CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO CODICE CIG:
CONTRAENTE | COMUNE DI JESOLO Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) C.F. e P.I. 00608720272 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 30/04/2019 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 30/04/2022 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività degli Assicurati e loro individuazione |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Decorrenza della garanzia – Pagamento e regolazione del premio |
Art.5 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.6 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.7 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.8 | Oneri fiscali |
Art.9 | Foro competente |
Art.10 | Interpretazione del contratto |
Art.11 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.12 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.13 | Coassicurazione e delega |
Art.14 | Clausola broker |
Art.15 | Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa |
Art.16 Art.17 | Rinvio alle norme di legge Trattamento dati personali |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Art.3 | Malattie professionali |
Art.4 | Esclusioni |
Art.5 | Responsabilità Civile personale - Rinuncia alla rivalsa |
Art.6 | Qualifica di terzo |
Art.7 | Precisazioni |
Art.8 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali |
Art.9 | Validità territoriale |
SEZIONE 4 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE
Art.1 | Massimali |
Art.2 | Limiti di risarcimento |
Art.3 Art.4 | Franchigia frontale – Gestione Calcolo del premio |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato anche: l'Ente Contraente e Jesolo Patrimonio il Legale Rappresentante; gli Amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte dall’Assicurato; gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Xxxxxx | l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzioni: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente (e della Società Jesolo Patrimonio Srl) obbligatoriamente assicurati |
presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. | |
Dipendenti/Prestatori di lavoro | Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti: a)i consulenti o collaboratori esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dall’Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; b)i dipendenti parasubordinati, compresi i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi; c)i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003 Legge Biagi (lavoratori interinali); d) gli stagisti, i borsisti, i tirocinanti, i lavoratori socialmente utili. |
Perdite pecuniarie | I danni diversi da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose o animali. |
Premio Flat | Premio non soggetto a regolazione (flat) |
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore, patrocinatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata dell’Assicurazione
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30/04/2019 fino alle ore 24.00 del 30/04/2022 senza tacito rinnovo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
E’ comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la “proroga tecnica” della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 183/365 (cento ottanta tre giorni) e cioè fino al 31.10.2022 ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di “proroga tecnica” dell’assicurazione, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 4 - Decorrenza della garanzia – Pagamento e regolazione del premio
Ancorché il contratto assicurativo non sia stato ancora emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle parti, dovendosi ritenere l’offerta presentata “proposta contrattuale irrevocabile” perfezionata con l’aggiudicazione provvisoria da intendersi quale “Accettazione” della proposta contrattuale, l'assicurazione e il relativo rischio hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno 30/04/2019 a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, xxxxx le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Ai sensi dell’art.48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M. E.F. del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuate in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.
In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano); PEC od altro mezzo certo (telefax, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker che ha in gestione la polizza entro un periodo ragionevole da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è pervenuta all’ufficio del Comune competente per le assicurazioni. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società gli eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:
in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Art. 12 - Comunicazione sullo stato dei sinistri
La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento e le seguenti annotazioni:
a) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva al netto di eventuali spese legali, peritali e do gestione);
b) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
c) sinistri senza seguito;
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.
Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire d’indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla
Società e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla
Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società la quale tratterà con la Società Delegataria.
La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il
tramite della Società procedura è accettata dalle medesime.
direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.
Art. 14 - Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 00000000000, Tel 0000 000000 PEC:
xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio successivi.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato, ai sensi della vigente normativa (ex art.118c.a.p.)
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche il costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo attualmente previsto nella misura del 0,01% sul premio imponibile.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.17 – Trattamento dati personali
Ai sensi del REG. UE 2016/679 e xx.xx e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o hce ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obbighi contrattuali.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro e/o dipendenti (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10) e 11) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro e/o dipendenti da lui dipendenti (anche solo funzionalmente), parasubordinati nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite dalle norme di legge, compresi gli infortuni “in itinere”;
2) ai sensi di legge per gli infortuni e i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL di cui al punto 1) che precede;
3) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000 e successive loro modifiche, integrazioni ed interpretazioni, cagionati ai prestatori di lavoro e/o dipendenti di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali da infortunio, indipendentemente dalle forme contrattuali previste in materia di occupazione e mercato del lavoro dalle leggi vigenti.
4) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza analoga copertura da parte dell’Inail
L’assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222 nonché da altri Istituti di Previdenza ed Assistenza.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato, con esclusione delle malattie professionali conseguenti a contagio da virus HIV.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendente dall’epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il massimale di garanzia per anno assicurativo indicato all’Art. 2) della Sezione 4) rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
A.alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
B.alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. contagio da virus HIV.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
1. da furto, salvo quanto previsto dall’art. 7 - Precisazioni;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969 e del D. Lgs.
n. 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
fermo quanto previsto dal punto 18 - art. 7 - Precisazioni;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori e/o servizi che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento.
Art. 5 - Responsabilità Civile personale - Rinuncia alla rivalsa
La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della Responsabilità Civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:
a) degli amministratori e del segretario generale, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i dipendenti;
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari di servizio civile, volontari di Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti;
d) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo con sentenza passata in giudicato. La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, nonché nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo con sentenza passata in giudicato.
Art. 6 - Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro come se avessero stipulato una autonoma garanzia, fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 7 - Precisazioni
A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, si precisa che l'assicurazione vale o è prestata per i seguenti rischi:
1. R.C. derivante all'Assicurato da fatto degli amministratori, segretario generale, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, per danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro e dipendenti in relazione all’espletamento e/o in occasione delle mansioni e della carica ricoperta in seno all’Ente.
2. R.C. derivante all'Assicurato da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi i tutori, i volontari di servizio civile, i volontari di Protezione Civile, i volontari e collaboratori in genere, della cui opera l’Ente si avvalga a qualsiasi titolo nell'esercizio delle proprie attività.
3. R.C. derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dell'Assicurato.
4. R.C. derivante all'Assicurato dalla promozione e/o gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale (incluse, a titolo esemplificativo, le convenzioni stipulate con i Tribunali e/o altre istituzioni pubbliche per lavori di pubblica utilità), compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il servizio di assistenza e affidamento di minori e da progetti di attività riabilitativa per favorire l’inserimento sociale di persone portatrici di handicap o in stato di necessità presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi. Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap o in stato di necessità sono considerate terzi anche tra loro e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.
La garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale delle suddette persone assistite e per la responsabilità civile ascrivibile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti dai minori medesimi limitatamente alle lesioni corporali. Qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende compresa anche tale responsabilità temporanea per danni provocati a terzi dal minore stesso. La presente garanzia non è invece operante per l'affidamento alla famiglia di origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del bambino al proprio nucleo familiare.
5. R.C. derivante all'Assicurato per l'esercizio di asili nido, asili e scuole materne, scuole - comunali e non - di ogni ordine e grado, centri ricreativi, ludoteche, servizi di baby parking, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, nonché qualsiasi altra manifestazione o attività di animazione organizzata dall’Assicurato, compresa la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali, degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori in genere, nonché degli alunni e dei frequentanti; si precisa che tutti i suindicati soggetti sono considerati terzi tra loro.
6. R.C. derivante all'Assicurato per l'organizzazione e/o gestione di centri di soggiorno e/o colonie, attività ricreative, sportive, gite, campeggi, ecc., compresa la responsabilità civile personale degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori in genere, nonché degli ospiti/frequentanti; si precisa che tutti i suindicati soggetti sono considerati terzi tra loro.
7. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività, servizi, funzioni e/o proprietà.
Con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), purché i suddetti veicoli e natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
8. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, possesso, esercizio o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti (compresi i danni causati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture), pertinenze e dipendenze a qualunque uso destinati, comunque dislocati e costruiti, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate, comprendendo anche le tensostrutture, le capanne e i camerini, tettoie e tutte le altre strutture similari, strade, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, cimiteri, monumenti, macelli, ponti e relative pertinenze e impianti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; nonché dei beni immobili in genere ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, mezzi di sollevamento e di trasporto, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture in genere oggetto della copertura.
