Protocollo
Traduzione1
Protocollo
relativo all’Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi
Concluso a Madrid il 27 giugno 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 19962
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° febbraio 1997 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1997
(Stato 3 maggio 2013)
0.232.112.4
Elenco degli articoli del Protocollo
Articolo 1: Appartenenza all’Unione di Madrid
Articolo 2: Ottenimento della protezione attraverso la registrazione inter- nazionale
Articolo 3: Domanda internazionale
Articolo 3bis: Effetto territoriale
Articolo 3ter: Richiesta di estensione territoriale Articolo 4: Effetti della registrazione internazionale
Articolo 4bis: Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
Articolo 5: Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione inter- nazionale nei confronti di talune parti contraenti
Articolo 5bis: Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi del marchio
Articolo 5ter: Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale
Articolo 6: Durata della validità della registrazione internazionale; dipen- denza e indipendenza della registrazione internazionale
Articolo 7: Rinnovazione della registrazione internazionale
Articolo 8: Tasse per la domanda internazionale e per la registrazione internazionale
Articolo 9: Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazio- nale
Articolo 9bis: Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale Articolo 9ter: Tasse per talune iscrizioni
Articolo 9quater: Ufficio comune a più Stati contraenti
Articolo 9quinquies: Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali
Articolo 9sexies: Relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma)
RU 1997 2350; FF 1996 II 1273
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DAF del 1° ott. 1996 (RU 1997 2283).
Articolo 10: Assemblea
Articolo 11: Ufficio internazionale
Articolo 12: Finanze
Articolo 13: Modificazione di taluni articoli del Protocollo
Articolo 14: Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in vigore
Articolo 15: Denuncia
Articolo 16: Firma; lingue; funzioni del depositario
Art. 1 Appartenenza all’Unione di Madrid
Gli Stati partecipi di questo Protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono partecipi dell’Accordo di Madrid3 per la registrazione internazio- nale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (più avanti denominato «Accordo di Madrid (Stoccolma)»), e le organizzazioni indicate nell’ar- ticolo 14.1)b) che sono partecipi di questo Protocollo (denominate più avanti «orga- nizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l’espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizza- zioni contraenti.
Art. 2 Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale
1) Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l’Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell’Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») può, riservate le disposizioni del presente Pro- tocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti con- traenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell’Ufficio inter- nazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazio- nale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione
i) che quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di uno Sta- to contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di codesto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;
ii) che quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di un’orga- nizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizza zione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento indu-
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striale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizza- zione contraente.
2) La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l’Ufficio internazionale per il tramite dell’Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso.
3) Nel presente Protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l’ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di regi- strare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.
4) Nel presente Protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente,» allor- quando la parte contraente è uno Stato, il territorio di codesto Stato e, allorquando la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.
Art. 3 Domanda internazionale
1) Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente Protocollo dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione4. L’Ufficio d’origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispon- dono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà,
i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda,
ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base.
L’Ufficio d’origine indicherà pure la data della domanda internazionale.
2) Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza5 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non for- nisce tale indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L’indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo esegui- rà insieme all’Ufficio d’origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l’Ufficio internazionale, il parere di quest’ultimo sarà decisivo.
3) Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo mar- chio, egli dovrà:
i) fare una dichiarazione in tal senso e integrare la sua domanda internazionale con l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
4 RS 0.232.112.21
5 RS 0.232.112.9
ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall’Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.
4) L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in confor- mità dell’articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio d’origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la regi- strazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale. L’Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall’Uf- ficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda internazionale.
5) Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea di cui all’articolo 10 (più avanti denominata «Assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun’altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.
Art. 3bis Effetto territoriale
La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà a una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda inter- nazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta, tuttavia, non può essere avanzata nei confronti di una parte contraente il cui Ufficio sia l’Uf- ficio d’origine.
Art. 3ter Richiesta di «estensione territoriale»
1) Qualunque richiesta di estensione, ad una delle parti contraenti, della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda internazionale.
2) Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall’Uf- ficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all’Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell’Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.
