CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Premesso che
– la Mediazione Creditizia è l’esercizio di un’attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario), con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
– l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all’art. 128-sexties Tub e ai loro collaboratori;
– tali soggetti sono iscritti presso l’elenco tenuto da un apposito Organismo (OAM) previsto dall’articolo 128-undicies Tub (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).
DOCUMENTO DI SINTESI
Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:
I. un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € ……………….. ( ); per spese di istruttoria;
II. un importo variabile pari al ……………% ( percento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario
finanziario;
III. Spese eventuali, a titolo di penale, € 1.000,00 (Euro mille/00) - massimo 50% del compenso di mediazione previsto
IV. Diritto di recesso: giorni 10, con il pagamento di eventuali spese documentate.
X. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx: xxxx 0 (xxx);
VI. Termini di esecuzione del servizio: mesi 6 (sei).
Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti
a. Denominazione / Ragione Sociale .………………………………..……………… con sede legale in via ………..…………...…………………………..
città …...…………………..……cap ………………, Codice Fiscale ……………………..……… PIVA ……………………………. REA n°…………….……
(di seguito richiedente o cliente) Tel ………………………………………. Email ………………………………………………….
nella persona del …………………………………………… Cognome ……………………………… Nome nato
a……………………..…………..………. il……………………..., residente a… ,
in………………..…………………………………………..………n°…………, CF……………………………………………………………………….
telefono …………………………………………. Email ……………………………………………………………………………………………………
b. Mediafin Mediazione Creditizia Srl, iscritta all’elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M177; con sede in Brescia, Via Cipro, 1 Tel. 000.00000000 - C.F e P.IVA 12676610152 - Capitale sociale € 210.000,00 i.v., in persona del legale rappresentante, di seguito “MEDIATORE CREDITIZIO”.
ART. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto la Mediazione Creditizia al fine della concessione di un finanziamento (come meglio specificato in premessa) per un importo pari a Euro ……………………………………….( /00).
L’importo richiesto potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione durante l’istruttoria della pratica anche a seguito delle evidenze risultanti dall’attività di mediazione. Tale variazione non pregiudica in alcun modo la validità del presente contratto.
ART. 2 - Compensi di Mediazione
Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:
• un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € ……………………….. ( ) anche a copertura
delle spese di istruttoria e composizione della pratica.
• un importo variabile a titolo di compensi di mediazione e servizi di consulenza connessi pari al ………% ( percento) calcolato
sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario. Tale importo per gli istituti convenzionati può avere un tetto massimo come fissato dalla convenzione stessa e comunque entro il tasso di soglia definito dalla Banca d’Italia per il periodo di riferimento riferimento ma non superiore al 3,5% (limite presente nel nostro Foglio Informativo).
ART. 3 - Durata del contratto
Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 6 (sei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. In caso di recesso prima della scadenza da parte del cliente, questo è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese così come specificato dall’ART. 9 lettere b), e c) o dall’ART. 10. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale cesserà senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
ART. 4 - Diritto di esclusiva
Il cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all’estinzione del presente contratto. In caso di violazione il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale come indicato dall’ART 10.
ART. 5 Termini di esecuzione del servizio
a) Il cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.
b) Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio entro il termine di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente contratto.
ART. 6 Obblighi del cliente
a) Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero; in caso contrario il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale così come indicato all’ART. 10.
b) Il cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:
Il cliente dichiara di non avere in corso altri contratti di Mediazione con altra Società di Mediazione per la concessione del medesimo finanziamento.
ART. 7 - Obblighi del Mediatore Creditizio
a) Il Mediatore Creditizio deve adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto.
b) Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
c) Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere la riservatezza su dati ed informazioni riservate di cui venga a conoscenza.
ART. 8 - Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio
a) Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
b) Il cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell’operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.
ART. 9 - Spese
a) Le spese di istruttoria sono comprese all’interno dei compensi di mediazione.
b) Le spese documentate dal Mediatore Creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) sono interamente rimborsate dal cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.
c) Le spese relative ai servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente sono totalmente a carico del cliente.
ART. 10 - Spese eventuali a titolo di penale
Qualora il cliente, senza giustificato motivo, receda dal contratto, o abbia fornito dati, notizie o documentazione non rispondenti al vero, o abbia stipulato un contratto con altro Mediatore Creditizio per il medesimo finanziamento, o qualora la pratica sia in primo parere positivo e venga ritirata dal cliente, o qualora la pratica venga declinata dalla banca per una delle seguenti motivazioni: segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA, verrà versata dal cliente a favore del Mediatore Creditizio a titolo di penale una somma pari alla metà del compenso di mediazione pattuito, se definito in maniera fissa, o se definito in maniera variabile pari alla metà dell’importo calcolato in base all’importo richiesto e indicato all’“Art. 1 – Oggetto del Contratto”. La penale non potrà mai essere inferiore a € 1.000,00 (Euro mille/00).
ART. 11 - Diritto di recesso
Il cliente può recedere entro e non oltre 10 gg dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R; in tale ipotesi sono a carico del cliente le spese documentate dal Mediatore Creditizio, come indicate all’ART. 9 lettera b).
ART. 12 - Controversie e foro competente
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro. Il Foro competente sarà in via esclusiva il Foro di BRESCIA.
ART. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali
Il cliente consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fine del presente contratto. Luogo…………………………, lì ……/……/…………..
Timbro e Firma L’Agente Collaboratore
Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art.1 (Oggetto del contratto) - art.2 (Compensi di Mediazione) - art.3 (Durata del contratto) - art.4 (Diritto di esclusiva) - art.5 (Termini di esecuzione del servizio) - art.6 (Obblighi del cliente) - art.7 (Obblighi del Mediatore Creditizio) - art.8 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio) - art.9 (Spese) - art.10 (Spese eventuali, a titolo di penale) - art.11 (Diritto di recesso) - art.12 (Controversie e foro competente).
Timbro e Firma L’Agente Collaboratore
Dichiaro che la clausola all’art.12, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.
Timbro e Firma L’Agente Collaboratore
Il cliente dichiara di aver ricevuto copia del Contratto di Mediazione e del Foglio Informativo.
Timbro e Firma