ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'
ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'
Finalità
Il presente accordo intende definire e stimolare modalità e procedure di collaborazione attraverso il coordinamento sistematico e funzionale degli interventi di competenza dei diversi firmatari e tra le scuole ed i servizi presenti sul territorio, al fine di promuovere la piena integrazione della persona disabile “nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale” (art. 14, L.328/00).
La finalità irrinunciabile dell'azione di coordinamento è quella di sostenere, anche attraverso la predisposizione di progetti individuali, lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile, nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art. 12, Legge 104/92), nonché facilitare la partecipazione delle famiglie e delle associazioni.
La qualificazione degli interventi di integrazione scolastica, sociale e sanitaria e una maggiore efficienza degli impegni organizzativi e finanziari possono garantire il pieno sviluppo delle potenzialità individuali, l'estensione delle opportunità di inclusione sociale e la prevenzione di disturbi emotivi e comportamentali.
Attribuzioni e competenze degli enti firmatari:
REGIONE MARCHE
La Regione Marche, nel rispetto dei principi costituzionali e nell’ambito delle proprie competenze, si impegna a promuovere e sostenere l’attuazione delle politiche di integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili attraverso le seguenti azioni:
- impegnare i direttori delle zone ASUR affinché provvedano, nell’ambito della propria dotazione organica, ad incrementare l’apporto delle figure professionali in servizio presso le UMEE distrettuali previste all’art. 10 della L.r. n. 18/96 e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero a sottoscrivere appositi accordi con i centri privati accreditati che svolgono le funzione di UMEE;
- svolgere azione di stimolo nei riguardi degli ambiti territoriali sociali affinché provvedano a predisporre nei piani di zona di cui all’art. 19 della L. 8.11.2000 n. 328 appositi programmi annuali di intervento per favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili;
- favorire lo scambio di informazioni nonché di esperienze di buona prassi tra gli enti titolari degli interventi per attuare una integrazione di qualità, ottimizzando le risorse e favorendo il governo dei processi;
- assicurare un percorso formativo ad insegnanti, educatori ed operatori UMEE sull’utilizzo dell’ICF- CY quale nuovo innovativo strumento di valutazione che, come previsto dal DPCM 23.2.2006 n. 185, dovrà essere utilizzato per la elaborazione della Diagnosi funzionale;
- stimolare la partecipazione del terzo settore del privato sociale nella programmazione e realizzazione delle iniziative in favore dei disabili svolte sia in ambito scolastico che extra- scolastico;
- sostenere gli enti locali nelle spese per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione nonché per la dotazione, all’alunno disabile, di attrezzature informatiche e programmi didattici specifici;
- ottimizzare la progettazione, realizzazione ed attuazione di interventi tecnologici che mettano la persona con disabilità intellettiva anche grave o con pluriminorazioni in grado di migliorare la propria performance scolastica;
- potenziare il collegamento tra enti locali, UMEE , UMEA e D.S.M., Centri per l’impiego ed equipe di lavoro integrate, di cui alla D.G.R. n. 1256 del 29.9.2008 per realizzare percorsi educativi - formativi (stage in azienda) per alunni frequentanti la scuola superiore propedeutici ad un successivo inserimento lavorativo;
- favorire, per il tramite dei servizi socio-sanitari territoriali, azioni di orientamento ed accompagnamento sulle prospettive oltre l’obbligo scolastico e formativo per quegli alunni che necessitano di percorsi protetti o assistenziali.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – DIREZIONE GENERALE PER LA REGIONE MARCHE
L’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, si impegna ad assicurare il processo di integrazione degli alunni disabili attraverso le seguenti azioni:
▪ assegnazione di insegnanti di sostegno prioritariamente e possibilmente specializzati, in risposta ai bisogni specifici dell’alunno disabile sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente;
▪ istituzione in ogni provincia, con proprio decreto, del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’integrazione – G.L.I.P. – come previsto dall’art.15 della L.104/92;
▪ istituzione in ogni provincia, con proprio decreto, del Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale – G.L.H.P. – come previsto dalla C.M.n. 227/1975;
▪ designazione di un Dirigente Tecnico con compiti di coordinamento dei G.L.H.P
.provinciali;
▪ stimolo alla crescita della cultura dell’integrazione attraverso iniziative di formazione volte ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti e al personale non docente;
▪ sostegno e potenziamento delle reti territoriali attraverso i 25 Centri di Integrazione Scolastica (CTI) con sede in altrettante istituzioni scolastiche. Tali reti hanno il compito di realizzare sia le attività formative sia ogni altra azione a favore dell'inclusione, al fine di renderla più rispondente alle realtà del contesto;
▪ sostegno e potenziamento del ruolo dei quattro Centri di Supporto Territoriale (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità";
▪ predisposizione di forme periodiche di monitoraggio e di verifica dei processi d’integrazione attivati presso singoli istituti;
▪ assegnazione, sulla base della normativa vigente sulla determinazione degli organici, i docenti alle due “scuole in Ospedale” della regione : presso il “Salesi” di Ancona e presso il “San Salvatore” di Pesaro;
▪ garantisce sulla base della normativa vigente e dei fondi assegnati, l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare;
▪ accerta l’applicazione delle norme vigenti in materia di integrazione di studenti disabili nelle scuole paritarie.
