CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
COMUNE DI BONATE SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ED EDUCATIVI
Approvato con deliberazione di G.C. n. del
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza socio-educativa scolastica, domiciliare ed estiva agli alunni disabili residenti in Bonate Sopra, al fine di garantire la promozione del benessere psico-fisico, l’integrazione scolastica e sociale, il supporto relazionale, nelle scuole di ogni ordine e grado.
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti secondo i seguenti principi:
• garantire il pieno rispetto della dignità umana e del diritto di libertà e autonomia della persona diversamente abile;
• promuovere la piena integrazione della persona diversamente abile nel tessuto sociale nel quale essa vive (scuola, territorio, agenzie socializzanti) e la sua partecipazione attiva alle diverse iniziative;
• predisporre interventi volti a prevenire e a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona diversamente abile;
• lavorare con la finalità di potenziare al meglio le risorse della persona diversamente abile (favorire la crescita culturale, l’autonomia, l’autogestione, l’indipendenza);
• lavorare in stretta collaborazione con i Servizi territoriali (Servizio Sociale Comunale, Azienda Sanitaria Locale, Neuropsichiatria Infantile, servizi socializzanti/educativi).
L’appalto comprende prestazioni di cui alla categoria 25 CPC 93 dell’Allegato II B del D.Lgs. n.163/2006 e, pertanto, il predetto D.Lgs., ai sensi dell’art.20 dello stesso, trova applicazione solo per quanto concerne gli artt. 65, 68 e 225 e quelli ulteriormente richiamati nel bando di gara o nel presente capitolato.
Art. 2 - Durata dell’appalto
Il presente appalto ha durata di due anni scolastici con avvio dall’inizio dell’anno scolastico 2012/2013 (settembre 2012) e scadenza al termine dell’anno scolastico 2013/2014 (giugno 2014).
L’aggiudicatario dovrà iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto di appalto.
Art. 3 - Caratteristiche del servizio
FINALITA’ DEL SERVIZIO
1. Assicurare il diritto all’istruzione, articolando sforzi atti a garantire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della Legge n.104/92; favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona.
2. Favorire l’integrazione sia nell’ambito scolastico, promovendo l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia personale, sia nella comunità di appartenenza, coinvolgendo il più possibile il contesto sociale, in un’ottica di lavoro di rete.
3. Favorire la realizzazione dei progetti educativi integrati che rispondano a bisogni specifici della persona sia nell’ambito scolastico sia in quello extrascolastico.
4. Vigilare nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile.
5. Favorire l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società promovendo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di svantaggio e/o a rischio di emarginazione, promovendo lo sviluppo delle risorse della persona, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
DESTINATARI
Sono destinatari dei servizi i soggetti disabili e svantaggiati presenti nelle scuole di ogni ordine e grado, residenti nel Comune di Bonate Sopra.
PRESTAZIONI
Xxxxx dell’assistente educatore:
1. Gli interventi dell’”assistente all’autonomia”, di seguito elencati, si effettueranno in conformità al DPR n.616/77, alla L.R. n.1/86, alla Legge n.104/92, al D.Lgs n.112/98 ed alla L.R. n.1/2000:
a) partecipazione alle attività indette dalla scuola;
b) supporto, ove previsto nel progetto individualizzato, durante il momento della refezione per un aiuto nella corretta assunzione dei cibi ivi compreso l’imboccamento, laddove necessario;
c) supporto nel momento della salita e discesa dei mezzi di trasporto che recano a scuola l’alunno portatore di handicap;
d) presenza in classe, ove l’alunno necessiti di un supporto di tipo pratico-funzionale, per poter svolgere l’attività proposta dall’insegnante;
e) supporto e stimolo delle relazioni con i coetanei;
f) accompagnamento e supporto durante lo svolgimento delle attività ricreative estive;
g) vigilanza nella cura del sé.
2. L’assistente all’autonomia, nell’ambito delle attività di cui al presente capitolato, dovrà inoltre partecipare all’équipe di coordinamento con il personale docente, con il Servizio Sociale e i Servizi territoriali a cui è affidata la predisposizione e la gestione del progetto educativo e/o riabilitativo del minore.
