Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxx: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI SALERNO Data: 12/03/2024 17:11:35
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma.
Ricorso
Per la Rete di Impresa MERISTEMA (c.f. 917071450653) con sede in Xxxxx (XX), X.X. 00
– KM 83,200, Soggetto Proponente e la società Vitro Sele s.r.l. (p.iva 04893870651), corrente in Eboli, alla SS. 18, Km 83 e 200, capogruppo del Programma di Filiera CYNARA 4.0, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Sant’Xxxxxxx Xxxxx (SA) il 19/06/1962, c.f. CVLLGU62H19I300S, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto - dall’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, c.f. NZLFNC63E09A717D, e dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, c.f. VCCSFN69B56D390V, con i quali sono elettivamente domiciliate ai domicili digitali, alle pec xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, procuratori che indicano quale fax il numero 0000000000,
contro
- il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro p.t.;
- la Commissione preposta all’esame delle istanze, in persona del Presidente p.t.;
- tutti soggetti economici risultanti nella graduatoria definitiva; avverso e per l’annullamento - previa sospensiva -
a) del Decreto n. 0633056/2023 di approvazione della graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, datato 15 novembre 2023, giammai comunicato e pubblicato in data 12 gennaio 2024 sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste;
b) del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati, mai comunicato, non conosciuto e richiamato nel provvedimento impugnato sub a);
c) della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il Masaf ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all’art. 10 dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022;
d) della valutazione operata dalla Commissione nominata dal Ministero in data 16.06.2023, trasfusa nelle schede di valutazione relativa al programma presentato dalla ricorrente, e delle schede stesse;
e) del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto
decreto, che ha attribuito a quello presentato dalla ricorrente punti 74,90, collocandola al posto 274;
f) del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria, nella quale la ricorrente risulta collocata alla posizione 274, con punti 74,90;
g) della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione, atto non conosciuto e richiamato nell’atto impugnato sub a);
h) dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall’Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell’art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame;
i) ove e per quanto possa occorrere del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021;
j) del silenzio serbato in ordine alle istanze di autotutela presentate dalla ricorrente;
k) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche se non conosciuto.
Dati di fatto
A) In data 22 aprile 2022 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Masaf), ha pubblicato l’Avviso n. 182458 con il quale ha dettato le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai benefici economici riservati ai contratti di filiera, oltre alle modalità di accesso e di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021.
B) Al fine di armonizzare il contenuto dell’Avviso con le previsioni contenute nel D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021, il Masaf ha proceduto alla sua modifica, ed ha pubblicato la versione definita “consolidata”, recante il numero 324752 del 21 luglio 2022.
C) Le odierne ricorrenti, referente e capogruppo della Rete di Imprese denominata Meristema, proponente il programma di filiera CYNARA 4.0, ha presentato il progetto per l’accesso ai fondi, corredato da tutti i necessari documenti richiesti, che ha acquisito il numero di domanda 194.
D) Ai fini del decidere occorre evidenziare che - a causa della formulazione dei modelli allegati all’Avviso, redatti in maniera non confacente alle soggettività coinvolte nella rete
– il Ministero ha attivato l’istituto del soccorso istruttorio, correttamente ottemperato dalle esponenti.
E) All’esito dei lavori della Commissione all’uopo istituita per l’esame di tutti i progetti presentati, il Misaf, con Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023, ha approvato la graduatoria provvisoria, collocando il programma presentato dalle ricorrenti alla posizione n. 274, con l’ attribuzione di un punteggio di 74,90, senza alcuna specificazione e senza rendere visibili le schede di attribuzione del punteggio.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del suddetto Decreto, il Masaf ha consentito ai soggetti proponenti la facoltà di presentare istanza di riesame, ai sensi dell’art. 9 comma 5 dell’Avviso pubblico.
Ma tale facoltà, in assenza della esplicitazione dei criteri che permettessero la ricostruzione del percorso logico-giuridico che avesse indotto la Commissione ad attribuire il punteggio di 74,90 al progetto della ricorrente, e, soprattutto senza possedere il benchè minimo supporto cartaceo, nemmeno le schede di valutazione, si è rivelata un salto nel buio, ed è stato interpretato dal Ministero quale mero esercizio di stile per sustanziare una parvenza di partecipazione procedimentale.
