Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 3 BASSANO DEL GRAPPA Via dei Lotti – 40 36061 – Bassano del Grappa (VI)
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 3 BASSANO DEL GRAPPA
Via dei Lotti – 40
36061 – Bassano del Grappa (VI)
Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”
Definizioni comuni
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione | ||||||||
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. | ||||||||
ATTIVITA’ | Quella svolta dall’Azienda Sanitaria per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. | ||||||||
BROKER | RTI: General Broker Service Spa – Oxerisk Srl | ||||||||
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione, nel caso di specie la U.l.s.s. n. 8 Asolo, in breve denominato Ente | ||||||||
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. | ||||||||
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. | ||||||||
PREMIO | La somma dovuta alla Società. | ||||||||
PROSPETTO DI OFFERTA | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. | ||||||||
RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro | ||||||||
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. | ||||||||
SCOPERTO | La percentuale dell’Assicurato. | prestabilita | di | danno | indennizzabile | che | resta | a | carico |
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | ||||||||
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. | ||||||||
TERZI | Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del D.Lgs 209|2005 e s.m.e.i. | ||||||||
La Società Il Contraente
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Definizioni di settore
CONDUCENTE
Persona che si pone alla guida del veicolo.
LEGGE
D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
REGOLAMENTO
I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
RESPONSABILITA’ PRINCIPALE
E’ quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
La “responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell’attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
RESPONSABILITA’ PARITARIA
E’ quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri.
La “responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’attestato di rischio.
RESPONSABILITA’ PARITARIA CUMULATA
E’ quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
RISARCIMENTO DIRETTO
La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
La Società Il Contraente
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Art. 1 – Norme che regolano l’assicurazione in generale
Premesso che all’atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione per polizze RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Xxxxx e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 - Durata del contratto
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2015 fino alle ore 24.00 del 30.06.2018 per una durata complessiva di anni 3 (tre).
Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annua.
È facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. In particolare al presente contratto si applicano:
- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.7.2014 e successive modifiche e integrazioni ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx);
- le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (legge 6.11.2012, n. 190);
- le disposizioni contenute nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.4.2013, n. 62) e nel relativo regolamento aziendale.
Art. 1.11 – Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.12 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, xxxxxxx, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C.. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.Lgs. n. 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 3.2 “Decorrenza dell’assicurazione – pagamento e regolazione del premio”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura corrispondente alla percentuale stabilita dal contratto di affidamento di brokeraggio vigente al momento del pagamento del premio. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16.10.2006.
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o PEC e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.14 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società si impegna ad inviare all’Ente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:
• sinistro liquidato (con l’indicazione del relativo importo);
• sinistro aperto e posto a riserva (con l’indicazione del relativo importo a riserva);
• sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte);
• sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.
La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.
Art. 1.16 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
La Società Il Contraente
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RC Auto e Garanzie accessorie
Art. 2 : Responsabilità Civile Auto
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nel Riepilogo Parco Veicoli e/o successive modifiche ed integrazioni.
La Società, inoltre, assicura anche rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l’assicurazione non è obbligatoria.
L'assicurazione copre anche:
1) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo di veicoli in aree private;
2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
7) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
11) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo
12) entro il limite massimo di € 250.000 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale;
Art. 2.2 – Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione è operante, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 secondo comma del D. Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 2.3 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, la Società risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 2.4 – Formule tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” quali definiti di seguito. Si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione applicata al contratto.
b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
c) tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus): applicabile a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici. Prevede una maggiorazione del premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
- nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 15%;
- nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 25%;
- o risultino dall’attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;
Per l’applicazione delle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Malus o della maggiorazione di premio (Pejus) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Pertanto con il presente contratto verrà applicata la tariffa bonus malus alle seguenti categorie di veicoli:
- ciclomotori;
- motoveicoli;
- quadricicli;
- autovetture;
verrà applicata la tariffa Fissa senza franchigia alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli adibiti ad uso speciale;
- macchine agricole;
- rimorchi;
- autobus
mentre verrà applicata la tariffa Fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus) alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose;
Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, viene fornito l’elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: tipologia, marca e modello, targa/telaio, dati tecnici (cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, numero posti, etc), immatricolazione, valore in caso di attivazione delle garanzie ARD, classe di merito universale ed eventuali garanzie ARD da attivare. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l’indicazione del premio annuo lordo.
La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della classe CU indicata nell’allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quello stabilito da ciascuna Società per la “classe di ingresso”.
Il premio annuo lordo offerto, base per l’aggiudicazione dell’appalto di cui al punto 5 dell’allegato (prospetto di offerta), è determinato in base alle classi di merito/forme tariffarie in essere al 30/06/2014 nonché all’elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al Riepilogo Parco Veicoli, (elenco aggiornato al 28/02/2015).
