Condizioni generali/condizioni di consegna e pagamento
Condizioni generali/condizioni di consegna e pagamento
1. Generale - ambito di applicazione
1.1 Le nostre condizioni di consegna e di pagamento valgono in modo esclusivo;le condizioni contrarie o diverse da queste condizioni del partner commerciale non sono riconosciute a meno che non siano state concordate espressamente per iscritto. Le nostre condizioni di consegna valgono anche quando pur essendo a conoscenza delle condizioni contrarie o diverse del partner commerciale la consegna all’ acquirente viene effettuata senza riserve.
1.2 Tutti gli accordi che vengono presi tra noi e l’ acquirente in merito a questo contratto devono essere messi per iscritto sul contratto. Ogni modifica e completamento del contratto necessita della forma scritta.
1.3 Le nostre condizioni di consegna valgono esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 cap.1 del codice civile e di
persone giuridiche e di patrimoni di diritto pubblico secondo § 310 del codice civile.
1.4 Le nostre condizioni valgono anche per tutti i contratti commerciali futuri con l’ acquirente per continuità dei rapporti commerciali
2. Offerta, stipula del contratto, documenti dell’ offerta
2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti, purché ciò non sia stabilito dalla conferma d’ ordine o non sia stato espressamente chiarito per
iscritto.
2.2 Ci riserviamo la proprietà e i diritti d’ autore di illustrazioni, prospetti, disegni, preventivi e altri documenti; non possono essere resi accessibili a terzi. Questo vale in particolare per quei documenti scritti che vengono indicati come “riservati”; l’acquirente non è tenuto a divulgarli a terzi se non dietro nostro espresso consenso.
2.3 L’ acquirente è vincolato a un’ offerta accettata a 2 settimane dall’ arrivo dell’ offerta da noi. Possiamo accettare un’ offerta tramite conferma d’ ordine o consegna della merce entro il detto periodo.
3. Prezzi – condizioni di pagamento
3.1 A condizione che non sia altrimenti specificato sulla conferma d’ ordine i nostri prezzi valgono.
3.2 “franco stabilimento”(„ex works“, Incoterms 2000) esclusi imballo, trasporto, assicurazione sul trasporto e iva.
3.3 Tutti i prezzi si intendono espressi in Euro se non diversamente concordato.
3.4 Purché non indicato diversamente sulle nostre fatture, tutte le fatture sono pagabili entro 30 gg dal ricevimento della fattura, per pagamento (valuta) entro 14 giorni dalla data della fattura concediamo il 2 % sconto. Se l’ acquirente è in ritardo con il pagamento, siamo autorizzati, a calcolare interessi di mora per l’ ammontare di 8 punti percentuali sul tasso di interesse base annua della Banca Centrale Europea valido in quel momento. Se l’ acquirente è un commerciante siamo autorizzati a chiedere già dalla maturazione il pagamento degli interessi per l’ ammontare di 3 punti percentuali sul tasso di interesse base annua della Banca Centrale Europea. In caso di ritardo nel pagamento dell’ acquirente possiamo calcolare per ogni sollecito un importo globale delle spese per l’ ammontare di Euro 10.-
3.5 Il diritto al risarcimento spetta all’ acquirente , quando la sua contestazione può essere accertata legalmente, incontestabilmente oppure se gli viene riconosciuto da parte nostra. L’ esercizio del diritto alla sospensione o al rifiuto del pagamento da parte dell’ acquirente è giustificato quando entrambi i presupposti sono soddisfatti e inoltre quando la sua obiezione si basa sulle stesse
3.6 Cambiali e assegni sono accettati – se mai- nell’ ambito dell’ adempimento del pagamento
3.7 Le spese per cambiali e assegni sono a carico dell’ acquirente.
3.8 In caso siamo costretti a un pagamento anticipato , e dopo la stipula del contratto veniamo a conoscenza di un peggioramento della situazione patrimoniale dell’ acquirente, possiamo esigere a nostra scelta o un termine di pagamento più sicuro o un pagamento graduale al fine di effettuare la consegna. Se l’ acquirente non si conforma a questa richiesta allora siamo autorizzati salvo ulteriori diritti legali a recedere dal contratto.
3.9 I nostri prezzi,se non altrimenti dichiarato per iscritto o nel caso che l’ acquirente sia il consumatore, non sono prezzi fissi. In particolare siamo autorizzati per termini di consegna stabiliti oltre le 4 settimane a calcolare il prezzo valido al momento della xxxxxxxx.Xx manca un accordo sul prezzo allora sono validi i prezzi in vigore il giorno della consegna secondo il nostro listino prezzi.
