Contratto di assicurazione della globale fabbricati civili
CONDOMINIO
Contratto di assicurazione della globale fabbricati civili
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Edizione 06/2019
Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.
Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018
Gruppo Assicurativo Bene
CONDOMINIO
PERSONA
MOBILITÀ
ATTIVITÀ
Mod. COND_CGA_1906
INDICE DEL PRODOTTO CONDOMINIO
GLOSSARIO pag. 1 di 7
CONDIZIONI DI POLIZZA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 29
CAPITOLO 1 – INCENDIO pag. 4 di 29
• Garanzie prestate pag. 4 di 29
• Esclusioni pag. 6 di 29
• Condizioni Particolari pag. 7 di 29
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie pag. 12 di 29
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 15 di 29
• Responsabilità Civile proprietà del fabbricato pag. 15 di 29
• Garanzie prestate pag. 15 di 29
• Esclusioni pag. 16 di 29
• Responsabilità Civile Addetti pag. 17 di 29
• Garanzie prestate pag. 17 di 29
• Esclusioni pag. 17 di 29
• Responsabilità Civile Amministratore pag. 18 di 29
• Garanzie prestate pag. 18 di 29
• Esclusioni pag. 18 di 29
• Responsabilità Civile Conduzione singole unità Pag. 18 di 29
• Garanzie prestate pag. 18 di 29
• Esclusioni pag. 19 di 29
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie pag. 20 di 29
CAPITOLO 3 – TUTELA LEGALE pag. 21 di 29
• Garanzie prestate pag. 21 di 29
• Esclusioni pag. 23 di 29
CAPITOLO 4 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. 23 di 29
• Norme relative al C apitolo 1 pag. 23 di 29
• Norme relative al Capitolo 2 pag. 26 di 29
• Norme relative al Capitolo 3 pag. 27 di 29
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 5
Indice
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RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1
GLOSSARIO valido per il Contratto in generale
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Addetti – Prestatori di lavoro I dipendenti, lavoratori parasubordinati e tutte le persone fisiche
delle quali l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, che prestano la loro attività al servizio del fabbricato indicato in Polizza e non delle singole unità immobiliari, e delle quali il Condominio debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Sono comunque esclusi dal novero degli Addetti i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 del Codice Civile).
Amministratore di Condominio il soggetto che amministra il Condominio sui presupposti, con gli
obblighi e i poteri di cui agli articoli 1129 e seguenti del Codice Civile.
Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.
Appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro
contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all’interno, ma con accesso comune dall’esterno dell’immobile.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione o Contratto: il Contratto di Assicurazione.
BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue
successive modifiche.
Condominio comproprietà nell’ambito di un fabbricato.
Condòmino proprietario e/o conduttore di una porzione di fabbricato nell’ambito di un Condominio.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.
Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell’abitazione costituenti la dimora abituale.
Danno liquidabile: il danno determinato in base a tutte le condizioni di polizza, entro
la somma assicurata, massimale Assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
Dichiarazione di conformità si intende la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’ art. 9 della legge
05/03/1990 n. 46 e dell’art. 7 del D.M. sviluppo economico n. 37/2008 relativa ad impianti idraulici, impianti idrosanitari, riscaldamento e climatizzazione, impianto elettrico, impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione energia elettrica.
Effrazione/Scasso: l’azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle
serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’indennizzo.
Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi fotovoltaici e solari termici a uso esclusivo del condominio; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all’immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l’area e le pavimentazioni all’aperto. Ai fini della presente definizione, sono considerati “immobile” le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, le dipendenze e pertinenze ancorché separate nonché eventuali quote di proprietà comune. Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. E’ tollerato l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l’esistenza di materiali combustibili purchè in misura percentualmente uguale o inferiore al 20% (ventipercento) della intera estensione delle medesime pareti esterne o manto. Il Fabbricato di cui fa parte l’abitazione assicurata deve essere adibito - nel suo complesso – per almeno il 60% (sessantapercento) della superficie complessiva - ad abitazioni civili, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o di infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.
Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Inondazioni/alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali
sponde di corsi d’acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; si precisa che per alluvioni devono intendersi inondazioni determinate – in via esclusiva – dalla caduta di piogge eccezionali.
Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l’attività di cui all’art. 106 del
Codice delle Assicurazioni.
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C
(settecentocinquantagradicentigradi) non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare
secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l’Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in Polizza.
Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma e che prevede il relativo pagamento di un premio.
Piani abitabili il numero totale di piani, ivi compresi sottotetti, mansarde,
seminterrati ed interrati ad esclusione di quelli non abitabili.
Polizza o Simplo di Xxxxxxx: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma che il Contraente deve alla Società a titolo di corrispettivo dell’Assicurazione.
Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene
corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di un o più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Bene Assicurazioni S.p.a.
Somma Assicurata: massima esposizione della Società per Sinistro e per anno
assicurativo.
Xxxxxxxxx: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Unità immobiliare: la porzione di immobile destinato a civile abitazione, ufficio, studio
professionale, non intercomunicante con altre e con proprio accesso.
Valore intero: forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore
complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).
Tale regola proporzionale non è operante:
- qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 20% (ventipercento), non sia inferiore a quello accertato al momento del Sinistro;
- in presenza di assicurazioni stipulate con altre Società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente assicurati corrispondenti al valore complessivo dei beni esistenti.
GLOSSARIO valido per il solo Capitolo 3 - TUTELA LEGALE
In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale
Arbitrato: È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza / Fase È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al stragiudiziale: fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la
negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Xxxxx È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il Extracontrattuale danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno
subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto: È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile: È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale: È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa,
anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito: Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro): Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
Lavoro parasubordinato: Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa: Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali: Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio:
le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’ Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2) Decorrenza della garanzia:
l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3) Pagamento del Premio:
il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all’atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Art. 4) Adeguamento del Premio:
qualora, alla scadenza del Contratto, la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.
Art. 5) Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta:
Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta/: l’Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno salvo quanto successivamente specificato. Pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale.
Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso a fronte di una riduzione del premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un’ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta
del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo” quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Art. 6) Aggravamento del Rischio:
l’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 7) Diminuzione del Rischio:
l’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 8) Recesso in caso di Sinistro:
dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 9) Assicurazione per conto altrui:
se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 10) Modifiche dell’Assicurazione:
le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Art. 11) Foro Competente:
il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l’effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 12) Oneri fiscali:
gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13) Rinvio alle norme di legge:
per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.
Art. 14) Indicizzazione:
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% (cinquantapercento) rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente rinunciare all’indicizzazione mediante mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/Risarcimento e Premio risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Art. 15) Franchigia:
tutte le garanzie dei capitoli 1 e 2 “Incendio” e “Responsabilità civile” operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione della “Franchigia frontale” indicata sulla Polizza salvo Franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale Franchigia superiore. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del Contratto, anche in caso di nuovo Contratto per i medesimi Xxxxxx, senza denuncia di sinistri, verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di Xxxxxxxx la Franchigia verrà ripristinata al valore originario della Polizza in vigore.
