CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
Per i dipendenti delle imprese industriali edili e affini della provincia di Lecce
TESTO COORDINATO1 con le modifiche apportate al CIPL 27.04.2012 Valido dal 01.09.2018
Il giorno 06 settembre 2018 si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 27.04.2012 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini, facendo seguito alla pre-intesa del 06 giugno 2018
TRA
• ANCE Lecce, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx XXXXX, unitamente alla delegazione industriale composta da Xxxxxx XXXXXXXX e Xxxxxxxxx XXXXXX, con l’assistenza di Xxxxxx XXXXXXXXXX di Confindustria Lecce;
E
• FENEAL-UIL Lecce, nella persona della Segretaria Generale Xxxxx XXXXXXXX e del Segretario provinciale Xxxxxxxxx XXXXXXXX;
• FILCA-CISL Lecce, nella persona del Segretario Generale Xxxxxx XXXXXXX e del Segretario provinciale Xxxxxxxx XXXXXX;
• FILLEA-CGIL Lecce, nella persona della Segretaria Generale Xxxxxx XXXXXXXX e dei Segretari provinciali Xxxxxxxx XXXXXXXX e Xxxx XXXX.
PRECISATO CHE
nel testo del presente accordo, con i termini nell’elenco sottostante deve intendersi:
1. Parti: le Parti Sociali datoriali e sindacali del comparto edile della provincia di Lecce e firmatarie del presente accordo;
2. XX.XX.: le sole Parti Sociali sindacali del comparto edile della provincia di Lecce e firmatarie del presente accordo;
3. CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese industriali edili e affini e delle cooperative, siglato il 01.07.2014;
4. CIPL: il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per le imprese industriali e affini della provincia di Lecce, siglato il 27.04.2012;
5. Cassa edile: la Cassa Edile della provincia di Lecce, cosi come regolamentata dall’articolo 108 e dall’Allegato 8 del CCNL di cui al precedente punto 3;
6. Scuola edile: la Scuola Edile della provincia di Lecce, così come regolamentata dall’articolo 110 e dall’Allegato 8 del CCNL di cui al precedente punto 3;
7. CPT: il Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Lecce, così come regolamentato dall’articolo 109 e dall’Allegato 8 del CCNL di cui al precedente punto 3:
8. CNCE: la Commissione Nazionale delle Casse Edili, così come regolamentata dall’articolo 108 e dall’Allegato 8 del CCNL di cui al precedente punto 3.
9. Enti Bilaterali: la Cassa edile, la Scuola edile e il CPT di cui ai punti precedenti;
1 Revisione 2.3 aggiornata al 09.05.2019.
10. TUSL: il Testo Unico Sicurezza Lavoro, ossia il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
11. RLST: il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo l’art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e l’articolo 87 del CCNL di cui al precedente punto 3;
12. RSU-RSA: il Rappresentante Sindacale Unitario – il Rappresentante Sindacale Aziendale;
13. GNF: la c.d. “Gratifica Xxxxxxxxx e Xxxxx”, così come regolamentata dall’articolo 18 del CCNL (accantonamento alla Cassa Edile) di cui al precedente punto 3;
14. EVR: l’Elemento Variabile della Retribuzione, così come regolamentato dagli articoli 38 e 6 e dall’Allegato 4 del CCNL di cui al precedente punto 3;
15. APE: il Fondo per l’Anzianità Professionale Edile, così come regolamentato dall’articolo 29 del CCNL di cui al precedente punto 3;
16. FNAPE: il Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile, che modifica l’APE di cui al punto precedente, così come regolamentato dall’articolo 29 aggiornato dal CCNL di cui al precedente punto 3;
17. DOL: DURC On Line, così come normato dal DM 30.01.2015 e successive modifiche.
PREMESSA
Le Parti si impegnano a mettere in campo azioni finalizzate a orientare il radicamento territoriale e la crescita delle imprese regolari, agevolando le imprese che investono in qualità e sicurezza, competitive per la loro solidità gestionale e patrimoniale, senza ricorrere a tagli all’occupazione e ai diritti.
Le Parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali edili quale strumento necessario per far vivere la contrattazione territoriale, fondamentale nel contrasto al lavoro grigio e irregolare, per il sostegno alle imprese sane. Sarà impegno delle Parti mettere in sicurezza e rilanciare il sistema bilaterale edile confermando la sostenibilità finanziaria e gestionale e, nei limiti delle risorse dedicate e imposte dal CCNL, salvaguardando le prestazioni e i servizi rivolti ai lavoratori.