F) In ogni caso, entro i 10 giorni lavorativi concessi dal Masaf, le odierne ricorrenti hanno rivolto istanza di accesso agli atti ed hanno – nel silenzio serbato dal dicastero – proposto istanza di rivalutazione, sottolineando gli errori nei quali, ictu oculi, era incorsa la Commissione nella valutazione della istanza che – dai calcoli effettuati tenendo presenti la lex specialis - avrebbe dovuto ricevere la valutazione di punti 89,93, circostanza che le avrebbe consentito di collocarsi al posto 5, e non punti 74,90, circostanza che l’ha relegata al posto 274 della graduatoria, così come è stato.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver “potuto operare una propria valutazione e verifica solamente utilizzando i criteri e i parametri, prevalentemente oggettivi, previsti dall’art. 9 comma
4. In conseguenza di ciò, rileva che il punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria è significativamente minore, per cui ritiene che sia viziato da errore materiale di applicazione dei criteri previsti dal bando”. Ed infatti, “1) come espresso ai punti
6) e 7), non è possibile in alcun modo usufruire del termine di 10 giorni previsto dal punto 9 comma 5 dell’Avviso prot. n.182458 del 22 aprile 2022 e s.m.i., che in questo modo diviene del tutto privo di motivazione nella presentazione della bozza e quindi inefficace dal punto di vista amministrativo; 2) che la corretta lettura del menzionato comma 5 del punto 9 deve essere orientata nel senso di definire la “comunicazione” dalla quale far decorrere il termine dei 10 giorni come il risultato di un atto complesso consistente nella parte necessaria della pubblicazione dei soli punti attribuiti ed in quella eventuale dei criteri logico-giuridici forniti a seguito di interlocuzione, secondo i
principi stabiliti dalla Legge 241/90, alla quale l’intero procedimento deve fare riferimento, di modo che la effettiva “comunicazione” viene soddisfatta con il reale accesso agli atti per l’apprensione delle informazioni contenute nella motivazione di attribuzione del punteggio; 3) il punteggio oggettivo attribuibile, calcolato ai sensi dell’art 9, comma 4, al Programma di Filiera CYNARA 4.0 è pari a 89,83, così come meglio dettagliato nello schema che si riporta (e per il quale si fa rinvio all’Allegato 2 - SCHEDA PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI FILIERA)”.
G) Ottenuto l’accesso agli atti, in particolare alla scheda riportante il punteggio attribuito, consegnato inspiegabilmente solo a fine luglio 2023, le ricorrenti hanno proposto ulteriore istanza per la correzione del punteggio attribuito, chiedendo l’attribuzione dell’ulteriore punteggio.
In particolare, in relazione al criterio relativo all’Ambito di valutazione 1 “Qualità dell’Accordo di Partenariato”, si rappresentava quanto segue.
“Nell’attribuzione del punteggio oggettivo per il Criterio di Valutazione “Qualità del Partenariato” con Parametro “Incidenza delle azienda di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di Filiera” si rileva l’esistenza di un errore di calcolo in quanto la commissione ha attribuito un punteggio di 3 punti. Il parametro è errato perché nell’Accordo di Filiera stipulato le aziende di produzione primaria sono 9 su 12 ovvero il 75% (rilevabile facilmente dalle visure camerali con l’attività prevalente dichiarata) per cui si chiede l’attribuzione di 6 punti”.
Parimenti, in relazione all’attribuzione del punteggio relativo al criterio relativo alla “Qualità degli impegni dell’Accordo di Filiera”, in riferimento alla durata complessiva degli impegni sottoscritti, si rappresentava che “nell’ambito dell’Accordo di Filiera a cui hanno aderito tutti i partecipanti che la durata del programma è di 12 anni. Pertanto, considerato errore materiale l’attribuzione di soli 3 punti, si chiede che siano attributi come da bando i 6 punti previsti per accordi superiori a 7 anni”.
Nell’attribuzione del punteggio relativo alla “Qualità del Programma di interventi”, in riferimento al numero degli obiettivi ambientali perseguiti nell’ambito del programma, considerati nella loro interezza e complessità, si rappresentava che essi “risultano essere chiaramente superiori a 4, per cui consideriamo anche in questo caso errore materiale aver attribuito un punteggio pari a 3, e si chiede di attribuire, come da bando, i 6 punti previsti”.
In relazione al “2. Ambito di valutazione 2 “Idoneità dei Progetti a conseguire Obiettivi Ambientali prefissati”, si evidenziava che “a) Nella scheda di valutazione del soggetto Meristema Srl non vengono considerati gli obietti secondari primo, secondo e terzo, come definito nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio e riconosciuto nella comunicazione di ammissione del 11/05/2023 prot. 0245010. Pertanto, nella tabella in PDF inviata ed originata da un foglio Excel, vi è un errore di calcolo in quanto la somma delle tabelle dei beneficiari, senza la correzione relativa ai punteggi di Meristema Srl,
indica un totale di 247 punti che diviso per 10 beneficiari dà un dato medio di 24,7 Il dato è errato perché la somma delle 10 tabelle di valutazione è pari a 264 punti, che diviso 10 dà un dato medio di 26,4 punti. Si richiede pertanto la rettifica del dato e l’attribuzione di quello corretto, pari a 26,4”.
Inoltre, si rappresentava che “b) Nelle schede di valutazione dei soggetti beneficiari Università Mercatorum (soggetto escluso e poi riammesso in fase di soccorso istruttorio, a cui non è stata data la possibilità di integrare la documentazione) e Istituto per la Protezione delle piante del CNR non sono considerati gli obiettivi ambientali dichiarati. Per quanto riguarda l’Università Mercatorum essi sono chiaramente indicati nella tabella 2.3 dell’Allegato 3 (sono barrate le caselle degli obietti 4 e 5), a sono riferiti chiaramente all’intero progetto di ricerca. Per quanto riguarda il CNR, in fase di soccorso istruttorio è stata ampiamente indicato il quadro degli obietti ambientali con specifica dichiarazione del legale rappresentante. Vista la particolare natura dei due soggetti, la loro rilevanza scientifica e la coerenza con il programma di filiera, si chiede la riammissione dei due soggetti”.
