Condizioni Generali di Vendita e Fornitura di Grünbeck Wasseraufbereitung Schweiz GmbH
Condizioni Generali di Vendita e Fornitura di Grünbeck Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XxxX
0. APPLICAZIONE, OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura (di seguito
“CGV
„ „
) si applicano alla vendita di beni (“Fornitura ) così come
„
alla fornitura di servizi o prestazione di lavoro (“Servizi ). Le nostre
CGV si applicano a tutti i rapporti contrattuali (ivi inclusi quelli futuri)
„
intrattenuti con i clienti (di seguito “Acquirente ) a prescindere dal
fatto che sia direttamente la nostra società a produrre il bene o lo acquisti da altri fornitori, fornisca direttamente i servizi e le presta- zioni ovvero tramite terzi soggetti. Grünbeck Wasseraufbereitung
„
Schweiz GmbH (di seguito “Gruenbeck ) dichiara di non accettare
le eventuali condizioni generali contrattuali dell’Acquirente alla cui applicazione dichiara sin d’ora di opporsi. Le presenti CGV troveranno applicazione anche nel caso in cui Gruenbeck – avendo conoscenza delle condizioni contrattuali confliggenti dell’Acquirente – effettuasse forniture senza riserve.
1.2 Salvo diversamente stabilito in un’offerta, di regola le nostre offerte sono suscettibili di modifiche e non sono vincolanti. Un ordine dell’Acquirente è considerato una proposta di contratto vincolante. Salvo quanto diversamente specificato nell’ordine, Gruenbeck avrà facoltà di accettare l’ordine dell’Acquirente entro quattro (4) settimane dal ricevimento dell’ordine stesso. L’accettazione dell’ordine avverrà mediante conferma o invio dell’ordine all’Acquirente.
1.3 Condizioni particolari che derogano dalle presenti CGV saranno valide solo se confermate per iscritto. Eventuali dichiarazioni o comunicazioni giuridicamente impegnative rese dall’Acquirente dopo la conclusione del contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia di vizi, dichiarazione di risoluzione o riduzione del prezzo) dovranno essere effettuate in forma scritta.
1.4 L’importo minimo di ciascun ordine è di CHF 120,00 netti. In caso di ordini inferiori a CHF 120,00 Gruenbeck avrà facoltà di applicare un sovrapprezzo pari a CHF 25,00 a copertura dei costi di fornitura.
2. SERVIZI
2.1 Gruenbeck fornirà i servizi nei limiti delle sue attuali possibilità tecniche ed operative. Tali servizi comprendono in particolare l’as- semblaggio, la messa in funzione, il servizio clienti e la manutenzione.
2.2 In caso di fornitura di servizi che includano (in via esemplificativa) servizi di sviluppo e/o analisi, in generale non vi sarà obbligo di un risultato specifico. In relazione alla prestazione dei servizi Gruenbeck non assume alcuna responsabilità per specifici risultati ed avrà facoltà di fornire tali servizi tramite sub-agenti (subappaltatori). Tale disposizione non si applicherà in caso di stipula di un accordo contrattuale separato.
2.3 Nel caso in cui sia eccezionalmente convenuta un’approvazione per i nostri servizi, l’Acquirente approverà senza indugio le prestazioni da noi fornite, ivi incluse prestazioni o lavori parziali, con approvazione totale o parziale purché non vi siano difetti del servizio tali da pregiu- dicarne l’idoneità materiale all’uso e le funzioni operative.
2.4 Qualora a seguito della messa a disposizione non venga sollevata alcuna obiezione relativamente a difetti sostanziali entro sette (7) giorni o in caso di utilizzo da parte dell’Acquirente dei servizi o delle prestazioni parziali messe a disposizione, l’approvazione (approva- zione parziale) sarà considerata come avvenuta.
3.DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ASSEMBLAGGIO, MESSA IN FUNZIONE, SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Qualora l’ordine preveda l’assemblaggio, la messa in funzione, il servizio clienti e/o la manutenzione, i seguenti termini si applicheranno in via supplementare. In caso di disposizioni contraddittorie, le dis- posizioni della presente Sezione 3 prevarranno sulle altre contenute nelle presenti CGV.
