo di internalizzatore non sistematico; i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della
clientela sono riepilogati di seguito: 1) prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total consideration); 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) probabilità di esecuzione e regolamento; 4) oggetto dell’ordine; 5) dimensione dell’ordine 6) altro.
E’ tuttavia fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggiore importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il Cliente
La Banca, nell’ambito del ruolo di internalizzatore non sistematico, s’impegna ad acquistare tali titoli in contropartita diretta nel rispetto dei principi della “best execution”, con l’applicazione di uno spread denaro/lettera massimo dello 0,50% rispetto al prezzo di emissione, assicurandone il mercato secondario e quotando i titoli tendenzialmente al prezzo di Emissione a meno di apprezzabili variazioni dei tassi d’interesse del mercato di riferimento. La Banca inoltre s’impegna a riacquistare qualsiasi quantitativo di titoli dai sottoscrittori, prima della scadenza naturale.
PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)
Per le negoziazioni di ordini aventi ad oggetto operazioni di “Pronti contro Termine”, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l’opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.
I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità' di esecuzione; 3) rapidità' di esecuzione; 4) probabilità' di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine.
La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla “total consideration”. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.
Attualmente la migliore sede di esecuzione per i “Pronti contro Termine” è rappresentata dal conto proprio, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l’esecuzione degli ordini della clientela retail. Si ricorda che nella sostanza si tratta di un’operazione di raccolta del risparmio garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione del tasso concordato sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.
La sede di esecuzione in discorso, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta, ma permette di ottenere vantaggi in termini di probabilità di esecuzione (in quanto l’operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di rapidità, in quanto l’esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori.
DERIVATI NON QUOTATI SU SEDI DI NEGOZIAZIONE
Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari la Banca applica la seguente gerarchia dei fattori di esecuzione: 1) prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total consideration); 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) probabilità di esecuzione e regolamento; 4) oggetto dell’ordine; 5) dimensione dell’ordine 6) altro.
La gerarchia è definita attribuendo primaria importanza alla valutazione del corrispettivo totale (total consideration). La determinazione dei prezzi per tali strumenti avviene con le seguenti modalità:
- il fair value viene determinato sulla base delle metodologie di pricing interne individuate per le varie tipologie di titolo o acquisito da provider esterni;
- il fair value può essere integrato da una componente aggiuntiva, costituita da uno spread tra le quotazioni denaro e lettera,
Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente, raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
La Banca s’impegna a riesaminare la strategia di esecuzione con periodicità annuale o, almeno, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei Clienti, utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.
Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è portata all’attenzione del Cliente – mediante gli opportuni aggiornamenti sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxx.xx - affinché lo stesso possa assumere una decisione appropriatamente informata in merito all’opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi d’investimento prestati dalla Banca.
COPIA BANCA
AVVERTENZE
Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. In caso di istruzioni parziali la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.
8. TERMINI DEL CONTRATTO
Sono di seguito riportate le clausole dei Contratto per la prestazione dei servizi di investimento.
Glossario
Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.
Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, Informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori. Banca: indica Banco di Credito P. Azzoaglio SPA.
Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca. Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Ai Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.
Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalia Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.
Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.
Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Sezione I Condizioni Generali
Art. 1 - Diligenza della Banca
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 - Identificazione della clientela
1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca ì propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il codice LEI (Legai Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI.
2 L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.
Art. 3 - Conflitti di interesse
1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.
3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.
4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.
Art. 4 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo accordo scritto fra ie parti, in via elettronica. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.
COPIA BANCA
2. Gli ordini possono essere impartiti anche telefonicamente, qualora la Banca offra tale modalità. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.
3. Qualora gii ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. E' in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente
Art. 6 - Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare, devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede.
3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati
1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della xxxxxx.Xxx. 8 – Rendiconti
1. i clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.
3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.
4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori
sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata
b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e ai più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
5. Oltre a quanto stabilito dai comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.
6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:
- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. II
cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.
Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.
0.Xx cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalie leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Art. 10 - Poteri di rappresentanza
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto ia relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non siano decorsi cinque giorni lavorativi dalia ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.
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4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agii altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente io conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, è richiesto il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi sia stata alla Banca presentata per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto e sono opponibili alla banca decorsi cinque giorni lavorativi dalia ricezione
Art. 12 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza
1. Nei rapporti cointestati le Informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatari.
2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto.
3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera le informazioni fornite di comune accordo dai cointestatari.
4 Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto (rappresentanza volontaria / legale), quando ad operare è il delegato / rappresentante, ai fini della valutazione di adeguatezza ed appropriatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi d’investimento del delegante /rappresentato, e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato / rappresentante, Quando invece ad operare è il delegante, ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, ci si riferisce sempre ed unicamente al profilo di conoscenza ed
esperienza, obiettivo d’investimento e situazione finanziaria di quest’ultimo.
Art. 13 - Commissioni e spese
1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti t costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.
Art. 14 - Incentivi
1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (ed. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto
di questi qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il cliente.
2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il
metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.
3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli
incentivi pagati o percepiti.
4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.
Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delie obbligazioni assunte dalla clientela
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e tr per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.
Art. 16 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del
termine.
Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La Banca sì riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, le disposizioni imperative dettate, in materia, dal medesimo Codice del Consumo.
2. in particolare, ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca potrà procedere alla modifica solo in presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione scritta delia variazione sfavorevole al cliente, il quale avrà sessanta giorni di tempo, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
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3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'arti 18 del D.Lgs. 385/1993.
Art. 18 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno trenta giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca decorsi trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A/R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.
3. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. li cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:
- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziari (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitatole, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0x.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie -ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n.28/2010.
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione tìtoli, secondo la procedura di cui al comma 3.
Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale delle Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro
competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
Sezione II
Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini
Art. 21 - Definizione dei servizi
1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente conclude accordi di acquisto o
vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di te sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo cosi possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
Art. 22 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli a interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altro cliente della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.
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Art. 23 - Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a sé stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione
degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle
affatto.
Art. 24 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione
1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.
Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca sì attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca sì limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.
Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive
1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. Il Cliente prende atto e riconosce che tale verifica di adeguatezza è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio. Tale operatività è comunque esclusa in relazione alle operazioni di investimento in prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33.
3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.
4. In caso di operazioni inerenti a prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33, la Banca, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una
valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente.
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5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione III
Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi
Art. 30 - Definizione del servizio
1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/ o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
Art. 31 - Valutazione di adeguatezza
1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 33, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.
2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione IV
Consulenza in materia di investimenti
Art. 32 - Definizione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
Art. 33 - Prestazione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalia Banca su base non indipendente.
2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione ad operazioni aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito “Prodotti in consulenza obbligatoria”):
- I prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- I prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione IV dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- Derivati OTC.
La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.
3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.
Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza
1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Nel verificare l’adeguatezza la Banca tiene conto dell'insieme dei prodotti / strumenti / servizi finanziari depositati / registrati dal cliente presso la Banca, ivi compresa la liquidità, costituenti un Patrimonio unico.
5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente
tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.
COPIA BANCA
6. La Banca provvede a valutare con cadenza almeno annuale la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al periodo di riferimento. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione anche eventuali prodotti finanziari acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti, senza che ciò possa in qualche modo far presumere che rispetto a tali prodotti finanziari la Banca abbia prestato raccomandazioni, ed al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto della situazione finanziaria e degli obiettivi d’investimento forniti congiuntamente dai cointestatari.