Art 16) Assicurazione presso diversi Assicuratori:
se sugli stessi beni e per gli stessi Xxxxxx coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall’art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli Assicuratori, richiedendo a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie del
Capitolo 1 - “Incendio” se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente – supera l’ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio Contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 17) Mediazione obbligatoria:
l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Art. 18) Contratti a distanza – Diritto di recesso:
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.
206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
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CAPITOLO 1 - INCENDIO e altri danni materiali diretti
Art. 1.1 Garanzia prestata:
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) Incendio; azione del fulmine; Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
b) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti; onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
c) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
d) rovina di ascensori e xxxxxxxxxxxx, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;
e) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
Sono altresì indennizzabili:
f) i guasti causati ai beni assicurati dalla Pubblica Autorità o dall’Assicurato allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio;
g) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 (venti) metri da esse.
La Società garantisce, inoltre, un Indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di Polizza per:
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro. La garanzia è prestata con un limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 100.000 (eurocentomila). Fino ad un massimo di € 2.000 (euroduemila) di spese demolizione e xxxxxxxx non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo;
i) le spese per la concessione edilizia o atto equipollente nonché gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di Xxxxx. La garanzia è prestata con un limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000 (eurodiecimila). Sono sempre escluse
– in quanto non assicurabili - multe, ammende e sanzioni amministrative di qualsiasi genere;
l) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente alle condizioni di Polizza compresa la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a seguito di nomina del terzo perito nonchè gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati. La garanzia è prestata con un limite pari al 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
m) le spese poste a carico dell’Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti; . La garanzia è prestata con un limite pari al 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila);
n) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti di servizio del Fabbricato assicurato. La garanzia è prestata con un limite annuo pari a € 3.000,00 (eurotremila);
o) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato o abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa; la garanzia è prestata per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato con un limite pari al 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 30.000,00 (eurotrentamila);
Art. 1.2 Esclusioni:
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato, del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere e quando l’Assicurato è una persona giuridica del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore della Società nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono.
2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione o Scoppio;
3) causati da Eventi naturali in genere, terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
5) indiretti o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, quali a titolo esemplificativo: danni: da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati fatta eccezione per quanto previsto all’art. 1.1 punto o);
6) da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
8) dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
9) causati da Fenomeno elettrico;
10) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
11) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;
12) ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
13) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse
14) da inquinamento e contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; da polvere e da smog;
15) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici.
Art. 1.3 Buona Fede:
L’omessa comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale Risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il Rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.4 Forma di Assicurazione:
le garanzie del presente capitolo Incendio sono prestate a “Valore intero”, salvo quanto espressamente indicato alle specifiche garanzie.
Art. 1.5 Limite di Indennizzo:
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore alla Somma assicurata come indicata nel Simplo di Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se indicate espressamente nella Scheda di Polizza alle rispettive partite e se indicata la Somma
assicurata con il relativo Premio)
CP1) EVENTI NATURALI:
A parziale deroga dell’Art 1.2 punto 3) la Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato Assicurato, causati da:
a) tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la violenza di detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti nella, zona assicurati o no.
Limitatamente ai danni a:
1) tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 (euroquindicimila);
2) antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all’immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) , la garanzia è prestata con uno Scoperto del
10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 2.000,00 (euroduemila);
b) bagnamento delle parti interne del Fabbricato direttamente arrecato da pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti in conseguenza degli eventi di cui sopra, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 (euroquindicimila);
c) da crollo o sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall’azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve); la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 50% (cinquantapercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 200.000,00 (euroduecentomila). Sono sempre esclusi i danni a:
1) Fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione
2) immobili con lavori edili in corso sulle coperture, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
3) ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni, che non comportino crollo o sfondamento del tetto o delle pareti;
d) da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, verande lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
Fermo quanto previsto all’art. 1.2 sono altresì esclusi i danni causati da/a:
1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
2) mareggiata o penetrazione di acqua marina; innalzamento della falda acquifera
3) gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, salvo quanto espressamente previsto al punto c); cedimento o franamento del terreno;
4) alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
5) gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, enti all’aperto e consimili installazioni esterne, ad eccezione dei serbatoi metallici.
CP2) EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI E DOLOSI
A parziale deroga dell’Art.1.2 punto 13) la Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato Assicurato, causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi. Sono altresì compresi i danni:
a) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
Qualora l’occupazione si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione o Scoppio;
b) i guasti o le rotture causati dai ladri al Fabbricato Assicurato, alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari, in occasione di furto tentato o consumato; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila);
c) da furto di fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila).
Fermo quanto previsto all’art. 1.2 sono altresì esclusi i danni causati da/a:
1. deturpamento o imbrattamento;
2. xxxxx, salvo che per eventi previsti dal presente articolo alle lettere b) e c);
3. beni assicurati, verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.
4. alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
CP3) DANNI DA ACQUA
la Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da:
1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, di pluviali e di grondaie, il tutto al servizio del Fabbricato. Sono esclusi i danni da
a) usura, corrosione o difetto di materiali;
b) gelo, umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
c) rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione; da rottura di tubi in gomma;
d) traboccamento di piscine, traboccamento o rigurgito di acqua, determinati da occlusione delle condutture relative a impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, di grondaie, pluviali.
2) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, al servizio del Fabbricato, determinati da gelo. Sono esclusi i danni:
e) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del Sinistro;
f) da rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioni interrate.
la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila) per Sinistro e € 10.000,00 (eurodiecimila) per annualità assicurata;
3) traboccamento e rigurgito di acqua, determinati da occlusione delle condutture relative a impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, di grondaie, pluviali di pertinenza del Fabbricato. Sono esclusi i danni:
g) conseguenti a rigurgito e traboccamenti della rete fognaria pubblica;
h) avvenuti a seguito di traboccamento delle piscine.
la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila) per Sinistro e € 5.000,00 (eurocinquemila) per annualità assicurativa.
Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato assicurato, fatte allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine a:
4) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della presente garanzia; sono comprese anche le spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate nell’area di pertinenza del Fabbricato purchè debitamente xxxxxxxxxx.Xx garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo per annualità di €
10.000,00 (eurodiecimila) che si intende ridotto a € 1.000,00 (euromille) per le tubature interrate;
5) dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del Fabbricato Xxxxxxxxxx.Xx garanzia è prestata con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille).
CP4) FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art 1.2 punto 9) la Società, se attivata la garanzia, indennizza, a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del Fabbricato.
Sono esclusi i danni:
1. derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
2. dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o fornitore;
3. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
4. verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
5. a lampade, fonti di luce, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV;
6. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
7. da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di Polizza e comunque non oltre € 1.000(euromille) per Sinistro.
