Condizioni generali di vendita e fornitura PFT (online shop)
Condizioni generali di vendita e fornitura PFT (online shop)
I. Introduzione – Ambito di applicazione
1. Le forniture e i servizi che vengono ordinati presso il negozio online xxxx.xxx.xx (di seguito denominato "online shop") avvengono esclusivamente secondo le Condizioni di vendita generali (online shop) di seguito descritte. Esse valgono anche per tutte le transazioni future che intercorrono tra le parti contrattuali presso l'online shop, quindi non è necessario farne nuovamente menzione. Sono valide anche nel caso in cui non vi faremo espressamente riferimento in contratti successivi.
2. Con le presenti Condizioni ci opponiamo ai richiami dell'ordinante alle proprie condizioni contrattuali. Noi non riconosciamo eventuali condizioni dell'ordinante contrarie o divergenti dalle nostre Condizioni di vendita, nemmeno in caso di esecuzione del contratto senza riserve.
3. Ai sensi del § 13 del BGB, l'offerta di prodotti del nostro online shop è rivolta esclusivamente ai rivenditori specializzati operanti nel settore delle macchine, apparecchiature e materiali edili e dell'indu- stria, e non ad aziende specializzate o consumatori.
II. Offerte e conclusione del contratto, contenuto della prestazione
1. La presentazione dei nostri prodotti nell'online shop rappresenta soltanto un invito non vincolante ad effettuare l'ordine. Non si tratta di alcuna offerta giuridicamente vincolante per la stipula di un contratto di acquisto.
2. Cliccando sul pulsante "acquista", l'ordinante emette un'offerta di acquisto giuridicamente vincolante.
3. L'ordinante, pervenuta l'offerta di acquisto, riceve via e-mail una conferma di ricezione generata automaticamente, tramite la quale attestiamo l'avvenuta ricezione dell'ordine. La conferma di ricezione non costituisce ancora alcuna accettazione giuridicamente vincolante dell'offerta di acquisto.
4. L'accettazione dell'offerta di acquisto avviene, a nostra discrezione, mediante invio di una conferma d'ordine o effettuazione o erogazione senza riserve delle consegne o dei servizi ordinati.
5. I dati tecnici e le descrizioni contenuti nei nostri fogli informativi o nei materiali promozionali e nelle schede tecniche nonché le indicazioni del produttore o dei suoi collaboratori ai sensi del § 434 comma 1 n. 3 del BGB (c.c. ted.) non costituiscono alcuna garanzia sulle caratteristiche o sull'inalterabilità delle merci da noi fornite, fatto salvo che tali indicazioni non siano pattuite in singoli contratti. I relativi usi previsti per la merce ai sensi del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH) non costituiscono alcun accordo di una relativa caratteristica contrattuale della merce né un impiego presupposto ai sensi del contratto.
6. I relativi usi previsti per la merce ai sensi del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH) non costituiscono alcun accordo di una relativa caratteristica contrattuale della merce né un impiego presupposto ai sensi del contratto.
7. In caso di vendita a campione o prova, questi descrivono solo gli standard di qualità professionali applicabili ai campioni, tuttavia non costituiscono alcuna garanzia sulle caratteristiche o sull'inalterabilità delle merci da noi fornite.
8. La nostra consulenza tecnica per l'applicazione è fornita secondo le migliori conoscenze. Tutte le indicazioni e le informazioni sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle nostre merci non esonerano l'acqui- rente dall'effettuare test e prove per verificare l'adeguatezza dei prodotti agli scopi da questi previsti.
9. Le nostre forniture e i nostri servizi si applicano con la riserva delle disposizioni nazionali e interna- zionali che regolamentano la legislazione sul commercio estero (ad es. processo di autorizzazione all'e- sportazione, embarghi commerciali). Con il suo ordine, l'ordinante è tenuto a metterci tempestivamente a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione e l'importazione delle nostre forniture e servizi. Le scadenze e i tempi di consegna vengono eventualmente intralciati nel corso dei processi di approvazione all'esportazione o simili procedure da parte delle autorità in corso.
III. Prezzi, condizioni di pagamento, ritardo nei pagamenti
1. I prezzi valgono come indicati nell'online shop al momento dell'effettuazione dell'ordine. Per il calcolo dei prezzi sono determinanti i pesi e le quantità da noi rilevati, a meno che l'ordinante non si opponga tempestivamente in seguito alla ricezione della merce. A questi prezzi si aggiungono, inoltre, l'imposta sul valore aggiunto in corso di validità alla data della consegna nell'aliquota di volta in volta vigente nonché i costi di imballaggio necessari per una regolare spedizione, i costi di trasporto franco fabbrica o magazzino, le spese di trasporto allo e dallo spedizioniere e, ove pattuite, le spese per l'assicurazione sul trasporto delle merci. In caso di consegne al di fuori della Germania possono aggiungersi altre impo- ste a seconda del Paese di destinazione.
