ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
⮚ Visto il D. Lgs. del 18/4/2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 113 che prevede:
• al comma 2 “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
• al comma 3 "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori; […] La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”.
⮚ Visto il CCNL, comparto Università, sottoscritto in data 16/10/2008;
⮚ Visto il CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19/4/2018, e in particolare l'art. 42, comma 3, lett. g);
⮚ Considerato che ai sensi dell’art. 113 comma 2 il fondo è modulato in base all’importo posto a
base di gara;
⮚ Considerato che l’Amministrazione ha previsto di modulare l’importo effettivo del Fondo sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate e che il fondo è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall’applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo:
IMPORTO FONDO PER LAVORI
Importo a base di gara (€) | Aliquota | Determinazione dell’importo del Fondo | |
Da | a | ||
40.000 | 149.999,00 | 2,0% | 2% dell’importo |
150.000,00 | 999.999,00 | 1,90% | 2.999,98 € + 1,90% sulla parte eccedente 150.000,00 e fino a € 999.999,00 |
1.000.000,00 | 5.547.999,00 | 1,80% | 19.149,96 € + 1,80% sulla parte eccedente 1.000.000,00€ e fino a 5. 547.999,00€ |
> 5.548.000,00* | 1,70% | 101.013,96 € + 1,70% sulla parte eccedente 5.548.000,00 € |
*soglia comunitaria (in caso di modifica della soglia comunitaria la tabella si intenderà automaticamente adeguata).
IMPORTO FONDO PER FORNITURE E SERVIZI
Importo a base di gara/ fase principale del contratto (€) | Aliquota | Determinazione dell’importo del Fondo | |
Da | A | ||
214.000* | 499.999 | 1,75% | 1,75% dell’importo |
500.000 | 4.999.999 | 1,0% | € 8.749,98 + 1,0% sulla parte eccedente e fino a 500.000,00 € |
> 5.000.000 | 0,5% | € 53.749,97+ 0,5% sulla parte eccedente 5.000.000,00 € |
*soglia comunitaria (in caso di modifica della soglia comunitaria la tabella si intenderà automaticamente adeguata).
Tutto ciò premesso, con riferimento agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico ammnistrativo, incentivabili ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, le Parti
CONCORDANO
ART. 1 - MODALITÀ DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI TRA IL PERSONALE
1. Sulla base del Programma triennale dei lavori e della Programmazione biennale per forniture e servizi il Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Direttore generale, predispone entro il mese di marzo di ciascun anno una proposta di assegnazione al personale delle attività incentivabili, per ciascuna procedura, tenendo conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d’intesa con il Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente.
2. La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:
a) l’importo complessivo dell’opera o del lavoro, servizio, fornitura;
b) l’importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
c) il nominativo del personale a cui sono state assegnate le attività oggetto di incentivazione nonché il nominativo del personale che collabora alle stesse;
d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
e) l’importo dell’incentivo spettante ad ogni componente di cui al punto c) con una
previsione dei tempi di liquidazione in funzione delle fasi di realizzazione dell’opera.
3. Il Responsabile della Struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l’espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività.
4. Le proposte di assegnazione delle attività per l’anno di riferimento, predisposte da ciascun Responsabile di Struttura, devono essere approvate dal Direttore generale, con il supporto delle Aree competenti in materia di Edilizia e di Appalti, al fine di garantire l’equità dell’incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.
5. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo, previa approvazione da parte del Direttore generale, possono essere apportate dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, d’intesa
con il Responsabile del personale coinvolto se afferente a struttura diversa, con provvedimento motivato tenendo conto delle fasi già espletate.
ART. 2 - CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI TRA IL PERSONALE E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE INCENTIVO
1. Il 20% dell’importo del Fondo di cui all’art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 è utilizzato come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:
RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVABILE PER LAVORI
Attività | Percentuale |
Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del Codice) | 40% |
Attività di programmazione della spesa per investimenti | 5% |
Attività di Direzione lavori (art. 101 del Codice) | 35% |
Attività di verifica preventiva della progettazione | 5% |
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 5% |
Attività di Collaudo tecnico amministrativo, di regolare esecuzione, di collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6 del Codice) | 10% |
TOTALE | 100% |
RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVABILE PER FORNITURE E SERVIZI
Attività | Percentuale |
Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) | 35% |
Attività di programmazione della spesa per investimenti | 5% |
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara | 30% |
Attività di esecuzione dei contratti pubblici comprese le attività di verifica di conformità o di verifica di regolare esecuzione. | 30% |
TOTALE | 100% |
3. Sono compresi nella ripartizione dell’incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio - che intervengono nelle
diverse fasi del procedimento e contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
4. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l’effettivo apporto di ciascuno al completamento dell’attività medesima.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite.