Art. 4 Effetti della registrazione internazionale
1) a) A decorrere dalla data della registrazione o dell’iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio
fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all’Ufficio internazionale nessun rifiuto in confor- mità dell’articolo 5.1) e 2) o se un rifiuto notificato in conformità del suddet- to articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall’Ufficio di codesta parte contraente.
b) L’indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell’articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio.
2) Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà indu- striale6, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.
Art. 4bis Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
1) Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l’Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazio- nale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest’ultima, a condizione
i) che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell’articolo 3ter.1) o 2),
ii) che tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguar- da la suddetta parte contraente.
iii) che l’estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registra- zione nazionale o regionale.
2) L’Ufficio di cui all’alinea 1) è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo regi- stro, della registrazione internazionale.
Art. 5 Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti
1) Quando la legislazione applicabile lo consente, l’Ufficio di una parte contraente a cui l’Ufficio internazionale ha notificato un’estensione a tale parte contraente, in conformità dell’articolo 3ter. 1) oppure 2), della protezione risultante da una registra- zione internazionale, avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della pro-
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prietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di pro- dotti o di servizi.
2) a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all’Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel ter- mine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, riservati i punti b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell’estensione oggetto dell’alinea 1) è stata inviata a detto Xxxxxxx dall’Ufficio internazionale.
b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il ter- mine di un anno oggetto del punto a) è sostituito da 18 mesi.
c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un’opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all’Ufficio internazionale dall’Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione
i) che esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l’Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depo- sitate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e
ii)7 che la notificazione del rifiuto basato su un’opposizione sia effettuata entro un mese a decorrere dalla scadenza del termine di opposizione, ma in ogni caso entro un termine massimo di sette mesi dalla data da cui decorre il termine di opposizione.
d) Qualsiasi dichiarazione in conformità dei punti b) oppure c) può essere fatta negli strumenti oggetto dell’articolo 14.2), e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo ricezione di essa da parte del Direttore generale dell’Organizzazione (più avanti denominato «Direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazio- nali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.
e)8 Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, l’Assemblea procederà ad una verifica del funzionamen- to del sistema fissato dai punti a)–d). Dopo di che, le disposizioni
7 Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 3 ott. 2006 (RU 2007 2967).
8 Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 3 ott. 2006 (RU 2007 2967).
dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell’Assemblea9.
3) L’Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l’Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l’Ufficio inter- nazionale avrà ricevuto un’informazione in conformità dell’alinea 2)c)i), esso tra- smetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione inter- nazionale.
4) I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.
5) Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non abbia notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in con- formità degli alinea 1) e 2), perderà, nei confronti di tale registrazione internazio- nale, il beneficio della facoltà prevista nell’alinea 1).
6) L’invalidazione, dalle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di codesta registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L’invalidazione sarà notificata all’Ufficio internazionale.
Art. 5bis Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi del marchio
I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qual- siasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell’Uf- ficio d’origine.
Art. 5ter Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale
1) L’ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento d’esecuzione, una copia delle indica- zioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio.
2) L’Ufficio internazionale potrà anche, mediante remunerazione, assumersi l’inca- rico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni inter- nazionali.
9 Dichiarazione interpretativa dell’Assemblea dell’Unione di Madrid:
«L’articolo 5.2) e) del Protocollo va inteso nel senso che l’Assemblea è abilitata a tenere sotto esame il funzionamento del sistema istituito dai punti a)–d), fermo restando che qualsiasi modifica di tali disposizioni necessita di una decisione unanime dell’Assemblea.»
3) Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno dispensati da qualsiasi legalizzazione.
Art. 6 Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale
1) La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell’articolo 7.
2) Allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registra- zione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riserva- te le disposizioni seguenti.
3) La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l’insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione inter- nazionale. Lo stesso dicasi se
i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,
ii) un’azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazio- ne o all’invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base, o
iii) un’opposizione alla domanda di base
si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l’ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o la registrazione che risulta dalla domanda di base, o la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condi- zione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione sia oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii) e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.
4) L’Ufficio d’origine notificherà all’Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d’esecuzione, i fatti e le decisioni pertinenti in virtù dell’alinea 3), e l’Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblica- zione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d’esecuzione. L’Ufficio richiederà, se del caso, all’Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l’Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.
