SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO -
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA 12^ SEDE FARMACEUTICA (FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE) NEL COMUNE DI MISTERBIANCO
- SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO -
L’anno ...................................., addì ............................del mese di …...................……..
in Misterbianco, nella casa Comunale, avanti a me ,
Segretario Generale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:
1) …………………….......……. nato a …..........................…. il domiciliato
per effetto della sua carica in Misterbianco, Via X. Xxxxxxx Xxxxx n. 3 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. …..........
codice fiscale /P. IVA: 80006270872 - 01813440870,
2) ……………………………………….. con sede in ……….............……….. nella persona di
…….................................…….. nato a …...........................… il …..........................…
residente a ...................................................…… codice fiscale/partita IVA ...……………..
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO:
- che la Regione Siciliana con decreto assessoriale n. 041/10 del 26/01/2010 ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio del Comune di Misterbianco, nel cui contesto è stata istituita la XII Sede Farmaceutica;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Misterbianco ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 10, comma 3, della L. 475/1968 con riferimento all’assunzione in gestione della predetta dodicesima sede farmaceutica di Misterbianco di nuova istituzione prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata dall’Assessorato Regionale come sopra citato;
- che la Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 “Farmaceutica”, ha emanato il D.D.G. n. 0074 del 25/01/2011 con cui è stata assegnata al Comune di Misterbianco la titolarità della XII Sede Farmaceutica;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 06/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Misterbianco ha deliberato di individuare quale modalità di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, di cui al su citato D.D.G. n. 0074 del 25/01/2011, la concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 197 del 18/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’indirizzo per la predisposizione del bando di gara per la selezione di un concessionario della farmacia comunale di Misterbianco (sede farmaceutica n.12), unitamente al termine massimo della concessione, stabilito in anni 20;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 22/01/2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato riformulato l’indirizzo per la predisposizione del bando per la selezione del concessionario del servizio a seguito di gara deserta;
- che con determinazione a contrarre del XII Settore Funzionale “Attività Produttive ed
Affari del Personale” n.
del
si è provveduto ad
approvare il bando di gara ed relativi allegati;
- che con determinazione n.
del
di aggiudicazione
definitiva si è provveduto ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del gestore della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Misterbianco ed il gestore stesso;
- che il Comune rimane titolare del diritto di esercizio della farmacia comunale di Misterbianco;
- che il Comune, a partire dal 6° anno, fermo restando l’incameramento dell’importo versato per la concessione ventennale, di cui alla presente procedura di gara, da facoltà
al concessionario di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisizione della titolarità dell’attività farmaceutica, previo pagamento dell’ulteriore somma come appresso determinata: “Fatta la media del fatturato desumibile dalla distinta contabile del S.S.N. degli ultimi due esercizi finanziari conclusi, il concessionario riconoscerà al Comune un importo pari al 25% di detta media”. Tutte le spese contrattuali poste a carico del concessionario.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto.
2. DEFINIZIONI
2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e, comunque, in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “COMUNE”, il Comune di Misterbianco;
b) “GESTORE”, il gestore del servizio farmaceutico individuato con procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in data ;
c) “SERVIZIO” o “FARMACIA”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia di nuova istituzione situata nel Comune di Misterbianco,
………………………………..);
d) “CONTRATTO”, il presente Contratto di servizio;
e) “PARTI”, il COMUNE ed il GESTORE, parti del CONTRATTO;
f) “DISTINTA CONTABILE, SU BASE MENSILE, DEL S.S.N.”, l’ammontare netto dei ricavi realizzati nell’anno dalla farmacia, così come rilevati dalla distinta contabile, nell’arco dei dodici mesi, del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
3. OGGETTO
3.1. Con il presente contratto il COMUNE affida al GESTORE, che accetta, la gestione del
SERVIZIO.
3.2. Il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO costituisce attività di pubblico interesse sul territorio, di cui il COMUNE rimane titolare.
3.3. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il COMUNE e il
GESTORE.
3.4. Il COMUNE potrà affidare ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel CONTRATTO, purché attinenti o connessi con il SERVIZIO. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice del presente contratto.
4. RAPPORTI ECONOMICI
Il corrispettivo della concessione è costituito:
a) da un importo fisso (una tantum) pari ad € …………….… (in aumento rispetto all’importo base fissato dal bando nella misura di € 382.000,00 (euro trecentottantaduemila/00) da corrispondere al COMUNE in ragione del 50% al momento della stipula del presente CONTRATTO, mentre il restante 50% dovrà essere corrisposto entro e non oltre l’anno successivo a quello della stipula del presente contratto.
b) da un canone annuo risultante dalla gara con miglioramento sulla base minima del 1,0% (unopercento) netto desumibile dalla distinta contabile su base mensile sul S.S.N., da corrispondere al Comune entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
A garanzia del pagamento del corrispettivo di cui alla presente lettera b), nonché a garanzia di tutti gli obblighi previsti dal presente CONTRATTO, il GESTORE presenta a favore del COMUNE una cauzione di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) mediante fidejussione bancaria/assicurativa …………………………………………che sarà svincolata dopo l’esecuzione del CONTRATTO.
