Accordo
Accordo
Accordo supplementare al CCL Posta CH SA
1. Situazione di partenza
Nell’ambito delle trattative per il nuovo CCL Posta CH SA, le parti hanno descritto più precisamente risp. regolato più dettagliatamente in modo vincolante singole disposizioni. Inoltre sono state negoziate singole regolamenta- zioni valide soltanto per determinate unità. Nel presente accordo sono indicate tali regolamentazioni in maniera esaustiva.
2. Disposizioni supplementari al CCL Posta CH SA
Articolo nel CCL Posta CH SA | |
Campo di applicazione, eccezioni (art. 1.2 lett. d) | I collaboratori / le collaboratrici che sono impiegati nelle seguenti funzioni non possono essere esclusi/e dal campo di applicazione del CCL Posta CH SA: N. Settori di funzioni / Serie di funzioni 1 Esercizio e produzione 101 Addetti/addette logistica 102 Specialisti/specialiste logistica 103 Spartizione 104 Recapito 110 Capigruppi logistica 121 Addetti/addette trasporti 122 Specialisti/specialiste trasporti 123 Conducenti veicoli trasporto merci 2 Manutenzione e attività manuali 201 Addetti/addette manutenzione / assistenza / atti- vità manuali 202 Specialisti/specialiste manutenzione / assistenza / attività manuali 203 Pulizie / servizio tecnico 204 Addetti/addette e specialisti/specialiste di magaz- zino 3 Vendita 301 Collaboratori/collaboratrici vendita 305 Servizio clienti / Call center 313 Direzione ufficio postale 4 Informatica 401 Produzione Informatica 402 Supporto 404 Sviluppo sistemi 5 Ramo tecnico e amministrativo 501 Funzioni amministrative ausiliarie 502 Mansioni d’ufficio |
Grado di occupazione con opzione (art. 2.4) | Posta CH SA, PostFinance SA e AutoPostale SA occupano complessivamente al massimo 1000 unità di personale nel rapporto d’impiego «opzione GO» ai sensi dell’articolo 2.4 CCL Posta CH SA. |
Lavoro occasionale (art. 2.5) | Per impieghi di più di tre mesi, in relazione al versamento continuato del sala- rio, si applicano le disposizioni di legge. |
Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area d’impiego (art. 2.7) / Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro (art. 2.8) | Per stabilire le distanze chilometriche si fa riferimento a Google Maps (xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx). Per stabilire la durata dei tragitti con il trasporto pubblico si fa riferimento agli orari delle FFS (xxx.xxx.xx). |
Rimborso spese (art. 2.9 cpv. 2) | La regolamentazione di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics. Per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevono, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza di un tempo di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore e mezza, una indennità forfetaria per il vitto di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le spese per il vitto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo di lavoro pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese per i pasti di un massimo di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale. 2 Il versamento di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscritto. |
Rimborso spese (art. 2.9 cpv. 2 lett. b) | Un pasto di regola può essere consumato presso il luogo usuale o al luogo di domicilio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - tempo di percorrenza con il trasporto pubblico per il tragitto di sola andata (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): fino a otto minuti - distanza percorsa con veicolo a motore per il tragitto di sola andata (per- corso più breve e diretto nel traffico stradale): fino a otto chilometri |
Tempo di lavoro settimanale (art. 2.10.2) | Le regole vigenti in relazione al numero di giorni di lavoro alla settimana (in particolare settimana lavorativa alternata di cinque/sei giorni e settimana lavo- rativa di sei giorni) si applicano senza variazioni dopo l’entrata in vigore del nuovo CCL. | |||
Lavoro domenicale (art. 2.12.4 cpv. 5) | I giorni di riposo sostitutivi per il lavoro nei giorni festivi equiparati alla dome- nica possono essere concessi tutti assieme per un anno civile. | |||
Durata delle vacanze (art. 2.14.1) | In caso di riorganizzazioni è possibile utilizzare una settimana di compensazio- ne convertita in settimana di vacanze per ridurre di un ora il tempo di lavoro settimanale dovuto, mantenendo il medesimo grado di occupazione. | |||
