Contract
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Valido per gli anni solari 2019, 2020 e 2021
Il giorno 5 novembre 2018 in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale
la delegazione di parte pubblica
la delegazione di parte sindacale
TRA
E
PREMESSO
che l’art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall’art. 146, comma 1 lettera G), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
che ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera B) punto b4 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa;
che l’art. 7, comma, 3, del citato CCNL prevede che i contratti collettivi integrativi abbiano durata triennale;
che risulta opportuno confermare nel presente CCIR quanto previsto dall’accordo integrativo al CCIR sottoscritto il 26.2.2014 che individua le tipologie di corsi, organizzati dall’amministrazione scolastica, che danno diritto a fruire dei permessi, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del CCNL comparto scuola, senza gravare sul contingente del 3%, (corsi di formazione con metodologia C.L.I.L. - Content and Language Integrated Learning- finalizzati all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera negli istituti di 2° grado);
che viene confermato, sulla materia oggetto del presente CCIR, il contenuto del precedente CCIR sottoscritto il 31 ottobre 2017 valido per l’anno solare 2018;
VIENE SOTTOSCRITTO
il presente Contratto Integrativo Regionale, valido per gli anni solari 2019, 2020 e 2021.
ART. 1
(Destinatari)
1) Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
2) In particolare, può fruire dei permessi retribuiti:
il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale;
in caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate;
il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica;
3) Il personale con nomina annuale a orario intero fino al 31 agosto può fruire al massimo di 150 ore mentre quello con nomina a orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore, salvo quanto precisato all’art. 10 per le diverse tipologie di corsi.
4) Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale
A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all’orario ridotto.
ART. 2
(Termine di presentazione delle domande)
Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio, entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.
Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l’ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi.
La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 3
(Formulazione delle domande e documentazione)
Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all’esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
dati anagrafici;
tipo di corso da frequentare;
sede di servizio;
ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
profilo professionale per il personale A.T.A.;
eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o a orario non completo;
anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l’a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
numero anni scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;
indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea è necessario precisare se si è in corso o fuori corso.
Il personale interessato può chiedere la fruizione dei permessi per una sola tipologia di corsi di
cui all’art. 4.
Il possesso dei titoli deve essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.
ART. 4
(Corsi di studio, abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)
I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti:
a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);
x. xxxxx di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);
c. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
d. (solo per il personale ATA), corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP - e da C.F.P. regionali)
x. xxxxx finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
x. xxxxx riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
x. xxxxx, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
x. xxxxx di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS).
i. corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on – line;
x. xxxxx finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma on-line.
Art.5
(Determinazione del contingente)
1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, calcolato a livello provinciale.
2. Il personale docente da considerare per il calcolo del 3% è quello in servizio nelle istituzioni scolastiche, in organico di fatto, con contratto a tempo indeterminato o determinato purché di durata fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) e ricoprire posti cattedra o spezzoni orario, compresi i posti di sostegno e di religione cattolica.
Il personale ATA da considerare per il calcolo del 3% è quello che presta servizio su posti interi e a orario ridotto, purché con nomina di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Art.6
(Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche)
1. I Dirigenti Scolastici comunicheranno al sistema di rilevazione ARIS i dati relativi al numero del personale in servizio, utili per il calcolo del 3% a livello provinciale.
Le tipologie di personale da comunicare sono quelle specificate nel precedente art. 5, commi 1 e 2.
Tale operazione deve essere effettuata da tutte le istituzioni scolastiche, comprese quelle che non ricevono alcuna domanda di fruizione dei permessi per studio.
2. I Dirigenti scolastici avranno quindi cura, una volta ricevute le domande da parte del proprio personale, di assumerle tutte a protocollo e di accertare il possesso dei requisiti dei richiedenti (appartenenza a una delle categorie indicate dall’art. 1 e richiesta dei permessi per uno dei corsi indicati all’art. 4).
