REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
COMUNE DI FALOPPIO
PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 14.03.2008 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 18.03.2010
INDICE
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 OGGETTO
ART.2 PRINCIPI
ART.3 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
TITOLO 2 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ART.4 SISTEMI DI AFFIDAMENTO
ART.5 BANDI DI GARA ART.6 PUBBLICITA’
ART.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ART.8 DOCUMENTAZIONE DIE REQUISITI ART.9 CAUSE DI ESCLUSIONE
ART.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART.11 ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO ART.12 LICITAZIONE PRIVATA
ART.13 APPALTO-CONCORSO ART.14 TRATTATIVA PRIVATA ART.15 GARA UFFICIOSA
ART. 15 BIS LA PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI ART.16 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART.17 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE ART.18 COMMISSIONI DI GARA
ART.19 COMMISSIONI DI GARA PER GLI APPALTI DI RILIEVO COMUINITARIO, GLI APPALTI- CONCORSO, LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E DI SERVIZI
ART.20 PRINCIPI INERENTI AL BANDO DI GARA E/O ALLA LETTERA INVITO ART.21 RIAPERTURA E PROROGA DIE TERMINI
ART.22 OFFERTE ANOMALE ART.23 OFFERTA INCONGRUA ART.24 UNICA OFFERTA ART.25 VERBAALE DI GARA
ART.26 RAPPRESENTANTE DELLE DITTE ART.27 INTERPRETAZIONE DELL’OFFERTA ART.28 AGGIUDICAZIONE
TITOLO 3 TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI ART.29 CONTRATTI APERTI
ART.30 CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
ART.31 COSTRUZIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI ART.32 CONCORSO DI IDEE
ART.33 CONVENZIONI URBANISTICHE ART.34 DONAZIONI
ART.35 DONAZIONI
ART.36 CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ART.36 BIS
TITOLO 4 CONTRATTO
ART.37 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART.38 FORMA
ART.39 TERMINI
ART.40 CONTENUTO DEL CONTRATTO
ART.41 ONERI CONTRATTUALI, DIRITTI DI SEGRETERIA, REPERTORIAZIONE,
REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE, BOLLO
ART.42 CAUZIONI
ART.43 REVISIONE DEI PREZZI ART.44 ESECUZIONE
ART.45 MODIFICHE CONTRATTUALI, VARIANTI, AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ART.46 CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.47 PROROGA DEL CONTRATTO ART.48 RINNOVO DEL CONTRATTO ART.49 SUBAPPALTO
ART.50 PENALI
ART.51 INADEMPIMENTO
ART.52 PAGAMENTI E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI ART.53 RINVIO
ART.54 ABROGAZIONE DI NORME
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, dello Statuto Comunale,nonché in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l’attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di lavori, di servizi e di forniture finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, nei limiti di quanto non disposto dalla disciplina comunitaria o nazionale.
I lavori, i servizi e le forniture che debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.
ART. 2 PRINCIPI
Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti l’A.C. conforma la propria attività ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, economicità, correttezza amministrativa, imparzialità, pubblicità e massima trasparenza nelle procedure.
L’attività negoziale è finalizzata all’attuazione dei programmi e dei progetti dell’A.C. e si svolge in conformità alle norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento ed alle previsioni di Bilancio e del Piano Obbiettivo di Gestione.
ART.3 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
E’ competenza della Giunta comunale o del Responsabile del Servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della deliberazione o della determinazione a contrarre di cui all’art.192 del D.Lgs 267/2000 e art. 11 del D.lgs n. 163/2006, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
L’adozione della deliberazione o determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti il cui valore sia inferiore a € 5.000,00 nei limiti in cui si tratti di contratti stipulati per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi.
TITOLO 2
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 4 SISTEMI DI AFFIDAMENTO
Fatta salva l’applicazioni di disposizioni speciali riguardanti particolari contratti e quanto previsto agli artt.29 e seguenti, per la scelta del contraente il Comune si avvale, generalmente, della procedura aperta (pubblico incanto) per i contratti per i quali derivi un’entrata. Per i contratti dai quali derivi un’uscita, generalmente, si utilizzerà il sistema più opportuno fra le procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) e la procedura negoziata (trattativa privata), avendo modo di indicarlo chiaramente già nella determinazione a contrarre.
Qualora sia previsto dal bando di gara, l’Amministrazione procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nei casi previsti si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento per i lavori e le forniture in economia.
Le procedure di cui all’art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono regolamentate dal successivo
articolo 15 bis.
ART.5 BANDI DI GARA
Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e, se prevista dalla legge o dal regolamento, la trattativa privata, sono preceduti da bandi di gara approvati e sottoscritti dai Responsabili dei Servizi competenti per materia in relazione all’oggetto del contratto e formulati in modo tale da contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.