CP5) CRISTALLI
La Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’Art. 1.2 punto 7) e fermi restando gli altri punti, rimborsa, a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, le spese sostenute per sostituire i Cristalli delle parti comuni del Fabbricato Assicurato, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabili ai sensi delle altre garanzie della presente Polizza.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) da semplici rigature, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l’integrità del cristallo stesso;
2) derivanti da : vizi di costruzione , difetti di installazione, lavori effettuati sui Cristalli o rimozione dei medesimi,
3) ai Cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente Contratto;
4) avvenuti in occasione di crollo anche parziale del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco;
5) ai Cristalli di valore artistico.
CP6) RICORSO TERZI
La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza.
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
Non sono considerati terzi:
1) i componenti del Nucleo familiare;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano con loro i rapporti di cui al punto 1).
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
CP7) INDENNITÀ STRAORDINARIA
La Società, se attivata la garanzia, in caso di una calamità naturale, ufficialmente dichiarata dalla Pubblica Autorità, in conseguenza della quale il Fabbricato assicurato (escluse le relative pertinenze) viene completamente distrutto o comunque danneggiato al punto di comprometterne la stabilità rendendolo inagibile, corrisponde all’Assicurato una indennità straordinaria per fare fronte agli interventi di prima necessità pari a € 20.000,00 (euroventimila) indipendentemente dall’effettiva entità del danno subito dal Fabbricato.
Art 1.6 - Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti relative al Capitolo 1 - Incendio (ferma restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 15 delle condizioni generali di Assicurazione)
Riferimento contrattuale | Descrizione della garanzia | Franchigie – Scoperti – Limiti di Indennizzo |
Art. 1.1 punto h) | Spese demolizione e sgombero residui del sinistro | Limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) Fino a € 2.000 (euroduemila) di spese non si considera il limite del 10% (diecipercento) |
Art 1.1 punto i) | Spese di concessione edilizia e oneri di urbanizzazione | Limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo di € 10.000 (eurodiecimila) |
Art.1.1 punto l) | Onorari periti, progettisti e consulenti | Limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo di € 10.000 (eurodiecimila) |
Art. 1.1 punto m) | Spese per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi erogazione luce/gas/acqua | Limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000 (eurocinquemila) |
Art. 1.1 punto n) | Rimpiazzo combustibile | Limite annuo € 3.000 (eurotremila) |
Art. 1.1 punto o) | Perdita pigioni o mancato godimento del fabbricato | Limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo di € 30.000 (eurotrentamila) durante il periodo necessario al ripristino |
Condizione particolare CP1) | Eventi naturali (operante se attivata la garanzia) | |
Punto a) 1) | Tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o serramenti | Limite del 2% (duepercento) della Somma assicurata con il massimo di € 15.000 (euroquindicimila) Scoperto 10% (diecipercento) del danno |
Punto a) 2) | Antenne televisive, tende esterne fissate al fabbricato | Limite del 2% (duepercento) della Somma assicurata con il massimo di € 2.000 (euroduemila). Scoperto 10% (diecipercento) del danno. |
Punto b) | Limite del 2% (duepercento) della Bagnamento all’interno da pioggia Somma assicurata con il massimo attraverso rotture o brecce al di € 15.000 (euroquindicimila) tetto , alle pareti o ai serramenti Scoperto 10% (diecipercento) del danno | |
Punto c) | Crollo e sfondamento del tetto a causa di sovraccarico neve | Limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) Scoperto 10% (diecipercento)del danno |
Punto d) | Grandine su tettoie serramenti, lucernari, lastre in fibrocemento, manufatti di materia plastica | Limite del 2% (duepercento) della Somma assicurata con il massimo di € 10.000 (eurodiecimila) Scoperto 10% (diecipercento) del danno |
Condizione particolare CP2) | Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi (operante se attivata la garanzia) | |
Punto a) | Occupazione non militare della proprietà | Dopo 5 (cinque) giorni opera solamente la garanzia incendio/fulmine/scoppio |
Punto b) | guasti e rotture causati dai ladri a Limite del 2% (duepercento) della fissi ed infissi sia di uso comune somma assicurata con il massimo che di pertinenza delle singole di € 3.000 (eurotremila) unità Scoperto 10% (diecipercento) del danno | |
Punto c) | Furto di fissi ed infissi di pertinenza comune e delle singole unità | Limite del 2% (duepercento) della Somma assicurata con il massimo di € 5.000 (eurocinquemila) Scoperto 10% (diecipercento) del danno |
Condizione particolare CP3) | Danni da acqua (operante se attivata la garanzia) | |
Punto 2) | Fuoriuscita di acqua a seguito di gelo | Limite del 2% (duepercento) della Somma assicurata con il massimo di € 3.000 (eurotremila) per Sinistro e € 10.000 (eurodiecimila) per annualità assicurativa Scoperto 10% (diecipercento) del danno |
Punto 3) Rigurgito di acqua a seguito di occlusione delle condutture
Limite del 2% (duepercento) della Somma assicurata con il massimo di € 3.000 (eurotremila) per Sinistro e € 5.000 (eurocinquemila) per annualità assicurativa
Scoperto 10% (diecipercento) del danno
Punto 4) Spese ricerca e riparazione dei guasti
Limite del 2% della somma assicurata con il massimo di €
5.000 (eurocinquemila) per annualità assicurativa ridotto a €
1.000 (euromille) per tubature interrate
Scoperto 10% (diecipercento) del danno
Punto 5) Dispersione gas Limite per annualità assicurativa €
1.000 (euromille)
Condizione particolare CP4)
Condizione particolare CP5)
Condizione particolare CP6)
Condizione particolare CP7)
Fenomeno elettrico Limite: la Somma assicurata Franchigia di Polizza
Cristalli Limite: la Somma assicurata Franchigia di Polizza
Ricorso Terzi Limite: massimale indicato in polizza
Indennità straordinaria Limite per annualità assicurativa €
20.000 (euroventimila)
2
CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE
A) RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
Art. 2.1 Garanzia prestata:
La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 2.2, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la sola proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto con le specifiche limitazioni:
1) responsabilità per danni a terzi derivanti da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio del Fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel Capitolo 1 - incendio e con un limite di Risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila);
2) qualora l’abitazione faccia parte di un Condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
3) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 1.000 (euromille) ed un limite di Risarcimento annuo pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
4) la presente garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 1.000 (euromille) ed un limite di Risarcimento annuo pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua, o rigurgito di fogne a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni, impianti, condutture il tutto di pertinenza del Fabbricato. Sono sempre esclusi i danni derivanti da: umidità, insalubrità dei locali, gelo di condutture installate all’esterno del Fabbricato o in Fabbricati con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 200 (euroduecento) ed un limite di Risarcimento annuo pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
6) responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell’abitazione
assicurata. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in essi previsti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 90 comma 3 della predetta legge;
7) responsabilità derivante da fatto, anche doloso, delle persone delle quali deve rispondere l’Assicurato, compresi gli Addetti al servizio del Fabbricato Assicurato;
8) ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
Art. 2.2) Esclusioni:
L’Assicurazione, per “proprietà del Fabbricato” non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge;
2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
7) determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
8) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
9) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1 punto 4;
10) a cose che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
11) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
12) da furto;
13) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
14) connessi con l’utilizzo di internet;
15) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
16) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato.