3. La responsabilità educativa e didattica compete, per legge, agli insegnanti di classe e di sostegno.
Ruolo del Coordinatore:
1. Il Coordinatore dovrà:
a) fungere da raccordo tra l’appaltatore e il Servizio Sociale;
b) fungere da raccordo tra la scuola e il Servizio Sociale;
c) predisporre, in collaborazione con l’Assistente Sociale, l’organizzazione del servizio (definire incontri, modalità di comunicazione, strumenti e tempi di verifica);
d) fungere da raccordo tra gli operatori e il Servizio Sociale in relazione a problematiche connesse agli utenti, al rapporto con le famiglie, al rapporto con la scuola e le altre agenzie del territorio;
e) mantenere una comunicazione costante con il Servizio Sociale garantendo pronta reperibilità;
f) coordinare gli interventi degli operatori e partecipare, in affiancamento o in rappresentanza dell’operatore laddove richiesto dal Servizio Sociale, agli incontri con le famiglie e gli insegnanti;
g) garantire, nei tempi prefissati, la presentazione delle relazioni in itinere e delle relazioni finali.
METODOLOGIA:
1. Il Servizio Sociale del Comune individuerà e comunicherà all’appaltatore la tipologia, durata e frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente, secondo quanto previsto nel progetto assistenziale individuale (soggetto a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni, aggiornamenti).
2. L’appaltatore, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dal progetto assistenziale individualizzato. La metodologia di lavoro viene resa operativa dall’appaltatore coerentemente con le direttive generali disposte dal Servizio Sociale e dal progetto assistenziale individualizzato.
3. Indicativamente si segnalano le fasi di progettazione e implementazione del Servizio:
a) incontrare il personale docente, il Servizio Sociale o il Servizio territoriale a cui è affidata la predisposizione e la gestione del progetto educativo e/o riabilitativo del minore;
b) stendere di concerto con i Servizi preposti il Progetto Assistenziale Individualizzato soggetto a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni, aggiornamenti, da condividere con i familiari dell’utente;
c) attuare il Piano Assistenziale individualizzato da parte dell’appaltatore;
d) raccordo con l’équipe territoriale, per garantire l’organicità degli interventi (Assistente Sociale, insegnanti, neuropsichiatra, fisioterapiste, logopedista, ecc.), sulla base del progetto concordato;
e) raccordo costante con l’Assistente Sociale per la condivisione e la verifica del progetto individualizzato;
f) incontri di verifica con le famiglie, presso il Servizio Sociale del Comune o presso i Servizi territoriali.
Art. 4 - Monte ore
Il monte ore dell’appalto è stimato in presunte ore 11.700 (undicimilasettecento) per ogni anno scolastico.
L’orario di ogni assistente educatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni alunno, certificate dal Servizio Specialistico o in relazione al progetto attivato dal Servizio Sociale, coerentemente con l’organizzazione scolastica di ogni plesso ed in modo funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio.
Si dà atto che il monte ore su citato si intende comunque presuntivo e, secondo le esigenze del servizio, potrà essere suscettibile di ulteriore aumento o diminuzione, senza che l’appaltatore possa richiedere risarcimento danni.
Art. 5 - Importo a base d’asta
L’importo orario a base d’asta per l’assistente educatore (cat.C1) ammonta ad € 18,80 oltre IVA.
Considerato il costo orario a base d’asta ed il monte ore annuale previsto, il valore stimato dell’appalto ammonta a presunti € 439.920,00 oltre IVA, pari ad € 219.960,00 oltre IVA, per ogni anno scolastico.
