CONDIZIONI E TERMINI GENERALI PER L’ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI
CONDIZIONI E TERMINI GENERALI PER L’ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI
1 DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini ed alle definizioni indicati con la lettera maiuscola che sono definiti in altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno
1.00 SKY ITALIA S.r.l. Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da Comcast Corporation, di seguito “SKY”
1.01 “Accordo” indica l’accordo tra Sky e la Parte Contraente in base al quale queste ultime stabiliscono un periodo di tempo durante il quale la Parte Contraente si impegna ad acquistare, e Sky si impegna a vendere, un numero concordato di spazi pubblicitari.
1.02 “Agenzia” indica l’intermediario, o la società di pubblicità mediante la quale l’Inserzionista acquista gli spazi pubblicitari sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi.
1.03 “Canale SKY” indica il servizio di diffusione di programmazione contrassegnato con il marchio “SKY” e con il marchio "CIELO" che può essere distribuito su frequenze terrestri, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, via rete telematica, telefonica e attraverso ogni e/o qualsiasi mezzo tecnico anche futuro.
1.04 “Canali Terzi” indica i canali nell’accezione sopraindicata non contrassegnati da marchi Sky in quanto di editori terzi e facenti parte dell’offerta commerciale di Sky per i quali Xxx ha ricevuto mandato per la vendita di spazi pubblicitari.
1.05 “Inserzionista” indica il soggetto che intende pubblicizzare i prodotti e\o i servizi sul Canale SKY e/o sul Canali Terzi.
1.06 “Data di inizio” indica la data di Trasmissione del primo spot pubblicitario indicato nell’apposito spazio degli Ordini di Pubblicità sottoscritti.
1.07 “Ordine di Pubblicità” indica qualsiasi ordine di acquisto degli spazi pubblicitari sui Canali Sky e/o sui Canali Terzi, in esecuzione o meno ad un Accordo.
1.08 “Parte Contraente” indica l’Inserzionista e/o l’Agenzia e/o altro terzo pagatore che sottoscrive l’Ordine di Pubblicità.
1.09 “Riproduzione Pubblicitaria” indica ogni materiale pubblicitario fornito da o per conto dell’Inserzionista nella forma idonea alla Trasmissione sul Canale SKY e/o sul Canale Terzo.
1.10 “Sky” indica la divisione di SKY Italia s.r.l., denominata Sky Media, preposta alla vendita di spazi pubblicitari sui Canali SKY e sui Canali Terzi, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Xxxxxx.
1.11 “Termine Finale dell’Accordo” indica il giorno di scadenza del periodo di tempo concordato nell’Accordo.
1.12 “Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria” o “Trasmissione” indica l’impiego di ogni e/o qualsiasi mezzo e/o sistema di diffusione a distanza, presente e/o futuro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.
2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra Sky e la Parte Contraente relativo all’acquisto di spazi pubblicitari e costituiscono parte integrante degli Accordi e degli Ordini.
3 ORDINE DI PUBBLICITA’
3.01 Per poter essere vincolanti nei confronti di Xxx, tutti gli Ordini relativi all’acquisto di spazi pubblicitari devono essere predeterminati nel documento denominato “Ordine di Pubblicità” il quale deve essere sottoscritto dalla Parte Contraente e confermato da Xxx nei modi indicati al successivo articolo 3.03. La sottoscrizione dell’Ordine di Pubblicità da parte della Parte Contraente comporta l’accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Contratto (in seguito “CGA”)
3.02 Con la sottoscrizione dell’Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente prenota uno spazio pubblicitario, indicando la data, l’ora e\o il periodo del giorno preferito per la Trasmissione della pubblicità nonché la collocazione prescelta nello spazio pubblicitario dei Canali Sky e/o dei Canali Terzi.
3.03 L’Ordine di Pubblicità, debitamente sottoscritto dalla Parte Contraente, deve essere inviato a Sky e ricevuto dalla stessa almeno cinque giorni prima dalla data prevista di inizio campagna come indicata nell’Ordine di Pubblicità. La ricezione dell’ordine produce gli effetti di cui all’art. 1326 c.c..
3.04 Eventuali contestazioni relative all’invio e/o alla ricezione del calendario delle uscite e/o a difformità tra il contenuto dell’Ordine di Pubblicità e il calendario delle uscite dovranno essere inviate a Sky almeno tre giorni prima dalla data prevista ai sensi di quanto previsto all’art. 18.02 delle presenti CGA.
