TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Decreto n. 125 del 19/07/2018 Esercizio finanziario 2018
OGGETTO: “ Decreto di non aggiudicazione della gara per la fornitura e posa in opera di armadi, mediante procedura negoziata a mezzo di RDO su MePA, da collocare presso la nuova sede del Tribunale Amministrativo per il Piemonte di Via Confienza 10 – Torino – CIG n. Z932412A1A.” Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 del D. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PRESO ATTO dell’Ordine di Servizio n. 9/2017 del 12.09.2017 a cura del Segretario Generale del T.A.R. per il Piemonte;
VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni, d’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;
VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”; VISTA la Legge 31/12/2009 n. 196, con oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 06/02/2012 con oggetto “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxx 00/00/0000;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018; VISTE le note a cura del Segretario Delegato ai Tribunali Amministrativi Regionali:
- Prot. n. 1315 del 29/01/2018 (Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi.);
- Prot. n. 3069 del 02/03/2018 (Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi CPGA 26/01/2018.);
RICHIAMATO il Decreto, n. 113 del 20/06/2018, del Segretario Generale del Tar Piemonte con il quale si è proceduto ad approvare gli atti di gara per la fornitura e posa in opera di armadi da collocare presso la nuova sede di questo Tribunale e si è, di seguito, formalizzata sul Mepa la RDO
n. 1991313, relativa alla gara in argomento, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 10/07/2018, alle ore 10.00, con invito inoltrato a cinque ditte, il cui elenco, pur allegato alla stessa, veniva secretato;
RICHIAMATO il Decreto n. 123 del 12/07/2018 del Segretario Generale del Tar Piemonte con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto;
DATO ATTO che, nel corso dello svolgimento della seduta, tenutasi in data 13 luglio 2018, alle ore 10,30, la Commissione sopra richiamata, verificata preliminarmente la presentazione, sul MEPA, di un’unica offerta da parte della Società Boschis Contract SRL, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 000, ha accertato la completezza e regolarità della documentazione amministrativa e, di conseguenza, approvato la stessa;
CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto, di seguito, all’apertura della busta, contenente l’Offerta economica presentata da parte della Società suindicata, pari ad un prezzo complessivo netto di € 12.500,00, IVA esclusa, in ribasso su una base d’asta pari ad € 12.600,00, IVA esclusa;
PRESO ATTO che, dall’esame dell’Offerta economica, la Commissione di gara ha rilevato che la Società Boschis Contract SRL si è riservata l’eventuale facoltà di concedere in subappalto, nella misura non superiore al 20%, le attività di montaggio arredi e decorazione ante, in palese contrasto con quanto previsto dal Foglio patti e condizioni, art. 5 punto 2, che espressamente sancisce la non ammissibilità del subappalto;
RILEVATO che la suddetta Società ha accettato, mediante sottoscrizione, il Foglio patti e condizioni e le clausole in esso contenute, ponendosi, quindi in contrasto con quanto dichiarato in sede id offerta, ragione per la quale la commissione di gara ha sospeso le attività di gara, in attesa di chiarimenti da parte della ditta;
DATO ATTO che, in data 13 luglio 2018, alla Società Boschis Contract SRL è stata inviata, attraverso il sistema Mepa, sezione “Comunicazione con i fornitori”, una richiesta di chiarimenti sul punto, assegnando il termine del 17 luglio 2018, ore 12:00, per la risposta ;
PRESO ATTO che, in data 16 luglio 2018, la Società Boschis Contract S.r.l., in risposta alla richiesta di chiarimenti inoltratale, ha ribadito la necessità di avvalersi di collaboratori esterni per l’attività di posa in opera delle pareti attrezzate degli armadi, confermando la previsione contenuta nell’Offerta economica;
DATO ATTO che la Commissione di gara, in data 18 luglio 2018, alle ore 10:00, ha ripreso le attività di gara e, valutando i chiarimenti pervenuti da parte dell’unico offerente sopra indicato, ha ritenuto opportuno non approvare l’Offerta Economica e proporre l’esclusione della Società Boschis Contract S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto con la seguente motivazione: ‘Inammissibilità dell’Offerta economica per non superabile contrasto con la normativa di gara, in particolare, con quanto espressamente previsto dal Foglio patti e condizioni, all’art. 5 punto 2, che esclude la possibilità di ricorrere al subappalto’.;
VISTO il verbale n. 2 del 17/07/2018, relativo alla gara, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;
VERIFICATA la regolarità degli atti e della relativa procedura;
VISTO l’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’art. 29 comma 1, 2°periodo e dell’art. 204 del d. lgs. 50/2016;
RITENUTO dover procedere a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2 lett.- a) del d. lgs. n. 50/2016, l’esclusione dell’operatore economico, come sopra indicato, dalla procedura di gara in argomento;
CONSIDERATO dover, pertanto, provvedere alla non aggiudicazione della gara in oggetto, in quanto l’unico operatore economico che ha presentato offerta è risultato escluso per le motivazioni sopra esposte;
DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e/o
conflitto di interessi;
Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del TAR Piemonte di
DECRETARE
Per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
DI PRENDERE ATTO dei chiarimenti presentati, nei termini previsti, da parte della Ditta Boschis Contract SRL, unica offerente, con sede in Torino, Via Xxxxxxxxx Xxxxx n. 114, sulla necessità di avvalersi di collaboratori esterni e di concedere in subappalto, “nella misura non superiore al 20%, le attività di montaggio arredi e decorazione ante”, in palese contrasto con quanto previsto dal Foglio patti e condizioni, art. 5 punto 2, che espressamente sancisce la non ammissibilità del subappalto;
DI APPROVARE i verbali della Commissione di gara n. 1 del 13/07/2018 e n. 2 del 18 luglio 2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DISPORRE di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, coma 2 lett.- a del d. lgs. n. 50/2016, l’esclusione dell’operatore economico sopra menzionato dalla procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione:
“Inammissibilità dell’Offerta economica per non superabile contrasto con la normativa di gara, in particolare, con quanto espressamente previsto dal Foglio patti e condizioni, all’art. 5 punto 2, che esclude la possibilità di ricorrere al subappalto”;
DI DISPORRE la non aggiudicazione dell’appalto in oggetto in quanto la Ditta Boschis Contract S.r.l., con sede in Torino, Via Xxxxxxxxx Xxxxx n. 114, è risultata l’unica offerente;
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 e 204 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sez. “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara-.
DI DARE ATTO CHE, avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva e di non aggiudicazione della procedura di gara, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte da parte della società in indirizzo entro trenta giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo, sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1, 2° periodo e 2 dell’art. 204 del decreto legislativo n.50/2016.
DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse come disposto dal Codice di Comportamento, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxx XxxxXxXxxXxxXxxXXXXXXX XXXXX
19.07.2018
09:56:14 UTC
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la sopra estesa proposta di determinazione, ritenuta meritevole di condivisione;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del d.lgs. del 30.03.2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Pubbliche Amministrazioni);
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause d’incompatibilità e/o conflitto d’interessi nell’adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono riportate e trascritte: di approvare e far propria la proposta di Decreto sopra riportata e che qui s’intende integralmente trascritta.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Xxxxx XXXXX
XXXXX XXXXX 19.07.2018
10:02:50 UTC