3. Comunicheranno quindi i dati di coloro che ritengono in possesso dei requisiti al sistema regionale di
rilevazione, al fine di consentire al competente Ufficio Ambito Territoriale l’elaborazione delle graduatorie provinciali dei richiedenti.
4. Avranno altresì cura di comunicare il numero di ore di permesso fruibile da ciascun richiedente, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.
5. Invieranno infine all’UAT le domande di coloro che ritengono non in possesso dei requisiti.
ART. 7
(Operazioni di competenza degli Uffici Ambiti Territoriali)
Gli Uffici Ambiti Territoriali, tramite il sistema ARIS:
1) accerteranno che tutte le scuole abbiano comunicato, tramite il sistema di rilevazione, il numero di personale in servizio utile al calcolo del 3% ed effettueranno il predetto calcolo a livello provinciale, distintamente per il personale docente e per il personale ATA;
2) procederanno a esaminare le eventuali domande non accolte dai Dirigenti scolastici confermandone l’esclusione o decidendo l’inclusione nella graduatoria provinciale;
3) provvederanno alla formulazione delle graduatorie provinciali secondo i seguenti criteri:
graduazione delle domande secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 4 (tipologia di corsi che danno diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio) e, all’interno delle diverse tipologie indicate al citato art. 4, sarà attribuita:
la precedenza nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi richiesti (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente 3+2 per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del biennio specialistico successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi);
la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;
in caso di ulteriore parità di condizioni si terrà conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi) e, subordinatamente, dell’età anagrafica dando la precedenza al più giovane.
sarà ammesso in graduatoria il personale fuori corso che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre a quello già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui è iscritto.
Tale personale sarà collocato in graduatoria dopo gli aspiranti indicati ai punti b) ed e) (limitatamente alle lauree) nonché g) e i) del precedente art. 4;
non sarà ammesso alla fruizione del beneficio il personale, compreso quello fuori corso, (anche se non ha ancora fruito dei permessi per un numero d’anni pari alla durata legale del corso di laurea cui è iscritto), che chiede di conseguire un ulteriore titolo oltre a quelli indicati nel precedente art. 4 (es. terza laurea) o titoli diversi da quelli riportati nel predetto articolo;
il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time sarà collocato in graduatoria insieme al personale fuori corso, aspirante al conseguimento di un diploma di laurea;
sarà ammesso con riserva il personale che, alla data di presentazione della domanda:
non ha ancora sostenuto le prove selettive per l’ammissione a uno dei corsi indicati all’art.4 oppure non è a conoscenza del relativo esito (es. ammissione a corsi di laurea);
non è a conoscenza della data di avvio dei corsi, pur essendo regolarmente iscritto
Tale personale rientrerà nel calcolo del contingente e non avrà titolo alla concessione dei permessi in caso di scioglimento negativo della riserva che deve avvenire comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il personale docente, educativo e ATA utilizzato presso gli Uffici Ambiti Territoriali e l’Ufficio Scolastico Regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente provinciale.
Gli Uffici Ambiti Territoriali provvederanno alla pubblicazione della graduatoria provvisoria assegnando 5 giorni lavorativi per gli eventuali reclami.
Esaminati i reclami provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva nonché a comunicare alle Istituzioni scolastiche i nominativi dei beneficiari dei permessi che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria provinciale nel limite del predetto contingente del 3% del personale in servizio.
Al termine delle predette operazioni, comunicheranno al sistema di rilevazione la conclusione delle citate operazioni.
ART. 8
(Operazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale)
L’Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla eventuale compensazione tra province nel caso in cui, in una o più di esse, vi sia eccedenza di permessi non assegnati.
L’Ufficio Scolastico Regionale provvederà inoltre a coordinare le operazioni e a effettuare il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi, sul totale dei permessi richiesti, nonché a informare le XX.XX. firmatarie del presente contratto in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.