Le Parti confermano il secondo livello di contrattazione quale strumento essenziale per guidare le dinamiche del mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori, migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e l’applicazione delle misure di sicurezza.
Tanto premesso,
SI CONVIENE
quanto segue:
ART.1
SISTEMA DI INFORMAZIONI
Le Parti riconoscono la validità e la necessità di un efficiente sistema di informazione e, dando seguito a quanto previsto dal CCNL, si impegnano, nel rispetto delle proprie autonomie, a darvi piena attuazione e, a tal fine, si programmeranno incontri periodici, di norma trimestrali.
Convengono sulla necessità di ricercare punti comuni di impegno, affinché si proceda a un'ordinata e organica programmazione dello sviluppo del settore.
In tale visione, le Parti si impegnano ad assumere iniziative, attraverso interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure ed organizzazione degli appalti nonché l'utilizzo, nei tempi previsti, dei flussi finanziari.
A tal fine, ed in conformità a quanto regolamentato in sede nazionale, le Parti, nelle rispettive autonomie di valutazione, concordano che una volta l'anno, di norma nel primo semestre, si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione nel settore.
Nel corso di tale incontro, ANCE Lecce fornirà, in applicazione e nei limiti di quanto previsto dal CCNL, informazioni globali sui programmi, sullo stato e sulle prospettive della produzione, dell'occupazione nel settore, sul mercato del lavoro, sugli eventuali fabbisogni formativi, sulle lavorazioni affidate in appalto o subappalto, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento all'evoluzione tecnologica.
ART.2
ORARIO DI LAVORO
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 39, lettera a) del CCNL, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore, è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartite, di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì: resta confermato quanto stabilito all'articolo 5, lettera b) e all'articolo 44 del CCNL in materia di riduzione di orario e permessi individuali.
Gli autisti e i conducenti di autobetoniera sono da considerare, ai sensi del R.D. 06.12.1923, n. 2657 e dell'articolo 6 del CCNL, addetti a lavori discontinui per i quali l'orario normale contrattuale non può superare le 50 ore settimanali.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui innanzi sono retribuite con i minimi di paga base orari dal CCNL.
Restano fermi, per tale categoria di lavoratori, il divisore 173, per la determinazione della paga oraria, e il riferimento alle 40 ore settimanali, per il calcolo ai fini contributivi del minimale orario di cui all'articolo 29 della Legge n. 341/1995, avendo le Parti inteso, con la presente regolamentazione, semplicemente qualificare quale lavoro ordinario e non straordinario quello prestato tra la 40° e la 50° ora.
Ove vi fosse l'esigenza di forme di flessibilità, con riferimento ad una diversa organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro, le imprese si incontreranno con le XX.XX., unitamente alle RSU-RSA, ove esistenti, per una valutazione di merito delle richieste aziendali.
ART. 3
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE PREMIO PRODUZIONI IMPIEGATI
In attuazione di quanto stabilito dall'Accordo Nazionale del 19.04.2010, gli importi in atto al 31/12/2010 dell'Elemento Economico Territoriale (EET) sono conglobati, con effetto dal 01.01.2011, nella Indennità Territoriale di Settore (ITS) per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati e rimarranno congelati negli importi in atto alla suddetta data del 01.01.2011 e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Art. 4
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
In conformità a quanto previsto negli articoli 12 e 38 del CCNL, è concordata l’istituzione locale dell’EVR quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Lecce.
L’EVR non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il TFR, e sarà erogato in busta paga in quote mensili o orarie.
Le Parti concordano che la percentuale massima erogabile dell’EVR è il 4% da calcolare sui minimi tabellari del CCNL.
Le Parti determineranno annualmente l’EVR a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri e della su indicata incidenza percentuale.
Le Parti procedono a individuare annualmente, mediante specifico atto, l’indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell’EVR correlata all’effettivo andamento congiunturale del settore rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.
Il raffronto annuale, su base triennale, viene effettuato comparando l’ultimo triennio con quello immediatamente precedente.
L’EVR sarà riconosciuto qualora si verifichi una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri.
Il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva e comunque per una misura non inferiore al 30%.
Per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ai fini della determinazione dell’EVR a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali:
- Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%;
- Monte salari denunciato alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%;
- Ore denunciate alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%;
- Numero imprese attive in Cassa Edile – incidenza ponderale 25%.
