CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI DEL CIR33 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI
CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI DEL CIR33 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI
TRA
il CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA MISA (di seguito denominato CIR33) con sede a Xxxx (XX), Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 91023520421 nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Senigallia (AN) il 03.08.1950, e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, Via dell’Industria n. 5, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore dell’indicato Consorzio, con poteri di firma del presente atto ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto;
E
il COMUNE DI JESI con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 00135880425, nella persona del Sindaco Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Jesi (AN) il 05/03/1960 e domiciliato per la carica presso la sede municipale;
PREMESSO CHE
a la principale necessità del servizio di igiene urbana ed in particolare del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti è il costante incentivo e controllo del corretto conferimento da parte del cittadino;
a l’informazione della cittadinanza, degli operatori economici e delle scuole svolge un ruolo determinante ai fini della corretta attivazione dei nuovi servizi di raccolta domiciliare e per il mantenimento e miglioramento dei livelli raggiunti;
a è altresì interesse dei Comuni soci e del Consorzio, in qualità di Ente locale costituito con lo scopo di sovrintendere al ciclo integrato dei rifiuti nei territori dei Comuni appartenenti al Bacino n. 2 della Provincia di Ancona, intensificare la vigilanza e la tutela ambientale contro ogni forma di inquinamento presente sul territorio attraverso azioni concrete volte a limitare l’abbandono improprio di rifiuti sul territorio o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all’art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
a ai sensi dell’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti;
a il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 stabilisce norme sanzionatorie in materia di rifiuti e, in particolare, ai sensi dell’art. 192, sancisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
a l’art. 262 del medesimo Decreto Legislativo, facendo salve le disposizioni della L. n. 689 del 24 novembre 1981 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima l’Amministrazione provinciale in via principale ed il Comune in via residuale ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’art. 226, comma 1, per le quali è competente il Comune;
a secondo quanto previsto dall’art. 263 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono di competenza dell’Amministrazione provinciale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 261, comma 3 (divieto di smaltimento imballaggi in discarica), che sono di competenza dei Comuni;
a sono pertanto di competenza del Comune la procedura sanzionatoria, la relativa attività e i proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni previste dal Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalle ordinanze comunali in materia e dall’art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di conferimento dei rifiuti e di smaltimento degli imballaggi;
a lo Statuto del Consorzio prevede:
1. all’art. 2, comma 1, lettera c), che il Consorzio può svolgere direttamente o tramite terzi, ogni attività connessa alla gestione dei rifiuti compresa la raccolta e il trasporto;
1. all’art. 3, comma 2, lettera f), che il Consorzio svolge attività di controllo sui servizi gestionali;
a le suddette attività possono essere svolte a prescindere dall’attivazione del nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti;
a per svolgere le suddette attività di controllo si ritiene necessario istituire le figure degli Ispettori ambientali dotati della facoltà di verifica delle modalità di conferimento dei rifiuti e delle eventuali violazioni connesse, i quali potranno essere affiancati anche dal gruppo degli Ecovolontari del Consorzio per l’attività di informazione e sensibilizzazione del cittadino;
a agli effetti dell’art. 357 Codice Penale, e in assenza di disposizioni legislative volte a riconoscere chiaramente i poteri descritti di polizia amministrativa agli Ispettori ambientali, l’attività dell’Ispettore ambientale ricade nella nozione di funzione pubblica amministrativa attraverso la relativa disciplina nei regolamenti locali;
a il Regolamento comunale costituisce la norma di diritto pubblico che l’art. 357 del Codice Penale richiede per fondare la qualità di pubblico ufficiale in capo a soggetti anche estranei alla Pubblica amministrazione, in omaggio alla “concezione oggettiva” della pubblica funzione accolta dal nostro legislatore penale definendo, così, la funzione pubblica e non il soggetto titolare;
a l’attribuzione per via interpretativa della qualità di pubblico ufficiale all’Ispettore ambientale comporta la piena rilevanza delle norme penali e processuali che tale qualifica postula;
a l’Ispettore ambientale non avrà la qualifica di agente di polizia giudiziaria;
a l’Ispettore ambientale può assumere informazioni anche dal presunto responsabile della violazione, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica correlata;
a l’Ispettore ambientale non potrà irrogare le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Regolamento Comunale di per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che riscontrerà nello svolgimento della propria attività di controllo, in quanto tale competenza rientra esclusivamente fra quelle istituzionali proprie del Corpo della Polizia Municipale;
Tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le parti, dove il Consorzio è il soggetto responsabile dell’attività svolta dagli Ispettori ambientali.