ART. 9
(Tempistica)
Le operazioni di cui al presente contratto si svolgeranno secondo la seguente tempistica:
Atto | Personale interessato o Organo competente | Data |
Presentazione domanda | Personale docente, educativo e ATA ai Dirigenti Scolastici | Entro il 15 novembre di ogni anno. |
Trasmissione al sistema di rilevazione regionale dei dati del personale in servizio e del dato relativo alle domande accolte | Dirigenti scolastici | Entro i termini indicati con apposita circolare dell’UAT |
Trasmissione elenco e domande non accolte all’UST | Dirigenti scolastici | Entro il 30 novembre di ogni anno |
Pubblicazione graduatorie provvisorie | Xxxxxxx Xxxxxx Territoriale | Di norma entro 15 dicembre di ogni anno |
Presentazione reclami | Personale docente educativo e ATA | Entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione al sito delle graduatorie provinciali |
Pubblicazione graduatorie definitive | Ufficio Ambito Territoriale | Entro il 31 dicembre di ogni anno |
Concessione permessi | Dirigenti Scolastici | Di norma entro 31 dicembre di ogni anno |
ART. 10
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)
1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:
- di 150 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l’intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
- di 125 ore al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) a orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
- di 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l’intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;
- di 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l’intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2,lettera
b) dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- di 15 ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, a orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
- di 30 ore per tutti gli altri corsi erogati on line.
Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all’eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell’anno scolastico precedente.
Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l’orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l’anno solare si estende, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, all’anno scolastico successivo.
3. Il personale non di ruolo potrà usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1 gennaio – 31 agosto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
4. Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l’intero ammontare delle ore, le ore residuate non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, atteso l’obbligo di scelta di un’unica tipologia di corsi di cui all’art. 4.
5. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi, unicamente per il conseguimento della seconda laurea (o prima per chi ha solo il diploma), subordinatamente al personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi indicati all’art. 4 . Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono iscritti, non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi.
6. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.
Tale personale, ai fini della formulazione della graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati ai punti b, d, f del precedente art. 4.
Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, per il periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all’orario di servizio e alla durata della nomina.
Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.
7. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
8. Sono concessi permessi per la frequenza di corsi serali, solo nel caso in cui l’orario di svolgimento coincida con l’orario di servizio.
9. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
per la frequenza dei corsi e l’effettuazione dell’eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;
limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.
10. Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line, organizzati da Università Telematiche o da altri organismi accreditati, dovranno attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l’avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l’orario di lavoro nonché l’impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.
11. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.
12. Il personale, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di quelli previsti dagli artt. 15, comma 1, 19, comma 7 del CCNL sottoscritto il 29.11. 2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell’aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2, del citato CCNL.
13. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall’Amministrazione o svolte dalle Università, o da enti accreditati.
ART. 11
(Dichiarazione comprovante effettiva frequenza)
1. La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all’iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall’esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 12
(Vigenza del contratto)
Il presente contratto, avendo durata triennale, trova applicazione per i permessi da fruire negli anni solari
gli anni solari 2019, 2020 e 2021.
ART. 13
(Interpretazione autentica)
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL .
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.
ART. 14
(Compatibilità finanziaria)
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria elaborata dall’Ufficio I sezione Risorse finanziarie, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura dell’Ufficio Centrale di Bilancio.
ART. 15
(Modifica contratto integrativo regionale )
Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente CCIR.
Delegazione di parte pubblica:
DIRIGENTE UFFICIO III Xxxxxxx Xxxx
Delegazione di parte sindacale:
FLC CGIL – Xxxxx Xxxxxx CISL Scuola – Xxxxxx Xxxxxx UIL Scuola - Xxxxx Xxxxxxxxxx
SNALS CONFSAL – Xxxxxxx Xxxxxx FGU Gilda –Unams – Xxxxx X’Xxxxxxxx
L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’ufficio III della Direzione Regionale per il Veneto. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione di conformità è stata assunta al protocollo AOODRVE al numero 23603 del 7.11.2018.