I trienni da considerare per il confronto saranno 2014/2015/2016 su 2015/2016/2017.
Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’EVR a livello provinciale in conformità alle previsioni contenute negli articoli 12 e 38 del CCNL.
Per l’anno 2018 le Parti, dopo aver verificato che i primi tre dei quattro indicatori di riferimento hanno una variazione negativa, in conformità a quanto contenuto nel CCNL, prendono atto della non erogabilità dell’EVR.
Le imprese effettueranno le verifiche dei parametri in merito all’erogazione dell’EVR secondo le procedure stabilite dal CCNL.
Le imprese che, sulla base dell’articolo 38 del CCNL, si ritenessero nelle condizioni di erogare un importo inferiore a quello innanzi stabilito, dovranno obbligatoriamente inviare una specifica comunicazione con allegata documentazione comprovante la situazione ad ANCE Lecce e alla Cassa Edile.
La mancanza di una delle due comunicazioni renderà nulla la procedura.
Sarà cura di ANCE Lecce informare le XX.XX. entro 10 giorni e convocare le Parti per la verifica di quanto dichiarato dall’azienda entro 30 giorni.
In virtù di quanto sopra l'EVR resta congelato per gli operai e gli impiegati edili nella misura riportata nella seguente tabella:
Livello | Minimi in vigore al 01.01.2010 | E.V.R. |
7 | 1.418,71 | 42,56 |
6 | 1.276,83 | 38,30 |
5 | 1.064,02 | 31,92 |
4 | 993,11 | 29,79 |
3 | 922,16 | 27,66 |
2 | 829,95 | 24,90 |
1 | 709,36 | 21,28 |
Art. 5
LAVORI FUORI ZONA - TRASPORTI
Le Parti convengono che:
- per i lavori fuori zona venga stabilito che all’operaio comandato temporaneamente a prestare la propria opera in località diversa da quella ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto o nel quale è stato trasferito, ma compresa nel territorio della provincia di Lecce, non spetta l’indennità di trasferta di cui all’articolo 21 del CCNL. In tal caso l’azienda provvede a proprie spese ai mezzi di trasporto o, in difetto, alla corresponsione di un’indennità kilometrica sia per l’andata sia per il ritorno nei giorni di prestazione lavorativa, da calcolarsi sulla base della distanza e delle tariffe previste dalle Tabelle ACI vigenti al momento dell'evento.
- per gli operai che dal cantiere di raccolta si spostano con i mezzi aziendali ai vari cantieri di destinazione situati comunque nel territorio della provincia di Lecce, fermo restando l’effettiva prestazione di 8 ore lavorative complessive giornaliere, l’indennità di fuori zona, denominata “trasferta provincia”, viene rideterminata in 4 euro per ciascuna giornata, indipendentemente dalla distanza tra cantiere di raccolta e cantiere di destinazione.
Si precisa che, ai fini della determinazione della voce “trasferta provincia”, va considerato esclusivamente il tempo di percorrenza tra il centro di raccolta ed il cantiere di destinazione (e viceversa).
Eventuale prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro, per come stabilito dalla contrattazione vigente e al tempo di percorrenza sopra descritto, sarà considerata lavoro straordinario e dovrà essere regolato per come stabilito dal CCNL.
Art. 6
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
Le Parti convengono che a decorrere dal 01.09.2018, l'indennità sostitutiva di mensa è pari a 3,50 euro per ogni giornata di effettiva presenza, frazionabile ad ora.
ART. 7
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE
Con riferimento alla norma contenuta all'articolo 36, lettera c) del CCNL, le quote di adesione contrattuale vengono aggiornate nella misura paritetica dello 0,78%, così ripartite:
• 0,60% per quota paritetica provinciale di adesione contrattuale2;
• 0,18% per quota paritetica nazionale di adesione contrattuale.
Le quote in parola vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del CCNL, maggiorati del GNF e della percentuale per Riposi Annui (complessivamente pari al 23,45%).
ART. 8
FERIE
In attuazione dell'articolo 15 del CCNL le Parti concordano di far usufruire un periodo di ferie collettive di 2 settimane nel periodo luglio-agosto.
Il godimento della terza settimana di ferie collettive avverrà, di norma, nel periodo delle feste natalizie e di fine anno.
