SEDE DI LIVORNO
Contraente: CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO
SEDE DI LIVORNO
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx
XXXX XX XXXXXXXX –
Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxxx
Partita IVA: 01838690491
Periodo di efficacia dell’assicurazione:
- Effetto dalle ore 24 del:
- Scadenza alle 24 del:
- Prima scadenza alle ore 24 del:
- Frazionamento: annuale
01. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L‘ASSICURAZIONE FURTO 4
02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
02.01. Variazione del rischio 5
02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 5
02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave 5
02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
02.06. Modifiche dell'Assicurazione 6
02.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori 6
02.08. Periodo di assicurazione 6
02.09. Ispezione delle Cose Assicurate 6
02.12. Riferimento alle Norme di Legge 6
02.13. Interpretazione del contratto e prevalenza 6
02.14. Rinuncia alla rivalsa 6
02.15. Trasloco delle cose assicurate 7
02.16. Cose di proprietà di terzi 7
02.17. Primo rischio assoluto 7
03. NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 7
03.01. Denuncia dei sinistri 7
03.02. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto 7
03.03. Obblighi in caso di sinistro 7
03.04. Esagerazione dolosa del danno 8
03.05. Procedura per la valutazione del danno 8
03.07. Limite massimo di indennizzo 8
03.08. Pagamento dell'indennizzo 8
04. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO 9
04.01. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 9
05. CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE AGGIUNTIVE 9
05.01. Guasti cagionati dai ladri 9
05.02. Danni ai beni assicurati 10
05.03. Archivi di documenti e registri 10
05.05. Furto commesso con chiavi autentiche 10
05.06. Sostituzione serrature e rifacimento chiavi 10
05.07. Mezzi di chiusura insufficienti 10
05.08. Recupero delle cose sottratte 10
06.01. Somme assicurate per furto rapina o scippo 11
07.01. Coassicurazione e delega 11
07.03. Produzione di informazioni sui Sinistri 11
07.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti 12
DEFINIZIONI
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Xxxxxx: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: l'impresa assicuratrice;
Incendio combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato
Fabbricati l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonchè sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) anche distaccati e inclusi, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e decorazioni e di ogni altra opera simile, escluso beni aventi particolare valore artistico.
Contenuto mobilio, arredamento in genere, macchine per ufficio anche elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, ecc., macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive) e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti, anche posti all’aperto, ivi compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia relativa: somma al di sotto della quale non si procede ad indennizzo; se l’entità del danno supera tale importo, la stessa si considera come non esistente;
Scoperto: la percentuale dell’indennizzo che resta a carico dell’assicurato;
Compagnia Delegataria: Società che emette e amministra la polizza.
01. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L‘ASSICURAZIONE FURTO
Contenuto merci, materie, prodotti, scorte e materiali di consumo, attrezzature, macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili ed arredi, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti esclusi i valori, e quant’altro di affine. Il tutto sia di proprietà del Contraente dei suoi dipendenti o di terzi nel caso il Contraente ne sia responsabile; sono escluse le cose ed i beni qualora coperti di garanzia da specifica polizza “elettronica tutti rischi” stipulata dal Contraente, limitatamente alle somme da questa assicurate.
Valori denaro (valuta italiana ed estera), libretti di risparmio, monete, medaglie e lingotti d’oro, metalli preziosi, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, titoli nominativi o al portatore, assegni, vaglia postali, francobolli e valori bollati e tutti gli altri documenti rappresentati in valore, il tutto sia di proprietà del Contraente sia di terzi e del quale il Contraente ne sia responsabile.
Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Furto con destrezza: Sottrazione di cose con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.
Rapina: sottrazione della cosa altrui mediante violenza alla persona o minaccia;
Scoperto: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Valori: denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali.
Vetro
Antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; oppure costituito da unico strato di materiale sintetico (poli carbonato) sempre di spessore non inferiore a 6 mm.
02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
02.01. Variazione del rischio
1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione Contraente ‘che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.
02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1.Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell’Art .106 del d.lgs.50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2.L’Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in odine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.