In ogni caso i bandi, ovvero, nelle licitazioni e nelle trattative private, le lettere-invito, devono indicare i criteri in base ai quali le offerte saranno valutate, specificando altresì il loro ordine di importanza.
Se il bando fa riferimento ad un disciplinare di gara, ad un capitolato generale o speciale, di essi deve esserne data adeguata pubblicità e devono essere specificate le modalità per accedere agli stessi.
ART.6 PUBBLICITA’
I bandi di gara devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dalla legge. In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune e devono essere messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Ciascun Responsabile del servizio, in relazione alla tipologia ed all’oggetto del contratto, può integrare le forme obbligatorie di pubblicità previste per legge e dal presente regolamento, anche per mezzo di comunicati stampa, manifesti, avvisi su reti informatiche e telematiche, segnalazioni presso altri Comuni ed enti pubblici e alle associazioni di categoria interessate.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla pubblicazione dell’esito delle gare.
ART.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimenti ad elementi significativi del bilancio dell’impresa, alle caratteristiche degli appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell’appalto.
I bandi e le lettere invito relativi a tutte le gare devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei CCNL si settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell’appalto, devono essere indicati nel bando.
ART.8 DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell’ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima normativa.
Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all’aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in copia autentica.
Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d’appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, il possesso della capacità economico-finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentato, ove richiesto, tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci;
c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi;
Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione, possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei per l’Amministrazione.
In caso di dichiarazione mendace resa dall’aggiudicatario, l’Amministrazione annulla con atto motivato l’aggiudicazione e aggiudica il contratto al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi contro il responsabile per il risarcimento dei danni che ne derivano, ferme restando le conseguenze penali della dichiarazione mendace.
ART.9 CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione dalle gare d’appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera-invito.
ART.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Gli appalti di lavori, servizi o forniture vengono aggiudicati al massimo ribasso quando vi sia un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, in base al quale la valutazione delle offerte possa essere
effettuata con riferimento esclusivo al prezzo. Nell’ambito dei metodi previsti dalla legislazione vigente, il Comune privilegia il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
Gli appalti di cui al precedente comma vengono aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando sia opportuno valutare il rapporto qualità/prezzo dell’offerta. In tal caso nel bando di gara e/o nella lettera-invito devono essere indicati tutti gli elementi che saranno valutati, separatamente o congiuntamente, ed il peso attribuito ad ognuno. In relazione al contenuto dell’appalto l bando può indicare punteggi o, comunque, soglie minime tecnico-quantitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute ammissibili.
ART.11 ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO
Ai pubblici incanti possono concorrere tutte le ditte che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.
Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, l’Amministrazione si avvale del pubblico incanto nei seguenti casi:
a) per i contratti dai quali derivano introiti a favore del Comune;
b) per le gare dove le offerte consistono nel solo prezzo e nelle quali l’oggetto dell’appalto sia sufficientemente definito e dettagliato nel capitolato speciale;
c) per le gare nelle quali non sia opportuna una pre-selezione dei concorrenti;
d) in tutti i casi nei quali si ritenga opportuno ovvero vantaggioso per il Comune servirsi di tale metodo di aggiudicazione.
ART.12 LICITAZIONE PRIVATA
Alla licitazione privata partecipano le ditte che ne abbiano fatto richiesta e che possiedano i requisiti prescritti.
Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, l’Amministrazione si avvale della licitazione privata nei seguenti casi:
a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
b) in tutti i casi nei quali si ritenga opportuno ovvero vantaggioso per il Comune servirsi di tale metodo di aggiudicazione.
E’ consentito il ricorso alla procedura privata semplificata nei casi e con le modalità previste dalla legge
ART.13 APPALTO-CONCORSO
Per lavori e per forniture di beni e/o servizi di complessità o specialità del tutto particolari, ovvero quando appare necessario avvalersi dell’apporto di altri soggetti per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, il Comune può scegliere il Contraente mediante appalto concorso.
Nell’appalto concorso i concorrenti sono chiamati a presentare all’Amministrazione non soltanto un’offerta economica, ma anche un progetto in base al quale realizzare l’opera, ovvero una soluzione operativa in base alla quale eseguire la fornitura di un bene o di un servizio, dietro l’indicazione di un progetto di massima o di un’idea da parte dell’Amministrazione.
Alla conclusione dei lavori il verbale viene trasmesso alla Giunta Comunale la quale, valutato il giudizio espresso dalla commissione, autorizza il responsabile del servizio a procedere all’aggiudicazione e, contestualmente, approva il progetto o la soluzione operativa.
Il giudizio della commissione non è vincolante ma, qualora la giunta intenda procedere in modo difforme, deve indicare in modo esauriente le motivazioni.
