INDICE Art. Descrizione Pag. 1 OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE 3 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 3 3 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI 7 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 8 5...
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BOOKSHOP DEL MUSEO
INDICE | ||
Art. | Descrizione | Pag. |
1 | OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE | 3 |
2 | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ | 3 |
3 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI | 7 |
4 | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 8 |
5 | DURATA DEL CONTRATTO | 8 |
6 | IMPORTO DEL CONTRATTO | 9 |
7 | DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 9 |
8 | AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 10 |
9 | SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 10 |
10 | MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ | 10 |
11 | CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 10 |
12 | VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO | 10 |
13 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | 11 |
14 | SUBAPPALTO | 11 |
15 | TUTELA DEI LAVORATORI | 12 |
16 | CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELLA CONCESSIONE | 12 |
17 | IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO CONCESSIONE | 12 |
18 | SICUREZZA | 13 |
19 | ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’IMPRESA CONCESSIONARIA | 13 |
20 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 13 |
21 | GARANZIA DEFINITIVA | 16 |
22 | OBBLIGHI ASSICURATIVI | 16 |
23 | PENALI | 17 |
24 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 17 |
25 | CESSAZIONE, REVOCA E RECESSO | 18 |
26 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 18 |
27 | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | 19 |
28 | OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’ | 20 |
29 | SPESE CONTRATTUALI | 20 |
30 | DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE | 20 |
31 | NORMA DI CHIUSURA | 20 |
ALLEGATI
1: Matrice dei rischi
2: Quadro economico
3: Piano Economico Finanziario
4: Planimetria locali
5: Elenco beni mobili in comodato
6: DUVRI
7: Elenco personale gestione uscente
Articolo 1 - Oggetto e finalità della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione del bookshop del MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (di seguito anche Museo) ubicato presso la sede di Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00.
La finalità della presente concessione è quella di consentire una migliore fruizione delle collezioni e degli eventi espositivi del MART e di mantenere lo standard qualitativo del Museo attraverso la continuità dei servizi offerti al pubblico, fra i quali rientra il servizio di gestione del bookshop.
L’affidamento dell’incarico di gestione avverrà attraverso la stipulazione di contratto di concessione di servizi secondo lo schema allegato quale parte integrante del presente capitolato.
Articolo 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Il bookshop deve presentare caratteristiche di eccellenza e di servizio per il pubblico del Museo, per i frequentatori dell’adiacente Biblioteca Civica, della locale sede dell’Università degli studi di Trento e per gli abitanti del territorio in genere.
Per la definizione del bacino d’utenza si fa presente che l’utenza annuale media del Museo è pari a 150.000 visitatori circa.
Si precisa che l’utilizzo del bookshop da parte dei visitatori del Museo è facoltativo e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale mancata frequenza da parte degli utenti.
Il bookshop deve essere un punto di vendita specializzato di libri che riguardano “le arti” e proporre una vasta gamma di titoli pubblicati da tutti i più importanti editori nazionali ed internazionali. Dovrà inoltre essere un punto di vendita di oggettistica e merchandising in linea con l’attività esercitata dal Museo. Questo modello è la condizione imprescindibile per partecipare alla gara per la gestione del bookshop.
Il Museo si riserva di chiedere l’introduzione di specifiche collane editoriali e/o di libri che pur non avendo attinenza stretta con le arti vadano ad integrare le tematiche inerenti l’attività espositiva.
Il Concessionario, all’interno dei locali, deve assicurare un’area dedicata ai prodotti editoriali e commerciali forniti dal Museo (cataloghi mostre, saggi, merchandising, ecc.). Tali prodotti saranno messi a disposizione da parte del Museo con la formula del conto vendita. Il Concessionario dovrà garantire – in esclusiva da parte del Museo - la vendita di tali prodotti anche attraverso piattaforma internet on-line.
Il Concessionario, per tali prodotti, tratterrà una percentuale pari al 30% del ricavato e verserà al Museo il restante 70%.
Il gestore del bookshop dovrà altresì soddisfare le seguenti esigenze:
- garantire l’efficiente approvvigionamento dei titoli, entro 10 giorni dalla segnalazione;
- verificare periodicamente il layout del punto vendita, in accordo con il direttore dell’esecuzione del contratto indicato dal Museo;
- programmare almeno un incontro all’anno con il direttore dell’esecuzione del contratto indicato dal Museo per discutere e concordare le strategie di sviluppo e di comunicazione riguardanti il bookshop, il posizionamento editoriale (nuove collane da introdurre nel listino, adeguamento di soggetti e titoli coerentemente con il programma espositivo del Museo, ecc.) e le linee di indirizzo commerciale;
- garantire la formazione del personale responsabile della gestione del bookshop;
- fornire al Museo, con cadenza trimestrale, il report dettagliato delle vendite di ogni prodotto editoriale e commerciale.