5. OBBLIGHI DEL GESTORE E STANDARD DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
5.1. Il GESTORE è obbligato a prestare il SERVIZIO nel rispetto delle norme vigenti in materia;
5.2. Il GESTORE si obbliga a reperire e a mantenere per tutta la durata del contratto, idonea sede, dotandosi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del SERVIZIO in conformità all’offerta tecnica presentata;
5.3. Il GESTORE, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al SERVIZIO oggetto del CONTRATTO, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell’art. 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e all’osservanza di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 2007 n°244 (Finanziaria 2008), art. 2 comma 461.
5.4. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del SERVIZIO;
Il GESTORE dà riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate entro 10 giorni.
5.5. Il GESTORE s’impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del SERVIZIO;
- promuovere un uso appropriato del farmaco;
- promuovere, organizzare ed attuare all’interno della Farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell’ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, in particolare presso scuole, centri sociali, presidi sanitari in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta;
5.6. Il GESTORE si obbliga ad adottare e dare esecuzione, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all’allegato C al bando di gara, la “Carta della qualità dei servizi della Farmacia”, il cui schema è stato approvato dal Consiglio Comunale di Misterbianco, sempre con deliberazione n. 61 del 06/06/2013. La stessa, redatta e pubblicizzata, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta entro tre mesi dalla sottoscrizione del CONTRATTO;
5.7. Il GESTORE si obbliga tenuto ad assicurare il mantenimento di tutti gli elementi - sia di natura quantitativa che qualitativa - contenuti nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e ad erogare i servizi aggiuntivi e/o migliorativi proposti per tutta la durata di efficacia del CONTRATTO, pena la risoluzione dello stesso.
5.8. Il GESTORE s’impegna al rispetto di tutte le vigenti normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n°81/2008, non ci siano interferenze tra i lavoratori del COMUNE e quelli del GESTORE.
6. RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
6.1. Il GESTORE è l’unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
6.2. In particolare, per tutta la durata di efficacia del CONTRATTO, il GESTORE si impegna:
a) a tenere manlevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del CONTRATTO, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente CONTRATTO;
c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
7. CONTROLLO SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO
7.1. Il COMUNE vigila sull’andamento del SERVIZIO e sul rispetto delle condizioni di cui al CONTRATTO e relativi allegati. Potrà chiedere chiarimenti al GESTORE su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al SERVIZIO e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. Il GESTORE è obbligato a consentire al COMUNE l’accesso agli atti e ai documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connessi con il SERVIZIO.
7.2. Il COMUNE potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO. Il GESTORE, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
7.3. Il COMUNE può eseguire, sulla base di questionari e metodologie preventivamente condivise con il GESTORE, indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza sullo svolgimento del SERVIZIO. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al COMUNE a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi al GESTORE, che si impegna a rimuoverle.
8. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D’UFFICIO
8.1. L’erogazione del SERVIZIO non potrà essere interrotta o sospesa dal GESTORE se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del SERVIZIO. In tutte queste ipotesi, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali competenti.
8.2. Il GESTORE è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del SERVIZIO, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
8.3. Il GESTORE è obbligato a mantenere indenne il COMUNE da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del SERVIZIO.
8.4. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il GESTORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal COMUNE, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del GESTORE, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del SERVIZIO.
9. OBBLIGHI DEL COMUNE
9.1. Il COMUNE affida in esclusiva al GESTORE, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della farmacia di cui è titolare.
9.2. Il COMUNE, ai fini dell’adempimento da parte del GESTORE degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
- favorirne l’attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati al GESTORE (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al GESTORE, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
10.1. Il COMUNE si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del GESTORE ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal CONTRATTO.
10.2. Il COMUNE adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal CONTRATTO.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1. È fatto assoluto divieto al GESTORE di affidare a terzi, anche parzialmente, la gestione del SERVIZIO oggetto del presente contratto.
12. DURATA DEL CONTRATTO
12.1. La durata di efficacia del CONTRATTO è fissata in ……… anni (così come da offerta, in diminuzione rispetto al termine massimo stabilito dal bando nella misura di anni 20) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 14 e 15.
12.2. Il Comune, a partire dal 6° anno, fermo restando l’incameramento dell’importo versato per la concessione ventennale, di cui alla presente procedura di gara, da facoltà al concessionario di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisizione della titolarità dell’attività farmaceutica, previo pagamento dell’ulteriore somma come appresso determinata: “Fatta la media del fatturato desumibile dalla distinta contabile del S.S.N. degli ultimi due esercizi finanziari conclusi, il concessionario riconoscerà al Comune un importo pari al 25% di detta media”. Tutte le spese contrattuali poste a carico del concessionario.
