CESSIONE ONEROSA DI TESTATA GIORNALISTICA
CESSIONE ONEROSA DI TESTATA GIORNALISTICA
Abstract: l’Autrice propone al lettore uno schema essenziale del contratto di cessione di testata giornalistica a titolo oneroso, fattispecie cui è sottesa la problematica relativa alla natura ed alla autonoma cedibilità del bene “testata giornalistica”.
Tra i sottoscritti signori:
per la Parte cedente:
per la Parte cessionaria:
si conviene e si stipula quanto segue:
la Parte cedente cede e vende alla Parte cessionaria, che accetta ed acquista, il diritto di proprietà della testata giornalistica registrata nel Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di , Ufficio Stampa, ed inerente il periodico (indicazione della periodicità) dal titolo “ “.
La Parte cedente dichiara che tale registrazione è stata compiuta giusta il Decreto del Presidente del Tribunale di in data e che, ad oggi, non esiste provvedimento alcuno di decadenza o cancellazione dalla registrazione medesima.
Si allega al presente atto sotto la lettera “ “, per farne sua parte integrante e sostanziale, copia certificata conforme dal notaio della relativa certificazione, rilasciata dalla suddetta Cancelleria del Tribunale di in data .
PREZZO
Dichiarano le Parti che la presente cessione è stipulata per il prezzo di euro , somma che la Parte cedente dichiara di avere ricevuto dalla Parte cessionaria, alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo e liberazione.
PATTI E CONDIZIONI
1. La Parte cedente dichiara e garantisce che quanto alienato è di sua piena proprietà e libera disponibilità, privo di vincoli e pesi in genere.
Le Parti altresì precisano che non costituiscono oggetto del presente contratto debiti, crediti, contratti né beni (impianti, macchinari, locali adibiti all’attività) inerenti l’anzidetta testata giornalistica, ma che oggetto del trasferimento è la sola testata giornalistica suddescritta, non costituendo la stessa autonoma unità produttiva né ramo di azienda con residua potenzialità produttiva.
La Parte cedente altresì precisa che per l’esercizio della stessa attività di impresa giornalistica non vigono contratti di lavoro dipendente né di agenzia.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi.
3. La Parte cedente si impegna e si obbliga a prestare ogni e qualsiasi dichiarazione che fosse richiesta dai competenti Uffici, per la registrazione del presente atto presso la Cancelleria del Tribunale di , al fine di dare pubblicità all’avvenuto trasferimento della anzidetta testata giornalistica.
La Parte cessionaria, a sua volta, dichiara e garantisce di possedere i requisiti di legge per l’acquisto della suddetta testata (Legge 8 febbraio 1948 n. 47 e sue successive variazioni e integrazioni).
4. Ai fini della registrazione del presente atto, le Parti dichiarano che lo stesso sconta, oltre l’Imposta di Bollo, l’imposta di Registro nella misura del 3%, ai sensi dell’art. 2 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
5. Le spese e imposte scaturenti dal presente atto sono a carico della Parte cessionaria.
Le Parti danno atto e riconoscono che il presente contratto verrà trattenuto nella raccolta del notaio autenticante le sottoscrizioni, con facoltà per quest’ultimo di rilasciarne copie o estratti a chiunque ne faccia richiesta.
Luogo, data.
(Segue autentica di firme).
COMMENTO
di Xxxxxxxx Xxxxxx
1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le peculiarità del contratto di cessione onerosa di testata giornalistica concernono l’oggetto del trasferimento.
Anzitutto, si evidenzia come la testata giornalistica, ovvero il titolo assegnato ad un giornale o periodico, sia assoggettata a registrazione presso il Registro Stampa tenuto presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha luogo la pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47, il cui testo per comodità si riporta:
“Art. 5 - (Registrazione) Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.”.
Dal medesimo Registro risulta l’annotazione di mutamenti di uno degli elementi oggetto di registrazione (art. 6 L. 47/1948) o di eventuali provvedimenti di decadenza o cancellazione dalla registrazione medesima (art. 7 L. 47/1948).
Pertanto l’identificazione della testata ceduta non può prescindere dalla indicazione degli estremi del Decreto del Presidente del Tribunale che, accogliendo la relativa istanza, dispone tale iscrizione; al riguardo, si è ipotizzato di allegare copia conforme della relativa certificazione rilasciata dalla Cancelleria1.
