ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990
Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, quì di seguito indicata "la Convenzione del 1990", da un lato.
e la REPUBBLICA ITALIANA, d'altro lato,
considerata la firma del Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avvenuta a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Con il presente Accordo, la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione del 1990.
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana: la Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno.
Articolo 3
1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana formulano ognuno una dichiarazione nella quale definiscono, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di
esercizio dell'inseguimento sul proprio territorio.
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia.
Articolo 5
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990.
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Articolo 6
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica italiana copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue tedesca, francese e olandese.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua tedesca, francese e olandese.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.
Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
ATTO FINALE
I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, la Repubblica italiana accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.
Essa accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica italiana copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue tedesca, francese e olandese.
I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di
Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali nelle lingue tedesca, francese e olandese.
II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:
1) Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.
L'Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno state realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo di adesione e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi.
2) Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune ai cinque Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
3) Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati
Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica italiana s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione italiana venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.
Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985
In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti dichiarano che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, del suddetto Accordo non arrecano pregiudizio alle competenze che derivano dalla legge italiana alla "Guardia di Finanza" e
che essa esercita sul territorio italiano.
DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO
Il ventisette novembre millenovecentonovanta, rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Parigi l'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica italiana ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen.