ACCORDO DI Il LIVELLO
ACCORDO DI Il LIVELLO
Oggi 19 novembre 1998 presso I'Alsea di Milano fra:
- Alsea - Associazione Lombarda spedizionieri e Autotrasportatori.
- FILT CGIL - Lombardia
- FIT CISL - Lombardia
- UILTRASPORTi - Lombardia Si è convenuto quanto segue:
Il Presente accordo, richiamandosi allo spirito del "protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo”, sottoscritto il 23 luglio 1993, realizza la contrattazione di secondo livello, in sede territoriale, così come prevista dall'Art. 47 del C.C.N.L..
Senza soluzione di continuità, il presente accordo intende rinnovare, innovando l'accordo integrativo regionale del 1 giugno 1989, prorogato dagli accordi Interconfederali del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993.
Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si pongono l'obbiettivo di costituire e consolidare un più avanzato ed organico quadro di regola, anche attraverso fase di bilateralità nel rapporti fra le Parti, dando particolare attenzione alle condizioni di lavoro, nonché agli assetti dell’organizzazione del lavoro e della professionalità.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti, al fine dl favorire un migliore sistema di relazioni industriali, si incontreranno periodicamente, di regola 2 volte all'anno e a richiesta di una delle Parti, per esaminare congiuntarnente le seguenti tematiche:
- I programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per i trasporti specialistici più significativi;
- la previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche:
- In riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
- I mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto merci, nonché i programmi di innovazione previsti;
- L'aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni / previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni par il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- I dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato. Ciò anche con particolare attenzione alle recenti innovazione normative (L.407 e pacchetto Treu), relativamente ai segmenti del ciclo produttivo, specifiche figure professionali e modalità delle prestazioni.
Le Parti anche al fine di favorire la trasparenza delle prestazioni del settore, si attiveranno, anche presso enti, per gestire gli attuali strumenti e nel caso individuarne di nuovi.
Le Parti convengono di ridefinire, armonizzandoli, gli strumenti già esistenti, atti a gestire i processi di ristrutturazione aziendale e processi di mobilità inter aziendale.
OSSERVATORIO REGIONALE
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio regionale lombardo così come previsto dal Capitolo I del C.C.N.L. 12/4/1995, L'Osservatorio regionale sarà composto da 6 membri per parte.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle Leggi N. 903/77 e N. 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto; (Legge n. 626/94),
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U., eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle Istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e i sindacati degli altri paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'Informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente accordo e potrà avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi dl ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
L'Osservatorio trasmette alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la sua attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e può promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
L'Osservatorio ha sede presso l'Alsea che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni é fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
L'Osservatorio regionale lombardo verrà costituito ai sensi del Capitolo I del C.C.N.L. 12/4/1995 successivamente alla costituzione dell'Osservatorio Nazionale.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti riconoscono la necessità di una adeguata formazione professionale al fine di incrementare l'occupazione giovanile e migliorare la professionalità del personale già in attività.
A tal fine le parti convengono di costituire una commissione tecnica permanente formata da tre rappresentanti per parte con il compito di assumere le informazioni quantitative sugli ingressi e sulle uscite e quelle qualitative sulle professionalità necessarie alla categoria.
La commissione potrà contattare enti pubblici e privati al fine di predisporre progetti formativi per le categorie individuate, anche al fine di utilizzare le risorse stanziate per la formazione a livello regionale e comunitario.
Ogni decisione in merito ai progetti formativi dovrà essere assunta all'unanimità. In via prioritaria si individuano progetti formativi relativi a:
- L. 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- sistemi informatici legati al settore;
- lingue straniere;
- abilitazione ADR;
TERZIARIZZAZIONE
Le parti si impegnano ad operarsi nel pieno rispetto della legislazione vigente in merito alla terziarizzazione.
Con riferimento alle problematiche degli appalti, le parti convengono sulla necessità che da parte delle imprese sia verificata l'idoneità dei soggetti economici interessati do eventuali terziarizzazioni. In tali circostanze le imprese forniranno preventivamente alle R.S.A/R.S.U. le informazioni necessarie circa l'applicazione dei contratti di lavoro ( in caso di lavoratore dipendente) o delle normative previdenziali e di legge ( in caso di socio di cooperativa). Quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto.
Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, vengano accertate irregolarità nel trattamento economico e/o previdenziale che l'appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente deve interrompere il rapporto con l'organismo economico inadempiente, garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offre garanzie di pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
Considerate le modifiche della legislazione nazionale ( legge quadro 407/1955) e della nuova legge sugli appalti di prestazioni e servizi terzi, le parti potranno convenire - al fine di sperimentare concretamente nel trasporto merci una politica attiva del lavoro - di redigere e diffondere per opportuna conoscenza presso le aziende, elenchi di imprese consortili e/o cooperative che assicurino il rispetto delle normative relative alla retribuzione, all'orario e alle condizioni della prestazione lavorativa.
PARTE ECONOMICA
1) Il Premio dl Risultato (PDR) si ricava dal rapporto fra il numero indice relativo all'anno precedente a quello considerato ed il numero indice relativo all'anno considerato.