Art. 7 Rinnovazione della registrazione internazionale
1) Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, in conformità dell’articolo 8.7), degli emo- lumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8.2).
2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione all’ultimo stato della registrazione internazionale.
3) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all’occor- renza, del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.
4) Mediante il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d’esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
Art. 8 Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale
1) L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione inter- nazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione della registrazione internazionale.
2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell’alinea 7)a),
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazio- nale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della prote- zione in conformità dell’articolo 3ter.
3) Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) potrà essere versa- to entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodot- ti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda inter- nazionale sarà considerata come abbandonata.
4) Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea 2, punti ii) e iii), sarà suddi- viso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione di questo Protocollo.
5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate,
proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d’esecuzione.
6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste nell’alinea 5).
7) a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’arti- colo 3ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazio- ne internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nel- la dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per una rinnovazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata,
i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’arti- colo 3ter, e
ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto.
b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli stru- menti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fat- to la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore o sia posteriore a tale data.
Art. 9 Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazionale
Dietro richiesta della persona al cui nome è iscritta la registrazione internazionale, o dietro richiesta, avanzata d’ufficio o su domanda di una persona interessata, da parte di un Ufficio interessato, l’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazio-
ne, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell’artico- lo 2.1), sia abilitata a depositare domande internazionali.
Art. 9bis Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale L’Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale
i) qualsiasi modificazione riguardante il nome o l’indirizzo del titolare della registrazione internazionale,
ii) la costituzione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario,
iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l’insieme o talune delle parti con- traenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale,
iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazio- nale per ciò che concerne l’insieme o talune delle parti contraenti,
v) qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione inter- nazionale.
Art. 9ter Tasse per talune iscrizioni
Ogni iscrizione effettuata in conformità dell’articolo 9 o in conformità dell’articolo 9bis può dar luogo al pagamento di una tassa.
Art. 9quater Ufficio comune a più Stati contraenti
1) Se più Stati contraenti convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale
i) che un Ufficio comune si sostituirà all’Ufficio nazionale di ciascuno di loro, e
ii) che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l’applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9quinquies e 9sexies.
2) Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunica- zione che ne sarà data dal Direttore generale alle altre parti contraenti.
Art. 9quinquies Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali
Quando, nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata dietro richiesta dell’Ufficio d’origine in virtù dell’articolo 6.4), per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era il titolare della registrazione deposita una domanda di registrazione dello stesso mar- chio presso l’Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità, tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3.4)
o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3ter.2) e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale doman- da dovrà beneficiare della medesima priorità, a condizione
i) che la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,
ii) che i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata, e
iii) che tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione appli- cabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.
Art. 9sexies10 Relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma)
(1) a) Nelle relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) si applica unicamente il presente Proto- collo.
b) Indipendentemente dalla lettera a, una dichiarazione fatta secondo l’artico- lo 5.2)b) o 5.2)c) o l’articolo 8.7) del presente Protocollo da uno Stato parte- cipe sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) non ha effetto alcuno sulle relazioni con un altro Stato partecipe sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma).
(2) Alla scadenza di un periodo di tre anni dal 1° settembre 2008, l’Assemblea esamina l’applicazione del capoverso 1)b) e può, in ogni momento successivo, abrogarlo o limitarne la portata a maggioranza dei tre quarti. Solo gli Stati che sono partecipi sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) sia del presente Protocollo hanno il diritto di partecipare al voto dell’Assemblea.
Art. 10 Assemblea
1) a) Le parti contraenti sono membri della medesima Assemblea dei paesi partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma).
b) Xxxxxxxx parte contraente è rappresentata in quest’Assemblea da un delega- to, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l’ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell’Unione.
2) L’Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell’Accordo di Madrid (Stoccolma),
i) tratta tutte le questioni concernenti l’applicazione del presente Protocollo;
10 Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 12 nov. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2009 287).
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo Protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione che non sono partecipi di questo Proto- collo;
iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d’esecuzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo;
iv) svolge qualsiasi altro compito che il presente Protocollo comporta.