ART.14 TRATTATIVA PRIVATA
Qualora non si tratti di spese minute ed urgenti e non si possa ricorrere alla procedura per le spese in economia disciplinate da apposito regolamento, può procedersi a trattativa privata nei casi consentiti dalla normativa comunitaria e di recepimento e da specifiche disposizioni di legge.
Nell’atto di determinazione a contrattare deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
ART.15 GARA UFFICIOSA
La trattativa privata deve, di norma, essere preceduta da una gara ufficiosa, salvo le ipotesi di seguito elencate previste dalla normativa in materia in vigore, in cui è possibile il ricorso ad una sola ditta:
a) per l’acquisto di beni, prestazione di servizi e esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
b) quando l’oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentale, di ricerca o tecnico- scientifiche;
c) quando di tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso;
d) per l’acquisizione di servizi o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l’acquisizione di servizi o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni;
e) nei casi in cui, a motivato giudizio del responsabile di settore, i costi per la pubblicità risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto;
f) in tutti i casi previsti dal citato Regolamento comunale per i lavori,le forniture e i servizi in economia;
La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile del Servizio di cui all’art.5
Fatto salvo quanto previsto dalla legge per particolari tipologie di appalti, il numero delle ditte invitate non deve essere inferiore a 5 (cinque ), sempre che sul mercato ne esistano in tale numero.
Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia e di qualità, tra quelle che abbiano già dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l’Amministrazione, secondo quanto valutato dall’Amministrazione stessa o comunque fra ditte idonee presenti sul mercato.
In ogni caso, le ditte devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alle gare ufficiali relative all’oggetto del contratto.
L’invito alla gara ufficiosa, che può essere trasmesso anche per mezzo di telefax , deve indicare un termine non inferiore a otto giorni per la presentazione delle offerte. Il termine decorre dalla ricezione dell’invito.
Le offerte devono rimanere segrete fino alla prima seduta pubblica di cui al comma seguente.
La gara ufficiosa si svolge in seduta pubblica davanti al responsabile del Servizio interessato e a due testimoni scelti nell’ambito dell’ufficio.
Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto, a cura del responsabile stesso, un verbale nel quale si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell’aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto dal responsabile e dai due testimoni.
Qualora per la particolare natura del contratto il responsabile ove lo ritenga necessario, purchè ciò sia indicato nella lettera invito, può stabilire che all’esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell’art.18.
Per quanto riguarda i metodi di aggiudicazione, si applicano le norme previste dall’art.10. A tal fine, nell’invito deve essere precisato se l’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo del prezzo più basso ovvero con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Comune, nell’ambito di una medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera invito deve precisare tale facoltà.
ART.15-BIS LA PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI
Con riferimento alla disciplina di cui al comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la procedura negoziata di cui all’art. 57 dello stesso Decreto è attuabile con l’invito di almeno cinque soggetti per importi a base di gara fino a 500.000,00€ e almeno dieci soggetti per importi superiori e fino a 1.000.000,00€.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e delle indicazioni di cui alle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si provvederà all’espletamento della procedura negoziata nei seguenti modi:
a) per importi di gara fino a 500.000,00 € i soggetti invitati dovranno essere almeno cinque sino al limite di 150.000,00 € e almeno sette sino al limite di 500,000,00 € e andranno scelti con particolare riguardo alle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante, all’idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed ai pregressi rapporti contrattuali che non hanno causato contestazioni.
b) Per i importi superiori a 500.000,00 € la scelta del contraente potrà essere preceduta da specifica indagine di mercato.
Si prescrive, inoltre, che il soggetto aggiudicatario dell’ultima gara d’appalto avente categoria prevalente analoga alla procedura da esperire non venga invitato alla procedura stessa. Ciò per importi a base d’appalto della precedente procedura pari o superiore a 100.000,00 €.
Al fine di attuare un’adeguata rotazione fra i soggetti invitati, l’Amministrazione Comunale potrà periodicamente pubblicare avviso riferibile alle tipologie di spesa che si presume di porre in appalto.
Al fine della motivazione a sostegno del ricorso alla procedura negoziata si ritiene che la stessa, per casistiche di intervento non esulanti dalla norma, sia adottabile, in via prioritaria, dai servizi preposti per importi sino a 500.000,00€, ciò in relazione al principio generale di efficacia amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 163/2006.
ART.16 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando, ovvero dall’avviso di gara, inderogabilmente entro il temine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando o dall’avviso di gara per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno 180 giorni decorrenti dal giorno in cui le offerte sono aperte in seduta pubblica, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
ART.17 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
“La procedura di gara si svolge in tre distinte fasi:
I FASE IN SEDUTA PUBBLICA. La gara ha inizio nel giorno, all’ora e nel luogo indicati nel bando di gara con seduta pubblica a cui può intervenire un rappresentante legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta.