02.03. Clausola di Recesso
0.Xx caso di mancato accordo ai sensi dell’Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La Facoltà di recesso si esercita entro30 giorni dalla proposta di cui comma 1dell’Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all’Assicuratore, ovvero nei casi di cui Xxxxx
2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell’Amministrazione .
3.Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione elle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrispondere l’integrazione del premio.
02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave
1.Nell’ipotesi di cui all’art.1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all’amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del con copertura dallo stessa dota anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi. Il termine di comporto di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
02.06. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
02.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall’obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
02.08. Periodo di assicurazione
La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del e scadrà alle ore 24.00 del
; in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; la contraente ha diritto a richiedere ed ottenere una proroga di mesi tre alla scadenza di polizza per l’espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D. Lgs 50/2016
02.09. Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo congruo preavviso da comunicare alla Contraente ed al Broker; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
02.10. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
02.11. Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.
02.12. Riferimento alle Norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
02.13. Interpretazione del contratto e prevalenza
Si conviene fra le Parti che verrò data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
02.14. Rinuncia alla rivalsa
La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, fornitori, i locatari, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabili.
02.15. Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha avuto avviso, salve le disposizione dell'art. 5 se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
02.16. Cose di proprietà di terzi
La presente polizza è stipulata dal Contraente per conto dell'Assicurato e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
02.17. Primo rischio assoluto
L’assicurazione di cui ai rischi coperti alle sezioni di cui alla presente polizza, devono intendersi prestate a “Primo Rischio Assoluto”, ovvero senza applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
03. NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
03.01. Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza iI Xxxxxxx competente.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
03.02. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si é verificata la causa che ha provocato la risoluzione;
03.03. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all' Autorità;
b) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la società provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
d) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;
03.04. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
03.05. Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
A) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui disegnata;
oppure a richiesta di una delle parti:
B) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ho sede iI Contraente.
03.06. Mandato dei periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito normati;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriver la; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
03.07. Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C. C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
03.08. Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta Ia necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta
dall'opponente, xxxxx e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
04. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
04.01. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso, nella forma a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, dai rischi di seguito precisati:
A) Xxxxx, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei seguenti modi:
1. violandone i mezzi di chiusura mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. con introduzione clandestina.
B) Rapina ed Xxxxxxxxxx avvenuta nei locali quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.
Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata anche se i medesimi si trovano fuori dai mezzi di custodia indicati in polizza.
C) Scippo dei beni assicurati perpetrato sulle persone che legittimamente le detengono.
D) Xxxxxxxxxxx , sottrazione di denaro e/o valori subita dalla persona incaricata del trasporto a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- scippo e/o rapina.
Il portavalori può essere un Dipendente o altra persona (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricata dall'Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell'ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.
La garanzia è prestata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Il trasporto dei valori potrà essere effettuato dal portavalori a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione.
04.02. Esclusioni
I rischi esclusi dall'assicurazione sono limitati ai danni:
A) verificatisi in occasione di esplosioni o scoppi nucleari, contaminazioni radioattive;
B) atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
C) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo.
05. CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE AGGIUNTIVE
05.01. Guasti cagionati dai ladri
L'assicurazione vale anche per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, nonché agli impianti ed agli infissi posti a riparo e protezione
degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai serramenti ed ai vetri.
La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina. L'indennizzo avverrà senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
05.02. Danni ai beni assicurati
Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
05.03. Archivi di documenti e registri
In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi, le spese per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati.
05.04. Furto con destrezza
05.05. Furto commesso con chiavi autentiche
Si precisa che è incluso in garanzia il furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche se rapinate, estorte o rubate all'Assicurato, suoi addetti e/o fiduciari, a condizione che sia effettuata la denuncia alle Pubbliche Autorità.
05.06. Sostituzione serrature e rifacimento chiavi
05.07. Mezzi di chiusura insufficienti
Qualora i mezzi di chiusura risultino non corrispondenti a quanto richiesto dalle condizioni generali di polizza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il 90% dell'importo liquidato, restando il 10% a carico dell'assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farla assicurare da altri.