3) a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell’Assemblea. Sulle questio- ni che concernono soltanto i paesi che sono partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono partecipi di detto Accordo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.
b) La metà dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto su una data que- stione costituisce il quorum per il voto su tale questione.
c) Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto su una data questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo riman- ga acquisita la maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni degli articoli 5.2)e), 9sexies.2), 12 nonché 13.2), le risoluzioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell’Assemblea e votare sol- tanto a nome di esso.
4) Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), l’Assemblea si riunisce in sessione straordi- naria su convocazione indetta dal Direttore generale, dietro richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto sulle questioni proposte per l’inclu- sione nell’ordine del giorno di tale sessione. L’ordine del giorno di detta sessione straordinaria è preparato dal Direttore generale.
Art. 11 Ufficio internazionale
1) I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Proto- collo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo Protocollo sono svolti dall’Ufficio internazionale.
2) a) L’Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell’Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revi- sione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.
3) L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente Pro- tocollo, che gli sono attribuiti.
Art. 12 Finanze
Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell’Unione sono regolate dalle medesime disposizioni contenute nell’articolo 12 dell’Accordo di Madrid (Stoccol- ma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all’articolo 8 di detto Accordo sarà considerato come un rinvio all’articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 12.6)b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, riservata una risoluzione unanimemente contraria dell’Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della Convenzione di Parigi11 per la protezione della proprietà industriale.
Art. 13 Modificazione di taluni articoli del Protocollo
1) Proposte di modificazione degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottopo- ste all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli di cui all’alinea 1) sarà adottata dall’As- semblea. La maggioranza richiesta è di tre quarti dei voti espressi; tuttavia, qualsiasi modificazione dell’articolo 10 e del presente alinea richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli di cui all’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano mem- bri dell’Assemblea al momento in cui tale modificazione è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modificazione. Qualsiasi modificazione dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernati-
11 RS 0.232.04
ve che sono parti contraenti al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che lo divengono più tardi.
Art. 14 Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in vigore
1) a) Qualsiasi Stato partecipe della Convenzione di Parigi12 per la protezione della proprietà industriale può diventare partecipe del presente Protocollo.
b) Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti diventare partecipe del presente Protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione sia partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registra- zione dei marchi che hanno validità sul territorio dell’organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell’articolo 9quater.
2) Ogni Stato o organizzazione di cui all’alinea 1) può firmare il presente Protocol- lo. Ogni Stato o organizzazione di cui all’alinea 1) può, se ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente Protocollo.
3) Gli strumenti previsti nell’alinea 2) sono depositati presso il Direttore generale.
4) a) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese partecipe dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non partecipe dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui all’alinea 1)b).
b) Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato nell’ali- nea 1), il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal Direttore generale.
5) Qualsiasi Stato od organizzazione di cui all’alinea 1) ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del pre- sente Protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente Protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto Protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un’esten- sione nei suoi confronti.
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Art. 15 Denuncia
1) Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifi- cazione indirizzata al Direttore generale.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte con- traente.
5) a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha vali- dità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il pre- sente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3ter.2) e, se la registra- zione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima prio- xxxx, a condizione
i) che la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva,
ii) che i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione inter- governativa che ha denunciato il presente Protocollo e
iii) che la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazio- ne applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.
b) Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi mar- chio che faccia oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall’organizzazione inter- governativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell’articolo 2.1).
Art. 16 Firma; lingue; funzioni del depositario
1) a) Il presente Protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il Direttore generale quando il detto Protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede.
b) Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni interessate, nelle lin- gue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.
2) Il presente Protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.
