CONTRATTO
All. 1 C
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA OGLIASTRA
L’anno , il giorno del mese di , nella Sede provinciale di Lanusei sita in Xxxxxx Xxxxxx, Località Scal’ è Murta, davanti a me Dr. , Segretario Comunale, autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa a norma del D. Lgs n. 267/00, art. 97, comma 4, e a ricevere contratti nell’interesse della Provincia, sono comparsi e si sono costituiti:
- la Dr.ssa , nata a ( ) il 00.00.1900 Responsabile del Servizio della Provincia Ogliastra la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta a norma dell’art. 107 del D. Lgs 267/00, C.F. N° ;
- Sig , nato a il 00.00.0000, in qualità di legale rappresentante della Ditta Aggiudicataria con sede in
n. X .Xxx N. giusta procura agli atti ;
Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il mio con- senso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.
PREMESSO
• Con determinazione n. del 00.00.0000 veniva deciso di provvedere all’indizione della gara, me- diante procedura aperta, per l’ affidamento del Servizio di Vigilanza nelle sedi della Provincia O- gliastra per la durata di anni uno;
• con determinazione n. del , nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, sono stati approvati i verbali e disposta l’aggiudicazione del servizio di vigilanza di cui al bando di gara invia- to alla GUUE in data 00.00.0000;
• la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha
manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
• l’obbligo del l’aggiudicatario di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla con-
correnza dell’importo stabilito, come eventualmente aumentato o diminuito da parte della Provincia, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
• il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato da tutti gli atti di gara, ancorché non ma-
terialmente allegati, tra i quali, in particolar modo il capitolato speciale, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’aggiudicatario in sede di gara;
• l’aggiudicatario ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-
professionale richiesti per la partecipazione alla gara ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
• è stata incamerata la cauzione definitiva con polizza n. rilasciata dalla
Assicurazioni, sede di , per un importo pari ad € ;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e guardiania dei locali della Provincia Ogliastra presenti a Lanusei e a Tortolì.
Costituiscono oggetto del servizio le attività di sorveglianza e di controllo dei fabbricati e degli spazi interni compresi gli accessi. Tali interventi sono mirati a garantire la sicurezza del patrimonio e dei di- pendenti, amministratori, operatori e soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso agli uffici provinciali.
Il monte ore previsto per il servizio è pari a circa n. 12.000,00 ore annuali, da prestarsi secondo il calen- xxxxx concordato con il Servizio preposto e modulato secondo le esigenze dell’Ente.
La Provincia si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria, nel periodo di efficacia del pre- sente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel capitolato.
Art. 2 Importo
L’importo del servizio assunto dall’Istituto di vigilanza in argomento giusta l’offerta del 00.00.0000 è stabilita in € (Euro ) Iva esclusa.
Art. 3 Durata
Il contratto ha durata di mesi dodici con decorrenza dal giorno 00.00.0000, data di effettivo inizio del servizio.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio.
Art. 4 Obbligazioni specifiche dell’aggiudicatario
La ditta aggiudicataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, ad adempiere com- piutamente a quanto previsto nel capitolato speciale a cui si rinvia integralmente.
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in precedenza tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’erogazione dei servizi oggetto del contratto, non- ché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Art. 5 Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi saranno liquidati dalla Provincia con rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.
Nelle fatture, oltre l’indicazione del periodo al quale si riferiscono, dovranno essere riportate le ore di servizio effettivamente espletate nel mese di riferimento ed il numero di impegno, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
Art. 6 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Art.7 Penali
Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, i servizi oggetto dell’appalto siano espletati in modo non conforme alle prescrizioni previste dal capitolato e/o nell’offerta tecnica, l’amministrazione applicherà le penali specificatamente indicate nell’art. 9 del capitolato speciale e secondo le modalità ivi stabilite.
Art. 8 Risoluzione e recesso
Il Comune può risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione con raccomandata a/r, nei casi e con le modalità stabilite nell’art. 10 del capitolato speciale ed in particolare per:
• Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta anche a seguito di diffide forma-
li dell’amministrazione;
• Sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio per tre giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese;
• Inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
• Inosservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• Grave negligenza e frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• Subappalto globale del servizio;
• Fallimento e altra procedura concorsuale a carico della ditta;
• Ogni ulteriore inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che giusti- fichino la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere dall’appalto con preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 9 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
L’aggiudicatario dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa indicata all’art. 6 del capitolato speciale. Resta inteso che la validità ed efficacia di tale polizza è condizione essenziale per la Provincia e, pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicura- tiva di cui si tratta, il contratto potrà risolversi con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 10 Subappalto
L’aggiudicatario, nel rispetto dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 58 della L.R. 5/2007 e con- formemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle imprese di seguito indicate:
Articolo 11 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle ces- sioni stesse. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall’espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte della Provincia.
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Pro- vincia ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 12 Responsabile dell’appalto
Il sig. è individuato quale Responsabile dell’appalto di cui all’art. 8 del capitolato, con il compito di programmare, coordinare e controllare la gestione dei servizi facendo osservare al personale impiegato i compiti assegnati, di garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni di legge, alle norme del presente capitolato ed a quanto indicato nell’offerta tecnica. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero di telefono fisso , numero di telefono cellulare , numero di fax , indirizzo email .
Articolo 13 Foro competente
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e comunque relative ai rapporti tra l’aggiudicatario e la Provincia è inderogabilmente devoluta al Foro di Lanusei.
Art. 14 Utilizzo dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informa- zioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
I trattamenti dei dati avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori ma- teriali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 15 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre leggi in vigore, in quanto applicabili all’affidamento in oggetto.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte da me sottoscritto, redatto su sei facciate scritte per intero e parzialmente sulla settima facciata, previa lettura fattane dal sottoscritto Ufficiale Xxxxxxx, viene dalle parti approvato e sottoscritto.
La Ditta
Il Responsabile del Servizio
L’Ufficiale Rogante