6. In caso di slittamenti temporali delle attività rispetto ai tempi previsti e in caso di incremento dei costi, non giustificati da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano, sia per i lavori sia per le forniture e servizi, dei coefficienti riduttivi come di seguito riportato:
SLITTAMENTI TEMPORALI | Coeff. riduttivo C1 |
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale | 0,95 |
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale | 0,9 |
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale | 0,8 |
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale | 0,7 |
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale | 0,5 |
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale | Nessun incentivo |
INCREMENTO COSTI | Coeff. riduttivo C2 |
incremento dei costi fino al 20% | 0,95 |
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% | 0,9 |
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,8 |
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,7 |
incremento dei costi superiore al 50% e fino al 60% | 0,5 |
incremento dei costi superiore al 60% | Nessun incentivo |
7. In caso di compresenza di slittamento temporale e di incremento dei costi i coefficienti si cumulano.
8. Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 2, lettera b) e comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;
b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisti indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
c) ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale;
d) ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.
ART. 3 - DISPOSIZIONI FINALI
1. I contenuti del presente Accordo saranno recepiti nello specifico Regolamento di Ateneo in materia di incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell’Ateneo di Bologna, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le Parti, inoltre, concordano quanto segue:
- quanto definito con il presente Accordo ha natura sperimentale, con particolare riferimento alle modalità e criteri di riparto degli incentivi tra il personale interessato. Le Parti si impegnano, entro l’ultimo trimestre dell'anno 2021, a verificare i dati sui compensi erogati e il numero di dipendenti coinvolti e, se necessario, ad apporre dei correttivi. Nel caso in cui ciò non fosse necessario o in caso di inerzia delle Parti, continueranno a trovare applicazione i criteri di cui al presente accordo. Sarà oggetto di monitoraggio anche come saranno declinati le modalità e i criteri di riparto degli incentivi nel regolamento.
- l’impegno a riconsiderare, all’esito del periodo di applicazione sperimentale del Regolamento sopra indicato (anno 2021), la soglia economica di accesso all’incentivo per le procedure di approvvigionamento di beni e servizi per importi compresi tra 40.000 euro e la soglia comunitaria (attualmente pari a 214.000 euro).
- l'Amministrazione comunicherà alla Parte Sindacale, con cadenza annuale, il numero e il nome delle persone coinvolte in ciascun appalto con le relative attività e l'importo previsto (in fase di programmazione) e l'andamento generale dei pagamenti, suddivisi per singola struttura, con indicazione del nome e del numero dei dipendenti interessati. Le medesime informazioni verranno rese accessibili al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo.
- che sono oggetto di incentivo le procedure per lavori di importo compreso fra 40.000 euro e
150.000 euro in presenza di una procedura sostanzialmente comparativa la cui motivazione deve emergere dalla determina a contrarre.
- l’impegno a prevedere entro il primo semestre 2021 nell’ambito della contrattazione integrativa, sulla base delle prime risultanze di dati che saranno disponibili nei primi mesi del 2021, delle forme di compensazione tra gli incentivi tecnici e le altre forme di incentivazione previste nell’Ateneo di Bologna, al fine di riconoscere l’apporto indiretto di tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.
Le Parti, presa visione del testo dell’Accordo, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.
La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:
Delegato del Rettore | Xxxx. Xxxxx Xxxx | x.xx Xxxxx Xxxx |
Direttore Generale | Dott. Marco Degli Esposti | x.xx Marco Degli Esposti |
e | ||
la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di: | ||
Delegato FLC - C.G.I.L. | Susi Bagni | x.xx Susi Bagni |
Delegato C.I.S.L. FSUR - Settore Università | Xxxxxxxx Xxxxxx | x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx |
Delegato FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA RUA | Xxxxxxxx Xxxxxxx | x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Componenti R.S.U.
Nominativo Firma
Bologna, 27.01.2021