Successivamente all’avvenuta aggiudicazione, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:
- comunicazione del Contraente dell’elenco definitivo dei mezzi da assicurare
- esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, maturate alla data di emissione del contratto. Pertanto, ai premi calcolati sulla base delle classi in essere al 30/06/2014 verranno applicati gli sconti e/o gli aggravi di premio calcolati in base all’effettiva classe di merito maturata alla data di decorrenza del contratto, così come previsto e prefissato nelle regole evolutive della Società.
La Società si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa offerta in sede di gara.
Inoltre, ad ogni rinnovo annuale, la Società sarà tenuta a praticare:
⮚ per i veicoli in tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus), gli eventuali aggravi di premio previsti in caso di sinistro
⮚ per i mezzi soggetti alla tariffa Bonus/Malus, la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;
Per tutto quanto non regolato dal presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e relativi Regolamenti e s.m.i, nonchè dalle relative disposizioni IVASS in vigore, ad integrazione dello stesso, se non in contrasto, valgono le condizioni generali stabilite dalla Società, che la stessa si impegna a trasmettere in occasione del perfezionamento dei documenti contrattuali.
Art. 2.5 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato in conformità alle disposizioni di legge, che comunque contenga:
• la denominazione della Società;
• la denominazione sociale del Contraente;
• il numero del contratto di assicurazione;
• i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo
• la forma tariffaria applicata al veicolo;
• la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata
• la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
• l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
• gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente
• la firma della Società
In caso di richiesta ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs comma 1 bis, la Società trasmette al Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione.
Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione, la Società ne rilascia un duplicato su richiesta del Contraete ed entro 15 giorni dalla stessa e senza applicazione di costi.
L'attestazione viene rilasciata ad ogni scadenza annuale. La Società non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
In caso di furto/rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il Contraente abbia risolto il contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia la relativa attestazione aggiornata.
E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’impresa Gestionaria ai sensi dell’Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Art. 2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i mezzi da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing, allo stesso locati ovvero intestati a terzi, qualora l’onere dell’assicurazione, per contratto, ricada sul Contraente.
Per i mezzi che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni i mezzi purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i mezzi oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo.
Le esclusioni di mezzi sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o furto o cessazione della circolazione e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni in originale.
Salvo il caso di furto, per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate al Broker o alla Società. Il premio di ciascun mezzo, in aumento o in diminuzione, viene calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.
In caso di furto il contratto è risolto, limitatamente al solo certificato di assicurazione relativo al mezzo rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.Tale rimborso verrà conteggiato in sede di regolazione posticipata.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalla Società per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell’annualità stessa. Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.
Se nel termine di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.7 - Massimali
La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:
per ogni veicolo assicurato: Euro 10.000.0000 per sinistro
Art. 2.8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro causato dalla circolazione del mezzo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e s.m.e.i. e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando il modulo allegato al capitolato (Allegato A) o il modulo che verrà fornito dalla Società.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 2.9 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all’Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R, n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni).
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni dovrà essere presentata in base a quanto previsto dalla Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni) di cui all’art. 2.10.
Art. 2.10 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 2.9 “Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)”, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni allegato al capitolato (Allegato B) o il modulo che verrà fornito dalla Società.
Art. 2.11 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’Art 141 del Codice delle Assicurazioni.
Art. 2.12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell’Assicurato, designando d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall’Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 2.13 - Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli aventi diritto al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza annuale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
La Società Il Contraente
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Art. 3 - Garanzie aggiuntive (sempre operanti)
Art. 6.1 – Estensioni varie alla garanzia RCAuto
Le garanzie RCA si intendono estese:
- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- ai mezzi destinati ad esercitazione di guida per l’abilitazione del personale dipendente, in tal caso l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
- ai mezzi che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell’Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto pubblico, al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell’apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli;
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l’Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d’appalto;
- La Società assicura i danni arrecati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purchè avvenuta all’insaputa dell’Assicurato, dei veicoli assicurati condotti da minori o da persone soggette a tutela, per le quali ne derivi responsabilità a carico dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2048 C.C.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d’uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione;
Art. 6.2 – Responsabilità Civile trasportati
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
Art. 6.3 – Imbrattamento tappezzeria
La Società, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 1.000, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato (escluse le ambulanze), imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.
Art. 6.4 – Parificazione danni da incendio
Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.
Art. 6.5 – Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia
indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 500,00, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
Art. 6.6 – Perdita delle chiavi
La Società rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, fino ad un massimo di € 200.
Art. 6.7 – Spese di immatricolazione – Tassa di proprietà
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all’Assicurato:
a. l’importo massimo di Euro 500 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
b. l’importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
Art. 6.8 – Ripristino airbag
Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 1.000.
