Contract
C O M U N E D I B A L S O R A N O
(Provincia di L’Aquila)
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del Registro Data 16.04.2015
OGGETTO: Regolamento comunale per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti con riformulato art.17 “Cessione/Sublocazione”
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 20,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
N. | CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
1 | Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx | X | |
2 | Xxxx Xxxxxxxx | X | |
3 | Xxxxxxxxxx Xxxx | X | |
4 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | X | |
5 | Xxxxxxx Xxxxxx | X | |
6 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx | X | |
7 | Xxxxxxx Xxxxx | X | |
8 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | X |
Assegnati | n. 8 | Presenti | 5 |
In carica | n. 8 | Assenti | 3 |
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco - Presidente; Partecipa il Segretario Com.le dr. Xxxxxx Xxxxxxx, la seduta è pubblica;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Regione Abruzzo con L.R. 13 dicembre 2004, n. 45( Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) ha disciplina gli impianti fissi di radiotelecomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione;
CONSIDERATO che ai sensi della citata legge regionale (artt.8-9-10- 11) è previsto che:
Pianificazione comunale.
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990.
3. I Comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3-bis In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l’installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa (1[16]).
4. I Comuni provvedono a realizzare un catasto degli impianti installati i cui dati devono essere immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli stessi ed a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.
Art.9
Funzioni dei Comuni
1. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste dagli articoli 7 e 20 della L.R. n. 64/1998, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dal D.M. n. 381/1998 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.
3. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva comunale e del conseguente recepimento dello stesso nella pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 24.
4. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi
Art. 10
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva.
1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza. I Piani possono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 9 della legge n. 36/2001.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 9 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 5, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dagli articoli 7 e 20 della L.R. n. 64/1998. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 9.
5. La delocalizzazione è effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione è completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Il gestore dà comunicazione al Comune, entro trenta giorni dalla loro realizzazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge. L'adeguamento ai limiti è effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.11
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.
1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore. Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato della localizzazione degli apparati e della documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8
2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
3. Il Comune, acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dalla L.R. n. 64/1998, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e delle disposizioni di cui all'art. 11 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.
6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 13 nel termine ivi previsto.
8. La Giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra i quali rientra la dichiarazione della potenza
massima fornita al sistema irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
8-bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora iniziati i lavori
TENUTO CONTO dei compiti e delle limitazioni in capo al Comune, in particolare che con apposita deliberazione consiliare n 25 del 20.09.2014, esecutiva, si è già espresso formale atto di indirizzo sulla collocazione degli impianti di telefonia mobile;
VISTO che si è svolta la conferenza di servizi convocata ai sensi della L. 241/90, alla quale sono stati invitati i gestori di radiotelefonia mobile:
✓ con lettere prot. n. 4400 del 18.07.2014 rivolta a tutti i soggetti interessati, n. 4500 del 23.07.2014 rivolta al Settore Ambiente della Provincia di L'Aquila e n. 4514 del 24.07.2014 rivolta a Telecom Italia SPA, è stata convocata una conferenza di servizio istruttoria ai sensi dell'art. 14, com.1 L. 241/1990 per il giorno 25.07.2014 alle ore 10.00 presso questa Sede Comunale per esaminare l'idoneità del nuovo sito individuato dall'Amministrazione Comunale e del Regolamento per "ISTALLAZIONE ED ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE" che il Comune di Balsorano intende approvare;
✓ che in data 25.07.2014 si è svolta la 1^ seduta della Conferenza di Servizi;
✓ che a seguito della 1^ Seduta, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 20.09.2014 ha dato il proprio indirizzo favorevole alla individuazione, quale polo tecnologico in grado di ospitare tutti i nuovi impianti per teleffonia mobile e per la delocazlizzazione di quelli esistenti, l'area indicata in catasto al Fg. 8 mappale n. 1335 intestata al Comune di Balsorano, ove già è presente l'impianto fotovoltaico, precisamente a monte di essa, sul lato nord- nord/ovest (in area non interferente con l'attuale impianto fotovoltaico) e poi ha dato il proprio indirizzo favorevole anche alla richiesta della Soc. Vodafone Omnitel N.V. per far si che possa iniziare le procedure amministrative per l'istallazione dell'impianto per telefonia mobile richiesto, presso la stessa area e nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale;
