UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 0000XX000 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il settore concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 – DIRITTO PRIVATO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019
VERBALE N. 3
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Venezia Ca’ Foscari
Xxxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania
Prof.Xxxxxx Xx Xxxxxxx professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna
si riunisce il giorno 20 novembre 2023 alle ore 15,30, in ottemperanza al Decreto Rettorale di rinnovazione atti n. 2882 dell’11 luglio 2023, in forma telematica con le seguenti modalità:
collegamento su piattaforma Google meet, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxx.xx
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx
per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche e sull’attività di ricerca, sul curriculum comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri e sull’attività didattica.
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. Ciascun commissario dà atto di aver poi scaricato e salvato tutta la documentazione concorsuale nel proprio PC per poterla esaminare e valutare.
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione delle candidate, prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa.
La Commissione verifica che il numero di pubblicazioni inviate dalle candidate non sia superiore a quello massimo indicato nell’allegato al bando relativo alla procedura concorsuale di cui in oggetto (n. 15 pubblicazioni)
Le candidate da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto le seguenti:
1. XXXXXXXXXX XXXXXX
2. XXXXX XXXXXXX
La Commissione, esaminati i curricula delle candidate e la documentazione allegata, considera non ammissibili alla valutazione, tutti i titoli e le pubblicazioni che non siano già stati contemplati nel verbale n. 1. In particolare non verranno presi in considerazione i seguenti titoli:
• le abilitazioni, i concorsi e i titoli professionali (arbitro, avvocato e notaio), la frequenza di scuole o di stage professionali, nonché la direzione o la partecipazione a comitati direttivi o organizzativi, finalizzati alla formazione professionale;
• le posizioni e i titoli acquisiti durante la carriera accademica (assegnista, ricercatore, professore associato), il diploma, la laurea e il dottorato di ricerca, le borse di studio;
• le cariche accademiche e i periodi di ricerca all’estero, per i quali non siano dichiarate o allegate indicazioni temporali analitiche, ovvero quando tali indicazioni non consentano di raggiungere il periodo temporale minimo richiesto;
• la partecipazione a collegi di dottorato di ricerca, se non nella posizione di coordinatore, o a commissioni in concorsi universitari;
• la partecipazione a Comitati, Commissioni o Consigli di amministrazione che non si possa accertare che abbiano finalità di studio o di ricerca scientifica;
• la partecipazione a selezioni finalizzate a partecipare a Corsi di formazione, di studio o a borse di studio;
• la partecipazione ad associazioni di giuristi;
• la conoscenza di lingue straniere, salvo l’accertamento della lingua inglese come da bando.
La Commissione, inoltre, esaminati i curricula e la documentazione allegata alla luce dei criteri già definiti, non considera ammissibili alla valutazione per l’attività di ricerca:
• la direzione e la partecipazione a progetti di ricerca locali dell’Università di Padova;
• il conseguimento di borse di studio o di ricerca (ivi compreso il dottorato), o altri titoli accademici finalizzati a svolgere attività di insegnamento e ricerca, che non siano definibili come premi o riconoscimenti esclusivamente basati su attività di ricerca già svolte;
• la partecipazione quale mero referente istituzionale a progetti di ricerca nazionali o internazionali, se non si dimostri lo svolgimento di un ruolo di direzione o partecipazione al working group.
Al fine di distinguere tra relazioni a convegni e seminari (da imputare all’attività didattica), si fa riferimento a quanto indicato dai candidati e in particolare all’inquadramento della relazione in un evento convegnistico.
Per quanto concerne la didattica non vengono prese in considerazione le attività di formazione che non siano svolte in ambito strettamente accademico, quali, ad esempio, le attività formative erogate in contesti professionali. Non vengono prese in considerazione nemmeno le attività genericamente indicate come “collaborazioni” senza ulteriori specificazioni in merito alla tipologia di attività svolta.
La Commissione ribadisce che nell'effettuare la valutazione verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con le candidate. Nessuna candidata presenta lavori in collaborazione con terzi.
Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, la Commissione procede alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca, del curriculum comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri e dell’attività didattica (Allegato Giudizi).
La seduta termina alle ore 21,00.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
La Presidente della Commissione
Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 0000XX000 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il settore concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 – DIRITTO PRIVATO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019
Allegato al Verbale 3 GIUDIZI
Candidata XXXXXXXXXX XXXXXX, Prof.ssa associata presso l’Università degli Studi di Padova
Motivato giudizio:
AMBITO A
Pubblicazioni scientifiche
La prof.ssa Xxxxxxxxxx presenta 15 pubblicazioni scientifiche, di cui 3 monografie, 8 articoli in riviste di fascia A e 4 articoli su libro. Tutte le pubblicazioni sono pienamente congrue con il SSD IUS01 e sono unicamente attribuibili all’autrice. Di seguito le valutazioni della commissione.
--pubblicazione n.1 Monografia, Intermediazione nel pagamento e ripetizione dell’indebito, collana Facoltà di Giurisprudenza di Padova, CEDAM, 2009
La monografia sviluppa ampiamente, lungo un articolato percorso di ricerca, il tema delle restituzioni da pagamento indebito con riguardo alle caratteristiche morfologiche e alle peculiarità proprie dei
c.d. rapporti trilaterali, e tanto con riferimento sia alla determinazione dell’oggetto dell’obbligazione restitutoria; sia all’individuazione dei soggetti ai quali spetta la legittimazione attiva e passiva all’esercizio dell’azione di ripetizione. L’A. costruisce prima la categoria del rapporto trilaterale, allorché la medesima attribuzione patrimoniale possa essere imputata, giuridicamente, ad almeno due dei rapporti intercorrenti tra i soggetti di un ideale triangolo: abbia valenza di prestazione (anche) in uno o in entrambi i rapporti intercorrenti tra il terzo estraneo all’attribuzione e, rispettivamente, il solvens e l’accipiens. Su questo tema principale sono poi inserite le altre varianti problematiche, concernenti sia il rapporto tra azione restitutoria e azione di arricchimento; sia le modalità del pagamento (in denaro, ovvero con prestazione traslativa). Di qui lo sviluppo assai articolato della
riflessione tocca tutti gli aspetti propri del sistema delle ripetizioni, dalla legittimazione all’azione; alle problematiche restitutorie generate dall’adempimento del terzo o dalla delegazione di pagamento; ovvero ancora dall’esecuzione di contratti di garanzia. La monografia è svolta con grande attenzione alle peculiarità del problema esaminato nelle varie situazioni di trilateralità, con il rigore metodologico e dogmatico necessario a mettere ordine in una fenomenologia complessa ed eterogenea. La comprensione dei risultati dell’indagine è favorita dalla chiarezza stilistica. In tal senso la riflessione è originale e molto rilevante nel contesto della letteratura sul tema
Valutazione: eccellente – collocazione eccellente
--pubblicazione n.2 Monografia, Le nuove garanzie mobiliari tra realità e obbligatorietà del vincolo, Collana “I quaderni della Rivista di diritto civile”- Padova, CEDAM, 2012
Questa seconda monografia vuole essere una riflessione su quello che l’A. definisce “lungo cammino della realità” riferita ad un diritto soggettivo, e assume ad oggetto, infatti, le discipline del pegno, dalla configurazione tradizionale del codice civile (legata allo spossessamento del debitore), alle altre figure introdotte via via dal legislatore e tutte connotate da elementi diversi di “inerenza”, in relazione anche al carattere dematerializzato della ricchezza posta a garanzia del credito (ben analizzata sotto questo profilo la figura del pegno rotativo). In premessa l’A. sottolinea l’importanza di una prospettiva analitica processuale oltre che sostanziale, e in tal senso la ricerca si sviluppa verificando la permanenza delle prerogative creditizie nei procedimenti di soddisfazione coattiva del creditore. La monografia, meno corposa della precedente, rivela comunque un andamento piano ed incisivo, lo stesso rigore metodologico, nonché la capacità dell’A. di cogliere le costanti funzionali e dogmatiche di un istituto anche nel mutare delle forme tecniche intese a garantirle e delle circostanze concrete della loro applicazione. I risultati sono senz’altro innovativi e assai rilevanti nel contesto.