Art. 6 - Corrispettivo, fatturazione e pagamento
Il Comune di Bonate Sopra corrisponderà all’appaltatore un corrispettivo mensile applicando il costo orario determinato in sede di gara d’appalto. Tale corrispettivo copre tutti i costi dei servizi richiesti nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione dello stesso.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo visto di regolarità delle prestazioni da parte del responsabile del servizio, entro 30 gg. dal ricevimento all’Ufficio Protocollo di regolare fattura riepilogativa dei servizi effettuati nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettuate giorno per giorno da ogni singolo educatore. Tale prospetto deve riportare il visto del docente e del referente responsabile dell’appaltatore. Il pagamento avverrà previa acquisizione del DURC. L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e dovrà comunicare alla Stazione Appaltante quanto indicato dalla stessa legge.
Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’appaltatore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra.
Art. 7 - Revisione prezzi
L’importo orario di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto, su richiesta dell’appaltatore potrà essere aggiornato annualmente a partire dal 01/09/2013 esclusivamente in riferimento ai coefficienti ISTAT del costo dei generi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai relativi al precedente mese di giugno.
Art. 8 - Supervisore
Il Servizio Sociale può richiedere, in accordo con il Coordinatore, l’attivazione del Supervisore (psicologo o psicoterapeuta) su specifiche situazioni, senza spese aggiuntive rispetto a quelle contrattuali.
Art. 9 - Prescrizioni inerenti il personale
L’appaltatore deve impiegare, per ogni tipologia di prestazione prevista nel presente capitolato, personale professionale con la qualifica adeguata a svolgere il compito di assistente educatore. Il lavoro dell’assistente educatore deve essere svolto in collaborazione con gli insegnanti di classe e di sostegno, in base alla programmazione educativa e didattica dei competenti organi collegiali della scuola, tenuto conto che la responsabilità educativa e didattica compete esclusivamente agli insegnanti di classe.
Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell’appaltatore.
Al fine di assicurare una continuità delle prestazioni del servizio, dovrà essere data priorità al mantenimento del personale già operante, con il medesimo livello di inquadramento.
L'inquadramento del personale non potrà essere inferiore alla cat.C1 contrattuale per gli assistenti educatori (Contratto Collettivo Cooperative Sociali).
Il personale incaricato all'espletamento del servizio dovrà:
• mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti, nei confronti del personale scolastico e del Servizio Sociale;
• mantenere il rispetto della privacy relativamente a fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
• essere munito di distintivo di riconoscimento immediato fornito dall’appaltatore;
• evitare di ottemperare agli ordini da parte di estranei nell'esecuzione del servizio ed astenersi dal chiedere compensi e regalie;
• possedere la capacità fisica e la competenza professionale per un soddisfacente espletamento del servizio richiesto.
Al fine di garantire la qualità del servizio, l’appaltatore si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli assistenti educatori sui rispettivi utenti; pertanto, l'avvicendamento degli operatori per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione della specifica penale prevista al successivo art.17. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.
In caso di assenze improvvise (malattia, ecc.) degli assistenti educatori, la sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio Sociale, con effetto immediato e comunque entro il secondo giorno, il nominativo dell'assente e del sostituto con il relativo curriculum. Per le assenze programmate (esami universitari, visite mediche, ferie, ecc.) la sostituzione dovrà essere immediata.
Nei casi di assenza dal servizio degli assistenti educatori, l’appaltatore informa tempestivamente l’Assistente Sociale e la scuola.
In caso di assenza dell’utente assegnato, l’Assistente Sociale ha facoltà di sospendere il servizio che sarà ripristinato con il rientro dell’utente. Il periodo di sospensione del servizio non darà diritto ad alcun riconoscimento orario né economico, ad eccezione della prima ora di assistenza dell’utente assegnato.
Il Servizio Sociale può chiedere di trasformare l’assistenza educativa scolastica in domiciliare nel momento in cui l’assistito si assenti per oltre una settimana, allo stesso costo orario del Contratto.
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni, assistenti educatori in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta, gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nella tariffa oraria.
Il personale adibito allo svolgimento del servizio dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d’intervento fornite dal Servizio Sociale, il quale a fronte di reclami dell’utente (e dei familiari) o del personale docente, potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione dell’operatore con effetto immediato.
E' inoltre a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni dei D.Lgs. n.626/94 e n.242/96.