Art. 35 - Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/ o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
Sezione V
Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
Art. 36 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 37 - Obblighi della Banca
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 38 - Obblighi del cliente
1.Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui tìtoli sono interamente a carico del cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
0.Xx Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 39 - Inadempimento del cliente
1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del settimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che;
a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare ì titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli
depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la
Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei tìtoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. in relazione ai titoli subdepositatì, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
COPIA BANCA
5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di tìtoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
Art. 44 - Ritiro dei titoli
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno dieci giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca dichiarazione di scarico.
Art. 45 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalia Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.
Sezione VI
Operazioni di pronti contro termine
Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione
1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4.1 diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.
Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 48 - Clausola risolutiva espressa
1.contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- in presenza di una situazione di cui l’art. 1186 cc;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il
diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Luogo e Data Il Cliente ()
COPIA BANCA
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, il Cliente dichiara di aver ricevuto una copia completa e sottoscritta del presente Contratto. Il Cliente | |
() |
CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI - ACCETTAZIONE
In relazione alla Sua/Vostra richiesta di apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli
premesso che
1. la Banca le/vi ha fornito informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:
- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
COPIA BANCA
- informazioni sulla classificazione della clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi rilevanti;
- informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
2. la Banca le/vi ha richiesto informazioni in merito alla sua/vostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla sua/ vostra situazione finanziaria e sui suoi/vostri obiettivi di investimento e ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di - investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande
contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegno/iamo a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;
3. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione (personalizzata o non personalizzata) personalmente a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, il suo invio verrà validamente effettuato in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto, fatta salva la scelta della forma elettronica, su supporto durevole, effettuata previa sottoscrizione del contratto di internet banking, ovvero su supporto durevole non cartaceo all’apposito indirizzo di posta elettronica o PEC se da Lei espressamente richiesto.
Al riguardo, lei/voi si impegna/vi impegnate a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.
Nel caso in cui alla terza alternativa, lei si impegna/voi vi impegnate altresì a
a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a lei/voi personalmente indirizzate;
b) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatele/vi.
4. Per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, le/vi è stata fornita idonea informativa in merito alla gestione dei suoi/vostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca Le/Vi ha reso consapevole/i che in assenza di un suo/vostro espresso divieto, è tenuta alla comunicazione dei suoi/vostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.
Tanto premesso Le/Vi proponiamo l'apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate nell'unito documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale, e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso ì nostri sportelli.
Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/ Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.
Cordiali saluti.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI |
Glossario
Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.
Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori. Banca: indica Banco dI Credito P. Azzoaglio S.p.A.
COPIA BANCA
Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca. Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli
Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.
Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.
Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai finì cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Art. 1 - Diligenza della Banca
Sezione I Condizioni Generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 - Identificazione della clientela
1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il cd. codice LEI (Legai Entìty Identifìer) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fomite.
Art. 3 - Conflitti di interesse
1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.
3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.
4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica dì gestione dei conflitti di interesse adottata.
Art. 4 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché previo accordo scritto fra le parti, in via elettronica. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.
2. Gli ordini possono essere impartiti anche telefonicamente, qualora la Banca offra tale modalità. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi sì intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
5. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
6. E' in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.
Art. 6 - Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le
disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare, devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
COPIA BANCA
2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede.
3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto dì voto o di altri strumenti finanziari che è permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati
1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente, ove necessario, è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.
Art. 8 Rendiconti
1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi dì mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.
3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.
4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;
b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, ai più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.
6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:
- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel
periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione
analitica dei costi e oneri;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente
può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.
Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Art. 10 - Poteri di rappresentanza
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle
facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare ì cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di dame comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, ì cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, è richiesto il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi sia stata presentata alla Banca per iscritto opposizione.
COPIA BANCA
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto e sono opponibili alla banca decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
Art. 12 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza
1. Nei rapporti cointestati le Informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatari.
2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto.
3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera le informazioni fornite di comune accordo dai cointestatari.
4. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto (rappresentanza volontaria / legale), quando ad operare è il delegato / rappresentante, ai fini della valutazione di adeguatezza ed appropriatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi d’investimento del delegante /rappresentato, e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato / rappresentante, Quando invece ad operare è il delegante, ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, ci si riferisce sempre ed unicamente al profilo di conoscenza ed esperienza, obiettivo d’investimento e situazione finanziaria di quest’ultimo.
Art. 13 - Commissioni e spese
1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne
forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del
servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca dì ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.
Art. 14 - Incentivi
1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (ed. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto
di questi qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il cliente.
2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.
3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.
4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca dì ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.
Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi tìtolo del cliente stesso.
Art. 16 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata dì cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente che rivesta la qualifica dì consumatore ai sensi del Codice del Consumo, le disposizioni imperative dettate, in materia, dal medesimo Codice del Consumo.
2. In particolare, ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca potrà procedere alla modifica solo in
presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione scritta della variazione sfavorevole al cliente, il quale avrà sessanta giorni dì tempo, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del D.Lgs. 385/1993.
Art. 18 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso dì almeno trenta giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca decorsi trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A/R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
COPIA BANCA
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta
entro i predetti termini, può rivolgersi:
- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziari (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie
transfrontaliere e
le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come
rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da
è parte dell'investitore ed è sempre esercitarle, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma
o congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n.28/2010.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di
cui al comma 3.
Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale delle Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
Sezione II
Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini
Art. 21 - Definizione dei servizi
1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione dì ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
Art. 22 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altro cliente della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dai cliente, dandogliene immediata comunicazione.
Art. 23 - Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
c) è stabilita e applicata una strategia dì assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima
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che a sé stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione
degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle
affatto.
Art. 24 - Esecuzione degli ordini al dì fuori di una sede di negoziazione
1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.
Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia dì esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a
qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 26 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gii obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziati specifiche, compiete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.
Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive
1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. Il Cliente prende atto e riconosce che tale verifica di adeguatezza è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con
l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio. Tale operatività è comunque esclusa in relazione alle operazioni di investimento in prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33.
3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.
4. In caso di operazioni inerenti a prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33, la Banca, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente.
5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione III
Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi
Art. 30 - Definizione del servizio
1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
COPIA BANCA
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
Art. 31 - Valutazione di adeguatezza
1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta dì prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 33, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.
2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione IV
Consulenza in materia di investimenti
Art. 32 - Definizione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata,con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei cliente.
Art. 33 - Prestazione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalia Banca su base non indipendente.
2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione ad operazioni aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito “Prodotti in consulenza obbligatoria”):
- prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione IV dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- Derivati OTC.
La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.
3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.
Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza
1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione dì adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi dì investimento del cliente;
b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Nel verificare l’adeguatezza la Banca tiene conto dell'insieme dei prodotti / strumenti / servizi finanziari depositati / registrati dal cliente presso la Banca, ivi compresa la liquidità, costituenti un Patrimonio unico.
5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente
nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.
6. La Banca provvede a valutare con cadenza almeno annuale la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al periodo di riferimento. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione anche eventuali prodotti finanziari acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti, senza che ciò possa in qualche modo far presumere che rispetto a tali prodotti finanziari la Banca abbia prestato raccomandazioni, ed al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a
rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto della situazione finanziaria e degli obiettivi d’investimento forniti congiuntamente dai cointestatari.
