REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
APPROVATO
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA
INDICE
Articolo 1 – Finalità e Ambito di Applicazione
Articolo 2 – Presupposti
Articolo 3 – Attivazione della Procedura di Selezione Articolo 4 – Individuazione delle professionalità Articolo 5 – Procedura comparativa
Articolo 6 – Casi di esclusione dalla Procedura Comparativa
Articolo 7 – Conferimento degli Incarichi
Articolo 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Articolo 9 – Pubblicità degli Incarichi
Articolo 10 – Pubblicità del Regolamento
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia di reclutamento del personale, ha lo scopo di pubblicizzare e rendere trasparenti i criteri e le modalità adottati dalla Fondazione Molise Cultura (di seguito denominata “fondazione”) per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato.
2. Il presente regolamento trova quindi applicazione in tutti i casi in cui la fondazione assegna incarichi individuali di collaborazione, ricerca e consulenza a soggetti esterni, ovvero a persone fisiche in possesso di partita IVA che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, persone fisiche in possesso di partita IVA non iscritte in albi, persone fisiche non in possesso di partita IVA.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. (cd. decreto Biagi).
4. Per “incarichi individuali” si intendono pertanto:
a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo;
b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiari il possesso di partita IVA;
c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l’occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d’opera;
d) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo;
e) i rapporti di collaborazione a progetto, che devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Articolo 2
Presupposti
1. La fondazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, di natura occasionale, coordinata e continuativa o a progetto a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria, avendo cura di verificare le seguenti condizioni:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della fondazione;
b) non disponibilità di personale interno alla fondazione con le caratteristiche professionali richieste;
c) possibilità di avviare la crescita professionale del personale interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
e) il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
f) i progetti devono essere specifici e determinati;
g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
Articolo 3
Attivazione della procedura di selezione
La procedura di selezione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato “consiglio”) sulla base delle necessità di consulenza.
Il deliberato contiene le seguenti informazioni:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
b) gruppo di lavoro nel quale la risorsa verrà collocata;
c) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d) durata, luogo dell‘incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
e) stima del compenso per la prestazione;
f) dettaglio delle competenze tecniche, informatiche, gestionali e di materia richieste ai potenziali candidati.
Sulla base dell’elenco competenze indicate il Direttore della fondazione provvede ad acquisire i curriculum vitae (di seguito anche CV) idonei alla posizione richiesta.
Articolo 4
Individuazione delle professionalità
1. Il conferimento dell’incarico avviene di norma mediante procedura comparativa dei curriculum vitae
effettuata come meglio descritta al successivo art. 5 del presente regolamento.
2. I curriculum vitae vengono reperiti nei modi di seguito descritti nei casi di urgenza e per profili meramente operativi e funzioni esecutive:
– mediante consultazione dell’archivio dei CV pervenuti come candidature spontanee e selezione, ove possibile, di tre o più curricula, rispondenti alla figura ricercata, da sottoporre alla valutazione del CdA;
per tutte le altre esigenze:
– mediante pubblicazione di un avviso di selezione sul sito internet della Fondazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e/o sul sito della Regione ( www. Xxxxxxx.xxxxxx.xx) e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione nei quali sono indicati l’oggetto dell’incarico, la durata, i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione dei candidati.
3. La selezione dei curriculum vitae avviene tenendo conto delle caratteristiche della figura professionale ricercata, delle capacità tecniche e professionali risultanti dai curriculum vitae e da eventuali ed ulteriori documenti nonché degli attestati legali allegati a corredo dei curriculum vitae.
4. Per ricoprire specifici ruoli di assistenza legale e tecnica che prevedono determinati requisiti, possono essere predisposti, sulla base di appositi avvisi da pubblicare secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 2, elenchi di personale altamente qualificato, da cui attingere, nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di collaborazioni esterne.
Articolo 5
Procedura comparativa
1. Il consiglio procede alla valutazione dei curriculum vitae, attribuendo a ogni singolo curriculum vitae un giudizio che tiene conto dei seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
c) competenze tecniche.
Articolo 6
Casi di esclusione della procedura comparativa
Sono esclusi dall’applicazione della procedura comparativa i seguenti casi:
a) incarichi la cui assegnazione derivi obbligatoriamente da disposizioni di legge;
b) incarichi a relatori in occasione di convegni o seminari;
c) incarichi inerenti le procedure di arbitrato e di conciliazione;
d) prestazioni meramente occasionali, non di carattere intellettuale, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma;
e) incarichi aventi a oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o assimilabili ad altre per l’originalità delle idee e per le peculiari e infungibili abilità del soggetto che le può realizzare;
f) incarichi di importo inferiore a euro 5.000,00 al netto dell’IVA;
g) nella misura strettamente necessaria quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la fondazione, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall’esperimento della procedura comparativa;
h) qualora la procedura comparativa esperita abbia dato esito negativo, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell’incarico previste dall’avviso di selezione.
2. Nei casi, riferiti alle lettere a), d), f) e g) del comma 1, l’incarico sarà conferito con provvedimento del Direttore della Fondazione. In tutti gli altri casi l’incarico sarà attribuito su indicazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7
Conferimento degli incarichi
1. Il consiglio delibera l’assegnazione dell’incarico ed in seguito a tale approvazione la fondazione conferisce l’incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che, a seconda della natura della consulenza e delle caratteristiche del soggetto individuato, potrà essere di prestazione d’opera, di prestazione d’opera occasionale, di prestazione d’opera intellettuale, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti elementi:
a) generalità del contraente;
b) precisazione della natura della prestazione (es. di lavoro autonomo occasionale o coordinata e continuativa);
c) oggetto del contratto;
d) luogo di svolgimento dell’incarico;
e) modalità di verifica della corretta esecuzione dell’incarico;
f) durata;
g) ammontare lordo del compenso, termini, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione;
h) eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
i) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
l) recesso;
m) Foro competente.
3. Il compenso per la prestazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per la fondazione.
4. La liquidazione del compenso è comunque condizionata all’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico e avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione o in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.
6. La fondazione può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al Collaboratore/Prestatore d’opera/Professionista, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
7. Il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato in nessun caso può valere a costituire in capo al collaboratore il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente.
Articolo 8
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il direttore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a singole fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore/Prestatore d’opera/Professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base delle clausole contrattuali ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, esercitando il diritto di recesso, oppure, nei casi più gravi, risolvere il contratto per inadempimento.
Articolo 9
Pubblicità degli incarichi
Sul sito web della fondazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx vengono pubblicati annualmente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
– indicazione del Collaboratore/Prestatore d’opera/Professionista;
– oggetto dell’incarico;
– corrispettivo.
Articolo 10
Pubblicità del regolamento
Il presente regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet della Regione Molise xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e successivamente sul sito Internet della fondazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.