CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA POLIVALENTE SPORTIVA E DEGLI SPAZI PER UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “SANBÀPOLIS”
C.I.G.: 69279873BB
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed economica della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa (spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.), del campo di gioco polivalente, della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis”, sito in Trento, via della Malpensada – p.ed. 6991 e 6992 c.c. Trento – di proprietà di Opera Universitaria, come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente Capitolato (allegati 1-4), di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.
2. L’appalto include la disponibilità del 50% (cinquanta percento) dei posti auto (localizzati a nord) presenti nel parcheggio interno dell’immobile. In caso di necessità e in accordo con Opera Universitaria detta percentuale potrà essere modificata.
3. La gestione comprende altresì la sorveglianza e la custodia delle zone individuate al comma 1 e delle relative attrezzature, le opere di manutenzione ordinaria, l’assistenza agli utenti ed atleti ed ogni attività tesa a promuovere le attività svolte nella struttura, anche proponendo un’offerta sportiva diversificata.
4. L’Appaltatore si impegna a destinare i locali di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente ad uso sportivo sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari condizioni contenute nel presente Capitolato, salvo casi formalmente autorizzati da Opera Universitaria.
5. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto dell’Appaltatore, tale comportamento sarà considerato come causa di risoluzione dal contratto d’appalto con immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.
6. L’Appaltatore in qualità di precedente gestore, rimane titolare delle autorizzazioni di accesso alla struttura già concesse.
7. L’Appaltatore deve garantire l’erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato per 7 (sette) giorni alla settimana; eventuali chiusure straordinarie dovranno essere concordate con Opera.
8. Il monte ore di apertura del campo di gioco polivalente e della sala polivalente sportiva è stabilito in un minimo di 42 ore settimanali con apertura obbligatoria nelle fasce orarie dalle ore 16 alle ore 22. Su richiesta di Opera il gestore dovrà modificare tali fasce orarie per consentire il rispetto delle autorizzazioni d’uso della struttura già emesse e non scadute, nel rispetto comunque del monte ore complessivo di apertura della struttura per l’intero periodo di validità del contratto.
9. Nella palestra di arrampicata indoor, l’orario di apertura al pubblico sarà dalle ore
12.00 alle ore 23.00.
10. Gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, sono definiti in accordo con Opera Universitaria.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire l’accesso alla struttura da parte degli atleti per le attività di preparazione e di sistemazione dell’impianto nei 15 minuti precedenti e nella mezz’ora successiva all’orario di prenotazione dell’impianto per gli allenamenti e del tempo necessario al riscaldamento nel caso di partite.
ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.
2. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h. le norme del codice civile;
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni (legalmente consentite) che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente Capitolato conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte del contratto d’appalto:
− il presente Capitolato;
− il Documento di Valutazione dei Rischi interferenti (D.U.V.R.I.)
ART. 4 - DURATA
1. La gestione avrà durata di mesi 2 (due) a decorrere dal 1 gennaio 2017.
2. Oltre che per conclusione del contratto, per perimento del patrimonio affidato e per il fallimento del soggetto Appaltatore, l’appalto può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento.
3. L’Appaltatore è tenuto comunque ad assicurare, ove necessario, la gestione delle strutture oggetto del presente Capitolato, alle stesse condizioni contrattuali e su semplice richiesta da parte di Opera Universitaria, anche oltre i termini indicati ai commi precedenti, per il periodo di tempo necessario all’esperimento di una nuova procedura di gara.
4. Alla conclusione della gestione, Opera Universitaria o il nuovo gestore subentra all’Appaltatore nella titolarità delle autorizzazioni d’uso della struttura.
5. Opera si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 1 (uno) mese prima della scadenza qualora dovesse essere aggiudicato il servizio di cui in oggetto tramite gara attualmente in fase di esecuzione.
ART. 5 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1. Opera Universitaria, allo scopo di permettere lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, affida all’Appaltatore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e riconoscendo le stesse in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatte all’uso convenuto, le aree come individuate all’art. 1 del presente Capitolato e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature. L’appaltatore avrà piena disponibilità della struttura a far data dal 1 gennaio 2017 fino al 28 febbraio 2017 salvo eventuale proroga prevista all’art. 4 del presente capitolato. All’atto della riconsegna dell’impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dello stesso, che terrà conto del normale deperimento d’uso e delle modifiche intervenute ai sensi del presente capitolato.