All’Amministrazione è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori. L'appaltatore s'impegna in proposito a fornire, a richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine fissato dal medesimo, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi.
Fatta salva la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in sede di stipula del contratto d’appalto, all’Amministrazione resta comunque la facoltà di richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento e comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, del DURC (documento unico di regolarità contributiva), al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, oltre a compiere opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.
L'Amministrazione rimane comunque del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il personale da questo dipendente.
L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale dipendente dell'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.
L'appaltatore risponde pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare all'Amministrazione per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione stessa da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa da chiunque.
L'appaltatore è, inoltre, responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l'Amministrazione dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico a lui ed al personale da esso dipendente.
L'appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni dell'Amministrazione.
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico l’appaltatore dovrà trasmettere al Servizio Sociale l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nei servizi in possesso dei requisiti richiesti e per ognuno di essi:
➢ titolo di studio
➢ esperienza
➢ tipologia d’assunzione
➢ qualifica e inquadramento professionale
➢ monte ore di servizio settimanale
Qualsiasi variazione rispetto all’elenco trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all’Amministrazione Comunale e al Servizio Sociale.
Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con puntualità, cura e attenzione. Dovrà osservare in particolare le seguenti prescrizioni:
• applicare il costo orario stabilito in sede di gara su nuovi progetti di assistenza educativa scolastica o extrascolastica attivati dal Servizio Sociale nel biennio di appalto, che prevedono l’impiego di assistente educatore;
• impiegare il personale in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento qualitativo e quantitativo del servizio richiesto nel rispetto dei progetti individualizzati;
• trasmettere alla fine di ogni quadrimestre all’assistente sociale, una relazione sull’andamento del servizio;
• partecipare agli incontri di verifica promossi dall’assistente sociale;
• utilizzare le ore messe a disposizione per l’espletamento dei servizi in appalto. E’ vietato l’impiego delle suddette ore per qualsiasi altra attività non prevista nel presente capitolato;
• non eccedere il monte ore pattuito e comunicare entro 24 ore, per iscritto, all’assistente sociale eventuali cambiamenti di servizio;
• impegnarsi ad organizzare adeguata attività formativa, di aggiornamento e di supervisione del lavoro per il personale impiegato;
• comunicare il nominativo e recapito telefonico del coordinatore del servizio al Servizio Sociale; l’Amministrazione non riconoscerà alcun onere aggiuntivo al servizio di coordinamento, che è da intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
• osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni;
• osservare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Legge n.196/2003);
• corrispondere al proprio personale le retribuzioni, le indennità e quanto previsto dal contratto nazionale di categoria.
Nel caso in cui le Autorità Scolastiche comunicassero la sospensione delle attività didattiche, o la variazione di orari, potrà essere data comunicazione all’appaltatore anche con un solo giorno di anticipo e, in base alla richiesta effettuata, dovrà essere reso il servizio dall’appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere il servizio provvisoriamente, parzialmente o totalmente, in qualsiasi giorno e/o per qualsiasi motivo, senza che l’appaltatore possa pretendere danni o compensi di sorta.
In caso di sciopero del proprio personale dipendente, l’appaltatore deve darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione e deve comunque garantire il rispetto della normativa nazionale e comunque vigente in materia di servizi pubblici essenziali (Legge n.146/1990).
Art. 11 - Obblighi a carico del Comune
In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale, la stessa informerà l’appaltatore con tempestivo preavviso (almeno 20 ore prima dell’inizio del servizio stesso) e nessun indennizzo potrà essere preteso dall’appaltatore.
Art. 12 - Obblighi assicurativi
Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’appaltatore, pertanto sarà cura dello stesso adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti, al personale, nonché per evitare danni a terzi, a beni pubblici e privati.
L’appaltatore risponderà direttamente per danni a persone o a cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, essendo a suo carico il completo risarcimento dei danni e delle spese, qualunque sia il loro ammontare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Pertanto l’Amministrazione Comunale ed i funzionari preposti sono sollevati da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa ai servizi di cui al presente capitolato.