Art. 35 - Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
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Sezione V
Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
Art. 36 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzatì, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 37 - Obblighi della Banca
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e I dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 38 - Obblighi del cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza dì pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a |
carico del cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti dì chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 39 - Inadempimento del cliente
1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del settimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alte obbligazioni assunte direttamente
o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un
adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
Art. 41 Subdeposito dei titoli dematerializzati
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite dì altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza dì una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdeposìtarìo indicato.
4. In relazione ai tìtoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdeposiiati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei
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1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
Art. 44 - Ritiro dei titoli
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno dieci giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca dichiarazione di scarico.
Art. 45 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.
Sezione VI
Operazioni di pronti contro termine
Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione
1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4.I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.
Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione delia vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 48 Clausola risolutiva espressa
1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- in presenza di una situazione di cui l'art. 1186 c.c.;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con
la data dì risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto
della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Luogo e Data Il Cliente ()
Ho/abbiamo esaminato l'intero contenuto della su riportata Vostra proposta e, nel dichiararmi/dichiararci pienamente d'accordo, la accetto/ accettiamo, per cui i nostri rapporti saranno regolati dalle norme e condizioni sopra riprodotte, da quelle indicate nell'unito Documento dì Sintesi e negli altri allegati, norme e condizioni tutte che dichiaro/dichiariamo di accettare.
Dichiaro/dichiariamo inoltre che:
1) ho/abbiamo già da Voi ricevuto informazioni sui termini del contratto, consegnatemi/ci in tempo utile prima di essere vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:
- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione delia clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti;
- informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- informazioni appropriate sulla strategia di trasmissione degli ordini;
COPIA BANCA
2) per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, la Banca mi/ci ha fornito idonea informativa in merito alla gestione dei miei/nostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate, da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca mi/ci ha reso consapevole/i che in assenza di un espresso divieto, la stessa è tenuta alla comunicazione dei miei/nostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.
3) la documentazione di cui sopra mi/ci viene fornita, nel caso di offerta fuori sede, dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede incaricato dalla Banca;
4) presto/prestiamo il consenso sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca;
5) presto/prestiamo il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di una sede di negoziazione;
6) autorizzo/autorizziamo la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato, autorizzandola altresì a utilizzare gli strumenti finanziari immessi in conti "omnibus" secondo le modalità specificate nel presente contratto;
7) ho/abbiamo ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché sono/siamo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;
8) autorizzo/autorizziamo la Banca ad agire in nome proprio ma per mio/nostro conto, nella prestazione dei servizi di investimento;
9) la Banca mi/ci ha richiesto informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla mia/ nostra situazione finanziaria e sui miei/nostri obiettivi di investimento e ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegno/iamo a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;
10) Vi conferisco/conferiamo l'incarico per il servizio di
- ricezione e trasmissione ordini
- negoziazione per conto proprio
- esecuzione di ordini per conto della clientela
- collocamento
- consulenza in materia di investimenti nonché per
- acquisto/vendita di prodotti finanziari di Vostra emissione e/o di prodotti di investimento assicurativi
- operazioni di pronti contro termine
11) per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il deposito titoli a me/noi intestato, con facoltà di disporre sul medesimo in forma disgiunta
12) per la gestione delle somme derivanti a qualsiasi titolo dall'esecuzione dei servizi di cui sopra, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il Conto Corrente
a me/noi intestato.
13) In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione (personalizzata o non personalizzata) personalmente a me/noi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, Vi chiedo/chiediamo che esse vengano inviate al/ai sottoscritto/i in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto, fatta salva la scelta della forma elettronica, su supporto durevole, effettuata previa sottoscrizione del contratto di internet banking, ovvero su supporto durevole non cartaceo all’apposito indirizzo di posta elettronica o PEC se da Lei espressamente richiesto.
Mi impegno/Ci impegniamo a comunicarvi tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nei corso dei rapporto.
Nel caso in cui alla terza alternativa (posta elettronica o pec), mi ci impegno/ci impegniamo altresì a:
a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a me/noi personalmente indirizzate;
considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatemi/ci.
Approvo/approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cc. e delle altre disposizioni di legge, le seguenti clausole:
Sezione I - Condizioni generali
art. 4 (conferimento degli ordini);
art. 7 (operazioni su strumenti derivati); art. 10 (poteri di rappresentanza);
art. 11 (cointestazione del rapporto);
art. 12 (cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza); art. 15 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela);
art.17 (modifica delle condizioni economiche e contrattuali); art.18 (durata del contratto e recesso);
art.19 (reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie); art. 20 (lingua adottata, legge applicabile e foro competente);
COPIA BANCA
2 Sezione II - Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini
art. 29 (valutazione di adeguatezza e appropriatezza), commi 2 e 4;
Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti
art. 34 (valutazione di adeguatezza), commi 2,4 e 5; art.35 (responsabilità della Banca);
Sezione V - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
art. 38 (obblighi del cliente);
art. 39 (inadempimento del cliente);
art. 40 (mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta), comma 1, lett. b) e c); art. 41 (subdeposito dei titoli dematerializzati);
art .42 (subdeposito dei titoli cartacei);
art. 43 (trasferimento di titoli cartacei per la custodia); art. 44 (ritiro dei titoli);
art. 45 (comunicazioni periodiche);
Sezione VI - Operazioni di pronti contro termine
art. 46 (caratteristiche dell'operazione), comma 3; art. 48 (clausola risolutiva espressa).
Luogo e Data Il Cliente ()
COPIA BANCA
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, il Cliente dichiara di aver ricevuto una copia completa e sottoscritta del presente Contratto. Il Cliente | |
() |
INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI
Il documento fornisce all'investitore un'informativa sintetica degli incentivi che la Banca potrebbe percepire da Terze Parti in relazione alla prestazione di servizi di investimento.
Incentivi monetari
COPIA BANCA
La Banca potrebbe percepire da Terze parti, in relazione alla prestazione di servizi di investimento, incentivi monetari di seguito elencati:
Servizio di collocamento di OICR Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso: - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0 % ad un massimo di 100 % delle commissioni di sottoscrizione; - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del 20 % ad un massimo dell’85 % delle commissioni di gestione; la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 100% delle commissioni di distribuzione. |
Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi Nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione la Banca riceve dalle Società emittenti, quale remunerazione per il servizio stesso: - corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo di 0 % ad un massimo di 80 % delle commissioni di sottoscrizione; corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo del 20 % ad un massimo di 85 % delle commissioni di gestione; |
Collocamento di gestioni patrimoniali di terzi Nello svolgimento del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi la Banca riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per ii servizio stesso: - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0 % ad un massimo di 100 % delle commissioni di sottoscrizione; - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del 20 % ad un massimo di 85 % delle commissioni di gestione; la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0 % ad un massimo di 50 % delle commissioni di performance. |
Incentivi non monetari minori
La Banca potrebbe percepire da Terze parti incentivi non monetari minori rientranti nelle categorie di seguito riportate:
a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte delia società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
e) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimìs ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Luogo e Data Il Cliente ()
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, il Cliente dichiara di aver ricevuto una copia completa e sottoscritta del presente Contratto. Il Cliente | |
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COPIA BANCA
COPIA BANCA
MIFID - ATTESTAZIONE DELLA RICEZIONE DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
CLIENTE CDG RIFERIMENTI |
Data e Luogo di Nascita Codice Fiscale |
Ai fini del presente rapporto, il Cliente dichiara di sottoscrivere il presente Contratto in qualità di:
CLIENTE AL DETTAGLIO
PROFESSIONALE
CONTROPARTE QUALIFICATA
Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarLe che, a seguito della Sua richiesta e in conformità alle intese raggiunte, abbiamo attivato presso di noi i seguenti rapporti a Lei intestati:
INTESTAZIONE PRODOTTO/SERVIZIO N° RAPPORTO |
SERVIZI DI INVESTIMENTO |
COPIA CLIENTE
IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO CONTENENTE:
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
8. TERMINI DEL CONTRATTO
mi viene fornito in data odierna dal Banco di Credito P. Azzoaglio SPA
Egregio Signore, Gentile Signora
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.
Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione. Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx . Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.
La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.
Luogo e Data Timbro e Firma della Banca
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
VISTO PER REGOLARITÀ
COPIA CLIENTE
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione sociale: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Sede Legale: Via X. Xxxxx n. 17 – 00000 XXXX (XX)
Numero di telefono: 0174.724.1 Numero di fax: 0174..72.22.02 Indirizzo e-mail: xxxxx@xxxxxxxxx.xx Sito WEB: xxx.xxxxxxxxx.xx
Codice ABI: 03425
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 1717/8 Numero di Repertorio Economico Amministrativo: n. 1368 Codice Fiscale/Partita IVA: 00166005047
Iscrizione al registro delle Imprese di Cuneo: 00166005047
LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUÒ' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.
METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE
I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea. Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli xxxxxxxxx xxxxx Banca tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, è prevista la forma cartacea.
COPIA CLIENTE
E' tuttavia possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche in via elettronica o per telefono. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvedere, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione delle relative conversazioni o comunicazioni.
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVÌZI DI INVESTIMENTO E RECAPITO DELL'AUTORITÀ' COMPETENTE
La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento;
- ricezione e trasmissione ordini
- esecuzione di ordini per conto dei clienti
- negoziazione per conto proprio
- consulenza in materia di investimenti
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXX, Tel, 06/47921 xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC:xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero D000027031.
L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Tel. 06/421331 xxxxxx@xxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE DA PARTE DELLA BANCA
La Banca fornisce i propri servizi anche a mezzo di consulenti finanziari abilitato all'offerta fuori sede, tutti regolarmente iscritti presso l'apposito Albo,
NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE
Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'offerta fuori sede} la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.
- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione chi si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalie SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati
dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuto relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalia stessa pagata o percepiti;
- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto Sa valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.
SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web http:// xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20,000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.
2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Sub deposito dei titoli dematerializzati
La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Depobank Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dai soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.
COPIA CLIENTE
Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari
dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero
chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalia Banca su richiesta del Cliente.
Informazioni su privilegi e diritti
Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:
- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del settimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguamento quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Compensazione
Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:
- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi
La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti o finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.
Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica preliminarmente al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.
Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono o fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.
AVVERTENZE GENERALI
Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni
che si accinge a compiere.
L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito
L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a
percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire. L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.
A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legata all'andamento
economico della società emittente.
Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente. In caso di fallimento della società emittente:
- i detentori di titoli di xxxxxx potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.
COPIA CLIENTE
Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra ì titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.
Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall’obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore dei warrant, in caso di andamento negativo del titolo
che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.
il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in
quanto lì valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, ecc).
il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione deteriore del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori
della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di
debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia
il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:
- variabilità del prezzo di strumento finanziario (ed. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (ed. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.
1) La volatilità
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre e pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità dei prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per li tramite della diversificazione, li rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MIF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente.
COPIA CLIENTE
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d'interesse,
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza dei titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto- In particolare, per i titoli che prevedono ii pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato- Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.
E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico {maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per ii numero delie quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato {"MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): ii rendimento potrebbe quindi divergere da quello dei benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto alì'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e ii cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione dei valore dei portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; e) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più compiesse.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di
altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in % quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di % regole interne formalizzate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al
fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la
divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in
via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.
4.1) Denaro e valori depositati.
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni,
in
particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.
L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
COPIA CLIENTE
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate
dall'investitore o risultare ineseguiti nei caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al
software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori dal Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di
negoziazione ("OTF")
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne i l valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF/OTF.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.7) Ostacoli o limitazioni al disinvestimento
Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
4.8) Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato
II rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi
un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento.
5) Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie
La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte delio Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il cd. "ball-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), a ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcune esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il ball-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "ball-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100-000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre perla parte eccedente t'importo di Euro 100.000. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (ed. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n.180 del 16 novembre 2015 - Lo strumento del "ball-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.
PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Per apprezzare il rischio derivante dalia sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo;
- Prodotti di ramo 111 "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- Prodotti di ramo IlI "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- Prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una gestione interna separata;
COPIA CLIENTE
- Prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- Prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OlCR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.
Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.
1) Prodotti di ramo III "unit linked"
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi / OlCR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.
- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo {ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/O ICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alia diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR;
- una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'in vestimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno io scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito, il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'ìnvestitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote dei fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia
uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. II loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nei regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato ì) alla copertura dei rischi iì) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agii investitori. Sono inoltre da tenere presentì i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
2) Prodotti di ramo III "index linked"
I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore- contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o
dell'irrilevanza dei volumi trattati.
3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"
I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi il costo del contratto. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad
un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"
COPIA CLIENTE
I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Sì evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.
5) Prodotti "multiramo" Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.
CERTIFICATI DI DEPOSITO
I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte. L'investitore deve tenere altresì presente che, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)
L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Xxxxx PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra in controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.
1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").
l rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.
Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo il quale li ha acquistati.
Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalia Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.
2)Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli obbligazionisti ("FGO").
I rischi tipici legati alle operazioni di Pronto contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non
sia in grado di riacquistarli.
Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.
Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento
dell'insolvenza le
obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.
LA RISCHIOSITÀ' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalia loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di
esposizione ai rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1 ) I futures
1.1) L'effetto "leva"
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce ii così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.
Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesto entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
COPIA CLIENTE
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e cali).
2.1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzate per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se ii premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare I margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e ie connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quelia con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare ì seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e io strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto
derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Warrant - Covered Warrant - Certificates
4.1) Warrant
Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.
4.2) Covered warrant
Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito {prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
4.3) Certificates
Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente ii diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.
4.4) Rischi specifici
L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati {disinvestimento), il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:
COPIA CLIENTE
- nel caso di warrant, alla differenza tra ii valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo cali; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari ai valore corrente di mercato del sottostante, dedotto ii premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.
4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.
Leva Finanziaria - Effetto Leva
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nei caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante {moltiplicato per il ed. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
5.1) I contratti di swaps.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nulla ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità xxxxx stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
4. INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI
Per le condizioni economiche si faccia riferimento al documento di sintesi del contratto di deposito titoli.
5, DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.
La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflitti adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.
La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio in investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.
Tipologie di conflitti di interesse
La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi
dei clienti.
Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:
- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.
Gestione dei conflitti di interesse
COPIA CLIENTE
Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:
- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti)
- impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e di altri soggetti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alta luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso.