05.08. Recupero delle cose sottratte
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia il Settore competente. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo percepito a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere; in quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall' ammontare precedentemente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose sottratte recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
06. CAPITALI ASSICURATI
06.01. Somme assicurate per furto rapina o scippo
Le garanzie del presente contratto vengono prestate, per ogni sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
• € 50.000,00 per mobilio, arredamento ed attrezzature, materiale scientifico e didattico, mobili di ufficio, oggetti di cancelleria, registri stampati, armadi di sicurezza o corazzati. casseforti, nonché argenterie, tappeti, xxxxxx,
• € 10.000,00 per il denaro e i valori in cassaforte
• € 10.000,00 per il denaro e i valori comunque custoditi compresi buoni pasto;
• € 3.000,00 per la garanzia portavalori
• € 10.000,00 per i guasti cagionati dai ladri
• € 2.500,00 per il furto con destrezza
• € 5.000,00 per le spese peritali
06.02. Onorari dei periti
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente con il massimo risarcimento pari al 5% del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento annuo di € 5 000,00
07. NORME DIVERSE
07.01. Coassicurazione e delega
07.02. Xxxxxxxx broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia
S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.
Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell’art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Broker e all’ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall’Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.
La BSI Broker Service S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’altra Parte.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.
Alla BNI Broker Net Italia S.r.l. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l’intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.
07.03. Produzione di informazioni sui Sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file
modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ -il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore
▪ -la data di accadimento dell’evento
▪ -la data della denuncia
▪ -la tipologia dell’evento,
▪ -la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
▪ -l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagi di seguitoindicati:
✓ sinistro agli atti, senza seguito;
✓ sinistri liquidato, in data ……………… con liquidazione pari a €
✓ sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a
€………….
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300euro.
3.l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministratore, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma1.
07.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti
Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall’art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente . Ed ove obbligatorio il Codice Unico Progetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all’intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell’art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Fatto in Quattro originali a il .
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
Riepilogo somme assicurate e tassi
CAPITALI | TASSI | PREMIO | ||
SETTORE FURTI E RAPINE | ||||
A Primo Rischio Assoluto | ||||
1 | per mobilio, arredamento, ed attrezzature materiale scientifico e didattico, mobili di ufficio, oggetti di cancelleria, registri stampati, armadi di sicurezza o corazzati. casseforti, nonché argenterie, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi) e qualsiasi altro oggetto | € 50.000,00 | ||
3 | per il denaro e i valori in cassaforte | € 10.000,00 | ||
4 | per il denaro e i valori comunque custoditi | € 10.000,00 | ||
5 | per la garanzia portavalori | € 3.000,00 | ||
6 | per i guasti cagionati dai ladri | € 10.000,00 | ||
8 | per il furto con destrezza | € 2.500,00 | ||
SETTORE SPESE PERITALI | ||||
1 | Onorari del Perito di parte | € 5.000,00 | ||
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI |
Premio totale Euro di cui imposte
Fatto in Quattro originali a il .
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LE COASSICURATRICI
Offerta Tecnica
EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:
Denominazione sociale offerente :……………………………………………….
Sede Legale :……………………………………………….
Firma e qualifica :……………………………………………….
Data :……………………………………………….
Offerta Economica
CAPITALI | TASSI | PREMIO | ||
SETTORE FURTI E RAPINE | ||||
A Primo Rischio Assoluto | ||||
1 | per mobilio, arredamento, ed attrezzature materiale scientifico e didattico, mobili di ufficio, oggetti di cancelleria, registri stampati, armadi di sicurezza o corazzati. casseforti, nonché argenterie, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi) e qualsiasi altro oggetto | € 50.000,00 | ||
3 | per il denaro e i valori in cassaforte | € 10.000,00 | ||
4 | per il denaro e i valori comunque custoditi | € 10.000,00 | ||
5 | per la garanzia portavalori | € 3.000,00 | ||
6 | per i guasti cagionati dai ladri | € 10.000,00 | ||
8 | per il furto con destrezza | € 2.500,00 | ||
SETTORE SPESE PERITALI | ||||
1 | Onorari del Perito di parte | € 5.000,00 | ||
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI |
Premio totale Euro di cui imposte
Riparto di coassicurazione:
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Denominazione sociale offerente :……………………………………………….
Sede Legale :……………………………………………….
Firma e qualifica :……………………………………………….
Data :……………………………………………….