3.05 La trasmissione e la collocazione della/e pubblicità sono subordinate all’impostazione del palinsesto. Sky non sarà pertanto vincolata dalle prescrizioni di collocazione o di data fissa indicate nell’Ordine di Pubblicità, salvo che la collocazione o la data fissa siano espressamente pattuite.
4 POSTICIPO DELLA TRASMISSIONE
4.01 Una volta concluso un Accordo, la Parte Contraente potrà richiedere a Sky che la data e/o l’orario di Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa all’Ordine di Pubblicità, confermato a norma del precedente articolo 3.3 venga posticipato. In ogni caso, il posticipo sarà accordato per una data successiva ma non potrà essere effettuato, fatta salva espressa deroga concessa da Sky, qualora tale data sia successiva alla scadenza dell’Accordo. Sky si riserva la facoltà di accordare il posticipo.
4.02 Sky avrà la facoltà, in ogni momento, di posticipare la Trasmissione di qualsiasi Riproduzione Pubblicitaria relativa ad un Ordine di Pubblicità confermato ricevuto a norma del precedente art. 3.03. nelle seguenti ipotesi:
(i) quando ne sia stata data comunicazione alla Parte Contraente almeno quattro giorni prima della data di inizio della Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria di cui si chiede il posticipo; oppure
(ii) quando la Trasmissione sia limitata, ridotta o in qualsiasi altro modo ostacolata da atti, fatti e/o eventi che si ripercuotano negativamente sulla Trasmissione stessa (incluso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento della rete, la mancata e/o ridotta connessione in una o più zone, etc.) al di fuori del controllo di Sky. Resta inteso che in tale caso la Parte Contraente non potrà vantare alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo nei confronti di Xxx; oppure
(iii) quando la Parte Contraente sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione contenuta nelle presenti CGA o in qualsiasi altro accordo tra le parti che rientri nell’ambito di applicazione delle presenti CGA.
4.03 Il posticipo della Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria, in conformità al presente articolo 4 non avrà effetto su alcuna obbligazione della Parte Contraente relativa all’acquisto del numero di spazi pubblicitari concordato tra la stessa e Sky.
5 MANCATA O INESATTA TRASMISSIONE
5.01 Nel caso in cui, per qualsiasi causa non imputabile a Sky, la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa ad Ordini di Pubblicità già confermati da Sky ai sensi del precedente articolo 3.03 venga interrotta o soppressa ovvero non sia trasmessa nella posizione, data e/o orario e/o quantità indicati nell’Ordine di Pubblicità, tale Riproduzione Pubblicitaria verrà trasmessa da Sky in data da stabilirsi di comune accordo con la Parte Contraente senza diritto di quest’ultima a formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Xxx.
5.02 Nel caso in cui la mancata e/o inesatta Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa ad Ordini di Pubblicità già confermati derivi invece da fatto imputabile a Sky, quest’ultima si impegna a trasmettere detta Riproduzione Pubblicitaria il prima possibile e comunque all'interno del periodo della campagna, senza diritto della Parte Contraente a formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Xxx. Qualora non fosse possibile trasmettere una o più Riproduzioni Pubblicitarie all'interno del periodo della campagna, dette Riproduzioni Pubblicitarie non saranno oggetto di fatturazione.
6 RESPONSABILITA' SOLIDALE
6.01 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.04, nel caso in cui l’Accordo e l’Ordine di Pubblicità siano sottoscritti solo dalla Parte Contraente, ove questa sia soggetto diverso dall’Inserzionista (e non anche dall’Inserzionista) la Parte Contraente sarà responsabile per tutte le obbligazioni previste nelle presenti CGA, dall’Accordo e dall’Ordine di Pubblicità.
6.02 Sky potrà richiedere all’Inserzionista, il pagamento del corrispettivo qualora la Parte Contraente, secondo quanto previsto dall’art. 6.01 che precede, non abbia provveduto a saldare il pagamento a Sky, indipendentemente dall’avvenuto pagamento da parte dell’Inserzionista di quanto dovuto alla Parte Contraente.