2. Xxxxx salvo quanto diversamente pattuito, le nostre fatture vanno pagate a 30 giorni dalla loro rice- zione senza sconti. In seguito alla data di scadenza indicata sulla fattura, l'ordinante è da ritenersi in mora ai sensi del § 286 II n. 2 del BGB. Per i pagamenti entro 14 giorni dalla data della fattura conce- diamo uno sconto del 2% sull'importo scontabile indicato nella fattura. S'intende scontabile l'importo della fattura detratti i costi di imballaggio e trasporto, il valore dei pallet e le spese logistiche.
3. In caso di solvibilità positiva, è possibile effettuare il pagamento mediante addebito diretto SEPA per le imprese. La notifica preventiva (Pre-Notification) può essere fatta anche per più ordini di addebito diretto. Il termine per la trasmissione della notifica preventiva sarà abbreviato da 14 giorni ad un giorno. La notifica avverrà mediante presentazione dei relativi dati della fattura ovvero mediante trasmissione dei dati in via elettronica (insieme ai dati della fattura).
4. L'ordinante avrà il diritto di compensazione o di ritenzione solo per crediti o diritti non contestati o accertati mediante decisione passata in giudicato.
5. Qualora l'ordinante non paghi le fatture in scadenza o non rispetti un termine di pagamento concesso, qualora la situazione patrimoniale dell'ordinante peggiori in seguito alla sottoscrizione del contratto o qualora dovessimo ricevere informazioni negative sull'ordinante in seguito alla sottoscrizione del con- tratto tali da mettere in dubbio la sua solvibilità o affidabilità creditizia, allora saremo autorizzati a dichiarare esigibile l'intero importo rimanente dovuto dall'ordinante e, in deroga agli accordi presi, ad esigere un pagamento anticipato o una prestazione di garanzia oppure, in caso di consegna avvenuta, il pagamento immediato di tutti i nostri crediti dovuti in virtù del medesimo rapporto giuridico. Ciò vale in particolare se l'ordinante sospende i propri pagamenti, se un assegno dell'ordinante non viene ri- scosso, se una cambiale emessa dall'ordinante non viene pagata da questi, se viene fatta richiesta o avviata una procedura fallimentare sul patrimonio dell'ordinante o se la procedura fallimentare non è stata avviata per mancanza di massa patrimoniale.
6. In caso di dubbi motivati sulla solvibilità dell'ordinante, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, potremo, fatti salvi ulteriori diritti, revocare i termini di pagamento concessi e far dipendere ulteriori consegne dalla concessione di altre garanzie.
7. Il mancato pagamento del prezzo d'acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale agli obblighi contrattuali.
8. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'ordinante siamo autorizzati ad esigere gli interessi di mora che, in caso di fatturazione in euro, ammontano a 9 punti percentuali sul tasso d'interesse legale in vigore alla data della caduta in mora e reso noto dalla Deutsche Bundesbank (Banca Federale Tedesca) e, in caso di fatturazione in un'altra valuta, a 9 punti percentuali sul tasso in vigore alla data della caduta in mora reso noto dell'istituto bancario superiore del Paese nella cui valuta è stata emessa la fattura. In caso di mora del debitore abbiamo altresì diritto di esigere una penale forfetaria pari a 40 EUR. Ciò vale anche nel caso in cui si tratti di un acconto o di un pagamento a rate. La penale va calcolata in base ad un risarcimento del danno dovuto, nella misura in cui il danno comporti spese per un'azione legale.
IV. Termini di consegna e prestazione, ritardo nella prestazione
1. I termini di consegna sono da intendersi come indicativi, a meno che non sia stato pattuito espressa- mente per iscritto un termine fisso. I termini di consegna sono indicati sostanzialmente con la riserva della collaborazione dell'ordinante in conformità al contratto. Qualora tuttavia i termini di consegna non ven- gano rispettati per circostanze a noi imputabili, allora l'ordinante potrà recedere dal contratto in seguito alla scadenza infruttuosa di un successivo termine adeguato di adempimento da questi stabilito. Il recesso deve essere comunicato per iscritto. Le consegne di sabato sono possibili solo previo accordo particolare e con applicazione di un sovrapprezzo.
2. La nostra prestazione è da ritenersi in ritardo solo in seguito alla scadenza di un successivo termine adeguato per l'adempimento stabilito dall'ordinante e di almeno 15 giorni lavorativi. In caso di azione di forza maggiore e di altre circostanze imprevedibili, straordinarie e non attribuibili a noi stessi, per es. in caso di anomalie di esercizio causate da incendio, inondazione o circostanze simili, guasti agli im- pianti di produzione e alle macchine, superamento dei termini di consegna o mancata consegna da parte dei nostri fornitori, nonché interruzioni dell'esercizio a causa della mancanza di materie prime, energia o manodopera, sciopero, serrata, difficoltà nell'approvvigionamento dei mezzi di trasporto, in- tralci al traffico, interventi da parte delle autorità, siamo autorizzati a posticipare la consegna o la pre- stazione di un periodo pari alla durata dell’impedimento, compreso un periodo di avviamento adeguato, a patto che ci troviamo in una condizione di impedimento, senza colpa alcuna, nell'adempimento dei nostri obblighi di prestazione a causa delle circostanze menzionate. Qualora la consegna o la presta- zione siano ritardate per più di un mese, allora sia noi sia l'ordinante, con esclusione di qualsiasi diritto di risarcimento del danno, saremo autorizzati, nel rispetto dei presupposti di cui al punto VIII. da 1 a 6 delle presenti Condizioni di vendita, a recedere per iscritto dal contratto per la quantità interessata dall'interruzione della consegna.