La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
INFORMAZIONI SULLE CATEGORÌE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA
La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
I clienti al dettaglio, categoria all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali, sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli {ed. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:
a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
b) la loro situazione finanziaria;
c) i loro obiettivi di investimento.
| clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare
clienti professionali: si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri
2.000.000 euro), nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere | di essere trattati come professionali.
Le controparti qualificate si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini
mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.
CLASSIFICAZIONE INIZIALE
La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.
MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE
COPIA CLIENTE
La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari dei cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1} entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delie conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o
meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.
Nel caso in cui un cliente professionale (di diritto o divenuto tale su richiesta) richieda di essere trattato come una controparte qualificata la banca fornisce al
cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere.
Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni
che potrebbe perdere a seguito della richiesta.
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION
Nel quadro generale della normativa in materia di servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. best execution), che obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure sufficienti e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.
L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
La disciplina della best execution trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini.
In relazione alla disciplina della best execution, la Banca offre nell’ambito della propria attività di negoziazione su strumenti finanziari i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio.
Relativamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini, assume importanza centrale l’attività di selezione delle controparti a cui trasmettere gli ordini, mediante la quale deve essere verificata la presenza di requisiti ben definiti:
- elevati standard tecnologici e comprovata affidabilità: gli intermediari negoziatori devono soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti dalla Banca in tema di supporti
- tecnico organizzativi (canali di comunicazione, connettività, integrazione di sistemi, procedure di disaster recovery e altro);
- numero e significatività delle sedi di negoziazione: capacità dell’intermediario di negoziare un’ampia gamma di strumenti finanziari e di indirizzare gli ordini su un significativo numero di trading venues in modo da garantire le migliori opportunità operative;
- condizioni di negoziazione concorrenziali: capacità degli intermediari di offrire un valido trade-off tra livello dei costi ed efficaci misure di negoziazione.
L’individuazione delle controparti alle quali inviare gli ordini a fini di esecuzione costituisce l’esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l’analisi dei seguenti parametri:
- profilo di rischio della controparte
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- tipologia e caratteristiche della best execution adottata
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento)
- corrispettivo del servizio fornito
- supporti informativi e operativi
- tipologia di interconnessione impiegata
Tale valutazione deve mantenere una propria costante attualità a garanzia della qualità del servizio di best execution offerto al cliente e pertanto la Banca effettua, almeno una volta l’anno, un processo di revisione volto ad accertare se sussistano le condizioni affinché le controparti selezionate garantiscano il raggiungimento, in modo duraturo, del miglior risultato possibile. La revisione è condotta anche ogni volta che interviene una modifica rilevante, che influisce sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. La Banca valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l’ipotesi di apportare modifiche all’importanza relativa dei fattori dell’esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell’esecuzione alle condizioni migliori. La Banca garantisce l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su sedi di negoziazione ed eseguiti all’interno o al di fuori di esse, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti che per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini.
La Banca nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in xxx xxxxxxxxxxx, il consenso esplicito del cliente.
Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (di seguito la “Strategia di esecuzione”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.
Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.
Al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente, la Banca valuta quando esegue o trasmette un ordine – i seguenti fattori di esecuzione: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura dell’ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Nel caso operazioni effettuate da clienti al dettaglio, la Banca tiene in considerazione quale principale fattore di esecuzione il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi d’esecuzione, che include tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’operazione.
Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, e pertanto deve eseguire l’ordine secondo tali istruzioni, anche in deroga alle disposizioni della Policy. Le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell’ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano.
COPIA CLIENTE
Con riferimento alla ricezione e trasmissione di ordini, in conformità alla normativa vigente, la Banca riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (broker) per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
Le disposizioni impartite dalla clientela sono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un’elevata qualità di esecuzione degli ordini nonché l’integrità e l’efficienza dei mercati. Sono inoltre previsti dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.
La Banca ha individuato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, le controparti a cui trasmettere gli ordini che consentono di ottenere in maniera duratura il miglior risultato possibile nell’esecuzione delle disposizioni dei clienti.
La Banca è tenuta a rispettare la disciplina della best execution quando esegue operazioni disposte da clienti al dettaglio e professionali.
La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria strategia di esecuzione o trasmissione anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. Tale facoltà è ammessa solo in casi giustificabili quali ad esempio la possibilità di ottenere un miglior risultato per il cliente, anche in dipendenza delle contingenti condizioni di mercato, oppure in caso di momentanea interruzione dei sistemi di esecuzione che rendano impossibile negoziare nei termini indicati dalla Policy.
FATTORI DI ESECUZIONE
Viene di seguito riportata una descrizione dei principali fattori di best execution selezionati dalla Banca in quanto ritenuti i più idonei, in relazione alle caratteristiche della propria clientela al fine di ottenere il miglior risultato possibile.
I fattori considerati ai fini del raggiungimento della best execution per i clienti al dettaglio e professionali sono:
• Corrispettivo Totale (Total Consideration): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente direttamente legati all’esecuzione dell’ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall’intermediario, quali:
- costi di accesso alle sedi di esecuzione (trading venue);
- costi di regolamento e liquidazione (Clearing e Settlement);
- costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione;
- commissioni proprie dell’intermediario.
Il fattore del corrispettivo totale assume, ai sensi dell’art. 45, comma 5, del RI primaria importanza nel caso della clientela al dettaglio.
- velocità di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione dell’opportunità per l’investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un’operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell’ordine (su una sede di negoziazione oppure OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven o quote driven, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi di connessione con le piattaforme di negoziazione.
- probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato.
- probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all’ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla trading venue di portare a “buon fine” le operazioni da regolare.
- natura dell’ordine, con riferimento a:
- dimensione dell’ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione;
- lo strumento oggetto dell’ordine: si distingue tra strumenti illiquidi per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione e strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della best execution.
STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Ad eccezione degli strumenti finanziari indicati al paragrafo “Negoziazione in conto proprio”, la Banca ha scelto di adottare un modello operativo che prevede, per il servizio di “Ricezione e Trasmissione Ordini”, la trasmissione degli stessi ad un unico negoziatore, individuato in Equita Sim S.p.A. che provvede poi alla successiva negoziazione, al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di “Best Execution” esposto in precedenza.
Tale scelta consente al Cliente di ottenere vantaggi sia in termini di “Corrispettivo Totale” (per effetto della migliore qualità di prezzi/costi e fronte della concentrazione dei volumi), sia in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.
Il Servizio di Ricezione e Trasmissione degli ordini
La Banca svolge il ruolo di intermediario prestando il servizio di ricezione e trasmissione ordini nel caso di ordini conferiti dalla propria clientela tramite gli sportelli della Banca, a mezzo canale telefonico o canale internet.
Il mercato su cui viene negoziato l’ordine del Cliente dipende dalla tipologia di Strumento Finanziario, sulla base dei principi adottati da Equita Sim nella propria politica di esecuzione, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della Banca alla pagina xxx.xxxxxxxxx.xx (sezione Mifid).
Trasmissione ordini per Fondi Comuni d’Investimento Italiani ed Esteri e Prodotti Assicurativi Finanziari
L’ordine è trasmesso direttamente dalla Banca alle SGR/Compagnie di Assicurazione nei tempi più brevi e con le modalità più consone fra quelle che è stato possibile istituire con la società terza di cui si collocano i prodotti.
Negoziazione per conto proprio
Anche per il servizio di negoziazione per conto proprio la Banca si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.