Valutazione: eccellente – collocazione buona
--pubblicazione n.3, Monografia, Il possesso derivato, Biblioteca di diritto privato. Situazioni possessorie e loro circolazione negoziale, collana Biblioteca di diritto privato ordinata da Xxxxxx Xxxxxxxx, Jovene 2016
Anche questa monografia parte dall’idea di rivisitare le categorie giuridiche tradizionali alla luce delle innovazioni tecnologiche e sociali, soffermandosi l’A. ad analizzare un istituto più di molti altri legato dalla dottrina ad indefettibili connotati identificativi. Ciò che può dirsi del possesso come “situazione di fatto” legata all’acquisto del diritto di proprietà e contraddistinta dalla fisica materialità del bene che ne è oggetto e da quell’animus che rimanda ad un certo “modo oggettivo” di usare la cosa. Di qui, il corollario della impossibilità della circolazione negoziale del possesso, che l’A. invece intende contestare. La ricerca, dunque, prende avvio da tali premesse, sottoponendo a critica questi presupposti (a partire dalla ricognizione della fenomenologia delle nuove forme dematerializzate di ricchezza) e costruendo le premesse per argomentare la possibilità di una circolazione del possesso per atti di autonomia atipici. Più specificamente, l’A. argomenta l’idea che il possesso, per quanto sia di certo una quaestio facti, contenga tuttavia anche posizioni giuridiche soggettive suscettibili di trasferimento: più esattamente di un acquisto derivativo, non successorio, atteso che l’acquirente deve comunque mettere in atto un’attività effettiva sul bene. I passaggi dogmatici si svolgono sulla critica della dicotomia possesso/detenzione e su di una nuova riarticolazione della seconda; sull’analisi di prassi e figure contrattuali sintomatiche in tal senso: come il preliminare ad effetti anticipati e il rent to buy; nonché la vendita a rischio e pericolo del compratore, i contratti di trasferimento dei ccdd diritti edificatori. Si perviene così alla costruzione di una figura astratta di contratto di immissione nel possesso di un bene, avente ad oggetto un potere comunque dotato di valore economico e perciò suscettibile di trasferimento tramite consegna; nonché meritevole di tutela sotto il profilo dell’incoraggiamento delle utilizzazioni produttive della ricchezza. L’idea in tal modo costruita di un “possesso derivato” presenta connotati di elevata originalità nel contesto della letteratura sul tema, e merita certamente attenzione quantomeno come necessario tentativo di rivisitazione della dogmatica a fronte di fenomenologie normative e sociali irriducibili alle tradizionali categorie e che comunque
richiedono di essere riportate a sistema. La metodologia è senz’altro rigorosa e la rilevanza nel contesto è notevole.
Valutazione: eccellente (a maggioranza, in quanto uno dei commissari ha dato una valutazione in termini di “buono”) – collocazione eccellente
--pubblicazione n.4, articolo in rivista di cl.A, Le inerzie del rappresentante legale dell’erede
incapace accettante con beneficio d’inventario e la tutela dei creditori ereditari, Riv.dir.civ., 2004.
La candidata affronta in questo articolo il problema generato dall’applicazione combinata dell’art. 505, co. 2, che sanziona con la decadenza dal beneficio d’inventario l’eventuale inerzia dell’erede nella procedura di liquidazione concorsuale da lui prescelta, e dell’art.489 c.c., che esclude la decadenza dal beneficio con riguardo all’erede incapace, cosicché i creditori possono venire a trovarsi in una pregiudizievole situazione di stallo fino alla cessazione dell’incapacità. La candidata, criticando le tesi che intenderebbero mitigare la norma che impedisce per gli incapaci la decadenza dal beneficio anche in caso di irregolarità nella gestione dell’eredità, risolve il problema postulando a favore dei creditori i rimedi del risarcimento del danno e della nomina di un curatore per la liquidazione della massa. L’articolo denota eccellenti capacità di critica e di ragionevole soluzione dei problemi, argomentata con sicuro rigore. I risultati sono molto innovativi.
Valutazione: eccellente – collocazione eccellente
--pubblicazione n.5, articolo in rivista di cl.A, Sostituzione di bene viziato e contrattazione di cosa specifica: i termini della questione nel diritto tedesco e nel pensiero giuridico italiano, Riv.dir.civ., 2004
L’articolo affronta il tema della protezione dell’acquirente di cosa viziata, non consumatore, con il rimedio della sostituzione, specie se la vendita ha per oggetto una cosa specifica; e presenta un connotato fortemente comparatistico, dato dall’analisi sul punto del sistema tedesco, dopo la riforma del 2002. La riflessione si origina dall’analisi della riforma, attuata in occasione del recepimento della direttiva 1999/44/CE sui difetti di conformità, che estende tale obbligo anche alla vendita non di consumo. La candidata analizza la compatibilità di tale obbligo con la vendita di cosa specifica viziata e lo imposta ragionando sul carattere fungibile o meno della cosa venduta, nel senso che solo il carattere infungibile rende impossibile la sostituzione della cosa viziata. Segue l’analisi del sistema italiano e il tentativo di fondare il rimedio sostitutivo riportando il problema all’area dell’esatto adempimento, ovvero a quella del risarcimento in forma specifica, distinguendo a seconda che la cosa sia o meno generica, e argomentando sulla base degli artt. 1512 e 1668, ma anche 1192, 1197. Il saggio conferma le capacità della candidata di svolgere in maniera sintetica argomenti e temi di valenza generale, e in questo caso anche di far uso proficuo di una metodologia comparatistica. Anche questo articolo denota eccellenti capacità di critica e di ragionevole soluzione dei problemi, senz’altro argomentata con rigore. I risultati sono molto innovativi.
Valutazione: eccellente – collocazione eccellente
--pubblicazione n.6, articolo in rivista di cl.A, La richiesta di riduzione della clausola penale: un’ipotesi di c.d. eccezione in senso lato?, Riv.dir.civ.,2007.
Si tratta di una nota a sentenza, Xxxx., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128: La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta ex officio dal giudice a tutela di un interesse generale. La candidata si pone in posizione critica circa l’affermazione tout court del potere officioso del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva, sviluppando in tal senso una serie di argomentazioni che, volta per volta, tengono conto dei diversi profili a partire dai quali il problema può essere riguardato. Da quelli legati alla disciplina consumeristica e a quella sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; a quelli che fanno leva sulla ponderazione degli interessi del debitore e del creditore; a quelli, infine, legati al gioco processuale, cioè alla configurazione della
pretesa al pagamento di una penale eccessiva in termini, rispettivamente, di domanda parzialmente inesistente, ovvero in toto esistente, deducendone le appropriate conseguenze in ordine alla natura della sentenza che opera la riduzione. All’esito della lettura, il contributo supera i consueti limiti del commento e si addentra invece nel contesto sistematico della disciplina dei contratti, osservata anche sotto la specola delle dinamiche processuali. Con il consueto rigore metodologico, la candidata presenta risultati originali e assai rilevanti nel contesto scientifico di riferimento.