12.3. Qualora il concessionario, alla scadenza naturale della concessione (anni 20 oppure nel minor termine fissato nell’offerta aggiudicataria) non dovesse esercitare il diritto di prelazione per l’acquisizione della titolarità dell’attività farmaceutica, la gestione della farmacia potrà essere affidata ad altro soggetto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, riconoscendo all’originario concessionario il valore dell’avviamento che dovrà essere corrisposto dal concessionario subentrante come determinato al successivo punto 13.2. Il valore dell’avviamento non sarà corrisposto all’originario concessionario qualora l’Amministrazione Comunale gestisca in proprio la farmacia comunale.
12.4. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del SERVIZIO, le PARTI concordano che, fino all’assunzione del SERVIZIO da parte del nuovo affidatario indicato dal COMUNE, il GESTORE sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del CONTRATTO alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
13. CESSAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
13.1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il GESTORE sarà tenuto a consegnare al soggetto indicato dal COMUNE (di seguito anche “NUOVO GESTORE”), il servizio relativo alla farmacia.
13.2. Ove il Comune e il Concessionario non raggiungessero l’accordo sul valore dell’avviamento, lo stesso sarà determinato da una primaria società specializzata in tal genere di valutazioni, da scegliersi di comune accordo. In difetto di accordo le parti si rivolgeranno per la determinazione del valore dell’avviamento al Presidente del Tribunale di Catania ex art. 2343 bis – c.c. Il valore dell’avviamento, comunque, non sarà corrisposto all’originario concessionario qualora l’Amministrazione Comunale gestisca in proprio la farmacia comunale.
13.3. I soggetti che, al momento della restituzione della farmacia, sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il NUOVO GESTORE, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ..
13.4. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal GESTORE relativi alla farmacia proseguiranno in capo al NUOVO GESTORE, purché conclusi nell’effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.
13.5. All’atto della riconsegna del servizio, il GESTORE sarà tenuto a garantire al
COMUNE, ovvero, su indicazione del COMUNE, al NUOVO GESTORE:
- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al GESTORE;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall’applicazione del contratto collettivo.
14. RISOLUZIONE E PENALI
14.1. Quando emerga che il GESTORE sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal CONTRATTO, il COMUNE contesterà al GESTORE, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato.
Entro tale termine, il rappresentante legale del GESTORE ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
14.2. Trascorso il termine fissato dal COMUNE senza che il GESTORE abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il COMUNE potrà decidere di risolvere il CONTRATTO e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al GESTORE. Le PARTI convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal COMUNE secondo le suddette modalità.
14.3. La risoluzione del CONTRATTO comporta, oltre la revoca dell'affidamento del SERVIZIO e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all’acquisto ipso jure da parte del COMUNE, ovvero del NUOVO GESTORE indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del GESTORE da esso utilizzati per lo svolgimento del servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il COMUNE o il NUOVO GESTORE procederanno al versamento al GESTORE di un importo calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 13, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del COMUNE del danno subito.
14.4. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del CONTRATTO), il COMUNE (qualora il GESTORE non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal COMUNE) potrà applicare al GESTORE una penalità fino ad un massimo di € 100,00 (euro cento/00) per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.
14.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal COMUNE, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
14.6. Il COMUNE si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno.
Ove il COMUNE si avvalga del deposito cauzionale, il GESTORE è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
14.7. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
15.1. Il COMUNE potrà risolvere di diritto il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del SERVIZIO quali:
a) Sottoposizione del GESTORE a procedure concorsuali;
b) Scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del GESTORE, per qualsiasi causa;
c) Chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) Inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del CONTRATTO;
e) Decadenza del COMUNE dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al GESTORE;
f) Ricorso all'abusivismo professionale;
g) Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
h) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
i) Grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente CONTRATTO e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
j) Xxxxx e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente CONTRATTO e dalla Carta dei Servizi redatta dal COMUNE ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5.
15.2. La decisione del COMUNE di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del GESTORE e non impedirà al COMUNE di avvalersene in altre occasioni.
16. FORO COMPETENTE
16.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il COMUNE e il GESTORE relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo CONTRATTO sarà di competenza esclusiva del Foro di Catania.
17. NORME FINALI
17.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile.
18. ELEZIONE DI DOMICILIO
18.1. Il COMUNE elegge domicilio in Misterbianco (CT), Via S. Xxxxxxx Xxxxx n. 3.
18.2. Il GESTORE elegge domicilio in ……………………………………………………………
19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
19.1. Il GESTORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
20. SPESE
20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al CONTRATTO sono a carico del GESTORE.
21. VALORE DEL CONTRATTO
21.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad €. (così come da offerta economica).