Art. 3 – Doveri del Comune
1. Il Comune si impegna a:
a) riconoscere, recepire per intero, attuare e non derogare il Regolamento per l’attività di vigilanza dell’Ispettore ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti, di seguito denominato Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali, approvato dall’Assemblea Consortile con Deliberazione n. 10 del 28.07.2008, il quale potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio a ciò delegato, e approvato, altresì, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
;
b) riconoscere la figura dell’Ispettore ambientale, la cui istituzione è stata prevista dall’art. 55 del “Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del , che svolgerà la propria attività nell’ambito del territorio comunale secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 alla presente Convenzione e secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali;
c) emanare il provvedimento del Sindaco relativo alla nomina dell’Ispettore ambientale e all’attribuzione a quest’ultimo della qualifica di pubblico ufficiale con poteri di vigilanza e controllo, al fine di constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni normative relative alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
d) trasmettere al Consorzio copia conforme all’originale di tale provvedimento;
e) mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Consorzio dei quali verrà a conoscenza in relazione all’effettuazione della attività da parte degli Ispettori ambientali;
f) rispettare gli eventuali impegni economici assunti con il Consorzio di cui all’art. 6 della presente Convenzione;
g) gestire la procedura amministrativa conseguente alla segnalazione, da parte dell’Ispettore ambientale, della violazione, anche nella fase giurisdizionale, compresa quella del recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse;
h) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale, e per conoscenza il Consorzio, di eventuali segnalazioni pervenute ai suoi uffici e riguardanti violazioni riscontrate sul proprio territorio relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e di competenza dell’Amministrazione provinciale.
Art. 4 – Doveri del Consorzio
1. Il Consorzio si impegna a:
a) rispettare quanto previsto dal Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali;
b) rispettare quanto definito in termini di modalità di prestazione dell’attività di vigilanza dell’Ispettore ambientale nell’Allegato 1 alla presente convenzione;
c) mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi alle utenze e al Comune sul cui territorio opereranno gli Ispettori ambientali e dei quali verrà a conoscenza in relazione all’effettuazione della loro attività;
d) controllare la correttezza dell’espletamento dell’attività da parte degli Ispettori ambientali secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali, e dalla presente Convenzione;
e) controllare il rispetto da parte degli Ispettori ambientali degli accordi organizzativi e di collaborazione con il Comune e il Corpo della Polizia Municipale;
f) comunicare al Comune e al Corpo della Polizia Municipale eventuali modifiche apportate al Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
g) collaborare con l’Amministrazione comunale fornendo quanto richiesto dalla stessa ai fini dell’istruttoria e del completamento della procedura amministrativa di cui all’art. 3, comma 1, lett. h.;
h) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale, e per conoscenza il Comune, di eventuali segnalazioni pervenute all’Ufficio informazioni riguardanti violazioni riscontrate sul territorio comunale e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in tema di competenza dell’Amministrazione provinciale.
Art. 5 – Collaborazione del Corpo della Polizia Municipale
1. Il Corpo della Polizia Municipale si impegna a:
a) rispettare quanto previsto dal Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali e a riconoscere la figura dell’Ispettore ambientale;
b) collaborare con gli Ispettori ambientali del Consorzio secondo quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali;
c) partecipare alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo dal Consorzio.
Art. 6 – Oneri per il Comune
1. Dalla presente Convenzione non derivano oneri ulteriori a carico del Comune oltre a quanto definito nell’Allegato 1 alla presente Convenzione.
Art. 7 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31.12.2013 e si intende risolta al termine previsto dalla stessa, salvo proroga o stipula di una nuova Convenzione.
Art. 8 – Gestione del contenzioso e controversie
1. La gestione del contenzioso derivante dall’accertamento di violazioni in materia di conferimento dei rifiuti, ai sensi del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle ordinanze comunali in materia e di quelle in materia di imballaggi di cui all’art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, ai sensi di legge, è di competenza del Comune a cui dovrà essere inviata tutta la documentazione idonea per la corretta procedura relativa al procedimento sanzionatorio.
2. Qualsiasi controversia possa sorgere tra le parti della presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Ancona.
Art. 9 – Accettazione della Convenzione
1. Le parti accettano specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente atto e i contenuti la tabella di seguito riportata.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. Jesi, lì
Per il Comune di Jesi Per il Consorzio CIR33
Il Sindaco Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato 1
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, IMPEGNI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI
ASPETTI ECONOMICO- ORGANIZZATIVI | DESCRIZIONE |
Nominativi e dati degli Ispettori ambientali | - Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato ad Ancona il 03/08/1974 ed ivi residente in xxx Xxxxxxxxx x. 00; - Xxxxxxx Xxxxxx, nata a Jesi il 10/03/1979 ed ivi residente in via Marche n. 15. Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente dal Consorzio. |
Aspetti organizzativi | Gli aspetti organizzativi verranno condivisi dal Consorzio, dal Comune e dalla Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l’attività degli Ispettori Ambientali e precisati con successivo provvedimento. |
Impegni economici di cui all’art. 3 ,comma 1, lett. f). | Dalla presente Convenzione non derivano oneri a carico del Comune. |
Altre informazioni |
Jesi, lì
Per il Comune di Jesi Per il Consorzio CIR33
Il Sindaco Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx