ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
AGENZIA DEL DEMANIO E
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
ex art. 15 L. n. 241/1990 per una collaborazione istituzionale
finalizzata alla tutela, conservazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico con riferimento all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, del Green Deal europeo e del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
l’Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata del Direttore pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx dal Verme, di seguito “Agenzia”;
e
l’Università Iuav di Venezia, (C.F. 80009280274, partita I.V.A. 00708670278), con sede legale in Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, di seguito “Università”;
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
• il patrimonio immobiliare del settore pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese con il quale, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione, dismissione e migliore gestione patrimoniale si può realizzare un fattore di crescita per l’economia;
• l’Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge, provvedendo a tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione, nonché ad assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche e a definirne la loro valorizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Locali e con tutti i soggetti terzi interessati sia pubblici sia privati, coordinando la programmazione degli interventi edilizi e l’utilizzo degli edifici in linea con le finalità istituzionali;
• nell’attuale fase di congiuntura economica, si rende necessario dare nuovo impulso agli investimenti nel settore immobiliare e alla crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di operazioni di grande portata sul patrimonio immobiliare pubblico, in linea con le strategie europee per la transizione verde e digitale e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in una logica, necessariamente innovativa, di creazione di valore e realizzazione di un impatto positivo sull’economia, attraverso azioni di rigenerazione urbana e ambientale, sicurezza degli edifici, prevenzione del rischio sismico, efficientamento energetico, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione dei consumi del suolo;
• nell’ambito della missione istituzionale, in linea con gli atti di indirizzo del Ministro per l’Economia e le Finanze e con le norme di legge che hanno riguardato l’attività dell’Agenzia, quest’ultima intende contribuire nell’attuazione delle strategie di sostenibilità, innovazione, transizione digitale, adattamento ai cambiamenti climatici e rigenerazione urbana attraverso il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Green New Deal europeo;
• presso l’Agenzia del Demanio opera la Struttura per la Progettazione, quale Struttura centrale dell’Agenzia, istituita dall’art. 1, co. 162 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, finalizzata alla promozione e attuazione degli investimenti pubblici connessi ad opere di particolare rilevanza e funzionale alla creazione di un polo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e territoriali, che fornisca strumenti e modalità atte a massimizzare la qualità progettuale, a
individuare percorsi procedurali preferenziali per la diffusione delle best practices in relazione alle peculiarità degli interventi oggetto di progettazione;
• l’Università favorisce lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione del know how scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica, anche attraverso l’attivazione di tirocini, stage e collaborazioni su PhD industriali, e tramite i partenariati per l’innovazione;
• l’Università, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore dei Beni Culturali anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell’Università;
• l’Università è attiva su questioni rilevanti per la riqualificazione del patrimonio pubblico svolgendo studi con modalità scientifiche in grado di promuovere, sviluppare, perfezionare e diffondere, in un’ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa particolarmente finalizzati, oltre che alla riqualificazione stessa, al recupero dell’ambiente naturale e dello spazio architettonico e urbano, nonché alle problematiche storiche attinenti;
• l’Università Iuav di Venezia ha sviluppato nell’ultimo decennio ricerche su temi di frontiera dello sviluppo urbano sostenibile, della resilienza dell’ambiente costruito e naturale in rapporto ai cambiamenti climatici anche sviluppando relazioni e collaborazioni di ricerca con numerosi organismi specializzati ed enti di governo italiani ed internazionali, inclusa la Commissione Europea, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell’Università ed è interessata a sviluppare nell’ambito dei processi di rigenerazione urbana, forme avanzate di integrazione di strategie di adattamento e resilienza applicate alla dimensione del patrimonio pubblico e del cultural heritage;