3.1 Lavori di assemblaggio
Se l’ordine comprende lavori di assemblaggio, l’Acquirente garantirà che, presso il cantiere e a proprie spese, a partire dall’inizio dei lavori e per la durata dei lavori di assemblaggio:
3.1.1 ci sia il permesso di costruire, in modo che Gruenbeck possa ren- dere i servizi contrattualmente previsti senza restrizioni da parte di terzi;
3.1.2 siano presenti idonei accessi ed aperture per poter introdurre le attrezzature delle dimensioni da noi indicate così che l’impianto possa essere trasportato con i mezzi necessari presso il sito di assemblaggio; la strada di trasporto dovrà essere libera da ostacoli;
3.1.3 siano presenti i punti di erogazione di energia elettrica e tras- missione dati presso il sito convenuto conformemente alle specifiche convenute;
3.1.4 il sito di assemblaggio sia protetto da agenti atmosferici e da attacchi di animali e protetto contro accessi non autorizzati;
3.1.5 ci sia ogni volta una connessione per l’alimentazione a 230 V (monofase)/400 V (trifase) 50Hz, con collegamenti di neutro e terra salvo diversa indicazione nell’offerta;
3.1.6 vi siano nell’edificio punti di ancoraggio per il sostegno del carico e/o strutture fissate al soffitto ove montare dei montacarichi;
3.1.7 vengano realizzate interfacce per collegare i sistemi esistenti ivi incluse, se del caso, le valvole di isolamento.
3.2 Messa in funzione, servizio clienti e manutenzione
Se l’ordine comprende operazioni di messa in funzione, servizio clienti e/o manutenzione dell’impianto o dei singoli componenti, l’Acquirente garantirà, a proprie spese e in base agli obblighi di cooperazione di cui alla clausola 3.1, che, a partire dall’inizio dei lavori e per la durata dell’esecuzione di tali lavori:
3.2.1 ci sia il permesso di costruire, in modo che Gruenbeck possa rendere i servizi contrattualmente previsti senza restrizioni da parte di terzi;
3.2.2 tutti i supporti operativi con i necessari valori di potenza e pressione siano a disposizione e pronti per l’impiego;
3.2.3 la qualità dell’acqua (acqua filtrata e acque reflue) prodotta dall’impianto sia accettabile con i relativi flussi di volume;
3.2.4 i volumi d’aria necessari per il funzionamento dell’impianto possano essere scaricati;
3.2.5 le tensioni elettriche necessarie per il funzionamento dell’im- pianto siano pronte all’uso con il necessario wattaggio connesso;
3.2.6 in caso di piscine, la vasca sia riempita di acqua;
3.2.7 la segnaletica richiesta per il funzionamento dell’impianto, così come la segnaletica di terzi e/o la segnaletica concordata, sia pronta all’uso;
3.2.8 vengano rispettate le esigenze climatiche per l’ubicazione delle singole componenti e/o per le risorse operative.
3.3 Lavori eseguiti all’estero
Se i servizi devono rendersi all’estero ed il nostro personale tecnico necessiti a tal fine di permessi di soggiorno o di lavoro, l’Acquirente dovrà, salvi diversi accordi in casi particolari, prestare assistenza a Gruenbeck, a titolo gratuito, nei rapporti con le autorità locali per quanto riguarda la richiesta dei permessi necessari per l’esecuzione dei servizi ed i relativi rinnovi o modifiche.
4. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE, KNOW-HOW L’Acquirente riconosce i nostri diritti di proprietà intellettuale e know- how. Salvo sia diversamente stabilito tra le parti, Gruenbeck si riserva il diritto di proprietà e copyright su illustrazioni, disegni, calcoli ed ogni altra documentazione il cui contenuto non potrà essere condiviso con terzi. Ciò si applicherà in particolare ai documenti riservati. Salvo sia diversamente stabilito, ad esempio nell’ordine, Gruenbeck non concederà all’Acquirente alcun diritto di utilizzare il know-how e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai servizi.
5. CONSEGNA, TERMINI, AMBITO DEI SERVIZI, INADEMPIMENTO
5.1 La consegna dovrà avvenire Xxxxxx Xxxxxxxx (EXW) (Incoterms 2010). Il luogo di prestazione dei servizi sarà Regensdorf. Su richiesta dell’Acquirente e a sue spese i beni potranno essere spediti in un luo- go diverso. Salvo sia diversamente stabilito, Gruenbeck avrà facoltà di stabilire il metodo di spedizione (in particolare, il vettore, la rotta di trasporto, l’imballaggio). Gli utili e i rischi passano all’Acquirente al momento della consegna al trasportatore o al momento del ritiro dal sito. Vi preghiamo di prendere nota che Gruenbeck è esente dall’obbligo di assicurazione spedizionieri.