A) Locali
a) Il servizio avrà esecuzione negli spazi evidenziati nella planimetria allegata quale parte integrante del presente capitolato, situati a piano terra della sede museale di Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00.
b) I locali messi a disposizione sono situati al piano terra, a sinistra dell’ingresso principale del Museo. L’accesso al bookshop è indipendente dall’ingresso al Museo.
c) Lo spazio – non delimitato - occupa circa 200 mq, di cui 150 mq di superficie utile di vendita. Dispone di un magazzino chiuso. Le operazioni di carico e scarico della merce dovranno essere svolte entro le ore 9,30 del mattino e il lunedì durante l’intera giornata.
d) La ditta aggiudicataria si obbliga per tutta la durata del contratto a non mutare, pena la risoluzione del contratto, la destinazione d’uso dei locali, salvo eventuali modifiche da concordarsi con la Direzione del Museo.
e) E’ vietata la sub-locazione o la concessione a terzi, sia privati che Enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell’uso anche saltuario della struttura oggetto del presente appalto o di parte di essa, senza il preventivo assenso del Museo.
B) Attrezzature
L’arredamento (scaffali, tavoli, vetrinette) è messo a disposizione dell’aggiudicataria da parte del Museo. I beni in dotazione sono elencati nell’allegato al presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese all’utenza telefonica/dati, nonché alle attrezzature informatiche (registratori di cassa, hardware, software, stampanti, ecc..) necessarie per la gestione del bookshop.
Eventuali cambiamenti degli elementi d’arredo, per rendere più funzionale l’organizzazione del lavoro e del lay-out, devono essere concordati con il direttore dell’esecuzione del contratto indicato del Museo. Il gestore, previo specifico accordo con il Museo, può immettere nel bookshop attrezzature, arredi e mobili di sua proprietà, che dovrà asportare al termine del contratto.
Il gestore si impegna ad usare i locali ed i beni mobili con la diligenza del buon padre di famiglia, restituendoli al termine del contratto nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti all’inizio, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
C) Obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicataria
La ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico la gestione del bookshop, assumendo i seguenti oneri:
a) svolgere tutte le attività descritte nel presente capitolato con autonoma capacità imprenditoriale e sotto la propria esclusiva responsabilità;
b) munirsi di tutte le autorizzazioni di legge e permessi richiesti per l’esercizio delle attività in concessione;
c) il pagamento delle royalties base del 4% aumentate del rialzo percentuale offerto in sede di gara da applicarsi al fatturato del concessionario, il pagamento delle somme dovute per la vendita dei prodotti del Museo (pari al 70% del totale), secondo le modalità e le scadenze previste dal capitolato;
d) la fornitura di tutti i materiali di consumo e prodotti occorrenti per l’espletamento del servizio;
e) la pulizia dei locali ove si svolge il servizio in concessione;
f) la retribuzione completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
g) le sanzioni conseguenti all’eventuale mancato rispetto delle normative vigenti in materia da parte delle autorità a ciò preposte (sanitarie, giudiziarie, ecc.);
h) i premi assicurativi per le coperture previste dal bando di gara;
i) gli oneri connessi alla cauzione definitiva;
j) gli oneri connessi agli adempimenti previsti dalla normativa riguardante la prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
k) le spese e gli oneri conseguenti alla stipula del contratto;
l) il pagamento delle imposte e tasse derivanti dalla gestione del servizio;
m) la custodia e conservazione di tutto quanto messo a disposizione con il contratto;
n) osservare la massima riservatezza nella comunicazione all’esterno di fatti, stati e condizioni che riguardino le attività del Museo, nonché osservare la segretezza nei confronti di tutte le informazioni ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di vigilanza e custodia del Museo;
o) tutti gli altri oneri relativi alla gestione del servizio;
D) Rischi da gestione della concessione e riequilibrio economico-finanziario
Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettere vv) e zz) e 165, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario assumerà il rischio operativo conseguente alla gestione del servizio derivante, tra l’altro, dalle possibili variazioni della domanda in grado di incidere sull’equilibrio del piano economico finanziario della concessione. Non sono previsti da parte dell’Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.
In capo al concessionario sono allocati i rischi di approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti dal contratto nonché il rischio di offerta connesso all’ingresso nel mercato di competitori. Si richiama la matrice dei rischi allegata al presente capitolato.
E) Modalità di espletamento del servizio
L’aggiudicataria deve assicurare il servizio oggetto del presente appalto a proprio esclusivo rischio e responsabilità, secondo le norme del presente capitolato e della normativa di settore.
Il servizio deve essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio per il cliente.
Il servizio deve essere sempre assicurato nei giorni e negli orari di apertura del Museo. Il Museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18; venerdì dalle 10 alle 21; lunedì chiuso. Gli orari di apertura del Museo potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto sulla base di insindacabili scelte da parte del Museo stesso.