B) RESPONSABILITÀ CIVILE ADDETTI / PRESTATORI DI LAVORO VALIDA ANCHE PER LE AZIONI DI RIVALSA ESPERITE DALL'INPS AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222.
Art. 2.3) Garanzia prestata:
La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 2.4, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs ed Addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/6/1965 n° 1124 e del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al DLgs 23/2/2000 n° 38.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% (cinquantapercento) del Massimale indicato in Polizza e non è in alcun modo operativa se, al momento del Sinistro, l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’Assicurazione di legge.
In caso di inesatte interpretazioni delle vigenti norme in materia di Assicurazione INAIL o altre disposizioni in tema di occupazione la garanzia sarà comunque operante salvo il caso che dette errate interpretazioni derivino da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Art 2.4 Esclusioni
L’Assicurazione per la “Responsabilità Civile Addetti” non comprende i danni:
1. da malattie professionali;
2. da produzione, detenzione o impiego di esplosivi e sostanze radioattive; da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti
3. da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
4. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
5. derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
6. da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
C) RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
Art 2.5) Garanzie prestate:
La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 2.6 di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio dell’attività di Amministratore del Condominio Assicurato compresi fatti dolosi delle persone delle quali deve rispondere.
La garanzia opera per le richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate all’Amministratore entro 1 (uno) anno dall’accadimento del fatto e detto fatto deve essersi verificato durante la validità del Contratto.
Sono altresì compresi
• eventuali danni a terzi, compresi i condomini, se l’Amministratore, che esercita l’attività sia professionalmente che non, riveste anche la qualifica di Condomino;
• sanzioni di carattere pecuniario inflitte ai condomini o al Condominio riconducibili a errori involontariamente commessi dall’Amministratore nell’esercizio dell’attività;
• costi di rifacimento documenti inerenti l’amministrazione del Condominio Assicurato andati distrutti o non più fruibili per qualsivoglia causa
La presente garanzia è prestata con un limite di Risarcimento per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) ed uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 1.000,00 (euromille).
Se l’Amministratore è in possesso di una copertura personale che copre i medesimi Xxxxxx, la presente garanzia si intende stipulata a “secondo Rischio” e pertanto opererà, nei limiti del Massimale indicato, per la parte di Risarcimento eccedente l’altra copertura.
Art. 2.6) Esclusioni:
l’Assicurazione per la “Responsabilità Civile Amministratore” non comprende i danni conseguenti a:
1) fatti dolosi dell’Assicurato;
2) qualsiasi evento che interessi denaro, preziosi, titoli al portatore;
3) Incendio e furto fatta eccezione per i costi di rifacimento documenti;
4) mancato/ritardato pagamento o mancata stipula di contratti assicurativi;
5) responsabilità volontariamente assunte dall’Amministratore non derivanti a lui per legge;
6) qualsiasi sanzione di carattere tributario, sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all’Amministratore.
D) RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE UNITÀ IMMOBILIARI
Art 2.7) Garanzie prestate:
la Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne i condomini e/o locatari delle singole unità immobiliari adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali costituenti il Fabbricato Assicurato di quanto siano tenuti a versare a titolo di Risarcimento quali civilmente responsabili di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, nella loro qualità di conduttori delle singole unità immobiliari per fatto proprio , dei componenti del Nucleo familiare e delle persone delle quali deve rispondere.
La presente garanzia è prestata, nel limite del 20% (ventipercento) del Massimale indicato in Polizza, sulla totalità delle unità immobiliari adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali costituenti il Fabbricato assicurato numericamente indicate nella scheda di Polizza, fermo restando il disposto dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora sia stata stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari una analoga copertura assicurativa inerente lo stesso Xxxxxxx, la presente garanzia sarà operante esclusivamente per la parte di Risarcimento eccedente il Massimale Assicurato dall’altra copertura.
Art. 2.8) Esclusioni:
l’Assicurazione per la “responsabilità civile conduzione unità immobiliari” , in aggiunta a quanto escluso dall’art. 2.2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, non comprende i danni a :
• Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
• persone, della cui opera si avvale l’Assicurato, anche non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato.
ARTICOLI VALIDI PER L’INTERO CAPITOLO “RESPONSABILITÀ CIVILE”
Art 2.9) Limiti di Risarcimento:
ai fini della garanzia Responsabilità Civile in generale in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire somma superiore ai rispettivi Massimali indicati in Polizza che rappresentano per la Società la massima obbligazione per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l’Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. 2.10) Persone non considerate terze:
ai fini della garanzia Responsabilità Civile in generale non sono considerati terzi:
1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. quando l’Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera 1);
3. gli Addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale al servizio del Fabbricato, fatta eccezione per quanto previsto all’art.2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione
4. le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera 1).
Art 2.11 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti relative al Capitolo 2 – Responsabilità Civile (ferma restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 15 delle condizioni generali di Assicurazione)
Riferimento contrattuale
Descrizione della garanzia Franchigie – scoperti –
limiti di risarcimento
Art.2.1 punto 1) Danni a terzi derivanti da incendio
Limite 30% (trentapercento) del massimale assicurato con il massimo di € 500.000 (eurocinquecentomila)
Art. 2.1 punto 3)
Interruzione o sospensione totale o parziale di attività in conseguenza di sinistro
Limite 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000 (eurocentomila)
Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 1.000 (euromille)
Art.2.1 punto 4)
Inquinamento accidentale a seguito di rottura accidentale di impianti e serbatoi
Limite 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000 (eurocentomila)
Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 1.000 (euromille)
Art. 2.1 punto 5)
Danni a terzi da spargimento di acqua e seguito di rottura accidentale delle tubazioni
Limite 5% (cinquepercento) del massimale assicurato con il massimo di € 100.000 (eurocentoila) ridotto a € 20.000 (euroventimila) per danni a cose nei locali seminterrati e interrati Scoperto 10% (diecipercento) del danno
Art. 2.3 Responsabilità civile prestatori di
lavoro
Limite 50% (cinquantapercento) del Massimale indicato in polizza
Art 2.5
Responsabilità civile dell’amministratore (operante se attivata la garanzia)
Limite 10% (diecipercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000 (eurocentomila)
Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 1.000 (euromille)
Art. 2.7
Responsabilità Civile – conduzione unità immobiliari
Limite 20% (ventipercento) del Massimale indicato in Polizza
3
CAPITOLO 3 - TUTELA LEGALE
Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx Numero verde: 000.00.00.00 e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, (di seguito denominata “D.A.S.”).