5.2 La consegna ed i termini per la prestazione dei servizi non sono vincolanti salvo l’efficacia vincolante degli stessi sia stata espressa- mente convenuta.
5.3 Qualora Gruenbeck abbia accuratamente selezionato il fornitore ed abbia tempestivamente comunicato l’ordine in modo da prevedere la puntuale consegna, non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dalla ritardata consegna delle forniture da parte del suo fornitore o dalla consegna di forniture non conformi all’ordine. Tale disposizione si applicherà anche in caso di ritardi nella prestazione di servizi da parte di imprese subappaltatrici che Gruenbeck abbia accuratamente selezionato e a cui abbia puntualmente affidato l’esecuzione dei servizi.
5.4 L’adempimento del contratto ivi incluso il rispetto dei termini di consegna è subordinato alla condizione che non vi siano impedimenti in base alla normativa svizzera, americana, o secondo qualsiasi altra normativa nazionale ed internazionale applicabile in materia di com- mercio internazionale, e che non vi siano embarghi o altre sanzioni.
5.5 I beni forniti sono conformi alle linee guida applicabili in materia di sicurezza e qualità. Non viene garantita la conformità alle linee guida di altri paesi salvo non sia espressamente stabilito in casi particolari. L’Acquirente si impegna ad informarsi sulla normativa applicabile relativa alla distribuzione e all’uso dei beni in vigore nel Paese di destinazione delle merci, e si impegna altresì ad ottemperare a tale normativa. L’Acquirente accetta di fornire a Gruenbeck, senza indugio ed a proprie spese, qualsiasi informazione o contributo si renda necessario in relazione all’importazione o esportazione delle merci nel Paese di destinazione.
5.6 Il rispetto dei termini di consegna dei beni e dei servizi da parte di Gruenbeck presuppone la consegna tempestiva di tutta la documentazione da parte dell’Acquirente, l’esecuzione dei servizi di cooperazione ed il rispetto dei termini di pagamento pattuiti e di ogni altro obbligo. Il mancato puntuale adempimento di tali condizioni implicherà una proroga dei termini di consegna dei beni o dei servizi.
5.7 In caso di impossibilità di Gruenbeck di rispettare le scadenze previste per la consegna di merci o servizi, Gruenbeck informerà prontamente l’Acquirente, indicando contestualmente un nuovo probabile termine o una nuova data.
5.8 L’Acquirente avrà facoltà di far valere i propri diritti in caso di ritardo nella consegna dei beni o servizi solo a seguito di preavviso rimasto senza riscontro, contenente un congruo termine supplemen- tare di consegna. Per congruo termine supplementare di consegna si intenderanno quattro (4) settimane.
5.9 Saranno consentite consegne parziali di beni e servizi per quanto
e tenuto conto di quanto ragionevolmente prevedibile. Gruenbeck avrà
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facoltà di fornire servizi parziali (di seguito “approvazione parziale ).
Ciò comprende le fasi autonome dell’adempimento delle prestazioni contrattualmente pattuite e le parti operative autonome.
5.10 In caso di mancata tempestiva approvazione della consegna dei beni e servizi da parte dell’Acquirente, si applicheranno le disposizioni
di legge per ritardo delle prestazioni. L’Acquirente dovrà in ogni caso farsi carico dei costi supplementari (per es. per una seconda conseg- na) sostenuti in detto contesto.
5.11 Norme relative allo scambio di pallet fra commercianti:
5.11.1 Salvo diverso accordo, per il trasporto di merci effettuato da un’impresa di trasporto vengono usati Euro-Pool-Pallett .
5.11.2 L’Acquirente, alla consegna delle merci pallettizzate, avrà l’obbligo di restituire la stessa quantità di pallet intercambiabili, del medesimo tipo e qualità. Per quanto riguarda l’intercambiabilità, si applicherà la norma UIC 435-4 dell’Unione Internazionale delle Ferrovie. I pallet consegnati diventano proprietà dell’acquirente conformemente all’uso previsto.
