Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Itas Mutua - Italia - Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00008
Le iPnrfoodrmotatzoio:n“iIpTrAeScoSnintreartgtuya”li e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri
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Che tipo di assicurazione è?
Prodotto multirischio per la copertura degli impianti fotovoltaici dai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso in polizza, a cui è possibile estendere la garanzia dei relativi danni indiretti e dei danni che possono essere involontariamente causati a terzi al fine tenere indenne l’Assicurato ai sensi di legge. Il prodotto è strutturato nelle sezioni: Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxxxx; Responsabilità Civile.
Che cosa è assicurato?
Sezione A – Xxxxx Xxxxxxx (obbligatoria)
La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:
✓ indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l’uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, accidentale, improvviso e imprevisto, qualunque ne sia la causa;
✓ rimborsa le spese necessariamente sostenute per: i) de- molire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vi- cino ed idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del si- nistro; ii) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchi- nario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso;
✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, som- mosse, atti vandalici o dolosi;
✓ Indennizza perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
✓ i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione fi- nanziaria qualora fossero già assicurati dal Locatore.
Con pagamento di un sovrappremio, previo accordo con la So- cietà, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo, come ad esempio: fenomeno elettri- co ed elettronico e/o guasto al macchinario assicurato; furto; eventi atmosferici; terremoto; inondazioni, alluvioni, allagamen- ti; ricorso terzi e/o locatari; onorari periti.
È possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garan- zie, a scelta dell’Assicurato.
Sezione B – Xxxxx Xxxxxxxxx
La Società, a seguito di un sinistro materiale e diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso e imprevisto, che colpisca l’impianto assicurato alla sezione A - Danni Diretti e che inden- nizzabile ai sensi di tale sezione:
✓ indennizza i danni indiretti derivanti all’assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell’attività assicurata.
Sezione C – Responsabilità Civile
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in re- lazione all’attività inerente la proprietà e conduzione del mac- chinario assicurato alla Sezione A – Xxxxx Xxxxxxx:
✓ tiene indenne l’Assicurato di quanto questi, quale civil- mente responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interes- si, spese) a fronte di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose. L'assicurazione vale anche per la responsabilità ci- vile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso o gra- vemente colposo di persone delle quali debba rispondere.
Con pagamento di un sovrappremio, previo accordo con la So- cietà, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo, come ad esempio: Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO); Assicurazione Responsa- bilità Civile Prodotti (RCP).
SOMME ASSICURATE
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicu- rate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.
Che cosa non è assicurato?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re- stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo- gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Sezione A – Xxxxx Xxxxxxx
Sono esclusi:
🗶 i pannelli fotovoltaici non certificati come previsto dalla norme in vigore e enti/beni non conformi rispetto a tutte le prescrizioni tecniche e verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici;
🗶 beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all’uso, con accettazione da parte dell’assicurato degli stessi senza riserva alcuna
🗶 inverter in esercizio da oltre 10 anni;
🗶 i pannelli “stand alone” utilizzati ad esempio per l’alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.
Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garan- zia, ove previste, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
🗶 furto, rapina, ammanco, estorsione e similari;
🗶 dolo del Contraente/Assicurato;
🗶 eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
🗶 mancata e/o anormale manutenzione;
🗶 errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione;
🗶 impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati;
🗶 deperimento o logoramento o usura che siano conseguen- za naturale dell’uso o del funzionamento;
🗶 aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
🗶 difetti di rendimento;
🗶 umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, animali e vegetali in genere, contaminazione;
🗶 inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o vendito-
re per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
🗶 dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli im- pianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Sezione B – Xxxxx Xxxxxxxxx
Non sono indennizzabili le perdite di profitto conseguenti a pro- lungamento dell’inattività derivanti da un sinistro causato da:
🗶 mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
🗶 sospensione, scadenza, annullamento o revoca di loca- zioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
🗶 difetto di rendimento del macchinario o mancato rag- giungimento delle performance attese.
Sezione C - Responsabilità Civile
L’assicurazione non indennizza i danni:
🗶 derivanti da attività diverse dalla proprietà e conduzione
del macchinario assicurato o da RC professionale;
🗶 sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
🗶 ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; ii) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indi- cate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dal- le singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.
! Per le Sezioni A, B, C: il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parame- tri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell’impianto ed i precedenti assicurativi.
Dove vale la copertura?
✓ Sezione A – Xxxxx Xxxxxxx, Sezione B – Danni Indiretti: valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate sono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
✓ Sezione C – Responsabilità Civile: la Responsabilità Civile verso Terzi relativa alla proprietà dell’impianto è valida vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione di USA, Canada e loro possedimenti.
Che obblighi ho?
─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri- schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa- zione della polizza.
─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all’Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale de- nuncia e l’elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino alla liquidazione del danno.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dal- la Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno do- po quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Come posso disdire la polizza?
In caso di contratto annuale o poliennale è possibile recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ITAS Mutua Prodotto: “ITAS Sinergy” Data di realizzazione: giugno 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informati- vo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Di seguito s i riportano le informazioni sulla s i tuazione patrimoniale dell'impresa ri ferite al l 'ultimo bi lancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili vigenti, unitamente al le informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul s i to internet al seguente l ink:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0, XXX 00000, Xxxxxx, Xxxxxx; tel. 0461 - 891711; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ; PEC: xxxx.xxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xx.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.
Importi ri feriti a l 31 dicembre 2018 | Capitale sociale | Riserve patrimoniali | Patrimonio netto | Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) | Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) | Fondi Propri Ammissibili per SCR | Fondi Propri Ammissibili per MCR | Indice di Solvibilità (Solvency ratio) |
(in milioni di €) | 155 | 206 | 376 | 388 | 168 | 620 | 561 | 160% |
Al contratto si applica la legge italiana.
Con riferimento alla Sezione A - Xxxxx Xxxxxxx, ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicu- rativo (DIP Danni), sono indennizzabili:
- per un periodo massimo di 120 giorni, i danni agli impianti installati, ma non ancora collaudati e/o allacciati alla rete del Gesto- re, ad esclusione degli impianti per i quali sia prestata una garanzia CAR e/o EAR;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Con riferimento alla Sezione B - Xxxxx Xxxxxxxxx, ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assi- curativo (DIP Danni), sono indennizzabili:
- i danni indiretti anche in caso di non indennizzabilità del danno diretto perché già coperto per legge o per contratto dal forni- tore, costruttore o manutentore, quando l’unica causa di non indennizzabilità dello stesso sia la copertura da parte del co- struttore, fornitore o manutentore;
- le perdite effettive derivanti da inattività in seguito a divieto di accesso, imposto dall'Autorità, ai beni assicurati alla sezione A
– Xxxxx Xxxxxxx in conseguenza di un evento verificatosi e previsto nella suddetta sezione;
- le perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
Con riferimento alla Sezione C - Responsabilità Civile, ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), ai fini dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi:
- questa vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222;
- sono indennizzabili i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza;
- sono indennizzabili i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l’indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garan- zie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SEZIONE A - DANNI DIRETTI | |
Fenomeno Elettrico/Guasti | L’Impresa, a seguito di guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato, indennizza i danni materiali e diretti subìti dal macchinario assicurato, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. |
Furto | L’Impresa, a seguito del furto del macchinario assicurato o di rapina, indennizza i danni materiali e diretti subìti agli impianti assicurati. |
Eventi atmosferici | L’Impresa, a seguito di eventi atmosferici - intendendosi per tali i fenomeni provocati dal vento e quanto da esso trasportato, uragano, tromba d’aria, bufera, tempesta pioggia, grandine, gelo, sovraccarico neve - indennizza i danni materiali e diretti su- bìti agli impianti assicurati. |
Xxxxxxxxx | L’Impresa, a seguito di terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene – indennizza i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sini- stro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | L’Impresa, a seguito di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assi- curate. |
Ricorso terzi | L’Impresa, tiene indenne l'Assicurato dei danni cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza alla Sezione A - Xxxxx Xxxxxxx. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o par- ziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato nella scheda di polizza. |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | L’Impresa, a seguito di cedimento, franamento e smottamento del terreno comun- que occasionati, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate. |
Spese di demolizione e sgombero (in au- mento) | È possibile acquistare un massimale in aumento per questa garanzia, oltre il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 150.000,00 prestato nella garan- zia di base. |
Onorario periti | L’Impresa rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato con- formemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del contraente a seguito di nomina del terzo peri- to. |
SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) | L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) come previsto dalle disposizioni di legge vigenti disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro; 2) come previsto dal Codice civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui al punto 1) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia deri- vata morte o lesioni personali che abbiano determinato un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 38/2000. I titolari ed i soci dell’assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in parteci- pazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. In caso di eser- cizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice civile da parte dell'INAIL, i prestato- ri di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) vale per il mon- do intero. |
Responsabilità Civile Prodotti (RCP) | L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto di prodotti |
(energia elettrica prodotta) risultanti in polizza - per i quali l’assicurato rivesta in Ita- lia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazio- ne. L'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti (RCP) vale per i prodotti, per i quali l’assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qual- siasi Paese (esclusi USA e Canada), e per i danni ovunque verificatisi. |
Che cosa NON è assicurato?