ART. 6 – PRIORITÀ D’USO
1. Il destinatario del servizio oggetto del presente Capitolato è il pubblico genericamente inteso con priorità all’utenza istituzionale di Opera Universitaria composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 e s.m..
2. Le strutture sono disponibili per l’utilizzazione collettiva e/o individuale.
3. L’Appaltatore dovrà provvedere alla gestione degli accessi alla palestra di arrampicata e alla gestione delle autorizzazioni all’uso del campo di gioco polivalente e della sala polivalente sportiva a favore delle persone fisiche, delle associazioni/enti e dei soggetti terzi, nel rispetto delle autorizzazioni già emesse per la precedente gestione.
4. Le autorizzazioni all’uso del campo di gioco polivalente e della sala polivalente sportiva dovranno essere richieste e rilasciate utilizzando la modulistica concordata con l’Opera e in caso di richiesta di uso superiore alle 400 ore annue prima del rilascio al richiedente, dovranno essere sottoposte al nulla osta di Opera Universitaria (nella persona del suo Direttore) senza il quale l’autorizzazione non esplica alcun effetto.
5. Nelle fasce orarie non incluse nel calendario, in caso di più richieste d’uso contemporaneo del campo di gioco polivalente e della sala polivalente sportiva, gli stessi dovranno essere concessi con priorità all’utenza istituzionale di Opera composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9.
6. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l’autorizzazione è rilasciata avendo riguardo ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:
a) alla notorietà del richiedente tale da assicurare visibilità e conoscibilità della struttura;
b) al comportamento tenuto dal richiedente nel corso di eventuali precedenti autorizzazioni all’uso degli impianti di cui al presente Capitolato;
c) alle attività senza fini di lucro;
d) alle attività con il maggior numero di partecipanti;
e) alla data di presentazione della richiesta.
7. Nel caso di saturazione della palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, dovrà essere garantita la precedenza di accesso agli atleti tesserati FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).
8. Previo accordo con Opera Universitaria, l’Appaltatore può revocare le autorizzazioni rilasciate, sospenderle temporaneamente o modificarne orari nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell’impianto. Di tale facoltà l’Appaltatore deve rendere edotti i destinatari delle autorizzazioni.
9. I minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto.
ART. 7 – RISERVE E TARIFFE D’USO
1. Nella palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, deve essere riservato un numero minimo di 10 (dieci) catene nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle 20:00 ad atleti tesserati FASI e deve essere garantita la possibilità a terzi soggetti con adeguati riconoscimenti (guide alpine, istruttori FASI, scuole di alpinismo CAI/SAT) di organizzare corsi di avvicinamento all’arrampicata sportiva, riservando un minimo di 5 (cinque) catene nella fascia oraria dalle 16:00 alle 20:00.
2. L’Appaltatore deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d’uso del campo di gioco polivalente oneri fiscali esclusi:
società sportive/palazzetto: € 33,00/ora
privati/palazzetto € 61,50/ora
3. L’Appaltatore deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d’uso della sala polivalente sportiva oneri fiscali esclusi:
società sportive ed associazioni € 16,50/ora
privati € 33,00/ora
4. L’Appaltatore deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d’uso della palestra di arrampicata indoor oneri fiscali inclusi:
ingresso singolo giornaliero adulti € 12,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per
soci CAI/SAT-FASI-AVS OVER 65 – Under 18 € 10,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per
guide alpine-istruttori CAI/FASI- accademici del CAI- studenti universitari € 8,00 ingresso singolo giornaliero ridotto offerta famiglia 4 unità € 30,00 ingresso singolo giornaliero ridotto per
junior di età inferiore a 14 anni compresi € 6,00
Ingresso gratuito ai bambini minori di 5 anni (compresi) gratis
Ingresso 2h 30 minuti intero € 6,50
per ogni ulteriori 30 minuti € 2,00
Ingresso 2h 30 minuti ridotto (studenti universitari e under 14) € 5,50
per ogni ulteriori 30 minuti € 2,00
5. Per le attività destinate agli studenti e realizzate tramite il Centro Universitario Sportivo, l’Appaltatore deve applicare le medesime tariffe, oneri fiscali esclusi, praticate dal Comune di Trento tramite ASIS (Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi) per gli impianti di categoria A ed in particolare:
Attività agonistica € 9,40/ora
Partite (quota una tantum) € 20,40
Corsi, tornei, attività amatoriale € 17,00/ora
Sala polivalente € 5,00/ora
6. L’Appaltatore concorda con l’organizzatore la tariffa d’uso da applicare per l’utilizzo degli spazi per eventi e manifestazioni non sportive organizzate nel fine
settimana, compatibilmente con le attività sportive programmate, con l’obiettivo della copertura dei costi in relazione agli spazi, alle attrezzature e all’impiego di personale necessario.
