Contratto di Assicurazione multirischio per attività economiche
SMART BUSINESS
Contratto di Assicurazione multirischio per attività economiche
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Informativa privacy
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Gruppo Assicurativo Amissima
Fasc. FA43201 – SMART BUSINESS ed. 02/2018
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
“RAMI ELEMENTARI” – POLIZZA SMART BUSINESS
(predisposta ai sensi dell’Art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il contratto è concluso con Amissima Assicurazioni S.p.A., società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo AMISSIMA, iscritto con il n. 050 all’Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l’IVASS ed assoggettata a direzione e controllo della Capogruppo Assicurativa AMISSIMA Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: ITALIA
- Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxx tel. 02.3076.1 – telefax. 02.3086.125 – sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00031 Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31 dicembre 2016, l’ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 281,1 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 61,9 milioni. L’indice di solvibilità è pari al 110,66% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza - Durata del contratto
In mancanza di disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax o P.E.C. (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale (sessanta giorni nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio), il contratto si intende tacitamente rinnovato, secondo quanto previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione, delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto sono:
• Settore A - Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, secondo quanto previsto dagli Artt. 15, 19 e 26 - Rischi assicurati – rispettivamente delle Sezioni I – Danni da Incendio e garanzie accessorie, II
– Danni da Furto e Garanzie accessorie e III - Cristalli.
• Settore B - Responsabilità Civile
La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza, secondo quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 - Rischi assicurati – rispettivamente delle Sezioni I - Responsabilità Civile verso Terzi e II - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.
• Settore C - Elettronica
La Società indennizza i danni materiali causati alle macchine elettroniche, secondo quanto previsto dall’Art. 53 - Rischi assicurati – del Settore C - Elettronica.
Avvertenza - Esclusioni di copertura
Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate nelle Norme che regolano l’assicurazione per ogni Settore di riferimento,
determinano i casi di inoperatività della copertura (Artt. 18, 21, 28, 48, 54, Garanzie Aggiuntive e Condizioni Speciali).
Avvertenza - Limitazioni di copertura - Franchigie e scoperti di polizza
Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall’applicazione di scoperti, franchigie, minimi non indennizzabili e sottolimiti di risarcimento come previsto dalla Scheda Allegata al Fascicolo Informativo, dal Glossario, dalle Garanzie Aggiuntive e dalle Condizioni Speciali.
Esempi di applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti di risarcimento:
a) Danno materiale accertato: € 1.000 Franchigia: € 150 - Indennizzo: € 850.
b) Danno materiale accertato: € 1.000 Scoperto 10% - Indennizzo: € 900.
c) Danno materiale accertato: € 600 Scoperto 10%, minimo non indennizzabile € 550 - Danno indennizzabile: € 50.
Avvertenza - Assicurazione parziale
In caso di assicurazione parziale, troveranno applicazione i criteri di indennizzo sanciti dall’Art. 1907 c.c., secondo quanto previsto dall’Art. 6 – Assicurazione parziale, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Avvertenza - Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi:
1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
2) se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno,
come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
3) nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.,
come indicato all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e Art. 5 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Esempio: bar che viene successivamente adibito anche a rivendita di tabacchi.
6. PREMI
Il premio va pagato alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all’Art. 2 –
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Per il pagamento del premio, possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale.
Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%.
Avvertenza - Il contratto può essere stipulato con durata poliennale; in tal caso sono previsti specifici sconti predisposti a fronte di tale poliennalità, con le seguenti modalità:
- 3 anni – sconto 3%;
- 5 anni – sconto 5%.
Avvertenza - Nel caso di polizza poliennale, a fronte della suddetta riduzione di premio il Contraente non può esercitare la facoltà di disdetta fino alla scadenza pattuita.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è
l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze
aventi premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta).
Avvertenza - è facoltà della Società o dell’intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
• sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale.
Avvertenza - Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad adeguamento, secondo quanto previsto dalla clausola di indicizzazione indicata all’Art. 14 – Adeguamento automatico, della Clausola di indicizzazione, valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.
7. RIVALSA
Avvertenza - È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c..
Avvertenza – L’Art. 27 – Rinuncia al diritto di rivalsa delle Norme che regolano l’assicurazione danni diretti e indiretti – Sezione III – Cristalli cita: La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
8. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza – Le Parti hanno la possibilità di recedere entro i termini previsti dall’Art. 7 - Facoltà di recesso, delle Norme che
regolano l’assicurazione in generale.
In caso di polizza annuale, emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione.
Avvertenza - Nel caso di polizza poliennale, a fronte della suddetta riduzione di premio il Contraente non può esercitare la facoltà di disdetta fino alla scadenza pattuita.
Avvertenza - In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C..
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
9. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.
L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c. (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Artt. 31, 50 e 59.
10. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.
11. REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali a carico del Contraente, sono:
• Settore A - Danni Diretti e Indiretti, Sezioni I – Danni da Incendio e Garanzie accessorie e II – Danni da Furto e Garanzie accessorie, pari al 22,25% del premio imponibile;
• Settore A - Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx, Sezione III – Cristalli pari al 21,25% del premio imponibile;
• Settore B - Responsabilità Civile, Sezioni I - Responsabilità Civile verso Terzi e II - Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera, pari al 22,25% del premio imponibile;
• Settore C - Elettronica, pari al 21,25% del premio imponibile
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto, anche via P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. Le Norme Comuni alle Sezioni ed ai singoli Settori disciplinano quali sono gli obblighi alla cui osservanza l’Assicurato deve attenersi in caso di sinistro (Artt. 31, 50 e 59), sanciscono i criteri relativi alla procedura da osservare per la valutazione del danno (Art. 32) e determinano i criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e per la determinazione del danno (Artt. 35 e 57).
13. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI
Informazioni sulla procedura reclami ex. art. 10 Regolamento Isvap n. 24/2008
Secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente - ad esempio Contraente, Assicurato, beneficiario o danneggiato, Associazione dei Consumatori - si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà in prima battuta sporgere formale reclamo per iscritto alla Compagnia assicuratrice, attraverso i seguenti canali:
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 –
00000 Xxxxxx
• a mezzo fax 02/00000000
• a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante,
• elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo semplificativo e
non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.
Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami relativi ai comportamenti degli Agenti (sez. A del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori
Amissima Assicurazioni S.p.A. gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti
dell’agente interessato.
Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari quali Banche, Intermediari Finanziari, (sez. D del Registro Unico Intermediari) , Broker (sez. B del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori.
Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad Amissima Assicurazioni S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.
Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:
• all’Ivass (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo
o via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
o xxx xxx 00.00.000.000,
o via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. Secondo quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Isvap n. 24/2008 potranno essere inviati all’IVASS:
a. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b. i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’Art. 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’Art. 7.
L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria.
• all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
• alla conciliazione paritetica, di cui il consumatore può avvalersi in presenza dei seguenti requisiti:
o non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo;
o richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non
superiore a 15.000,00 euro;
o assenza di risposta da parte dell’Impresa;
o diniego al risarcimento;
o offerta accettata solamente a titolo di acconto.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.
Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Mediazione; il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’Art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti). In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Il reclamante può anche ricorrere, in forma facoltativa, alla procedura di Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n. 162), la quale può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. ARBITRATO E PERIZIA CONTRATTUALE
Per l’accertamento relativo alle lesioni fisiche, le controversie di natura medica, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno a cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.
Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Mediazione civile
Si rammenta che il D. Lgs. n. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto Attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo
giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice
territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato.
La mediazione non si applica, invece, alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti.
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.
RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Avvertenza - la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 22 comma 8 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx l’apposita area riservata “Le mie polizze”, attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.
Consultando il sito internet, potrà conoscere le modalità di accesso all’area riservata.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADDETTI:
i titolari, i loro familiari coadiuvanti partecipanti all’attività, i dipendenti e gli apprendisti regolarmente assunti, nonché i lavoratori parasubordinati e chiunque altro presti la sua opera per l’Impresa - salvo gli appaltatori e propri dipendenti - a qualsiasi titolo, purché in regola con gli obblighi di Legge in vigore.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer e minielaboratori, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, terminali P.O.S., registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine ed impianti di telecomunicazione, di segnalazione, di prevenzione e di allarme, conduttori di collegamento; elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine.
Il tutto ad uso esclusivo e nei locali dell’attività assicurata indicati in polizza, non destinato a semplice deposito.
Sono inoltre escluse le apparecchiature elettroniche in vendita, produzione o riparazione che appartengono, se assicurate, alla
definizione “merci”.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
ATTIVITÀ ARTIGIANALE INDUSTRIALE:
attività svolta da impresa per la produzione, lavorazione, installazione e manutenzione di merci e prodotti ed in generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.
Ai fini di identificare, nella descrizione del rischio assicurato indicata in polizza, l’attività svolta, viene assegnato il codice A (tipo attività).
ATTIVITÀ COMMERCIALE:
attività svolta da impresa per la vendita e/o commercializzazione di merci e prodotti, munita di licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità, per la vendita al minuto, anche in forma ambulante, oppure all’ingrosso di merci e prodotti per i quali nell’esercizio non si effettui lavorazione, trasformazione od operazione di assemblaggio, fatta eccezione per gli esercizi destinati allo smercio di generi alimentari e per i quali la licenza o l’autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità preveda anche la produzione propria di generi venduti direttamente al consumatore.
Ai fini di identificare, nella descrizione del rischio assicurato indicata in polizza, l’attività svolta, viene assegnato il codice C (tipo attività).
ATTIVITÀ DI SERVIZI:
attività, diversa o ausiliaria di quelle artigianali, industriali o commerciali, svolta da impresa che effettua servizi, esclusi quelli professionali liberali o di sola consulenza.
Ai fini di identificare, nella descrizione del rischio assicurato indicata in polizza, l’attività svolta, viene assegnato il codice S (tipo attività).
BUONA FEDE:
principio sulla base del quale l’omissione o l’inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tale dichiarazione non sia frutto di dolo e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L’assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.
CONTENUTO:
l’insieme dei beni posti nei locali dell’Azienda, anche in diverse ubicazioni purché indicate in polizza, più precisamente:
a) arredamento - mobilio ed arredamento, cancelleria, registri, stampati, macchine d’ufficio; compresi oggetti d’arte e quadri
di valore singolo non superiore a Euro 5.000,00;
b) attrezzature - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze dell’attività assicurata;
c) macchinario - macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, nonché apparecchiature elettroniche come da specifica definizione;
d) merci - merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese di imposte di fabbricazione e di diritti doganali, ed esclusi
esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Fasc. FA43201 – SMART BUSINESS ed. 02/2018
Sono tollerate per queste ultime le seguenti quantità:
• 1 Kg. di “esplodenti”;
• 500 Kg. di “infiammabili” (non tenendo conto di quelli in serbatoi completamente interrati);
• 500 Kg. di “merci speciali” (non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito). Non si tiene conto di “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali” esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
Sono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata nonché metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, le pietre preziose, perle naturali e di coltura, sino al 10% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di Euro 3.000,00 nonché apparecchiature elettroniche e veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso i locali dell’esercizio dell’assicurato non in circolazione su strade e/o aree ad uso pubblico o ad esse equiparate, per lavori di riparazione e/o manutenzione;
f) valori - valuta a corso legale, nazionale od estera (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, carte valori, valori bollati e postali, biglietti di lotterie, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo e qualsiasi altra carta rappresentante valore, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 3.000,00;
g) cose particolari:
1. archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2. modelli: modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili;
sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 7.000,00, senza tenere
conto del valore a nuovo, d’affezione, artistico e scientifico e di ogni altro danno indiretto o conseguenziale.