SEZIONE A – DANNI DIRETTI
Con riferimento alla Sezione A - Xxxxx Xxxxxxx ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicura- tivo (DIP Danni), sono altresì esclusi i danni:
- causati da o dovuti a dolo dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o dei loro amministratori;
- causati da o dovuti a smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
- che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- che si sono verificati in occasione di atti di terrorismo;
- che si sono verificati in occasione di atti di sabotaggio organizzato;
- che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da o dovuti a:
a) virus informatici di qualsiasi tipo;
b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’assicurato, non autorizzati dall’assicurato stesso;
c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati in- formatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- causati da o dovuti all’impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conse- guenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memo- rizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto.
Sono altresì i danni subìti da:
- cose o parti di esse, in fase di costruzioni, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
- fabbricati sottostanti impianti a tetto;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, flora e fauna in genere;
- enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se (ed in quanto) assicurati da altre polizze.
Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:
- atti vandalici e dolosi in assenza delle misure di sicurezza previste dall’art. 2.2.2. Furto a “Xxxxx Xxxxxxx”. In caso di assenza o non operatività delle predette misure di sicurezza la copertura per le garanzia sopra indicate è da intendersi non operante;
- eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, bradisismo, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedi- mento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, allagamento;
- inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquina- mento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del “mac- chinario”, inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, nonché confische o re- quisizioni in genere;
- difetti di cui il contraente, l’assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero do- vuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che l’Impresa ne fosse a conoscenza;
- guasti meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato;
- urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell’assicurato;
- uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso l’Impresa sarà obbligata solo per la parte di si- nistro non esplicitamente esclusa;
- deterioramento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazio- ne, torsione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzio- nalità delle cose assicurate;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedi- menti di terreno, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario”;
- sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso l’Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- che si sono verificati in conseguenza di lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; la- vori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento,
livellamento; - che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, non- ché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; - maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; - impiego di esplodenti in genere; - dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; - siccità, batteri, muffa, insetti. | |
Eventi sociopolitici | L’operatività della presente garanzia è subordinata alla presenza delle misure di si- curezza indicate all’articolo 2.2.2. – Furto a “Xxxxx Xxxxxxx”. In caso di assenza o non operatività delle predette misure di sicurezza la garanzia della presente garanzia è da intendersi non operante. |
Fenomeno Elettrico/Guasti | Sono esclusi i danni: - parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; - che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verifi- cati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate. Sono altresì esclusi: - i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni nor- malmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna. |
Furto | Sono esclusi di danni agevolati dall’assicurato o dal contraente con dolo o colpa gra- ve, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l’assicurato o il contraente deve rispondere, compresi gli incaricati della sorve- glianza delle cose stesse o dei locali che le contengono. Sono esclusi dalla copertura i cavi di rame non interrati. La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all’indennizzo: A) per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kWp - esistenza di adeguata recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 1,80 metri per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina di altezza inferiore a 4 metri; tranne che per gli impianti installati a tetto sul fabbricato costituente dimora abituale dell’assicurato posti ad un’altezza supe- riore a 4 metri; B) per impianti di potenza superiore a 20 kWp e minore di 200 kWp - esistenza di adeguata recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2,00 metri per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina di altezza inferiore a 4 metri; tranne che per gli impianti installati a tetto sul fabbricato costituente dimora abituale dell’assicurato posti ad un’altezza supe- riore a 4 metri; - sia installato, attivo e funzionante un sistema di allarme del tipo a microonde o infrarossi, a protezione dell’intero perimetro