H) Mai alcuna forma di riscontro è stata prestata dal Masaf all’istanza di riesame. Ma quel che turba di più, in questa circostanza, è che non solo i due operatori istituzionali non sono stati riammessi, ma pur non avendo ritenuto inammissibile la proposta poiché sia il partner Istituto per la Protezione delle piante del CNR, che l’Università Mercatorum, hanno ricevuto l’attribuzione di punti 0 su un minimo di 10 punti, per quanto riguarda l’Ambito di Valutazione 1: Qualità dell’Accordo di filiera, al momento della suddivisione del punteggio per il numero dei partecipanti alla filiera, però, il Ministero non ha provveduto, contrariamente a quanto previsto nella lex specialis, a suddividere il punteggio sottraendo le due entità, ma ha effettuato l’operazione continuando ad annoverare i due Enti, con ulteriore vulnus della procedura.
I) In data 12 gennaio 2024, il Ministero – da ultimo - ha reso visibile sul proprio sito istituzionale il Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione della graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente risulta classificata al posto 274 con punti 74,90 e, pertanto, non risulta accolta alcuna delle istanze inoltrate.
Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati – previa sospensiva – per i seguenti
motivi
I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Costituzione; artt. 3, 7, 10 bis e
12 della L. n. 241 / 1990; Violazione dei principi sulla partecipazione al procedimento amministrativo; Principi sulla par condicio dei concorrenti; genericità dei criteri selettivi stabiliti nell’articolo 9 dell’Avviso). Eccesso di potere (illogicità manifesta; erroneità del presupposto; carenza di istruttoria;
irragionevolezza del sistema di riconoscimento dei punteggi indicati nelle tabelle di cui all’art. 9 comma 4 dell’Avviso; sviamento) .
La vicenda sottoposta all’attenzione dell’On.le Collegio rappresenta, in maniera plastica. la più scolastica delle ipotesi di violazione delle norme dettate sulla trasparenza e sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
I.a) L’articolo 12 della L. 241/1990 prescrive che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
Con il D.M. 22.12.2021 si è data apparente attuazione a questo principio, demandando, però, ai singoli bandi (?!) le modalità di attribuzione del punteggio.
Il successivo Avviso di selezione “consolidato”, prot. n. 0324845 del 21.07.2022, all’articolo 9, ha laconicamente previsto taluni criteri di massima nell’attribuzione dei punteggi
I.b) Il sistema di riconoscimento dei punteggi indicato nell’Avviso pubblico, però, reca un riferimento solo in parte a criteri oggettivi, mentre – per la stragrande maggioranza – consente l’ingresso di criteri latamente soggettivi, lasciati alla discrezionalità della Commissione preposta all’esame delle istanze.
Mentre i primi criteri garantiscono l’attribuzione coerente di un punteggio in quanto riferiti alla verifica del possesso o meno dei requisiti richiesti, gli ulteriori criteri, essendo sottoposti ad ambiti di valutazione soggettiva, avrebbero dovuti essere adeguatamente concepiti in maniera maggiormente dettagliata, onde consentire e garantire, quantomeno, l’individuazione di un opportuno parametro di riferimento per la rispettiva valutazione da parte della Commissione.
Nel caso di specie, nell’avviso pubblico, è stata omessa l’individuazione di “sub-criteri” che potessero dettagliatamente restringere le modalità di attribuzione del punteggio, sottraendo – in tal modo – al libitum della Commissione le valutazioni da operare.
Né la lex specialis, né la Commissione di gara – prima di procedere alla valutazione dei progetti - ha predeterminato e specificato i parametri che possano far comprendere il
metodo di calcolo dei cd. “sub pesi” utilizzato.
Né l’utilizzo della espressione meramente numerica è utile per ricostruire il percorso logico – giuridico che ha condotto all’attribuzione dei punteggi, in difetto di motivazioni specifiche di sorta, seppure succintamente esposte.
Non è di poco conto, inoltre, la omessa considerazione che rispetto ai criteri contenuti nell’Ambito di valutazione 1, la Commissione ha ritenuto di adottare valutazioni identiche sia in relazione ad enti di ricerca che a società commerciali, in questo modo falsando completamente il punto di approdo.
Anche in relazione ai criteri “impatto del programma sul mercato di riferimento; capacità di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera e coerenza tra i requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari dell’accordo di filiera” l’Avviso si è limitato a individuare genericamente tre parametri “minimo, medio e alto”, senza specificazione di sorta, con evidente illegittimità per genericità.
In tal modo risulta assolutamente preclusa la possibilità di ricostruire l’iter motivazionale e gli elementi posti a fondamento del giudizio della Commissione per l’attribuzione degli specifici punteggi.
È palese che tale modo di operare non garantisce, con il dovuto grado di certezza, la verifica della correttezza del punteggio attribuito dalla Commissione.
Non è dato comprendere, anche dopo che è stato possibile per le ricorrenti operare l’accesso agli atti, le motivazioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire il contestato punteggio.