• presso l’Università è anche istituita la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, corrispondente a livello di formazione post-laurea con durata biennale che si occupa di formare specialisti di elevata qualificazione professionale nel campo del restauro, della tutela e della conoscenza del patrimonio architettonico e del paesaggio nonché in grado di redigere progetti e dirigere la realizzazione di opere di elevata complessità, forti di una solida preparazione teorica, metodologica e scientifica;
• l’Università, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dello statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
• l’Università in particolare, è interessata ad avviare una collaborazione finalizzata all’avvio, sul patrimonio immobiliare pubblico, di attività di studio, ricerca scientifica e applicata di alto livello, promuovendo e realizzando attività di studio e ricerca interdisciplinari nel campo della gestione del processo di realizzazione degli interventi nello spazio architettonico e urbano, dell'organizzazione del territorio e del paesaggio, dell’integrazione nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale a tutte le scale, della conservazione delle testimonianze storiche monumentali e della valorizzazione della loro qualità, della sostenibilità energetica in una visione unitaria e integrata, ivi inclusi gli aspetti strutturali e anti-sismici;
CONSIDERATO CHE
• il supporto dell’attività scientifica e di ricerca nella gestione del patrimonio di proprietà dello Stato, in una logica di partenariato pubblico, rappresenta una significativa leva di sviluppo e un’importante opportunità per il rilancio degli investimenti pubblici in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Green New Deal europeo;
• l’Agenzia per la piena operatività della Struttura per la Progettazione ha previsto la sua articolazione territoriale in tre unità con funzioni operative, denominate Poli Operativi Territoriali, con sede in Milano, Roma e Napoli;
• l’Agenzia, anche con riferimento alle sedi territoriali della Struttura, riconosce l’esistenza presso l’Università di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
• è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale che favoriscano l’individuazione delle opportune, necessarie e urgenti azioni finalizzate alla tutela e alla conservazione e rigenerazione del patrimonio pubblico immobiliare, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l’elaborazione di modelli tecnici e scientifici innovativi e sperimentali per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi sugli immobili pubblici, utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati quali la modellazione digitale per l’edilizia e orientati all’ottimizzazione dei processi di gestione delle informazioni degli edifici durante l’intero ciclo di vita;
VISTI
• il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e, in particolare gli artt. 27, 66 e 92 per favorire, tra l’altro, le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico;
• l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
• l’art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 4;
• la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
• l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
• l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente dPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 4, che “la Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività”;
• lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO
Art. 1 Premesse
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
Nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, del Green Deal europeo e del PNRR, con il presente Accordo le Parti, ciascuna per quanto di competenza, intendono avviare un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche a fini divulgativi e formativi, nell’ambito delle seguenti aree di interesse comune: architettura/paesaggistica; restauro e recupero del patrimonio edilizio esistente; urbanistica e pianificazione territoriale e del paesaggio; efficientamento energetico e digitale; riduzione del rischio sismico. Tali finalità potranno essere perseguite anche con il coinvolgimento della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, istituita presso l’Università e dei cluster di ricerca attivi presso il Dipartimento di Culture del Progetto.