7 DILIGENZA ED ESATTO ADEMPIMENTO
7.01 SKY compirà ogni ragionevole sforzo per trasmettere ciascuna Riproduzione Pubblicitaria in conformità agli Ordini di Pubblicità pervenuti e accettati mediante il Calendario delle uscite, in particolare al fine di trasmettere, entro la fascia oraria di pertinenza e non oltre trenta minuti dall’orario giornaliero indicato nell’Ordine, le pubblicità richieste.
7.02 La Parte Contraente dovrà inviare la Riproduzione Pubblicitari\\a a propria cura e spese, secondo le specifiche indicate nell'Allegato Scheda Materiali.
7.03 Sky potrà, in casi eccezionali ed a sua assoluta discrezione, accettare Ordini di Pubblicità ovvero la consegna di Riproduzioni Pubblicitarie in tempi più brevi di quelli indicati ai precedenti articoli 3.03. e 7.02, senza che ciò costituisca titolo per eventuali successive pretese in tal senso.
7.04 La Parte Contraente sarà l’unica responsabile per la produzione e la spedizione dei materiali di cui al precedente articolo 7.03 e per tutti i relativi costi e rischi.
7.05 Nel caso in cui un materiale di cui al precedente articolo 7.02 non dovesse pervenire a Sky nel termine ivi previsto o nel diverso termine individuato ai sensi dell’art. 7.02, impedendo la trasmissione nella data e/o orario pattuiti, la Parte Contraente sarà comunque tenuta al pagamento dell’intero
corrispettivo indicato nell’Ordine di Pubblicità, a titolo di penale e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno da parte di Sky.
8 INIDONEITA’ DELLA RIPRODUZIONE PUBBLICITARIA
Sky potrà stabilire, a propria assoluta discrezione, che la Riproduzione Pubblicitaria non è idonea ad essere trasmessa sui Canali SKY o sui Canali Terzi, per qualsivoglia ragione (ivi compresa la possibilità che la Riproduzione Pubblicitaria comporti un possibile pregiudizio per i diritti o l’immagine di Sky o di terzi, non sia conforme alla normativa in vigore o al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, agli usi al buon costume e/o ai requisiti richiesti dalle Autorità competenti, ovvero sia difettosa e/o non conforme agli standard previsti nella clausola 7.03 e/o abbia caratteristiche diverse da quelle concordate da Sky con la Parte Contraente); di ciò sarà data comunicazione senza ritardo alla Parte Contraente, fornendo, qualora ve ne sia la possibilità, adeguate indicazioni relative al modo in cui tale Riproduzione Pubblicitaria debba essere modificata per essere idonea alla Trasmissione.
In tal caso la Parte Contraente sarà tenuta a fornire, a propria cura e spese, una Riproduzione Pubblicitaria alternativa nel minor tempo possibile. Se la Riproduzione Pubblicitaria alternativa non sarà fornita entro tre giorni lavorativi prima della data prevista per la prima Trasmissione o, qualora non venga accettata da Sky in quanto non conforme alle leggi o norme in vigore (comprese quelle del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale) e/o ai requisiti richiesti da altre Autorità competenti, Sky avrà il diritto di non trasmettere tale Riproduzione Pubblicitaria e di richiedere alla Parte Contraente il pagamento a titolo di penale di un importo pari a quello che quest’ultima avrebbe dovuto pagare se la Riproduzione Pubblicitaria fosse stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 14.02 che segue.
9 ADATTAMENTO DELLA RIPRODUZIONE PUBBLICITARIA
9.01 La Parte Contraente riconosce a Sky il diritto, da esercitarsi a propria discrezione, e senza incorrere in alcuna responsabilità, di compiere ogni atto o azione relativamente a qualsiasi Riproduzione Pubblicitaria, o di una parte di essa, al fine di renderla idonea alla Trasmissione sui Canali SKY e/o Canali Terzi secondo le specifiche di cui all’Allegato Scheda Materiali.
9.02 Nel caso in cui Sky eserciti tale diritto, non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo, nei confronti della Parte Contraente, ovvero dell’Inserzionista ove lo stesso sia soggetto diverso dalla Parte Contraente, per i danni che possano esserne derivati, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la diminuzione dei profitti, degli utili e/o dell'avviamento.
9.03 Nel caso in cui la durata della Riproduzione Pubblicitaria fornita da o per conto dell’Inserzionista risulti diversa dalla durata indicata nell’Ordine di Pubblicità, Sky non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti della Parte Contraente in merito a modifiche che si rendano necessarie per la trasmissione di tale Riproduzione Pubblicitaria.