5.11.3 L’Acquirente dovrà rilasciare una ricevuta per la quantità ed il tipo di pallet caricati e dovrà annotare per iscritto qualsiasi riserva in merito alla qualità; esso dovrà inoltre fornire pallet vuoti ed intercambiabili, pari in numero e tipo a quelli ricevuti, richiedere una ricevuta di consegna ed annotare qualsiasi riserva in merito alla loro qualità. L’Acquirente dovrà inoltre dare evidenza in caso di non-intercambiabilità, qualora non vengano forniti pallet dello stesso tipo e qualità ovvero non vengano forniti sufficienti pallet ovvero gli stessi siano rifiutati perché non intercambiabili.
5.11.4 In caso di non-intercambiabilità, qualora non vengano forniti pallet dello stesso tipo e qualità ovvero venga fornito un numero insufficiente di pallet, ovvero qualora i pallet vengano rifiutati perché non intercambiabili, Gruenbeck emetterà fattura per l’approvvigiona- mento dei pallet sostitutivi di quelli mancanti o non-intercambiabili.
6. PREZZI
6.1 Salvo sia diversamente stabilito, i prezzi sono per consegna Xxxxxx Xxxxxxxx, ivi incluso l’imballaggio, e si intendono al netto dell’IVA. L’IVA ed eventuali altri costi saranno indicati separatamente all’interno delle fatture.
6.2 Salvo sia diversamente stabilito, la fornitura dei servizi verrà effettuata dal lunedì al venerdì durante il normale orario lavorativo (massimo 8 h/giorno). Il calcolo dei servizi verrà effettuato sulla base del tempo da noi impiegato, alla tariffa oraria attualmente applicata; in aggiunta verranno conteggiati i costi del materiale e, ove applicabile, i costi di trasferta (in particolare, a titolo esemplificativo, trasferta da e verso il sito, alloggio). La retribuzione dell’eventuale lavoro straordina- rio richiesto dall’Acquirente ai dipendenti di Gruenbeck sarà a carico dell’Acquirente, così come la retribuzione dovuta per il lavoro prestato di domenica o nei giorni festivi. Il lavoro straordinario o festivo sarà retribuito con le modalità previste nelle disposizioni legali. L’Acquirente accetta di verificare e controfirmare i fogli di presenza con il dettaglio delle ore lavorate, compilati dai nostri dipendenti. Qualora venisse concordato un compenso fisso, Gruenbeck avrà facoltà di richiedere acconti per componenti funzionali autonomi o al completamento di ciascuna fase del progetto (ad es. inizio del contratto, consegna parziale iniziale, messa a disposizione, approvazione).
6.3 Eventuali maggiorazioni dei costi a seguito di richieste di modifiche da parte dell’Acquirente, ed in particolare per ritardi derivanti da tali richieste, saranno a carico dell’Acquirente.
6.4 In caso di consegne effettuate ai sensi del contratto oltre 4 mesi dopo la conclusione del contratto, saranno applicati degli incrementi ragionevoli, sulla base del listino prezzi di Gruenbeck, purché tali aumenti del prezzo di listino siano dovuti ad un correlativo incremento dei costi d’acquisto (prezzi per materie prime ed ausiliarie o materiali di lavorazione, per quanto riguarda gli incrementi dei prezzi dei materiali, ovvero aumenti salariali derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi ovvero altri servizi propedeutici ai servizi oggetto del contratto) sulla base del quale è stata formulata l’indicazione dei prezzi nel contratto.
7. TERMINI DI PAGAMENTO
7.1 Il corrispettivo concordato diverrà immediatamente esigibile, senza alcuna detrazione, a seguito dell’avvenuta prestazione dei servizi ed all’emissione della relativa fattura. Salvo che uno sconto sia stato concordato in casi specifici, nessuno sconto potrà essere applicato sui costi salariali e sulle spese di trasporto e imballaggio.
7.2 In caso di ritardo di pagamento da parte dell’Acquirente, sull’im- porto dovuto saranno richiesti interessi moratori di 5 percento all’anno. In caso di negozio giuridico concluso tra commercianti potrà essere richiesto un interesse moratorio più elevato se lo sconto bancario ordinario nel luogo del pagamento supera il cinque per cento. In caso di mora fra commercianti Gruenbeck avrà altresì facoltà di richiedere un importo forfettario di CHF 50,00. Tale importo sarà a titolo di risarci- mento per danni eventualmente dovuti per l’esercizio di diritti giuridici.