In caso di interruzioni del servizio negli orari indicati imputabili al gestore, questi sarà tenuto al pagamento della penale di cui al presente capitolato d’appalto.
In ogni caso il gestore dovrà garantire nell’esercizio dell’attività un adeguato livello di decoro permettendo al Museo di accertare in qualsiasi momento la regolarità nella conduzione del servizio e il rispetto dell’immagine del Museo.
Il personale impiegato dovrà essere adeguato, sia per numero che per qualifica, in modo da garantire la perfetta continuità e regolarità del servizio.
Il concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il concessionario dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale la cui condotta, per scorrettezza, negligenza, slealtà abbia arrecato danno all’attività, al decoro, alle relazioni con il pubblico.
Il concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall’avvio della concessione, l’elenco del personale adibito ai servizi nelle forme e modalità che verranno indicate. Eventuali sostituzioni di personale potranno essere effettuate, previa segnalazione al Museo, con personale avente analoghe competenze professionali del personale sostituito.
Il concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prestazione, i riferimenti (telefonici e di posta elettronica) del proprio referente.
Il referente, che potrà essere anche il coordinatore gestore, dovrà essere autorizzato sin dall’inizio delle prestazioni, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della stazione appaltante inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare dovrà:
- partecipare agli incontri preventivi con l’amministrazione appaltante per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo l’andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto indicato dal Museo tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell’attività.
F) Oneri a carico del Museo
Il Museo si obbliga a mettere a disposizione dell’aggiudicataria i locali e le attrezzature per il bookshop contestualmente alla firma del contratto.
Sono inoltre a carico del Museo:
a) la manutenzione dell’impianto elettrico;
b) la manutenzione dell’impianto di rilevazione fumi antincendio;
c) la manutenzione dell’impianto termico e di climatizzazione;
d) il riscaldamento ed il raffrescamento dei locali;
e) l’illuminazione dei locali.
Si precisa che i costi di cui al punto precedente non saranno posti a carico del Concessionario in quanto in ogni caso tali costi sarebbero sostenuti dal Museo per l’area in cui è ubicato il bookshop, non delimitata rispetto all’esterno.
L’Amministrazione concedente potrà eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario; qualora l’entità dei lavori e la loro durata si protraessero nel tempo si farà un contradditorio fra MART e concessionario per definire entità dell’indennizzo da corrispondere, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del codice civile.
Articolo 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s .m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
h. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
i. le norme del codice civile.
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:
a.1) il presente capitolato speciale per l’affidamento in concessione del servizio e relativi allegati da 1 a 6;
a.2) l'offerta tecnica del concessionario;
a.3) l’offerta economica del concessionario;
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata di anni 6, con decorrenza dalla data del verbale di cui all’articolo 8 che avviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC. Decorso il termine di durata della concessione, l’edificio e le strutture ritorneranno nella disponibilità del Museo insieme con i beni mobili oggetto di comodato, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo neppure per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.
Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 6 - Importo del contratto
Il valore stimato per la concessione è pari ad € 1.135.462,00 per l’intera durata. Si precisa che tale valore è stato stimato e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la stazione appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e/o spese per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.
Il concessionario dovrà versare alla stazione appaltante l’importo delle royalties base del 4%, da applicarsi al fatturato globale del concessionario, aumentate del rialzo percentuale offerto in sede di gara.
Le royalties sono corrisposte trimestralmente, entro 30 giorni successivi al termine ciascun trimestre.
Con le stesse modalità il concessionario dovrà riversare inoltre al Museo il 70% dell’importo incassato riguardante i prodotti conferiti dal Museo in conto vendita, oltre Iva.
Ai fini della verifica degli importi da corrispondere, il Concessionario è obbligato a fornire ogni trimestre all’Amministrazione concedente il registro dei corrispettivi o ogni altro tipo di documento contabile dal quale sia possibile evincere l’importo dei ricavi prodotti dal Concessionario nell’espletamento dei servizi concessi in affidamento. Il Concessionario dovrà inoltre fornire, anche in formato elettronico, il dettaglio dei prodotti venduti.
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto
Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al concessionario.
Art. 8 – Avvio dell’esecuzione del contratto
Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il concessionario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il concessionario. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dal concessionario.
Nel caso il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Articolo 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 10 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Articolo 11 - Controlli sull’esecuzione del contratto
L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
L’Amministrazione concedente evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario sarà chiamato a rispondere all’Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
L’Amministrazione concedente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 12 - Vicende soggettive del concessionario
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione
dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il concessionario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016.
Articolo 14 - Subappalto
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo della concessione (comprensivo degli oneri della sicurezza).
Il concessionario, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
Per la natura del contratto, la stazione appaltante non procede al pagamento diretto ai subappaltatori degli importi delle prestazioni eseguite.