10 PAGAMENTI E FATTURAZIONE
10.01 Al termine di ogni campagna pubblicitaria, cosi come indicato nell’Ordine di Pubblicità, Sky maturerà a titolo definitivo il corrispettivo per detta campagna, procederà quindi all’emissione della fattura e invierà, all’indirizzo specificato dalla Parte Contraente, una fattura per i servizi ordinati con riferimento a tale campagna pubblicitaria (al netto degli spot non trasmessi ai sensi degli artt. 5.01 e 5.02 delle presenti CGA) e alle penali, risarcimenti, rimborsi e/o indennizzi maturati nello stesso mese in conformità alle presenti CGA. I corrispettivi indicati in fattura saranno quelli stabiliti negli Ordini di Pubblicità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.04 e 14.
10.02 Salvo che non sia diversamente stabilito nell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente dovrà pagare le fatture entro novanta (90) giorni dalla fine del mese di emissione delle stesse, salvo che non sia
diversamente pattuito tramite separato accordo. In caso di mancato pagamento di qualsiasi somma a carico della Parte Contraente, Sky si riserva ogni diritto, compreso quello di interrompere e/o cessare, previo preavviso scritto e con effetto immediato, la trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa agli Ordini di Pubblicità già confermati, sino al ricevimento dell’importo dovuto. Sky si riserva la facoltà di richiedere i pagamenti in via anticipata, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta da Sky.
10.03 Nel caso in cui il mancato pagamento della somma dovuta si protragga oltre 15 giorni dalla scadenza di cui al precedente articolo 10.02, Sky potrà annullare gli Ordini di Pubblicità già confermati e risolvere gli Accordi con la Parte Contraente ai sensi del successivo articolo 16.
10.04 I corrispettivi indicati nell'Ordine sono da intendersi al lordo della Commissione di agenzia pubblicitaria del 15%, fatto salvo che non sia diversamente previsto. I corrispettivi indicati nell'Ordine di Pubblicità subiranno, pertanto, una riduzione per la commissione di agenzia, ove previsto, pari ad un importo del quindici per cento (15%) della relativa fattura.
10.05 Resta inteso che tutte le somme indicate nelle fatture si intenderanno al netto d’IVA e che le spese di bollo e di registro in caso d’uso, imposte, tasse, sopratasse e contributi comunque dipendenti dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità sono a completo carico della Parte Contraente. Tali importi verranno quindi aggiunti ai corrispettivi nelle fatture relative al mese in cui tali spese e/o imposte sono state sostenute da Sky .
10.06 Qualora la Parte Contraente chieda di trasmettere una Riproduzione Pubblicitaria di contenuto diverso da quello indicato nell’Ordine di Pubblicità, la stessa verrà fatturata a norma dell’art. 10.01, 10.02 e 10.03, alle tariffe previste dal listino di Sky in vigore alla data dell’Ordine, salvo quanto previsto dagli articoli 10.04, 14 e 8.
11 INTERESSI DI MORA
11.01 La Parte Contraente dovrà corrispondere, a prima richiesta e senza eccezioni, gli interessi di mora come da Dlgs 231/2002 e successive mmii.
11.02 Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di scadenza della fattura indicata al precedente articolo 10.02 fino alla data di effettivo pagamento.
12 IMPEGNI DELLA PARTE CONTRAENTE
12.01 La Parte Contraente dichiara e garantisce quanto segue:
(i) sono state ottenute tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie alla Trasmissione di ogni Riproduzione Pubblicitaria (nonché l’uso previsto nel successivo articolo 13.01.i) e, ove previsti, sono stati pagati i compensi per i diritti di autore e quelli connessi alla Riproduzione Pubblicitaria e/o per l’apparizione di qualsiasi persona nella Riproduzione Pubblicitaria stessa;
(ii) la Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione è stata realizzata conformemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale del quale la Parte Contraente garantisce la completa osservanza;
(iii) La parte Contraente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodiscilplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti ed obbligatorie per Sky e si impegna a rispettare detto Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine all'eventuale pubblicazione delle stesse.
(iv) la Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione non è diffamatoria nei confronti di terzi, non presenta contenuti osceni, e non esporrà Sky ad alcuna procedura giudiziaria, sia essa civile o penale;
(v) è stata effettuata un’indagine diligente ed accurata allo scopo di assicurare che nella Riproduzione Pubblicitaria non sia contenuto nulla che possa rendere la Trasmissione sui Canali SKY o sui Canali Terzi illegale o causa di azione per qualsiasi motivo e a qualunque titolo.