I numeri indice derivano dal rapporto tra il numero delle spedizioni effettuate nell'anno e il numero medio dei dipendenti assunti a tempo indeterminato presso l'unità produttiva nell'anno stesso.
La variazione fra i due numeri indice comporterà la variazione del Premio di Risultato secondo la seguente tabella di valori:
- oltre - 20% di decremento 000.000
- xx - 00 % a - 20% di decremento 731.000
- da - 6% a - 10% di decremento 761.000
- da - 5%di decremento a + 5% di incremento 790.000
- da + 6% a + 10% di incremento 830.000
- da + 11% a + 20% di incremento 870.000
- oltre + 20% di incremento 908.500
Nel caso in cui la variazione dell'indice comporti un decremento superiore al 20% come nel caso in cui la situazione dell'unità produttiva presenti gravi carenze economiche, l'impresa è tenuta a darne comunicazione alle OOSS dei lavoratori tramite I'Alsea al fine di esaminare con maggior completezza di informazioni la situazione aziendale e concordare le misure conseguenti.
2) In applicazione al capitolo I - Relazioni Industriali - Ambito Aziendale - del C.C.N.L. 12/4/1998 e all'art. 47 comma 5 dello stesso C.C.N.L. le imprese forniranno alle organizzazioni Imprenditoriali competenti le informazioni necessarie alla verifica del PDR da svolgersi con le XX.XX. dei lavoratori ai rispettIvi livelli territoriali.
3) L'istituto retributivo regolato dal presente accordo, é stato determinato dalle parti secondo valori già comprensivi dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti o differiti, non entra a far parte della retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR ai sensi dell'art. 41 del vigente C.C.N.L.. Le erogazioni a titolo di premio annuale di risultato non saranno pertanto computate ai fini del TFR, della 13a e della 14a mensilità, del compenso per ferie e/o festività, del trattamento di malattia, infortunio, maternità, del compenso per i permessi previsti dagli artt, 9, 11 e 14 del C.C.N.L. in vigenza, del compenso per lavoro straordinario, né di ogni altro istituto retributivo Indiretto e/o differito.
4) Per le nuove realtà aziendali il PDR verrà calcolato sullo scaglione minimo previsto al punto 1 in proporzione al periodo di effettivo lavoro prestato.
5) Le parti si danno reciprocamente atto della conformità dell'Istituto regolato nel presente accordo alla fattispecie prevista dell'art. 2 del D.L. 25/3/1997 n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dunque alla assoggettabilità delle somme erogate al particolare regime previdenziale previsto dalla norma citata, fermo restando l'applicazione dell'art. 1 comma 1 del
D.L. n. 338/89 convertito in Legge n. 389/89.
6) - Per i lavoratori assunti nell'anno di competenza il Premio di Risultato verrà corrisposto pro-rata,
- Per i lavoratori cessati nell'anno di competenza il premio di Risultato verrà corrisposto pro-rata sulla base del Premio di Risultato dell'anno precedente unitamente alle competenze di fine rapporto.
7) Il Premio di Risultato verrà erogato in due rate di cui la prima a titolo di acconto con la retribuzione del mese di aprile pari a lire 450.000 e la seconda a saldo con la retribuzione del mese di ottobre dell'anno successivo a quello cui il Premio si riferisce.
8) Per il personale part-time il Premio di Risultato verrà erogato proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento.
9) Per i contratti di formazione e lavoro il Premio di Risultato maturerà dopo il superamento della metà del periodo di formazione proporzionalmente al periodo svolto successivamente a tale scadenza, salvo condizioni di miglior favore già in essere in azienda.
10) Per gli anni 1998 e 1999 il Premio di Risultato da erogarsi rispettivamente negli anni 1999 e 2000, nei mesi di aprile ed ottobre verrà calcolato in base ai parametri di cui al precedente punto 1.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Parti confermano che Il presento accordo é stato stipulato nello spirito del Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro, e sul sostegno del sistema produttivo sottoscritto il 23 luglio 1993. Pertanto qualora tale accordo venga modificato o sostituito le Parti si incontreranno per un adeguamento del presente accordo alle nuove disposizioni.
Le Parti convengono di verificare l'esito del presente accordo trascorso il primo anno dalla sua applicazione.
NORME TRANSITORIE
1. A tutti i lavoratori in forza alla data del 15 ottobre 1997 e già in forza al 1/1/1997 verrà corrisposta un una-tantum erogata con la retribuzione del mese di novembre 1997 pari a lire 500.000, pro-rata per il periodo effettivamente lavorato dall' 1/4/1996 ai 31/12/1996.
2. Per l'anno 1997 il Premio di Risultato sarà pari a £ 790.000 erogate in due rate rispettivamente di lire 450.000 e 340.000 nei mesi di aprile e ottobre 1998.
3. Per i lavoratori licenziati per effetto di ristrutturazioni aziendali ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/91, le norme di cui al presente accordo relative al Premio di Risultato si applicano al personale in forza al 15/8/1997.