Non sono compresi nel Contenuto:
• gli oggetti in genere di pietre e/o metalli preziosi sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti, salvo quanto previsto alla lettera d) - merci;
• gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali che, limitatamente alla Responsabilità Civile, gli animali.
CRISTALLI:
lastre di vetro, cristallo, mezzo cristallo e altri materiali trasparenti, specchi, purché stabilmente installati al fabbricato e/o su arredamento e/o attrezzature assicurate.
DANNO BIOLOGICO:
tipologia di danno derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Esso si configura indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito o mancato guadagno.
ESERCIZIO:
il luogo situato in territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, dove l’assicurato svolge la propria attività
lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
FABBRICATO:
l’intera costruzione edile o parte della stessa, occupata dall’Impresa assicurata comprese le relative quote di proprietà comune nonché dipendenze anche se separate purché realizzate nel fabbricato di cui fanno parte i locali dell’Impresa o negli spazi ad esso adiacenti, compresi inoltre infissi, impianti fissi di servizio ed in particolare impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese le tinteggiature, escluso quanto indicato nella definizione “macchinario”, “attrezzatura” ed “arredamento”.
a) Ai fini e per l’efficacia delle garanzie di cui al Settore A - Xxxxx Xxxxxxx - Sezione I - Incendio e Garanzie Accessorie, il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
• solai ed armature del tetto comunque costruiti.
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
1. le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area
coperta dal fabbricato stesso;
2. i materiali nelle porzioni di pareti esterne, quando la loro superficie non supera 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
3. le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
4. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
5. i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.
b) Ai fini e per l’efficacia delle garanzie di cui al Settore A - Danni Diretti - Sezione II - Furto e Garanzie Accessorie, il fabbricato dei locali contenenti gli enti assicurati deve essere costruito in muratura di laterizi o cemento armato ed elevato a più piani fuori terra, oppure, se elevato ad un solo piano, anche parzialmente, abbia la linea di gronda del tetto situata ad altezza, in linea verticale, non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, vetrocemento armato, senza lucernari, fatta eccezione di quelli in vetro antisfondamento.
Le sopraindicate caratteristiche costruttive del fabbricato influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull’aggravamento del rischio (Artt. 1 e 4).
FRAGILI:
Serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce alcun indennizzo.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PORTAVALORI:
l’Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell’Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all’attività
assicurata.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
la forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c..
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. Il suo ammontare, essendo espresso in percentuale sul danno, non è definibile a priori.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A..
VALORE A NUOVO:
criterio di valutazione in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell’indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati. Il valore assicurato corrisponde:
• per i fabbricati, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
• per attrezzature, macchinari e arredamento, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove od equivalenti per rendimento economico o alla spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
• per le merci, al valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così
formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate;
VALORE INTERO:
la forma assicurativa che copre la totalità dei beni assicurati e che comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale, come previsto dall’articolo dall’Art. 1907 c.c., qualora risulti dalle stime che al momento del sinistro era assicurato un valore inferiore.
Informativa privacy
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.
I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile);
B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:
a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CARD; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.
c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo AMISSIMA, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.
Fasc. FA43201 – SMART BUSINESS ed. 02/2018
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative
alla Riassicurazione.
In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
La informiamo che l’Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
• di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
• di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento;
• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
• Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
• Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della
Società e presso l’Ufficio del Garante.
• Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la
Sede della Società.
• Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).
Condizioni generali di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o
dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, r
elative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come
previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è intermediata la polizza oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi assicurativi di un anno, salvo contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c..
Art. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – ASSICURAZIONE PARZIALE
(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 7 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione.
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla
scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione.
Per sinistro
a) Nel caso in cui il Contraente/Assicurato è un “consumatore”:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
b) Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non è un “consumatore”:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Art. 8 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 12 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni, come previsto dall’Art. 1910 c.c..
Art. 13 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 12, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio risultano operanti più assicurazioni che agiscano sulla base della medesima operatività, il Contraente o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a
ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Quando sono previsti scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall’importo così calcolato.
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE
Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza
Art. 14 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto.
Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
SETTORE A - DANNI DIRETTI E INDIRETTI
Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx
SEZIONE I - DANNI DA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 15 – RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti volanti e veicoli spaziali in genere - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con la franchigia indicata nella Scheda Allegata, esclusi quelli appartenenti al Contraente o
all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo, gas o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente
parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui questi debbano rispondere ai sensi dell’Art. 1900 c.c.;
12. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio.
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
13. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
14. attrezzature, merci ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda.
Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
15. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
16. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite della somma indicata nella Scheda Allegata;
17. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.
RICORSO TERZI
18. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera c).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i
documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c..
MERCI IN REFRIGERAZIONE
19. A deroga dell’Art. 18 lett. c) la Società risponde, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione
a causa di:
a) mancato od anormale mantenimento della temperatura;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti:
c) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
d) a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
In conseguenza al punto d), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 6 ore da quando l’Assicurato, venuto a
conoscenza del sinistro, abbia dato immediato avviso alla Società con il mezzo ritenuto più idoneo.
In caso di presenza di sistemi di controllo, la garanzia ha effetto a condizione che:
1. esistano sistemi di controllo come indicato in polizza in sede di stipulazione della stessa;
2. tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
3. il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
4. l’Assicurato ne dia immediato avviso alla Società con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
Questa garanzia è prestata con scoperti, minimi e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
Art. 16 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 26.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 260.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 17 – BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 18 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
b) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
d) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente
previsti in polizza, salvo quanto previsto all’Art. 15 punto 16);
e) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
f) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
g) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
h) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
i) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.
j) dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
CONDIZIONI SPECIALI
Valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati
Relative al Settore A - Sezione I - Danni da Incendio e Garanzie Accessorie
FARMACIE
Fustelle farmaceutiche
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione Contenuto, lettera f) valori, se le fustelle farmaceutiche sono riposte in contenitore antincendio, la somma assicurata ad esse riferita si intende elevata sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
GARANZIE AGGIUNTIVE
Sempre valide ed operanti
Relative al Settore A - Sezione I - Danni da incendio e garanzie accessorie
AC - ACQUA CONDOTTA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni alle merci poste a meno di 12 cm. dal suolo, nei locali interrati e seminterrati;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati.