7.3 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento da parte de- ll’Acquirente, malgrado la diffida ad adempiere a tale obbligo, ovvero in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell’Acquirente tale da mettere in dubbio la sua capacità di effettuare pagamenti o la sua solvibilità, Gruenbeck procederà ad effettuare ulteriori consegne/ prestazioni solo se l’Acquirente sarà in grado di fornire sufficienti garanzie a copertura (ad es. vendita su pagamento anticipato). In caso di impossibilità dell’Acquirente a fornire tali garanzie, Gruenbeck avrà facoltà di recedere dal contratto, se da questa ritenuto opportuno dopo aver concesso un termine di preavviso.
7.4 L’Acquirente avrà facoltà di operare una compensazione e di esercitare il proprio diritto di ritenzione esclusivamente per richieste risarcitorie accertate, non contestate o riconosciute da Gruenbeck. Ciò non si applicherà a reciproche pretese tipiche dello scambio di
prestazioni e controprestazioni ai sensi del contratto. Il diritto di riten- zione potrà essere esercitato solo nella misura in cui la contropretesa derivi dal medesimo rapporto contrattuale.
8. INFORMAZIONI, GARANZIE
8.1 Le informazioni contenute nei nostri cataloghi, brochure, elenchi dei tipi di prodotto, schede dati ed altri materiali pubblicitari, ovvero conte- xxxx in specifiche tecniche, schede tecniche ed altre specifiche tecniche di consegna, in certificati, formulari ed altra documentazione non costituiscono garanzia ulteriore rispetto alle normali clausole di garanzia.
8.2 I valori medi determinati in modo statistico saranno presi in considerazione per l’affidabilità delle informazioni (vita utile, stabilità a lungo termine, etc.). Tali valori sono forniti secondo scienza e coscienza, tuttavia in casi particolari essi potranno essere superati ovvero non raggiunti.
8.3 Per quanto riguarda i diritti dell’Acquirente in caso di vizi della merce e vizi di titolarità (ivi incluse consegna errata o insufficiente ovvero montaggio errato o errate istruzioni di montaggio) si appli- cheranno le norme di legge salvo quanto diversamente specificato in appresso. In particolare, se Gruenbeck avrà eseguito le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Acquirente ed utilizzando i dati da quest’ultimo forniti, le prestazioni si riterranno esenti da vizi.
8.4 Se l’Acquirente è un commerciante, dovrà esaminare o far esaminare la fornitura o i servizi immediatamente al momento della consegna per verificarne la corretta esecuzione, integrità e l’esistenza di eventuali vizi apparenti.
8.5 Se l’Acquirente omette di notificare per iscritto eventuali vizi entro sette (7) giorni dalla scoperta di tali vizi, decadrà da ogni diritto di far valere qualsiasi pretesa per vizio. La notifica scritta dovrà precisare inoltre l’esatta natura dell’inadempimento contrattuale. L’invio tempes- tivo della notifica scritta sarà considerata una misura sufficiente per rispettare il termine fissato.
8.6 In caso di denuncia di un vizio da parte dell’Acquirente, questi dovrà fornire a [Gruenbeck] le parti o i dispositivi asseritamente difettosi ovvero consentire a [Gruenbeck] di ispezionare tali elementi presso i propri stabilimenti durante il normale orario lavorativo e dovrà altresì concedere allo stesso opportunità e tempo sufficienti per provvedere alla sostituzione.
8.7 Se la fornitura o la prestazione del servizio risulta viziata, Xxxxx- xxxx potrà inizialmente scegliere se procedere alla correzione tramite l’eliminazione del vizio (miglioria) ovvero tramite la consegna di un articolo non difettoso (sostituzione). In casi particolari, Gruenbeck avrà facoltà di procedere ad almeno tre (3) tentativi di miglioria.
8.8 In caso di sostituzione di un solo componente dell’impianto e qualora il costo per la messa a disposizione di un tecnico si rivelasse sproporzionatamente elevato, Gruenbeck potrà richiedere all’Acqui- rente di procedere direttamente alla sostituzione di tale componente, che sarà fornito da Gruenbeck.
8.9 Il periodo di garanzia è di
8.9.1 due anni, se l’Acquirente non è un commerciante;
8.9.2 un anno, se l’Acquirente è un commerciante;
8.9.3 un anno in caso di prodotti usati (per l’Acquirente commerciante o non commerciante).