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all’art. 3.7
Art. 3.1) Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Art. 3.2) Ambito e garanzie
Art. 3.2.1 Forma di garanzia Base
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate relativi al Condominio indicato in polizza, qualora:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 Esclusioni;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 3.5 Esclusioni;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni
alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere vertenze di diritto civile, il cui valore in lite sia compreso fra € 250 (euroduecentocinquanta) e € 52.000 (eurocinquantaduemila), relative a:
1. controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
2. controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Condominio;
3. controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il Condominio.
e) presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000 (euromille) .
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
1. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy);
3. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Art. 3.2.2) Forma di garanzia Super
In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Base, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente per vertenze con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, il cui valore in lite sia superiore a € 250 (euroduecentocinquanta).
Art. 3.2.3) Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero Verde 800-28.23.23 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).
Art. 3.3) Ambito territoriale di operatività delle garanzie
Le garanzie riguardano i Sinistri verificatisi:
• in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
• nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Art. 3.4) Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente, dell’Amministratore e degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.
Art. 3.5) Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
• per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
• controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere;
• materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali;
• controversie e procedimenti relativi a beni immobili diversi da quello indicato in Polizza;
• vertenze relative a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell’immobile, operazioni di compravendita e costruzione di beni immobili;
• vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.
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CAPITOLO 4 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme specifiche relative al Capitolo 1 - Incendio
Art. 4.1) Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere a questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 4.2) Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
oppure a richiesta di una delle parti
b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Società o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo dove è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 4.3) Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:
• Fabbricato (Valore a nuovo)
Per il Fabbricato è indennizzata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione. Dall’Indennizzo viene detratto il valore dei residui.
Valore intero - Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la Somma assicurata come Fabbricato, incrementata del 20% (ventipercento) risulta uguale o superiore al valore del fabbricato, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20% (ventipercento).
Art 4.4) Anticipo Indennizzo
Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell’Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l’ammontare del danno presumibile superi l’importo di € 30.000 (eurotrentamila)
Art 4.5) Rinuncia alla rivalsa
la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
• il Contraente, nonché le persone delle quali Contraente ed Assicurato devono rispondere a norma di legge;
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente e dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
• gli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dell’abitazione;
purché l’Assicurato, a sua volta, rinunci ad esercitare l’azione verso il responsabile.
Art. 4.6) Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 4.7) Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Art. 4.8) Servizio di emergenza
Premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato dalla Società in base alle condizioni di Polizza.
• esiste una convenzione tra la Società “Bene” in seguito chiamata Società e la Società “Benpower”, in seguito chiamata “Benpower,” specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.
in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di “Benpower”, che si impegna a prendere contatto con l’Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
a. Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori,
b. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
c. Eventi naturali
d. Atti vandalici e dolosi
e. Deterioramento di merci in refrigerazione “Benpower” non interverrà:
• In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose
• per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra “Benpower” e l’Assicurato, con costi a carico di quest’ultimo.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte della Società, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Sinistro l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Xxxxxxxx, può contattare direttamente “Benpower” al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente
comunicazione alla Società della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito della Società incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
L’intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall’Assicurato, potrà essere richiesto anche dall’Intermediario che riceve la denuncia dall’Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.
La Società ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
Norme specifiche relative al Capitolo 2 – Responsabilità Civile
Art. 4.9) Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 4.10) Gestione delle controversie sul danno
La Società assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la nomina di consulenti legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Inoltre la Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in termini proporzionali. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti
legali o consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Valore intero - Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la Somma indicata come Fabbricato, incrementata del 20% (ventipercento) risulta uguale o superiore al valore del fabbricato, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20% (ventipercento).
Norme specifiche relative al Capitolo 3 – Tutela Legale
Art. 4.11) Insorgenza del Sinistro e operatività della garanzia Il Sinistro si intende insorto quando:
• si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
• è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell’Assicurato, nei restanti casi.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula;
• la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
• la garanzia non ha luogo per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
▪ In caso di vertenza tra più Persone Assicurate nell’ambito dello stesso Xxxxxxxxx, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 4.12) Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a
D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
1) DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di D.A.S. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2) DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a D.A.S.:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx
• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere raccolta a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà
responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia di Xxxxxxxx o al momento
dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S. un legale –
residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di xxxxxxx definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S..
Art 4.13) Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione insindacabile di D.A.S. e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmetterà la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 3.7.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art 4.14) Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art 4.15) Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Art. 4.16 Valore intero - Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la Somma indicata come Fabbricato, incrementata del 20% (ventipercento) risulta uguale o superiore al valore del fabbricato, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20% (ventipercento).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR) INDICE
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito xxx.xxxx.xx “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Calcolo dei preventivi
• Assistenza clienti
1 CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. Bene Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx oppure telefonicamente al numero verde 800 615398
2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Diritti Cosa significa?
1. Diritto all’informazione È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare,
trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se
tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso
di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati
È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati
personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento
È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità
con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il
proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxx.xx, contattare il servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: xxx@xxxx.xx.
4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.
4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento
Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
4.2 Calcolo dei preventivi
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento
Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
4.3 Assistenza Clienti
Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento
Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato).
Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.
5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8 MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito xxx.xxxx.xx per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
9 DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
RIFERIMENTI UTILI
(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di xxx.xxxx.xx, all’area clienti a lei riservata.
INTERMEDIARIO
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.
Trova tutti i riferimenti nel simplo di polizza.
ASSISTENZA CLIENTI
Numero verde 800 615398 - (Dall’estero x00 00 00000000)
Xxxxx Xxx-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Ven: dalle 10 alle 12
ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in polizza)
Numero verde 800 327605 - (Dall’estero x00 00 00000000) Orari H24
Mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (richieste di rimborso spese mediche)
xx.xxx@xxxxxxxxx.xx (informazioni sui dossier e reclami)
ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in polizza)
Numero verde 800 282323 - (Dall’estero x00 000 0000000)
Xxxxx Xxx-Gio: dalle 8 alle 18
Posta Ordinaria D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)
Telefono x00 00 00000000
Xxxxx Xxx-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
SERVIZIO RECLAMI
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Riferimenti Utili
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0
Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Capitale sociale
21.000.000
euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Tel x00 00 000 000
Fax x00 00 000 000 00
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
Polizza Condominio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Condominio”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
! Il fabbricato deve essere adibito per almeno il 60% ad abitazioni civili, uffici e studi professionali e costruito in materiali incombustibili
! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie opzionali possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento.
! La garanzia incendio del fabbricato e nella forma a valore intero e pertanto soggetta all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Per l’elenco completo vedi l’allegato
Che cosa non è assicurato?