(vi) ogni singolo comunicato pubblicitario, contenuto nella Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione, non conterrà richiami a ditte o prodotti non contemplati nell’Ordine di Pubblicità. In ogni comunicato sarà pubblicizzato un prodotto o una varietà di uno stesso prodotto o una linea di prodotti a condizioni che appartengano allo stesso settore merceologico e siano fabbricati o distribuiti in esclusiva dallo stesso Inserzionista;
(vii) non verrà divulgata, senza il preventivo consenso scritto di Xxx, alcuna informazione in relazione a pubblicità prenotate dall’Inserzionista o per conto dello stesso, che sono state trasmesse o che sono programmate per la Trasmissione sui Canali SKY o sui Canali Terzi.
(viii) l’Agenzia è in possesso di tutti i necessari diritti, capacità ed autorizzazioni necessarie per concludere validi accordi con Sky ai sensi delle presenti CGA per conto dell’ Inserzionista.
12.02 La Parte Contraente si impegna a:
(i) risarcire e tenere indenne Sky da eventuali azioni, procedimenti, costi, danni, spese, penalità o responsabilità che possano derivare da qualsiasi violazione delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte dalla Parte Contraente ai sensi delle presenti CGA;
(ii) ad esibire, su semplice richiesta di Xxx, i documenti comprovanti l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la Trasmissione della Raccolta Pubblicitaria;
(iii) su semplice richiesta di Xxx, ad esibire i documenti comprovanti le capacità ed i diritti di cui al precedente articolo 12.01 (viii).
13 IMPEGNI DI SKY
13.01 Sky dichiara quanto segue:
(i) che non utilizzerà la Riproduzione Pubblicitaria se non (a) per, o in connessione alla, Trasmissione della pubblicità prenotata o da prenotare dalla Parte Contraente nell’ambito di applicazione delle presenti CGA; (b) per finalità dimostrative; (c) per uso interno del personale di Sky; (d) per finalità condivise tra le Parti
(ii) che la Parte Contraente verrà risarcita e sarà tenuta indenne da ogni azione, procedimento, costi, danni, spese, penalità, diritti, pretese e responsabilità derivanti da qualsiasi violazione delle obbligazioni assunte da Sky ai sensi delle presenti CGA.
13.02 Sky si impegna a:
(i) esaminare le eventuali contestazioni per irregolarità di emissione della Riproduzione Pubblicitaria riscontrate dalla Parte Contraente che dovranno essere inviate a Sky a norma del successivo articolo 18.02;
(ii) ripetere, senza alcun ulteriore esborso per la Parte Contraente, la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria sulla quale è sorta contestazione ai sensi del precedente punto (i) nel caso di riconosciuta totale fondatezza delle relative contestazioni. Resta inteso che in tale caso la Parte Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo derivante dalle contestazioni di cui al precedente punto (i).
14 ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI DI PUBBLICITA’
14.01 Nel caso in cui la Parte Contraente intenda annullare l’Ordine di Pubblicità, dovrà comunicarlo per iscritto a Sky ai sensi di quanto previsto all’art. 18.02 delle presenti CGA.
14.02 Qualora la Parte Contraente annulli un Ordine di Pubblicità, ma non risolva un Accordo, Sky avrà il diritto di ricevere un compenso per ogni annullamento di Ordine di Pubblicità da calcolarsi nei seguenti modi:
(i) il cinquanta per cento (50%) del valore degli spazi pubblicitari indicati nell’Ordine di Pubblicità annullato, qualora la comunicazione dell’annullamento sia ricevuta da Sky almeno due (2) mesi prima della Data di Pertinenza.
(ii) il sessanta per cento (60%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all’ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell’annullamento sia ricevuta da Sky almeno un (1) mese prima della Data di Pertinenza.
(iii) il settantacinque per cento (75%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all’Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell’annullamento sia ricevuta da Sky almeno due (2) settimane prima della Data di Pertinenza.
(iv) il novanta per cento (90%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all’Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell’annullamento sia ricevuta da Sky almeno una (1) settimana prima della Data di Pertinenza.
