REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N. DEL , VOLUME N.1.
REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZA ABITATIVA (AREA)
- CONTRATTO DI APPALTO -
Servizio di noleggio a lungo termine di n.20 autoveicoli senza conducente e servizi complementari.
Importo contrattuale € , finanziato con risorse di bilancio.------------------
L’anno duemilaotto, nel giorno del mese di
( . .2008), in Cagliari, Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.6, nella sede dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, che di seguito verrà nominata per brevità anche <<AREA>> ovvero <<Stazione Appaltante>>, dinanzi a me, , Ufficiale Rogante dell’AREA, autorizzato con Determinazione del Direttore Generale n. del
a ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti nei quali AREA si è costituita parte, ai sensi dell’art.17, L.R. 26.08.1988, n.32, per le finalità di cui all'art.15, comma 9 della L.R. 07.08.2007, n.5, e dall’art.11, comma 13 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i., senza l’assistenza dei testimoni per avere le parti contraenti d’accordo tra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, giusta la facoltà concessa dal disposto dell’art.48 della vigente Legge Notarile 16.02.1913, n.89 e s.m.i., sono personalmente comparsi: ---------------------
A) da una parte, Dott. , nato a ( ) il ( ), Dirigente del Servizio Affari Generali della Direzione Generale di AREA, funzione attribuita con Determinazione del Direttore Generale n.408 del 2.10.2007, domiciliato per la carica che riveste presso l’AREA, il quale dichiara di intervenire al presente contratto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di AREA, Partita I.V.A.
03077790925, Codice Fiscale 03077790925, che rappresenta, con poteri di firma in ambito delle proprie attribuzioni ed in conformità agli indirizzi definiti dagli organi dell’azienda su ogni atto che impegna AREA verso l’esterno ovvero costitutivo di rapporti con terzi, in forza dell’art.17, terzo capoverso dello Statuto e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n.31, s.m.i.; ----------------------------------
B) dall’altra parte, Sig. , nato a ( ) il ( ), domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della Società
<< >>, in ( ), Via
, n. , CAP , che dichiara di intervenire al presente contratto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di rappresentante legale, / ovvero …. in forza di procura speciale conferita in data , Rep. n. , nanti il Dott.
, notaio in , che si allega sotto la lett. A), di seguito nominato per brevità anche <<soggetto aggiudicatario>> ovvero
<<Esecutore del Contratto>>, con poteri e capacità giuridica a contrattare come da documentazione in atti. Detta Società è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia, come da certificazione resa in data al Prot. CEW/ /200_/ , numero di iscrizione , R.E.A. n. , Partita I.V.A. ,
Codice Fiscale .
Quanto all’identità personale del rappresentante di <<AREA>> sono personalmente certo, mentre per il rappresentante del Soggetto aggiudicatario la sua identità viene accertata mediante esibizione della Carta d’Identità n. , rilasciata dal Comune di ( ) in data , in corso di validità.---------------
I comparenti mi chiedono di ricevere e formare il presente contratto al quale ---------
PREMETTONO
- che il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)
con Determinazione n.
del
. .2008 ha approvato il capitolato speciale
d’appalto, schede tecniche, schema di contratto, schema del bando di gara, disciplinare e uniti allegati, preordinati all’affidamento del servizio biennale di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e servizi complementari, in base alle esigenze dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, recanti un importo a base d’asta di € 180.000,00 (Euro centottantamila/00), oltre all’I.V.A. vigente, finanziato con risorse di bilancio, nonchè ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta a norma dell’art.17, comma 4, lett. a) della L.R. 07.08.2007, n.5, nonchè dell’art.3, comma 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ex art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. 7.08.2007, n. 5, con contratto, da stipulare <<a corpo>> ai sensi dell’art. 16, comma 9 della L.R. 7.08.2007, n. 5; ------
- che la gara d’appalto è stata esperita in data ; --------------------------------
- che nel verbale di gara reso dalla Commissione Aggiudicatrice in data è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio la Società
<< >>, con sede in Via ,
n. ,
( ), la quale ha offerto un ribasso del
, %
( percento) sull’importo del servizio posto a base
di gara, corrispondente ad un prezzo di € (Euro
/ );
- che il Direttore Generale con Determinazione n. del ha approvato il verbale di gara, l’aggiudicazione provvisoria e disposta l’aggiudicazione definitiva
del servizio alla Società << >>, con sede legale in ( ), Via , n. , per un importo contrattuale di €
(Euro / ), oltre all’I.V.A. vigente;--------
- che l’aggiudicazione definitiva, a seguito di ulteriore verifica sul possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara, ai sensi dell’art.11, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e alle verifiche antimafia ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n.252, è divenuta efficace ed è stata comunicata nei termini di legge al soggetto aggiudicatario;
- che ai fini della stipula del presente contratto sono state eseguite ulteriori verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte del soggetto aggiudicatario e acquisiti i documenti prescritti al punto 6.3 del disciplinare di gara.
- che il soggetto aggiudicatario conferma di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni prescritte nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.----------------------
Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto di appalto, le parti sopra costituite, ----------------------------------
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.-------
Articolo 2 (Oggetto del contratto)
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), rappresentata dal Dott.
, affida alla Società << >>, con
sede legale in Via , n. , ( ), rappresentata dal Sig. , la quale accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio biennale di noleggio a lungo termine di n.20 (venti) autoveicoli senza conducente, alimentati a gasolio, con annessi servizi complementari, dei quali n.16 tipo <<Berlina>> (cilindrata 1200~1500) e n.4 tipo <<Berlina>> (cilindrata 1800~2000), secondo le caratteristiche e condizioni minime prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e allegate schede tecniche “A” e “B”. Gli autoveicoli devono essere nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione. ---------------------------------------
La Società << >> si impegna alla esecuzione del predetto servizio sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, modalità, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nel presente contratto, nei documenti a questo allegati o comunque richiamati, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’osservanza della disciplina in materia dettata dalla L.R. 07.08.2007, n.5, e, dal D.Lgs. 12.04.2006, n.163.----------------------
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) si obbliga a pagare alla Società << >> l’importo contrattuale nei termini e nei modi di seguito indicati, nonché negli atti allegati a questo contratto e qui richiamati.
Articolo 3 (Corrispettivo contrattuale)
L’importo contrattuale è stabilito in € (Euro
/ ).
Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base all’aliquota vigente.
Il contratto è stipulato <<a corpo>>, ai sensi dell’art. 16, comma 9 della L.R. 7.08.2007, n. 5, nonchè dell’art.53, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 12.04.2006,
n.163. Pertanto il prezzo convenuto resta fisso ed invariabile e non può essere modificato dalle parti contraenti in base a verifiche della quantità o qualità della prestazione.
Articolo 4 (Allegati contrattuali)
Il servizio esposto al precedente art.2 è affidato all’Esecutore del Contratto che lo ha accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Detto capitolato è stato preventivamente sottoscritto dalle parti contraenti ai fini dell’integrale accettazione e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato, ma conservato congiuntamente come consentito dall’art.50, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n.5. Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta al Responsabile Unico del Procedimento per le conseguenti decisioni e provvedimenti. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fermo restando quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine i seguenti atti: 1) contratto d’appalto; 2) capitolato speciale d’appalto; 3) schede tecniche “A” e “B”. Inoltre le parti contraenti si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: tempi di esecuzione e penali; oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto; liquidazione dei ratei del corrispettivo; verifiche e controlli; modalità e termini della regolare esecuzione; modalità di soluzione delle controversie.
Articolo 5
(Xxxxxxxx e garanzie)
L’Esecutore del Contratto ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5, ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte sia nel presente contratto sia nei suoi atti allegati, preordinati e/o richiamati, mediante polizza assicurativa n. emessa in data
dalla Compagnia assicuratrice denominata / dall’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di , per il corrispondente importo di € (Euro / ). La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto ed è svincolata per il 95% dell’importo garantito all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione sull’ultimo rateo del corrispettivo e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia qualora prevista. La garanzia deve essere integrata da parte dell’Esecutore del Contratto nel termine che gli sarà fissato ogni qualvolta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla richiesta costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Esecutore del Contratto per la quale la garanzia è prestata. --------------------------------------------------
(da inserire in caso di certificazione di qualità)
Ai sensi dell’art.54, comma 11 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.40, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., la garanzia fideiussoria è ridotta del
50% (cinquanta per cento) in quanto l’Esecutore del Contratto possiede la certificazione di sistema di qualità n.223744 del 20.11.2007, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. -
Articolo 6 (Durata contrattuale)
Il contratto ha una durata di due anni (2), decorrenti dalla data del verbale di consegna degli autoveicoli, che dovrà avvenire in una unica soluzione presso gli uffici di AREA indicati nel successivo art.8 del presente contratto. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’esecutore del contratto almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, nessuna esclusa. La ritardata resa degli autoveicoli alla scadenza contrattuale non può essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
E’ vietato il rinnovo del contratto.
Articolo 7 (Condizioni economiche)
1. – Invariabilità e adeguamento del corrispettivo.--------------------------------------------
Il corrispettivo contrattuale è fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.-------
Un eventuale adeguamento del corrispettivo sarà previsto solo per fatti esterni alla capacità di intervento del fornitore, quali aumenti della tassa di possesso degli autoveicoli, aumenti delle polizzze assicurative, eventuali sovrattasse o istituzione di tributi momentanei o straordinari connessi agli autoveicoli e riscontrabili da fonti
ufficiali, quali Gazzetta Ufficiale, ecc.
La variazione del corrispettivo sarà rapportata agli aumenti intervenuti e comunicati ad AREA in congruo anticipo rispetto alla loro fatturazione. ------------------------------
2. – Base di riferimento chilometrica.