Prima della stipula del contratto, l’appaltatore dovrà presentare specifica polizza assicurativa contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa dell’appalto di importo non inferiore ad € 1.500.00,00 per sinistro.
Art. 13 - Cauzione provvisoria e definitiva
Cauzione provvisoria di € 8.800,00 (ottomilaottocento) pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, presentata, con le modalità previste dall’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, in contanti o titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, non ancora formalmente costituito, la suddetta cauzione, se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti il R.T.C. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art.40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 usufruiscono del beneficio della riduzione al 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria previste dall’art.75 e dall’art.113, comma 1, del citato decreto.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006, dovrà obbligatoriamente costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 14 - Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47, che non siano nelle condizioni di cui all’art.38 del medesimo D.Lgs., iscritti alla CCIAA nel settore d’attività attinente i servizi in appalto; per le cooperative sociali: iscrizione all’Albo Regionale istituito con L.R. n.21/2003, nonché iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 oppure iscrizione in un Albo Regionale della Repubblica Italiana istituito a norma dell’art.9 della Legge n.381/1991 (i concorrenti aventi sede fuori dalla Regione Lombardia dovranno altresì allegare copia della Legge emanata dalla propria Regione).
E’ richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:
Capacità economica e finanziaria (ex art.41 del D.Lgs n.163/06):
a) Aver conseguito un fatturato globale d’impresa per servizi analoghi a quelli oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2009/2011) non inferiore ad € 440.000,00 oltre IVA.
b) N. 2 idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di data non inferiore a sei mesi, che attestino la solidità economica dell’impresa, rilasciate da due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1933 n.385 (in caso di R.T.C. è sufficiente la presentazione di referenze della Capogruppo).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.
Capacità tecnico- professionale (ex art.42 del D.Lgs n.163/06):
a) Aver reso servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni (2009/2011) a favore di enti pubblici o privati per un importo complessivo pari almeno
ad € 440.000,00. A tal fine, il concorrente deve indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione.
Il bando di gara conterrà tutte le modalità per la presentazione dell’offerta e la documentazione per partecipare alla gara.
Art. 15 - Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione
La gara di appalto verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.n.163/2006 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006 con applicazione dei seguenti criteri:
a) Migliore offerta economica: max punti 40
Il punteggio viene attribuito nel seguente modo, 40 punti all’offerta più vantaggiosa (esclusa IVA) e proporzionalmente per le altre offerte applicando la seguente formula:
X = (prezzo migliore/prezzo offerto dal concorrente) x 40
L’offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale sul costo orario a base di gara e non dovrà superare l’importo massimo di € 18,80 oltre IVA. Non saranno accettate offerte in aumento.
L’arrotondamento verrà effettuato al secondo decimale che sarà arrotondato all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
b) Qualità del progetto e capacità organizzativa: max punti 60
• Qualità del progetto: validità, chiarezza e rispondenza del progetto agli obiettivi indicati nel presente capitolato in rapporto alla specificità dell’utenza e del territorio in cui si svilupperà il servizio (max punti 40):
1) Progetto di gestione del servizio, indicante: finalità, obiettivi e risultati da raggiungere, con particolare riguardo alla definizione dei contenuti delle attività proposte, la loro fattibilità identificando gli indicatori e gli strumenti, definiti sia per l’implementazione del Progetto Educativo individualizzato, sia per la verifica e la valutazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e customer satisfaction (articolare forme e modalità nel dettaglio). Specificare nel progetto le modalità di interazione con il contesto sociale (scuole, agenzie e servizi del territorio):