Valutazione: eccellente – collocazione eccellente
--pubblicazione n.7, articolo in rivista di cl.A, Principio di accessione e comunione: un “ritorno al passato” da parte delle sezioni unite, Riv.dir.civ., 2018.
Prendendo spunto da una decisione delle SS.UU. in materia, l’A. discute il tema del rapporto tra principio di accessione e disciplina della comunione, partendo dal caso della costruzione di un comproprietario e dal quesito se tale opera debba considerarsi in proprietà esclusiva del comproprietario costruttore ovvero se cada in comproprietà in virtù della regola sull’accessione di cui all’art. 934. L’A. giunge alla conclusione che costruzione dovrà considerarsi espansione oggettiva del diritto di comproprietà avente ad oggetto il suolo.
Anche questo contributo denota la capacità dell’A. di muoversi con disinvoltura e con rigore nelle problematiche civilistiche, cogliendo il nocciolo delle questioni e argomentando ragionevolmente e sistematicamente soluzioni appropriate. I risultati sono originali e di grande rilevanza nel contesto scientifico di riferimento.
Valutazione: eccellente – collocazione eccellente
--pubblicazione n.8, articolo su libro, Dalla delegazione promissoria al contratto autonomo di garanzia: il problema della restituzioni, in Liber amicorum per Xxxxxx Xxxxxxxx, vol.I, Napoli 2018
Questo contributo riprende i temi trattati nell’ultima parte della monografia del 2009, riadattando le considerazioni ivi svolte alla ricostruzione del pensiero sviluppato sulla delegazione, l’espromissione e l’accollo da parte di Xxxxxx Xxxxxxxx. Impostata la riflessione sul generalissimo tema dell’assunzione di un’obbligazione nei confronti di un soggetto già creditore verso altri, l’A. ripercorre talune questioni chiave del diritto delle obbligazioni, legate al possibile esercizio di un’azione restitutoria da parte del solvens (condictio indebiti) nelle fattispecie della delegazione promissoria e del contratto autonomo di garanzia, connotate da astrattezza causale. Il lavoro si lascia apprezzare per la padronanza acquisita dall’A. nell’argomentazione, per il rigore metodologico e per la già rilevata capacità di prospettare soluzioni sistematicamente equilibrate, misurate – in questa specifica sede – sulla rilettura del pensiero di un Maestro. I risultati sono di pregio e molto rilevanti nel contesto scientifico di riferimento.
Valutazione: eccellente – collocazione eccellente
--pubblicazione n.9, articolo su rivista di cl.A, The Directive 2002/47/EC Compared with the Italian Set of Rules on Security Interests, Oss. Dir.civ. comm., 1/2013
Questo articolo in lingua inglese tratta il tema delle garanzie accessorie, cioè dei contratti di garanzia finanziaria, oggetto della Direttiva 2002/47/CE attuata in Italia con il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170. L’A. ne esamina i contenuti con riferimento alle novità introdotte nel sistema codicistico, condizionato dalla rigidità del divieto del patto commissorio di cui all’art.2744, e poi flessibilizzato dalle norme di recepimento, che hanno creato un’area nella quale la suddetta norma non viene applicata. La candidata mette bene in evidenza i vantaggi che questa nuova disciplina può generare nella posizione dei creditori e dei debitori per l’effetto di incentivazione del credito che è idonea a produrre. Il lavoro si presenta rigoroso e di buona qualità, pur se maggiormente descrittivo rispetto agli altri contributi presentati per la procedura.
Valutazione: buono – collocazione eccellente
--pubblicazione n.10, articolo in rivista di cl.A, Una nuova figura di pegno nel c.d. «decreto banche», Oss. Dir.civ. comm., 1/2017
L’A. torna ad occuparsi delle garanzie del credito, con riferimento alle novità introdotte dal cd Decreto banche del 2016 (n. 59/2016, convertito con la legge n. 119/2016) in ordine alla possibilità di costituire garanzie senza spossessamento, attribuendo speciali poteri al debitore e al creditore. Il contributo completa perciò la ricerca della candidata nella materia delle garanzie mobiliari (vedi pubblicazioni n.2 e 9). La messa a punto della nuova disciplina è effettuata in chiave sistematica e in un’ottica giustamente funzionale, che mette in rilievo la ratio degli istituti e i vantaggi generati nelle economie dei debitori (che continuano a utilizzare i beni dati in garanzia) e dei creditori (favoriti nelle procedure esecutive). Non mancano i riferimenti dogmatico-concettuali, laddove si ricostruisce il concetto di garanzia con riferimento non più ad un bene, ma ad un valore, indipendentemente dai cespiti che ne sono espressione. I risultati sono abbastanza originali e rilevanti nel contesto scientifico di riferimento
Valutazione: buono – collocazione eccellente
--pubblicazione n.11, articolo su libro, Alienazione in garanzia e meccanismo sotteso al patto marciano: riflessioni a seguito della Direttiva collateral, Pubblicazioni Scuola giurisprudenza di Padova, Dialogo fra Corti e principio di proporzionalità, CEDAM 2013
Il contributo è coevo alla pubblicazione in lingua inglese presentata con il n.9, e si occupa di analizzare il tema dei contratti di trasferimento a scopo di garanzia, quale trattato nella Direttiva “collateral” e nel contesto del sistema italiano con riferimento al divieto del patto commissorio. Il saggio, di ampio respiro, prende le mosse proprio da questo tema, ripercorrendo le rationes del divieto, le posizioni della giurisprudenza, la variante del patto “marciano”, fino all’avvento della Direttiva, che generalizza il modello della clausola marciana quale sintomo della causa solutoria dell’alienazione. Nei successivi ragionamenti l’A. valorizza il carattere generale che nella Direttiva riveste la regola espressa dal patto marciano: quella per cui, perlomeno quando i beni vincolati siano denaro o beni affini, il creditore che abbia subito l’inadempimento possa farli propri e autosoddisfarsi, purché restituisca l’eventuale eccedenza. Il saggio si lascia apprezzare per il rigore metodologico, per l’efficacia dei passaggi argomentativi, specie nella “comparazione” tra il modello codicistico, le sue interpretazioni e la ratio della riforma europea. I risultati sono senz’altro originali e particolarmente rilevanti nel contesto scientifico di riferimento.
Valutazione: eccellente – collocazione buona
--pubblicazione n.12, articolo in rivista di cl. A, Il c.d. arricchimento indiretto e la concessione del rimedio di cui all’art. 2041 cod. civ., Nuove Leggi Civili Commentate, 2009.