Questa garanzia è prestata con franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
RG - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
Qualora sia assicurato il Fabbricato, la Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all’evento dannoso (acqua condotta), sempre che l’evento stesso sia indennizzabile a termini di polizza.
Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. Questa garanzia è prestata con scoperti, minimi e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
AT - EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La società non risponde dei danni:
causati da:
a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo;
e) cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati;
subiti da:
f) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
h) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
i) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto;
l) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
m) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Questa garanzia è prestata con scoperti, minimi, massimi e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
A parziale deroga delle lettere l) e m) la Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali:
• serramenti, vetrate e lucernari in genere,
• lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria.
Si precisa altresì che ai fini di tale copertura:
• le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili con la presente garanzia;
• sono esclusi i danni a pannelli solari, pannelli fotovoltaici;
• in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quella indicata nella Scheda Allegata.
SN - SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all’impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo
totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.
Questa garanzia è prestata con franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
SP - EVENTI SOCIO POLITICI - ATTI VANDALICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica);
La Società indennizza altresì gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche a seguito di calamità naturali, inondazione o frana;
b) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
f) di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo.
Questa garanzia è prestata con scoperti, minimi, massimi e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
FE - FENOMENO ELETTRICO
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose, impianti ed alle apparecchiature elettroniche ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’azienda.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
d) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Questa garanzia è prestata con franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
SF - SVILUPPO DI FUMI - GAS - VAPORI
La Società indennizza i danni da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti alla Sezione I del presente Settore A), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse.
Questa garanzia è prestata con franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
SEZIONE II - DANNI DA FURTO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 19 – RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
3) furto commesso con uso di chiave autentica, anche elettronica, smarrita o sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale fino alle ore 24 del giorno successivo alla denuncia;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione di Contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo.
La garanzia è estesa ai furti commessi:
d) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
e) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse
- e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
f) mediante rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.
L’assicurazione comprende inoltre:
1. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose ed i valori assicurati quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
2. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
3. i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
4. l’estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l’Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all’interno dei locali indicati in polizza;
5. il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
• il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
• il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni
nell’interno dei locali stessi.
6. il furto, la rapina e l’estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di
terrorismo o di sabotaggio, con l’applicazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata;
7. il furto, la rapina e l’estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell’attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell’area recintata
di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell’assicurazione nonché quando si trovino temporaneamente presso
terzi per riparazione e/o manutenzione, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
8. il furto, la rapina e l’estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
PORTAVALORI
fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza, sono assicurati i valori contro:
a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’azienda, purché di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 75 anni, mentre al di fuori dei locali indicati in polizza detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Questa garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”.
Art. 20 – MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm2.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
Qualora in caso di furto dovesse risultare che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quanto sopra indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 21 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d’aria, xxxxxxx ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone, del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall’autore del sinistro;
f) alle cose contenute nelle eventuali vetrine o vetrinette ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
h) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
j) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
k) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
l) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza.
Art. 22 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al
netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma ed i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 7.
Art. 23 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il
diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 24 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari ai 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 11.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 25 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i
xxxxx, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
CONDIZIONI SPECIALI
Valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati
Relative al Settore A - Sezione II - Danni da Furto e Garanzie Accessorie
1. TABACCHERIE
Merci trasportate (tabacchi)
Se indicato in polizza un importo per “Portavalori” come previsto dall’Art. 19 – Xxxxxx assicurati, la garanzia si intende prestata
anche per “tabacchi” fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
Distributore automatico di merci
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 19 – Xxxxxx assicurati, durante le ore di chiusura diurna e serale con esposizione dopo le ore 8 fino alle ore 24 e notturna dell’esercizio dopo le ore 24 fino alle ore 8, l’assicurazione, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata, comprende inoltre il furto di merci e denaro riposti in distributori automatici, installati a Norme di Legge, posti all’interno del locale con apertura per il prelievo delle merci dall’esterno mediante luci dei serramenti di metallo o lega metallica con caratteristiche previste nell’Art. 20 – Mezzi di chiusura dei locali oppure all’esterno purché stabilmente ancorati al suolo o muro di pertinenza dei locali assicurati sempreché il distributore sia dotato di blindatura antieffrazione.
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che il furto sia stato perpetrato mediante rottura o scasso delle difese dei distributori automatici sopra descritte e sono esclusi i danni o guasti cagionati dai ladri al distributore automatico per commettere il furto o tentare di commetterlo.
2. FARMACIE
Fustelle farmaceutiche
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione Contenuto, lettera f) valori, se le fustelle farmaceutiche sono riposte in cassaforte o armadio corazzato, la somma assicurata ad esse riferita si intende elevata fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
3. COESISTENZA DI RICEVITORIA E SLOT MACHINE
Se con l’attività assicurata indicata in polizza dovesse coesistere servizio di Ricevitoria del Lotto, Superenalotto e Totocalcio e/o Slot
machine, l’assicurazione è prestata con applicazione di scoperti e minimi indicati nella Scheda Allegata.