Max punti 10
2) Attività di formazione ed aggiornamento programmata e realizzata dall’impresa riguardante in specifico: formazione e specializzazione degli operatori preposti alla gestione del servizio in appalto, svolta negli ultimi tre anni (2009/2010/2011); per ciascun anno indicare i singoli corsi specificando il relativo oggetto, numero di ore svolte, numero e nominativo degli operatori coinvolti: Max punti 8
3) Dimostrazione della capacità di attivare metodologie di raccordo con il Servizio Sociale, l’équipe territoriale, servizi specialistici e socio-sanitari anche a valenza sovracomunale: Max punti 5
4) Proposte di sviluppo, di innovazione e di valore aggiunto all’attività ordinaria del servizio: Max punti 7
5) Proposta organizzativa locale per la gestione del servizio (che illustri ad esempio: ruolo e compiti del coordinatore e ore dedicate al coordinamento, valorizzazione della professionalità acquisita dagli operatori impiegati, organigramma della struttura organizzativa, professionalità specialistiche presenti nell’impresa a supporto degli operatori e relativo monte ore), modalità di controllo di gestione: Max punti 10
• Capacità organizzativa del concorrente (max punti 20):
6) Numero ed elenco nominativo degli operatori presenti nell’impresa e titoli di studio ed esperienza acquisita legata al servizio in oggetto, specificando la possibilità di utilizzare eventuali risorse complementari eccedenti (anche a contenimento del turn over) rispetto a quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato: Max punti 8
7) Ubicazione della sede operativa e distanza dal Comune di Bonate Sopra, indicare anno di costituzione della sede, attrezzature varie, dotazioni informatiche e materiali strumentali a disposizione: Max punti 5
8) Presentazione della Carta dei Servizi: Max punti 7
La valutazione dei parametri di cui ai punti precedenti verrà effettuata attraverso la seguente formula:
Punteggio= coefficiente X punteggio max attribuito al sub elemento
dove il “coefficiente” è un valore compreso tra 0 e 1, determinato a seguito di valutazione collegiale della commissione di gara, da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni sub-elemento di valutazione.
L’assegnazione dei coefficienti, da 0 a 1 avverrà sulla base del seguente metodo: si determina una scala costante suddivisa in classi di appartenenza di coefficienti, all’interno dei quali collocare le valutazioni delle offerte. Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità dell’appalto, la determinazione dei coefficienti avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali:
Valutazione qualitativa di ciascun sub elemento | Coefficiente attribuito |
Giudizio di inidoneità: proposte e soluzioni assenti, incomplete, inadeguate, inattuabili non riscontrabili, peggiorative rispetto allo standard del capitolato | 0 |
Giudizio sufficiente: proposte complete e adeguate, attuabili, sufficientemente determinate, verificabili (anche con l’ausilio dell’appaltatore) in linea con quanto richiesto dal Capitolato | 0,35 |
Giudizio buono: Proposte e soluzioni apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutiva, misurabili e controllabili autonomamente dal Comune, migliorative rispetto al capitolato con spunti innovativi | 0,70 |
Giudizio ottimo: Proposte e soluzioni eccellenti che elevano sensibilmente gli standard di servizio previsti nel capitolato, con contenuti fortemente innovativi, che potenzialmente conseguono finalità ulteriori rispetto a quelle cui il servizio è destinato | 1 |
La Commissione potrà dichiarare non ammissibili i concorrenti che non avranno conseguito un punteggio nell’offerta tecnica di almeno 40 su 60 punti.
In caso di offerte che abbiano riportato punteggi totali uguali verrà privilegiato il concorrente che opera già sul territorio comunale per i medesimi servizi.
Art. 16 - Vigilanza e controlli
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, senza preavviso, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.
Art. 17 - Penalità ed esecuzione d’ufficio
In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati, l’appaltatore incorrerà in sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità delle inadempienze commesse, fermo restando l’obbligo di recuperare i servizi non resi o eseguiti in modo insoddisfacente.