3. In tutti i casi di ritardo, il nostro obbligo al risarcimento del danno è limitato a quanto previsto al punto
VIII. da 1 a 6.
4. Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali o prestazioni parziali entro i termini di consegna e prestazione pattuiti ove ciò sia accettabile per l'ordinante.
5. Il rispetto dei nostri obblighi di consegna e prestazione presuppone il tempestivo e regolare adempi- mento degli obblighi dell'ordinante. Resta fatta salva per noi l'eccezione di contratto non esattamente adempiuto.
6. Qualora l'ordinante sia in ritardo con l'accettazione oppure un ritardo della spedizione o della con- segna sia a lui imputabile, allora saremo autorizzati, fatti salvi ulteriori diritti, ad esigere un importo forfettario pari ai costi di immagazzinamento consueti per il luogo, indipendentemente dal fatto che la merce sia depositata presso di noi o presso terzi. All'ordinante resta il diritto di provare che non sia stato cagionato alcun danno o sia stato cagionato un danno inferiore.
V. Trasferimento del rischio, spese di trasporto e di imballaggio
1. Fatto salvo quanto espressamente e diversamente stabilito per iscritto tra noi e l'ordinante, la consegna avviene a spese dell'ordinante all'indirizzo indicato nell'ordine dall'ordinante stesso. Il pericolo di un'e- ventuale perdita o deperimento delle merci oggetto della consegna contrattuale passa all'ordinante con la consegna al vettore (anche in caso di consegna porto franco o da noi assicurata per il trasporto).
2. Qualora, su richiesta dell'ordinante, venga effettuato un imballaggio diverso da quello standard, questo sarà messo in conto al prezzo di costo.
3. Qualora la spedizione della merce avvenga su pallet o per la spedizione vengano utilizzati imballaggi di trasporto diversi, questi non saranno messi in conto all'ordinante; in caso di restituzione dei pallet o altri imballaggi di trasporto, questi non verranno rimborsati. Dopo l'uso, l'ordinante è autorizzato a re- stituire pronto franco presso il nostro stabilimento o magazzino gli imballaggi di trasporto da noi utiliz- zati. Nel caso eccezionale in cui acconsentiamo a prendere pallet o altri imballaggi di trasporto presso la sede dell'acquirente, il cliente si fa carico delle spese di trasporto che ne derivano. Ci riserviamo espressamente il diritto del ritiro dei pallet anche separatamente dalla consegna delle merci, che potrà essere effettuato da terzi. Gli imballaggi di trasporto restituiti non devono trovarsi in uno stato che ne renda difficoltoso in maniera più che trascurabile il riutilizzo o il recupero prescritto dalla legge.
4. Nella misura in cui l'ordinante o il trasportatore non acquistano separatamente da noi altri dispositivi per il carico (quali cinghie di sicurezza, angolari di sicurezza o tappetini antiscivolo), questi restano di nostra proprietà e vanno restituiti porto franco presso il nostro stabilimento. Qualora questi non vengano restituiti entro un mese dalla consegna delle merci all'indirizzo di destinazione o vengano restituiti dan- neggiati o in condizioni inutilizzabili, ci riserviamo il diritto di metterli in conto all'ordinante al prezzo giornaliero dei dispositivi di carico nuovi di fabbrica della stessa qualità.
5. È fatto obbligo all'ordinante di far valere i propri diritti per eventuali danni da trasporto direttamente nei confronti della ditta di trasporti inviando a noi una copia entro i termini previsti a tale scopo.
6. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nel singolo caso, l'ordinante è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari su importazione, trasporto, immagazzinaggio e utilizzo della merce.
VI. Obblighi dell'ordinante - Patto di riservato dominio
1. La merce fornita resta di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto e di tutti gli eventuali crediti presenti e futuri che ci spettano in virtù del legame contrattuale con l'ordinante. Il riservato dominio resta fatto salvo dall'accettazione del credito del prezzo nei confronti dell'ordinante in un conto aperto e dal riconoscimento di un saldo.
2. L'ordinante è tenuto a trattare con cura l'oggetto della vendita fino all'acquisizione totale della pro- prietà; in particolare, egli è tenuto ad assicurare la merce a proprie spese in misura sufficiente al valore a nuovo contro lo smarrimento, il danno e la distruzione, ad es. in seguito a incendio, inondazione e furto. L'ordinante cede fin da ora i propri diritti derivanti dai contratti di assicurazione. Noi accettiamo tale cessione. Qualora si rendano necessari lavori di manutenzione e ispezione, questi vanno effettuati per tempo ad opera del cliente a proprie spese.