3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare partecipi del presente Protocollo.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare partecipi o che sono partecipi del presente Protocollo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l’entrata in vigore del presente Protocollo e di qualsiasi modificazione di esso, ed ogni notificazione di denuncia e dichiarazione prevista nel presente Protocollo.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 3 maggio 201313
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Successione (S) | Entrata in vigore | ||
Albania | 30 aprile | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
Antigua e Barbuda | 17 dicembre | 1999 A | 17 marzo | 2000 |
Armenia* | 19 luglio | 2000 A | 19 ottobre | 2000 |
Australia* | 11 aprile | 2001 A | 11 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 13 gennaio | 1999 | 13 aprile | 1999 |
Azerbaigian | 15 gennaio | 2007 A | 15 aprile | 2007 |
Bahrein* | 15 settembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
Belarus* | 18 ottobre | 2001 A | 18 gennaio | 0000 |
Xxxxxx* | 22 dicembre | 1997 | 1° aprile | 1998 |
Bhutan | 4 maggio | 2000 A | 4 agosto | 2000 |
Bosnia ed Erzegovina | 27 ottobre | 2008 A | 27 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 5 settembre | 2006 A | 5 dicembre | 2006 |
Bulgaria* | 2 luglio | 2001 A | 2 ottobre | 2001 |
Ceca, Repubblica | 25 giugno | 1996 A | 25 settembre | 1996 |
Cinaa * | 1° settembre | 1995 A | 1° dicembre | 1995 |
Cipro | 4 agosto | 2003 A | 4 novembre | 2003 |
Colombia* | 29 maggio | 2012 A | 29 agosto | 2012 |
Xxxxx (Nord) | 3 luglio | 1996 | 3 ottobre | 1996 |
Xxxxx (Sud)* | 10 gennaio | 2003 A | 10 aprile | 2003 |
Croazia | 23 ottobre | 2003 A | 23 gennaio | 2004 |
Cuba | 26 settembre | 1995 A | 26 dicembre | 1995 |
Danimarca* b | 10 novembre | 1995 | 13 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 11 ottobre | 2010 | 11 gennaio | 2011 |
Egitto | 3 giugno | 2009 | 3 settembre | 2009 |
Estonia* | 18 agosto | 1998 A | 18 novembre | 1998 |
Filippine* | 25 aprile | 2012 A | 25 luglio | 2012 |
Finlandia* | 29 dicembre | 1995 | 1° aprile | 1996 |
Franciac | 7 agosto | 1997 | 7 novembre | 1997 |
Georgia* | 20 maggio | 1998 A | 20 agosto | 1998 |
Germania | 20 dicembre | 1995 | 20 marzo | 1996 |
Ghana* | 16 giugno | 2008 A | 16 settembre | 2008 |
Giappone* | 14 dicembre | 1999 A | 14 marzo | 2000 |
Grecia* | 10 maggio | 2000 A | 10 agosto | 2000 |
India* | 8 aprile | 2013 A | 8 luglio | 2013 |
Iran | 25 settembre | 2003 A | 25 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx* | 19 luglio | 2001 | 19 ottobre | 2001 |
Islanda* | 15 gennaio | 1997 A | 15 aprile | 1997 |
Israele* | 31 maggio | 2010 A | 1° settembre | 2010 |
13 RU 1997 2350, 2003 3889, 2004 4131, 2007 1331, 2008 3703, 2010 1519, 2011 3299 e
2013 1471.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Successione (S) | Entrata in vigore | ||
Italia* | 17 gennaio | 2000 | 17 aprile | 2000 |
Kazakistan | 8 settembre | 2010 A | 8 dicembre | 2010 |
Kenya* | 26 marzo | 1998 A | 26 giugno | 1998 |
Kirghizistan* | 17 marzo | 2004 A | 17 giugno | 2004 |
Lesotho | 12 novembre | 1998 A | 12 febbraio | 1999 |
Lettonia | 5 ottobre | 1999 A | 5 gennaio | 2000 |
Liberia | 11 settembre | 2009 A | 11 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 17 dicembre | 1997 | 17 marzo | 1998 |
Lituania* | 15 agosto | 1997 A | 15 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx* | 1° gennaio | 1998 | 1° aprile | 1998 |
Macedonia | 30 maggio | 2002 A | 30 agosto | 2002 |