7. L’Appaltatore deve provvedere ad applicare le tariffe d’uso per eventuali altri spazi utilizzati in condivisione, con l’obiettivo della copertura dei costi.
8. L’Appaltatore e Opera Universitaria, in accordo, potranno applicare degli sconti per accordi con terzi che prevedano un utilizzo delle strutture superiore a 500 ore annue.
9. L’Appaltatore si impegna a concedere gratuitamente ed in via prioritaria a Opera Universitaria le aree di cui all’art. 1, nel caso di manifestazioni dalla stessa organizzate e comunque ogniqualvolta Opera Universitaria lo richieda nel numero massimo di n. 2 giornate durante la validità del contratto d’appalto.
ART. 8 – ORDINARIA MANUTENZIONE
1. L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione compresa la manutenzione periodica degli impianti, come prevista dal programma di manutenzione impianti meccanici disponibile per il tramite dei tecnici dell’Opera, sia che il fabbisogno venga rilevato dall’Appaltatore, sia che venga rilevato dall’Amministrazione nel corso di periodiche ispezioni. Sono da considerarsi tra le opere di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, la tinteggiatura delle pareti, la riparazione e/o sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte, maniglie e maniglioni, il cambio delle lampade delle aree degli impianti, anche laddove è necessario l’utilizzo di attrezzature particolari come cestelli per effettuare l’intervento, riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, WC, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi di pulizia delle docce e calate esterne di copertura nonché la verifica del corretto posizionamento delle attrezzature antincendio e la sostituzione delle lampade bruciate degli impianti di illuminazione di emergenza. Rientrano nelle opere di manutenzione programmata, a mero fine esplicativo, la pulizia e la sostituzione dei filtri dell’impianto di trattamento dell’aria (la pulizia dei filtri a servizio della palestra di arrampicata indoor dovrà avvenire a cadenza almeno bisettimanale), la pulizia dal magnesio dei rilevatori antincendio in caso di scorretto funzionamento.
2. L’elencazione di cui al comma precedente non deve considerarsi esaustiva e ad
essa dovranno essere aggiunti ulteriori adempimenti nel rispetto delle competenze di manutenzione ordinaria.
ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Sono a carico di Opera Universitaria gli interventi di manutenzione straordinaria.
2. Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria urgenti, l’Appaltatore, dopo aver accertato l’impossibilità di intervenire da parte di Opera Universitaria, può provvedervi direttamente, previa autorizzazione della stessa. In questo caso Opera Universitaria rimborserà le spese sostenute purché esse siano debitamente documentate. A tal fine Opera Universitaria fornirà all’Appaltatore i riferimenti delle ditte che hanno contratti di manutenzione in essere con Opera Universitaria.
3. L’Appaltatore non potrà apportare agli impianti addizioni o migliorie senza il consenso scritto di Opera Universitaria. Quanto realizzato senza preventivo consenso di Opera Universitaria resterà a beneficio di quest’ultima, che non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità. Opera Universitaria si riserva il diritto di ottenere la restituzione del bene in pristino stato a spese della Appaltatore. Tuttavia, qualora questo diritto non venga esercitato, il valore di eventuali miglioramenti sarà considerato compensativo dei deterioramenti che si siano verificati alla struttura senza colpa grave dell’Appaltatore.
4. Gli interventi consistenti nella sostituzione di parti dell’impianto, delle attrezzature e degli arredi che possono deperire o essere danneggiati per incuria degli utenti sono a carico dell’Appaltatore, salva la facoltà di rivalsa dello stesso nei confronti dei terzi.