Le ferie residue spettanti al singolo lavoratore potranno essere godute in periodi diversi, su richiesta dello stesso lavoratore, con un periodo di preavviso di almeno 6 giorni, concordate fra il datore di lavoro e il lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive.
ART. 9
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE
In attuazione del Protocollo sugli Enti Bilaterali, lettera b) del CCNL, le Parti convengono che il contributo dovuto alla Cassa Edile viene confermato nella misura del 2,50%, ripartito per 5/6 (2,08%) a carico del datore di lavoro e per 1/6 (0,42%) a carico del lavoratore, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.
2 L’aliquota della quota provinciale (0,60%) è attiva a far data dal 01.05.2019 (Accordo tra le Parti Sociali territoriali del 15.04.2019, per la piena attuazione di quanto previsto nell’Accordo del 18.10.2017).
L'intero ammontare del contributo, unitamente a tutti gli altri contributi e accantonamenti dovuti, devono essere versati alla Cassa Edile entro il 30° giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferisce.
Per la valutazione della tempestività dei versamenti si tiene conto:
- per i versamenti eseguiti mediante Assegno Circolare: data di emissione;
- per i versamenti eseguiti mediante Bonifico Bancario: data valuta.
Nel caso in cui il versamento, totale o parziale, sia eseguito oltre il termine fissato, sull'intera somma dovuta sarà addebitata all'impresa, per ogni giorno di ritardo, un'indennità integrativa, determinata mediante applicazione di un tasso variabile, stabilito dalla CNCE.
ART. 10
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL, l’APE (ora FNAPE) è confermata nella misura del 3%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.
Le Parti si riservano di verificare annualmente, entro il mese di giugno, la congruità di tale contributo, in relazione alle effettive esigenze della gestione.
Art. 11
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE – ORE DI PERMESSO SINDACALE
Ai fini delle modalità di conteggio delle ore lavorate per il raggiungimento del Quorum necessario alla liquidazione dell’APE (ora FNAPE), le Parti concordano di riconoscere utili ai fini del raggiungimento del richiamato Quorum tutte le ore denunciate a titolo di “permesso sindacale”, ivi comprese le eventuali ore legate alla partecipazione ad assemblee sindacali previste dalla normativa vigente.
Sarà cura della Xxxxx Xxxxx aggiornare le sue procedure interne in merito e comunicare il dovuto alla CNCE.
ART. 12
FONDO DI GARANZIA E MUTUALITA'
È confermato presso la Cassa Edile il Fondo denominato "Fondo di Garanzia e Mutualità" per assicurare, entro i limiti di disponibilità del fondo stesso, in via prioritaria, l'anticipazione delle spettanze GNF ai lavoratori dipendenti da imprese fallite, secondo la regolamentazione stabilita dalla stessa Cassa Edile.
Le eventuali eccedenze tra il gettito contributivo annuo destinato al fondo e le prestazioni di cui al comma precedente saranno destinate a concorrere all'erogazione, in favore dei lavoratori attivi, delle prestazioni di carattere sanitario previste dal regolamento della Cassa Edile.
Tale fondo è finanziato con un contributo a carico dei datori di lavoro, confermato nella misura dello 0,10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del CCNL.
ART. 13
SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE
Le Parti, consapevoli che le caratteristiche dell'edilizia richiedono continui interventi di formazione e aggiornamento professionale sempre più concretamente rivolti all'acquisizione di conoscenze tecniche e pratiche, ritengono fondamentale l'utilizzo delle proposte formative della Scuola Edile.
La predetta Scuola Edile, strumento paritetico delle Parti, svolge dalla sua costituzione una utilissima e apprezzata attività formativa tecnica, teorica e pratica.
Alla luce di quanto sopra le Parti ritengono utile un continuo potenziamento della Scuola Edile sulla base dei fabbisogni delle imprese e dei lavoratori edili provinciali e delle innovazioni tecnologiche che intervengono nel settore delle costruzioni.
Alla luce dei suddetti fabbisogni, le Parti concordano di dare mandato alla Scuola Edile di predisporre un catalogo formativo annuale di corsi, in materia di formazione obbligatoria su salute e sicurezza prevista dalle norme attualmente in vigore, dal quale le imprese edili potranno attingere gratuitamente per la formazione dei propri dipendenti, a condizione che siano iscritte presso la Cassa Edile e in regola con il DOL al momento del beneficio.
Il contributo per il finanziamento della Scuola Edile è confermato nella misura dello 0,75%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.