8.10 La garanzia – salvo quanto diversamente stabilito nella presente Sezione 8 – non coprirà le parti soggette a normale usura quali guar- nizioni, resine a scambio ionico, membrane etc, ed i danni derivanti da eccessiva tensione, gelo o trattamento, operazioni e manutenzione inadeguati, ed in particolare se effettuati nella mancata osservanza da quanto indicato nel manuale operativo. È esclusa altresì qualsiasi responsabilità per danni derivanti da dosaggi non appropriati di solu- zioni e prodotti chimici.
8.11 I servizi che non hanno la funzione di eliminare i vizi e coperti da garanzia saranno fatturati separatamente all’Acquirente.
8.12 Per quanto riguarda l’eliminazione del vizio, nel caso in cui l’intervento correttivo non fosse risolutivo, l’Acquirente avrà facoltà, a sua scelta, di risolvere il contratto ovvero di operare una riduzione del compenso pattuito. È fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni al posto dell’adempimento.
8.13 Il luogo di esecuzione dell’azione correttiva sarà, in caso di società, la sede di Gruenbeck, salvo che i prodotti o i componenti di- fettosi non possano essere smontati; in tal caso, il luogo di esecuzione della prestazione sostitutiva sarà il luogo convenuto di consegna del prodotto o dell’impianto difettoso.
8.14 In caso di violazione dei termini della garanzia relativa ad impianti non installati in Svizzera, il servizio di garanzia sarà assunto dal ser- vizio clienti locale, autorizzato da Gruenbeck, ove presente. Qualora il servizio clienti non fosse presente in un particolare Paese, nei casi in cui l’Acquirente è un commerciante, il servizio clienti Gruenbeck si intenderà esteso sino alle frontiere della Svizzera; tutte le spese derivanti da tale eventualità saranno a carico dell’Acquirente, ad eccezione del costo per i materiali.
9. RESTITUZIONI
9.1 La restituzione di merci nuove ed integre nell’imballaggio originale sarà possibile solo previo accordo ed esclusivamente entro dodici (12) mesi dalla data di consegna. Il costo per la restituzione sarà pari al 20 % del valore netto delle merci. Per restituzioni del valore netto di CHF 60,00 dedotto il costo di restituzione, non verrà emessa alcuna nota di credito. La restituzione dovrà essere effettuata gratuitamente all’indirizzo indicato da Gruenbeck.
9.2 Gruenbeck non accetterà la restituzione di merci a breve scadenza (per es. prodotti chimici). Analogamente, Gruenbeck non accetterà la restituzione di merci fabbricate secondo le specifiche fornite dall’Acquirente.
9.3 Previo accordo le merci difettose potranno essere restituite. Le riparazioni saranno effettuate previa presentazione di preventivo. In mancanza di riscontro da parte dell’Acquirente alla proposta di preventivo entro 8 settimane, Gruenbeck avrà facoltà di restituire all’Acquirente le merci difettose, a spese di quest’ultimo, e ad adde- bitare allo stesso gli eventuali costi sostenuti.
9.4 Per procedere alla restituzione, verrà fornito all’Acquirente un numero RMA, da indicarsi al momento della restituzione.
10. SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELECTRONICI SECONDO L’ORSAE
10.1 Il fornitore si obbliga a riprendere e smaltire in modo rispettoso dell’ambiente gli apparecchi elettrici del suo assortimento secondo l’Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).
10.2 Gli costi di trasporto di tali apparecchi presso il fornitore sono a carico dell’Acquirente.
11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
11.1 Salvo non sia diversamente convenuto tra le parti, si applicheranno le seguenti esclusioni e limitazioni di responsabilità, indipendentemente dai fondamenti legali e subordinatamente ai requisiti di legge; tali esclu- sioni e limitazioni si applicheranno altresì ai nostri dipendenti, agenti e ad eventuali terzi cui sia stata affidata l’esecuzione del contratto.
11.2 Le seguenti limitazioni di responsabilità non si applicheranno tut- tavia per vizi dolosamente taciuti, purché l’Acquirente abbia stipulato una garanzia a copertura della qualità delle merci ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP), così come in presenza di lesioni corporali o danno alla salute.
11.3 Gruenbeck sarà responsabile per danni derivanti da intenzione o colpa grave. Per danni imputabili a semplice negligenza, Gruenbeck sarà responsabile esclusivamente per danni derivanti da lesioni colpose o danni alla salute e per danni derivanti da violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento controparte di norma confida ed è legittimato a fare affidamento). Ove si verificasse la violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, in caso di negligenza semplice, la responsabilità di Gruenbeck sarà limitata al risarcimento dei danni prevedibili.
