COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 16/09/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente chiede la cancellazione delle illegittime segnalazioni presso i Sistemi Informativi Creditizi privati e presso la Centrale Rischi effettuate dall’intermediario resistente con riferimento ad alcuni contratti conclusi dal medesimo, in qualità di coobbligato, e dalla società di cui è amministratore unico nel periodo luglio-settembre 2009. Chiede inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 157.000,00, somma ridotta ad euro 99.999,00 entro i limiti di competenza dell’Arbitro.
Al riguardo sottolinea come, relativamente alle predette segnalazioni, la società amministrata dal ricorrente aveva già proposto ricorso contro la resistente che provvedeva alla rettifica delle segnalazioni in CRIF. Inoltre veniva stipulato un accordo transattivo per il soddisfacimento della domanda di risarcimento dei danni cagionati dalle segnalazioni nei Sic. Inoltre, evidenzia come continuassero ad arrivare, nonostante gli accordi intercorsi con la banca e i pagamenti fossero regolari, richieste di pagamento da parte di agenzie di riscossione del credito.
Xxxxxx, inoltre, un comportamento scorretto e non trasparente di controparte che ha acquisito una fideiussione omnibus del ricorrente su tutti i rapporti di fido concessi alla
Società, mentre la fideiussione doveva essere acquisita solo per l’importo di euro 70.000,00, somma regolarmente pagata ed estinta nel 2012. Peraltro, in relazione a tale qualità di fideiussore omnibus veniva segnalato in CR a causa dei ritardi nei pagamenti. Afferma, infine, che la banca ha eseguito arbitrariamente una segnalazione in CR della società amministrata, in qualità di garante di altra società, escussa con esito negativo a maggio del 2013.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno causato alla società amministrata dal ricorrente e a se stesso dalle predette illegittime segnalazioni, parte istante rileva un documento nella revoca di fidi e dinieghi a nuove operazioni finanziarie, nell’incremento del costo del denaro da parte di altri istituti di credito con i quali intratteneva rapporti, nonché nella riduzione dei compensi derivanti dalle cariche sociali rivestite, nella impossibilità di adempiere alle proprie scadenze fiscali e nella necessità di effettuare disinvestimenti per sopperire alle varie esigenze, nel costo per l’assistenza di professionisti e nella perdita di chances. Infine invoca un danno non patrimoniale derivante dalla lesione reputazione subita.
L’intermediario, nel resistere, chiede che il ricorso venga rigettato, invocando in primo luogo l’incompetenza per valore di questo Arbitro per aver chiesto un risarcimento di euro 157.000,00 ridotto solo fittiziamente alla somma di euro 99.999,00.
In punto di merito dichiara che per quanto concerne i contratti di prestito, la vicenda è stata già oggetto di precedente ricorso presentato dallo stesso ricorrente in qualità di legale rappresentante della società. In tale sede la vicenda si concludeva con un accordo transattivo secondo il quale l’intermediario effettuava un rimborso pari ad euro 40.000 e provvedeva alla cancellazione delle segnalazioni. Sostiene parte resistente che tale accordo intendeva evitare il proseguimento della controversia e non implicava un riconoscimento di responsabilità e non a titolo di risarcimento dei danni. Peraltro in detto accordo veniva fatta salva la possibilità per la banca di procedere a nuove segnalazioni nei SIC ove si fosse verificata la necessità, come accaduto, in ragione di situazioni di ritardo nei pagamenti.
Per quanto riguarda la segnalazione in CR in qualità di fideiussore, il ricorrente, legale rappresentante della società, era garante della stessa, insieme al fratello, da un lato per una fideiussione specifica di euro 70.000 rilasciata nell’ambito di un finanziamento concesso in data 23/02/2007 ed estinto il 29/02/2012 e, dall’altro, per una fideiussione omnibus fino a concorrenza di euro 72.000,00 regolarmente sottoscritta con data certa 12/02/2007 ed estinta il 27/11/14.
In forza di tali rilievi la garanzia rilasciata viene considerata legittima e, altresì, legittime vengono considerate le segnalazioni in CR sia dei garanti sia della società. Oltremodo legittima è la segnalazione della società eseguita in qualità di garante di altra società, fallita nel 2013.
Infine con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno rileva l’infondatezza della domanda di controparte in considerazione della condotta legittima tenuta e l’assenza di prova del nesso causale tra le lesioni paventate e l’operato della banca.
DIRITTO
La controversia richiede di valutare la legittimità delle segnalazioni effettuate a carico del ricorrente in qualità di amministratore di una società nonché a carico della medesima società.
Si ritiene in proposito di analizzare preliminarmente la censura rivolta all’intermediario con riferimento alla segnalazione della società amministrata in quanto garante di altra società. Al riguardo si rileva che il ricorrente ha proposto il ricorso in nome proprio e non anche in
nome della società di cui era amministratore. Difetta sotto tale profilo, pertanto, la sua legittimazione ad agire nei confronti della banca resistente.
Con riferimento alle segnalazioni relative ai contratti di prestito stipulata con l’intermediario ove il ricorrente risulta coobbligato con la società, pur ricordando che fosse intervenuto il 18/02/2016 tra le parti in causa un accordo transattivo per la cancellazione delle segnalazioni, rileva che agli atti non risulta l’esistenza di segnalazioni successive a tale accordo, essendo la visura allegata al ricorso del 31/12/2015. Peraltro, non appare superfluo precisare che l’intermediario nell’ambito del predetto accordo manteneva il potere di effettuare segnalazioni ulteriori in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia e che, come risulta dalla risposta al reclamo del 03/05/2016 ove la banca invitava in considerazione di irregolarità nei pagamenti alla riattivazione della modalità di pagamento tramite RID, il ricorrente e la società risultano incorsi in ulteriori ritardi nell’adempimento degli impegni contrattuali assunti.
Infine con riferimento alla segnalazione in CR del ricorrente in qualità di fideiussore omnibus della società, in assenza di una visura agli atti che dia prova dell’esistenza della predetta segnalazione questo Xxxxxxxx ritiene di non poter accertare alcun comportamento illegittimo della banca che, peraltro, in forza della documentazione contrattuale allegata alle controdeduzioni non risulta al riguardo aver assunto un comportamento poco trasparente.
In considerazione di quanto precede e dell’accertata condotta legittima della banca risulta priva di fondamento la richiesta di risarcimento del danno.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1