✓ che con lettera prot. n. 6871 del 15.11.2014 è stata convocata la 2^ riunione per il giorno 11.12.2014 alle ore 10,00;
✓ che con lettera prot. n. 7334 del 06.12.2014 è stata convocata anche WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. che non era stata interessata alla prima riunione;
✓ che la seduta è stata aggiornata al 08.01.2015, alle ore 10,00, sia a mezzo comunicazione e-mail del 12.12.2014 che a mezzo lettera prot. n. 7430 del 12.12.2014;
✓ a causa della scarsa disponibilità comunicata dagli interessati ad intervenire alla riunione convocata per il giorno 8 gennaio 2015, con lettera prot. n. 1246 del 04.03.2015, la riunione è stata nuovamente convocata per il giorno 13.03.2015 alle ore 10,00;
✓ Il giorno 13.03.2015 erano presenti soltanto il Vice Sindaco Xxxxxxxxxx Xxxx ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica del Comune l'Arc. X. Xxxxx X. Xxxx, pertanto si è deciso di rinviare nuovamente la seduta;
✓ Con lettera prot. n. 1457 del 13.03.2015, la seduta è stata nuovamente convocata per il giorno 20.03.2015 alle ore 10,00.
CONSIDERATO che
In tale sede di conferenza di servizi indetta dal Responsabile UTC Urbanistica è stata elaborata la bozza del regolamento per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, predisposta dal Responsabile del servizio interessato;
RITENUTO
Di dover meglio precisare il riferimento all’art.17 del regolamento “Cessione/Sublocazione” in termini di riformulazione dello stesso ritenendo che la Parte Conduttrice possa avere facoltà di sublocare/cedere la porzione locata ad altri operatori del settore della telefonia previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
Che pertanto si è proceduto a riformulare l’art.17 del regolamento sopracitato nel modo seguente:
Art. 17: "Cessione/Sublocazione":
a) La Cessione/Sublocazione è consentita alle seguenti condizioni:
- il comune gestisce il contratto con l'obbligo per il primo gestore di ospitare sulla propria struttura gli altri operatori che ne faranno richiesta, la richiesta dovrà essere rivolta anche al Comune che dovrà dare il Suo assenso alla sublocazione, il canone annuo a carico del primo gestore verrà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione della convenzione;
- gli spazi a terra necessari per il contenimento degli apparati dei nuovi gestori saranno gestiti dal Comune direttamente con i nuovi soggetti interlocutori con un canone annuo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione della convenzione.
- Qualora i nuovi gestori non avessero bisogno di spazi a terra dovranno comunque corrispondere al Comune un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione della convenzione.
RITENUTO necessario approvare l’allegato regolamento onde rispondere alle esigenze di ampliamento e copertura del servizio di telefonia mobile garantendo nel contempo le migliori condizioni di tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art.49 D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che non è necessario che il Responsabile del Servizio economico e finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità in quanto l’approvazione in questione non comporta impegno di spesa;
Con votazione unanime dei consiglieri presenti
D E L I B E R A
di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto delle risultanze dei verbali di conferenza di Servizi
indette dal Resp.UTC Settore urbanistica ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i
di approvare il Regolamento comunale per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva ed identica votazione come sopra
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/00.
COMUNE DI BALSORANO
(Provincia di L’Aquila)
UFFICIO TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA
REGOLAMENTO COMUNALE
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE
I N D I C E:
CAPO I
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Finalità e obiettivi del regolamento
CAPO II
Art. 3
Criteri per la localizzazione degli impianti
Art. 4
Divieto di installazione degli impianti
Art. 5
Aree sensibili
Art. 6
Catasto degli impianti
CAPO III
Art. 7
Programma annuale e procedure di valutazione
CAPO IV
Art. 8
Regime autorizzatorio
CAPO V
Art. 9
Documentazione tecnica richiesta per impianti
Art. 10
Documentazione da presentare, in duplice copia per il tramite del SUAP, ai fini dell'ottenimento del parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL (SIESP), ai sensi della L.R. 45/'04 (ex art. 7 L.R. 64/'98):
Art. 11
Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio
Art. 12
Indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti
CAPO VI
Art. 13
Azioni di risanamento
Art. 14
Rilocalizzazione degli impianti
CAPO VII
Art. 15
Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 16
Sanzioni amministrative
CAPO VIII
Art. 17
Ce3ssione e Sublocazione
Art. 18
Partecipazione ed informazione
Art. 19
Entrata in vigore
CAPO I
Art. 1 - Ambito di applicazione
1) Il presente Regolamento è adottato in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e ai sensi:
▪ dell’art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36;
▪ dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali);
▪ del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 (“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”);
▪ del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 luglio 2003(“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 000 XXx x 000 XXx”);
▪ del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) il quale dispone, tra l'altro, all'art. 87, comma 1, che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE viene autorizzata dagli Enti locali;
▪ degli art. 114 e 117 della Costituzione e delle relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni.