La Banca svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini impartiti dalla Clientela, retail e professionale, senza qualificarsi come internalizzatore sistematico, relativamente ai seguenti strumenti finanziari:
- obbligazioni emesse dalla Banca non negoziate sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un internalizzatore sistematico;
- pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un internalizzatore sistematico;
- derivati non quotati su sedi di negoziazione;
- obbligazioni e titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione (solo per clienti professionali);
Gli ordini trattati in conto proprio sono raccolti tramite il canale telefonico oppure presso la sede della Banca.
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO QUOTATI E NON QUOTATI SU SEDI DI NEGOZIAZIONE
La Banca, esclusivamente per la clientela professionale, ha definito per l’attività di negoziazione per conto proprio, avente ad oggetto le obbligazioni quotate e
non quotate su sedi di negoziazione, i fattori di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente:
I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) prezzo dello strumento finanziario e costi
COPIA CLIENTE
di esecuzione e regolamento (Total consideration); 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) probabilità di esecuzione e regolamento; 4) oggetto dell’ordine; 5) dimensione dell’ordine 6) altro.
La gerarchia dei fattori di esecuzione è definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration)
La determinazione dei prezzi per tali obbligazioni avviene con le seguenti modalità:
- il fair value viene acquisito da provider esterni, verificando l'equità del prezzo proposto al cliente, raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili;
- il fair value può essere integrato da una componente aggiuntiva, costituita da uno spread tra le quotazioni denaro e lettera.
STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE
Per gli strumenti in esame la Banca svolge il ruolo di internalizzatore non sistematico; i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della
clientela sono riepilogati di seguito: 1) prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total consideration); 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) probabilità di esecuzione e regolamento; 4) oggetto dell’ordine; 5) dimensione dell’ordine 6) altro.
E’ tuttavia fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggiore importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il Cliente
La Banca, nell’ambito del ruolo di internalizzatore non sistematico, s’impegna ad acquistare tali titoli in contropartita diretta nel rispetto dei principi della “best execution”, con l’applicazione di uno spread denaro/lettera massimo dello 0,50% rispetto al prezzo di emissione, assicurandone il mercato secondario e quotando i titoli tendenzialmente al prezzo di Emissione a meno di apprezzabili variazioni dei tassi d’interesse del mercato di riferimento. La Banca inoltre s’impegna a riacquistare qualsiasi quantitativo di titoli dai sottoscrittori, prima della scadenza naturale.
PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)
Per le negoziazioni di ordini aventi ad oggetto operazioni di “Pronti contro Termine”, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l’opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.
I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità' di esecuzione; 3) rapidità' di esecuzione; 4) probabilità' di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine.
La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla “total consideration”. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.
Attualmente la migliore sede di esecuzione per i “Pronti contro Termine” è rappresentata dal conto proprio, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l’esecuzione degli ordini della clientela retail. Si ricorda che nella sostanza si tratta di un’operazione di raccolta del risparmio garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione del tasso concordato sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.
La sede di esecuzione in discorso, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta, ma permette di ottenere vantaggi in termini di probabilità di esecuzione (in quanto l’operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di rapidità, in quanto l’esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori.
DERIVATI NON QUOTATI SU SEDI DI NEGOZIAZIONE
Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari la Banca applica la seguente gerarchia dei fattori di esecuzione: 1) prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (Total consideration); 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) probabilità di esecuzione e regolamento; 4) oggetto dell’ordine; 5) dimensione dell’ordine 6) altro.
La gerarchia è definita attribuendo primaria importanza alla valutazione del corrispettivo totale (total consideration). La determinazione dei prezzi per tali strumenti avviene con le seguenti modalità:
- il fair value viene determinato sulla base delle metodologie di pricing interne individuate per le varie tipologie di titolo o acquisito da provider esterni;
- il fair value può essere integrato da una componente aggiuntiva, costituita da uno spread tra le quotazioni denaro e lettera,
Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente, raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
La Banca s’impegna a riesaminare la strategia di esecuzione con periodicità annuale o, almeno, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei Clienti, utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.
Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è portata all’attenzione del Cliente – mediante gli opportuni aggiornamenti sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxx.xx - affinché lo stesso possa assumere una decisione appropriatamente informata in merito all’opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi d’investimento prestati dalla Banca.
AVVERTENZE
Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. In caso di istruzioni parziali la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.
8. TERMINI DEL CONTRATTO
Sono di seguito riportate le clausole dei Contratto per la prestazione dei servizi di investimento.
Glossario
COPIA CLIENTE
Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.
Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, Informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori. Banca: indica Banco di Credito P. Azzoaglio SPA.
Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca. Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Ai Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.
Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalia Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.
Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.
Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Sezione I Condizioni Generali
Art. 1 - Diligenza della Banca
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 - Identificazione della clientela
1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca ì propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il codice LEI (Legai Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI.
2 L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.
Art. 3 - Conflitti di interesse
1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.
3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.
4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.
Art. 4 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo accordo scritto fra ie parti, in via elettronica. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.
2. Gli ordini possono essere impartiti anche telefonicamente, qualora la Banca offra tale modalità. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.
3. Qualora gii ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. E' in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca
COPIA CLIENTE
1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente
Art. 6 - Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare, devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede.
3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati
1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della xxxxxx.Xxx. 8 – Rendiconti
1. i clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.
3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.
4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori
sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata
b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e ai più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
5. Oltre a quanto stabilito dai comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.
6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:
- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. II
cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.
Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.
0.Xx cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalie leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Art. 10 - Poteri di rappresentanza
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto ia relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non siano decorsi cinque giorni lavorativi dalia ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agii altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente io conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
COPIA CLIENTE
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, è richiesto il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi sia stata alla Banca presentata per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto e sono opponibili alla banca decorsi cinque giorni lavorativi dalia ricezione
Art. 12 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza
1. Nei rapporti cointestati le Informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatari.
2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto.
3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera le informazioni fornite di comune accordo dai cointestatari.
4 Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto (rappresentanza volontaria / legale), quando ad operare è il delegato / rappresentante, ai fini della valutazione di adeguatezza ed appropriatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi d’investimento del delegante /rappresentato, e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato / rappresentante, Quando invece ad operare è il delegante, ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, ci si riferisce sempre ed unicamente al profilo di conoscenza ed
esperienza, obiettivo d’investimento e situazione finanziaria di quest’ultimo.
Art. 13 - Commissioni e spese
1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti t costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.
Art. 14 - Incentivi
1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (ed. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto
di questi qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il cliente.
2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il
metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.
3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli
incentivi pagati o percepiti.
4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.
Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delie obbligazioni assunte dalla clientela
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e tr per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.
Art. 16 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del
termine.
Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La Banca sì riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, le disposizioni imperative dettate, in materia, dal medesimo Codice del Consumo.
2. in particolare, ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca potrà procedere alla modifica solo in presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione scritta delia variazione sfavorevole al cliente, il quale avrà sessanta giorni di tempo, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'arti 18 del D.Lgs. 385/1993.
Art. 18 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno trenta giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca decorsi trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A/R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.
COPIA CLIENTE
3. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. li cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:
- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziari (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitatole, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0x.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie -ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n.28/2010.
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione tìtoli, secondo la procedura di cui al comma 3.
Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale delle Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro
competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
Sezione II
Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini
Art. 21 - Definizione dei servizi
1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente conclude accordi di acquisto o
vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di te sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo cosi possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
Art. 22 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli a interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altro cliente della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.
Art. 23 - Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a sé stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione
degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle
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affatto.
Art. 24 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione
1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.
Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca sì attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca sì limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.
Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive
1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. Il Cliente prende atto e riconosce che tale verifica di adeguatezza è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio. Tale operatività è comunque esclusa in relazione alle operazioni di investimento in prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33.
3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.
4. In caso di operazioni inerenti a prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33, la Banca, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una
valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente.
5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione III
Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi
Art. 30 - Definizione del servizio
1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/ o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
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4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
Art. 31 - Valutazione di adeguatezza
1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 33, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.
2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione IV
Consulenza in materia di investimenti
Art. 32 - Definizione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
Art. 33 - Prestazione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalia Banca su base non indipendente.
2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione ad operazioni aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito “Prodotti in consulenza obbligatoria”):
- I prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- I prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione IV dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- Derivati OTC.
La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.
3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.
Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza
1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Nel verificare l’adeguatezza la Banca tiene conto dell'insieme dei prodotti / strumenti / servizi finanziari depositati / registrati dal cliente presso la Banca, ivi compresa la liquidità, costituenti un Patrimonio unico.
5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente
tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.
6. La Banca provvede a valutare con cadenza almeno annuale la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al periodo di riferimento. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione anche eventuali prodotti finanziari acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti, senza che ciò possa in qualche modo far presumere che rispetto a tali prodotti finanziari la Banca abbia prestato raccomandazioni, ed al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto della situazione finanziaria e degli obiettivi d’investimento forniti congiuntamente dai cointestatari.
Art. 35 - Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/ o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
Sezione V
Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
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Art. 36 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 37 - Obblighi della Banca
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 38 - Obblighi del cliente
1.Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui tìtoli sono interamente a carico del cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
0.Xx Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 39 - Inadempimento del cliente
1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del settimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che;
a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare ì titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli
depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la
Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei tìtoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. in relazione ai titoli subdepositatì, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di tìtoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
Art. 44 - Ritiro dei titoli
COPIA CLIENTE
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno dieci giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca dichiarazione di scarico.
Art. 45 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalia Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.
Sezione VI
Operazioni di pronti contro termine
Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione
1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4.1 diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.
Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 48 - Clausola risolutiva espressa
1.contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- in presenza di una situazione di cui l’art. 1186 cc;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il
diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Luogo e Data Timbro e Firma della Banca
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
VISTO PER REGOLARITÀ
COPIA CLIENTE
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI - ACCETTAZIONE
In relazione alla Sua/Vostra richiesta di apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli
premesso che
1. la Banca le/vi ha fornito informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:
- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione della clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi rilevanti;
- informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
2. la Banca le/vi ha richiesto informazioni in merito alla sua/vostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla sua/ vostra situazione finanziaria e sui suoi/vostri obiettivi di investimento e ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di - investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande
contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegno/iamo a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;
COPIA CLIENTE
3. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione (personalizzata o non personalizzata) personalmente a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, il suo invio verrà validamente effettuato in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto, fatta salva la scelta della forma elettronica, su supporto durevole, effettuata previa sottoscrizione del contratto di internet banking, ovvero su supporto durevole non cartaceo all’apposito indirizzo di posta elettronica o PEC se da Lei espressamente richiesto.
Al riguardo, lei/voi si impegna/vi impegnate a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.
Nel caso in cui alla terza alternativa, lei si impegna/voi vi impegnate altresì a
a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a lei/voi personalmente indirizzate;
b) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatele/vi.
4. Per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, le/vi è stata fornita idonea informativa in merito alla gestione dei suoi/vostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca Le/Vi ha reso consapevole/i che in assenza di un suo/vostro espresso divieto, è tenuta alla comunicazione dei suoi/vostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.
Tanto premesso Le/Vi proponiamo l'apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate nell'unito documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale, e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso ì nostri sportelli.
Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/ Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.
Cordiali saluti.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI |
Glossario
Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.
Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori. Banca: indica Banco dI Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca. Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli
Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.
Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.
COPIA CLIENTE
Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai finì cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Art. 1 - Diligenza della Banca
Sezione I Condizioni Generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 - Identificazione della clientela
1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il cd. codice LEI (Legai Entìty Identifìer) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fomite.
Art. 3 - Conflitti di interesse
1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.
3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.
4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica dì gestione dei conflitti di interesse adottata.
Art. 4 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché previo accordo scritto fra le parti, in via elettronica. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.
2. Gli ordini possono essere impartiti anche telefonicamente, qualora la Banca offra tale modalità. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi sì intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
5. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
6. E' in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.
Art. 6 - Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le
disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare, devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede.
3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto dì voto o di altri strumenti finanziari che è permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati
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1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente, ove necessario, è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.
Art. 8 Rendiconti
1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi dì mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.
3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.
4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;
b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, ai più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.
6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:
- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel
periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione
analitica dei costi e oneri;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente
può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.
Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Art. 10 - Poteri di rappresentanza
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle
facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare ì cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di dame comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, ì cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, è richiesto il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi sia stata presentata alla Banca per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto e sono opponibili alla banca decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
Art. 12 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza
1. Nei rapporti cointestati le Informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatari.
2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto.
3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera le informazioni fornite di comune accordo dai cointestatari.
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4. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto (rappresentanza volontaria / legale), quando ad operare è il delegato / rappresentante, ai fini della valutazione di adeguatezza ed appropriatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi d’investimento del delegante /rappresentato, e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato / rappresentante, Quando invece ad operare è il delegante, ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, ci si riferisce sempre ed unicamente al profilo di conoscenza ed esperienza, obiettivo d’investimento e situazione finanziaria di quest’ultimo.
Art. 13 - Commissioni e spese
1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne
forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del
servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca dì ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.
Art. 14 - Incentivi
1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (ed. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto
di questi qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il cliente.
2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.
3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.
4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca dì ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.
Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi tìtolo del cliente stesso.
Art. 16 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata dì cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente che rivesta la qualifica dì consumatore ai sensi del Codice del Consumo, le disposizioni imperative dettate, in materia, dal medesimo Codice del Consumo.
2. In particolare, ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca potrà procedere alla modifica solo in
presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione scritta della variazione sfavorevole al cliente, il quale avrà sessanta giorni dì tempo, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del D.Lgs. 385/1993.
Art. 18 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso dì almeno trenta giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca decorsi trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A/R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta
entro i predetti termini, può rivolgersi:
- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziari (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie
transfrontaliere e
le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come
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rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da
è parte dell'investitore ed è sempre esercitarle, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma
o congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n.28/2010.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di
cui al comma 3.
Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale delle Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
Sezione II
Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini
Art. 21 - Definizione dei servizi
1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione dì ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
Art. 22 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altro cliente della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dai cliente, dandogliene immediata comunicazione.
Art. 23 - Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
c) è stabilita e applicata una strategia dì assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima
che a sé stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione
degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle
affatto.
Art. 24 - Esecuzione degli ordini al dì fuori di una sede di negoziazione
1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.
Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia dì esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a
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qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 26 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gii obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziati specifiche, compiete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.
Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive
1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. Il Cliente prende atto e riconosce che tale verifica di adeguatezza è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con
l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio. Tale operatività è comunque esclusa in relazione alle operazioni di investimento in prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33.