3. È fatto divieto all'ordinante di dare in pegno o cedere a titolo di garanzia le merci di nostra proprietà. Egli è tuttavia autorizzato in conformità alle seguenti disposizioni a rivendere le merci fornite in caso di regolare commissione. Tale autorizzazione non è concessa nella misura in cui l'ordinante abbia antici- patamente ceduto o dato in pegno il proprio diritto derivante dalla rivendita delle merci nei confronti del proprio partner contrattuale - ove in modo efficace - ad un terzo o abbia pattuito con questi un divieto di cessione.
4. A garanzia dell'adempimento di tutti i nostri diritti indicati al punto VI. 1, l'ordinante cede a noi fin da ora tutti i crediti - anche quelli futuri e condizionati - derivanti dal contratto di rivendita delle merci da noi fornite con tutti i diritti accessori pari al 110% lordo del valore delle merci fornite con priorità rispetto alla restante parte dei propri crediti. Con le presenti Condizioni noi accettiamo tale cessione.
5. Nella misura in cui l'ordinante adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, egli è autorizzato a riscattare i crediti a noi ceduti nei confronti dei propri clienti nell'ambito della regolare direzione aziendale. Egli non è tuttavia autorizzato a pattuire con i propri clienti un rapporto di conto corrente o un divieto di cessione in relazione a tali crediti o a cederli e a darli in pegno a terzi. Qualora, contrariamente al periodo 2, esista un rapporto di conto corrente tra l'ordinante e gli acquirenti della nostra merce oggetto del riservato dominio, il credito ceduto anticipatamente si riferirà anche al saldo riconosciuto e, in caso di fallimento dell'acquirente, anche al saldo allora disponibile.
6. Dietro nostra richiesta, l'ordinante è tenuto a documentare singolarmente i crediti a noi ceduti e a rendere nota ai suoi debitori la cessione avvenuta con la richiesta di effettuare i pagamenti a noi per un importo massimo pari ai diritti da noi vantati nei confronti dell'ordinante. Siamo autorizzati ad informare in qualsiasi momento anche di persona i debitori dell'ordinante della cessione e ad incassare i crediti. Tuttavia non ricorreremo a tali diritti finché l'ordinante adempirà ai propri obblighi di pagamento in modo regolare e senza ritardi, non verrà fatta richiesta di apertura di un procedimento fallimentare dell'ordinante e questi non sospenderà i propri pagamenti. Qualora si verifichi uno dei suddetti casi, potremo esigere che l'ordinante ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori e ci fornisca tutte le informazioni necessarie alla riscossione dei crediti e la relativa documentazione.
7. È fatto obbligo all'ordinante di informarci tempestivamente per iscritto di eventuali pignoramenti o altri interventi ad opera di terzi.
8. Qualora la merce da noi fornita con il patto di riservato dominio venga lavorata, combinata o unita con altri oggetti che non ci appartengono, allora noi acquisiremo il diritto di comproprietà sulla nuova cosa in proporzione al valore della merce da noi fornita (importo finale della fattura, inclusa l'imposta sul valore aggiunto) rispetto agli altri oggetti alla data di lavorazione, combinazione o unione. Per il resto, per la cosa ottenuta mediante la lavorazione si applicano le stesse disposizioni che valgono per l'oggetto della vendita fornito con il riservato dominio. Qualora la lavorazione, combinazione o unione avvengano in modo da considerare la cosa dell'ordinante come cosa principale, allora viene pattuito che l'ordinante trasmetterà a noi la comproprietà in modo proporzionale. In caso di regolare commis- sione senza pegno o cessione, l'ordinante è autorizzato a disporre dei nuovi prodotti derivanti dalla lavorazione, trasformazione, ricomposizione, unione o combinazione nell'ambito della regolare attività
aziendale, a condizione che adempia tempestivamente ai propri obblighi derivanti dal rapporto contrat- tuale con noi. A titolo di garanzia, l'ordinante cede a noi fin da ora i propri crediti derivanti dalla vendita di tali nuovi prodotti sui quali vantiamo diritti di proprietà per un importo pari alla nostra quota di com- proprietà sulla merce venduta. Se l'ordinante unisce o mescola la merce consegnata con una cosa prin- cipale, egli cede a noi sin da ora i propri diritti nei confronti di terzi fino ad un importo pari al valore delle nostre merci. Con le presenti Condizioni noi accettiamo tali cessioni.
9. A titolo di garanzia dei nostri crediti, l'ordinante cede a noi anche i crediti nei confronti di terzi derivanti dall'unione della nostra merce con un immobile per un importo massimo pari al valore delle nostre merci.