In particolare, l’Accordo ha ad oggetto le attività di raccolta, analisi e studio dei dati relativi alla gestione del patrimonio di proprietà dello Stato, dei livelli di qualità progettuale dei relativi interventi e delle criticità riscontrate nell’ambito dei servizi affidati e monitorati o sviluppati dalle Strutture dell’Agenzia anche al fine di:
a. consentire all’Agenzia di:
- ideare e attuare progetti di ricerca congiunti sul tema Beni Culturali ed in particolare sui beni architettonici, paesaggistici e archeologici;
- individuare soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità architettonica e all'inserimento nel contesto storico paesaggistico e urbanistico dell’opera e/o dell’intervento da realizzare ed elaborare criteri e linee guida per la qualità strutturale, sismica, energetica, urbanistico-ambientale e paesaggistica della progettazione;
- integrare strutturalmente misure di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico negli interventi inerenti il patrimonio pubblico anche in attuazione ai processi di valutazione della vulnerabilità climatica (DNSH Do No Significant Harm) introdotti dalla Commissione Europea e dovuti per tutti gli interventi connessi al PNRR e più in generale in carico della finanza pubblica o esito di accordi PPP (partnership pubblico-private);
- disporre di analisi per orientare la scelta delle impostazioni qualitative, con particolare riferimento ai concept progettuali, ai documenti di indirizzo, agli studi di fattibilità tecnico- economica/progetto di fattibilità tecnico economica e alle azioni di project monitoring;
- accelerare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare statale gestito dall’Agenzia, anche secondo metodi e strumenti orientati al BIM e attraverso metodologie innovative per studi, diagnosi e valutazioni specialistiche (valutazioni urbanistiche, efficientamento energetico, comportamento strutturale);
− disporre di una banca dati nazionale che permetta di classificare il patrimonio immobiliare in base alla vulnerabilità sismica dello stesso, finalizzando tali informazioni ad una consapevole programmazione degli interventi di adeguamento / miglioramento sismico, secondo le priorità dettate degli esiti delle analisi conoscitive;
− sviluppare metodologie e tecniche d’intervento per il restauro architettonico e l’adeguamento sismico sugli immobili pubblici, compatibili anche per quelli caratterizzati da vincoli di tutela paesaggistica e monumentale;
− porre in essere attività a carattere formativo sui temi specialistici e di ricerca oggetto del presente Accordo a favore del personale per la diffusione delle soluzioni innovative individuate e delle best practice sulla qualità della progettazione;
b. permettere all’Università di:
- disporre di un patrimonio informativo e conoscitivo in grado di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico in relazione ai corsi e alle materie di studio connesse all’attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione degli studenti argomenti e ambiti di ricerca per la redazione congiunta di tesi di laurea, di dottorato di ricerca etc., anche finalizzate a sviluppare tecniche innovative di adeguamento sismico e consolidamento strutturale, individuando pure soluzioni compatibili con i vincoli di tutela paesaggistica – monumentale gravante sugli immobili storici e di pregio;
- elaborare, congiuntamente con l’Agenzia, documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica etc.;
- svolgere, d’intesa con l’Agenzia, conferenze illustrative sul materiale trattato e diffondere le risultanze, se nella piena e libera disponibilità, delle attività realizzate su piattaforme informatiche, networks e stampa;
- svolgere ogni altra attività congiunta, concordemente definita, di rilievo scientifico e formativo.
Resta fermo che i singoli progetti di cui alle predette aree tematiche oggetto del presente articolo saranno definiti e disciplinati con convenzioni di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell’ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi, tra cui l’eventuale attivazione di borse di studio e tirocini.
Art. 3
Durata, modifica e recesso
Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
Tre mesi prima della scadenza naturale dell’Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell’Accordo.
Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito delle convenzioni attuative di cui al successivo art. 6 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 4
Attività, ruoli delle Parti
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto dell’Accordo.
In particolare, l’Agenzia, attraverso le sue Direzioni, si rende disponibile, con modalità da concordarsi e nell’ambito di singoli progetti da attuare con convenzioni di cui al successivo art. 6, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.
L’Università, attraverso i Dipartimenti e/o altre Strutture dedicate, si rende disponibile a porre in essere l’attività didattica e scientifica e condividere, se nella piena e libera disponibilità, le risultanze della ricerca scientifica utili agli scopi del presente Accordo.
Le Parti per l’attuazione del presente Accordo e nell’intento di realizzare una rete scientifica che costituisca laboratorio di ricerca, concordano, con specifici atti, le modalità di attivazione e messa in rete di ulteriori Università del territorio, specializzate e interessate alle specifiche attività di cui al presente Accordo e alle singole progettazioni oggetto di studio e analisi, anche per i profili di conoscenza del contesto urbanistico e paesaggistico di volta in volta interessato.
Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente atto possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
Art. 5
Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati
È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant’altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo, e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell’altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.