Art. 6.9– Traino
Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell’Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia, fino alla concorrenza di Euro 500.=.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina
Art. 6.10 – Recupero veicolo
Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:
- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale
La Società rimborserà purché documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell’importo di Euro 500.= per singolo evento.
Art. 6.11 – Trasporto con ambulanza
La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.
Art. 6.12 – Autovettura in sostituzione
La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.
Art. 6.13 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti:
a) del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
c) la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
d) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
e) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
f) qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;
g) nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli assicurati.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
b) del solo Contraente:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
La Società Il Contraente
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 10 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Fatto salvo quanto previsto in premessa, si conviene fra le parti che la firma apposta dal Contraente sulla modulistica rilasciata dalla Società vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
La Società Il Contraente
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.6 – Buona fede;
Art. 1.7 - Durata del contratto; Art. 1.9 - Foro competente; Art. 1.12 - Clausola Broker.
Art. 1.16 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Art. 2.6 - Libro Matricola/Tariffe applicate e regolazione del premio
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
MODULO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PRESENTARE ALLA PROPRIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (ALLEGATO A)
Spett. Compagnia di Assicurazione
Indirizzo:
CAP:
CITTA’
E p.c. General Broker Service SpA
Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 - Xxxx
C.A. Ufficio sinistri
(Vs. Rif: inserire il numero di polizza)
RACCOMANDATA A/R
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale)
proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa)
e assicurato con la Compagnia chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di
accadimento)
_
L’altro veicolo coinvolto nell’incidente è (indicare marca e modello)
targato assicurato per la responsabilità civile auto con la compagnia
con polizza n. intestata al Sig.
(indicare nome e cognome dell’assicurato) .
Alla guida dell’altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e se possibile numero della patente del conducente)
.
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a
firma (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite ).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore .. scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro
al seguente indirizzo previo appuntamento telefonico al numero .
In caso di lesioni:
Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito)
si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si resta in attesa di Vostre comunicazioni.
Luogo e data FIRMA
MODULO RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DI CONTROPARTE (ALLEGATO B)
All’Ispettorato sinistri della Società
Indirizzo:
CAP:
CITTA’
E p.c. Al proprietario del veicolo
Sig Indirizzo:
CAP:
CITTA’
E p.c. General Broker Service SpA
Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 - Xxxx
C.A. Ufficio sinistri
(Vs. Rif: inserire il numero di polizza)
RACCOMANDATA A/R
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale)
proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa)
con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di
accadimento)
_
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza numero se
conosciuta)
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a
firma (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite ).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore
.. alle ore .. scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro)
al seguente indirizzo previo appuntamento telefonico al numero .
In caso di lesioni:
Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito)
si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’Isvap – sezione reclami – affinché proceda all’irrogazione delle relative sanzioni.
Luogo e data
FIRMA
R I E P I L O G O P A R C O A U T O V E I C O L I
MODELLO | TARGA | ANNO IMM. | SERVIZIO / UFFICIO | SEDE | UBICAZIONE/VIA | CDC | ALIMENTAZ. | |
VOLKSWAGEN | DS-890-DY | US | 2011 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