Le Parti concordano di dare mandato alla Scuola Edile di predisporre un catalogo annuale di corsi coerente con le specifiche esigenze formative manifestate dalle Imprese edili del territorio. Le imprese edili iscritte in Cassa Edile e in regola con il DOL (al momento della fruizione) potranno attingere gratuitamente da tale catalogo per la formazione da destinare ai propri dipendenti.
Sulla base di esigenze specifiche manifestate dalle imprese in regola con i predetti requisiti, la Scuola Edile valuterà la possibilità di attivare ulteriori corsi che saranno svolti sempre in forma gratuita, fatta in ogni caso salva la relativa sostenibilità economica.
ART. 14
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE
Il CPT studia i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro e ha sede presso la Scuola Edile.
Al fine di quanto sopra, formula proposte e suggerimenti e promuove idonee iniziative; riceve le segnalazioni delle XX.XX., delle RSU-RSA nonché degli RLST di cui al successivo articolo 15, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché le segnalazioni dei singoli lavoratori in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.
Esamina, infine, i problemi segnalati da ANCE Lecce e dalle singole imprese, relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Allo scopo di implementare e rafforzare i compiti e l'attività del CPT, il contributo di finanziamento dello stesso viene confermato nella misura dello 0,25%, interamente a carico dell'impresa, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del
CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.
ART. 15
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Premesso che:
- Sono già stati istituiti gli RLST che operano, in mancanza di elezione diretta a livello aziendale da parte dei lavoratori al loro interno, su aree territoriali di bacino, all'interno della provincia di Lecce;
- L’RLST viene eletto tramite assemblee tra i lavoratori in forza alle imprese edili facenti parte del bacino territoriale di riferimento;
- I compiti e le funzioni dell’RLST sono quelli previsti dal CCNL nonché dal TUSL;
- nello svolgimento di tali compiti lo stesso agirà d'intesa con il CPT nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 37 del TUsL (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati).
Il contributo per finanziare l'attività degli RLST viene confermato nella misura dello 0,10%, interamente a carico dell'impresa, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.
ART. 16
QUOTE SINDACALI
È in facoltà degli operai edili di cedere alle XX.XX. stipulanti il presente contratto un contributo da prelevarsi sulle spettanze versate in loro favore presso la Cassa Edile, mediante delega sottoscritta dagli stessi operai, convalidata dalla XX.XX. beneficiaria e presentata alla Cassa Edile; quest’ultima, dopo aver effettuato la trattenuta sulle somme accantonate a favore dei lavoratori cedenti, provvederà ai relativi versamenti a favore delle XX.XX. beneficiarie.
Il contributo in parola viene confermato nella misura dello 0,72% sulla retribuzione imponibile dichiarata in Cassa Edile, corrispondente, in via convenzionale, al 5,07% sulla somma accantonata presso la stessa cassa.
Eventuali variazioni della percentuale di accantonamento presso la Cassa Edile, ferma restando la percentuale da applicare sulla retribuzione imponibile, comporteranno l'automatico adeguamento da parte della Cassa Edile della misura convenzionale sopra indicata.
Ogni variazione alla misura della trattenuta da calcolare sulla retribuzione imponibile è di competenza delle XX.XX., che la determineranno congiuntamente e ne daranno tempestiva comunicazione alla Cassa Edile.
Per quanto concerne la riscossione delle deleghe sindacali si demanda all'apposita convenzione sottoscritta tra le XX.XX. e la Cassa Edile.
ART. 17
PREVENZIONE INFORTUNI
Xxxxx restando gli obblighi derivanti dal TUSL, il CPT, di concerto con la Xxxxx Xxxxx, fornirà alle imprese convenzioni riguardanti le visite mediche e, di concerto con la Scuola Edile, attività di orientamento e aggiornamento in materia di sicurezza.
Art. 18
PROFESSIONALITA' OPERAI OPERANTI SU BENI CULTURALI
Le Parti, considerando che il contesto provinciale salentino è caratterizzato da un importante patrimonio storico artistico archeologico che ha bisogno di essere tutelato e valorizzato, riconoscono il CCNL come l’unico applicabile sui cantieri di restauro e nei cantieri archeologici. Poiché la qualifica aziendale ai fini della partecipazione alle gare d’appalto specialistiche dipende in buona parte anche dall’idoneità tecnico organizzativa in base alle professionalità impiegate e organiche all’impresa stessa e dai loro curricula, le Parti concordano pertanto che, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro dovrà rilasciare ai lavoratori impiegati un attestato di partecipazione ai lavori, con l’indicazione delle specifiche mansioni svolte, delle opere su cui ha lavorato unitamente a copia del certificato di “Buon Esito”.