10. Su richiesta dell'ordinante, ci impegniamo a svincolare a nostra discrezione le garanzie a noi spet- tanti qualora il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 20% i nostri crediti da assicurare nei confronti dell'ordinante.
11. In caso di comportamento dell'ordinante non conforme al contratto, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti per un valore superiore al 10% dell'importo della fattura per un periodo di tempo non irrilevante, siamo autorizzati - fatti salvi gli altri diritti (di risarcimento del danno) a noi spettanti - a recedere dal contratto ed
esigere la restituzione delle merci da noi fornite. In seguito al ritiro delle merci da noi fornite siamo autorizzati a provvedere al loro recupero (valorizzazione). L'entrata derivante dal recupero va dedotta dai debiti dell'ordinante nei nostri confronti, detratti gli adeguati costi per le operazioni di recupero.
VII. Diritti dell'ordinante in caso di vizi
1. È fatto obbligo all'ordinante di comunicarci per iscritto tempestivamente, tuttavia al più tardi entro 3 giorni dalla ricezione della merce presso l'ordinante, eventuali vizi palesi della cosa, consegne sbagliate e difformità di quantità. Eventuali vizi non palesi di qualsivoglia natura e le consegne di una merce o una quantità non palesemente diversa da quella ordinata vanno contestate in seguito al loro manifestarsi da parte dei commercianti ai sensi dell'HGB (cod. comm. ted.) tempestivamente e da parte dei soggetti non commercianti al più tardi entro il termine di garanzia che decorre dalla data di consegna. Per la salvaguardia dei diritti di reclamo per vizi è fatto obbligo all'acquirente di ispezionare tempestivamente la merce per verificarne la conformità contrattuale, in particolare per constatare eventuali divergenze di tipologia, quantità e peso nonché eventuali vizi palesi della cosa e di rispettare gli obblighi di controllo indicati nelle norme DIN vigenti. Ciò vale anche quando sono mescolati insieme componenti non acqui- stati presso di noi. Qualora eventuali vizi vengano constatati solo al momento della lavorazione, allora è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di assicurare i contenitori originali non aperti e non ancora lavorati. Questi devono essere messi a disposizione su richiesta per la verifica. Dopo tre mesi dal trasferimento del rischio all'ordinante ai sensi del punto V. 1, gli eventuali reclami per vizi occulti sono esclusi e sono da intendersi tardivi nella misura in cui avrebbero dovuto essere ragionevolmente riconoscibili. In caso di un reclamo presentato in ritardo o fatto valere in modo irregolare ai sensi del punto VII., periodi da 1 a 3, l'ordinante, secondo le condizioni di cui al punto VIII. da 1 a 6 delle presenti Condizioni di vendita, perde i suoi diritti sulla merce difettosa, a meno che il vizio non sia stato da noi taciuto in modo doloso.
2. Nel caso di vizi alle merci da noi fornite, siamo tenuti, a nostra discrezione, a provvedere alla ripa- razione o alla consegna di merci prive di vizi (adempimento successivo). Qualora non fossimo disposti o non fossimo nella condizione di provvedere all'adempimento successivo, in particolare nel caso in cui questo dovesse protrarsi oltre opportuni termini per motivi a noi imputabili o qualora l'adempimento successivo fallisca in altro modo, allora l'ordinante sarà autorizzato a propria discrezione a recedere
dal contratto o ad esigere la riduzione del prezzo. La riparazione è da intendersi fallita dopo il secondo tentativo qualora, per la natura della cosa o per altre circostanze, non si ottenga alcun risultato diverso. Qualora l'ordinante abbia subito un danno o sostenuto inutili spese a causa di vizi alle merci da noi fornite, la nostra responsabilità in tal senso si basa su quanto disposto ai punti VII.1, VIII. da 1 a 6 e IX.
3. I diritti di reclamo per vizi del commerciante ai sensi dell'HGB decadono al più tardi un mese dopo il rifiuto del reclamo da parte nostra.
VIII. Diritti e doveri della nostra azienda
1. Un'eventuale responsabilità della nostra azienda per danni o inutili spese - indipendentemente dal loro fondamento giuridico - è data solo se il danno o le spese inutili
a) sono stati cagionati da noi o dal nostro personale ausiliario per violazione dolosa di uno degli obbli- ghi contrattuali fondamentali; oppure
b) sono riconducibili ad una violazione gravemente colposa o dolosa degli obblighi da parte nostra o del nostro personale ausiliario. Ai sensi del punto VIII. 1 a) e b), noi rispondiamo per danni o spese inutili causati da una consulenza o informazione da remunerare non separatamente solo in caso di violazione degli obblighi dovuta a dolo o colpa grave, nella misura in cui tale violazione degli obblighi non costi- tuisce un vizio della cosa ai sensi del § 434 del BGB alla merce da noi fornita.