GARANZIE AGGIUNTIVE
Sempre valide ed operanti
Relative al Settore A - Sezione II - Danni da furto e garanzie accessorie
MU - MANCATO UTILE, DANNI INDIRETTI o CONSEGUENZIALI
La Società, fermo quanto disposto dall’Art. 43, indennizza:
1. in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile a termini di polizza, un importo pari alla somma indicata nella Scheda Allegata;
2. le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
3. le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo della somma indicata nella Scheda Allegata;
4. le spese sanitarie documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici ed esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di xxxxxx o rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza, con il massimo della somma indicata nella Scheda Allegata;
5. le spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o sottratte in occasione di furto, rapina od estorsione, commessi o tentati, compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
SEZIONE III - CRISTALLI
Art. 26 – RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. 18 e 21, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e simili (comprese le cornici purché a seguito di rottura della lastra), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato;
b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di
legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da xxxxxxxx.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alle Sezioni I – Danni da Incendio e Garanzie Accessorie e II – danni da Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.
Questa garanzia è prestata con franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
Art. 27 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che
l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Art. 28 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende le rotture:
a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosione, da gelo;
c) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre o esenti da difetti;
d) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
Art. 29 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società le somme assicurate potranno essere reintegrate negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 7.
Norme comuni alle Sezioni I - II - III del Settore A
Art. 30 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 31 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto
dalla legge ai sensi dell’Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915
c.c..
Art. 32 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società come disciplinato al successivo Art. 33.
Art. 33 – XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, CONSULENTE, INGEGNERE, ARCHITETTO
La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito, Consulente, Ingegnere ed Architetto che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 32 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata.
Art. 34 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 31;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 35;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di xxxx, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel
verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 35 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente a fabbricati, attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina:
• per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
• per attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
• per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate;
• le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 6.
Relativamente alla Sezione I - Danni da Incendio - qualora risultino danneggiate “merci vendute” in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo per tali merci, con il limite indicato nella Scheda Allegata, sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
Relativamente alla Sezione II - Danni da Furto e Garanzie accessorie - l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Art. 36 – TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di
ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 37 – RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Art. 38 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 39 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’Art. 4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 40 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 41 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui agli Artt. 18 lett. j) e 21 lett. c) e d).
Art. 42 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 43 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 44 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Art. 45 - TOLLERANZA VARIAZIONE ADDETTI
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti, nel
corso dell’annualità, risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto inizialmente dichiarato in polizza.
Al termine dell’annualità il Contraente o l’Assicurato dovrà comunicare l’effettivo numero degli addetti previsto per l’annualità successiva.
SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE
Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
Art. 46 - RISCHI ASSICURATI (Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.)
La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l’attività principale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che:
1) possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2) ricada sull’Assicurato anche per danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell’Assicurato stesso. Questa garanzia è valida a condizione che la quota dei lavori ceduti non sia superiore al 50% del valore di ogni singola opera.
L’assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:
a) dalla proprietà e conduzione dei fabbricati indicati in polizza e dei relativi impianti, in cui l’assicurato svolge l’attività dichiarata nonché quelle complementari e sussidiarie, ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni.
Sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali – escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture; per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con la franchigia indicata nella Scheda Allegata;
b) da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti in cui si svolge l’attività dichiarata e le attività complementari e sussidiarie, gestione e manutenzione dell’impianto dì riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest’ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei lavori stessi;
c) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell’azienda, nonché di
antenne ricetrasmittenti, pannelli solari e fotovoltaici;
d) dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività dichiarata in polizza e in essa specificamente indicati;
e) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di
veicoli a motore;
f) dall’impiego da parte degli addetti di biciclette, ciclofurgoncini e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
g) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento o smontaggio di stand; limitatamente ai commercianti ambulanti, per l’allestimento e smontaggio di stand e tendoni, la garanzia è prestata, limitatamente ai danni a cose, sulla base di franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata;
h) dall’uso autorizzato, nei locali dell’esercizio, di armi esclusivamente per difesa personale;
i) dalla proprietà o possesso di cani da guardia; questa garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia indicata nella Scheda
Allegata;
j) dall’attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell’impresa ed esplicata nell’ambito dell’esercizio assicurato;
k) dall’esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
l) dai servizi sanitari aziendali, prestati in infermerie e posti di primo soccorso all’interno dell’esercizio, compresa la
responsabilità personale degli addetti al servizio;
m) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
n) dalla proprietà e dalla gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di
distributori di proprietà di terzi; nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
o) dalla gestione della mensa aziendale e spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che l’assicurazione vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti. Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
p) dall’organizzazione di gite aziendali, con l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli
imputabili al vettore;
q) dall’organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nei luoghi riferiti all’esercizio;
r) di quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati;
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata;
s) dall’organizzazione di visite all’impresa, di manifestazioni organizzate dall’impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’impresa stessa;
t) da Responsabilità Civile personale e diretta dei familiari coadiuvanti nello svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali), anche per i danni a:
u) dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in occasione di
lavoro o di servizio;
v) coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione a scopo di istruzione nell’ambito di regolari corsi di addestramento organizzati da Regioni o da altri Enti Pubblici;
w) subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p. nonché i titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
x) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di
carico e scarico oppure complementari all’attività assicurata;
y) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all’assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell’azienda assicurata, per fatti non riconducibili a loro responsabilità;
z) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata.
L’assicurazione vale anche per:
aa) la responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato - compresi Xxxxxx, Dirigenti e lavoratori parasubordinati - per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’impresa assicurata sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 c.p..
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell’Assicurato.
CONDIZIONI SPECIALI
Valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati
Relative al Settore B - Sezione I - Responsabilità civile verso terzi
1. XXXXXXXXXX, STIRERIE e TINTORIE
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 48 lettera e), limitatamente alle attività di Lavanderia, Stireria e/o Tintoria, la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con l’applicazione di franchigie e limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
Non sono compresi i danni a capi in pelle, similpelle, pelliccia naturale o artificiale (ecologica) e tappeti.