(v) il cento per cento (100%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all’Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell’annullamento sia ricevuta da Sky meno di una settimana prima della Data di Pertinenza, o non sia pervenuta a Sky
(vi) Il cento per cento (100%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all’Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell’annullamento sia ricevuta da Sky meno di 35 giorni prima della Data di uscita (per i mensili) o meno di 21 giorni per i settimanali, o non sia pervenuto il materiale a SKY
Il valore degli spazi pubblicitari relativi agli Ordini di Pubblicità annullati sarà pari ai prezzi indicati nell’Ordine di Pubblicità stesso.
14.03 Ai fini della presente clausola, per “Data di Pertinenza” si intende:
(i) la Data di Inizio come specificata nell’Ordine di Pubblicità, se la comunicazione è ricevuta prima della Data di Inizio, o
(ii) la data della successiva Trasmissione della\e pubblicità, se la comunicazione è ricevuta dopo la Data di Inizio.
14.04 Resta inteso che l’annullamento dell’Ordine di Pubblicità ai sensi del presente art. 14 non pregiudica alcuno diritto di Sky derivante dagli Accordi e/o dagli Ordini di Pubblicità eventualmente già eseguiti.
15 RECESSO
15.01 In aggiunta alle ipotesi di recesso previste dalla legge o da altre disposizioni degli Accordi o delle presenti CGA, Sky e la Parte Contraente avranno diritto di recedere dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità dandone comunicazione scritta all’altra parte nei modi indicati al successivo articolo 18.02, qualora l’altra parte venga posta in liquidazione o si trovi in una situazione di insolvenza ovvero venga
ammessa a procedure concorsuali o sia parte di accordi di ristrutturazione del debito o di trasferimento dei beni a creditori o, infine, si verifichi qualsiasi evento dagli effetti giuridici sostanzialmente equivalenti.
15.02 In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 15.01, il recesso sarà efficace al momento del ricevimento della comunicazione del recesso dalla parte che non ha esercitato la facoltà di recedere.
16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16.01 Sky avrà facoltà di risolvere ogni Accordo ai sensi dell’art. 1456 c. c., dandone comunicazione scritta alla Parte Contraente nei modi indicati al successivo articolo 18.02, nelle ipotesi di inadempimento previsti dagli articoli 10.03.
16.02 L’esercizio del diritto di risolvere l’Accordo di cui al precedente articolo 16.01 non pregiudicherà gli altri diritti e rimedi ai quali Sky abbia diritto in base alle presenti CGA.
17 FORZA MAGGIORE
17.01 Per situazione di “Forza Maggiore” si intende il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario ed imprevedibile (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, guerra civile, sciopero, ostilità, invasione, guerra, cattivo funzionamento dei mezzi di Trasmissione, lex superveniens, ordine di autorità competenti) o ogni altra causa al di fuori del controllo di Sky e della Parte Contraente che abbiano reso impossibile l’esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordini di Pubblicità, negli Accordi e nelle presenti CGA.
17.02 In tali casi la durata dell’Accordo o dell’Ordine di Pubblicità sarà prolungato per il periodo di durata dell’evento intervenuto.
17.03 La parte che intende avvalersi dell’evento di Forza Maggiore quale esimente del proprio inadempimento dovrà fornire completi e tempestivi dettagli per iscritto all’altra parte dei fatti e delle circostanze che hanno dato luogo alla Forza Maggiore. Nel caso in cui l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall’Accordo e/o dagli Ordini di Pubblicità e/o dalle presenti CGA a causa di eventi di Forza Maggiore si protragga per oltre 90 giorni l’altra parte avrà il diritto di recedere dal relativo Accordo a norma del precedente articolo 15.
17.04 In ogni caso, Sky e la Parte Contraente non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento o danno cagionato all’altra parte a causa di eventi di Forza Maggiore.
18 COMUNICAZIONI
18.01 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione alle presenti CGA dovrà avvenire per iscritto ed essere consegnata a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno per posta ordinaria o via fax o via e-mail ai seguenti indirizzi:
(i) in caso di comunicazione a Sky: Sky Italia Srl - Direzione Sky Media Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Fax nr 00.000000000
Email: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
(ii) in caso di comunicazione alla Parte Contraente all’indirizzo indicato nell’Ordine di Pubblicità.