Per meglio specificare la gravità di tale lacuna, conviene evidenziare che, per i suddetti criteri, è prevista l’attribuzione di un punteggio ricompreso tra punti 1 e punti 6, senza predeterminazione alcuna e, pertanto, l’attribuzione di uno od altro punteggio è idoneo – stante la pochissima differenza tra i primi e gli ultimi in graduatoria – di oscillazione enorme, ma non ancorata ad un principio né logico, né legittimo.
I.c) Rispetto ad una previsione a larghe maglie contenuta nella lex specialis, la Commissione non ha giammai adottato un parametro di specificazione, come era suo precipuo compito, in tal modo non rendendo intellegibile il dato numerico attribuito all’esame delle proposte effettuato.
Dall’esame di tali elementi risulta chiaro che la definizione dell’oggetto della valutazione ed i criteri di valutazione sono del tutto generici: il Ministero, in primis, non ha dettagliatamente specificato quali sarebbero state le modalità operative di attribuzione del punteggio e l’ambito operativo oggetto di valutazione.
Né, tantomeno, la Commissione ha provveduto ad effettuare una connessione tra i criteri di valutazione e le specifiche delle proposte.
Ne consegue che non è possibile risalire, nel valutare i criteri di valutazione, a quali modalità la Commissione abbia fatto riferimento nel giudizio sulle offerte presentate.
A ciò si aggiunga che neppure il confronto tra le offerte presentate risulta comprensibile in quanto è stata l’utilizzata una scala di valutazione che è del tutto priva di valore euristico rispetto alla scelta concretamente effettuate, in mancanza di un solido collegamento con un metro di valutazione chiaro e preciso.
Basti soffermarsi sulla valutazione effettuata, in relazione alla domanda delle ricorrenti, alla posizione dell’Istituto per la Protezione delle piante del CNR, che nella vicenda che qui ci occupa, ha conseguito la votazione di 0, risultando – quindi – non aver raggiunto nemmeno il punteggio minimo, mentre il medesimo Istituto – si badi bene, in altra compagine, con la presentazione della medesima documentazione, ha ricevuto il punteggio massimo attribuibile.
La Commissione, pertanto, ha formulato giudizi non aventi carattere oggettivo, e come tali, irrazionali, in ciò corroborata anche dalla genericità dei parametri di valutazione, sfociati nell’arbitrarietà.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione dell’On.le Collegio, infatti, è impossibile comprendere l’iter logico che ha condotto la Commissione ad assegnare lo specifico punteggio ad ogni singolo “criterio” e sub criterio.
Il voto numerico avrebbe dovuto essere accompagnato da una esplicazione testuale delle sue ragioni, anche in termini comparativi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20 aprile 2021, n. 4599).
Anche il Consiglio di Stato ha precisato che “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e “sotto voci” fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 settembre 2019, n. 3911).
I.d) In merito, poi, al voto espresso esclusivamente in maniera numerica ed alla sua insufficienza, la giurisprudenza ha ribadito che “l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato il percorso logico fatto proprio dalla commissione nell’apprezzamento delle offerte, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata si presenta l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva risulta l’attitudine esplicativa del punteggio ai medesimi collegato” (cfr. TAR Campania, Napoli, II, 27/02/2020, n.
886; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291 e 2 febbraio 2018, n. 675). Nel caso di specie non si è nemmeno tentato di fornire una motivazione alla votazione assegnata dalla Commissione che esplicasse le ragioni dei voti espressi.
La Giurisprudenza Amministrativa ha affermato a più riprese che il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione può astrattamente assurgere al rango di “sufficiente motivazione”, ma ciò solo allorquando i relativi criteri di attribuzione del punteggio siano stati precedentemente prefissati con ragionevole chiarezza ed adeguato grado di dettaglio dal relativo bando, circostanza non sussistente nella fattispecie.
I.e) Sotto altro profilo, si rappresenta che, nel caso di specie, è stato violato anche il principio di collegialità. Come è dato apprendere dal Verbale prot. n. 0340824 del 30.06.2023, i commissari si sono ripartiti circa 15 programmi ciascuno, e, successivamente, in altra seduta, sarebbe stata verbalizzata la valutazione, ma non si comprende con quali modalità sia stato effettuata, dal momento che si porrebbe in netta antitesi con il principio di “collegialità” della valutazione, violandola.
Seppure, in astratto, possa essere tollerata – qualora sia previsto dalla lex specialis - una delega “istruttoria”, volta cioè a consentire di procedere alla istruttoria delle offerte tecniche, resta ferma la necessità della successiva discussione da parte dell’intera commissione e la valutazione collegiale alla stessa riservata.
Nel caso di specie, non solo la lex specialis non prevedeva tale ipotesi, ma nei verbali non è dato comprendere se e come sia stata esperita la valutazione collegiale.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo che “la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni “(cfr. Cons. giust. amm. sic,, 21 luglio 2008,
n. 661; Cons. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Id., VI, 2 febbraio 2004, n. 324), e ciò sia per evitare difformità valutative, sia per assicurare la par condicio dei partecipanti. Nondimeno, per evidenti esigenze di funzionalità, il principio è temperato per cui non è indispensabile la piena collegialità quando occorra effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate, come tali, a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell’intero consesso (cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513; Id., IV, 5 agosto 2005, n. 4196)” (Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4143, citata peraltro dalle stesse ricorrenti; cfr. anche, in termini generali sui principi elaborati in materia di collegio perfetto, Cons. Stato, I, 26 luglio 2021, n. 1342 e richiami ivi; Id., 30 novembre 2020, n. 1944).