ART. 10 - PULIZIA
1. È a carico dell’Appaltatore il servizio di pulizia riferito a tutti i locali, servizi, scale, accessi, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza delle aree di cui all’art. 1 del presente Capitolato nonché ai relativi arredi ed attrezzature.
2. Il servizio di pulizia deve essere effettuato secondo le indicazioni riportate nel Piano di Manutenzione fornito da Opera Universitaria. A seguito di eventuale specifica richiesta di Opera Universitaria dovrà essere inoltrato elenco dei prodotti impiegati corredato da relativi campioni.
3. L’Appaltatore è tenuto anche allo sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere da quanto raccolto durante l’espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei sacchi di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore, nel relativo centro di raccolta di pertinenza dell’impianto. Dovrà essere garantita la raccolta differenziata della parte da destinare, da parte dell’Appaltatore, a pertinenti centri di raccolta.
4. L’Appaltatore si impegna inoltre a fornire a propria cura e spesa, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica, le salviette monouso necessari per i servizi igienici.
5. Nello specifico il servizio di pulizia comprende servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni con esclusione dei periodi chiusura delle strutture) e servizi periodici.
6. I servizi giornalieri consistono nei seguenti lavori:
a. lavatura dei pavimenti;
b. pulitura con detersivo delle scale:
c. lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari e dei locali spogliatoio, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
d. spolveratura degli arredi, attrezzature, ecc.
7. I servizi periodici consistono nei seguenti lavori:
a. pulizia a fondo dei pavimenti da effettuarsi almeno una volta al mese;
b. pulitura a fondo delle scale da effettuarsi almeno una volta al mese;
c. pulizia delle finestre, delle vetrate interne ed esterne, degli infissi, ecc. da effettuarsi entro la scadenza del contratto d’appalto;
d. pulizia dei lampadari e dei corpi illuminanti di ogni genere da effettuarsi entro la scadenza del contratto d’appalto;
e. pulizia delle prese di arrampicata e delle superfici entro al scadenza contrattuale.
8. La data di effettuazione dei servizi periodici di pulizia deve essere comunicata preventivamente a Opera Universitaria.
ART. 11 – ASSISTENZA E GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Il servizio di gestione della sicurezza comprende il rispetto e la verifica, durante l’apertura dell’impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza come previste dal
D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m. e i. e in ogni caso dalla normativa vigente.
2. Oltre a ciò la Appaltatore si impegna a:
a. informare gli utilizzatori sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
b. verificare il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all’art. 18 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i., ove presenti;
c. mantenere la fruibilità e funzionamento delle vie di esodo;
d. verificare il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione dell’immobile da parte degli utilizzatori;
e. verificare la conoscenza delle nozioni minime di arrampicata in capo ai fruitori della palestra di arrampicata indoor;
f. monitorare il corretto utilizzo delle attrezzature di arrampicata;
g. predisporre e allestire eventuali attrezzature necessarie per le varie attività e loro deposito al termine dell’attività stessa;
h. predisporre la copertura protettiva del pavimento per manifestazioni varie e concerti e rimuovere la stessa al termine;
i. rilevare le presenze orarie giornaliere degli utenti;
j. informare adeguatamente gli addetti preposti agli impianti per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell’emergenza relativi all’impianto di cui all’art. 1 del presente Capitolato.
k. rendere accessibile gli ambulatori medici durante l’apertura della struttura al pubblico.
ART. 12 - CUSTODIA
1. L’Appaltatore dovrà provvedere al servizio di vigilanza e custodia il quale consiste nei seguenti adempimenti:
a. apertura e chiusura degli impianti sportivi e sorveglianza e controllo degli accessi durante gli orari di utilizzo delle strutture da parte dell’utenza. Per orario di utilizzo dell’impianto si intende quello riferito alle autorizzazioni d’uso/orario di apertura al pubblico, compreso il tempo necessario per il completo deflusso del pubblico o dell’utenza dall’impianto;
b. accertamento relativo al completo abbandono dell’immobile da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all’atto di ogni chiusura giornaliera;
c. gestione e controllo degli impianti di illuminazione;
d. relazionarsi ogniqualvolta lo si renda necessario con il soggetto titolare del contratto con Opera Universitaria di manutenzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambio aria in modo da garantire sempre la corretta funzionalità delle strutture;
e. assicurare l’attività di custodia facendo sì che le strutture nonché i beni mobili e immobili in esse contenuti siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato;
f. custodire le strutture sportive ed i relativi arredi usando la normale diligenza ai sensi degli articoli 1176 e 1177, 2051 C.C.
2. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza negli edifici, l’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso ogni struttura assegnata. A tal fine l’Appaltatore dovrà rendere disponibile a Opera Universitaria il proprio piano di gestione delle emergenze relativo alle strutture sportive al fine di permettere all’Opera di inserire lo stesso all’interno del Piano di gestione coordinato delle emergenze dell’intero complesso immobiliare. Inoltre l’Appaltatore dovrà fornire con almeno 3 (tre) giorni di preavviso la programmazione d’uso settimanale della sala polivalente sportiva.
ART. 13 - PERSONALE
1. Sono a carico dell’Appaltatore le spese per il personale necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato nonché degli eventi organizzati da Opera Universitaria, nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro (con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
2. Relativamente al personale addetto alla portineria, lo stesso deve essere in possesso della attestazione di addetti antincendio formati con corso di 16 ore e abilitati mediante esame presso il Comando dei V.V.F.F. con verifica biennale.
3. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto verso il pubblico e l’Appaltatore è tenuto a richiamare e, se del caso sostituire, i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste dell’Amministrazione in questo senso saranno impegnative per l’Appaltatore e potranno comportare, se ripetute, la risoluzione contrattuale anticipata in danno dell’Appaltatore stesso.
4. Il numero delle unità lavorative dovrà essere a norma di legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio dell’Amministrazione.
5. Per una corretta gestione, l’Appaltatore dovrà assicurare, negli orari di apertura, la presenza del personale addetto al controllo per il regolare funzionamento delle attività consentite.
6. Nella zona adibita a palestra di arrampicata indoor, nel campo di gioco polivalente, nonché nella sala polivalente sportiva, dovrà essere presente personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Nella palestra di arrampicata dovrà essere costantemente presente almeno n. 1 (uno) addetto fino a 30 (trenta) utenti presenti contemporaneamente all’interno della palestra di arrampicata; n. 2 (due) addetti fino a 80 (ottanta) utenti; n. 3 (tre) addetti oltre tale numero.
8. Nel campo di gioco polivalente e nella sala polivalente sportiva dovrà essere costantemente presente almeno una persona durante l’orario di apertura.
9. L’Appaltatore dovrà trasmettere a Opera Universitaria entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvio del servizio un elenco nominativo dei dipendenti e degli incaricati, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione, gli estremi dei documenti di abilitazione ove richiesti, in relazione alla predisposizione dei necessari provvedimenti per il rispetto della normativa sulla sicurezza. L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare le eventuali variazioni successivamente intervenute.
ART. 13 bis - APPLICAZIONI CONTRATTUALI E TUTELA DEI LAVORATORI
1. Avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra le Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, l’Appaltatore deve applicare nei confronti del personale impiegato nell’appalto e nelle mansioni oggetto del presente Capitolato condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché dai relativi contratti integrativi territoriali applicabili.
2. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
3. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale ed applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013: a) minimi retributivi CCNL e CCPL; b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività; g) modalità di cambio appalto. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi oggetto del presente Capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21
febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’”indennità di appalto” non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’Appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
4. L’Appaltatore riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.
5. L’Appaltatore dovrà presentare, ogni qualvolta Opera ne faccia richiesta, tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e, comunque, del personale che si intende impiegare nell’appalto, anche se saltuariamente.
6. Opera Universitaria ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite, che dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
ART. 13 ter – TUTELA DEI LAVORATORI
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
ART. 14 – XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX
0. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della L.P. 2/2016 in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’Appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi e integrativo provinciale, si stabilisce per l’Appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. A tale proposito l’Appaltatore e le suddette OOSS hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del presente appalto. Entro due settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato a Opera Universitaria. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nei due mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, ove è recato il numero dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L’Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere a Opera Universitaria, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza nei due mesi prima della sua scadenza naturale.
ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE LAVORATORI SVANTAGGIATI
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito in minimo n. 1 (una) unità lavorativa. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal citato CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi se più favorevoli.
ART. 16 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
1. Opera Universitaria potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura dell’Appaltatore e con i lavoratori svantaggiati.