L’espletamento del servizio prevede per ciascun autoveicolo una percorrenza annua di 10.000 Km, quindi di 20.000 km. per la durata contrattuale, pari ad un totale di 400.000 Km per i venti autoveicoli previsti. ---------------------------------------------------
Alla scadenza del contratto, l’Esecutore del Contratto addebiterà o rimborserà ad AREA i chilometri eccedenti ovvero in inferiori rispetto al chilometraggio previsto dei 20.000 Km per ogni singolo autoveicolo, utilizzando la seguente formula: CK=(0,30*cma*24)/20.000, nella quale “CK” è il costo chilometrico in eccesso o in difetto, “0,30” un coefficiente di abbattimento, “cma” il canone mensile dell’autoveicolo (IVA esclusa), “24” i mesi della durata contrattuale, “20.000” la percorrenza chilometrica della durata contrattuale.-------------------------------------------
Nel conguaglio dovuto per percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si applica una franchigia del 10%.
L’Esecutore del Contratto verifica su base trimestrale la percorrenza media chilometrica percorsa e può sottoporre eventuali proposte di modifica del rateo mensile del corrispettivo, in aumento o in riduzione, in rapporto al monte chilometrico originariamente pattuito per ogni singolo autoveicolo, previa accettazione da parte di AREA, fatte salve alla scadenza contrattuale le verifiche finali sui chilometri percorsi e quindi del corrispettivo. -------------------------------------
In caso di risoluzione contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza chilometrica sarà, ai fini del calcolo dell’eccedenza o riduzione, ricalcolata in rapporto al periodo effettivo di detenzione degli autoveicoli. ------------------------------
Articolo 8 (Consegna del servizio)
(per consegna anticipata)
Il servizio è stato consegnato e iniziato in data . . , prima della stipulazione del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.
(ancora da consegnare)
Il servizio deve essere consegnato e attivato entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto. Nel giorno e orario fissato dalla Stazione Appaltante, previa intesa tra le parti e formale convocazione, i rappresentanti dell’Esecutore del Contratto dovranno presentarsi presso gli uffici appresso elencati per la consegna del servizio, secondo le modalità dettate dal Responsabile Unico del Procedimento. Consegna che sarà attestata mediante apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti presenti e dalle stesse sottoscritto. --------------------------------------------------
- Direzione Generale, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x.0, Xxxxxxxx; ---------------------------------
- Distretto di Cagliari, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x.0, Xxxxxxxx; --------------------------------
- Distretto di Sassari, Xxx Xxxxx, x.00, Xxxxxxx;---------------------------------------------
- Xxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, x.0, Xxxxx; -------------------------------------------
- Distretto di Oristano, Xxx Xxxxxx, x.00, Xxxxxxxx; --------------------------------------
- Distretto di Carbonia, Via G. M. Angioy, n.2, Carbonia.-------------------------------
Lo schema del verbale di consegna deve riportare i seguenti elementi: descrizione dell’autoveicolo; numero di targa; numero di telaio, data di consegna, sede della consegna, durata del contratto e percorrenza chilometrica contrattuale. -----------------
Articolo 9 (Pagamento del corrispettivo)
AREA verserà all’Esecutore del Contratto il corrispettivo contrattuale in ratei mensili posticipati, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura, che dovrà indicare il mese di riferimento, mediante bonifici, previa emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento e previa attestazione della regolare esecuzione del servizio nonché di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva). Fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze 6.08.2007, n.28. In caso di rilevati inadempemimenti nella prestazione del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un termine massimo per la regolarizzazione, la quale dovrà essere debitamente comprovata. Se l’inadempimento persiste, AREA procederà alla risoluzione del contratto in danno dell’Esecutore del Contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti accertati, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento dei danni.----------------------------------
Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.------------------------
I bonifici saranno effettuati sul c/c n. , intestato a
, acceso presso l’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di , Codice IBAN
. Per conto dell’Esecutore del Contratto è’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il Sig. , titolare / procuratore speciale / come nominato in epigrafe.
In caso di cessazione o decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’Esecutore del Contratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla
Stazione Appaltante.