2. Qualora rispondiamo ai sensi del punto VIII. 1. a) per la violazione di un obbligo contrattuale fonda- mentale, in assenza di colpa grave o dolo, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni tipici prevedibili. In questo caso non rispondiamo per lucro cessante dell'ordinante e per danni conseguenti indiretti non prevedibili. Le suddette limitazioni della responsabilità ai sensi dei periodi 1 e 2 si applicano analogamente per i danni causati dai nostri dipendenti o incaricati per colpa grave o dolo. Non rispondiamo dei danni indiretti dell'ordinante subiti da questi in seguito alla rivendicazione di penali contrattuali di terzi.
3. Le limitazioni della responsabilità indicate al punto VIII. da 1. a 2. non si applicano nella misura in cui la nostra responsabilità è obbligatoria ai sensi di quanto disposto dalla Legge tedesca sulla respon- sabilità del produttore o quando vengono fatti valere nei nostri confronti diritti per danni alla vita, al corpo o alla salute. Qualora alla merce da noi fornita manchi una caratteristica garantita, rispondiamo solo per quei danni la cui mancanza era oggetto della garanzia.
4. Eventuali altre responsabilità per il risarcimento del danno diverse da quelle previste ai punti VIII. da 1 a 3 sono escluse indipendentemente dalla natura giuridica del diritto fatto valere. Ciò vale in particolare anche per i diritti di risarcimento del danno derivanti da responsabilità precontrattuale ai sensi del § 311 comma 3 del BGB, violazione di obbligazioni positive ai sensi del § 280 del BGB o per obbligazioni derivanti da fatto illecito ai sensi del § 823 del BGB.
5. Non rispondiamo in caso di impossibilità o ritardo nell'adempimento degli obblighi di consegna se tali impossibilità o ritardi sono dovuti al regolare perseguimento, causato dall'ordinante, di obblighi di diritto pubblico in relazione al Regolamento europeo REACH.
6. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata in conformità al punto VIII. da 1 a 5, ciò vale anche in relazione alla responsabilità per il risarcimento dei danni dei nostri impiegati, operai, dipendenti, rappresentanti e personale ausiliario ed esecutore.
IX. Prescrizione dei diritti
1. I diritti dell'ordinante a causa di vizi alle merci da noi fornite o di prestazioni fornite da noi in modo non dovuto – inclusi i diritti di risarcimento dei danni e le rivendicazioni di rimborso di spese inutili – cadono in prescrizione entro un anno, a meno che non risultino condizioni diverse dal seguente punto
IX. da 2 a 5 o la legge prescriva termini prolungati ai sensi dei § 439 comma 1 n. 2 (beni per opere edili), § 445b (rivendicazione di rivalsa) e 634 a comma 1 n. 2 (vizi costruttivi) del BGB.
2. Se l'ordinante o uno degli altri acquirenti nella catena di fornitura hanno soddisfatto dei diritti nei confronti del relativo acquirente per vizi alle cose prodotte ex novo e da noi fornite, allora i diritti dell'or- dinante nei nostri confronti cadono in prescrizione, ai sensi dei §§ 437 e 445a del BGB, al più presto due mesi dalla data in cui l'ordinante o l'altro acquirente nella catena di fornitura in qualità di azienda abbiano soddisfatto i diritti del consumatore, a meno che l'ordinante non avesse potuto invocare con successo nei confronti del proprio cliente/partner contrattuale l'eccezione della prescrizione. Qualora i diritti del cliente/partner contrattuale dell'ordinante nei confronti dell'ordinante stesso per vizi alle merci da noi fornite a quest'ultimo siano caduti in prescrizione, i diritti dell'ordinante nei nostri confronti per merce viziata da noi consegnata cadono ad ogni modo in prescrizione al più tardi 5 anni dalla data in cui abbiamo consegnato la rispettiva merce al nostro ordinante.
3. Qualora abbiamo fornito una consulenza e/o informazioni da remunerare non separatamente, senza aver consegnato merci in relazione a tali informazioni o consulenza o senza che la consulenza o le informazioni offerte in modo non dovuto costituiscano un vizio alla cosa ai sensi del § 434 del BGB alla merce da noi fornita, i diritti ivi basati nei nostri confronti cadono in prescrizione dopo un anno dall'inizio della prescrizione di legge. Anche i diritti dell'ordinante/cliente nei nostri confronti derivanti dalla viola- zione degli obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge che non costituiscono alcun vizio alla cosa ai sensi del § 434 del BGB alla merce da noi fornita o da fornire, cadono in prescrizione dopo un anno dall'inizio della prescrizione di legge. Qualora le suddette violazioni agli obblighi costituiscano un vizio alla cosa ai sensi del § 434 del BGB alla merce da noi fornita in relazione alla consulenza o alle informazioni, per la prescrizione dei relativi diritti ivi basati si applicano le disposizioni contenute nei punti IX. 1, IX. 2 e IX. 4.