ART. 17 – CORRISPETTIVO
1. Per lo svolgimento del servizio, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con la gestione degli impianti di cui al presente Capitolato, all’Appaltatore spetterà il corrispettivo concordato pari ad € 45.000,00.= oltre ad IVA. Dal corrispettivo verrà detratto l’importo derivante dalla riscossione, da parte della Appaltatore, delle tariffe d’uso pagate dai fruitori della struttura a seguito di emissione di regolare documento di spesa. Opera Universitaria procederà ad effettuare periodici controlli sulla corrispondenza tra quanto riscosso e quanto comunicato utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei (anche mediante richiesta di visura di registri, scritture contabili, di verifica dei registratori di cassa, ecc.).
2. Le utenze dell’immobile per energia elettrica, acqua, pompe di calore e le spese generali (ascensore) sono a carico di Opera Universitaria.
3. In caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Aggiudicatario per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria quale rimborso per le spese di cui al comma precedente.
4. L’Opera si riserva la facoltà di decidere la modalità di utilizzo di eventuale importo incassato dalla Cooperativa in eccesso rispetto all’importo contrattuale pattuito.
5. I costi della sicurezza per l’appalto in oggetto sono pari ad Euro 900,00 per tutta la durata dell’appalto di cui all’art. 4, del presente capitolato come da Documento di Valutazione dei Rischi interferenti.
6. L’Appaltatore può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
7. Nei casi di cui al precedente comma, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
8. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’appaltatore, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione l’articolo che segue.
ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO
2. Opera Universitaria provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore a fine del periodo contrattuale con liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, Opera Universitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto da Opera Universitaria direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
ART. 20 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI
1. L’Appaltatore assicura la massima cura nell’informazione nei confronti dell’utenza relativamente alle modalità di accesso agli impianti e alle tariffe applicate.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare agli utenti, tempestivamente e con idonei mezzi di comunicazione, eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio.
3. Il dominio xxx.xxxxxxxxxx.xx è di proprietà di Opera Universitaria che si riserva la facoltà di concederne la gestione, con separato atto, all’Appaltatore di cui al presente Capitolato o a terzi.
4. L’Aggiudicatario è tenuto a fornire un recapito (cellulare ed indirizzo di posta elettronica) che sarà pubblicato sul sito dell’Opera Universitaria nonché esposto agli ingressi della struttura al fine di consentire agli utenti una facile prenotazione degli spazi presso le strutture sportive di Sanbàpolis.
ART. 21 - RAPPORTI CON GLI UTENTI
1. Il personale a contatto con l’utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti nel rispetto dei principi di eguaglianza e imparzialità, oltre che prestare attenzione alla cura individuale evitando forme di trascuratezza.
2. Il personale deve essere fornito di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile che riporti il nome del soggetto e la ragione sociale dell’Appaltatore.
3. L’Appaltatore è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all’attività che vi si svolge.
ART. 22 - CONTROLLO DEL SERVIZIO
1. Opera Universitaria può effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, i controlli sulla gestione del servizio ed in particolare sul rispetto degli standard tecnici e gestionali indicati nel presente Capitolato.
2. L’Appaltatore è obbligato a fornire al personale di Opera Universitaria addetto ai controlli la massima collaborazione, consentendo allo stesso in ogni momento il libero
accesso ad ogni parte degli impianti sportivi e fornendo ogni documentazione e informazione completa e veritiera che il personale addetto ai controlli ritenga opportuno acquisire.
3. L’Appaltatore deve fornire ad Opera Universitaria entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto d’appalto, una relazione riguardante l’andamento della gestione.
4. Opera Universitaria si riserva la facoltà di realizzare sistematiche indagini sulla soddisfazione dell’utenza, in qualità di singoli o associazioni, dandone successiva informazione all’Appaltatore.
ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
ART. 24 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto non è ammesso.
ART. 25 - SICUREZZA
1. L’Appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
ART. 27 - INADEMPIMENTI E PENALI
1. Qualora si verificassero, da parte dell’Appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell’utenza o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che il medesimo si è assunto con la stipulazione del contratto d’appalto, Opera Universitaria procede alla contestazione scritta delle infrazioni oltre che all’eventuale diffida.