2) I presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l’installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Balsorano, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.
3) Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.
Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento
1) Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all’art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
a. tutelare la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari;
b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
c. disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’articolo 2;
d. stabilire i criteri per l’attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 36/2001;
e. garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni;
f. a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell’art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso
possibile i campi elettromagnetici;
g. conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
h. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
i. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l’Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
CAPO II
Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti
1) Al fine di ridurre l’impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l’Amministrazione comunale predispone il presente Regolamento di riferimento per le installazioni di telefonia mobile individuando le aree ove privilegiare l’installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l’installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di CEM generati.
2) La scelta di concentrare impianti presso un unico sito, tiene conto dell’esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
3) L’installazione di apparati di telecomunicazione sulle aree di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d’affitto da valutare in sede di progetto.
4) Il Comune intende localizzare gli impianti in un'area che si presenta con carattere agricolo e boschivo e comunque verde con scarsi insediamenti urbani, non abitativa ma già attrezzata con impianti tecnologici, e per i quali è quindi possibile il rispetto della normativa e delle prescrizioni riguardanti l’impatto ambientale e paesaggistico; area comunque ove sarà comunque possibile, idonea e sufficiente la copertura dei servizi e con l’obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall’art. 5) del presente regolamento comunale. In tal senso è allegata la planimetria contenente la localizzazione delle aree individuate dal Comune (all. A).
5) L’eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere adeguatamente dimostrata l'impossibilità a localizzare l'impianto nell'area pubblica individuata ai sensi del precedente comma 4) del presente articolo 3 e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. In ogni caso non è consentita l’installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all’art. 5).
6) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione che più si trova vicina alle aree di cui al presente articolo.
7) Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l’impatto ambientale, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare. Le soluzioni progettuali, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.
Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti
1) E’ stabilito il divieto dell’installazione degli impianti:
a. nelle aree sensibili così come definite dall’art. 5, e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell’ottica dell’affermazione del principio della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42
- Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere
a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l’installazione/modifica è possibile previa l’acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
c. In area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
d. Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
2) Per impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, non ricadenti nei siti previsti all'art. 3, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l’impianto entro il termine di 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3) La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 che precede comporta la revoca dell’autorizzazione.
Art. 5 - Aree sensibili
Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.
Per aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. A titolo esemplificativo si citano:
a. asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
b. case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
c. strutture sanitarie pubbliche e private;
d. parchi giochi;
e. altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione.
Art. 6 - Catasto degli impianti
1) Il Comune di Balsorano istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.
2) Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell’impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.
3) Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri ARTA ed ASL, i controlli effettuati ed i relativi risultati.
4) L’Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l’aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
CAPO III
Art. 7 - Programma annuale e procedure di valutazione
1) I gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del programma annuale delle installazioni entro il 30 settembre di ogni anno.
2) L’autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 8, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo al programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno;
3) La presentazione del programma annuale di sviluppo delle reti e del piano annuale delle installazioni dovrà essere presentato su supporto cartaceo ed informatico e dovrà essere corredato da:
a. planimetria con l’ubicazione dei siti in servizio;
b. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
c. ubicazione esatta dell’impianto (con indicazione coordinate);
d. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
• i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
• la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
• l’inclinazione sull’orizzontale della direzione di massima irradiazione;
• il guadagno dell’antenna;
• l’altezza dal suolo del centro elettrico dell’antenna;
• la polarizzazione;
• la frequenza utilizzata;
• la potenza massima immessa in antenna.
e. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
f. l’impegno dei gestori degli impianti a garantire all’Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo e costante monitoraggio dei campi magnetici emessi dagli impianti, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione.
4) Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d’uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
5) Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla recezione del provvedimento autorizzatorio;
6) Per quanto concerne le istallazioni approvate dal C.C. in deroga al presente Regolamento ai sensi del Capo II art. 3 comma 5) e presenti nei programmi annuali, si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti entro il 30 settembre dell’anno successivo alla presentazione del programma stesso;
7) I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all’Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti su suolo privato già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all’art.6;
8) I Piani annuali approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.
CAPO IV
Art. 8 – Regime autorizzatorio
1) Il procedimento amministrativo per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dalla L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 ad oggetto: "Norme per la
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" ed in particolare dall'art. 11 e seguenti, pubblicata sul BURA n. 39 bis del 17 dicembre 2004, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita conferenza dei servizi.
2) L’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile dello SUAP soltanto dopo aver verificato, tra l’altro, la compatibilità con il presente Regolamento e successive modifiche e integrazioni.
Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
3) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l’impianto sia localizzato all’interno dei siti idonei, previsti dal presente Regolamento.
4) La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell’autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all’art. 9.
5) L’Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:
a. dell’ARTA;
b. dell’ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell’ARTA, per i profili di propria competenza;
c. qualora il tipo di impianto lo richiedesse, l’Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
6) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV “Vigilanza sull’attività edilizia, responsabilità e sanzioni” della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
CAPO V
Art. 9 - Documentazione tecnica richiesta per impianti
1) Le istanze per l’installazione, la modifica, la riconfigurazione e l’adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 8,
devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell’esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa prima dell’inizio dei lavori;
d. per le richieste di cui al CAPO II Art. 3 comma 5) estratto del P.R.G. vigente relativo all’area interessata, nonché, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
e. estratto catastale dell’area circostante l’impianto;
f. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l’impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
g. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell’impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell’esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
h. Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:
Relazione esaustiva nei seguenti punti:
1) indirizzo ed ubicazione dell’impianto;
2) tipologia e modello dell’apparecchiatura da installare;
3) tipologia di utilizzo dell’impianto;
4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell’antenna trasmittente;
5) costruttore, tipo e modello dell’antenna trasmittente;
6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull’orizzonte dell’asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento
ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l’attenuazione in db, altezze dell’asse di massima irradiazione dall’asse del traliccio o palo a cui è ancorata l’antenna;
7) massima potenza ammessa in antenna;
8) massima potenza irradiata;
9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell’onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
10) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell’impatto
elettromagnetico;
11) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell’attivazione dell’impianto negli stessi luoghi di cui al punto 1, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;
12) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all’area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l’inserimento dell’impianto nuovo al fine di valutare l’impatto ambientale e paesaggistico;
13) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d’uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l’ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell’impianto in oggetto.
Art. 10 - Documentazione da presentare, in duplice copia per il tramite lo Sportello Unico delle Attivita' Edilizie (S.U.A.E.), ai fini dell'ottenimento del parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL (SIESP), ai sensi della L.R. 45/'04 (ex art. 7 L.R. 64/'98):
1) rapporto informativo compilato in ogni sua parte;
2) ricevuta di versamento dei diritti sanitari per AUSL pari ad € 100,00 intestato a AUSL Avezzano Sulmona, Dipartimento di Prevenzione Servizio di Tesoreria c.c. n. 13727672;
3) copia del Parere tecnico rilasciato dall'A.R.T.A.;
4) copia del programma annuale delle istallazioni fisse in riferimento al PRG del Comune di Balsorano (aRT. 11 l.r. 45/'04); (solo per le nuove istallazioni; non si applica per i carrelli mobili e per le modifiche di impianti esistenti; per questi ultimi fornire dichiarazione che, ai sensi dell'art. 11 L.R. 45/'04, si tratta di impianto già esistente);
5) relazione tecnica dei luoghi ed elaborati grafici;
6) caratteristiche tecniche dell'impianto;
7) relazione previsionale di stima dei livelli attesi di inquinamento elettromagnetico; deve comprendere anche uno schema planimetrico dei punti di controllo e dei lobi di irradiazione dell'antenna (riportati in differenti colori) a 20, 6 e 3 V/m, con indicazione, sulle planimetrie, delle altezze degli edifici in relazione alla quota di antenne e della tipologia degli edifici (specificando l'esistenza di siti sensibili ai sensi degli artt. 2 e 15 L.R. 45/'04);