dell’impianto, costantemente col- legato in remoto con le Forze dell’Ordine o con una centrale operativa di pron- to intervento che intervenga, fornendo evidenza dell’avvenuto intervento nei tempi previsti, presso l’impianto, in caso di allarme o anomalie, entro un tempo massimo di 60 minuti; - tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti integrati a tetto, devono essere provvisti di almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: • tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto o resi non svitabili mediante opportuni sistemi; • tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi sup- porti. C) per impianti di potenza superiore a 200 kWp - esistenza di adeguata recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2,00 metri per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina, x xxxxx di altezza inferiore a 4 metri; tranne che per gli impianti installati a tetto sul fabbricato costituente dimora abituale dell’assicurato posti ad un’altezza |
superiore a 4 metri; - l'autore del reato abbia asportato gli enti assicurati violando le difese esterne mediante rottura/scasso ovvero per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - sia installato, attivo e funzionante un sistema di allarme del tipo a microonde o infrarossi, a protezione dell’intero perimetro dell’impianto, costantemente col- legato in remoto con le Forze dell’Ordine o con una centrale operativa di pron- to intervento che intervenga, fornendo evidenza dell’avvenuto intervento nei tempi previsti, presso l’impianto, in caso di allarme o anomalie, entro un tempo massimo di 45 minuti; - tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti integrati a tetto, devono essere provvisti di al-meno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: • tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto o resi non svitabili mediante opportuni sistemi; • tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi sup- porti; - relativamente ai cavi di rame per impianti ubicati a terra, l'operatività delle ga- ranzie furto, rapina, atti vandalici e dolosi è subordinata alla presenza di una delle seguenti ulteriori misure di sicurezza/prevenzione: • copertura dei pozzetti ribassati rispetto al terreno circostante con ghiaia, sabbia o terriccio, a seconda della superficie dove sono posizionati in modo che non possano essere individuati ad occhio nudo se non tramite mappatu- ra dell'impianto e riempimento degli stessi con materiale inerte (sabbia, ar- gilla o ghiaia media); • posizionamento sopra i pozzetti di manufatti in calcestruzzo di peso non in- feriore a 225 kg rimuovibili esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi mezzi meccanici di sollevamento; • applicazione di getti di calcestruzzo direttamente sui pozzetti rimuovibili so- lamente tramite mezzi meccanici. | |
Eventi atmosferici | Sono esclusi i danni causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina, - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | Sono esclusi i danni causati i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati all’impianto/i assicurato/i anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti. |
Ricorso terzi e/o locatari | L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suo- lo. |
Spese di demolizione e sgombero | Sono sempre escluse le spese per demolire, sgomberare, trasportare i residui del sinistro radioattivi disciplinati dal D.Lgs.230/95, e successive modificazioni ed inte- grazioni. |
SEZIONE B – DANNI INDIRETTI Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l’Impresa non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causate da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. L’Impresa non risponde inoltre di: - penali o indennità o multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: - dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - scioperi, serrate, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; |
- mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
In nessun caso la presente sezione sarà operante per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete del Gestore.
SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) e relativamente alla assicura- zione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) e della Responsabilità Civile Prodotti (RCP), sono altresì esclusi i danni:
- causati da o dovuti a dolo dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o dei loro amministratori;
- causati da o dovuti a smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
- che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- che si sono verificati in occasione di atti di terrorismo;
- che si sono verificati in occasione di atti di sabotaggio organizzato;
- che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da o dovuti a:
a) virus informatici di qualsiasi tipo;
b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’assicurato, non autorizzati dall’assicurato stesso;
c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati in- formatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- causati da o dovuti all’impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conse- guenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memo- rizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto.
L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 14) di cui l’assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale come previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni;
- 15) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- 16) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificial- mente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal contraente o dall’assicurato.