La commissione, previa presa d’atto della certificazione rilasciata dall’Ufficio Protocollo relativa al numero e ai mittenti dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la loro presentazione e previa verifica e presa d’atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti le offerte e dell’integrità degli stessi, provvede all’apertura dei plichi medesimi. La commissione procede all’apertura delle buste contenenti i documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente di gara procede a siglare, unitamente ad un rappresentante delle imprese presenti, le buste ulteriori richieste oltre alla busta di cui sopra, che resteranno chiuse e depositate presso gli Uffici dell’Ente sino all’espletamento delle operazioni relative alle fasi successive di gara.
II FASE IN SEDUTA SEGRETA (EVENTUALE). Qualora il bando di gara preveda un criterio di aggiudicazione che comporti la qualificazione di elementi diversi ed ulteriori rispetto all’elemento prezzo, in una o più sedute la commissione valuta tali elementi tecnici (previa apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e previa verifica della loro integrità) e procede all’assegnazione dei relativi punteggi in base ai criteri indicati nel bando di gara. E’ facoltà della commissione stabilire metodologie di differenziazione dei punteggi all’interno dei singoli criteri mediante la specificazione di sottocriteri.
III FASE IN SEDUTA PUBBLICA. La commissione, in seduta pubblica successivamente comunicata alle ditte partecipanti, a cui può intervenire un rappresentante legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta, previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte di cui alla fase II, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, previa verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale secondo quanto richiesto dal bando di gara, procede all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della relativa graduatoria.
ART.18 COMMISSIONI DI GARA
Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del responsabile del servizio e sono composte, salvo quanto disposto nel successivo art.19, da tre membri effettivi.
Il Responsabile del servizio di cui all’art.5 è di diritto Presidente delle commissioni; l’istruttore amministrativo del settore interessato funge da membro e segretario; il terzo membro viene individuato fra i dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni esperti nella materia dell’appalto.
L’esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri.
I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la gara.
ART.19 COMMISSIONI DI GARA PER GLI APPALTI DI RILIEVO COMUNITARIO, GLI APPALTI- CONCORSO, LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E DI SERVIZI
Le commissioni di gara per gli appalti di rilievo comunitario, gli appalti-concorso, le concessioni di opere pubbliche e di servizi sono così composte:
I. membri di diritto interni:
- Responsabile del Servizio interessato - Presidente
- Segretario Comunale
- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o Cave
- Responsabile del Servizio Finanziario o Tributi
In caso di assenza assume la qualità di membro un dipendente dell’A.C. o di altra amministrazione, che adempia funzioni in servizio analogo.
II. Membri tecnici esterni quando previsto:
due membri scelti fra docenti universitari, funzionari e dipendenti di altri enti pubblici o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell’appalto o della concessione.
In relazione all’entità dell’appalto o all’oggetto del medesimo, la composizione della commissione può essere limitata ai soli membri interni.
ART.20 PRINCIPI INERENTI AL BANDO E/O ALLA LETTERA INVITO
Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla sostituzione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART.21 RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ART.22 OFFERTE ANOMALE
Fatta salva la specifica normativa in materia di LL.PP., la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell’amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all’economia del metodo di prestazione dell’oggetto dell’appalto, alla congruità dei prezzi (valutata anche sulla base della compatibilità con l’applicazione del CCNL di categoria), alle condizioni di favore di cui goda l’offerente, all’originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
ART.23 OFFERTA INCONGRUA
L’offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dalla commissione aggiudicante. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.
ART.24 UNICA OFFERTA
L’amministrazione può procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera-invito.
Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto-concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la Commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea all’aggiudicazione.
Qualora l’unica offerta non risulti congrua il contratto non viene aggiudicato.
ART.25 VERBALE DI GARA
Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi: la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara; i principi che regolano il procedimento di gara; l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara; la formulazione della graduatoria; le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall’art. seguente; la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione.
ART.26 RAPPRESENTANTE DELLE DITTE
Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali e l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza.
ART.27 INTERPRETAZIONE DELL’OFFERTA
Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
ART.28 AGGIUDICAZIONE
Il bando di gara deve prevedere che il vincolo giuridico consegua esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l’atto con il quale si individua l’offerta migliore con cui l’ente stipulerà il successivo contratto.
Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione provvisoria e ad incamerare le somme previste dall’art.42 del presente regolamento. Dopo avere verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia, l’ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
Il contratto non è soggetto ad approvazione.