9. R.C. derivante all’Assicurato nella qualità di proprietario e committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua.
10. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio della rete fognaria compresi i danni causati e derivanti da spargimento di acque conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture.
11. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità.
12. R.C. derivante all'Assicurato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di nuovi edifici in genere, strade e fognature, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, cimiteri, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, rete fognaria, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante) impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati.
13. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione ed esercizio di laboratori di analisi per l’inquinamento dell’aria, anche allestiti in mezzi mobili.
14. R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza, proprietà, conduzione e manutenzione di targhe, cartelli, tende, striscioni e simili, insegne, anche luminose, ovunque installate, antenne radiotelevisive, muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, impianti speciali di sicurezza, ascensori e montacarichi, garage, officine e carrozzerie, attività cimiteriali, proprietà e gestione di vivai, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali e cabine termiche, elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature in genere, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
15. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli e natanti non a motore da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.
16. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di macchinari o di impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore; si precisa che sono compresi i danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato nell’ambito delle proprietà dell’Ente o su aree “private” in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
17. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La garanzia opera a secondo rischio rispetto alla somma eventualmente assicurata per la garanzia Ricorso Terzi nella polizza Incendio stipulata dal Contraente.
18. R.C. derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e contenitori anche se trasportati su veicoli e natanti dell'Assicurato; in caso di inquinamento accidentale causato da veicoli o natanti, la presente garanzia opera a secondo rischio rispetto alla copertura prestata dalla rispettiva polizza RCA.
19. R.C. derivante all'Assicurato da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
20. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi e/o di dipendenti che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualunque titolo.
21. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno.
22. R.C. derivante all'Assicurato da operazioni di prelievo, trasporto e consegna di merci e materiali, incluso carico e scarico.
23. R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, quando vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.
24. R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli di dipendenti, di persone investite di una carica in seno all'Assicurato e/o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree nell'ambito delle attività svolte dall'Assicurato.
25. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti o comunque esterne e fuori sede, anche nell’ambito di progetti di telelavoro, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi; si precisa che è compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai propri operatori e/o alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dall'Ente.
26. R.C. derivante all'Assicurato per mancanza o insufficienza della segnaletica stradale (orizzontale e verticale compresi i cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici) e fluviale ivi inclusi i danni dovuti a difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, mancata ed insufficiente manutenzione stradale e fluviale; si precisa che sono compresi i danni dovuti ad omesso, erroneo o insufficiente servizio di vigilanza o di pubblica sicurezza, di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità personale, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
27. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché ai locali ove si eseguono i lavori.
28. R.C. derivante all'Assicurato per danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione.
29. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.
30. R.C. derivante all'Assicurato per danni da vibrazioni, cedimento, franamento e/o assestamento del terreno.
31. R.C. derivante all’Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza.
32. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante di associazioni e manifestazioni culturali, assistenziali, sportive, ricreative, scientifiche, artistiche, storiche e simili, attività pubblicitarie e promozionali di qualunque tipo, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, centri socio formativi, ricevimenti, spettacoli, manifestazioni pirotecniche, rappresentazioni teatrali, proiezioni, esposizioni, mostre, fiere, mercati, macelli e simili, compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand, il tutto anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati agli arredi, alle strutture e ai locali stessi, nonché la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
33. R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall’organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall’attività di selezione o prove pratiche per l’assunzione di personale.
34. R.C. derivante all'Assicurato dai servizi di esazione dei tributi.
35. R.C. derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.
36. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, custodia e gestione di cani (compresi i cani delle Unità Cinofile, anche custoditi presso il domicilio dei conduttori a cui sono affidati, con rinuncia della Società a rivalersi nei confronti dei conduttori stessi), dal servizio di vigilanza effettuato anche con guardie armate e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.
37. R.C. derivante all'Assicurato dall’attività sul territorio di squadre anti-incendio, salvataggio e/o soccorso organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o volontari.