Qualora nell’esecuzione del servizio si verificassero inadempienze, verranno applicate le seguenti penalità:
• da € 100,00 a € 500,00 nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale;
• € 100,00 per ogni giornata lavorativa di mancata sostituzione dell’operatore assente;
• in caso di avvicendamento dell'assistente educatore per motivi diversi da quelli indicati nell'art.9 (maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati), verrà applicata una penale, pari al 3% sul prezzo contrattuale riferito all'educatore sostituito;
• da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo caso, qualora nelle sostituzioni, temporanee o definitive, del personale non vengano garantiti i requisiti minimi (titolo di studio ed esperienza professionale) previsti dal presente capitolato;
• in caso di inadempimenti parziali diversi da quelli sopra riportati, l'Amministrazione ha la facoltà di corrispondere un prezzo contrattuale inferiore a quello pattuito, tuttavia non inferiore al 50% del compenso orario stabilito, tenuto conto delle prestazioni effettuate e del danno derivante dall'inadempimento;
• € 250,00 in caso di ritardi e irregolarità nell’espletamento del servizio;
• € 500,00 per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro;
• da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato;
• € 300,00 giornalieri:
a) qualora l’appaltatore non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) nel caso di ogni altra infrazione rilevata dall’Amministrazione Comunale, anche se non compresa nella casistica di cui al presente articolo.
Le inadempienze saranno contestate in forma scritta all’appaltatore, che nel termine di 10 giorni dalla notifica potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Esaurita l’istruttoria, qualora venisse confermata la responsabilità dell’appaltatore, verrà comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sulla liquidazione della prima fattura utile.
L’Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
E’ altresì in facoltà dell’Amministrazione Comunale, nei casi sopra indicati, sostituirsi all’appaltatore onde provvedere d’ufficio alle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. In tal caso le spese relative verranno addebitate all’appaltatore senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità di cui al presente articolo.
L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute all’appaltatore e, all’occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
• divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’appaltatore, nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
• violazione dei profili orari stabiliti dall’assistente sociale od effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
• interruzione ingiustificata del servizio;
• gravi ed ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo;
• mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
• messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività;
• frode;
• perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato;
• mancata osservanza del divieto di subappalto;
• impiego di personale non dipendente dell’appaltatore;
• impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
• impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
• violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
• mancato rispetto degli ordini emessi dall’Amministrazione Comunale nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo;
• insussistenza o successiva perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;
• sopravvenute cause di esclusione o sopravvenuta mancanza di requisiti previsti dalla legge;
• sopravvenuta condanna definitiva, del legale rappresentate e/o del responsabile tecnico, per un reato contro la pubblica amministrazione;
• comminazione di due sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico;
• danneggiamento volontario di cose o beni dell'Amministrazione;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art.1453 C.C.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento
della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto:
• l’Amministrazione potrà affidare il servizio al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all’appaltatore inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
• l’Appaltatore non potrà partecipare, nei trentasei mesi successivi dalla data della risoluzione contrattuale, a gare di appalto indette da questa Amministrazione.
Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell'Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto, comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'appaltatore.
Art. 19 - Controversie
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’applicazione del contratto e che non dovessero essere risolte tra le parti stesse, è competente il Foro di Bergamo.
Art. 20 - Revoca
Sono cause di revoca, ragioni di pubblico interesse sopravvenute nel corso dell’appalto e non riferite né a dolo né a colpa dell’appaltatore. La revoca è pronunciata dal responsabile del servizio con propria determinazione contenente esplicita motivazione e non darà diritto all’appaltatore a compensi di alcun tipo. La dichiarazione di revoca sarà notificata all’appaltatore per mezzo di lettera raccomandata A.R. tramite servizio postale.
Restano fermi i motivi di risoluzione del contratto per gravi violazioni degli obblighi contrattuali o per reiterate inadempienze o irregolarità, così come indicato dal precedente art.15.
Art. 21 - Spese a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto: bollo, registro, diritti di segreteria, ecc.
Art. 22 - Costituzione in mora
I termini e comminatorie contenuti nel presente capitolato e recepite nel conseguente contratto opereranno di pieno diritto senza obbligo per l’Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell’appaltatore.
Art. 23 - Subappalto
E’ assolutamente vietato all’appaltatore subappaltare anche solo in parte o comunque cedere il contratto, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, dell’incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni.
Art. 24 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
Nulla potrà essere richiesto o preteso dall’appaltatore per eventuali oneri aggiuntivi derivanti da nuove normative in materia.