In tale prospettiva “l’attitudine meramente strumentale dell’attività delegabile o affidabile a sottocommissioni dovrà avere, in difetto di criteri identificativi o discretivi di ordine materiale o sostanziale, la duplice caratteristica (a un tempo necessaria e sufficiente): a) di essere, ex ante e in abstracto, suscettibile di potenziale verifica a posteriori da parte del plenum; b) di essere, ex post e in concreto, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione ed approvazione” (Cons. Stato, n. 4143 del 2018, cit.).
Nel caso di specie, non è dato comprendere come sia avvenuta la valutazione in forma collegiale, senza alcuna abdicazione in favore dei commissari delegati, né valore assorbente attribuito alla precedente attività da questi svolta.
Tale condotta si pone in violazione delle più basilari norme che regolano il procedimento amministrativo, la cui violazione oltre a pregiudicare in maniera irreversibile la posizione dei singoli aspiranti beneficiari, risulta quantomeno inopportuna nella gestione di procedure finanziate con stanziamenti del PNRR.
I.f) Da ultimo, l’aver consentito la presentazione delle istanze di riesame, ma di non averle valutate, si pone in contrasto con il disposto di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/ 1990, nonché in violazione alla partecipazione al procedimento amministrativo, avendo reso sostanzialmente ultronea la presentazione delle richiamate istanze di riesame, alle quali – in ogni caso – non è stato dato esito.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa; all’art. 9 comma 5 e agli artt. 10 e 11 dell’Avviso pubblico - Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere (Contraddittorietà manifesta; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria e di motivazione – illegittimità per mancato riconoscimento del punteggio spettante).
L’istanza inviata ai fini valutativi aveva “lo scopo di costituire e consolidare una filiera del “Carciofo Ecosostenibile” attraverso l’aggregazione di tutti i partecipanti, sottoscrittori del presente accordo. L’obiettivo è quello di valorizzare la produzione del carciofo frutto di importanti risultati ottenuti attraverso una consolidata sinergia tra la ricerca scientifica, l’innovazione di prodotto e un’accurata selezione delle scelte commerciali e di mercato. Il programma di investimento proposto intende ulteriormente sviluppare tali risultati per raggiungere nuovi obiettivi per accrescere ancora di più l’elevata qualità del prodotto, aumentandone e conciliandola la sostenibilità produttiva e ambientale. L’obiettivo del presente accordo di filiera è quello di valorizzare gli obietti vi fissati dal D.M. n° 0673777 del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii., sfruttando le sinergie positive che si creeranno tra i partecipanti, negli ambiti della ricerca, dell’innovazione produttiva e commerciale, con l’obiettivo di aumentare le marginalità ed il valore aggiunto
per i produttori. Il programma “CYNARA 4.0”, dunque, è finalizzato alla costruzione di una filiera tra i vari soggetti aderenti, la cui organizzazione interviene in tutte le fasi dalla produzione alla trasformazione e commercializzazione del prodotto, per rispondere agli obiettivi generali posti dal Parlamento Europeo con la strategia “Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally- friendly food system” (Strategia dalla fattoria alla tavola per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente) che è il cuore dell' “European Green Deal” per rendere sostenibile l'intera economia dell'UE. La strategia Farm to Fork mira ad accelerare la transizione dell'UE verso un sistema alimentare sostenibile che deve:
- avere un impatto ambientale neutro o positivo;
- contribuire a mitigare il cambiamento climatico e a adattarsi ai suoi impatti;
- invertire la perdita di biodiversità;
- garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurandosi che tutti abbiano accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile;
- preservare l'accessibilità economica degli alimenti, generando rendimenti economici più equi per i produttori;
- promuovere la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'UE e il commercio equo. Tutti gli investimenti saranno valutati e rispetteranno il principio del Do No Significant Harm (DNSH) ovvero “non recare un danno significativo” all’ambiente perseguendo gli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 9 e segg. del regolamento (UE) 2020/852”.
Inoltre, la proposta aveva indicato i seguenti “ principali obiettivi:
Sostenibilità economica
- Aumento della sicurezza alimentare nazionale e della capacità commerciale e di export, mediante incremento della produzione da nuovi cloni, di più alta qualità e maggiormente produttivi;
- Incremento della redditività aziendale, mediante miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi e agricoltura di precisione Sostenibilità ambientale;
- Miglioramento del livello tecnologico e aggiornamento degli impianti tecnici aziendali, finalizzati alla gestione aziendale più rispettosa dell’ambiente;
- Incremento della produzione sostenibile, integrata, biologica e della salubrità dei prodotti, mediante diminuzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi;
- Studio e divulgazione di metodi di produzione che massimizzano la qualità intrinseca e commerciale dei prodotti e la redditività di impresa, nel rispetto dell’ambiente, quali: impronta ecologica, tecniche di irrigazione, gestione della luminosità, economia circolare per il recupero e il riciclo delle plastiche e degli altri fattori di produzione ecc.