11.4 Se l’Acquirente è un commerciante, Gruenbeck sarà responsa- bile – salvo che in caso di responsabilità per intenzione o colpa grave
– per eventuali danni non derivanti da lesioni colpose o danni alla salute ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) solo sino all’ammontare massimo di CHF 250.000,00 per ciascun anno solare. Qualora la compagnia assicurativa di Xxxxx- xxxx dovesse corrispondere un ammontare più alto dell’ammontare massimo, a copertura delle pretese risarcitorie dell’Acquirente, tale importo più alto versato costituirà l’ammontare massimo.
11.5 L’Acquirente potrà recedere o risolvere il contratto per l’inadem- pimento di un dovere che non costituisca vizio del bene solo in caso di responsabilità di Gruenbeck per tale inadempimento. È esclusa ogni altra facoltà di recesso per l’Acquirente.
12. FORZA MAGGIORE
12.1 Gruenbeck non sarà responsabile per il verificarsi di eventi di forza maggiore tali da rendere sensibilmente difficoltosa la prestazione dei servizi oggetto del contratto o tali da impedire temporaneamente ovvero rendere impossibile la corretta esecuzione del contratto. Sarà considerata un evento di forza maggiore qualsiasi circostanza imprevedibile o al di fuori del controllo di Gruenbeck e dell’Acquirente e che si verifichi successivamente alla stipula del contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo, catastrofi naturali, sabotaggi, guerre ed altri conflitti militari, mobilitazioni, scioperi o serrate.
12.2 Il verificarsi di un evento di forza maggiore tale da impedire a Gruenbeck l’adempimento dei propri obblighi contrattuali non verrà considerata una violazione contrattuale e le scadenze contrattualmente pattuite saranno ragionevolmente prorogate, tenendo conto della durata dell’evento ostativo. Quanto precede si applicherà anche nel caso in cui i servizi vengano resi da terzi e la loro prestazione nei nostri confronti sia ritardata da eventi di forza maggiore. Se l’evento o eventi di forza maggiore che sfuggono al controllo delle parti si protrarrà per oltre due (2) mesi, le parti stabiliranno entro una (1) settimana, di comune accordo, le modalità di continuazione del contratto.
13. RISERVA DELLA PROPRIETA’
13.1 La merce resterà di proprietà di Gruenbeck sino al totale sod- disfacimento di ogni pretesa (inclusi i crediti impagati risultanti dall’estratto conto aggiornato) che Gruenbeck sia legittimata per legge a far valere nei confronti dell’Acquirente allo stato attuale o in futuro.
13.2 La merce oggetto di riserva della proprietà non potrà essere costituita in pegno a terzi, né trasferita mediante cessione sino al totale pagamento dei crediti garantiti. L’Acquirente informerà tempestivamen- te Gruenbeck per iscritto dell’eventuale pignoramento o sequestro da parte di terzi di merci di nostra proprietà e in quale misura. In caso di pignoramento o sequestro da parte di terzi di merci oggetto di riserva della proprietà, l’Acquirente dovrà riferire che la merce è di proprietà di Gruenbeck ed informare questa tempestivamente.
13.3 L’Acquirente, nel normale svolgimento della propria attività, avrà facoltà di rivendere e/o lavorare la merce oggetto di riserva della proprietà. In tal caso, si applicheranno le seguenti previsioni supplementari.
13.3.1 La riserva della proprietà si estende ai prodotti realizzati attra- verso la lavorazione, combinazione o unione dei prodotti di Gruenbeck per il loro intero valore; Gruenbeck sarà considerato il produttore di tali
prodotti. Nel caso di lavorazione, combinazione o unione di prodotti di terzi che abbiano titolarità su tali prodotti, Gruenbeck ne acquisirà la comproprietà in proporzione dei valori fatturati dei prodotti lavorati, combinati o uniti. Per altri casi, si applicheranno i medesimi termini per i prodotti creati e per le merci consegnate e oggetto di riserva della proprietà.
13.3.2 Eventuali pretese nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita dei prodotti o dei prodotti creati vengono cedute dall’Acquirente a Gruenbeck per il loro totale ammontare o per l’importo di comproprietà ai sensi della Sezione 13.3.1 che precede, a titolo di garanzia. Xxxxx- xxxx dichiara di accettare tale cessione. Gli obblighi dell’Acquirente di cui alla Sezione 13.2 si applicheranno altresì ai crediti ceduti.