2. L’Appaltatore deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli stessi.
3. Opera Universitaria, acquisite le controdeduzioni dell’Appaltatore, valutate le stesse ed eventualmente verificato il persistere dell’inadempimento oltre il termine di diffida, si riserva di applicare le seguenti penali, fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare a Opera Universitaria per e/o a causa dell’inadempimento stesso:
• per ogni inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato verrà applicata una penale di € 500,00;
• per ogni inosservanza del rispetto delle misure igienico – sanitarie verrà applicata una penale di € 1.000,00
• per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall’Appaltatore a seguito di invito
– xxxxxxx, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo delle opere;
• per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall’Amministrazione, verrà applicata una penale pari al doppio dell’importo delle opere;
• per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi di apertura obbligatoria e/o per mancata attivazione dei servizi previsti, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00;
• per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato in merito al personale, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione da parte dell’Amministrazione;
• per mancato positivo riscontro alle lamentele dell’utenza per le quali si è verificata la giusta causa da parte dell’Amministrazione, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
• per l’applicazione di prezzi all’utenza superiori a quelli stabiliti nel presente Capitolato o concordati con l’Amministrazione, si applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
• per la tenuta di un comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto, o verso gli incaricati dall’Amministrazione di vigilare sull’operato dell’Appaltatore, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
• per ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo dell’impianto, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
• per ogni lieve inadempimento contestato dall’Amministrazione agli obblighi nascenti dal Capitolato non previsti nei punti sopra elencati e non considerati dall’Amministrazione quali cause di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale di € 100,00.
4. Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.
5. L’importo delle penali verrà trattenuto dal pagamento mensile del corrispettivo.
6. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, l’Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 29– CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’articolo precedente, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
− frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
− ingiustificata sospensione del servizio;
− cessione in tutto o in parte del capitolato a terzi;
− mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
− subappalto non autorizzato;
− applicazione di penali tali da superare il 10% dell’importo contrattuale;
− il venire meno dei requisiti posti alla base dell’affidamento dell’appalto;
− riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite da Opera Universitaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità
del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a Opera Universitaria stessa;
− ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
− utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Opera Universitaria;
− mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− destinazione dei locali di cui al comma 1 dell’art. 1 per usi diversi da quelli consentiti dal presente Capitolato;
− mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto da Opera Universitaria, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Opera Universitaria non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, Opera Universitaria si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera Universitaria.
ART. 30 – RECESSO
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 31 - RESPONSABILITA’
1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare le leggi vigenti nella gestione delle strutture, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, sanità, tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ed energetiche ed ordine pubblico.
2. L’Appaltatore dovrà garantire che le strutture e gli impianti vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell’impianto l’Appaltatore è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l’incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose.
3. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente Capitolato, espressamente solleva Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di Opera Universitaria, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
4. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
5. Opera Universitaria è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale scopo l'Aggiudicatari dovrà dimostrare di possedere con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati
dall’Appaltatore o da persone di cui l’Appaltatore è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto), in cui venga esplicitamente indicato che Opera Universitaria viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
7. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:
a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguito il servizio,
b) dei danni arrecati ai beni della Stazione appaltante e dei vicini in caso di incendio;
8. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con i limiti di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per persona deceduta o lesa e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per danni a cose o animali. Copia della polizza sarà depositata presso Opera Universitaria alla data di sottoscrizione del contratto.
ART. 32 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. L'Appaltatore non è obbligato a costituire una cauzione per il presente contratto ai sensi dell’art. 31 della L. P. 2/2016.
ART. 33 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
ART. 34 - RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato è fatto rinvio alla legge provinciale in materia, alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.
ART. 35 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 36 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
1. Il codice univoco ufficio attribuito a Opera Universitaria per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J
ART. 37 - SPLIT PAYMENT
1. Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
ART. 38 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
1. L’imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
2. Il contratto d’appalto, che dovrà essere sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 39 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Per tutti gli aspetti inerenti la gestione oggetto del presente Capitolato, l’attività dell’Appaltatore dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di
comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al capitolato collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione del contratto.
ART. 40 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP
1. Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate alla Appaltatore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
ART. 41 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
1. L’appaltatore ha l’obbligo:
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Opera Universitaria avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
6. L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e
s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L’appaltatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
ART. 42 – NORMA DI CHIUSURA
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell’art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
Allegati:
all. 1-4:planimetrie