2. PARRUCCHIERI e ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI
L’assicurazione, limitatamente alle attività di istituto di trattamenti estetici - parrucchiere per uomo o donna, comprende anche:
a) i danni cagionati in occasione di servizi professionali prestati a domicilio dei clienti;
b) i danni corporali derivanti dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione e il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall’applicazione o dal trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Xxxxxx intendersi esclusi i danni da difetto originario dei prodotti cosmetici applicati. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
c) i danni a capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti permanenti, previa applicazione delle franchigie e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Allegata.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’impresa, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
3. FARMACIE (estensione alla responsabilità civile professionale)
a) Oggetto dell’assicurazione
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 46 – Rischi assicurati (Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio della Farmacia assicurata.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti, ed opera solo ed esclusivamente se l’Assicurato e/o il suo dipendente e/o la persona della quale debba rispondere, al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione di Farmacista ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di Xxxxx.
L’operatività della polizza è subordinata al fatto che l’Assicurato e/o il suo dipendente e/o la persona della quale debba rispondere non sia sospeso, al momento del comportamento colposo, dall’esercizio della professione.
L’assicurazione si intende operante anche per i danni derivanti:
1. dalla proprietà di apparecchi medicali e presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi, a condizione che l’Assicurato adempia alla manutenzione come prescritto dalla casa costruttrice degli stessi. Si intendono esclusi i danni da errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
2. dalla vendita di prodotti previsti dal provvedimento CIP 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all’utente dall’Assicurato stesso.
b) Inizio e termine della garanzia
Ad integrazione e/o parziale deroga delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale nonché delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile – Sezione I (RCT) e limitatamente a quanto previsto dalla presente Condizione Speciale, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante tale periodo.
L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di
risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun fatto e/o circostanza che possa far supporre il sorgere di un obbligo di
risarcimento per danno a lui imputabile.
c) Limiti di risarcimento
La presente assicurazione (Condizione Speciale) è prestata fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata,
indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’assicurato nello stesso periodo.
d) Xxxxxx esclusi
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 48 – Esclusioni e specificamente per quanto previsto nella presente Condizione
Speciale, l’assicurazione r.c.t. non comprende i danni:
1. derivanti da fatti e/o circostanze noti all’Assicurato al momento della stipula della polizza;
2. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di referti, prenotazioni o ricette mediche;
3. da furto, rapina o incendio;
4. da uso di apparecchiature laser e/o per le quali è richiesta abilitazione non prevista dalla professione di Farmacista;
5. che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di Leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione;
6. derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla Legge;
7. dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate.
e) Coesistenza di altre assicurazioni
Qualora esista altra polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da altri soggetti che assicura il Contraente / Assicurato nonché il personale sia dipendente che libero professionista, la presente assicurazione agirà in eccesso ai massimali garantiti dalla/e polizza/e sopra indicata/e e comunque fino alla concorrenza del massimale del presente contratto nei limiti previsti alla precedente lettera c) – Limiti di risarcimento.
f) Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell’art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i
xxxxx, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
g) Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull'assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.
h) Franchigia frontale
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia, per singolo sinistro, indicata nella Scheda Allegata.
Resta inteso che tale franchigia riguarda esclusivamente la garanzia responsabilità civile professionale prevista dalla presente Condizione Speciale.
i) Definizione di “Sinistro”
Ad integrazione della Definizione di “Sinistro” prevista nel Glossario, limitatamente a quanto previsto dalla presente Condizione Speciale, per sinistro si intende:
la richiesta di risarcimento relativa all’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione pervenuta durante la vigenza della polizza.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Art. 47 - RISCHI ASSICURATI (Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro - R.C.O.)
La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e
D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata nella Scheda Allegata.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Non costituisce motivo di decadenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
La presente garanzia si intende estesa anche a tutti coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono inoltre equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla c.d. “Legge Biagi”) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
GARANZIE AGGIUNTIVE
Sempre valide ed operanti
Relative al Settore B - Sezioni I e II - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)
RS - RISCHIO DELLO SMERCIO
(Valida per tutte le attività previste in tale prodotto tranne Elettricista e Idraulico - Termotecnico)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 46, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi causati dalle cose vendute, compresi i danni all’acquirente, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Per lo smercio di prodotti alimentari o galenici la garanzia comprende anche quello di generi di produzione propria venduti nello stesso esercizio.
L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
PI - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE EX LEGE 05.03.1990 N. 46
(Valida esclusivamente per le attività di Elettricista e Idraulico - Termotecnico)
A parziale deroga dell’Art. 48 lettera m), l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’Art. 1 della Legge 05.03.1990 n. 46 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’Art. 2 della Legge stessa e vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.
L’assicurazione non comprende i danni:
• agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo.
L’assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati
alla Società non oltre ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Limitatamente ai danni a cose, l’assicurazione è prestata con l’applicazione di scoperti, minimi e massimi risarcimenti indicati nella Scheda Allegata. Per quanto riguarda i danni a persone, valgono le condizioni della Sezione di RC.
PO - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA GENERICA
(Valida esclusivamente per le attività di Elettricista e Idraulico - Termotecnico)
A parziale deroga dell’Art. 48 lettera m), l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione non comprende:
− i danni alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o loro mancato uso;
− i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
− i danni da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
− i danni da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
− i danni conseguenti e/o derivanti da attività di installazione di impianti destinati ad edifici previsti dal D.M. 37/2008;
− i danni conseguenti e/o derivanti da attività di autoriparazione previste dalla L. 122/1992;
− i danni derivanti e/o conseguenti alla rovina di immobili rientranti nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 1669 c.c..
L’assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Limitatamente ai danni a cose, l’assicurazione è prestata con l’applicazione di scoperti, minimi e massimi risarcimenti indicati nella Scheda Allegata. Per quanto riguarda i danni a persone, valgono le condizioni della Sezione di RC.