Capitolo 1 - Incendio
🗶 Dolo dell’Assicurato o Contraente
🗶 Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, eventi naturali, terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento/cedimento/smottamento del terreno,
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valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti maremoto, mareggiate, maree.
Danni derivanti o connessi a reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione radioattiva.
Danni da interruzione di attività.
Danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio. Danni da usura, deterioramento, carenza di manutenzione.
Danni ad alberi, fiori, cespugli, giardini e parchi. Danni da atti vandalici e dolosi, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari.
Capitolo 2 - Responsabilità Civile
Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, invasione, confisca o serrata. Danni non materiali e/o perdite patrimoniali.
Danni da produzione o detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi.
Danni da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica.
Danni derivanti da asbesto/amianto.
Danni determinati dall’uso di veicoli a motore. Danni da inquinamento e contaminazione in genere. Danni a cose detenute dall’assicurato.
Danni da furto.
Multe, ammende o penali.
Capitolo 3 - Tutela legale
🗶 Xxxxx da disastro ecologico, atomico, radioattivo.
🗶 Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali o sociali.
🗶 Spese in materia fiscale/tributaria.
🗶 Controversie e procedimenti derivanti dall’utilizzo mezzi a motore.
Che cosa è assicurato?
Capitolo 1 - Incendio
✓ Danni materiali e diretti da Incendio, fulmine e scoppio, caduta aerei, urto veicoli stradali, spese di demolizione e sgombero delle macerie, onorari periti, guasti pubblica autorità, rovina ascensori e montacarichi, fumo gas e vapori, rimpiazzo del combustibile.
✓ Danni causati ai beni assicurati da trombe e uragani, vento e grandine. (opzionale)
✓ Xxxxx occorsi in occasione di scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio. (opzionale)
✓ Danni verificatisi in conseguenza di rottura accidentale di impianti e/o condutture di acqua al servizio del fabbricato e relativi costi di riparazione. (opzionale)
✓ Danni da fenomeno elettrico agli impianti elettrici e ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (opzionale)
✓ Rottura accidentale di cristalli. (opzionale)
✓ Xxxxx a terzi in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo. (opzionale)
✓ Indennità straordinaria in caso di inagibilità del fabbricato. (opzionale)
Capitolo 2 - Responsabilità Civile
✓ Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualifica di proprietario di immobile.
✓ Responsabilità Civile dell’Assicurato verso Prestatori di Lavoro per morte o lesioni personali, compresa l’eventuale rivalsa INPS .(opzionale)
✓ Responsabilità Civile dell’Amministratore per danni patrimoniali cagionati a Terzi nella funzione di Amministratore del condominio assicurato. (opzionale)
✓ Responsabilità Civile per danni a Terzi dei condomini e/o locatari derivanti dalla conduzione delle singole unità immobiliari. (opzionale)
Capitolo 3 - Tutela Legale
✓ Spese assistenza legale e spese processuali.
✓ Spese per intervento di xxxxxx e consulente
✓ Spese di giustizia.
✓ Spese per indagini/ricerca di prove a difesa.
Mod. COND_DIP_1906
Questa polizza assicura il fabbricato adibito ad abitazione civile e uffici, contro l’Incendio ed altri danni, la Responsabilità Civile e la Tutela Legale.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione copre i fabbricati ubicati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
• In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro cinque giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.
Quando e come devo pagare?
Il premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza, mentre il pagamento delle rate successive deve essere pagato entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un altro anno e così di volta in volta.
Come posso disdire la polizza?
Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi. È facoltà del Contraente decidere di stipulare un contratto senza automatico rinnovo alla scadenza annuale.
Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno la polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza.
Assicurazione Condominio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A. Prodotto “Bene Condominio”
Data di realizzazione: 01/06/2019
Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Mod. COND_DIPA_1906
Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale
Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx; tel.00.000.000; sito internet: xxx.xxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a
milioni di euro, di
cui milioni di euro relativi al capitale sociale e milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a milioni di euro e a milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a %. Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Capitolo 1- Incendio
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) Incendio; azione del fulmine; Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
b) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti; onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
c) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
d) rovina di ascensori e xxxxxxxxxxxx, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;
e) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
Sono altresì indennizzabili:
f) i guasti causati ai beni assicurati dalla Pubblica Autorità o dall’Assicurato allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio;
g) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di
Che cosa è assicurato?
energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 (venti) metri da esse.
La Società garantisce, inoltre, un Indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di Polizza per:
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro. La garanzia è prestata con un limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 100.000 (eurocentomila). Fino ad un massimo di € 2.000 (euroduemila) di spese demolizione e xxxxxxxx non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo;
i) le spese per la concessione edilizia o atto equipollente nonché gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di Xxxxx. La garanzia è prestata con un limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000 (eurodiecimila). Sono sempre escluse – in quanto non assicurabili - multe, ammende e sanzioni amministrative di qualsiasi genere;
l) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente alle condizioni di Polizza compresa la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a seguito di nomina del terzo perito nonchè gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati. La garanzia è prestata con un limite pari al 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
m) le spese poste a carico dell’Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti; . La garanzia è prestata con un limite pari al 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila);
n) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti di servizio del Fabbricato assicurato. La garanzia è prestata con un limite annuo pari a € 3.000,00 (eurotremila);
o) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato o abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa; la garanzia è prestata per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato con un limite pari al 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 30.000,00 (eurotrentamila);
Capitolo 2- Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato
La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la sola proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto con le specifiche limitazioni:
1) responsabilità per danni a terzi derivanti da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio del Fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nella Capitolo 1- Incendio e con un limite di Risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila);
2) qualora l’abitazione faccia parte di un Condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
3) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 1.000 (euromille) ed un limite di Risarcimento annuo pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
4) la presente garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché
denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 1.000 (euromille) ed un limite di Risarcimento annuo pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua, o rigurgito di fogne a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni, impianti, condutture il tutto di pertinenza del Fabbricato. Sono sempre esclusi i danni derivanti da: umidità, insalubrità dei locali, gelo di condutture installate all’esterno del Fabbricato o in Fabbricati con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 200 (euroduecento) ed un limite di Risarcimento annuo pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
6) responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell’abitazione assicurata. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in essi previsti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 90 comma 3 della predetta legge;
7) responsabilità derivante da fatto, anche doloso, delle persone delle quali deve rispondere l’Assicurato, compresi gli Addetti al servizio del Fabbricato Assicurato;
8) ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
Capitolo 3- Tutela Legale
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Forma di garanzia Base:
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate relativi al Condominio indicato in polizza, qualora:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su
richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa; c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; d) debbano sostenere vertenze di diritto civile, il cui valore in lite sia compreso fra € 250 (euroduecentocinquanta) e € 52.000 (eurocinquantaduemila), relative a: 1. controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; 2. controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Condominio; 3. controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il Condominio. e) presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000 (euromille) . A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: 1. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 2. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy); 3. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Forma di garanzia Super In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Base, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente per vertenze con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, il cui valore in lite sia superiore a € 250 (euroduecentocinquanta). Consulenza legale telefonica Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero Verde 800-28.23.23 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Franchigia | E’ prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza relativamente ai Capitoli 1- Incendio, 2 – Responsabilità Civile, applicando una franchigia frontale superiore a quella base prevista contrattualmente. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Capitolo 1- Incendio | |