Si tratta di un saggio nella forma di nota a sentenza, in materia di arricchimento senza causa, nella quale la candidata discute sistematicamente la questione della azionabilità dell’art.2041 anche nel caso di arricchimento indiretto, e lo fa ragionando attraverso la lettura dell’art.2038, dalla quale si evince la regola per cui l’arricchimento indiretto può legittimare il rimedio di cui all’art.2041 qualora lo spostamento patrimoniale a favore dell’arricchito avvenga a titolo gratuito. La nota è concisa e rigorosa, ma molto efficace. Il risultato è originale e rilevante nel contesto scientifico di riferimento. Valutazione: buono – collocazione eccellente
--pubblicazione n.13, articolo in rivista di cl. A, Questioni in tema di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare., Nuove Leggi Civili Commentate, 2010 Anche questo contributo, come il precedente, è una nota a sentenza, in materia di opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare. La candidata si esprime adesivamente rispetto al principio affermato dalla SC per il quale, stante la natura di diritto personale di godimento dell’assegnatario, in mancanza di trascrizione il provvedimento è opponibile ai terzi solo nei limiti
del novennio dall’assegnazione. Peraltro, non può ritenersi equipollente alla nota di trascrizione la menzione del diritto alla casa familiare e della relativa ordinanza nell’atto con il quale il proprietario della casa la trasferisce a terzi. La nota è concisa e rigorosa, ma molto efficace. Il risultato è originale e rilevante nel contesto scientifico di riferimento.
Valutazione: buono – collocazione eccellente
--pubblicazione n.14, articolo su libro, Anmerkungen zum Vertrag zugunsten Dritter in Rahmen des Europaischen vertragsrechts, in Uniform terminology for European contract law, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxx, 0000
Il saggio, redatto in lingua tedesca, esamina la disciplina del contratto a favore di terzi nei diversi ordinamenti europei. In primo luogo lo scritto esamina la rilevanza che assume l’interesse del promittente, mettendo in comparazione le diverse soluzioni in Italia, Germania, Francia, Spagna; soffermandosi in particolare nel diritto inglese. In secondo luogo si tratta la questione del tipo di diritto che può essere acquisito dal terzo, comparando la posizione italiana con quella francese. In terzo luogo, l’Autrice si chiede se l’interesse del terzo sia sempre accompagnato da una legittimazione ad agire per l’adempimento, esaminando al riguardo il diritto inglese, il diritto tedesco e italiano, e la PECL. Si passa poi nei paragrafi successivi a esaminare il problema se il promittente abbia il diritto di esigere dal promissario l’adempimento a favore del terzo. Il contributo affronta con taglio sintetico e metodo comparatistico, una pluralità di questioni, anche di notevole interesse teorico.
Valutazione: buono – collocazione eccellente.
--pubblicazione n.15, articolo su libro, Circolazione autonoma del possesso e profili di responsabilità, Pubblicazioni Scuola giurisprudenza di Padova, Dialogo fra Corti e principio di proporzionalità, CEDAM 2016
In questo ultimo contributo la candidata riprende sinteticamente la tesi sviluppata in chiave monografica nella pubblicazione n.3 edita nello stesso anno. Non occorre pertanto ripercorrere le argomentazioni attraverso le quali si giunge ad ammettere la possibilità di una circolazione autonoma del possesso, che comporta un acquisto derivativo, ma non successorio dello stesso. Ci si limita ad osservare la capacità di sintesi e di efficacia mostrata in un contributo che comunque affronta in maniera esaustiva e rigorosa un tema complesso e controverso. La rilevanza scientifica è pertanto buona.
Valutazione: buono – collocazione buona
Consistenza complessiva della produzione scientifica
La produzione scientifica della candidata indicata per la procedura in oggetto si presenta molto variegata e testimonia di un’attenzione tendenzialmente completa agli istituti del diritto civile, anche con riferimento alle innovazioni e alle problematiche interpretative introdotte dal diritto europeo. La candidata presenta contributi in materia di famiglia, possesso e diritti reali, contratti, obbligazioni; spicca la propensione allo studio delle garanzie del credito. La metodologia è sempre molto corretta e rigorosa, attenta sia ai profili tecnici che dogmatici, oltre che agli aspetti comparatistici; la capacità di argomentare è finemente svolta e notevole. Lo stile è piano e disteso. Mostra capacità di scrivere in lingua straniera. La consistenza complessiva della produzione scientifica, sotto il profilo della rilevanza complessiva delle pubblicazioni, è dunque eccellente.
Sotto il profilo temporale, la continuità è eccellente e intensa: le pubblicazioni presentate per questa procedura coprono un arco temporale che va dal 2004 al 2019. La congruenza con il settore IUS01 è piena. Non sono indicate nel CV altre specifiche pubblicazioni scientifiche. Si apprende dall’allegato giudizio della commissione valutatrice per l’ASN – bando 2013- (visibile in piattaforma PICA) che la candidata risultava allora autrice di 46 pubblicazioni edite dal 1999 al 2013. La commissione tuttavia, in assenza di altre informazioni sulla tipologia di tali pubblicazioni, ritiene che tale indicazione non incida sulla valutazione.
Attività di ricerca
La xxxx. Xxxxxxxxxx ha preso parte quale componente del Research Network “Uniform terminology for European Private Law” compreso nel programma per il potenziamento delle risorse umane (IHP) finanziato dalla Commissione Europea e diretto dal xxxx. X. Xxxxxxx dell’Università di Munster. Ha partecipato all’organizzazione di un convegno internazionale a Treviso nel 2017 dal titolo “Long- term Contracts an the Digital single market”, nonché di un Convegno di rilevanza nazionale per il cinquantenario della Rivista di diritto civile nel 2006 a Treviso. Nel 2006 ha tenuto una relazione sui principali aspetti di novità introdotti dalla nuova disciplina sulla vendita di immobili da costruire, durante un Convegno di rilevanza nazionale, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso dal titolo: “Il diritto immobiliare: aspetti privatistici e pubblicistici alla luce del d. lgs. n. 122/05 e del nuovo Codice degli Appalti. Giornata di studio.
Non sono valutabili le partecipazioni a progetti per la Ricerca Scientifica (fondi DOR, dotazione ordinaria di ricerca) dell’Università di Padova, in quanto progetti di rilevanza meramente locale.
Complessivamente, considerando la prima importante partecipazione alla ricerca segnalata, l’attività di ricerca è adeguata.
AMBITO B
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio Titolarità cariche/Periodi ricerca all’estero/Direzione riviste comitati
La prof.ssa Xxxxxxxxxx è stata Direttrice del Master di II livello in “Giurista internazionale d’impresa”, istituito dall’Università degli Studi di Padova, sede di Treviso, nell’ambito del quale è, altresì, docente titolare del modulo in “Diritto contrattuale europeo”. Non viene indicata la durata della carica.
Fa parte del comitato editoriale, con il ruolo di revisore per l’area tematica Famiglia e successioni, della Rivista on line Giustizia civile. Si apprende dall’allegato giudizio della commissione valutatrice per l’ASN – bando 2013- (visibile in piattaforma PICA) che la candidata ha partecipato dal 2005 al 2008 al comitato di redazione della “Rivista di diritto civile”. Ha svolto attività di ricerca nell’Università di Heidelberg, della quale non si indicano i periodi di permanenza.
Il curriculum si presenta discreto, pur non potendosi adeguatamente valorizzare gran parte dei titoli per la mancanza di indicazioni temporali.
AMBITO C Attività didattica
ATTIVITA’ FRONTALE
In ordine all’attività didattica frontale compiuta in quanto professoressa associata, la candidata Xxxxxxxxxx dichiara nel CV quanto segue: “Dal 2014 Professore associato presso l’Università degli Studi di Padova, dove insegna “Istituzioni di diritto privato” (Scuola di economia – 8 CFU), “Diritto dei contratti d’impresa” (Scuola di giurisprudenza – 6 CFU), ed “European Contract Law” (Scuola di giurisprudenza – 6 CFU – insegnamento in lingua inglese)”.