18.02 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente articolo 18.01, le comunicazioni di cui agli articoli 3.04, 14.01, 15.01, 16.01 dovranno essere effettuate a Sky mediante l’invio di lettera raccomandata a/r all’indirizzo indicato al precedente articolo
18.03 Tutte le comunicazioni effettuate in ottemperanza al precedente articolo 18.01 saranno ritenute effettuate quando ricevute, o se effettuate con molteplici mezzi, saranno considerate effettuate quando il primo di essi è ricevuto.
19 DIVIETO DI CESSIONE
19.01 Per cessione di contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale Sky e/o la Parte Contraente trasferisca in tutto o in parte a terzi gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente da essi. Costituiscono esempi, senza pregiudizio degli altri casi, di cessione del contratto ai sensi del presente articolo: la cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., la successione del contratto per effetto del trasferimento o conferimento di azienda ovvero di ramo di azienda, le scissioni e la cessione di credito.
19.02 La Parte Contraente non potrà cedere gli Accordi e/o, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto di Xxx .
19.03 Sky potrà cedere, in tutto o in parte, gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente a società controllate, controllanti e/o sottoposte a comune controllo, nonché a società licenziatarie del marchio “SKY”.
20 DISPOSIZIONI VARIE
20.01 Precedenti Intese
Le presenti CGA, unitamente ad ogni Ordine di Pubblicità e ad ogni Accordo o ad altri accordi scritti che recepiscano le medesime, costituiranno l’intero accordo tra le parti in relazione a quanto ivi indicato e superano ed annullano qualsiasi eventuale preliminare intesa relativa a quanto forma oggetto degli stessi. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti CGA e quelle contenute nell’Ordine di Pubblicità , prevarranno quest’ultime.
20.02 Modifiche
Salvo che non sia diversamente stabilito, le presenti CGA potranno essere emendate, integrate o altrimenti modificate soltanto tramite la sottoscrizione tra Sky e la Parte Contraente di un atto integrativo e/o modificativo delle stesse.
20.03 Rinunce
La mancata richiesta da parte di Xxx e/o della Parte Contraente, in ogni momento, di adempiere ad una qualsiasi delle disposizioni delle presenti CGA non pregiudicherà in alcun modo il diritto di queste ultime di far valere il medesimo in un momento successivo.
20.04 Invalidità parziale
Nel caso in cui una disposizione delle presenti CGA dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l’invalidità o la non eseguibilità di tale disposizione non intaccherà le altre disposizioni delle presenti CGA e tutte le disposizioni non intaccate da tale invalidità o non eseguibilità manterranno pieno vigore ed efficacia. Sky e la Parte Contraente si impegnano a fare quanto possibile per sostituire la disposizione
invalida o non eseguibile con altra, valida e eseguibile, che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione sostituita.
20.05 Legge applicabile
Le presenti CGA, ogni Accordo e/o Ordine di Pubblicità stipulato ai sensi delle stesse, ed i relativi diritti ed obblighi di Sky e della Parte Contraente saranno disciplinati ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
20.06 Foro competente
Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva e giurisdizione a conoscere di qualunque controversia riguardanti l’applicazione, l’interpretazione e/o l’esecuzione delle CGA, degli Accordi e/o degli Ordini di Pubblicità.
20.07 Riservatezza
La Parte Contraente e Sky si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni degli Accordi e degli Ordini di Pubblicità tra le stesse stipulati.
per Accettazione
......................................
data ..............................
Nel darVi atto dell’accettazione di tutte le clausole contenute nelle presenti CGA, dichiaro specificamente di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:
clausola n. 3.4. (Invio di contestazioni) clausola n. 4.2. (Posticipo della Trasmissione)
xxxxxxxx x. 0 (Xxxxxxx o inesatta Trasmissione) clausola n. 6 (Responsabilità solidale)
clausola n. 7.7. (Penale per mancato invio della Riproduzione Pubblicitaria) clausola n 8 (Non idoneità della Riproduzione Pubblicitaria)
clausola n. 9 (Adattamento della Riproduzione Pubblicitaria) clausola n. 11 (Interessi di mora)
clausola n. 12.2 (Impegni della Parte Contraente) clausola n. 14 (Annullamento degli Ordini di Pubblicità) clausola n. 15 (Recesso)
clausola n 16 (Clausola Risolutiva) clausola n. 19 (Divieto di Cessione) clausola n. 20.6 (Foro Competente)
per Accettazione
......................................
data:............................