TITOLO 3
TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI
ART.29 CONTRATTI APERTI
E’ consentita la conclusione di contratti aperti in cui sia lasciata al Responsabile di Servizio competente per materia, rispetto ad un importo previsto a base d’asta e con riferimento ad un determinato arco temporale, la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e dei servizi da assoggettare a ribasso d’asta che il contraente, su richiesta, è tenuto a prestare.
Nell’indicazione dell’importo presunto del rapporto contrattuale deve essere specificato che l’appalto verrà aggiudicato per l’importo derivante dall’esito di gara dando atto che tale cifra rappresenta l’importo massimo utilizzabile a tale scopo. Il mancato o parziale utilizzo dell’importo aggiudicato entro il termine contrattuale previsto, non attribuirà all’aggiudicatario il diritto alla richiesta di indenizzo alcuno.
ART.30 CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
L’affidamento di lavori di rilevante complessità o importanza può avvenire mediante la concessione di costruzione e gestione, con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Nell’affidamento in concessione l’Amministrazione trasferisce in capo al concessionario i poteri, gli oneri e gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto, che devono essere analiticamente e compiutamente previsti nel provvedimento che autorizza a contrattare, unitamente alle altre modalità di scelta del contraente e agli altri contenuti necessari del rapporto.
In ogni caso, alla scelta del contraente si perviene mediante procedura ad evidenza pubblica, di regola per mezzo di un appalto - concorso.
ART.31 CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI
L’Amministrazione può provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, mediante il loro affidamento in concessione a terzi.
Nell’affidamento in concessione l’Amministrazione conferisce gli oneri e le potestà del Comune al concessionario che si sostituisce all’Amministrazione stessa nell’adempimento della pubblica funzione gestendo, in tal modo, direttamente i rapporti con l’utenza.
Alla scelta del concessionario si perviene mediante procedura ad evidenza pubblica, fatta salva l’osservanza di norme speciali relative a particolari servizi.
Il provvedimento con il quale viene autorizzato l’affidamento in concessione del servizio deve contenere ogni elemento utile a disciplinare compiutamente l’oggetto della concessione stessa, ed in particolare:
a) oggetto della prestazione;
b) durata della concessione;
c) eventuale canone o corrispettivo. In caso di aggio, eventuale minimo garantito;
d) vigilanza sul funzionamento del servizio;
e) modalità degli eventuali rendiconti;
f) modalità di espletamento del servizio;
g) responsabilità del concessionario;
h) disciplina delle cauzioni;
i) sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento.
ART.32 CONCORSO DI IDEE
Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, l’Amministrazione può avvalersi del concorso di idee.
Il concorso, al quale viene data adeguata pubblicità anche per mezzo di comunicazioni agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
Nel bando e nell’eventuale invito deve essere indicato:
a) se al vincitore competerà un premio, e quale;
b) se ai partecipanti competerà un rimborso spese;
c) se il progetto o l’elaborato sarà acquistato dal Comune;
d) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
Se il bando o l’invito non prevedono espressamente il contrario, i progetti e gli elaborati restano di proprietà dei concorrenti.
Per la valutazione dei progetti o degli elaborati si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’appalto concorso.
ART.33 CONVENZIONI URBANISTICHE
Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione di quanto previsto dalla legge statale e regionale e dagli strumenti urbanistici di cui si è dotato il Comune.
Le convenzioni urbanistiche sono approvate con apposita deliberazione, sulla base di schemi predeterminati dall’Amministrazione.
La deliberazione deve indicare:
a) le finalità della convenzione;
b) la determinazione degli elementi di rilevanza urbanistica ed edilizia dell’intervento;
d) gli oneri e gli impegni assunti ed ogni altro elemento essenziale in relazione alle caratteristiche della particolare convenzione.
Qualsiasi variazione alle convenzioni urbanistiche necessita dell’assenso dell’organo competente alla loro adozione ed approvazione.
ART.34 DONAZIONI
La deliberazione con la quale il Comune accetta una donazione deve indicare:
a) la descrizione precisa del bene o dei beni oggetto della donazione, unitamente alla relativa valutazione economica;
b) le motivazioni per le quali la donazione viene accettata;
c) in caso di donazione modale, l’accettazione espressa e motivata del particolare onere o delle specifiche condizioni alle quali la donazione è subordinata.
Il Comune può donare un proprio bene esclusivamente a favore di una pubblica amministrazione. La deliberazione con la quale viene disposta la donazione deve indicare:
a) la descrizione di cui alla lettera a) del precedente comma;
b) le finalità di rilevanza pubblica che giustificano la donazione;
c) la previsione della retrocessione del bene al Comune qualora vengano a cessare le finalità di interesse pubblico di cui alla precedente lettera b).
Le donazioni sono stipulate con atto pubblico, salvo il caso di beni mobili di modico valore, intendendosi tali i beni il cui valore sia stimato al di sotto di € 1.000,00.