8) progetto esecutivo dell'opera;
9) relazione tecnica e progetto dell'impianto elettrico:
a) sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e masse metalliche collegate a terra ai sensi della norma CEI 81-1;
b) protezione delle strutture contro i fulmini e valutazione del rischio ai sensi della norma CEI 81-4;
c) sistemi di messa a terra;
10) per gli impianti di terra già esistenti da 5 anni, copia del verbale dell'organo di ispezione ai sensi del DPR 462/'01 - DPR 323/'56;
11) 11) per gli impianti di SRB già autorizzati dal competente Servizio della ASL, sui quali vengono apportate modifiche non riguardanti la parte elettrica, dichiarazione asseverata da tecnico abilitato attestante l'assenza di modifiche all'impianto elettrico di terra;
12) per impianti SRB preesistenti ma non autorizzati dal competente Servizio della ASL, va prese4ntata la documentazione di cui al punto 9);
13) valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/'95;
Art. 11 - Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio
1) Entro 7 giorni dalla data di installazione dell’impianto, il direttore dei lavori deve presentare all’Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell’impianto rispetto al progetto autorizzato;
2) Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l’impianto può essere attivato. In assenza dell’attestazione di conformità l’impianto non potrà essere attivato;
3) Entro 15 giorni dall’attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all’Ufficio comunale competente che all’ARTA per le verifiche di competenza.
Art. 12 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti
1) I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2) Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l’uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3) Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
CAPO VI
Art. 13 - Azioni di risanamento
1) Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;
2) Qualora l’Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’ARTA e del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell’impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l’immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3) Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.
Art. 14 - Rilocalizzazione degli impianti
1) Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
• Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero su aree, fabbricati o
immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 5, del presente Regolamento comunale;
• E’ accertata l’impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2) L’individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene, nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
3) I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
CAPO VII
Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo
1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell’ARTA e del Dipartimento di prevenzione dell’ Azienda Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l’eventuale supporto di tecnici esterni.
2) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall’ARTA su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione.
3) Oltre a quanto previsto dal comma 2) del presente articolo il Comune può eventualmente esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
4) Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l’accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
5) Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l’avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell’accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.
Art. 16 - Sanzioni amministrative
1) Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall’atto amministrativo per la realizzazione dell’impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.
2) Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell’impianto.
3) Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.
4) In caso di funzionamento dell’impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.
5) In caso d’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell’atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l’autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.
Art. 17 – CESSIONE-SUBLOCAZIONE
Art. 17: "Cessione/Sublocazione":
a) La Cessione/Sublocazione è consentita alle seguenti condizioni:
- il comune gestisce il contratto con l'obbligo per il primo gestore di ospitare sulla propria struttura gli altri operatori che ne faranno richiesta, la richiesta dovrà essere rivolta anche al Comune che dovrà dare il Suo assenso alla sublocazione, il canone annuo a carico del primo gestore verrà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione della convenzione;
- gli spazi a terra necessari per il contenimento degli apparati dei nuovi gestori saranno gestiti dal Comune direttamente con i nuovi soggetti interlocutori con un canone annuo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione della convenzione.
- Qualora i nuovi gestori non avessero bisogno di spazi a terra dovranno comunque corrispondere al Comune un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione della convenzione.
CAPO VIII
Art. 18 - Partecipazione ed informazione
1) Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell’attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.
Art. 19 - Entrata in vigore
1) Il presente Regolamento entra in vigore con l’immediata esecutività della sua pubblicazione all’albo pretorio web del comune
Approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Xxxxx Xxxxxxx Dr Xxxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Balsorano, lì 30.04.2015
IL RESPONSABILE
X.xx Dr Xxxxxx Xxxxxxx
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
-è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs n°267/2000
IL RESPONSABILE
X.xx Dr Xxxxxx Xxxxxxx
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Xxxxxx Xxxxxxx