13.3.3 L’Acquirente conserverà la prerogativa di riscuotere i crediti assieme a Gruenbeck. Gruenbeck non riscuoterà i crediti a condizione che l’Acquirente soddisfi i propri obblighi di pagamento o sino a che questi non si renda inadempiente, o non venga presentata istanza di procedura concorsuale, né vi siano problemi di solvibilità. In tali casi, tuttavia, Gruenbeck potrà esigere che l’Acquirente comunichi i crediti ceduti ed i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessari per la riscossione, consegni la necessaria documentazione ed informi i debitori (terzi) della cessione.
13.3.4 Se il valore di realizzo della garanzia superi i crediti di Xxxxx- xxxx di oltre il 10 %, questa su richiesta dell’Acquirente rilascerà una garanzia di propria scelta.
14. RISERVATEZZA
Ciascuna parte manterrà riservate le informazioni ricevute dall’altra. Tale obbligazione si applicherà anche dopo l’espletamento delle prestazioni o l’esecuzione dei servizi. Tale obbligazione non si appli- cherà: (i) alle informazioni di cui la parte ricevente sia legittimamente venuta a conoscenza al momento della prestazione senza obblighi di riservatezza; (ii) alle informazioni di cui sia venuta a conoscenza in seguito senza obblighi di riservatezza; (iii) alle informazioni che siano divenute di pubblico dominio senza che sia stato violato il contratto da una delle parti. Quanto sopra si applicherà anche alle informazioni elaborate da una delle parti, indipendentemente dalle informazioni ricevute, in relazione all’espletamento delle prestazioni o all’esecuzione dei servizi. Ciascuna delle parti manterrà la proprietà e la titolarità sulla documentazione e i dati forniti. Eventuali duplicazioni e il trasferimento di tali dati e documenti sarà consentito solo previo consenso della parte che li ha forniti.
15 PROTEZIONE DEI DATI
15.1 Gruenbeck tratta i dati di contatto (ad es. nome, indirizzo e-mail) dell’Acquirente, dei suoi dipendenti e dei suoi soci (“persone di
„
contatto ) per tutta la durata del rapporto commerciale e per rispettare
i termini legali di conservazione. Gruenbeck ha ricevuto detti dati dall’Acquirente o dal socio o da fonti accessibili al pubblico (ad es. il sito web dell’Acquirente). Elaboriamo i dati per fornire i nostri servizi e, salva ogni obiezione, per pubblicizzare le nostre offerte; quest’ultima si basa sulla clausola di ponderazione degli interessi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione europea.
15.2 Le persone di contatto possono richiedere informazioni e restri- zioni di trattamento, messa a disposizione, correzione, divulgazione e cancellazione dei dati (ad es. via xxxx@xxxxxxxxx.xxx), opporsi al trattamento dei dati e ricorrere presso le autorità di controllo della protezione dei dati.
15.3 Gli Acquirenti sono tenuti di inoltrare le informazioni sul nostro trattamento dei dati ai loro referenti o dipendenti; in tal modo i nostri obblighi di informazione nei loro confronti saranno adempiuti. Se l’Acquirente necessita ulteriori dettagli, può accedervi all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/ o contattare il nostro responsabile per la protezione dei dati (xxxx@xxxxxxxxx.xxx).
16. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
16.1 Al presente contratto si applicherà in via esclusiva la legge svizzera, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).
16.2 Qualsiasi eventuale controversia tra le parti direttamente o indirettamente collegata all’esecuzione del contratto sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria di Regensdorf (Bezirksgericht Dielsdorf). Gruenbeck avrà tuttavia la facoltà di proporre azioni nei confronti dell’Acquirente dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale dell’Acquirente.
16.3 Qualora una o più delle previsioni del presente contratto fosse ritenuta in tutto o in parte invalida o non più applicabile, le restanti disposizioni rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci. Le parti coopereranno al fine di sostituire la previsione invalida e/o inefficace con una previsione valida di contenuto ed effetti quanto più possibile simili a quelli della previsione invalida e/o inefficace da sostituire. Tale previsione si applicherà anche nel caso in cui il contratto contenga una lacuna che non sia stata intenzionalmente voluta dalle parti.
Versione: Gennaio 2019