- realizzazione di un progetto del trattamento dello scarto delle lavorazioni con il doppio obiettivo di ottenere del compost dedicato e la realizzazione di prodotti di bioplastica da utilizzare per packaging destinato al mercato della Gdo.
Sostenibilità sociale
Con “sostenibilità sociale” ci si riferisce a quella vasta area di interventi che vanno dall’impiego di manodopera specializzata locale ai processi di formazione sul posto di lavoro dando priorità all’occupazione prevalentemente giovanile e femminile. Coerentemente con questi obiettivi, gli interventi previsti dalle imprese beneficiarie partecipanti a questo programma di filiera sono rivolti ad investimenti che portano ai seguenti risultati attesi:
A. Miglioramento dei processi di produzione nei vari segmenti della filiera, mediante innovazioni che portano maggior produttività e aumento della qualità dei prodotti (nuovo centro di ricerca e di produzione tramite la modalità Meristema);
B. Raddoppio dell’attuale capacità produttiva, passando dalla coltivazione attuale pari a circa 3 milioni a quella obiettivo di coltivare 6 milioni di piantine;
C. Aumento dell’efficienza energetica e diminuzione dell’impatto ambientale complessivo dei processi produttivi, mediante dotazioni con macchine ed attrezzi efficienti e ad agricoltura 4.0 e anche mediante produzione e utilizzo di energia rinnovabile;
D. Miglioramento e diversificazione delle produzioni, verso specie innovative ad alto valore aggiunto;
E. Miglioramento delle dotazioni dei beneficiari coinvolti nella produzione primaria della filiera in strutture, macchine e attrezzature, finalizzate alla gestione aziendale più efficiente e più rispettosa dell’ambiente;
F. Miglioramento delle dotazioni dei beneficiari coinvolti nel condizionamento e la commercializzazione in strutture e macchinari di lavorazione efficienti e innovativi.
Sono altresì previsti interventi strategici rivolti:
A - alla ricerca, per la messa a punto e l’adozione di protocolli di produzione più efficienti, che aumentino la qualità e che abbiano minor impatto ambientale, per la neutralità carbonica, l’efficienza produttiva, la protezione delle colture, l’irrigazione sostenibile, il recupero e il riciclaggio dei fattori di produzione, in una logica di economia circolare;
B - Promozione della filiera tramite partecipazione a fiere nazionali e internazionali, sviluppo di eventi e comunicazione, a produzione di materiale divulgativo e pubblicazioni relative a nuovi prodotti. Tutti gli interventi individuati nel presente progetto di filiera “CYNARA 4.0” sono compresi tra quelli necessari ad affrontare le criticità del settore, quali:
- Adozione di tecniche di lavorazione più sostenibili;
- Adozione di tecniche di produzione più resilienti, attraverso agricoltura di precisione e sistemi di controllo dei fattori di produzione;
- Diversificazione interspecifica e varietale;
- Riduzione del consumo idrico e impiego dell’irrigazione in modo sostenibile;
- Protezione delle coltivazioni mediate coperture, miglioramento delle produzioni tramite teli riflettenti
- Recupero e riciclaggio dei fattori di produzione, in una logica di economia circolare;
- Miglioramento della tracciabilità delle produzioni.
Il progetto prevede la verificabilità degli obiettivi e la trasferibilità delle innovazioni introdotte a tutte le aziende della filiera”, ed il tutto in un vasto panorama territoriale che includeva la Campania, la Sardegna ed il Molise.
L’attribuzione dei punteggi risulta oggettivamente erronea in considerazione di quanto già ampiamente esplicitato dalle ricorrenti già con l’istanza di riesame alla quale si rimanda integralmente.
La ricorrente ha, così, rappresentato in un grafico, l’esatto punteggio al quale riteneva di avere diritto, che di seguito si riporta.