Eventi Naturali | La Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato Assicurato, causati da: a) tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la violenza di detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti nella, zona assicurati o no. Limitatamente ai danni a: 1) tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 (euroquindicimila); 2) antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all’immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) , la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 2.000,00 (euroduemila); |
b) bagnamento delle parti interne del Fabbricato direttamente arrecato da pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti in conseguenza degli eventi di cui sopra, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 (euroquindicimila); c) da crollo o sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall’azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve); la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 50% (cinquantapercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 200.000,00 (euroduecentomila). Sono sempre esclusi i danni a: 1) Fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione 2) immobili con lavori edili in corso sulle coperture, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; 3) ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni, che non comportino crollo o sfondamento del tetto o delle pareti; d) da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, verande lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila); Fermo quanto previsto all’art. 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono altresì esclusi i danni causati da/a: 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 2) mareggiata o penetrazione di acqua marina; innalzamento della falda acquifera 3) gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, salvo quanto espressamente previsto al punto c); cedimento o franamento del terreno; 4) alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 5) gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, enti all’aperto e consimili installazioni esterne, ad eccezione dei serbatoi metallici. | |
Eventi Sociopolitici – Atti vandalici e Dolosi | La Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato Assicurato, causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi. Sono altresì compresi i danni: a) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Qualora l’occupazione si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione o Scoppio; b) i guasti o le rotture causati dai ladri al Fabbricato Assicurato, alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari, in occasione di furto tentato o consumato; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila); c) da furto di fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo annuo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila). Fermo quanto previsto all’art. 1.2 delle Condizioni generali di Assicurazione, sono altresì esclusi i danni causati da/a: 1. deturpamento o imbrattamento; 2. xxxxx, salvo che per eventi previsti dal presente articolo alle lettere b) e c); 3. beni assicurati, verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto. 4. alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; |
Danni da Acqua | La Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da: 1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, di pluviali e di grondaie, il tutto al servizio del Fabbricato, Sono esclusi i danni da a) usura, corrosione o difetto di materiali; b) gelo, umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; c) rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione; da rottura di tubi in gomma; d) traboccamento di piscine, traboccamento o rigurgito di acqua, determinati da occlusione delle condutture relative a impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, di grondaie, pluviali. 2) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, al servizio del Fabbricato, determinati da gelo, Sono esclusi i danni: e) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del Sinistro; f) da rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioni interrate; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila) per Sinistro e € 10.000,00 (eurodiecimila) per annualità assicurata; 3) traboccamento e rigurgito di acqua, determinati da occlusione delle condutture relative a impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, di grondaie, pluviali di pertinenza del Fabbricato. Sono esclusi i danni: g) conseguenti a rigurgito e traboccamenti della rete fognaria pubblica; h) avvenuti a seguito di traboccamento delle piscine; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila) per Sinistro e € 5.000,00 (eurocinquemila) per annualità assicurativa; Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato assicurato, fatte allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine a: 4) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della presente garanzia; sono comprese anche le spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate nell’area di pertinenza del Fabbricato purchè debitamente coibentate; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno e un limite di Indennizzo pari al 2% (duepercento) della Somma Assicurata con il massimo per annualità di € 10.000,00 (eurodiecimila) che si intende ridotto a € 1.000,00 (euromille) per le tubature interrate; 5) dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del Fabbricato Assicurato; la garanzia è prestata con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille). |
Fenomeno Elettrico | La Società, se attivata la garanzia, indennizza, a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del Fabbricato. Sono esclusi i danni: 1. derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; 2. dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o fornitore; 3. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza; 4. verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; 5. a lampade, fonti di luce, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per |
tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV; 6. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; 7. da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di Polizza e comunque non oltre € 1.000(euromille) per Sinistro. | |
Cristalli | La Società, se attivata la garanzia rimborsa, a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, le spese sostenute per sostituire i Cristalli delle parti comuni del Fabbricato Assicurato, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabili ai sensi delle altre garanzie della presente Polizza. L’Assicurazione non comprende i danni: 1) da semplici rigature, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l’integrità del cristallo stesso; 2) derivanti da vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati sui Cristalli o rimozione dei medesimi, 3) ai Cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente Contratto; 4) avvenuti in occasione di crollo anche parziale del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco; 5) ai Cristalli di valore artistico. |
Ricorso Terzi | La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano con loro i rapporti di cui al punto 1). Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. |
Indennità Straordinaria | La Società, se attivata la garanzia, in caso di una calamità naturale, ufficialmente dichiarata dalla Pubblica Autorità, in conseguenza della quale il Fabbricato assicurato (escluse le relative pertinenze) viene completamente distrutto o comunque danneggiato al punto di comprometterne la stabilità rendendolo inagibile, corrisponde all’Assicurato una indennità straordinaria per fare fronte agli interventi di prima necessità pari a € 20.000,00 (euroventimila) indipendentemente dall’effettiva entità del danno subito dal Fabbricato. |
Capitolo 2- Responsabilità Civile | |
Responsabilità Civile Addetti | La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs ed Addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/6/1965 n° 1124 e del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al DLgs 23/2/2000 n° 38. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% (cinquantapercento) del Massimale indicato in Polizza e non è in alcun modo operativa se, al momento del Sinistro, l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’Assicurazione di legge. In caso di inesatte interpretazioni delle vigenti norme in materia di Assicurazione INAIL o altre disposizioni in tema di occupazione la garanzia sarà comunque operante salvo il caso che dette errate interpretazioni derivino da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere. |
Responsabilità Civile Amministratore del Condominio | La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio dell’attività di Amministratore del Condominio Assicurato compresi fatti dolosi delle persone delle quali deve rispondere. La garanzia opera per le richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate all’Amministratore entro 1 (uno) anno dall’accadimento del fatto e detto fatto deve essersi verificato durante la validità del Contratto. Sono altresì compresi • eventuali danni a terzi, compresi i condomini, se l’Amministratore, che esercita l’attività sia professionalmente che non, riveste anche la qualifica di Condomino; • sanzioni di carattere pecuniario inflitte ai condomini o al Condominio riconducibili a errori involontariamente commessi dall’Amministratore nell’esercizio dell’attività; • costi di rifacimento documenti inerenti l’amministrazione del Condominio Assicurato andati distrutti o non più fruibili per qualsivoglia causa La presente garanzia è prestata con un limite di Risarcimento per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) ed uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 1.000,00 (euromille). Se l’Amministratore è in possesso di una copertura personale che copre i medesimi Xxxxxx, la presente garanzia si intende stipulata a “secondo Rischio” e pertanto |
opererà, nei limiti del Massimale indicato, per la parte di Risarcimento eccedente l’altra copertura. | |