EE - ESTENSIONI VARIE RCT
(Valida per tutte le attività)
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 46 - Rischi assicurati, sono compresi anche i danni:
1. diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; questa Garanzia Aggiuntiva non opera qualora ricada negli obblighi di cui alla Legge 990 del 31.12.69;
2. diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata;
3. diretti e materiali a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, durante i lavori presso terzi;
4. alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che, per volume e peso, non possono essere rimosse;
5. cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile;
6. cagionati a terzi da lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, purché in regola con le norme di Legge e rientranti nel numero degli addetti complessivamente previsto in polizza;
7. cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo, purché in regola con le norme di Xxxxx e rientranti nel numero degli addetti complessivamente previsto in polizza; la garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti della presente garanzia opzionale sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell’Assicurato sempreché dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale;
8. sofferti dai clienti dell’Assicurato se esiste servizio di guardaroba con relativo rilascio di contromarca, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’Azienda e consegnate dall’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’Art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate.
L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
9. da responsabilità civile derivante al responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche;
10. da responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi, con esclusione delle multe e delle ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
Tale Garanzia è prestata previa applicazione degli scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti nella Scheda Allegata.
Norme comuni alle Sezioni I - II del Settore B
Art. 48 - ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto ed a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore nonché da impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
h) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
i) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
j) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato (salvo i lavoratori parasubordinati) e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
k) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento
dell’attività assicurata;
l) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
m) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
o) derivanti all’Assicurato ai sensi dell’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
p) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 c.c.;
q) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività
esercitata ed assicurata;
r) causati da cose vendute o consegnate negli esercizi per la vendita all’ingrosso;
s) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
t) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
u) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
v) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.
L’assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:
z) da detenzione od impiego di esplosivi;
aa) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività
assicurata;
bb) derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; cc) derivanti da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
dd) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, maturati o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
ee) dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
ff) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.
Art. 49 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le
persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto previsto dall’Art. 46.
Art. 50 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c..
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di
natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio
sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c..
Art. 51 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 52 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei. L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
SETTORE C – ELETTRONICA
Norme che regolano l’assicurazione Elettronica
Art. 53 – RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche in uso dell’Assicurato anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso.
Sono escluse apparecchiature portatili, quelle relative a pannelli fotovoltaici e solari, apparecchiature elettroniche in vendita, produzione e/o riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata;
2) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile a termini di polizza e costituite da:
a. le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
b. le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
c. le spese di trasporto dell'apparecchiatura elettronica.
Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
3) le spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata. Il pagamento sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata;
4) le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residuati del sinistro fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati previa applicazione della franchigia ed entro il limite espresso nella Scheda Allegata.
Art. 54 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
b) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
c) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
d) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore
delle cose assicurate;
e) i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi elettronici assicurati;
f) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
g) le spese direttamente od indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi;
h) i guasti conseguenti a guasti meccanici o elettrici, che non siano causati da un evento esterno;
i) i danni a tubi e valvole elettronici nonché a lampade adibite all’illuminazione dei locali ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) i danni per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
l) i danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
m) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
n) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
o) i danni da eventi previsti nel Settore A;
p) I danni e/o perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o derivanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• uso non autorizzato delle apparecchiature e dei sistemi informatici;
• perdita di funzionalità operativa dati a software;
q) i danni a conduttori esterni alle cose assicurate;
r) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.
ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA
Ad integrazione di quanto previsto in precedenza, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
• aggiornamento tecnologico dell’impianto;
• danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.
Art. 55 – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste dal costruttore.
Art. 56 – VALORE ASSICURABILE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione dei costo di rimpiazzo a nuovo.
Art. 57 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare
l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) detratto l’importo come ad A) 2) a meno che la Società non si
avvalga delle facoltà di cui all’Art. 59 lettera d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), detratto l’importo stimato come a B) 2).
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure a questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), detratto l’importo stimato come a B) 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il
valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo
rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 58 – CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Art. 59 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c..
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c..
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta dei sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ed indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
L’attività destinata alla riparazione del danno può essere intrapresa subito dopo l’avviso di cui al punto b); prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 60 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto
all’indennizzo.
Art. 61 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 59;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 57;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’Art. 59 e
successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 62 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più
sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Art. 63 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 64 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in
particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 65 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 66 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 54 lettera a).
SCHEDA ALLEGATA
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Per i danni derivanti da un’unica causa la franchigia prevista per le tipologie di eventi sotto riportati si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e qualunque sia la garanzia interessata.
Per le garanzie sotto indicate valgono le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo/risarcimento indicati a fianco di ciascuna di esse.