38. R.C. derivante all’Assicurato dall’attività del servizio di Protezione Civile, compresa la responsabilità civile personale dei volontari, anche per i danni a cose mobili ed immobili causati da attività di soccorso in emergenza e da qualsiasi altra attività afferente alla Protezione Civile; si precisa che i volontari sono considerati terzi tra loro anche se legati da vincolo di parentela di qualsiasi grado o matrimoniale.
39. R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione di servizi sanitari interni, dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio della distribuzione e dello smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici, dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza, compreso il rischio della somministrazione di alimenti e bevande e dello smercio in genere, anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo. L’assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
40. R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, dopolavoristiche, sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica; è altresì compresa la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di organizzatore di gite, viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, congressi e stages applicativi svolti anche presso terzi.
41. R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore.
42. R.C. derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dall’Assicurato.
43. R.C. derivante all'Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o dei veicoli non avaria, rimossi su richiesta delle comptetenti autorità. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La
garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.
44. Premesso che l’Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli e natanti ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente dei veicoli per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l’Assicurato debba rispondere.
45. R.C. derivante all'Assicurato per danni – anche subiti da eventuali persone trasportate – cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti di proprietà dell’Assicurato nell’ambito delle proprietà dell’Ente o su aree “private” in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D. Lgs. 209/05.
46. R.C. derivante all'Assicurato per operazioni di disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici (anticrittogamici e/o antiparassitari).
47. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi di assistenza ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati tramite terzi o volontari o comunque da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
48. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi di trasporti sociali (alunni, portatori di handicap, anziani) compreso il rischio della committenza.
49. R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate, e comunque soggetti per i quali viene prestata assistenza pubblica.
50. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi del territorio comunale.
51. RC inerente la proprietà e gestione, anche se affidata a terzi, di farmacie, compreso il rischio dello smercio/somministrazione di prodotti, esclusa rc professionale del farmacista.
52. R.C. derivante dalla gestione di parcheggi. RC derivante dalla gestione di parcometri posti all’aperto del territorio comunale.
53. RC per danni cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio;
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 9 - Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.
Art. 10 – Estensioni di garanzia
Nelle garanzie della presente polizza si intendono comprese le attività e i servizi svolti dalla Società Jesolo Patrimonio Srl, di proprietà del Comune di Jesolo, che a tal fine opera sul territorio comunale.
Pertanto ad integrazione di quanto previsto in polizza, la Società Jesolo Patrimonio Srl, il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti ed in genere tutte le persone fisiche della cui opera e/o prestazioni la Società Jesolo Patrimonio Srl si avvale nell’esercizio delle proprie attività si intendono ricompresi a tutti gli effetti nel novero degli Assicurati (Assicurato è La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato
dall'assicurazione). La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Comune di Jesolo nel caso sia comprovata la responsabilità civile del Comune di Jesolo per danni arrecati a Jesolo Patrimonio srl. La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti di Jesolo Patrimonio srl nel caso sia comprovata la responsabilità civile di Jesolo Patrimonio srl per danni arrecati al Comune di Jesolo, salvo il caso di dolo.
SEZIONE 4 - MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE
Art. 1 – Massimali
1.A (Opzione base, valore 23 punti – vedasi scheda di offerta tecnica)
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) | € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) | € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la massima esposizione della società non potrà superare il massimale di €10.000.000,00.
1.B (Opzione migliorativa: vale 24 punti – vedasi scheda di offerta tecnica)
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) | € 10.00.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la massima esposizione della società non potrà superare il massimale di €10.000.000,00.
1.C (Opzione migliorativa: vale 25 punti – vedasi scheda di offerta tecnica)
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) | € 12.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) | € 12.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la massima esposizione della società non potrà superare il massimale di €15.000.000,00.
Art. 2 – Franchigie e scoperti
2.A (Opzione base, valore minimo di capitolato vale 32 punti – vedasi scheda di offerta tecnica)
Con riferimento alla garanzia R.C.T. si conviene che la garanzia è prestata con una franchigia assoluta per sinistro di Euro 5.000,00 per danni a cose e di Euro 10.000,00 per danni a persone. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente danni a cose e a persone viene applicata una franchigia unica di Euro 10.000,00.