Quanto al bene oggetto di cessione, è noto il dibattito in dottrina riguardante sia la qualificazione della testata giornalistica quale bene immateriale, soggetto a disciplina e tutela autonome rispetto all’azienda o ramo di azienda cui si riferisce2, sia l’equiparazione del titolo del periodico al marchio di impresa3.
Tale problema è emerso in giurisprudenza con riferimento alla tutela dei lavoratori dipendenti di una testata giornalistica e più precisamente alla conservazione dei rapporti di lavoro dipendente in caso di trasferimento di azienda, ex art. 2112 c.c.4.
Si annoverano pronunce giurisprudenziali e posizioni dottrinali che fanno coincidere la testata giornalistica con l’azienda editrice o un ramo autonomo della stessa ed altre che, al contrario, ritengono che la cessione di testata giornalistica sia cessione di azienda soltanto qualora comprenda almeno impianti e locali adibiti all’attività del giornale.
Nel primo orientamento, inoltre, rientra la posizione di coloro che qualificano la testata giornalistica quale bene immateriale, desumendo tale natura dalla disciplina dettata dall’art. 100 l. aut. che, all’ultimo comma, tutela il titolo di giornale o periodico in modo analogo al titolo dell’opera, quale oggetto di un diritto del
1 In tema di determinatezza e identificabilità dell’oggetto del contratto, X. XXXXX, Il Contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di X. Xxxxxx e X. Xxxxx, Milano, 2001, pp. 346-349.
2 A favore dell’autonomia della testata giornalistica rispetto all’azienda, Cass. 21 novembre 1984 n. 5971, in Foro it., 1985, I, c. 102 ss.; M. X’XXXXXX, Profili lavoristici della legge per l’editoria, in Riv. giur. lav., 1984, I, p. 36 ss.; contra,
X. XXXXXXX, Rapporti tra proprietario di testata di periodico ed editore, in Temi Romana, 1975, p. 314 ss.. Per una accurata ricognizione del tema, X. XXXXXXXXXXX, nota a App. Roma 4 settembre 1995, in Foro it., 1995, c. 3561 ss..
3 X. XXXXXXX, La protezione del titolo di giornale o periodico come marchio, in Xxx. xxx. xxx., 0000, x. 000-000; per la indicazione dei contrapposti orientamenti in dottrina, X. XXXXXXXXXXX, cit., c. 3562-3563.
4 Ex plurimis¸ Pret. Roma 24 giugno 1980 n. 4689, con nota di X. XXXXXXX, Cessione della testata giornalistica ed inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., in Temi Romana, 1980, p. 593-598.
tutto autonomo dal diritto di autore sull’opera. È da notare, peraltro, come tale tutela prescinda dalla registrazione della testata di cui all’art. 5 della Legge 47/1948, potendo la protezione del titolo scaturire dall’uso dello stesso in funzione distintiva del giornale o periodico5.
È evidente tuttavia che l’individuazione dell’oggetto del contratto de quo non possa prescindere dall’analisi del caso concreto e dall’indagine e dalla ricostruzione della volontà delle parti, sia in sede di stesura del testo contrattuale sia ex post in fase interpretativa.
Nello schema proposto, si è ipotizzato il caso della cessione della testata autonomamente dall’azienda cui inerisce e si è pertanto inserita un’apposita dichiarazione di parte circa l’esclusione dal trasferimento di qualsiasi elemento proprio dell’azienda editrice.
2 – SOGGETTI
Quanto ai requisiti soggettivi delle Parti, l’art. 4 della citata Xxxxx 47 del 1948 prescrive che:
“ Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.”.
Si è ritenuta pertanto opportuna la dichiarazione della Parte cessionaria di possedere i requisiti per l’acquisto della testata giornalistica.
3 – TRATTAMENTO FISCALE
Il contratto è soggetto all’imposta di bollo nonché all’imposta di Registro nella misura del 3%, ai sensi dell’art. 2 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, norma di chiusura per il trattamento fiscale della cessione di beni diversi da quelli di cui all’art. 1 della medesima Tariffa.
5 X. XXXXXXXX, Titolo del periodico, testata e marchio, in Foro pad., 1950, I, c. 119 ss..