Non è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale.----------------------------
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e dei bonifici rispetto ai termini previsti nel presente contratto spettano all'Esecutore del Contratto gli interessi, legali e moratori. Trascorsi i termini di cui sopra, o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il bonifico, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Esecutore del Contratto, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, ha la facoltà di promuovere il procedimento di risoluzione del contratto. ----------------------------------
In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall’Esecutore del Contratto ai propri dipendenti e/o in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza, si applicano le norme prescritte all’art.117 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163,. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e deve essere notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dal comma 2, art.117, testè richiamato, ai fini dell’esercizio di un eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante, diritto che sarà esercitato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica stessa, mediante comunicazione da notificare al cedente e al cessionario. E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito che non sia preventivamente notificata al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti del richiamato art.117. In difetto delle notifiche innanzi esposte, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone decadute o cessate dalle originarie autorizzazioni a riscuotere. -----------------
Articolo 10
(Penali)
In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, e comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in modo soddisfacente, l’Esecutore del Contratto sarà invitato dal Responsabile Unico del Procedimento a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento, nei tempi stabiliti. Qualora l’inadempienza e/o le violazioni persistano, AREA si riserva la facoltà di applicare all’Esecutore del Contratto, previa comunicazione scritta, le seguenti penalità: -------------------------------------------
• ritardata consegna del servizio – per ogni giorno solare di ritardo, non
imputabile ad AREA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna degli autoveicoli, sarà applicata per ciascun autoveicolo oggetto dell’inadempimento una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale maggiore danno;-----------------------------
• ritardata consegna di autoveicolo sostitutivo - per ogni giorno solare di ritardo,
non imputabile ad AREA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell’autoveicolo, sarà applicata per ciascun autoveicolo oggetto dell’inadempimento una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale maggiore danno; ----------------------
• ritardati interventi di manutenzione - per ogni giorno solare di ritardo, non
imputabile ad AREA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione sugli autoveicoli, sarà applicata per ciascun autoveicolo oggetto dell’inadempimento una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale maggiore danno;-----------------------------
Deve considerarsi ritardo anche il caso il cui l’Esecutore del Contratto esegue le prestazioni contrattuali in modo parzialmente difforme a quanto prescritto negli atti.
In tali casi saranno applicate le penali innanzi esposte sino al momento in cui le prestazioni stesse saranno completate in totale conformità alle prescrizioni, fatto salvo in ogni caso il risarcimento maggiore del danno. --------------------------------------
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestate in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento. L’Esecutore del Contratto dovrà trasmettere in forma scritta le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di due giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia data risposta o la stessa non giunga nei predetti termini le controdeduzioni, saranno applicate le penali, a decorrere dalla data di inzio dell’inadempimento. La refusione delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per rimediare ad inadempimenti dell’Esecutore del Contratto, così come l’applicazione di penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante trattenuta sulla prima rata del corrispettivo da versare all’Esecutore del Contratto successivamente all’applicazione della penale stessa, ovvero rvalendosi sulla cauzione definitiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Esecutore del Contratto dall’obbligo di adempiere la prestazione che ha fatto sorgere l’applicazione della penale stessa.------
L’Esecutore del Contratto da atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di AREA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e in caso di ripetute violazioni la risoluzione contrattuale. A seguito dell’applicazione di cinque (5) penali, AREA potrà avvalersi della facoltà di rescindere il contratto, addebitando all’esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese conseguenti.
Articolo 11 (Supervisore del servizio)
Entro i dieci giorni precedenti la consegna del servizio, l’Esecutore del Contratto dovrà comunicare ad AREA il nominativo del proprio rappresentante, supervisore del servizio, a cui dovrà far riferimento il Responsabile Unico del Procedimento per comunicazioni, notifiche, denunce, sanzioni e contestazioni nella fase di esecuzione del servizio. L’Esecutore del Contratto rimane responsabile dell'operato del proprio supervisore, il quale per tutta la durata dell'appalto deve garantire la reperibilità. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione ha diritto di esigere il cambiamento immediato del supervisore.-------
Articolo 12
(Rete dei centri di servizio)
L’Esecutore del Contratto deve garantire la presenza sul territorio regionale di una rete di punti di assistenza convenzionati, di seguito denominati <<centri di servizio>>, presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno essere sottoposti ai controlli periodici, agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, agli interventi di emergenza, a interventi di carrozzeria e assistenza pneumatici e qualsiasi altra occorrenza che si renda necessaria. -------------------------------------------
L’Esecutore del Contratto deve assicurare in ogni Capoluogo di Provincia della Regione Sardegna di uno o più centri di servizio, che, sia disgiuntamente e/o nel loro insieme, garantiscano l’espletamento dei predetti controlli e interventi. I centri di servizio devono garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni feriali, nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9 e le ore 18). Il sabato è considerato festivo.
L’Esecutore del Contratto ha l’obbligo di garantire un adeguato servizio di call center, di supporto agli interventi di assistenza, in grado di segnalare in tempo reale il centro di servizio più vicino da raggiungere, sua localizzazione, numero di
telefono e telefax, orario di servizio.
Articolo 13
(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)
1. – Manuale operativo.
L’Esecutore del Contratto deve dotare ogni autoveicolo di un manuale operativo, contenente le procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente deve seguire per la corretta fruizione dell’autoveicolo stesso e del servizio. Tale manuale deve essere custodito a bordo, unitamente all’altra documentazione e copia del verbale di consegna, in particolare dovrà contenere: i dati identificativi dell’autoveicolo; il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, multe, sinistri e furto; richiesta di auto sostitutiva; modalità di ritiro auto e riconsegna; modalità di riconsegna auto al termine contrattuale; richiesta di intervento su strada; gli interventi di emergenza; l’elenco dei centri di assistenza convenzionati con recapiti telefonici e relativi fax e indirizzi; copia del modello CID; numeri telefonici del call center del fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.
Copia del verbale di consegna di cui all’art. 6 deve essere custodito unitamente al suddetto manuale operativo.
2. - Controlli e manutenzione.
Sono a carico dell’Esecutore del Contratto i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli e relativi costi.-------------
Si intendono per <<controlli periodici>> tutti i controlli, le verifiche e i test diagnostici, rapportati all’età degli autoveicoli e percorrenza chilometrica secondo le indicazioni date dal costruttore nel libretto di manutenzione e le regole prudenziali suggerite dalla meccanica per assicurare la funzionalità e sicurezza dell’autoveicolo,
sonno inclusi nella definizione gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore, cosiddetti “tagliandi”.
Si intende per <<manutenzione ordinaria>> l’insieme degli interventi periodici o meno, volti al ripristino e/o sostituzione dei prodotti e materiali di consumo diversi dal carburante, quali ad es. lubrificanti, liquido freni, liquido di raffreddamento, antigelo, pastiglie freni, cinghie, candele. iniettori, ricarica gas refrigerante, filtri, guarnizioni, lampade, ecc., pertanto la sostituzione di tutte le parti o componenti destinate a logorarsi con l’uso.
Si intende per <<manutenzione straordinaria>> l’insieme degli interventi atti a sostituire parti e componenti usurati o anormalmente difettosi o guasti e danneggiati, non riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria, comunque necessari per ripristinare la funzionalità e la circolazione degli autoveicoli, quali ad es. rifacimento della frizione, impianto frenante, catena di distribuzione, alzavetri, valvole, trasmissione, impianto di scarico, pompa acqua, pompa olio, batteria, riparazione paraurti, riparazione della carrozzeria, vernice, ecc.---------------------------
In caso di assoluta necessità per guasti durante la circolazione degli autoveicoli e al fine di consentire il rientro degli stessi nelle basi di assegnazione, la Stazione Appaltante, previa comunicazione al call center dell’Esecutore del Contratto e suo assenso, potrà rivolgersi per le riparazioni al centro di servizio più vicino, qualora non esistano nella zona centri di servizio dell’Esecutore del Contratto, fino ad un ammontare di € 250,00, I.V.A. esclusa, per ogni singolo intervento. La fattura resa dal centro di servizio esterno sarà intestata direttamente a nome dell’Esecutore del Contratto, che provvederà direttamente al pagamento.---------------------------------------
Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti dovranno essere nuovi e originali, provenienti dalla casa costruttrice, ovvero da case
produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali della casa costruttrice. La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all’Esecutore del Contratto di produrre la documentazione relativa alla provenienza dei materiali.
3. – Pneumatici.
Sono a carico dell’Esecutore del Contratto la fornitura dei treni completi di pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi, quali smontaggio, rimontaggio, equilibratura, assetto e controllo, convergenza, ecc., e relativi costi. L’Esecutore del Contratto deve sostituire il treno dei pneumatici (4) al raggiungimento dei 45.000 Km, con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali come indicati dalla casa costruttice degli autoveicoli. La sostituzione è altresì obbligatoria in caso di battistrada inferiore ai 3 mm., a prescindere dai Km. percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o comunque quando il loro stato d’uso pone a rischio la sicurezza degli autoveicoli. E’ ammesso sostituire solo due pneumatici, purchè riferiti allo stesso asse. In tal caso i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno di battistrada uguali a quelli esistenti nell’altro asse. E’ obbligatoria la verifica periodica anche del ruotino di scorta. Tutti i costi derivanti da detti interventi sono compresi nella remunerazione a corpo dall’importo contrattuale.
4. – Riparazioni carrozzeria.
L’Esecutore del Contratto provvede presso i propri centri di servizio alla riparazione della carrozzeria per ogni guasto o difetto che si verifica, riguardanti ad es. serrature, sistema alzavetri, vetri, sedili, paraurti, vernice, ammaccature, o per danni derivati alla carrozzeria da incidenti attivi e passivi. Tutti i costi derivanti da detti interventi
sono compresi nella remunerazione a corpo dall’importo contrattuale. ------------------
5. – Soccorso stradale.
E’ compreso nel corrispettivo del presente contratto il servizio di soccorso stradale, 24h su 24h, consistente nel traino del veicolo dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio nazionale, fino al centro di servizio presso cui riparare il veicolo stesso, oppure di usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco. Il servizio di assistenza provvede ad assistere il conducente ed i passeggeri nel caso di irreparabilità del mezzo, affinché possano proseguire il viaggio fino a destinazione ovvero rientrare in sede. Il servizio si attiva mediante chiamata telefonica al call center e deve essere eseguito entro tre ore dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di traffico sulla viabilità e per i cui ritardi il conducente dovrà essere avvisato.
6. – Autoveicolo sostitutivo.
L’Esecutore del Contratto è obbligato a mettere immediatamente a disposizione della Stazione Appaltante, nei casi appresso specificati, un autoveicolo sostitutivo della stessa marca, categoria e cilindrata, con immatricolazione non inferiore ad un anno e percorrenza non superiore ai 20.000 Km. Le percorrenze effettuate dal veicolo sostitutivo concorrono al chilometraggio complessivo previsto nel presente contratto. Il servizio è compreso nel corrispettivo contrattuale.----------------------------
a) furto totale – la sostituzione dell’autoveicolo deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla denuncia di furto, per un periodo di 60 giorni; trascorso detto termine, in caso di mancato ritrovamento e riconsegna dell’autoveicolo originario, AREA ha il diritto di trattenere l’autoveicolo sostitutivo fino alla scadenza contrattuale.
b) sostituzione per danno – qualora il veicolo noleggiato fosse ritenuto dal centro di
assistenza non riparabile a causa di danno grave, l’Esecutore del Contratto provvederà a sostituirlo con un altro autoveicolo della stessa marca, categoria e cilindrata, con immatricolazione non inferiore ad un anno e percorrenza non superiore ai 20.000 Km, entro tre giorni lavorativi dall’accertamento del danno La sostituzione dell’autoveicolo avverrà anche in caso di fermo-officina superiore a tre giorni, per il tempo strettamente necessario e fino alla riconsegna dell’autoveicolo originario.
7. – copertura assicurativa.
L’Esecutore del Contratto deve consegnare gli autoveicoli con le coperture assicurative e le garanzie riportate di seguito che dovranno essere prestate senza franchigia:
a) polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore (RCA), ai sensi del D.Lgs. 209/2005, Titolo X, per un massimale unico non inferiore a € 12.000.000,00 per sinistro; -------------------------------------------
b) polizza di assicurazione a copertura dei rischi incendio, furto e/o rapina totale e parziale, compreso il furto e/o danneggiamento di apparecchiature installate nell’autoveicolo alla data di consegna dello stesso; ------------------------------------------
c) danni accidentali (copertura KASKO);
d) eventi socio politici e naturali, atti vandalici, rottura vetri e cristalli; -----------------
e) danni causati da ignoti;
f) carta verde.
Le coperture assicurative devono avere validità sul territorio nazionale e su quello dei Paesi dell’Unione Europea nonché della Svizzera.---------------------------------------
In linea con le vigenti disposizioni di legge e contrattuali, le polizze assicurative dovranno essere integrate dalla copertura assicurativa infortuni dei conducenti e
delle persone trasportate per i capitali garantiti di € 150.000,00 per caso di morte e fino a € 150.000,00 per il caso di invalidità permanente. Le condizioni e franchigie innanzi esposte devono essere applicate anche alle vetture sostitutive. All’atto della consegna ogni veicolo dovrà essere dotato della documentazione comprovante la copertura assicurativa RCA, quali contrassegno, certificato e carta verde. --------------
I rinnovi assicurativi saranno inviati dall’Esecutore del Contratto alle sedi di AREA dove sono dislocati gli autoveicoli, entro i venti giorni antecedenti alla scadenza. Sono a carico dell’Esecutore del Contratto le responsabilità e conseguenze giuridiche e sanzionatorie degli eventuali ritardi di rinnovo e consegna. ----------------
8. – gestione sinistri.
L’Esecutore del Contratto dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi agli autoveicoli, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di assicurazione, fatta salva ogni eventuale responsabilità riconducibile ad AREA. Sarà obbligo di AREA segnalare all’Esecutore del Contratto tempestivamente il verificarsi del sinistro. L’Esecutore del Contratto provvederà ad assistere e guidare AREA nelle pratiche da intraprendere, quali ad es. la compilazione della constatazione amichevole di sinistro, denuncia, dichiarazione di furto, ecc.
9. – gestione contravvenzioni.
Le notifiche di eventuali contravvenzioni stradali devono essere inoltrate alla sede di assegnazione dell’autoveicolo, la quale provvederà direttamente all’assolvimento di quanto dovuto.
Articolo 14
(Oneri e obblighi a carico della Stazione Appaltante)
Sono a carico della Stazione Appaltante il rifornimento del carburante ed i lavaggi
esterni ed interni, controllo pressione dei pneumatici e riparazione forature. Inoltre sono inclusi piccoli interventi occasionali, se necessari, quali ad es. eventuali rabbocchi straordinari di olio e liquidi.
Articolo 15 (Riconsegna degli autoveicoli)
Alla scadenza naturale del presente contratto o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza anticipata, AREA riconsegnerà gli autoveicoli presso il centro di riconsegna indicato dall’Esecutore del Contratto, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatti salvi i percorsi chilometrici ed il normale stato di usura e invecchiamento. L’Esecutore del Contratto redigerà in contradditorio con il rappresentante di AREA il verbale di riconsegna degli autoveicoli, nel quale saranno annotati le loro condizioni. Eventuali situazioni accertate per il ripristino degli autoveicoli, non rientranti nel normale stato di usura e di invecchiamento e non conseguenti a sinistri regolarmente denunciati, sono addebitati ad AREA, previa accettazione della congruità di spesa, mediante fatturazione, salvo una franchigia per autoveicolo di € 250,00, oltre all’I.V.A..