SETTORE A – DANNI DIRETTI E INDIRETTI | ||
SEZIONE I – DANNI DA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE | ||
GARANZIA | FRANCHIGIA/SCOPERTO (per singolo sinistro) | LIMITI DI INDENNIZZO |
GARANZIE BASE | ||
Urto di veicoli stradali o natanti | Euro 150,00 | = |
Merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine presso terzi | Euro 150,00 | 5% della somma assicurata per il Contenuto |
Euro 150,00 | Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
spese per il rimpiazzo di combustibile | ||
Danni al contenuto presso mostre, fiere, mercati | Euro 150,00 | 20% della somma assicurata per il Contenuto con il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Interruzione di esercizio | Euro 150,00 | 20% dell’indennizzo previsto per il danno che ha provocato l’interruzione |
Ricorso terzi | Euro 150,00 | Il massimale indicato in polizza; per i danni da interruzione di esercizio, sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso |
Merci in refrigerazione | Scoperto 10% con minimo di Euro 150,00 | Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
CONDIZIONI SPECIALI | ||
Farmacie – fustelle | Euro 150,00 | Euro 5.000,00 |
GARANZIE AGGIUNTIVE relative alla Sezione I | ||
AC – Acqua condotta | Euro 150,00 | Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; per danni a merci poste in locali interrati o seminterrati, 10% del valore assicurato per il contenuto con il massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
RG – Ricerca e riparazione guasti | Euro 150,00 | Euro 2.500,00 per sinistro ed Euro 5.000,00 per anno assicurativo |
AT – Eventi atmosferici | Scoperto 10%, minimo Euro 250,00, massimo Euro 5.000,00; nessuna franchigia o scoperto per grandine sui fragili | 70% del valore assicurato da ciascuna partita; per grandine sui fragili, 10% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
GARANZIA | FRANCHIGIA/SCOPERTO (per singolo sinistro) | LIMITI DI INDENNIZZO |
SN – Sovraccarico neve | Euro 150,00 | Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
AV – Eventi socio politici-atti vandalici | Scoperto 10%, minimo Euro 250,00, massimo Euro 5.000,00 | 60% del valore assicurato di ciascuna partita |
FE - Fenomeno elettrico | Euro 150,00 | 20% del valore assicurato per il Contenuto per singolo sinistro, con il massimo di Euro 10.000,00 |
SF – Sviluppo di fumi, gas, vapori | Euro 150,00 | 20% dell’indennizzo previsto per il danno che ha provocato lo sviluppo di fumi, gas, vapori |
SEZIONE II – DANNI DA FURTO E GARANZIE ACCESSORIE | ||
Guasti cagionati dai ladri | Euro 150,00 | Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Atti vandalici commessi dagli autori del furto | Euro 150,00 | Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Furto, rapina ed estorsione in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa | Euro 150,00 | La somma assicurata Furto |
Furto, rapina ed estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura posti nelle minori ed esclusive dipendenze | Euro 150,00 | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di Euro 3.000,00 per singolo sinistro |
Furto, rapina ed estorsione di merci presso terzi | Euro 150,00 | 10% della somma assicurata Furto |
Portavalori | Euro 150,00 | La somma assicurata Portavalori |
CONDIZIONI SPECIALI | ||
Tabaccherie – merci trasportate | Euro 150,00 | 30% della somma assicurata per Portavalori |
Tabaccherie – distributore automatico di merci | Euro 150,00 | 5% della somma assicurata Furto con il massimo di Euro 500,00 |
Farmacie – fustelle | Euro 150,00 | Euro 5.000,00 |
Coesistenza di ricevitorie e slot machine | Euro 150,00 | La somma assicurata Furto |
GARANZIE AGGIUNTIVE relative alla Sezione II | ||
MU – mancato utile, danni indiretti e conseguenziali | Euro 150,00 | 20% dell’indennizzo Furto per mancato utile; 5% della somma assicurata Furto per ammortamento titoli; Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo per sostituzione delle serrature; Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per spese sanitarie; 10% della somma assicurata Furto con massimo di Euro 3.000,00 per riparazione o ricostruzione di cose particolari danneggiate o sottratte. |
GARANZIA | FRANCHIGIA/SCOPERTO (per singolo sinistro) | LIMITI DI INDENNIZZO |
SEZIONE III – CRISTALLI | ||
Lastre | Euro 150,00 | La somma assicurata Cristalli con limite di Euro 1.500,00 per singola lastra |
NORME COMUNI ALLE SEZIONI I – II – III DEL SETTORE A | ||
Onorari periti | Euro 150,00 | 5% dell’indennizzo liquidato con il massimo di Euro 2.000,00 |
Selling Price | Euro 150,00 | 30% dell’indennizzo complessivo |
SETTORE B – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI | ||
SEZIONE I - RCT | ||
GARANZIE BASE | ||
Proprietà e conduzione dei fabbricati | Euro 150,00 | Il massimale RCT |
Limitatamente ai commercianti ambulanti, Euro 150,00 | Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Proprietà o possesso di cani da guardia | Euro 150,00 | Il massimale RCT |
Danni cagionati a terzi durante la guida di veicoli ex Art. 2049 c.c. | Euro 150,00 | Il massimale RCT |
CONDIZIONI SPECIALI | ||
Lavanderie – stirerie – tintorie | Euro 150,00 | Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Centri estetici e parrucchieri – danni corporali derivanti dall’applicazione di prodotti cosmetici e trattamenti di bellezza | Euro 150,00 | Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Centri estetici e parrucchieri – danni a capi di vestiario indossati dai clienti | Euro 150,00 | Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Farmacie – RC professionale | Euro 150,00 | Euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
SEZIONE II - RCO | ||
RCO | Euro 2.500,00 | Il massimale RCO |
GARANZIE AGGIUNTIVE relative al Settore B | ||
PI – RC postuma da installazione ex lege n. 46/90 | Scoperto 10% con minimo di Euro 300,00 | Euro 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
GARANZIA | FRANCHIGIA/SCOPERTO (per singolo sinistro) | LIMITI DI INDENNIZZO |
PO – RC postuma generica | Scoperto 10% con minimo di Euro 300,00 | Euro 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
EE – Estensioni varie RCT | Euro 150,00 per ogni estensione presente in garanzia | Euro 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per danni da incendio; Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per danni da interruzione di attività; Euro 500,00 per ogni danneggiato con massimo di Euro 2.600,00 per più danneggiati e per anno assicurativo, per danni in servizio guardaroba; Euro 26.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per danni da errato trattamento dei dati personali di terzi. |
SETTORE C - ELETTRONICA | ||
GARANZIE BASE | ||
Danni alle apparecchiature elettroniche | Euro 150,00 | La somma assicurata Elettronica |
Spese supplementari per la continuazione dell’attività | 2 giorni | Euro 1.600,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Supporti dati | Euro 150,00 | Euro 1.600,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Spese di demolizione e sgombero | Euro 150,00 | Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Xxxxx subiti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari | Euro 150,00 | 70% della somma assicurata Elettronica |