Si apre una discussione tra i commissari in merito al significato da attribuire alla dichiarazione della candidata, poichè la stessa non specifica quali dei 3 insegnamenti indicati ha tenuto in ciascun anno accademico e in quale combinazione.
Preliminarmente i commissari Xxxxxxx e Al Mureden chiariscono che allo scopo di definire il contenuto della dichiarazione sopra riportata occorre tener conto ragionevolmente del significato letterale delle parole e del loro senso complessivo, non avendo la commissione il potere di fare ricorso istruttorio ad informazioni diverse da quelle contenute nei materiali caricati nella piattaforma PICA (ciò che allora andrebbe fatto per tutte le attività valutabili per entrambe le candidate) (1 ). E la
1 Vedi verbale n.1 e verbale odierno, pag.1, dove si stabilisce che “La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione delle candidate, prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione
dichiarazione di cui sopra è l’unico materiale visibile nella piattaforma per ciò che concerne l’attività didattica in valutazione. I commissari Xxxxxxx e Xx Xxxxxxx chiariscono inoltre che, in ordine all’ attività didattica la stessa Commissione ha stabilito nel verbale della prima riunione una regola di autolimite ad integrazione delle dichiarazioni incomplete o lacunose delle candidate (2 ).
Pertanto in applicazione di tali due criteri, i commissari Xxxxxxx e Xx Xxxxxxx ritengono che dal tenore letterale complessivo della dichiarazione, e in particolare dall’utilizzo della preposizione “dal” riferita all’anno 2014, si possa ragionevolmente e verosimilmente desumere che a partire da tale anno la candidata abbia svolto attività didattica in ciascun anno accademico del quinquennio oggetto di valutazione nella presente procedura (dal 2014/15 fino al 2018/19). Ciò richiede ragionevolmente che per ciascun anno alla stessa debba essere riconosciuto comunque lo svolgimento di attività didattica, peraltro in adempimento degli obblighi istituzionali dei docenti strutturati. Ancora, dal tenore letterale della dichiarazione si evince ragionevolmente che almeno per un anno accademico la candidata abbia tenuto per titolarità i 3 corsi indicati, che vanno perciò valutati secondo il peso di CFU indicato e secondo il valore stabilito nella relativa griglia di cui al verbale n.1.
Per quanto riguarda gli altri 4 anni accademici del periodo rilevante ai fini della valutazione, non si rinvengono indicazioni precise al fine di stabilire il carico didattico istituzionale. Pertanto i commissari Xxxxxxx e Al Mureden ritengono di dover fare ricorso per tale aspetto alla citata regola di autolimite stabilita dalla Commissione ad integrazione delle dichiarazioni incomplete o lacunose delle candidate. Tutto ciò premesso, in applicazione di tale ultimo criterio si ritiene che per ciascuna (di tali 4) annualità vada ragionevolmente attribuito alla candidata lo svolgimento di attività didattica secondo “la misura minima di cui in tabella”.
Dal tenore letterale della dichiarazione il xxxx. Xxxxxxxxx, per contro, evince che la candidata ha soltanto dichiarato gli insegnamenti che ha tenuto nell’anno in corso al momento della presentazione della domanda.
All’esito della discussione, la commissione a maggioranza esprime la seguente valutazione.
La candidata Xxxxxxxxxx, nel quinquennio oggetto di valutazione ai fini della presente procedura, ha svolto attività didattica continuativa in quanto titolare di insegnamenti di base (Istituzioni diritto privato) con buona consistenza di CFU, e insegnamenti affini e integrativi anche in lingua inglese, sia nella scuola di Giurisprudenza che nella scuola di Economia. La consistenza dell’attività didattica appare dunque adeguata in relazione all’importanza dei corsi di titolarità e all’impegno complessivo che gli stessi richiedono al docente, specie ove impartiti agli studenti di 1° anno.
La candidata dichiara di collaborare in modo continuativo con le Scuole di professioni legali di Trento e Verona e di Padova/Venezia/Ferrara/Trieste, senza indicare la misura e la durata. Tali collaborazioni non risultano valutabili in quanto non è indicata neanche la tipologia di attività svolta.
Seminari. La prof.ssa Xxxxxxxxxx ha svolto un’intensa attività seminariale. Nel maggio del 2012 ha tenuto, presso il Centrum für Europäisches Privatrecht dell’Università di Münster, una relazione in inglese dal titolo “The Directive 2002/47/EC on Financial Collateral Agreements.
Nell’ottobre del 2012 ha tenuto, presso la Boston University School of Law, lectures sul tema “The European Regulation on Financial Collateral Agreements”.
Nel maggio 2016 ha tenuto, presso il Centrum für Europäisches Privatrecht dell’Università di Münster, una relazione in inglese dal titolo “Where is the Legal Construe of Possession going?”. Nella primavera del 2017 ha tenuto presso l’Università di Innsbruck una lezione sul pegno non possessorio nel c.d. Decreto banche.
relativa a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa”.
2 Vedi verbale n.1, pag.4 ove si stabilisce che “La Commissione precisa che per le attività didattiche per le quali il punteggio indicato nella tabella successiva viene rapportato ad una misura in termini di CFU o di ore di didattica, qualora dai curricula non risultino l’indicazione della misura dell’attività svolta dal candidato e/o il numero di annualità, verrà attribuito il punteggio previsto per la misura minima di cui in tabella”.
Nel novembre del 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “La nozione di sovraindebitamento dal punto di vista civilistico”, nell’ambito di un corso promosso dal Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università di Padova per la formazione dei gestori delle crisi d’impresa.
Nella primavera del 2018 ha tenuto presso l’Università del Sussex una lezione in inglese dal titolo “Long-term Contracts and the Italian Law on Franchise”.
Nel febbraio del 2019 ha tenuto una relazione in tema “Contratto relazione e tutela dell’affidamento” nell’ambito della Winter School attivata dall’Università di Padova.
L’attività seminariale si presenta alla luce di quanto indicato, molto intensa e variegata, in corrispondenza peraltro degli interessi scientifici della candidata. La commissione esprime una valutazione di eccellenza, anche in relazione all’arco temporale di svolgimento.
Candidata XXXXX XXXXXXX, Prof.ssa associata presso l’Università degli Studi di Padova
Motivato giudizio:
AMBITO A
Pubblicazioni scientifiche
Pubblicazioni scientifiche. La prof.ssa Bullo presenta 15 pubblicazioni, di cui 3 monografie, 5 articoli in riviste di fascia A, e 7 articoli in riviste scientifiche e volumi collettanei. Tutte le pubblicazioni sono pienamente congrue con il SSD IUS01 e sono unicamente attribuibili all’autrice.Di seguito le valutazioni della commissione.
-pubblicazione n. 1. Monografia, “Nomina et debita hereditaria ipso iure non dividuntur”, CEDAM 2005, collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova.