Responsabilità Civile Conduzione Unità Immobiliari | La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne i condomini e/o locatari delle singole unità immobiliari adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali costituenti il Fabbricato Assicurato di quanto siano tenuti a versare a titolo di Risarcimento quali civilmente responsabili di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, nella loro qualità di conduttori delle singole unità immobiliari per fatto proprio , dei componenti del Nucleo familiare e delle persone delle quali deve rispondere. La presente garanzia è prestata, nel limite del 20% (ventipercento) del Massimale indicato in Polizza, sulla totalità delle unità immobiliari adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali costituenti il Fabbricato assicurato numericamente indicate nella scheda di Polizza, fermo restando il disposto dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora sia stata stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari una analoga copertura assicurativa inerente lo stesso Xxxxxxx, la presente garanzia sarà operante esclusivamente per la parte di Risarcimento eccedente il Massimale Assicurato dall’altra copertura. |
Capitolo 3- Tutela Legale | Non Previste. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | In aggiunta a quanto previsto sul DIP |
Capitolo 1 - Incendio | L’Assicurazione non comprende i danni: • conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo delle persone delle quali deve rispondere e quando l’Assicurato è una persona giuridica del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore della Società nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono. • verificatisi in occasione di invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione o Scoppio; • causati da, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, e penetrazione di acqua marina; • indiretti o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, quali a titolo esemplificativo: danni: da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; • da furto con destrezza, scippo, guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate; • causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; • dal naturale deperimento; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; |
• causati da Fenomeno elettrico; • causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri; • da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore; • a coltivazioni floreali ed agricole in genere; • da inquinamento e contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; da polvere e da smog; • di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici. | |
Capitolo 2 - Responsabilità Civile | L’Assicurazione, per “Proprietà del Fabbricato” non comprende i danni: • verificatisi in occasione di requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge; • non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti; • di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto; • determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; • derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; • da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; • da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; • connessi con l’utilizzo di internet; • derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; • derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato. L’Assicurazione per la “Responsabilità Civile Addetti” non comprende i danni: • da malattie professionali; • da produzione, detenzione o impiego di esplosivi e sostanze radioattive; da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti • da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto; • di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto; • derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; |
• da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; L’Assicurazione per la “Responsabilità Civile Amministratore” non comprende i danni conseguenti a: • fatti dolosi dell’Assicurato; • qualsiasi evento che interessi denaro, preziosi, titoli al portatore; • Incendio e furto fatta eccezione per i costi di rifacimento documenti; • mancato/ritardato pagamento o mancata stipula di contratti assicurativi; • responsabilità volontariamente assunte dall’Amministratore non derivanti a lui per legge; • qualsiasi sanzione di carattere tributario, sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all’Amministratore. L’Assicurazione per la “responsabilità civile conduzione unità immobiliari” in aggiunta a quanto escluso dall’art. 2.2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, non comprende i danni a: • Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione; • persone, della cui opera si avvale l’Assicurato, anche non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato. | |
Capitolo 3 - Tutela Legale | La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa: • per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; • controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere; • materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali; • controversie e procedimenti relativi a beni immobili diversi da quello indicato in Polizza; • vertenze relative a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell’immobile, operazioni di compravendita e costruzione di beni immobili; • vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali. |
Ci sono limiti di copertura? |
Capitolo 1- Incendio Limite di Indennizzo: In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore alle Somme assicurate come indicata nel Simplo di Polizza. |
Capitolo 2- Responsabilità Civile • Ai fini della garanzia Responsabilità Civile in generale in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire somma superiore ai rispettivi Massimali indicati in Polizza che rappresentano per la Società la massima obbligazione per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l’Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati. • Ai fini della garanzia Responsabilità Civile in generale non sono considerati terzi: 1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; |
2. quando l’Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera 1); 3. gli Addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale al servizio del Fabbricato, fatta eccezione per quanto previsto all’art.2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione 4. le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera 1). |
Capitolo 3- Tutela Legale Le garanzie riguardano i Sinistri verificatisi: • in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale; • nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale; • in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi. Il Sinistro si intende insorto quando: a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali; b) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell’Assicurato, nei restanti casi. Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; • trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula; • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). • La garanzia non opera per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell’ambito dello stesso Xxxxxxxxx, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | (Con riferimento ai Capitoli 1 – Incendio e 2 - Responsabilità Civile) Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta. (Con specifico riferimento al Capitolo 1- Incendio) Il Contraente o l’Assicurato deve: a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti. Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile. |
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. (Con specifico riferimento al Capitolo 2- Responsabilità Civile) L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità. (Con specifico riferimento al Capitolo 3- Tutela Legale) Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità: 1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di D.A.S. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica. 2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata - alternativamente - a D.A.S.: • Per posta elettronica a: Xxxxxxxx@xxx.xx • Per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono: • Una sintetica descrizione di quanto accaduto; • Generalità e recapiti della controparte; • Copia della corrispondenza intercorsa; • Copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.; • Copia dell’Informazione di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato. Tutta la documentazione dovrà essere raccolta a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia di Xxxxxxxx o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S. un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S. 2. Nome e Cognome 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 0.Xx recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta strettamente necessaria alla erogazione della prestazione di assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dii giustificativi di spese, fatture, ricevute di spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista | |
Gestione da parte di altre Imprese: ASSISTENZA LEGALE DAS Numero verde 800 282323 - (Dall’estero x00 000 0000000) Orari Lun-Gio: dalle 8 alle 18 |
Posta Ordinaria D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx | |
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione Così come previsto dall’articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato dal Contraente tramite: - assegni bancari, postali o circolari intestati all’Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società; - denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa xxxxxxx. Xx pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine. È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 del codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale verrà applicato un costo di gestione della polizza pari rispettivamente al 3% (tre percento) per frazionamento semestrale, 4% (quattro percento) per frazionamento quadrimestrale, 5% (cinque percento) per frazionamento trimestrale, dell’importo del Premio. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro l’Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell’ultima rata pagata. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso a fronte di una riduzione del premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un’ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo” quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata. - |
Sospensione | Non è prevista sospensione |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Contratti a distanza – diritto di recesso: Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente. |
Risoluzione | L’Assicurato può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale previo invio di regolare disdetta oppure in seguito a sinistro. |
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | SERVIZIO RECLAMI Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non previsti. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.