4. 4. Termine di consegna
4.1 Il punto di inizio del termine di consegna che è da noi predisposto presuppone il chiarimento di ogni domanda necessaria e il mantenimento degli obblighi dell’ acquirente(compreso l’ obbligo di pagamento). Salvo nel caso in cui sia stato concordato qualcos’altro o questo risulti dalla relazione commerciale il termine di consegna da noi indicato è sempre non vincolante.
4.2 I ritardi di consegna per causa di forza maggiore o per circostanze imprevedibili non imputabili a noi come guasti, scioperi, serrata, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, disposizioni delle autorità, consegna non puntuale da parte dei nostri fornitori, non causano un nostro ritardo. Il tempo di consegna concordato è prolungato per tutta la durata dell’ impedimento. Se l’ impedimento dura più di due mesi allo scadere di una proroga adeguata noi e l’ acquirente siamo autorizzati a recedere dalla parte del contratto che non è ancora stata soddisfatta. Il diritto a un risarcimento danni è in questo caso escluso. Un simile impedimento è tuttavia da denunciare immediatamente per iscritto. Resta riservata la possibilità di reclamare un indennizzo per danni che possono risultare da una colpevole trasgressione di tale dovere.
4.3 Se l’ acquirente ci accorda una proroga adeguata in seguito al nostro ritardo, è autorizzato allo scadere di questo periodo a redere dal contratto; diritti al risarcimento danni nella misura dell’ imprevedibilità del danno spettano all’ acquirente solo se il ritardo è causato deliberatamente, o per grave negligenza , o se si basa sulla violazione di essenziali obblighi contrattuali o obblighi fondamentali.
4.4 Le limitazioni della responsabilità secondo il paragrafo 4.3 non valgono, a meno che non si sia concordata una transazione commerciale; lo stesso vale quando l’ acquirente può far valere il fatto che il suo interesse nell’ adempimento del contratto è decaduto. In questi casi la responsabilità è limitata a un danno prevedibile e previsto dal contratto.
4.5 Se l’ acquirente ritarda nell’ accettare la merce o se viene meno ad altri obblighi connessi siamo autorizzati ad esigere compensazione per il danno causato comprese eventuali spese eccedenti. In questo caso passa all’ acquirente anche il rischio di un casuale deterioramento o peggioramento della merce acquistata nel momento in cui questo rifiuta di ritirare la merce. L’ acquirente è obbligato ad accettare la consegna (dovere principale).
4.6 Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali a meno che ciò non sia contrario a qualche riconoscibile interesse dell’ acquirente.
5. Trasferimento del rischio, trasporto
5.1 Purché non sia concordato altro per iscritto vale per i contratti con gli imprenditori come clausola di consegna “ ex works” (Incoterms 2000).
5.2 Definiamo la modalità di trasporto in termini di convenienza a meno che non venga concordato un modo di trasporto specifico. Su espressa richiesta dell’ acquirente possiamo procurare un’ assicurazione per il trasporto della consegna; a tal riguardo le spese che ne risultano saranno sostenute dall’ acquirente.
5.3 Xxxxx evidenti derivanti dal trasporto devono essere contestati subito alla consegna della merce tramite lo spedizioniere o il vettore e annotati sulla lettera di carico.
6. 6. Garanzia contro i difetti
6.1 6.1 I diritti di garanzia (richieste di garanzia) dell’ acquirente commerciale presuppongono che questi immediatamente dopo il ricevimento della merce la controlli e ci contesti subito per iscritto eventuali difetti visibili dopo la verifica o difetti nascosti subito dopo la loro scoperta dietro specifica indicazione del difetto (§ 377 codice commerciale). In caso di acquirenti non-commercianti questi perdono tutti i diritti di garanzia se entro 3 settimane non contestano per iscritto i difetti evidenti.
Noi diamo la possibilità di verificare il difetto contestato sul posto. La verifica deve essere condotta immediatamente da noi purchè l’
acquirente esprima interesse per un’ immediata risoluzione.
6.2 Se l’ acquirente è imprenditore allora non sussistono diritti di garanzia se ci sono solo deviazioni irrilevanti nella qualità o un irrilevante compromissione ripetto all’ utilità.
6.3 Esigue deviazioni a livello visivo che possono presentarsi per esempio a causa del materiale scelto (es. nel colore o venatura di
prodotti naturali) oppure a causa della fabbricazione non sono difetti se l’ utilizzo previsto dal contratto è pregiudicato in modo irrilevante. Lo stesso vale per correzioni nella costruzione e realizzazione.
6.4 Tutte le nostre specifiche in particolare prospetti, opuscoli pubblicitari sono solo descrizioni delle prestazioni e non garanzie o caratteristiche assicurate, a meno che non si sia stabilito qualcos’ altro per iscritto.