Articolo 16
(Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)
Ai sensi dell’art.52, comma 1 della L.R. 07.08.2007, n.5 e dell'art.118, comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, l'Esecutore del Contratto è obbligato ad osservare e ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti per il settore e per la zona di esecuzione del contratto. L'Esecutore del Contratto è altresì obbligato a rispettare nei confronti dei predetti lavoratori tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, sanitaria, assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, tutela e sicurezza, nonché di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. Inoltre è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell’ambito della quota di servizio subappaltata. Al riguardo il subappaltatore, tramite l’Esecutore del Contratto, invia alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle sub-prestazioni la denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Altresì il subappaltatore invia al Responsabile Unico del Procedimento, tramite l’Esecutore del Contratto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dal C.C.N.L.
In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Esecutore del Contratto è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Qualora egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro tale termine, la Stazione Appaltante dispone il pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, secondo le modalità indicate nel precedente capoverso. ---------
L’Esecutore del Contratto ha reso in data la dichiarazione prevista dall’art.3, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 494/1996 s.m.i., nella quale attesta di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti i servizi di
.
Per ogni inadempimento dell’Esecutore del Contratto sugli obblighi innanzi esposti, accertati dagli enti competenti e con richiesta di pagamento nelle forme di legge, la
Stazione Appaltante dispone detto pagamento a valere sui ratei del corrispettivo ancora da liquidare ed in caso di insufficienza all'escussione della garanzia fideiussoria.
Ai sensi dell’art.3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. 494/1996, come modificato dall'art.86, comma 10, D.Lgs. 276/2003 e dall’art.20, comma 10, X.Xxx. 251/2004, nonché ai sensi dell'art.2 del D.L. 210/2002, convertito dalla L. 266/2002, l’aggiudicatario ha presentato il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) rilasciato da di , in data
, Prot. n.
.
Articolo 17
(Sicurezza e salute dei lavoratori)
L’Esecutore del Contratto è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, in particolare la normativa di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. L'Esecutore del Contratto ha depositato presso la Stazione Appaltante il documento unico di valutazione dei rischi.
Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'Esecutore del Contratto, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. -----------------------------
L’Esecutore del Contratto dovrà comunicare entro i dieci giorni precedenti la consegna del servizio il nominativo del responsabile della prevenzione e protezione.
Articolo 18
(Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale)
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 8.08.1994, n.490 e dal D.P.R. 3.06.1998, n.252, l’Esecutore del Contratto dichiara che non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sia in quanto nei suoi confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo misure di prevenzione (art.10, L. 575/1965) è non risulta applicata alcuna sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, sia in quanto ha reso la certificazione recante la dicitura antimafia di cui all'art.9 del D.P.R. 252/1998, rilasciata in data , Prot. CEW/ / / , dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .--------
Articolo 19 (Subappalto)
(da inserire se non indicate in fase di gara le prestazioni da subappaltare) L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, non avendo espresso in fase di partecipazione alla gara d’appalto la volontà di voler subappaltare. -----------------------------------------------------
(da inserire se indicate in fase di gara le prestazioni da subappaltare)
L’Esecutore del Contratto, ha dichiarato in fase di gara di voler subappaltare le seguenti attività: , rientranti entro il 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, come consentito dall’art.118, 2° comma, 4° periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, fermo restando i divieti previsti dall’art.10 della L. 31.05.1965, n.575, s.m.i.--------------------------------
La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Esecutore del Contratto. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine, l’autorizzazione si intende comunque concessa. -----------------------------------
Non saranno autorizzati subappalti ad altri soggetti che hanno partecipato alla gara, sia in forma singola od associata.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell’art.118, comma 2, punto 3) del D.Lgs. 163/2006 è fatto obbligo all’Esecutore del Contratto di depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltabili, unitamente alla documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine speciale (qualificazione) prescritti nel Bando di Gara in relazione alla relativa prestazione, nonché alla documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale prescritti all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della L. 31.05.1965, n.575 s.m.i.. Altresì l’Esecutore del Contratto deve inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L’Esecutore del Contratto deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’Esecutore del Contratto di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. Qualora l’Esecutore del Contratto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Articolo 19 bis
(Avvalimento)
A norma dell’art.24, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n.5 e dell’art.49 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163,, l’Esecutore del Contratto per poter soddisfare i requisiti di ordine speciale previsti nel Bando di Gara si è avvalso in …./tutto / …in parte dei requisiti di un soggetto ausiliario. In ordine a tali rapporti il contratto è eseguito esclusivamente dall’Esecutore del Contratto, tuttavia il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il soggetto ausiliario è responsabile in solido con l’Esecutore del Contratto nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle relative prestazioni incluse nel presente contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria.