ART.35 SPONSORIZZAZIONI
L’Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali, sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale. A sua volta l’Amministrazione può assumere la veste di sponsor in relazione a manifestazioni culturali, sportive o turistiche.
La sponsorizzazione può avere origine dall’iniziativa di soggetti privati o da iniziative dell’Amministrazione. In tale ultimo caso ne deve essere data preventiva pubblicità.
Le forme di sponsorizzazione non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamento. In ogni caso, devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
ART.36 CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nell’apposito registro regionale ed operanti da almeno sei mesi, per lo svolgimento di attività nelle seguenti aree:
• socio-assistenziale;
• protezione civile;
• tutela e promozione dei diritti;
• promozione della cultura ed educazione permanente;
• tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
• promozione dell’attività sportiva.
Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma non può essere in alcun modo retribuito, né dal Comune, né dai beneficiari.
E’ ammissibile unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nella convenzione, salvo quanto stabilito nel vigente Regolamento dei Contributi.
Le convenzioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma, devono contenere:
a. l’individuazione della tipologia di utenza, delle prestazioni da erogare e delle modalità di erogazione;
b. il contenuto e le modalità di intervento dei volontari;
c. l’eventuale assegnazione in uso all’organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
d. la durata della convenzione;
e. il numero e l’elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché dell’eventuale personale dipendente e degli eventuali collaboratori esterni necessari per l’espletamento dell’attività;
f. le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
g. l’obbligo a carico dell’organizzazione stipulante di copertura assicurativa a favore del personale dipendente e/o volontario, e per i danni eventualmente cagionati a terzi durante l’espletamento dell’attività oggetto della convenzione;
h. le modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
i. le modalità di risoluzione del rapporto.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate in forma di scrittura privata.
ART.37
0.Xx deroga alla disciplina che presiede ai contratti pubblici, per i servizi e le forniture individuate al comma successivo, ogni Responsabile potrà preventivamente verificare la fattibilità del riscorso alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo Regionale delle cooperative sociali.
2. E’ possibile ricorrere alla cooperazione sociale per quanto concerne
- realizzazione e gestione del verde
- organizzazione e gestione di manifestazioni culturali e servizi culturali in genere
- piccola manutenzione edilizia ed impiantistica
- attività di custodia e pulizia degli immobili
- piccola falegnameria
- traslochi e manovalanza
- oggettistica
Tale elenco non è da considerarsi esaustivo: l’accordo preferenziale alla cooperazione sociale potrà comunque essere concesso ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni.
3. Per ogni rapporto instaurato dovrà essere stipulata idonea Convenzione conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale in materia.
4. Conformemente a quanto disposto dalla normativa regionale, le Convenzioni potranno avere una durata pluriennale. L’importo complessivo della singola committenza non potrà essere superiore a € 20.000,00 al netto dell’Iva, salvo che per “l’organizzazione e la gestione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e servizi culturali in genere” per cui l’affidamento non potrà in ogni caso superare gli
€ 30.000,00 al netto dell’Iva.
5. L’affidamento avviene in deroga alla disciplina che detta norme in materia di contratti pubblici e pertanto in via diretta, salvo quanto disposta al comma successivo. Resta salva la verifica dei requisiti dettati dalla normativa di riferimento.
6. Nei casi di particolare complessità in cui l’affidamento è legato alla presentazione di un’attività progettuale e/o qualora siano presenti più manifestazioni di interesse ad intrattenere rapporti di uguale natura con l’Amministrazione e/o il valore complessivo dell’affidamento lo suggerisca, è facoltà di ogni Responsabile promuovere una selezione riservata alle cooperative sociali di tipo B nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, par condicio e della vigente normativa di settore.
TITOLO 4 CONTRATTO
ART.38 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile del Servizio competente alla stipula del contratto trasmette all’Ufficio Contratti il contenuto essenziale del contratto di cui all’art.40, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere.
Il contratto è stipulato in nome, per conto e nell’interesse dell’A.C. dal Responsabile del Servizio competente in relazione all’oggetto del contratto stesso. La competenza è determinata in ragione dell’ufficio o servizio dal quale è partita la proposta del provvedimento di cui all’art.5 del presente regolamento. Nel caso in cui la proposta sia stata formulata da più uffici o servizi comunali, la competenza è stabilita secondo il criterio della preminenza dell’oggetto del contratto.
ART.39 FORMA
I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
• per atto pubblico con intervento del Notaio;
• per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale;
• a mezzo di scrittura privata autenticata;
• a mezzo di scrittura privata.
Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonchè per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso,
i contratti il cui valore sia superiore a € 10.000,00 vengono sempre stipulati in forma pubblica o scrittura privata autenticata con intervento del Segretario Comunale; i contratti il cui valore sia inferiore ai 10.000,00€ vengono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata.
Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale.
Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
I contratti che devono essere stipulati con i professionisti che abbiano per oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui al c.c., salvo quanto previsto al comma precedente, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore. Tali contratti non sono in ogni caso sottoposti all’applicazione dei diritti di segreteria.
Le concessioni cimiteriali sono sempre stipulate in forma di scrittura privata a prescindere dalla natura delle sepoltura.
Restano salve le discipline speciali previste nel Titolo 3 del presente Regolamento.
ART.40 TERMINI
La stipulazione del contratto deve intervenire di regola entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Nel bando di gara ovvero nel capitolato d’oneri, deve essere previsto che qualora il contraente non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, il quale corrisponde in ogni caso alla somma corrispondente alla differenza tra il valore dell’offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell’offerta presentata dal secondo classificato.
ART.41 CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto deve contenere le condizioni previste nell’atto di determinazione a contrarre, nel capitolato d’oneri e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
Elementi essenziali del contratto sono:
• individuazione dei contraenti
• oggetto del contratto
• luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni
• importo contrattuale
• modalità e tempi di pagamento
• durata del contratto
• spese contrattuali e oneri fiscali
• assicurazioni, anche se non obbligatorie, previste dai documenti di gara
• cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara
Qualora la natura dell’oggetto lo richieda, il contratto può inoltre prevedere:
• modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità
• facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno
• eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell’inadempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori
• regolamentazione subappalto
• aumento della prestazione
• proroga, rinnovo
• revisione prezzi
• anticipazioni nei casi consentiti dalla legge
• eventuale clausola compromissoria
• elezione di domicilio
• foro esclusivo di Como
• nei contratti le cui condizioni generali sono predisposti dall’Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate nel secondo comma dell’art.1341 c.c., salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale
Salvo l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 2, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell’offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile del settore ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
ART.42 ONERI CONTRATTUALI, DIRITTI DI SEGRETERIA, REPERTORIAZIONE,
REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE, BOLLO.
41.a Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno entro 10 giorni precedenti la stipula del contratto.
41.b I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, per mezzo di scrittura privata autenticata e per mezzo di scrittura privata semplice, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'incameramento dei diritti di cui al comma precedente rientra nella competenza esclusiva (dell'Ufficio Ragioneria), ivi compresa la successiva ripartizione.
Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, ogni volta che vi è un proprio intervento di assistenza e pertanto nei casi di forma pubblica amministrativa e di scrittura privata autenticata. In tali casi una quota di tali diritti è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge.
41.c I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e le scrittura private autenticate vengono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario Generale. Gli originali dei contratti iscritti a repertorio e la copia dei contratti rogati da notai sono depositati e custoditi presso l’Ufficio Contratti.
Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
41.d I contratti stipulati in forma di scrittura privata, il cui valore sia inferiore all’importo desunto dalla tariffa parte 2 allegata al DPR 131/86 sono registrati in caso d’uso, sempre che trattasi di operazioni assoggettate all’IVA.
Nel caso in cui il valore sia superiore all’importo di cui al precedente comma, vi è l’obbligo di registrazione in termine fisso.
I contratti di cui alla presente lettera vengono iscritti in un apposito registro in ordine cronologico, tenuto presso l’ufficio Segreteria ed ivi conservati in originale.
41.e Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
ART.43 CAUZIONE
Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l’istituto bancario di riferimento del Comune, mediante bonifico bancario, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge.
La cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l’ente per l’eventuale mancata stipulazione da parte dell’aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 2% del valore della base d’asta; essa è sempre dovuta salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso.
La cauzione definitiva è obbligatoria per tutti i contratti, salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso. La definizione dell’importo, che in ogni caso non può essere inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, l’incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile di Servizio individuato all’art.5.
Le cauzioni definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
A garanzia dell’adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto. In ogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni. Il fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e le parti non possono mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale in quanto l’ente deve sempre contestualmente avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del debitore principale e di tutti i fideiussori.
La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono essere disposti svincoli parziali, a discrezione del Responsabile di Servizio , per la quota corrispondente a lavori, forniture, servizi già regolarmente eseguiti.
La cauzione non è dovuta dalle P.A., dalle società di capitali a prevalente capitale pubblico, dai soggetti che stipulano un contratto di incarico professionale ed in tutti gli ulteriori casi in cui la legge lo consente. Inoltre, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, ed in considerazione dell’importo contrattuale, il Responsabile di Servizio, a sua discrezione, può esonerare il contraente dal versamento della cauzione quando il contratto segue una trattativa privata o un affidamento a cottimo fiduciario.