L'elenco prodotto dal concessionario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 15 – Tutela dei lavoratori
L’Impresa concessionaria è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Articolo 16 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nella concessione
Il concessionario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
Il concessionario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di concessione, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Articolo 17 - Imposizione di manodopera in caso di cambio concessione
Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale
n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dal concessionario, in caso di cambio di gestione della concessione, si stabilisce per il concessionario l’obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti almeno 15 giorni prima dell’esecuzione della concessione, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, e se sono previste cessazioni connesse al cambio concessione, il confronto assume ad oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa subentrante in relazione alla concessione da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione dell’anzianità maturata. Se il confronto produce accordo fra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l’altro, l’aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nella concessione. In entrambi i casi copia del verbale è inviata dall’aggiudicatario all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’esecuzione della concessione.
Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nell’attuale concessione prima della scadenza naturale del contratto, nel documento allegato al presente capitolato denominato “elenco del personale”, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
Il concessionario, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questa concessione, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
Articolo 18 – Sicurezza
Il concessionario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Museo provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici relativi al transito, agli accessi e alle relative interferenze, fornendo l’allegato documento di valutazione dei rischi interferenti – DUVRI - che il concessionario ha l’obbligo di accettare.
Articolo 19 – Elezione di domicilio dell’Impresa concessionaria
Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali
In relazione alla concessione affidata, il titolare del trattamento dei dati personali è il MART, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale xxxxx
protezione dei dati (d’ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all’art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all’affidamento dell’appalto. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, il concessionario viene a conoscenza e tratta dati personali comuni, relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d’appalto. Il trattamento di tali dati da parte del concessionario può e deve avvenire esclusivamente in ragione della concessione affidata. Pertanto, con un apposito atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, il concessionario, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 28 del regolamento, è nominato responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di concessione e nell’atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di concessione e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell’incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).
Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:
a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;
d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della concessione affidata;
e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto;
f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini dell’appalto.
Il concessionario, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di
tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.
Il responsabile del trattamento assume l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che il concessionario, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all’Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento o degli obblighi riguardanti la tenuta del registro dei trattamenti, di cui all’art. 30, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell’avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
Ai sensi del paragrafo 10, dell’art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.
Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l’Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussitano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell’incarico comporterà la risoluzione del contratto d’appalto eventualmente nel frattempo stipulato.
Articolo 21 – Garanzia definitiva
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini del calcolo dell’importo della garanzia si precisa che l’importo contrattuale corrisponde al valore della concessione indicato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia prestata dal concessionario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale.
Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Rovereto;
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.
n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
Articolo 22 – Obblighi assicurativi
L’Impresa concessionaria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bookshop, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa ditta che operano presso il locale di cui
all'art. 2, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando Il Museo da qualsiasi onere o responsabilità.
Il concessionario si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l’Amministrazione e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
L’Impresa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
Articolo 23 – Penali
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze del presente contratto, l’Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del Concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Concessionario a mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, all’indirizzo comunicato dal Concessionario; nella contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà le penali previste dal presente articolo o comunque adotterà le determinazioni che riterrà più opportune.
L’entità delle penali è stabilita nel minimo di € 300,00 e nel massimo di € 2.000,00 ed il suo importo verrà calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio L’Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali complessivamente nel corso dell’esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 24 del presente capitolato.
L’Amministrazione concedente provvederà a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 21 del presente capitolato.
Articolo 24 – Risoluzione del contratto
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ritardo nel pagamento del canone superiore a mesi 2;
c) ingiustificata sospensione del servizio;
d) subconcessione non autorizzata;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 13 del presente capitolato;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, e utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione concedente stessa, in conformità all’art. 11 del presente capitolato;
h) applicazione di complessive tre penali;
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
l) reiterata violazione dell’obbligo di comunicare il fatturato;
m) ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto delle direttive impartite dalla stazione appaltante;
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) reiterazione dell’inosservanza dell’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica;
p) mancato reintegro della garanzia entro il termine imposto ai sensi dell’art. 21 del presente contratto;
q) assenza di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 22 del presente contratto;
r) violazione delle disposizioni anticorruzione di cui all’art. 30 del presente contratto;
s) ripetuta errata o mancata registrazione dei corrispettivi.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.
Articolo 25 – Cessazione, revoca e recesso
Per la cessazione e la revoca della concessione si applica l’art. 176 del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione concedente ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
Articolo 26 – Definizione delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione concedente ed il concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con il MART (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione al MART (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto al MART (…).”.
Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ****** ed il codice unico progetto (CUP)*******.
Articolo 28 – Obblighi in materia di legalità
Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
Il Concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Articolo 29 – Spese contrattuali
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del concessionario.
Articolo 30 – Disposizioni anticorruzione
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 31 – Norma di chiusura
Il concessionario, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.