Giorni festivi (art. 2.16) | Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 CCL Posta CH SA cadano di dome- nica, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto di recuperare tali giorni festivi. Il tempo di lavoro dovuto viene accreditato. Riguardo ai giorni festivi che cadono dal lunedì al sabato valgono le disposi- zioni seguenti: | |||
Collaborato- ri/collaboratri- ci con setti- mana lavora- tiva di cinque giorni | Se i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadono in un giorno della settimana in cui il collaboratore / la collaboratrice non lavora (lun – sab), i collaborato- ri / le collaboratrici hanno diritto al recupero di tali giorni festivi. Al giorno di recupero viene accredi- tato il tempo di lavoro dovuto (attualmente otto ore e 24 minuti con un grado di occupazione del 100%). | |||
Collaborato- ri/collaboratri- ci con setti- mana lavora- tiva di sei giorni | Se i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadono in un giorno della settimana (lun – sab) viene accredita- to il tempo di lavoro dovuto (attualmente sette ore con un grado di occupazione del 100%) indi- pendentemente dal fatto che in tale giorno fosse previsto o meno un impiego di lavoro. | |||
Assenze retribuite (art. 2.17.5) | I collaboratori / le collaboratrici di Posta CH SA possono godere all’anno com- plessivamente al massimo di 1700 giorni di congedo sindacale ai sensi dell’articolo 2.17.5 lettere l e m. I dettagli sono disciplinati in un accordo spe- ciale. | |||
Determinazione del salario e sistema salariale (art. 2.19.2 cpv. 3) | Per misure salariali individuali, nell’ambito delle trattative sul salario, viene utilizzato annualmente almeno lo 0,4% della somma salariale complessiva. Lo 0,4% deve essere esaurito per ciascun'unità di gestione e del gruppo. Non possono essere esclusi complessivamente dalle misure salariali individuali sin- goli gruppi di persone. Posta CH SA istituisce a tal proposito un controlling che verrà messo a disposizione dei sindacati. Periodi di difficoltà economica possono impedire alla Posta CH SA, come an- che ad altre imprese, di concedere aumenti del salario e possono rendere ne- cessario far ricorso a misure incisive come riduzioni del grado di occupazione, licenziamenti o la disdetta risp. il mancato rinnovo di contratti collettivi di lavo- ro. Presso Posta CH SA valgono le seguenti disposizioni: - in periodi di difficoltà economica le parti possono concordare di rinunciare a trattative salariali e, nella comunicazione interna, far riferimento al fatto che è garantita la prosecuzione del sistema salariale (in tal caso verrebbe concesso un aumento dello 0,4%) - al fine di evitare misure incisive come riduzioni del grado di occupazione, licenziamenti o la disdetta risp. il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro, le parti possono anche concordare che non venga concesso l’aumento dello 0,4% Qualora le parti non riescano ad accordarsi sul modo di procedere, la CPC deciderà in modo definitivo. |
Premi e indennità speciali (art. 2.19.6) | - I sostituti / le sostitute dei/delle responsabili team Accettazione/Spartizione e i sostituti / le sostitute dei/delle responsabili team Recapito di PostMail ri- cevono un’indennità assicurata di 1800.- franchi all’anno. - I collaboratori / le collaboratrici impiegati/e nella vendita presso Rete posta- le e vendita (serie di funzioni 301) ricevono un forfait giornaliero di 15 franchi se assumono provvisoriamente una funzione inquadrata in un livel- lo più elevato, appartenente a un’altra serie di funzioni. Il forfait giornaliero viene versato presso Rete postale e vendita anche per le persone di contat- to in loco e i loro rimpiazzanti. - L’indennità di 7.50 franchi al giorno per i servizi a domicilio non verrà più versata a partire dal 1o gennaio 2017. I collaboratori / le collaboratrici i quali alla data del 31 dicembre 2016 si trovino in un rapporto di lavoro non disdetto, ricevono una liquidazione dell’indennità nella misura del 150% di quanto spettante per l’anno 2016. La liquidazione avviene con il salario di gennaio 2017. Le parti possono disciplinare ulteriori dettagli della liquidazione. | |||||