Madagascar* | 28 gennaio | 2008 A | 28 aprile | 2008 |
Marocco | 8 luglio | 1999 | 8 ottobre | 1999 |
Messico* | 19 novembre | 2012 A | 19 febbraio | 2013 |
Moldova* | 1° settembre | 1997 A | 1° dicembre | 1997 |
Monaco | 27 giugno | 1996 | 27 settembre | 1996 |
Mongolia | 16 marzo | 2001 | 16 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 4 dicembre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Mozambico | 7 luglio | 1998 A | 7 ottobre | 1998 |
Namibia* | 31 marzo | 2004 A | 30 giugno | 2004 |
Norvegia* | 29 dicembre | 1995 A | 29 marzo | 1996 |
Nuova Zelanda* | 10 settembre | 2012 A | 10 dicembre | 2012 |
Oman | 16 luglio | 2007 A | 16 ottobre | 2007 |
Paesi Bassi* | 28 novembre | 1997 | 1° aprile | 1998 |
Curaçao | 28 gennaio | 2003 | 28 aprile | 2003 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 28 gennaio | 2003 | 28 aprile | 2003 |
Xxxx Xxxxxxx | 00 gennaio | 2003 | 28 aprile | 2003 |
Polonia* | 4 dicembre | 1996 A | 4 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 20 dicembre | 1996 | 20 marzo | 1997 |
Regno Unito* | 6 aprile | 1995 | 1° dicembre | 1995 |
Isola di Man* | 6 aprile | 1995 | 1° dicembre | 1995 |
Romania | 28 aprile | 1998 | 28 luglio | 1998 |
Russia | 10 marzo | 1997 | 10 giugno | 1997 |
San Marino* | 12 giugno | 2007 A | 12 settembre | 2007 |
São Tomé e Príncipe | 8 settembre | 2008 A | 8 dicembre | 2008 |
Serbia | 17 novembre | 1997 | 17 febbraio | 1998 |
Sierra Leone | 28 settembre | 1999 A | 28 dicembre | 1999 |
Singapore* | 31 luglio | 2000 A | 31 ottobre | 2000 |
Siria* | 5 maggio | 2004 A | 5 agosto | 2004 |
Slovacchia* | 13 giugno | 1997 A | 13 settembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 12 dicembre | 1997 A | 12 marzo | 1998 |
Spagna | 17 aprile | 1991 | 1° dicembre | 1995 |
Stati Uniti* | 2 agosto | 2003 A | 2 novembre | 2003 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Successione (S) | Entrata in vigore | ||
Sudan | 16 novembre | 2009 A | 16 febbraio | 2010 |
Svezia* | 30 dicembre | 1994 | 1° dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx* | 1° febbraio | 1997 | 1° maggio | 1997 |
Swaziland | 14 settembre | 1998 A | 14 dicembre | 1998 |
Tagikistan* | 31 marzo | 2011 A | 30 giugno | 2011 |
Turchia* | 1° ottobre | 1998 A | 1° gennaio | 1999 |
Turkmenistan* | 28 giugno | 1999 A | 28 settembre | 1999 |
Ucraina* | 29 settembre | 2000 A | 29 dicembre | 2000 |
Ungheria | 3 luglio | 1997 | 3 ottobre | 1997 |
Unione euroepa* | 1° luglio | 2004 | 1° ottobre | 2004 |
Uzbekistan* | 27 settembre | 2006 A | 27 dicembre | 2006 |
Vietnam* | 11 aprile | 2006 A | 11 luglio | 2006 |
Zambia | 15 agosto | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP),
Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
a Non applicabile alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong e alla Regione amministrativa speciale di Macao.
b Non applicabile né alle Isole Xxxxxxx.
c Applicabile ai dipartimenti e territori d'oltremare.
Riserve e dichiarazioni
Svizzera
In conformità dell’articolo 5.2) d) del protocollo di Madrid (1989) la Svizzera dichiara che, secondo l’articolo 5.2 b), il termine di un anno per la notifica di un rifiuto di protezione di cui all’articolo 5.2) a) é sostituito da 18 mesi.
Conformemente all’articolo 8.7) a) la Svizzera dichiara che, per quanto concerne ogni registrazione internazionale in cui essa é menzionata in conformità dell’articolo 3ter come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazio-
nale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolu- menti suppletivi e da quelli complementari, una tassa individuale.