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna inoltre a stimolare e sostenere, per quanto di propria competenza, il potere di decisione e di iniziativa delle scuole autonome, sui seguenti aspetti:
▪ iscrizione e frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
▪ costituzione presso ogni Istituzione Scolastica Autonoma di gruppi misti di lavoro – GLHI - (insegnanti, operatori del Servizio Sanitario e degli enti locali, familiari, studenti) con il compito di definire e monitorare il percorso scolastico degli alunni disabili ai sensi dell’art.15 della legge 104/92.
▪ attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l’intero sistema territoriale integrato per l’orientamento e in particolare con la Regione, le Province e i Comuni per quanto di loro competenza;
▪ realizzare attività di aggiornamento/formazione (nei limiti delle risorse finanziarie assegnate) in servizio per i dirigenti scolastici, gli insegnanti di sostegno e curricolari, nonché il personale ATA, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri enti, come previsto dall’art. 14, comma 7 della legge 104/1992. In questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
▪ promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito educativo, comprese nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto delle norme contrattuali di settore.
UPI MARCHE
L'UPI Marche si impegna a:
- sensibilizzare le province ad attivarsi per l'eliminazione progressiva delle barriere senso percettive ed architettoniche degli edifici scolastici degli ordini di scuola di propria competenza;
- favorire la collaborazione tra le province, le istituzioni scolastiche e i comuni relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli alunni con disabilità;
- promuovere la sottoscrizione degli accordi di programma provinciali secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale;
- stimolare le province per l'attivazione dei necessari interventi di istruzione, formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con disabilità comprese le misure che ne garantiscono l'accesso, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione tra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente;
ANCI MARCHE
L'ANCI Marche si impegna a svolgere un'attività di stimolo e di sostegno al fine di promuovere la sottoscrizione degli accordi di programma provinciali, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 227 del 9 febbraio 2010 , nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo nonché per quanto di propria competenza, un'attività di monitoraggio in merito all'attuazione concreta di tali accordi.
Parte comune
Gli enti firmatari del presente accordo:
▪ promuovono la costituzione di un gruppo di lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.) con compiti di coordinamento, di ottimizzazione nell’uso delle risorse nonché di verifica e monitoraggio del presente Accordo di Programma nonché degli accordi di programma provinciali
▪ promuovono la partecipazione della famiglia della persona disabile nell’attuazione del progetto che lo riguarda e pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
▪ convengono che l’integrazione degli allievi disabili avvenga nelle scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, nelle classi comuni e nella regolare progressione delle classi.
I sottoscrittori del presente accordo ritenendo che il processo d’integrazione non possa esaurirsi nell’inserimento scolastico, si impegnano:
- ad individuare, a sostenere e favorire ogni iniziativa che consenta la partecipazione dei soggetti con disabilità ad attività educative, sportive e del tempo libero, parallele alla vita scolastica.
- a favorire una azione comune di orientamento rivolta ad allievi disabili per individuare o attivare percorsi scolastici o formativi, rispondenti a specifiche esigenze di crescita e di inserimento lavorativo.
- a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, nel ricercare ed attivare le soluzioni più opportune per gli alunni in situazione di difficoltà e disagio non rientranti nella definizione di handicap data dalla L. n. 104/92.
Le Province, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Istituzioni scolastiche, gli ambiti sociali e le Zone sono tenuti a sottoscrivere gli accordi di programma provinciali e di apportare eventuali integrazioni o adeguamenti ritenuti necessari secondo le singole specificità territoriali fatti salvi i contenuti minimi essenziali per garantire l'omogeneità della qualità dell'integrazione scolastica nel territorio della Regione.
Ancona, 13 gennaio 2011
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