Poiché, inoltre, il curriculum delle professionalità che operano nei beni culturali (come previsto dalle leggi in materia) è inequivocabilmente determinato e strettamente legato al singolo Bene Culturale sul quale, di volta in volta, vanno ad operare, ciascuno nelle specifiche mansioni (cfr. articolo 77 del CCNL: Classificazione dei lavoratori), le Parti individuano nelle imprese i referenti indispensabili per la costituzione di un “Libretto del lavoro”, la cui utilità ed efficacia sarà determinante per entrambe.
Art. 19
FONDO PREVEDI
Le Parti confermano presso la Cassa Edile il fondo denominato “Prevedi”, finanziato dalle imprese nella misura dello 0,05%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL.
Art.20
PREMIALITA’ IMPRESE VIRTUOSE
Alle imprese definite “virtuose”, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, che è parte integrante del presente CIPL, la Cassa Edile riconoscerà:
• Un Voucher annuale di importo pari a 25 euro per ogni singolo lavoratore denunciato in Xxxxx Xxxxx, quale rimborso parziale delle spese sostenute per la visita medica obbligatoria. Per avere diritto al Voucher l’impresa “virtuosa” dovrà presentare apposita domanda su modello che la Cassa Xxxxx predisporrà sulla falsa riga dei modelli già utilizzati per il rimborso delle prestazioni extracontrattuali riconosciute ai lavoratori. Tale domanda dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da copia della ricevuta/fattura attestante l’effettivo svolgimento della relativa visita medica; predetta documentazione dovrà altresì riportare il nominativo del lavoratore (o dei lavoratori) cui la visita si riferisce.
La misura sarà finanziata facendo ricorso al contributo Cassa Edile di cui all’articolo 9 del presente CIPL, per la parte relativa alla mutualità finalizzata alle imprese “virtuose”.
• Riduzione dello 0,50% della quota FNAPE (ex APE). Tale misura sarà finanziata facendo ricorso al capitolo “Riserva APE” appostato nel bilancio della Cassa Xxxxx e rimarrà quindi valida per un periodo di 2 anni, al termine del quale, salvo diverso accordo tra le Parti, cesserà ogni effetto.
Sarà cura della Xxxxx Xxxxx definire apposito regolamento per la gestione e il monitoraggio della suddetta premialità, relazionando al termine del primo anno alle Parti sull’andamento della stessa.
Art. 21
SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI – PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI
Carenza Malattia
Per il periodo sperimentale di 1 anno, con decorrenza 01/09/2018 e scadenza 31/08/2019, ai lavoratori dipendenti di imprese in regola con la contribuzione corrente alla data dell'evento, che presentino alla Cassa Edile una copia del certificato di malattia inviato all'impresa e inferiore a 7 giorni, sarà riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile la retribuzione ordinaria nella misura del 50% per i primi 3 giorni di carenza, comprensiva della quota di accantonamento del GNF.
Nel periodo di vigenza di tale sperimentazione, i lavoratori in possesso dei requisiti concordati avranno diritto a tale sostegno ogni qual volta presentino un certificato di malattia inferiore a 7 giorni.
Le Parti si impegnano a incontrarsi entro il 30.09.2019 al fine di valutare la sostenibilità economica di tale misura e il relativo, eventuale, impatto sull’organizzazione del lavoro.
Resta inteso che, pur in assenza di esplicita previsione, al termine del periodo di sperimentazione, e quindi a far data dal 01.09.2019, la misura diventerà strutturale per massimo 1 evento l’anno per ciascun lavoratore iscritto in Cassa edile della provincia di Lecce, sempreché l’impresa di cui è dipendente sia in regola con la contribuzione corrente alla data dell’evento.
Sarà cura della Xxxxx Xxxxx aggiornare il regolamento interno per la gestione della prestazione mutualistica extracontrattuale.