“ il punteggio oggettivo attribuibile, calcolato ai sensi dell’art 9, comma 4, al Programma di Filiera
CYNARA 4.0 è pari a 89,83, così come meglio dettagliato nello schema che si riporta (e per il quale si fa rinvio all’Allegato 2 - SCHEDA PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI FILIERA)
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | Indice calcolato | punteggio filiera | |
1. Qualità dell’Accordo di Filiera e del Programma | Qualità degli impegni dell’Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera | Incidenza delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di filiera | Rp< = 30% | 1 | 6 | |
30%<Rp< = 50% | 3 | |||||
Rp>50% | 6 | |||||
Numero dei segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Filiera | N <=2 | 1 | 5 | |||
N>2 | 5 | |||||
Durata complessiva degli impegni sottoscritti | D < = 5 anni dalla conclusione degli investimenti | 1 | 6 | |||
5 < D <= 7 anni dalla conclusione degli investimenti | 3 | |||||
> 7 anni dalla conclusione degli investimenti | 6 | |||||
Numero di Beneficiari diretti (rispetto ai firmatari dell’Accordo di filiera) | < = 50% sul totale dei partecipanti | 1 | 5 | |||
>50% sul totale dei partecipanti | 5 | |||||
Impatto % della crescita occupazionale prevista | Rp<=1% | 1 | 3 | |||
1%<Rp<=3% | 3 | |||||
Rp>3% | 6 |
Qualità del Programma di interventi | Impatto del Programma sul mercato di riferimento | minimo | 1 | 6 | |||
medio | 3 | ||||||
alto | 6 | ||||||
Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera | minimo | 1 | 6 | ||||
medio | 3 | ||||||
alto | 6 | ||||||
Numero di segmenti della filiera che realizzano investimenti | N<=2 | 1 | 5 | ||||
N>2 | 5 | ||||||
Numero di obiettivi ambientali perseguiti nell’ambito del Programma | N < =2 | 1 | 6 | ||||
2<N<=4 | 3 | ||||||
N>4 | 6 | ||||||
Impianto finanziario del Programma | % Finanziamento agevolato sul quadro finanziario complessivo del Programma | Fa =5 % | 1 | 6 | |||
5 %< Fa < = 10 % | 3 | ||||||
Fa > 10 % | 6 | ||||||
Punteggio massimo | 57 | Totale | 54 | ||||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 10 | ||||||
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | Indice calcolato | punteggio filiera | ||
2. Idoneità dei Progetti a con- seguire gli obiettivi ambientali prefissati | Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari | OBIETTIVO PRIMARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) destinate agli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15* del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto | Rf = 10 % | 10 | 15 | ||
10% < Rf < = 15% | 12 | ||||||
Rf > 15 % | 15 | ||||||
PRIMO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852 rispetto all’importo complessivo del Progetto | Rf > 5% | 5 | 5 | ||||
SECONDO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, | Rf > 5% | 4 | 3,33 |
rispetto all’importo complessivo del Progetto | |||||
TERZO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto | Rf > 5% | 3 | 2,5 | ||
Punteggio massimo | 27 | To-tale | 25,83 | ||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 10 | ||||
Ambito di va- lutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | Indice calcolato | punteggio filiera |
3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari | Adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal Soggetto beneficiario (rispetto alla specifica attività prevista dal Programma | Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall’Accordo di filiera | minimo | 3 | 5 |
medio | 4 | ||||
alto | 5 | ||||
Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto: | 5 | 5 | |||
• Certificazione biologica, | |||||
• Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) | |||||
• Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 1924/2006) | |||||
Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità del presente avviso | 2 | ||||
Possesso da parte del Soggetto beneficiario della certificazione ambientale EMAS (Reg. CE n. 1221/2009) o ISO 14001 o ISO 22005 | 4 | ||||
Punteggio massimo | 16 | Totale | 10 | ||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 5 | ||||
TOTALE PUNTEGGIO | 89,83 |
significativamente superiore rispetto al punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria pubblicata”.
Inoltre, nello specifico, in relazione al Criterio di Valutazione “Qualità del Partenariato” con Parametro “Incidenza delle azienda di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di Filiera” si rileva l’esistenza di un errore di calcolo in quanto la commissione ha attribuito un punteggio di 3 punti. Il parametro è errato perché nell’Accordo di Filiera stipulato le aziende di produzione primaria sono 9 su 12 ovvero il 75% (rilevabile facilmente dalle visure camerali con l’attività prevalente dichiarata) per cui si chiede l’attribuzione di 6 punti.
Nell’attribuzione del punteggio relativo alla “Qualità degli impegni dell’Accordo di Filiera”, in riferimento alla durata complessiva degli impegni sottoscritti, si fa esplicito riferimento
nell’ambito dell’Accordo di Filiera a cui hanno aderito tutti i partecipanti che la durata del programma è di 12 anni. Pertanto, considerato errore materiale l’attribuzione di soli 3 punti, si chiede che siano attributi come da bando i 6 punti previsti per accordi superiori a 7 anni. Nell’attribuzione del punteggio relativo alla “Qualità del Programma di interventi”, in riferimento al numero degli obiettivi ambientali perseguiti nell’ambito del programma, considerati nella loro interezza e complessità, risultano essere chiaramente superiori a 4, per cui, anche in questo caso, si è registrato un errore materiale aver attribuito un punteggio pari a 3, e si chiede di attribuire, come da bando, i 6 punti previsti.
In relazione all’Ambito di valutazione 2 “Idoneità dei Progetti a conseguire Obiettivi Ambientali prefissati” si rappresenta che nella scheda di valutazione del soggetto Meristema Srl non vengono considerati gli obietti secondari primo, secondo e terzo, come definito nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio e riconosciuto nella comunicazione di ammissione del 11/05/2023 prot. 0245010. Pertanto, nella tabella in PDF inviata ed originata da un foglio Excel, vi è un errore di calcolo in quanto la somma delle tabelle dei beneficiari, senza la correzione relativa ai punteggi di Meristema Srl, indica un totale di 247 punti che diviso per 10 beneficiari dà un dato medio di 24,7 Il dato è errato perché la somma delle 10 tabelle di valutazione è pari a 264 punti, che diviso 10 dà un dato medio di 26,4 punti. Si richiede pertanto la rettifica del dato e l’attribuzione di quello corretto, pari a 26,4.