6.5 Se l’ acquirente contesta a torto l’ esistenza di un difetto di nostra competenza per motivi che non dobbiamo rappresentare, siamo autorizzati ad addebitare all’ acquirente le spese che risultano dalla rimozione o accertamento del difetto.
6.6 Possiamo accreditare all’ acquirente le spese aggiuntive necessarie al raggiungimento dello scopo, in particolare spese di trasporto, tragitto, lavoro e materiale,
dal momento che le spese di trasporto del prodotto in consegna in un luogo diverso da quello di consegna aumentano.
6.7 L’ acquirente non è autorizzato a rimuovere difetti da solo senza il nostro consenso se non sussistono i presupposti legali per tale azione.
6.8 I diritti di garanzia, in particolare i diritti di garanzia materiali , cadono in prescrizione entro 12 mesi dalla consegna, salvo che abbiamo
causato questi difetti per grave negligenza o deliberatamente e li abbiamo poi taciuti di proposito. Questo vale anche per garanzie eventualmente rilasciate e che ci vincolano purché non risulti altro da queste. Per i termini prescrizionali in merito ai diritti di garanzia che ammontano legalmente a più di 2 anni (es. per edifici e parti che sono state utilizzate per un edificio causandone la difettosità (§438 cap. 1 n. 2 b codice civile) vale la scadenza legale.
Questa scadenza legale vale anche per un eventuale diritto di ricorso secondo § 478 C.c. La scadenza legale vale anche per danni in conseguenza di tali difetti.
Se è necessario un adempimento per prestazione insufficiente, la prescrizione del reclamo viene solo bloccata fino all’ adempimento,
6.9 Prima che l’ acquirente faccia valere ulteriori rivendicazioni o diritti (ritiro, riduzione, autoesecuzione, risarcimento danni o rimborso spese), ci deve essere data la possibilità di adempimento a nostra scelta tra rimozione del difetto o nuova consegna entro un termine adeguato, purché non abbiamo rilasciato una diversa garanzia. Se fallisce l’ adempimento nonostante le due possibilità, o questo è impossibile, inesigibile da partre dell’ acquirente o se rifiutiamo l’ adempimento, allora l’acquirente può recedere dal contratto o ridurre il risarcimento (diminuire). Per il riconoscimento dei diritti di risarcimento danni o spese vale il punto 7 di queste condizioni.
6.10 Inoltre per diritti a causa di mancanze legali vale quanto segue:
a) Fintanto che non è concordato nient’ altro,siamo obbligati solo a fornire le nostre prestazioni nel paese dell’ indirizzo di consegna liberi da diritti di terzi.
b) In caso di nostra implicazione nella violazione di diritti di tutela di terzi possiamo ottenere a nostra scelta un diritto di usufrutto sufficiente all’ utilizzo concordato o presupposto e affidarlo all’ acquirente oppure modificare o fornire di nuovo la nostra prestazione, in modo da non ledere il diritto di tutela e che con ciò non risulti compromesso l’ utilizzo concordato o presupposto della nostra prestazione. Se questo non ci è possibile o se rifiutiamo l’ adempimentoallora all’ acquirente spettanole rivendicazioni e i diritti legali. Per diritti di risarcimentodanni e spese vale il punto 7.
7. Risarcimento danni
7.1 La rivendicazione del diritto al risarcimento danni in caso di danni causati da difetti e loro conseguenze che si basano su una nostra
prestazione difettosa è esclusa se non abbiamo causato noi tale danno.
7.2 I diritti di risarcimento danni e spese (di seguito „diritti di risarcimento danni„) dell’ acquirente non importa di quale fondamento giuridico, in particolare nella violazione di obblighi in connessione con uno stato di responsabilità, di colpa prima o alla stipula del
contratto e per azione non autorizzata, sono esclusi.
7.3 Quanto detto in precedenza non vale per i diritti secondo §§ 1, 4 legge sulla responsabilità del prodotto, nei casi di premeditazione o di grave negligenza, per offese alla vita, o per danni al corpo o alla salute, a causa dell’ acquisizione di una garanzia per l ‘ esistenza di una qualità (garanzia di quaità) o per grande, negligente violazione di un dovere. In caso di nostra negligenza la nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico. In nessun caso garantiamo per i diritti legali. Modifiche dell’onere della prova non sono connesse con queste regolamentazioni al punto 7.
7.4 Pertanto la prescrizione dei diritti tra fornitore e acquirente non si uniforma al punto6.8 in cui sono contemplati i diritti della legge
sulla responsabilità del prodotto.
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.
7.5 Finché la nostra responsabilità è esclusa o limitata ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri collaboratori, assistenti, rappresentanti e incaricati.