La corposa monografia, in materia di diritto successorio, affronta il tema della sorte dei rapporti obbligatori al momento dell’apertura della successione, rispetto alla sorte dei beni facenti parte dell’eredità. Il tema è tagliato dall’autrice con riferimento a due contestuali presupposti: che i rapporti obbligatori abbiano ad oggetto prestazioni divisibili e che la successione si apra a favore di una pluralità di coeredi. Il volume enuncia sin dall’inizio l’intento di riconsiderare il noto brocardo, assunto a contenuto normativo positivamente accolto dal nostro codice, per il quale i rapporti obbligatori, dati quei presupposti, si dividono di pieno diritto fra i coeredi per l’appunto ipso iure. Da questo intento si sviluppano gli otto capitoli del libro, in una sequenza che delinea un percorso analitico nel quale l’indagine di diritto positivo si intreccia con l’indagine storica (a partire dall’esperienza romanistica) e con quella comparatistica (prevalentemente riferita all’ordinamento tedesco), le quali ricorrono nei diversi capitoli e con riferimento ai relativi problemi trattati. Sul piano sistematico, l’indagine è connotata anche da frequenti riferimenti sia al tema della disciplina generale delle obbligazioni plurisoggettive; sia al tema della natura della comunione ereditaria. Combinando questi diversi punti di vista, l’autrice argomenta il ribaltamento del brocardo tradizionale, a partire dalla rilettura critica dell’art.754 c.c. nel senso della sua insufficienza a fondare quel principio, e sulla base della sua ricostruzione della comunione ereditaria come comunione a mani riunite di tipo germanico, con oggetto non limitato ai beni caduti in successione. Questi ragionamenti si combinano con quelli intesi a dimostrare la non applicabilità delle norme codicistiche sulle obbligazioni plurisoggettive. La conclusione è quella per la quale i rapporti obbligatori – sia dal lato attivo sia dal lato passivo – non si dividono automaticamente fra i coeredi, e la comunione ereditaria comprende sia i debiti sia i crediti senza divisioni fra i coeredi. L’autrice argomenta anche i vantaggi e gli effetti pratici di codesta tesi. Lo svolgimento della ricerca, come detto, si articola in otto capitoli su più linee di ragionamento e mostra un impegno scientifico senza dubbio di buon livello e di buon rigore. La tesi con riferimento ai crediti è apparsa convincente e anche ripresa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; viceversa, rimane non del tutto compiuto il tentativo di capovolgere radicalmente il tenore letterale degli artt.752 e 754, essendo incompatibile la tesi di cui al titolo della monografia con il possibile range interpretativo offerto da(lle parole di) codeste norme.
Valutazione: buona (espressa a maggioranza in quanto un commissario ritiene che la monografia sia di qualità eccellente) - collocazione eccellente
--pubblicazione n.2 Monografia “Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare, CEDAM, 2012. Collana “I quaderni della Rivista di diritto civile”- Questa seconda monografia affronta le tematiche suscitate dall’art. 2645ter, e poi riprese nella pubblicazione n.15 (nel Commentario Xxxxxxxx, ed.2016). La monografia consta di tre capitoli che
raggiungono circa 130 pagine, nella articolazione dei quali la candidata affronta tre profili problematici. Il primo è quello della ricaduta della nuova fattispecie nella teoria della proprietà e dei diritti reali. Su questo piano, la candidata esclude che si sia di fronte ad un nuovo diritto reale per concludere che si tratti invece di un modello di proprietà “modificata”, connotata da una funzionalizzazione volontaria del bene ad un fine prestabilito. Nel secondo capitolo si analizza la tematica del richiamo dell’art.1322 c.c. quale giustificazione, in termini di meritevolezza degli interessi, della separazione patrimoniale e della relativa opponibilità ai terzi con lo strumento della trascrizione, per giungere ad una lettura del richiamo di tale norma non nel senso della mera liceità dello scopo per il quale il disponente opera la destinazione. Nel terzo capitolo, infine, si affronta il tema decisivo degli effetti della trascrizione sotto il profilo della tutela dei creditori a fronte dell’effetto segregativo e rispetto al principio di universalità della responsabilità patrimoniale. Si analizzano e risolvono le possibili tipologie di controversie fra terzi; e si confrontano i modelli analoghi del trust e dei fondi comuni di investimento. Lo svolgimento della ricerca ha tono prevalentemente descrittivo e talvolta ricognitivo delle posizioni dottrinali, commentate con ampie citazioni testuali, ed è piuttosto veloce invece nella definizione dei profili dogmatici, non sempre approfonditi (ciò che si nota in particolare nella superficiale argomentazione della figura della proprietà “modificata” come proprietà “funzionalizzata”, senza distinguere tra funzionalizzazioni effetto di scelte di autonomia privata e funzionalizzazioni eteronome). Nulla aggiunge a quanto risulta dall’indagine qui riassunta la lunga appendice di oltre 100 pagine, costituita dalla bibliografia finale e da fotocopie di note di trascrizione di trust e fondi immobiliari, con spiegazioni spesso illegibili e prive di rilevanza scientifica agli effetti della presente selezione. Il volume si presenta dunque poco originale e innovativo, metodologicamente accettabile, di rilevanza discreta nel contesto della letteratura corrente.
Valutazione: discreta – collocazione buona
--pubblicazione n. 3, Monografia, Profili del contratto di rete: autonomia privata e destinazione patrimoniale, CEDAM 2019, collana Quaderni della Rivista di diritto civile.
Questa terza monografia prende in esame la figura del contratto di rete, introdotto dal legislatore con l’art. 3, comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5 del 10/02/ 2009 convertito con l. n. 33 del 9/04/ 2009 e successivamente modificato. Consta di tre capitoli. Nel primo (che riassorbe i contenuti di un articolo di poco precedente: pubb. n.9) si descrive il nuovo modello contrattuale nelle sue articolazioni rispetto ad altri modelli di collaborazione tra imprese (specie quello consortile), e si discutono le qualificazioni offerte dalla dottrina, in termini di atipicità o transtipicità, per giungere alla conclusione per la quale nel contratto di rete si assisterebbe ad una tipicità funzionale contrapposta ad una “atipicità” contenutistica, ove assume rilievo la cd. “causa in concreto” emergente dal programma comune degli associati. Nel secondo capitolo, la tematica contrattualistica vera e propria cede il posto all’analisi degli aspetti patrimoniali, con riguardo al modello di rete dotata di fondo comune e di organo comune deputato a svolgere attività con i terzi finalizzata al perseguimento degli obiettivi indicati in contratto; e soprattutto agli aspetti pubblicitari, in relazione alla scelta di iscrivere o meno o meno il “contratto” presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese ai fini dell’acquisto della soggettività giuridica. Di qui, la successiva analisi degli aspetti concernenti la responsabilità patrimoniale della rete/soggetto e della rete/contratto. Gli aspetti concernenti la forma del contratto e le modalità di pubblicità sono affrontati poi più in dettaglio nel terzo capitolo, con ampi riferimenti tecnici alle prassi dei registri delle imprese. La ricerca presenta contenuti prevalentemente descrittivi della normativa e della letteratura, con attenzione focalizzata anche in questo caso sugli aspetti tecnico-professionali della redazione contrattuale e della pubblicità, ma con scarsi approfondimenti in merito al contenuto “operazionale” e agli aspetti del contratto relativi alle prestazioni. I risultati dunque sono poco innovativi, la metodologia è descrittiva, la rilevanza scientifica discreta.
Valutazione: discreta – collocazione buona
--Pubblicazione n.4. Articolo su rivista cl.A. La successione mortis causa nel rapporto obbligatorio, in Riv. dir. civ., 2019
In questo contributo la candidata riprende lo studio monografico svolto nel 2005, e ne conferma i risultati alla luce di alcuni orientamenti giurisprudenziali e dell’ABF che proporrebbero la non divisibilità automatica dei crediti e debiti del defunto tra i coeredi. A parte gli aggiornamenti, non si riscontrano nel contenuti e nei risultati particolari elementi di novità rispetto alla monografia del 2005. Valutazione: discreta – collocazione eccellente
--pubblicazione n.5. Articolo su rivista di cl.A. Titolarità e legittimazione a disporre nelle comunioni civilistiche, Ri.dir.civ., 2018.