Art. 6
Convenzioni attuative di cooperazione tecnico-scientifica
Per l’attuazione operativa dei singoli progetti di cui alle aree tematiche elencate all’art. 2 del presente Accordo sono stipulate apposite convenzioni attuative di cooperazione tecnico-scientifica tra i Dipartimenti o altra Struttura dedicata dell’Università e l’Agenzia con le sue articolazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del dPCM 29 luglio 2021.
In coerenza con il quadro normativo di riferimento in materia di cooperazione tra Enti pubblici, potranno prevedere che al fine di pareggiare il contributo di ciascuna Parte, l’Agenzia sosterrà un contributo economico pari al differenziale tra il costo sostenuto dall’Università e il corrispondente costo sostenuto dall’Agenzia.
Art. 7 Oneri finanziari
Dall’Accordo non deriva direttamente il riconoscimento di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.
Art. 8 Referenti
Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono individuati nell’ambito del personale interno, dei referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all’esecuzione delle attività.
I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
L’Agenzia individua quale referenti dell’attuazione del presente Accordo il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
L’Università individua quale referente dell’attuazione del presente Accordo il rettore xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
È compito dei referenti individuare le attività da realizzare nell’ambito del presente Accordo e l’elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all’articolo 3. I referenti potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell’ambito del presente Accordo, che comunicheranno agli organi delle Parti.
Art. 9
Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente Convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.
Art. 10 Incompatibilità
Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 11 Sicurezza e ambiente
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo. 3 aprile 2006 152 e ss.mm.ii.
Art. 12 Controversie
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. a) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 (Codice del processo amministrativo).
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il
Regolamento, il citato Xxxxxx, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
Il Titolare del trattamento dei dati dell’Agenzia è contattabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per l’Università il titolare del trattamento dei dati personali è contattabile all’indirizzo e-mail: xxx@xxxx.xx.
Art. 14
Attività di comunicazione
Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
Le Parti si danno, altresì, atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare, i loghi dell’Università e dell’Agenzia potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell’ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo; mentre, l’utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 15 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell’Accordo medesimo.
Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata.
Art. 16 Registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Relativamente all’imposta di bollo le Parti si attengono a quanto previsto dal D.P.R. 642/72. L'imposta se dovuta potrà essere assolta in modalità virtuale.
Art. 17
Uffici di riferimento
1.Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:
Agenzia del Demanio: Struttura per la Progettazione – Officina per la Rigenerazione dell’Immobile Pubblico e Polo Operativo Territoriale Nord – con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00;
Università Iuav di Venezia: Servizio di Staff del rettore, Tolentini 191 – X. Xxxxx, X - 00000 Xxxxxxx, Tel.: x00 000 0000000, Email: xxxxxxxxx@xxxx.xx.
Art. 18
Codice di comportamento e codice Etico
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservate dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice etico e di comportamento dello Iuav (disponibile al link xxxx://xxx.xxxx.xx/Xxxxxx0/Xxxxxxx-x-/XXXXXXX- RE/CODICI/codice_etico_e_comportamento_Iuav.pdf/) e dell’Agenzia del Demanio (disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/).
Art. 19
Pubblicizzazione e promozione del presente Accordo
In considerazione dell’obiettivo strategico e dei contenuti delle attività del presente Accordo Quadro, le Parti potranno sviluppare idonee iniziative di comunicazione per illustrare le opportunità di collaborazione create dall’attuazione dell’Accordo stesso. La Parti convengono che tale comunicazione non potrà mai avvenire in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere a scopi pubblicitari.
Art. 20 Efficacia e firma
Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dalla data della firma l’Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Per l’Università IUAV di Venezia Per l’Agenzia del Demanio Il Rettore Il Direttore
Prof. Arch. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx dal Verme
DAL VERME ALESSANDRA
2023.04.18 18:55:12
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O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007
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