Contributo mutualistico di sostegno al reddito
Con decorrenza dal 01.09.2018, in concomitanza con l’erogazione del FNAPE, ai lavoratori che non dovessero raggiungere il Quorum minimo necessario previsto dal CCNL per la liquidazione della prestazione stessa, verrà riconosciuto una prestazione integrativa di sostegno al reddito, variabile in funzione delle ore registrate nel biennio precedente, come di seguito definito:
• 65 euro, nel caso di ore utili alla maturazione del FNAPE comprese tra 1.000 e 1.499;
• 90 euro, nel caso di ore utili alla maturazione del FNAPE comprese tra 1.500 e 1.999;
• 130 euro, nel caso di ore utili alla maturazione del FNAPE comprese tra 2.000 e 2.099.
Le Parti concordano altresì di riconoscere una prestazione integrativa a quei lavoratori che, pur avendo raggiunto il Quorum minimo necessario all’erogazione del premio FNAPE, percepiscano a tale titolo una somma inferiore a 130 euro.
Tale prestazione integrativa sarà pari alla differenza tra 130 euro e quanto effettivamente percepito.
Le Parti concordano che, al fine del finanziamento di predette misure, saranno utilizzate le risorse iscritte nel bilancio della Cassa Edile, nel capitolo “Riserva APE”.
Le stesse saranno quindi erogate per un periodo di 2 anni, al termine del quale, salvo diverso accordo tra le Parti, cesserà ogni effetto.
Le Parti rimandano a un successivo regolamento della Cassa Edile che ne definisca le modalità tecniche di determinazione, calcolo e pagamento e che possa prevenire eventuali squilibri nella gestione della prestazione medesima (ore registrate in altre casse edili, ore già pagate nel biennio precedente, ore inizialmente non versate al momento del calcolo della prestazione ma versate successivamente).
Tale regolamento dovrà essere redatto entro il 31.12.2018 e comunque in tempo utile per la prossima erogazione FNAPE prevista per il 01.05.2019.
A seguito della prima erogazione, la Cassa Edile relazionerà alle Parti sull’andamento del contributo mutualistico di sostegno al reddito.
ART. 22
INSCINDIBILITA', CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE E NORME DI RINVIO
Le disposizioni del presente contratto integrativo provinciale sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
Ferma restando l'inscindibilità di cui all’alinea precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Per tutto quanto non previsto e non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni contenute nel CCNL, ivi compresa la premessa allo stesso.
Art. 23
DECORRENZA E DURATA
Le disposizioni di cui al presente CIPL, integrative del CCNL, entrano in vigore a far data dal 01.09.2018 e hanno validità triennale per tutto il territorio della provincia di Lecce, salvo diverse disposizioni previste in sede di rinnovo del CCNL per i CIPL.
ALLEGATO 1
Requisiti imprese “virtuose”
Le Parti, per favorire la legalità e la lotta al lavoro irregolare individuano nell’assegnazione di premialità alle imprese virtuose un fattore rilevante.
Si concorda che una impresa è definita “virtuosa” nel momento in cui rispetta i seguenti requisiti:
1) Impresa iscritta in Cassa Edile, con DOL regolare al momento della liquidazione della premialità e che nell’ultimo triennio:
i) Sia stata in regola con i versamenti;
ii) Non abbia avuto azioni legali da parte della Cassa Edile per il recupero dei crediti;
iii) Non abbia usufruito di rateizzazione del debito da parte della Cassa Edile;
iv) Non abbia avuto periodi di sospensione delle attività (ossia senza operai denunciati ma con datore di lavoro attivo) superiori a 6 mesi;
v) Per ogni singolo lavoratore:
(1) abbia dichiarato almeno 120 ore medie mensili lavorate;
(2) non vi sia stato superamento (per anno cassa edile) dei limiti contrattuali per xxxxx e permessi.
2) Imprese iscritte in Cassa Edile da almeno 6 mesi, con DOL regolare al momento della liquidazione della premialità e che nei periodi antecedenti, sino al raggiungimento del triennio:
i) Sia stata regolare con i versamenti;
ii) Non abbia avuto periodi di sospensione delle attività (ossia senza operai denunciati ma con datore di lavoro attivo) superiori a 6 mesi;
iii) Abbia denunciato almeno 1 lavoratore a tempo determinato per un periodo almeno pari a 6 mesi (con esclusione di tecnici e amministrativi);
iv) Per ogni singolo lavoratore:
(1) abbia dichiarato almeno 120 ore medie mensili lavorate;
(2) non vi sia stato superamento (minimo per semestre cassa edile) dei limiti contrattuali per ferie e permessi.