Questo contributo ha ad oggetto il rapporto tra (con)titolarita` e legittimazione a disporre nelle diverse comunioni civilistiche con riguardo ai diritti reali e più precisamente la comproprietà, e si inserisce sotto questo profilo nel filone di studi intrapreso con la monografia del 2005, che sarà ancora ripreso nell’articolo del 2019 (vedi pubblicazione n.4). L’indagine si apre con la considerazione della comunione ordinaria non ereditaria. Con riguardo alla sorte dell’atto di disposizione del singolo partecipante sulla propria quota non tanto sul tutto – e vedi qui l’ 1103 ss. c.c. – quanto piuttosto sul singolo bene e nei confronti di un terzo non ignaro, la candidata sostiene che la titolarità quotaria di ogni singolo partecipante abbia una propria autonomia giuridica anche e soprattutto con riferimento ad ogni singolo bene della massa. Segue la considerazione della comunione ereditaria, per la quale, data la sua natura, si argomenta una soluzione in senso contrario, intesa a preservare il gruppo dei coeredi. Da ultimo si mette a fuoco il caso trattato da Cass., Sez. Un., n. 5068 del 2016 della donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui effettuata dal coerede pro quota, che la cassazione considera nullo, conclusione contestata dalla candidata (questo tema era stato trattato nella pubblicazione n.10 del 2016). Il contributo, pur collocandosi nel solco di studi di prevalentemente di interesse della candidata presenta taluni spunti di novità. La metodologia è corretta e la rilevanza nel contesto della letteratura sul tema è media.
Valutazione: buona - collocazione eccellente
--pubblicazione n.6, articolo su Rivista in fascia A, “Trust, destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e fondi comuni di investimento ex art.36 comma 6° del T.U.F.: quale modello di segregazione patrimoniale? in Riv. dir. civ., 2012.
Questo contributo ritorna sui temi trattati nella seconda monografia del 2012, della quale è coevo, e ripresi dopo nella pubblicazione n.15.L’analisi torna dunque a verificare analogie e differenze tra fondi comuni di investimento di cui all’art. 36 del T.U.F., trust e destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter c.c. e a delineare i diversi modelli di segregazione che in ciascuno di essi viene adottato. L’articolo, corredato da buona bibliografia e attento agli orientamenti giurisprudenziali, non presenta risultati scientifici particolarmente originali rispetto a quelli contenuti nella monografia del 2012.
Valutazione: discreta - collocazione eccellente
--pubblicazione n.7, articolo in rivista di cl.A, “Partecipazioni sociali e pluralità di eredi, in Riv. dir. civ., 2010.
L’articolo torna di nuovo sul tema della monografia del 2005, declinandolo questa volta sulle questioni suscitate dalla presenza nel patrimonio del cuius di partecipazioni sociali e dalla pluralità di eredi. Si discute di nuovo e si critica il brocardo nomina hereditaria ipso iure dividuntur, anche in considerazione di una giurisprudenza in tal senso (il lavoro contiene nel testo commenti di sentenze della SC del 1992 e del 1999); per passare poi, quasi a metà del contributo, ad esaminare la sorte delle partecipazioni sociali nelle società personali e nelle società di capitali cadute in comunione, con riferimento questa volta alla interferenza della disciplina successoria con la disciplina societaria. Vengono in gioco dunque le alternative di cui all’art.2284; le questioni relative alla divisibilità delle
quote di s.r.l.; e delle azioni di società. La conclusione è conforme ai risultati degli altri contributi su questo “macrotema”: il c.d. principio di divisione automatica risulta superato non solo con riguardo ai crediti, ma anche con riguardo alle partecipazioni sociali, comprensive di posizione giuridiche soggettive attive e passive, con ciò confermandosi anche la tesi della natura onnicomprensiva della comunione ereditaria. Questi ultimi ragionamenti sulla comunione delle quote conferiscono al saggio un connotato di novità in questo filone di studi così ampiamente frequentato dalla candidata. La metodologia è corretta e la rilevanza nel contesto della letteratura sul tema è media.
Valutazione: buona - collocazione eccellente
--pubblicazione n.8, articolo in rivista di cl.A, L'art. 2751 bis n. 2 si applica ora anche al prestatore d'opera manuale, in Nuove leggi civ. comm. 1998.
Questo articolo risalente propone un commento alla sentenza della Corte costituzionale 29 gennaio 1998 n.1, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2751bis del c.c. limitatamente alla parola “intellettuale”, così stabilendo che il privilegio generale mobiliare assiste tutti i crediti di tutti i lavoratori autonomi. La nota è di accettabile fattura e ben corredata da bibliografia; la rilevanza nel contesto è modesta.
Valutazione: discreta - collocazione eccellente
---pubblicazione n.9, articolo su libro "Contratto di rete e operazione economica, in Aa. V.V., 2017, a cura di X Xxxxx, Il contratto di rete e le nuove frontiere del contratto: modelli giuridici e strutture economiche, Pubblicazioni della Scuola di Giurisprudenza, CEDAM Xxxxxxx Kluwer.
Il contributo anticipa i temi della monografia del 2019, segnatamente quelli di cui al cap.1 della stessa, nel quale confluisce costituendone la parte più interessante. Nel merito, il presente articolo si presenta completo nella trattazione della figura e bene argomentato in punto di diritto contrattuale. La metodologia è corretta e la rilevanza nel contesto si attesta ad un livello medio
Valutazione: buona - collocazione buona
-pubblicazione n.10, articolo in rivista scientifica “Donazione di bene altrui e comunione ereditaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto e processo,2016
Il contributo si sovrappone con titolo e indici parzialmente diversi all’articolo pubblicato nella Riv.dir.civ. del 2018 e valutato come pubblicazione n.5. essendo in larga misura ripetitivo il saggio viene considerato di valore insufficiente, tale da non raggiungere il livello di “discreto” considerato da questa commissione come livello minimo.
Valutazione: / - collocazione discreta
--pubblicazione n.11, articolo su rivista scientifica “La trascrizione della devoluzione di immobili in Trust: le soluzioni antitetiche della Corte di appello di Trieste e del Tribunale di Torino”, in Dir. civ. contemporaneo, 8 dicembre 2014.
Si tratta di una rassegna di giurisprudenza che espone i diversi orientamenti in materia di esecuzione delle formalità pubblicitarie relative agli atti di devoluzione di immobili in trust e dei relativi vincoli. I risultati sono poco originali e la rilevanza modesta.
Valutazione: discreta - collocazione discreto
-- pubblicazioni n.12, 13, 14, nel Commentario breve al Codice civile a cura di X. Xxxx, edizione 2018, Collana Breviaria Iuris, riguardano:
a) la prima il CAPO V del Libro 2°. Dell’istituzione di erede e dei legati. Sezione I, dall’art.624 all’art 673, dunque 3 sezioni del Capo 5°
b) la seconda il Capo I del titolo VII del libro 3°, in materia di comunione in generale, artt. c.c. 1100- 1116
c) la terza, alcuni articoli compresi tra gli artt.2644 e 2682 del Libro 6°, in materia di trascrizione, i primi due Capi del Titolo I.