8. Riserva di proprietà
8.1 Ci riserviamo la proprietà di tutti gli oggetti consegnati fino all’ entrata di tutti i pagamenti dalla relazione con l’ acquirente. In caso di comportamento anticontrattuale dell’ acquirente, in particolare nel ritardo dei pagamenti nonostante il sollecito siamo autorizzati a recedere dal contratto e a riportare indietro l’ oggetto consegnato.
Questo non vale nel caso in cui l’ acquirente abbia già chiesto un procedimento di insolvenza o sia stato aperto un procedimento di insolvenza in base al quale non sia accordato un nostro ritiro immediato degli oggetti consegnati Dopo il ritiro del bene consegnato siamo autorizzati al suo riutilizzo, il ricavo si deve calcolare sui debiti dell’ acquirente – meno le spese per il riutilizzo. I regolamenti della disposizione di insolvenza restano intatti.
8.2 L’ acquirente è obbligato a trattare con cura l’ oggetto della consegna, in particolare è obbligato ad assicurare sufficientemente questo come nuovo a proprie spese contro danni per incendio, allagamento e furto. A condizione che siano necessari lavori di manutenzione e di ispezione, l’ acquirente deve effettuarli tempestivamente a proprie spese.
8.3 In caso di pignoramenti o interventi da parte di terzi l’ acquirente deve informarci immediatamente per iscritto. L’ acquirente ci garantisce per le spese legali e stragiudiziali per esempio in una causa necessaria secondo § 771 del codice di procedura civile (causa di opposizione da parte terzi).
8.4 L’ acquirente è autorizzato a rivendere l’ oggetto con un regolare iter burocratico cedendo a noi però fin da subito tutti i crediti per
l’ ammontare dell’ importo finale della fattura (inclusa iva)che gli derivano dall’ ulteriore alienazione nei confronti dei suoi compratori o di terzi, e indipendentemente dal fatto che l’ oggetto consegnato sia stato rivenduto senza o in seguito a una lavorazione.
Per la riscossione di questo credito l’ acquirente rimane autorizzato anche dopo la cessione. Siamo tuttavia autorizzati a incassare il credito direttamente se l’acquirente non adempie ai suoi obblighi di pagamento dall’ assorbimento del riscatto, se cade in mora, o se ha fatto richiesta di aprire un procedimento di insolvenza o se c’è la sospensione dei pagamenti. In questi casi possiamo esigere che siano resi noti i crediti ceduti ei loro debitori, che faccia tutte le affermazioni necessarie alla riscossione, emetta tutti i documenti attinenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Un recupero del credito da parte nostra non è tuttavia possibile, finchè vi si oppone il procedimento di insolvenza.
8.5 Si può sempre intraprendere per noi la modifica o lavorazione dell’ oggetto per mezzo dell’ acquirente. Se l’ oggetto consegnato viene lavorato con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in relazione al valore dell’ oggetto consegnato rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per il bene lavorato vale del resto lo stesso che per gli altri
8.6 L’ acquirente ci cede anche i crediti come assicurazione dei crediti di questo nei suoi stessi confronti, che derivano dalla relazione dell’ oggetto consegnato con un un terreno verso un terzo.
8.7 Ci obblighiamo a sbloccare su richiesta dell’ acquirente le garanzie che ci spettano nella misura in cui il valore delle nostre garanzie supera i crediti da assicurare per più del 20%, La scelta delle garanzie da sbloccare spetta a noi.
In caso di consegna all’ estero, vale quanto segue:
8.8 Se l’ oggetto da consegnare si trova fuori dalla Germania allora vale che se l’ oggetto in consegna è stato recapitato prima del pagamento di tutti gli importi dovuti dall’ acquirente per contratto, questo resta di nostra proprietà per quanto ammesso dalla legislazione nel cui ambito si trova l’ oggetto in consegna. Se questa non ammette il diritto di proprietà comunque ci permette di riservarci altri diritti rispetto all’ oggetto in consegna, così che possiamo esercitare tali diritti. L’ acquirente è obbligato a collaborare ai provvedimenti che saranno presi in protezione del nostro diritto di proprietà o del diritto esercitato al suo posto.
9. Foro competente - luogo di adempimento
9.1 Purché l’ acquirente sia commerciante il foro competente è Norimberga. Siamo autorizzati però anche a far causa all’ acquirente anche presso il foro della sua sede.
9.2 A meno che non sia diversamente indicato sulla conferma d’ ordine il luogo di adempimento per i commercianti è Westheim.
10. Diritto applicabile, clausola salvatoria
10.1 Le relazioni giuridiche tra le parti si uniformano esclusivamente alla legislazione tedesca a esclusione dell’ intesa di diritto commerciale internazionale UN(UNCITRAL/CISG).
10.2 Se alcune disposizioni di questo contratto o di queste condizioni generali dovessero essere inefficaci, non potrà essere pregiudicata l’ efficacia delle altre disposizioni.
119