Motivi di disdetta (art. 2.30.4 cpv. 1) | Motivi sufficientemente obiettivi per una disdetta ai sensi dell’articolo 2.30.4 capoverso 1 CCL Posta CH SA sussistono in particolare qualora: - il rendimento lavorativo o il comportamento del collaboratore / della colla- boratrice sia carente - il collaboratore / la collaboratrice abbia violato obblighi previsti dalla legge o dal contratto - la disponibilità, l’attitudine o l’idoneità del collaboratore / della collabora- trice a fornire la prestazione lavorativa concordata nel contratto siano in- sufficienti - la disponibilità del collaboratore / della collaboratrice a prestare un altro lavoro ragionevolmente accettabile sia insufficiente - decada una condizione di impiego prevista per legge o dal contratto - intervenga la disdetta da parte del datore di lavoro per motivi economici o aziendali e il datore di lavoro non possa offrire alcun altro lavoro ragione- volmente accettabile o il collaboratore / la collaboratrice rifiuti un altro la- voro offertogli/le ragionevolmente accettabile | |||||
Regioni salariali (art. 7.2 allegato 3) | La lista rispettivamente più aggiornata può essere consultata nell’intranet di Posta CH SA. In caso di fusione di comuni si applica l’inquadramento del comune con un inquadramento più elevato. | |||||
Disposizioni transitorie (allegato 4) | Scioglimento di commissioni paritetiche Entro e non oltre il 31 dicembre 2015 verranno sciolte le seguenti commissioni paritetiche: - Parità di trattamento e protezione della personalità - Commissione di conciliazione parità di trattamento - Enti sociali - Sicurezza sul lavoro e protezione della salute Permanenza in vigore di accordi esistenti Gli accordi di seguito elencati restano in vigore sostanzialmente immutati, fatte salve le disposizioni imperative di legge in deroga. Gli accordi, laddove necessario, possono essere adeguati alla nuova struttura giuridica e alle nuove basi giuridiche applicabili. | |||||
Unità | Data | Osserva- zioni | ||||
PL | 15.12.2010 | Accordo OLA nei centri pacchi di PostLogistics |
(CCL Posta) | ||||||
PL | 1.11.2012 | Applicazione del tempo di lavoro annuale per i con- ducenti Trasporto di invii postali PostLogistics (CCL Posta) | ||||
PL | 11.4.2003 | Applicazione del tempo di lavoro annuale nel recapito a domicilio PostaPacchi | ||||
PL | 30.11.2013 | Passaggio dei collaboratori / delle collaboratrici di SPILOG SA alle nuove solu- zioni applicabili al rapporto di lavoro | ||||
PL | 31.10.2012 | Disposizione transitoria per i collaboratori / le collabo- ratrici che passano dal CCL PL SA al CCL Posta | Solo l’art. 3.2 «Estensione modello tempo di lavoro an- nuale» | |||
PM | 10.8.2009 | Applicazione dell’OLA quale modello standard nei centri lettere di PostMail | ||||
PM | 23.8.2006 | Modello di tempo di lavoro Move-it nel recapito di PM | ||||
PM | 9.9.2013 | Misure di accompagna- mento ai sensi del piano sociale CCL Posta per la messa in funzione persona- le del progetto «Distrinova 2» | ||||
PM | 1.7.2003 | Piano sociale REMA (incl. accordo «Integrazioni al piano sociale REMA») | ||||
PV | 1.9.2010 | Impiego di collaborato- ri/collaboratrici temporanei nei call center di Friburgo e Sciaffusa | ||||
PV | 20.2.2006 | Sviluppo della struttura di gestione Rete postale e vendita | ||||
PV | 30.5.2007 | Piano sociale Rete postale e vendita Struttura gestionale | ||||
Art. 4.1–4.4 CCL mantello | Le parti del CCL convengono che le richieste di collaborazione con le parti sociali e i conflitti vadano in linea di massima trattati risp. risolti direttamente tra di esse, prima di cercarne risonanza pubblica. A tale scopo si deve far rife- rimento agli organi, incl. i soggetti responsabili, previsti negli articoli da 4.1 a 4.4 CCL mantello. |
Berna, 20 maggio 2015
Posta CH SA
Direttrice generale ................................................................................................
Xxxxxxx Xxxxx
Responsabile Personale ................................................................................................
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx
syndicom – Sindacato dei media e della comunicazione
Presidente ................................................................................................
Xxxxx Xxxxxxx
Responsabile del settore logistica ................................................................................................
Xxxxx Xxxxxxx
transfair, il sindacato del servizio pubblico
Presidente ................................................................................................
Xxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx
Responsabile della categoria Posta/Logistica ................................................................................................
Xxxx Xxxxx