4. Nel caso di cose da noi fornite e prodotte ex novo che sono state utilizzate in conformità al loro consueto utilizzo per un'opera edile e che hanno causato la sua difettosità, i diritti dell'ordinante cadono in prescrizione dopo 5 anni dall'inizio della prescrizione di legge. In deroga al periodo 1, si applica un termine di prescrizione di quattro anni qualora l'ordinante abbia usato la cosa da noi fornita per l'adem- pimento di contratti in cui è stata inclusa complessivamente la Parte B del Regolamento tedesco sugli appalti di opere edili (VOB) oppure di due anni qualora si tratti solo di materiali utilizzati per la mera riparazione di opere edili. La prescrizione ai sensi del precedente periodo scatta al più presto due mesi dopo la data in cui l'ordinante ha adempiuto ai diritti nei confronti del proprio partner contrattuale deri- vanti dal vizio delle opere edili causati dalla cosa da noi fornita, a meno che l'ordinante non avesse potuto invocare con successo nei confronti del proprio cliente/partner contrattuale l'eccezione della pre- scrizione. Qualora i diritti del cliente/partner contrattuale dell'ordinante nei confronti dell'ordinante stesso per vizi alle merci da noi fornite a quest'ultimo siano caduti in prescrizione, i diritti dell'ordinante nei nostri confronti per merce viziata da noi consegnata cadono ad ogni modo in prescrizione al più tardi 5 anni dalla data in cui abbiamo consegnato la rispettiva merce al nostro ordinante.
5. Le disposizioni contenute nel punto IX. da 1 a 4 non si applicano per la prescrizione dei diritti per danni alla vita, al corpo o alla salute qualora, per la prescrizione dei diritti ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità del produttore e per vizi giuridici alle merci da noi fornite e costituiti da un diritto reale di un terzo, non si possa esigere la restituzione della merce da noi fornita. Non si applicano altresì per la prescrizione dei diritti del nostro ordinante/cliente in virtù del fatto che abbiamo taciuto i vizi delle
merci da noi fornite o violato un obbligo per dolo o colpa grave. Nei casi indicati nel presente punto IX. 5 si applicano per la prescrizione di tali diritti i termini di prescrizione di legge.
X. Ritiri
Il ritiro della merce da noi fornita e priva di vizi è escluso. Qualora, in via eccezionale, accettiamo la restituzione di merci prive di difetti con un valore superiore a 100 EUR, verrà emessa Nota Credito solo se ne determiniamo la riutilizzabilità incondizionata. Per i costi di verifica, preparazione, trasformazione e nuovo imballaggio saranno detratti i costi effettivi, per un importo minimo pari al 20% dell’importo della fattura o a 50 EUR. Tale credito non sarà versato, ma sarà detratto da future consegne.
XI. Divieto di cessione
È fatto divieto, senza la nostra previa autorizzazione espressa e scritta, di trasferire a terzi, in tutto o in parte, o di cedere a terzi in pegno diritti o rivendicazioni nei nostri confronti, in particolare per vizi alle merci da noi fornite o per violazioni agli obblighi da noi commesse; resta fatto salvo il § 354 a dell'HGB.
XII. Schede tecniche di sicurezza e dichiarazioni di prestazione
Qualora per l'oggetto della consegna trovino applicazione i Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e/o (CE) n. 305/2011 (Prodotti da costruzione) nei loro rispettivi testi vigenti, l'ordinante dichiara di essere d'accordo di richiamare la scheda tecnica di sicurezza e/o la dichiarazione di prestazione all'URL xxx.xxx.xxx.
XIII. Protezione dei dati
1. Nomi e dati di contatto del soggetto responsabile e del responsabile interno alla protezione dei dati Soggetto responsabile: Responsabile interno alla protezione dei dati:
Knauf PFT GmbH & Co. KG Addetto alla protezione dei dati personali Knauf PFT GmbH & Co. KG Xxxxxxxxxxxx Xxx. 00 Xx Xxxxxxx 7
97346 Iphofen, Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Telefono: x00 0000 00-000 xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Fax: x00 0000 00-000
2. Finalità e base giuridica del trattamento
- Il trattamento dei vostri dati personali ha come finalità l'attuazione di misure precontrattuali, la realiz- zazione di offerte e la stipula di un contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 frase 1 lett. b del GDPR.
- I dati personali vengono trattati altresì nei casi in cui sussista un obbligo di legge al trattamento, in particolare sulla base di disposizioni di diritto commerciale e fiscale, articolo 6 comma 1 frase 1 lett. c del GDPR.
- I dati aziendali vengono trasmessi a un'agenzia di informazioni per interessi legittimi. Per quanto ri- guarda le società di persone, insieme a questi dati possono essere trasmessi anche dati personali, cosic- ché possa avere luogo il trattamento per legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6 comma 1 frase 1 lett. f del GDPR. La trasmissione dei dati aziendali del cliente a un'agenzia di informazioni ha come finalità il conseguimento di un utile, l'abbassamento della quota di inadempienza e la protezione dai rischi creditori.