Nelle schede di valutazione dei soggetti beneficiari Università Mercatorum (soggetto che ha ricevuto punteggio pari a 0, escluso e poi riammesso in fase di soccorso istruttorio) e Istituto per la Protezione delle piante del CNR non sono considerati gli obiettivi ambientali dichiarati. Per quanto riguarda l’Università Mercatorum essi sono chiaramente indicati nella tabella 2.3 dell’Allegato 3 (sono barrate le caselle degli obiettivi 4 e 5), a sono riferiti e all’intero progetto di ricerca. Per quanto riguarda il CNR, in fase di soccorso istruttorio è stata ampiamente indicato il quadro degli obietti ambientali con specifica dichiarazione del legale rappresentante. Vista la particolare natura dei due soggetti, la loro rilevanza scientifica e la coerenza con il programma di filiera, si chiede la riammissione dei due soggetti.
Nell’ambito della proposta, l’Istituto per la protezione delle piante/CNR Salerno: avrebbe avuto i seguenti compiti “Il progetto di ricerca che si intende sviluppare è volto a dare un supporto Farm to Fork a tutta la filiera per la produzione del carciofo prendendo come base le direttive della Comunità Europea del Green Deal. Si prevede prima di tutto di intervenire a supporto delle aziende che producono piantine di carciofo mediante la tecnica della micropropagazione in vitro partendo da apici meristematici, per migliorane le performance risolvendo le principali problematiche tecniche ed integrando nuove biotecnologie a supporto. Una volta ottenute le piantine in vitro, la fase più critica è il passaggio delle stesse al vivaio, le attività di ricerca che prevediamo, partendo da studi previamente effettuati per altre colture, saranno volte a
migliorare le tecniche e le tecnologie al fine di abbassare la perdita di piantine nel passaggio dal vitro al vivo migliorando anche in questo caso l’efficienza. La tecnica della micropropagazione in vitro sarà integrata da studi volti ad effettuare un efficace fitorisanamento soprattutto per le virosi che spesso sono causa di notevoli perdite di produzione sia qualitative che quantitative. Il supporto delle nostre ricerche riguarderà anche la messa a punto di nuovi protocolli di produzione di pieno campo che mirino alla sempre maggiore sostenibilità ambientale ed economica. Inoltre, la previsione di mettere a punto protocolli specifici per l’utilizzo degli scarti di produzione, che per la lavorazione del carciofo sono enormi, permetterà alle aziende interessate di sviluppare economia circolare. Con la finalità di preservare la biodiversità il presente progetto prevede il recupero, la caratterizzazione e la conservazione del germoplasma di carciofo italiano. Fasi critiche della catena di produzione e commercializzazione del carciofo fresco sono il mantenimento e la conservazione, il presente progetto prevede di intervenire in queste fasi migliorando la le tecniche di conservazione del prodotto venduto fresco e favorendo al trasformazione industriale”.
Laddove la Commissione avesse adeguatamente verificato in concreto le caratteristiche dello specifico progetto lo stesso avrebbe dovuto certamente conseguire un punteggio ampiamente superiore ai punti attribuiti, pari a 74,90, in luogo di quello minore di 89,83 al quale avrebbe avuto diritto.
A tanto si aggiunga, ad evidenziare la illogicità del punteggio attribuito, che in altra filiera, con la medesima documentazione prodotta, l’Istituto per la Protezione delle Piante del CNR ha ricevuto l’attribuzione del punteggio in misura massima.
Istanza cautelare
Il danno è grave ed irreparabile e, in considerazione degli impatti auspicati, non riceverebbe ristoro per l’equivalente
Al contempo si evidenzia che la procedura in questione è parzialmente finanziata con risorse provenienti dal PNRR, circostanza che richiede un’attenta e puntuale valutazione in merito alla corretta gestione di detti fondi di importanza fondamentale anche in ragione della benefica ricaduta per l’economia nazionale e in particola per l’intera filiera rappresentata dalle odierne ricorrenti.
Istanza di notifica per pubblici proclami
Come il Collegio ha già avuto modo di appurare per casi analoghi, si è proceduto alla notifica nei confronti di coloro i cui dati risultavano già in chiaro, dal momento che per taluni soggetti vi è esposto il nome del progetto, senza che vi sia la possibilità di risalire ai soggetti proponenti.
Pertanto, si chiede all’On.le T.A.R. Lazio – Roma di voler consentire la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria con le modalità già dettate in casi analoghi.
Istanza istruttoria
Si rivolge istanza all’On.le Collegio affinchè ordini, ai sensi dell’art. 63 del cpa, il deposito di tutti gli atti sui quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.
Conclusioni
Accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con ogni conseguenza di legge.
Ai fini dell’applicazione del contributo unificato agli atti giudiziari, si dichiara che esso è dovuto in misura di euro 650,00.
Eboli – Roma, lì 12 marzo 2024
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ruolo: 4.6 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI SALERNO
Data: 12/03/2024 17:14:13
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxx Xxxxxxx
SerialNumber = TINIT-VCCSFN69B56D390V C = IT