Articolo 20
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.118, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, fatto salvo quanto previsto nell’art.116 del medesimo D.Lgs. 12.04.2006, n.163, sulle cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Esecutore del Contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Articolo 21 (Estensione del contratto)
AREA si riserva la facoltà di chiedere al fornitore del servizio, durante il periodo contrattuale, l’estensione del contratto di noleggio fino ad un massimo di n.2 autoveicoli. Nel caso di detti nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni contrattuali, salvo quelle appresso indicate. ------------------------------------
Qualora l’ordine avvenga entro un anno dalla data di stipula del contratto, il
maggiore importo del corrispettivo è determinato per ogni autoveicolo aggiuntivo in rapporto all’importo contrattuale originario, numero contrattuale degli autoveicoli e tempo contrattuale, salvo che non vi siano state oscillazioni sui prezzi e modelli di autoveicoli oggetto del contratto.
Per i veicoli ordinati dopo un anno dalla data di stipula del contratto, il maggiore importo come sopra determinato sarà rivalutato in considerazione di eventuali oscillazione dei prezzi di listino, qualora superiori al 2% del prezzo di listino in vigore alla data di stipula del contratto.
In caso di variazione dei modelli, il fornitore può proporre un modello alternativo, purchè della stessa categoria e caratteristiche similari, che AREA si riserva di accettare.
Articolo 22 (Risoluzione e recesso del contratto)
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e accertamento della loro regolare esecuzione. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Esecutore del Contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Altresì la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Esecutore del Contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss. della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.-----------------
La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Esecutore del Contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione e per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.------------------------------------
La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata qualora il Responsabile Unico del Procedimento accerti per fatto dell’Esecutore del Contratto un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto sarà anche esercitata per subappalti non preventivamente autorizzati della Stazione Appaltante. Altresì la risoluzione sarà applicata in caso di fallimento del fornitore del servizio e per specifiche cause indicate nel capitolato speciale d’appalto o in altri articoli del presente contratto . La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti. In caso di decesso dell’Esecutore del Contratto o interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora imprenditore individuale, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto con notifica agli eredi o aventi causa.
Articolo 23 (Contenzioso)
In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l’Esecutore del Contratto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono risolversi mediante transazione in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile e secondo le procedure dettate dall’art.239 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163,.-----
Articolo 24 (Definizione delle controversie)
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non
risolte mediante transazione, sono demandate all’autorità giudiziaria. -------------------
Articolo 25
(Norme legislative e regolamentari)
Si intendono espressamente richiamate nel presente contratto le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici, quali il D.Lgs. 12.04.2006,
n.163. sm.i., L.R. 07.08.2007, n.5, bando di gara, capitolato speciale d’appalto ed il Codice Civile per quanto riguarda la materia contrattuale.----------------------------------
Articolo 26 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, la Stazione Appaltante informa l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. ------------------------
Articolo 27
(Spese contrattuali, trattamento fiscale)
Sono a carico dell’Esecutore del Contratto tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle fiscali per valori bollati e registrazione, nonché i diritti di rogito, di scritturazione e di copia, il quale dichiara di accettarle e di aver provveduto in anticipo al loro deposito presso la Stazione Appaltante mediante assegno circolare non trasferibile emesso da Banca ,
in data , n. .
Sono altresì a carico dell’Esecutore del Contratto tutte le spese di bollo inerenti agli atti di gestione del servizio, dal giorno di consegna fino a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.----------------------------------------------
Articolo 28
(Registrazione)
Ai fini fiscali, le parti contraenti invocando l’art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi nella fattispecie dell’appalto di un servizio assoggettato all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). ----------------------
Articolo 29 (Approvazione del contratto)
Ai sensi dell’art.12, comma 2 e 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, il presente Contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo della sua eventuale approvazione da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante, il quale deve pronunciarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della verifica positiva da parte dell’Ufficio Controllo di Gestione, e, salvo richieste di chiarimenti o documenti, decorso tale termine il Contratto si intende approvato e diventa efficace a tutti gli effetti. Ai sensi dell’art.1341 del Codice civile le parti contraenti approvano specificatamente gli Art.5 (Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative); Art.9 (Penali); Art.11 (Pagamento del corrispettivo); Art.12 (Xxxxx e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto); Art.13 (Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza), Art.14 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie); Art.15 (Sicurezza e salute dei lavoratori); Art.16 (Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale); Art.17 (Obbligo di riservatezza); Art.20 (Risoluzione e recesso del contratto); Art.21 (Contenzioso); Art.22 (Definizione delle controversie); Art. 25 (Spese contrattuali, trattamento fiscale).---------------------
Come richiesto dalle parti contraenti, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto e formato il presente contratto, composto da n. facciate di carta resa legale compresi i x. xxxxx dell’ultima, dattiloscritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione.
Di questo Contratto ho dato lettura alle parti contraenti, tranne i documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, per i quali di comune accordo mi dispensano dalla lettura poichè dichiarano espressamente di averne piena ed esatta conoscenza, e, su mia domanda lo approvano e confermano integralmente, dichiarandolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono in fine della presente facciata ed a margine degli altri fogli come per legge.
AREA
L’Ufficiale Rogante