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) e relativamente alla assicura- zione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), sono esclusi i danni:
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- responsabilità civile prodotti;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose collocate nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la
consegna a terzi; per le opere che richiedono sposta-menti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comun-que, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; - a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in gene-re dovuti ad assestamento, cedimento, franamen- to o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati. | |
Inquinamento accidentale | Non sono compresi i danni: - di cui l’assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale come previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni; - derivanti da alterazioni di carattere genetico; - provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; - cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge non- ché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. |
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) | È esclusa la responsabilità civile prodotti. Sono escluse in ogni caso le malattie professionali. Se, al momento del sinistro, l’assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicu- razione di legge, l'assicurazione non è efficace se l'omessa dichiarazione presso l'I- NAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell’assicurato. |
Responsabilità Civile Prodotti (RCP) | È esclusa la responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Sono esclusi dall’indennizzo: - le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore; - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; - le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall’Impresa; - i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; - i danni punitivi (come ad esempio i c.d. punitive or exemplary damages); - i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
SEZIONE A – DANNI DIRETTI Ogni singola garanzia di questa Sezione è prestata con uno scoperto, minimo e limite d’indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali la tipologia dell’impianto ed i precedenti assicurativi. Il "valore a nuovo" sarà applicato ai pannelli fotovoltaici fino al 10° anno di esercizio, agli accumulatori fino al primo anno di eserci- zio, e a tutti gli altri componenti dell’impianto fino al 5° anno di esercizio. Relativamente agli inverter con più di 5 anni di esercizio il calcolo dell’indennizzo tiene conto del degrado d’uso che viene consen- sualmente fissato nella misura del 20% per il 6° anno, 35% per il 7° anno, 50% per il 8° anno, 65% per il 9° anno, 80% per il 10° an- no. | ||
Fenomeno Elettrico/Guasti | Per quanto concerne i danni “seriali” derivanti da vizi di materiale, difetti di fab- bricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi saranno in- dennizzati secondo la seguente regola: - 1° sinistro: 100% dell’indennizzo; - 2° sinistro: 75% dell’indennizzo; - 3° sinistro: 50% dell’indennizzo; - 4° sinistro: 30% dell’indennizzo; - dal 5° sinistro: non è previsto nessun indennizzo. | |
Ricorso terzi e/o locatari | Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affi- ne se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. | |
SEZIONE B – XXXXX XXXXXXXXX |
Danni Indiretti | L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo, a scelta del contraente, e al netto della franchigia indicata per i danni indiretti. |
SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) e Responsabilità Civile Prodotti (RCP) è prestata con uno scoperto, minimo e limite d’indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali la tipologia dell’impianto ed i precedenti assicurativi. | |
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) | Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione: - il coniuge, i genitori, i figli del contraente e/o dell’assicurato, nonché qual- siasi altro parente od affine con lui convivente; - quando il contraente e/o l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore; - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subisca- no il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro di- pendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro par- tecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. |
Responsabilità Civile Prodotti (RCP) | L’impresa non risponderà per somme superiori il massimale: - per più sinistri che si sono verificati in uno stesso periodo annuo di assicura- zione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di as- sicurazione; - per sinistri in serie, intendendosi per tali più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se che si sono manifestati in più prodotti. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti ob- blighi: Xxxxx Xxxxxxx: - fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibil- mente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità ap- prossimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e va- lore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. - Ai fini della garanzia Ricorso terzi e/o locatari, l’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la di- fesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Danni Indiretti: - eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il si- nistro potesse causare all’attività dichiarata; - fornire a sue spese all’Impresa entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l’Impresa potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti; - tenere a disposizione, tanto dell’Impresa quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fat- ture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese all’Impresa stessa tutti quei do- cumenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragio- nevolmente richiesto dall’Impresa e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Responsabilità Civile e Ricorso Terzi (RCT): in caso di sinistro, il contraente o l’assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall’art. 1913 del Codice civile. De- ve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di acca- dimento del fatto dannoso di cui l’assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. |
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): il contraente o l’assicurato deve denuncia- re, entro il termine suindicato, i sinistri: - che abbiano dato luogo ad inchiesta amministrativa come previsto dalle normative vigenti sugli infortuni sul lavoro; - per i quali abbia avuto notizia di procedimento penale; - per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento da parte dall’infortunato o suoi aventi diritto e/o dall’Istituto assicuratore infortuni come previsto dagli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il ter- zo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o Reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | L'obbligo del pagamento dei premi permane fino a quando non abbia dato opportuna comunicazio- ne della decadenza dell’assicurazione all’Impresa; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione. Nel caso di sospensione dell’assicurazione il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per in- tero dall’Impresa. | |
Rimborso | È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Risoluzione | Relativamente alla garanzia Furto e Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato: l’Impresa e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa co- municazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte dell’Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta. Relativamente alla Sezione B - Danni Indiretti: L'assicurazione di cui alla presente sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell’assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministra- zione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione. |
Il prodotto è rivolto a coloro che possiedono un impianto fotovoltaico, per la copertura di danni materiali e diretti, danni indiretti e responsabilità civile.
A chi è rivolto questo prodotto?
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 18,22% (al 31.12.2018).
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere se- gnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Fax: 0000 000 000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qua- li: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giusti- zia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in mate- ria di contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedu- re arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, ca- po I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al contratto viene applicata l’imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo an- tiracket pari all’1% sui premi imponibili. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME IN- SURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.