3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.
4. In caso di operazioni inerenti a prodotti finanziari e servizi inclusi nel perimetro dei “Prodotti in consulenza obbligatoria” ai sensi del successivo art. 33, la Banca, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente.
5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
Sezione III
Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi
Art. 30 - Definizione del servizio
1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
Art. 31 - Valutazione di adeguatezza
1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta dì prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 33, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.
2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.
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Sezione IV
Consulenza in materia di investimenti
Art. 32 - Definizione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata,con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei cliente.
Art. 33 - Prestazione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalia Banca su base non indipendente.
2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione ad operazioni aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito “Prodotti in consulenza obbligatoria”):
- prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione IV dell’Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca;
- Derivati OTC.
La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.
3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.
Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza
1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione dì adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi dì investimento del cliente;
b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Nel verificare l’adeguatezza la Banca tiene conto dell'insieme dei prodotti / strumenti / servizi finanziari depositati / registrati dal cliente presso la Banca, ivi compresa la liquidità, costituenti un Patrimonio unico.
5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti in consulenza obbligatoria. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente
nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.
6. La Banca provvede a valutare con cadenza almeno annuale la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al periodo di riferimento. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione anche eventuali prodotti finanziari acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti, senza che ciò possa in qualche modo far presumere che rispetto a tali prodotti finanziari la Banca abbia prestato raccomandazioni, ed al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a
rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto della situazione finanziaria e degli obiettivi d’investimento forniti congiuntamente dai cointestatari.
Art. 35 - Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
Sezione V
Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
Art. 36 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzatì, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
COPIA CLIENTE
Art. 37 - Obblighi della Banca
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e I dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 38 - Obblighi del cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza dì pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a |
carico del cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti dì chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 39 - Inadempimento del cliente
1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del settimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alte obbligazioni assunte direttamente
o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un
adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
Art. 41 Subdeposito dei titoli dematerializzati
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite dì altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza dì una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdeposìtarìo indicato.
4. In relazione ai tìtoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdeposiiati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
Art. 44 - Ritiro dei titoli
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno dieci giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca dichiarazione di scarico.
Art. 45 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
COPIA CLIENTE
2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.
Sezione VI
Operazioni di pronti contro termine
Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione
1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4.I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.
Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione delia vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 48 Clausola risolutiva espressa
1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- in presenza di una situazione di cui l'art. 1186 c.c.;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con
la data dì risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto
della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Ho/abbiamo esaminato l'intero contenuto della su riportata Vostra proposta e, nel dichiararmi/dichiararci pienamente d'accordo, la accetto/ accettiamo, per cui i nostri rapporti saranno regolati dalle norme e condizioni sopra riprodotte, da quelle indicate nell'unito Documento dì Sintesi e negli altri allegati, norme e condizioni tutte che dichiaro/dichiariamo di accettare.
Dichiaro/dichiariamo inoltre che:
1) ho/abbiamo già da Voi ricevuto informazioni sui termini del contratto, consegnatemi/ci in tempo utile prima di essere vincolato/i, nonché l'informativa
precontrattuale contenente:
- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione delia clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti;
- informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- informazioni appropriate sulla strategia di trasmissione degli ordini;
2) per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, la Banca mi/ci ha fornito idonea informativa in merito alla gestione dei miei/nostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate, da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca mi/ci ha reso consapevole/i che in assenza di un espresso divieto, la stessa è tenuta alla comunicazione dei miei/nostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.
3) la documentazione di cui sopra mi/ci viene fornita, nel caso di offerta fuori sede, dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede incaricato dalla Banca;
4) presto/prestiamo il consenso sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca;
5) presto/prestiamo il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di una sede di negoziazione;
6) autorizzo/autorizziamo la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato, autorizzandola altresì a utilizzare gli strumenti finanziari immessi in conti "omnibus" secondo le modalità specificate nel presente contratto;
7) ho/abbiamo ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché sono/siamo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;
8) autorizzo/autorizziamo la Banca ad agire in nome proprio ma per mio/nostro conto, nella prestazione dei servizi di investimento;
COPIA CLIENTE
9) la Banca mi/ci ha richiesto informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla mia/ nostra situazione finanziaria e sui miei/nostri obiettivi di investimento e ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegno/iamo a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;
10) Vi conferisco/conferiamo l'incarico per il servizio di
- ricezione e trasmissione ordini
- negoziazione per conto proprio
- esecuzione di ordini per conto della clientela
- collocamento
- consulenza in materia di investimenti nonché per
- acquisto/vendita di prodotti finanziari di Vostra emissione e/o di prodotti di investimento assicurativi
- operazioni di pronti contro termine
11) per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il deposito titoli a me/noi intestato, con facoltà di disporre sul medesimo in forma disgiunta
12) per la gestione delle somme derivanti a qualsiasi titolo dall'esecuzione dei servizi di cui sopra, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il Conto Corrente
a me/noi intestato.
13) In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione (personalizzata o non personalizzata) personalmente a me/noi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, Vi chiedo/chiediamo che esse vengano inviate al/ai sottoscritto/i in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto, fatta salva la scelta della forma elettronica, su supporto durevole, effettuata previa sottoscrizione del contratto di internet banking, ovvero su supporto durevole non cartaceo all’apposito indirizzo di posta elettronica o PEC se da Lei espressamente richiesto.
Mi impegno/Ci impegniamo a comunicarvi tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nei corso dei rapporto.
Nel caso in cui alla terza alternativa (posta elettronica o pec), mi ci impegno/ci impegniamo altresì a:
a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a me/noi personalmente indirizzate;
b) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni
e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatemi/ci.
Luogo e Data Timbro e Firma della Banca
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
VISTO PER REGOLARITÀ
COPIA CLIENTE
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola
INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI
Il documento fornisce all'investitore un'informativa sintetica degli incentivi che la Banca potrebbe percepire da Terze Parti in relazione alla prestazione di servizi di investimento.
Incentivi monetari
La Banca potrebbe percepire da Terze parti, in relazione alla prestazione di servizi di investimento, incentivi monetari di seguito elencati:
Servizio di collocamento di OICR Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso: - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0 % ad un massimo di 100 % delle commissioni di sottoscrizione; - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del 20 % ad un massimo dell’85 % delle commissioni di gestione; la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 100% delle commissioni di distribuzione. |
Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi Nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione la Banca riceve dalle Società emittenti, quale remunerazione per il servizio stesso: - corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo di 0 % ad un massimo di 80 % delle commissioni di sottoscrizione; corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo del 20 % ad un massimo di 85 % delle commissioni di gestione; |
Collocamento di gestioni patrimoniali di terzi Nello svolgimento del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi la Banca riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per ii servizio stesso: - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0 % ad un massimo di 100 % delle commissioni di sottoscrizione; - la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del 20 % ad un massimo di 85 % delle commissioni di gestione; la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0 % ad un massimo di 50 % delle commissioni di performance. |
COPIA CLIENTE
Incentivi non monetari minori
La Banca potrebbe percepire da Terze parti incentivi non monetari minori rientranti nelle categorie di seguito riportate:
a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte delia società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
e) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimìs ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Luogo e Data Timbro e Firma della Banca
VISTO PER REGOLARITÀ
Luogo e Data L'Addetto
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Matricola