ART.44 REVISIONE DEI PREZZI
Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione periodica dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall’inizio dell’esecuzione.
La clausola deve prevedere che qualora dalle rilevazioni ISTAT previste dalla legge risulti una variazione nel periodo considerato superiore al tasso di interesse legale in vigore al momento della revisione, si provvede a variare i prezzi per le prestazioni ancora da eseguire, in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale suddetta.
La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle prestazioni il cui corrispettivo sia stato riconosciuto anticipatamente entro il dodicesimo mese.
La revisione non può applicarsi a favore della parte alla quale sia imputabile il ritardo nell’esecuzione.
ART.45 ESECUZIONE
Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile di Servizio competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
ART.46- MODIFICHE CONTRATTUALI. VARIANTI. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI.
Non è consentito ad amministratori, segretario generale, responsabili di settore e direttori dei lavori impartire disposizioni tese a modificare o integrare il contenuto del contratto stipulato, se non con le modalità previste dalla legge o dal regolamento. Le modifiche od integrazioni contrattuali disposte in violazione del presente articolo non sono vincolanti per l’Amministrazione.
Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio e che siano necessarie per la funzionalità del lavoro o della fornitura del bene o servizio.
Le modifiche contrattuali devono essere precedute dal provvedimento di autorizzazione emesso dall’organo comunale competente ai sensi di legge.
In caso di necessità di apportare al contenuto del contratto in corso integrazioni o variazioni che aumentino la spesa, e sempre che ciò sia consentito dalla legge, devono essere preventivamente impegnate a bilancio le risorse finanziarie necessarie.
ART.47 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto a terzi.
Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purchè si continui l’esercizio della medesima attività imprenditoriale e salve le garanzie sulla base delle quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrate
ART.48 PROROGA DEL CONTRATTO
Il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale, per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate, è ammesso unicamente per l’espletamento della nuova gara per l’affidamento della prestazione contrattuale ed è espressamente previsto nel contratto originario.
La proroga del contratto non può avere complessivamente durata superiore a 12 mesi. La proroga viene disposta con atto del Responsabile del Servizio interessato, comunicato alla ditta affidataria.
ART.48 RINNOVO DEL CONTRATTO
E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti.
E’ facoltà dell’Ente stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente qualora, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, l’Amministrazione accerti la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse per un eventuale rinnovo. Ove sia verificata la sussistenza di tali condizioni, ed in particolare la convenienza economica, l’Amministrazione comunica al contraente la volontà di procedere al rinnovo.
Il rinnovo del contratto è ammesso soltanto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, può seguire soltanto a contratti conclusi attraverso procedure di gara e la relativa facoltà deve essere prevista nel contratto originario.
La durata massima complessiva del rinnovato rapporto contrattuale, anche a seguito di più rinnovi, non può essere superiore alla durata del contratto originario. La durata complessiva non può in ogni caso essere superiore a 9 anni.
Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.
ART.49 SUBAPPALTO
Salva la normativa sui LL.PP., il subappalto è autorizzato, previa verifica da parte dell’A.C. dei requisiti del subappaltatore, nei limiti consentiti dalla legge.
Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge, è causa di risoluzione del contratto.
ART.50 PENALI
Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
L’Ente applica la penale al caso concreto, di norma, escutendo la cauzione definitiva. Potrà in ogni caso compensare i crediti derivanti dall’applicazioni di penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’appaltatore medesimo.
ART.51 INADEMPIMENTO
L’inadempimento del contraente è valutato dal Responsabile di Servizio che ha stipulato il contratto in relazione alla sua importanza, tenuto presente l’interesse delll’Amministrazione.
Se l’inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il dirigente ha l’obbligo di applicare le penali ivi previste.
Per gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare la risoluzione del contratto, il Responsabile di Servizio adotta i provvedimenti discrezionali più opportuni, avuto riguardo alla convenienza dell’Amministrazione ed al pubblico interesse.
In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il Responsabile di Servizio , dopo avere invitato formalmente il contraente ad adempiere e nel caso questi persista nel suo comportamento, provvede agli atti necessari per la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del c.c. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
ART.52 PAGAMENTI E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Ogni prestazione effettuata a favore del Comune in esecuzione di un contratto prima della liquidazione del compenso dovuto, è soggetta alla verifica, da parte del responsabile di area interessato, della conformità della prestazione alle clausole stabilite dal capitolato o dal contratto stipulato.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ART.53 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti della P.A..
Resta inteso che in caso di entrata in vigore di norme primarie incompatibili o contrarie a quanto disposto con il presente regolamento, le disposizioni in oggetto devono intendersi abrogate
ART.54 ABROGAZIONE DI NORME
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 20/03/1992 e successive modifiche ed integrazioni