3. Interessi legittimi
Per interesse legittimo da parte di Knauf PFT GmbH & Co. KG nell'ambito della trasmissione dei dati aziendali del fornitore a un'agenzia di informazioni si intendono il conseguimento di un utile, l'abbassa- mento della quota di inadempienza e la protezione dai rischi creditori. È necessario altresì considerare che il trattamento dei dati da parte delle agenzie di informazioni possa costituire anche uno strumento di autodifesa per il potenziale partner contrattuale dal rischio di indebitamento eccessivo.
4. Categorie di destinatari
a) Per il trattamento di dati personali in nome e per conto di Knauf abbiamo coinvolto fornitori di servizi esterni e altri fornitori nel ruolo di aziende del gruppo Knauf. I contratti per l'evasione degli ordini, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 del GDPR, assicurano che vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati.
b) Per l'evasione dell'ordine possono essere coinvolti ulteriori fornitori di servizi, come gli spedizionieri, ai quali trasmettiamo i vostri dati personali.
c) I destinatari dei dati possono essere le agenzie di informazioni.
d) Altrimenti la trasmissione dei dati non avrà luogo, a meno che non siamo obbligati per legge ad effettuarla (trasmissione a soggetti esterni, come ad es. autorità di vigilanza o autorità penali).
5. Trasmissione o intenzione di trasmissione a paesi terzi
Attualmente non si verifica e non è neanche prevista alcuna trasmissione dei dati in paesi al di fuori dell'UE/AEE.
6. Durata del trattamento
Memorizziamo i vostri dati fintanto che saranno necessari per la relativa finalità di trattamento. Cancel- leremo i vostri dati al termine dei relativi periodi di conservazione. Ciò riguarda nella fattispecie gli obblighi di conservazione commerciali o fiscali (ad es. il codice commerciale, il codice tributario ecc.).
7. I vostri diritti
Per Knauf PFT GmbH & Co. KG è molto importante che i nostri processi di trattamento avvengano in modo equo e trasparente.
La relativa richiesta può essere presentata per iscritto tramite i seguenti dati di contatto: Addetto alla protezione dei dati personali Knauf PFT GmbH & Co. KG
Xx Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx
o tramite e-mail a: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati personali vi spettano i seguenti diritti:
- Diritto di rettifica sec. l'art. 16 GDPR
- Diritto di cancellazione / diritto all'oblio sec. l'art. 17 GDPR, § 35 BDSG (legge federale sulla protezione dei dati)
- Diritto di restrizione del trattamento sec. l'art. 18 GDPR
- Diritto di trasferibilità dei dati sec. l'art. 20 GDPR
- Diritto di opposizione al trattamento dei dati sec. l'art. 21 GDPR, § 36 BDSG (legge federale sulla protezione dei dati)
- Diritto di revoca della dichiarazione di consenso sec. l'art. 7 comma 3 GDPR
Qualora voi siate del parere che da parte dell'azienda sussista una violazione alle norme sulla tutela dei dati personali, avete la possibilità di contattare l'azienda tramite i dati di contatto indicati relativi all'ad- detto interno alla protezione dei dati personali. Altrimenti avete diritto di inoltrare il vostro reclamo presso l’autorità pubblica competente secondo l'art. 77 del GDPR.
8. Obbligo di preparazione dei dati
Alcuni dati personali sono necessari per giustificare, attuare e concludere il rapporto debitorio e adem- piere agli obblighi contrattuali e legali connessi.
9. Origine dei dati
Nell'ambito del rapporto contrattuale e dell'avvio del rapporto contrattuale trattiamo in particolare dati di contatto, professionali e aziendali. Sostanzialmente siete voi stessi a fornirci i dati citati. Tuttavia, in via eccezionale riceviamo da agenzie di informazioni anche altre informazioni rilevanti, in particolare per la solvibilità e il comportamento di credito.
XIV. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, clausole commerciali
1. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutti i diritti tra noi e i commercianti o le persone giuridiche di diritto pubblico o gli enti di diritto pubblico con patrimonio separato è Iphofen ovvero la sede del relativo stabilimento di fornitura o magazzino di rifornimento e, per pagamenti, gli uffici di pagamento indicati nella fattura, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle norme giuridiche obbligatorie. Abbiamo tuttavia il diritto di intraprendere le vie legali contro un ordinante anche presso il foro competente di quest'ultimo.
2. Il rapporto giuridico tra noi e l'ordinante è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania come se fosse un rapporto tra commercianti tedeschi e fosse stato pattuito in modo efficace nei rispettivi Paesi di consegna (si veda il punto I delle presenti Condizioni di vendita). Resta espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni sulla compravendita internazionale di merci (CISG – Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale) e del diritto privato internazionale tedesco.
3. Qualora siano pattuite clausole commerciali ai sensi degli International Commercial Terms (INCO- TERMS), gli INCOTERMS valgono nella loro versione più recente (attualmente INCOTERMS 2020).
XV. Disposizioni finali
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni risultino inefficaci o parzialmente inefficaci o siano escluse da un accordo speciale, resta fatta salva la validità della o delle restanti disposizioni.
Ultimo aggiornamento: Aprile 0000