VOLKSWAGEN | DS-891-DY | US | 2011 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
VOLKSWAGEN | BN-007-CD | US | 2000 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | BENZINA |
FIAT DUCATO | BT-524-RW | US | 2001 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | CB-238-ZT | US | 2002 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | CB-239-ZT | US | 2002 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
SUBARU FORESTER | CT-094-DA | US | 2004 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | BENZINA |
FIAT DUCATO | CL-263-SZ | US | 2004 | P. SOCCORSO | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
VOLKSWAGEN | DB-539-FP | US | 2006 | X. XXXXXXXX | XXXXXX | XXX | 00000 | GASOLIO |
VOLKSWAGEN | BN-276-CD | US | 2000 | X. XXXXXXXX | XXXXXX | XXX | 00000 | BENZINA |
VOLKSWAGEN | DB-538-FP | US | 2006 | X. XXXXXXXX | XXXXXX | XXX | 00000 | GASOLIO |
VOLKSWAGEN | DB-540-FP | US | 2006 | X. XXXXXXXX | XXXXXX | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | ES-462-PX | US | 2014 | X. XXXXXXXX | XXXXXXX | XXX XXX XXXXX | 00000 | DIESEL |
FIAT DUCATO | ES-461-PX | US | 2014 | X. XXXXXXXX | XXXXXXX | XXX XXX XXXXX | 00000 | DIESEL |
FIAT PALIO | BM-957-PA | US | 2000 | P. SOCC. (CEN. TRASF.) | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT XXXXXXX | AK-058-MK | A | 1996 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41418 | BENZINA |
MERCEDES | DV-719-MA | A | 2009 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41420 | GASOLIO |
MERCEDES 311 | BR-461-VT | US | 2001 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41418 | GASOLIO |
MERCEDES 000 | XX-000-XX | A | 2007 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41410 | GASOLIO |
MERCEDES 000 | XX-000-XX | A | 2007 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41410 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | CM-333-DE | A | 2004 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41420 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | CN-176-NV | A | 2004 | CEOD | XXXXXXX | XXXXXXX | 41405 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | BK-010-SD | AC | 2000 | POLIAMBULATORIO | MAROSTICA | PANICA | 40101 | GASOLIO |
FIAT SCUDO | BV-675-DT | AC | 2001 | POLIAMBULATORIO | MAROSTICA | PANICA | 40101 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | AT-450-LY | AC | 1997 | APPROVV.TI (LAVAND.) | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | DK-195-GZ | AC | 2007 | APPROVV.TI | BASSANO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT DUCATO | EF-523-JE | AC | 2010 | APPROVV.TI (CUCINA) | ASIAGO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT SCUDO | AM-353-VR | AC | 1996 | APPROVV.TI | ASIAGO | POA | 62904 | BENZINA |
SUBARU LEGACY | DN-162-SL | A | 2008 | DIREZIONE GENERALE | BASSANO | XXX | 000 | BENZ/GPL |
FIAT DUCATO | CH-727-XM | A | 2003 | DAY H. PSI. (COOP.) | MAROSTICA | MONS. N. | 50101 | GASOLIO |
FIAT PUNTO | BP-256-FN | A | 2000 | CEN. SA. MEN. | BASSANO | MONS. N. | 50401 | BENZINA |
FIAT DUCATO | BV-672-DT | A | 2001 | CEN. SA. MEN. | ASIAGO | XXX | 00000 | GASOLIO |
FIAT PUNTO | AK-177-LV | A | 1996 | DIP. PREVENZIONE | ASIAGO | SISEMOL | 30102 | BENZINA |
FIAT PANDA 4x4 | CW-416-FD | A | 2005 | DIP. PREVENZIONE | BASSANO | CERERIA | 30101 | BENZINA |
FIAT DOBLO' JTD | CH-032-WV | AC | 2003 | DIP. PREVENZIONE | ASIAGO | SISEMOL | 30106 | GASOLIO |
FIAT PUNTO VAN | DK-097-WY | A | 2007 | DIP. PREVENZIONE | ASIAGO | SISEMOL | 30106 | BENZ/MET |
FIAT PUNTO VAN | EA-532-DA | AC | 2010 | DIP.PREVENZIONE | ASIAGO | SISEMOL | 30114 | BENZ/MET |
FIAT PANDA | CT-498-DH | A | 2005 | DIP. PREVENZ. (SPISAL) | ASIAGO | SISEMOL | 30105 | BENZINA |
FIAT PUNTO EVO | EA-326-YJ | A | 2010 | DIP.PREVENZIONE | BASSANO | CERERIA | 30101 | BENZ/MET |
FIAT PUNTO EVO | EA-348-YJ | A | 2010 | DIP.PREVENZIONE | BASSANO | CERERIA | 30101 | BENZ/MET |
FIAT PUNTO VAN | DJ-192-SN | AC | 2007 | SERV. VETERINARIO | MAROSTICA | PANICA | 30202 | BENZ/MET |
FIAT XXXXXXX | EA-367-YJ | AC | 2010 | SERV. VETERINARIO | MAROSTICA | PANICA | 30201 | BENZ/MET |
FIAT PANDA | CV-496-GN | A | 2005 | SERV. VETERINARIO | MAROSTICA | PANICA | 30202 | BENZINA |
FIAT PUNTO EL. | BS-466-YX | A | 2002 | DISTRETTO 1 (DIR.) | BASSANO | MONS. N. | 40101 | BENZINA |
FIAT SEDICI | EM-580-WC | A | 2012 | NUCLEO CURE PALLIATIVE | BASSANO | MONS. N. | 41511 | BENZINA |
FIAT PUNTO EL. | BS-508-YX | A | 2002 | DISTRETTO 1 (DIR.) | BASSANO | MONS. N. | 41503 | BENZINA |
FIAT XXXXXXX | AK-056-MK | A | 1996 | DISTRETTO 1 | BASSANO | MONS. N. | 41512 | BENZINA |
FIAT PANDA | CT-499-DH | A | 2005 | DISTRETTO 1 (ADI) | MAROSTICA | PANICA | 41503 | BENZINA |
FIAT PANDA | AK-175-LV | A | 1996 | DISTRETTO 1 (DIR.) | BASSANO | MONS. N. | 41302 | BENZINA |
FIAT PUNTO EL. | BS-507-YX | A | 2002 | DISTRETTO 2 (ADI) | ASIAGO | SISEMOL | 40401 | BENZINA |