La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza verrà considerata minimo assoluto.
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.
Alla scadenza di ogni periodo assicurativo la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per le franchigie, accompagnato da un documento riepilogativo riportante per ciascun sinistro le seguenti annotazioni:
- numero del sinistro;
- data del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo lordo liquidato;
- importo della franchigia.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).
Qualora la polizza dovesse essere scaduta o disdettata, per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento degli stessi entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta.
La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:
- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell’importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.
2.B (Opzione migliorativa: Vale 35 punti – vedasi scheda di offerta tecnica)
Con riferimento alla garanzia R.C.T. si conviene che la garanzia è prestata con una franchigia assoluta per sinistro di Euro 5.000,00.
La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza verrà considerata minimo assoluto.
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.
Alla scadenza di ogni periodo assicurativo la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per le franchigie, accompagnato da un documento riepilogativo riportante per ciascun sinistro le seguenti annotazioni:
- numero del sinistro;
- data del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo lordo liquidato;
- importo della franchigia.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).
Qualora la polizza dovesse essere scaduta o disdettata, per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento degli stessi entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta.
La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:
- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell’importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.
Art. 3 - Sottolimiti di risarcimento
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’art.1 e alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le sotto riportate garanzie di cui all’art. 7 della Sezione 3 con l’applicazione dei limiti di risarcimento a fianco indicati.
Offerta base danni da incendio (punto 17) (€ 1.000.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta base danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale operazioni (punto 18) (€ 250.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta migliorativa danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale operazioni (punto 18) (€ 500.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 1,5 |
Offerta base danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, (punto 19) commerciali, artigianali, agricole o di servizio operazioni (€ 500.000,00= per sinistro) | 0 |
Offerta migliorativa danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, (punto 19) commerciali, artigianali, agricole o di servizio operazioni (€ 1.000.000,00= per sinistro) | 1,5 |
Offerta base danni a cose in consegna e custodia (punto 20) (minimo € 100.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta migliorativa danni a cose in consegna e custodia (punto 20) (€ 250.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 1 |
Offerta base danni a veicoli (punti 23 e 24) (€ 100.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta base danni a cose sulle quali si eseguono i lavori (punto 28) (€ 100.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta base danni alle condutture ed agli impianti sotterranei operazioni (punto 29) (€ 250.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta migliorativa danni alle condutture ed agli impianti sotterranei operazioni (punto 29) (€ 500.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 1 |
Offerta base danni da cedimento e franamento del terreno (punto 30) (€ 250.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta migliorativa danni da cedimento e franamento del terreno (punto 30) (€ 500.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 1 |
Offerta base danni alle strutture e ai locali (punto 32) (€ 250.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta migliorativa danni alle strutture e ai locali (punto 32) (€ 500.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 2 |
Offerta base danni da furto (punto 42) (€ 50.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta base danni da rimozione veicoli (punto 43) (€ 100.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 0 |
Offerta migliorativa danni da rimozione veicoli (punto 43) (€ 500.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo) | 2 |
Offerta base malattie professionali (art. 3 della Sezione 3) (€ 1.000.000,00= per sinistro) | 0 |
Art. 4 – Calcolo del premio
Il premio FLAT (non soggetto a regolazione) dovuto dalla Contraente viene cosi calcolato:
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito |
€8.600.000,00 | €………….................. |
Scomposizione del premio
Premio imponibile | €…………………….. |
Imposte | €…………………….. |
TOTALE | €…………………….. |
Fatto in tre originali a Xxxxx, accettato e sottoscritto
il li, 20
LA SOCIETA’ | IL CONTRAENTE/ASSICURATO |
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli di polizza:
– Durata dell’assicurazione
– Obblighi in caso di sinistro
– Recesso in caso di sinistro
– Foro competente
IL CONTRAENTE |