Contract
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO
IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
ID 2365
CHIARIMENTI
I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
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1) Domanda
In riferimento a quanto richiesto a pag 3 dell’ 10 A Schema di offerta tecnica lotti applicativi _NEW “la relazione tecnica dovrà contenere, una dichiarazione di impegno relativa alla certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed una dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte” e- In riferimento a quanto riportato al punto b.2) pag. 18 del capitolato d’oneri AQ_NEW “ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, così come stabilite (rispetto delle scadenze contrattuali) nell’Appendice 2 ai CTS - Livelli di Servizio.
Si chiede gentilmente conferma che nella relazione tecnica sia sufficiente ribadire l’impegno entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
Risposta
Si conferma.
Si rammenta ad ogni buon conto la previsione aggiornata del Capitolato d’Oneri:
“b2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità.
• ……
• Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione in DGUE che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
b3) Rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. “
2) Domanda
Capitolato d’oneri AQ_NEW - 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ - punto b.2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità. “Ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, così come stabilite (rispetto delle scadenze contrattuali) nell’Appendice 2 ai CTS - Livelli di Servizio”; Rif. Schema di offerta tecnica lotti applicativi _NEW “ La Relazione Tecnica dovrà contenere, una dichiarazione di impegno relativa alla
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed una dichiarazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte”: Si chiede di confermare che la dichiarazione richiesta in Offerta Tecnica faccia riferimento al Requisito di Idoneità b.2 e che pertanto, non trattandosi di requisito premiale, possa essere sostituita da una dichiarazione di impegno al rilascio di quanto richiesto al b.2 che sarà inserita nella domanda di partecipazione di ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti.
Risposta
Si conferma per il primo punto.
Per il secondo punto si rinvia a quanto espresso nella risposta alla domanda n. 1
3) Domanda
A pag. 3 dell’”Allegato 10 A Schema di offerta tecnica lotti applicativi _NEW” si dice “- la Relazione Tecnica dovrà contenere, una dichiarazione di impegno relativa alla certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 ed una dichiarazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.”Nel Capitolato d’Oneri al § 7.1 b2 “Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità” si dice: “Ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.” Poiché
- ai sensi della normativa citata - l’adempimento in oggetto è obbligatorio solo per aziende con più di 15 dipendenti (come peraltro chiarito dalla citata indicazione presente nel Capitolato d’Oneri), mentre la Relazione Tecnica viene sottoscritta da tutte le aziende del RTI, cioè anche da quelle con meno di 15 dipendenti, potenzialmente presenti in un RTI concorrente, si chiede:• di confermare che per rispondere ad entrambe le richieste sopra esposte sia sufficiente integrare le domande di partecipazione delle aziende del RTI con meno di 15 dipendenti prevedendo la sottoscrizione di “impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro: una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali” In caso di risposta negativa al quesito precedente si chiede che formulazione debba avere la dichiarazione di cui a pag. 3 dell’”Allegato 10 A Schema di offerta tecnica lotti applicativi _NEW”, nel caso in cui il RTI concorrente comprenda anche aziende con meno di 15 dipendenti.
Risposta:
La dichiarazione viene rilasciata dalle aziende che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Si rinvia alle precedenti risposte alle domande n. 1 e n. 2 per quanto concerne gli obblighi dichiarativi in fase di presentazione delle offerte.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXXX XXXXXXX CONSIP S.P.A 15.02.2022
14:07:47 UTC