La Commissione valuta tali contributi alla stregua della tipologia 2 della propria griglia di pubblicazioni scientifiche di cui al verbale n.1, precisamente come “Articolo su libro, ovvero su opera collettanea”. Per ciascuna delle pubblicazioni si attribuisce il seguente giudizio. Tutti i commenti si contraddistinguono per una esposizione breve e schematica per lo più definitoria delle opinioni dei vari autori sulle questioni trattate - già analizzate in altri contributi della candidata - le quali sono portate in rassegna con relative indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali. I risultati sono modesti in termini di innovatività e di rilevanza nel contesto della letteratura di riferimento e sono collocati in un commentario di rilevanza professionale.
Valutazioni: discreto – collocazione discreta.
--pubblicazione n.15, Commento art. 2645ter, nel Commentario breve al Diritto della famiglia, a cura di A. Xxxxxxxx, ed.2016.
Si tratta del commento alla norma in materia di Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, non presente nel commentario Xxxx Xxxxxxxxx. Rispetto ai commenti precedentemente menzionati, seppur quest’ultimo presenti maggiore ampiezza, tuttavia esibisce gli stessi tratti caratteristici di questo tipo di prodotto, quali prima illustrati. Infine, il tema riprende la monografia del 2012.
Valutazioni: discreto – collocazione discreta.
Consistenza complessiva della produzione scientifica
Se si eccettuano i due contributi sul contratto di rete e la nota risalente del 1998, la produzione scientifica della candidata presentata ai fini di questa procedura si concentra invero su pochi temi, precisamente il tema della comunione ereditaria in tutte le sue componenti e quello della pubblicità immobiliare, trattati in contributi monografici ed ai quali costantemente si ricollegano le opere minori, spesso ripetitive di parti e argomenti affrontati nelle monografie. Inoltre, spesso la candidata sembra dare maggiore attenzione agli aspetti tecnico-operativi e professionali della disciplina esaminata, piuttosto che a quelli sistematici e teorico-dogmatici. Sotto questi profili, la consistenza complessiva della produzione scientifica, sul piano della rilevanza complessiva, si presenta discreta. Tale valutazione viene confermata anche con riferimento alle altre pubblicazioni indicate nel curriculum, numerose ma tutte di tipologia minore e limitata (commenti brevi, scritti destinati alla didattica concorsuale, note a sentenza in rivista non rientrante in classe A, collaborazioni alla revisione e aggiornamento di manuali).
Sotto il profilo temporale, la continuità è buona, anche tenendo conto del curriculum: l’attività scientifica copre un arco temporale piuttosto lungo, dal 1996 al 2019, ma è poco intensa, soprattutto nel primo periodo (in quanto al lavoro su NLCC del 1998 non seguono altri lavori di qualità sino al 2005), mentre è più regolare soltanto a partire dal 2008.
La congruenza con il settore IUS01 è piena.
Attività di ricerca
E’ stata componente di gruppi di ricerca in tre diversi Progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN 2002, PRIN 2004, PRIN 2006). Non sono valutabili né le partecipazioni a progetti per la Ricerca Scientifica (ex 60% o fondi DOR, dotazione ordinaria di ricerca) dell’Università di Padova, in quanto progetti di rilevanza meramente locale, né la qualifica di referente per la Fondazione italiana del notariato al progetto comunitario “Governing Inheritance Statutes after the entry to force of EU
Succession Regulation - (GOINEU)”, progetto finanziato dalla Commissione Europea, DG Justice con partners: Università di Firenze/Università di Budapest/ Università di Coimbra/ Università di Valencia/Fondazione Italiana del Notariato/Centre Nationale de la Recherche Scientifique, in quanto non è dimostrato che abbia svolto un ruolo di direttore o di partecipante al gruppo di ricerca. Ha partecipato dal 2006 in qualità di relatore ad un numero elevato di convegni di rilevanza nazionale (oltre 30; di uno è stata organizzatrice nel 2017); e ad un convegno internazionale presso l’Università di Verona nel 2018. La Commissione valuta tale attività molto intensa e buona.
AMBITO B
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio Titolarità cariche/Periodi ricerca all’estero/Direzione riviste comitati
La Candidata segnala periodi di attività all’estero, presso diverse Università, indicando periodi di permanenza inferiori al minimo o non indicandoli. Trattasi oltretutto di periodi assai risalenti, dal 1997 al 1999, da riferire pertanto allo svolgimento del dottorato di ricerca. Queste attività non sono perciò valutabili. L’attività segnalata di partecipazione all’Ecole de la magistrature è attestata come mera partecipazione a conferenza senza interventi attivi e non è valutabile. Membro del comitato scientifico della Fondazione italiana del notariato e della relativa collana editoriale dei Quaderni della Fondazione italiana del notariato, nonché di comitati delle riviste, non più attive, Diritto civile contemporaneo e Studium Oeconomiae.
La candidata segnala di essere dal 2013 membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione italiana del Notariato, e dal 2011 membro del Consiglio direttivo – Condirettore della Scuola di Notariato del Triveneto; nel 2006/2007 membro della Commissione del Consiglio Nazionale del notariato per la tenuta e aggiornamento dell’archivio informatico dei quesiti per la preselezione per l’accesso al concorso; nel 2008 membro della Commissione Propositiva del Consiglio Nazionale del notariato; nel 2010 membro della Commissione Professioni Giovani presso il Ministero (per il notariato R. Xxxxxxx, X.Bullo) ove sono riuniti i rappresentanti delle diverse professioni liberali. La commissione ritiene che nessuna di queste attività sia valutabile in quanto non hanno o non si può accertare che abbiano finalità di studio o di ricerca scientifica.
Il curriculum si presenta discreto, non potendosi adeguatamente valorizzare i periodi di permanenza all’estero per la mancanza di indicazioni temporali, e risultando modesta la partecipazione ai comitati delle riviste scientifiche indicate.
AMBITO C Attività didattica
ATTIVITA’ FRONTALE
La prof.ssa Bullo indica l’attività didattica svolta dal 2002/2003 al 2010/11 quale ricercatrice (diritto dei singoli contratti e diritto dei contratti d’impresa nel 2011/12 – 6CFU), e quale professoressa associata dall’anno 2011/12 all’anno 2018/19 (Diritto dei contratti d’impresa, diritto delle reti d’impresa- 6CFU); nel 2018/19 è titolare anche del xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XX (0XXX). Tutti gli insegnamenti sono stati tenuti continuativamente per ogni anno accademico nella sede di Treviso della Facoltà/Scuola di giurisprudenza di Padova. La candidata segnala anche lo svolgimento di moduli di insegnamento, senza indicarne la misura né la durata, presso la Scuola di dottorato di Diritto internazionale, la Scuola per le professioni legali di Trento e Verona, e presso altre scuole o enti non universitari. Complessivamente l’attività didattica della candidata appare molto buona, pur se concentrata su insegnamenti affini integrativi, ad eccezione dell’ultimo anno accademico 2018/19, nel quale ha tenuto un insegnamento di base.
Tesi. La candidata dichiara di essere stata supervisor di diversi dottorandi, ma fa il nome di un solo dottorando, senza ulteriori specificazioni.
Seminari
Nel 2017 e nel 2018 la candidata ha tenuto seminari presso l'Istituto di Diritto italiano dell'Università di Innsbruck, in materia di diritto privato nell'era digitale - la disciplina delle sottoscrizioni nel CAD e in materia di disciplina delle convivenze e delle unioni civili (i profili successori). Non viene indicato il numero di tali seminari. Queste ultime attività appaiono di modesta consistenza.
Xxxxx e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
20 novembre 2023
La Presidente della Commissione
Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005