COMUNE DI LECCO SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Amministrativo CONVENZIONE
COMUNE DI LECCO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Amministrativo
tra il COMUNE DI LECCO, nella persona del
e
l’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO“OSPEDALE DI LECCO”, nella persona del Direttore Generale, Dr. Xxxxx LovisariAmbrogio Xxxxxxxxx, di seguito denominata Azienda Ospedaliera,
PREMESSO CHE
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.3.1991 è stato approvato il Piano Tecnico per l’intervento relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale di Lecco;
il Piano Tecnico, in ottemperanza alle disposizioni vigenti per la dotazione di posti auto ad uso pubblico e privato prevedeva la realizzazione di circa 36.000 mq di autorimesse interrate più ulteriori 8.000 mq circa in superficie dedicati a viabilità e parcheggio
;nell’ambito dello stesso Piano non si è proceduto ad individuare i parcheggi aperti all’uso pubblico rispetto ai parcheggi di utilizzo privato a servizio del personale dell’Ospedale;
nell’ambito del piano stesso si è previsto, per quanto riguarda i parcheggi di uso pubblico, che per le norme di gestione e gli orari di apertura al pubblico si debba seguire le norme già in vigore per analoghe strutture nell’ambito del Comune di Lecco;
per le attrezzature pubbliche di interesse generale la dotazione di parcheggi si collega alla necessità di fornire un servizio -integrato a quello principale - a favore degli utenti;
la qualificazione urbanistica dei parcheggi a servizio delle opere pubbliche ha permesso di ricondurre la previsione tecnica della dotazione di parcheggi riservati al pubblico nell’ambito del plesso ospedaliero;
si è ritenuto pertanto utile, efficace e necessario procedere con una identificazione fisica delle aree di competenza del Comune e dell’Azienda Ospedaliera al fine di delineare in via definitiva l’assetto e la ripartizione delle aree interrate e delle aree in superficie dedicate a viabilità e parcheggio, ciò in considerazione della necessità di una corretta gestione delle aree stesse le quali, per la loro destinazione, rispondono ad esigenze differenziate e necessitano di una disciplina diversa;
che l’area identificata in catasto terreni al foglio 9 particelle n. 2387 e n. 2407 (allegato 1) sulle quali insistono i parcheggi oggetto della presente convenzione è di proprietà dell’Azienda Ospedaliera per effetto dell’atto di permuta, dal comune di Lecco alla USSL 16, repertorio n° 26248 Notaio Fabroni in Lecco in data 24/04/1988 e successivamente trasferita con D.P.G.R. n°. 6497 del 30/12/1994 all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”;
Che tutte le aree a parcheggio individuate con il presente atto costituiscono opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale n. 12/2005;
si è ritenuto conseguentemente utile provvedere alla disciplina relativa agli orari di apertura, nonché al sistema tariffario concernente la predetta struttura, mediante la sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune di Lecco e l’Azienda Ospedaliera di Lecco per la regolamentazione della gestione del parcheggio da destinarsi ad uso pubblico, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 14/01/2010;
si ritiene, ora, di dover procedere alla modifica del regime tariffario ivi previsto, come richiesto dall’Azienda Ospedaliera e avendone facoltà conformemente all’art. 4 della stessa Convenzione;
congiuntamente si ritiene di procedere pertanto alla stipula dell’adeguamento della predetta convenzione, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.** del******* e condiviso con l’Azienda Ospedaliera di Lecco;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSE
Le premesse sopraesposte, le delibere richiamate nonché gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
2.1 La presente convenzione ha per oggetto:
2.1.1 l’individuazione delle aree interrate ed adiacenti alla struttura ospedaliera denominata “Ospedale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx”, da destinarsi a:
parcheggio a servizio esclusivo dell’A.O
parcheggio aperto all’uso pubblico.
2.1.2 In particolare vengono considerate le porzioni di area, di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, distinte:
in Catasto Terreni del Comune di Lecco al foglio 9 particelle n. 2387 parte e n. 2407 parte
e per quanto riguarda i parcheggi interrati:
al NCEU al foglio GER2 con i mappali n. 2387 sub 701 schede n°. 9, 10 e 11 di 14
che, per brevità vengono così identificate e meglio individuate nelle planimetrie che si allegano:
P.S.: (Pronto Soccorso) area esterna adiacente all’edificio Ospedaliero adibito a Pronto Soccorso con accesso e uscita dalla Via della Filanda, meglio identificate con contorno (allegato 2),
per n. 33 posti auto;
P.E.: (Parcheggio Eremo) parte esterna adiacente all’edificio Ospedaliero con ingresso e uscita a raso sulla Via dell’Eremo, meglio identificata con contorno (allegato 2), per n. 46 posti auto;
P – livello -2 :Parcheggio interrato realizzato tra il livello Ingresso Ospedale e la Via dell’Eremo consistente in n. 325 posti auto (allegato 3),
P – livello -3: Parcheggio interrato realizzato a livello della Via dell’Eremo con ingresso ed uscita sulla stessa Via consistente in n° 380 posti auto (allegato 4);
P – livello -4: Parcheggio interrato sottostante il livello -3 e consistente in n° 414 posti auto (allegato 5);
Tabella riassuntiva dei parcheggi
|
n°. Parcheggi |
P. S. Pronto Soccorso |
33 |
P. E. Xxx Xxxx'Xxxxx |
00 |
P -2 Livello -2 |
325 |
P -3 Livello -3 (ingresso di Via dell’Eremo) |
380 |
P -4 Livello -4 |
414 |
totale |
1198 |
2.1.3 le modalità di gestione del parcheggio aperto all’uso pubblico, così come individuato nel successivo art. 3 lett. b) e secondo le modalità descritte all’articolo 4.
ARTICOLO 3 – DELIMITAZIONE ED USO DELLE AREE
3.1 Le Parti convengono che la destinazione d’uso dei parcheggi ubicati nelle porzioni di area, descritte nel precedente articolo 2.1., sia così ripartita:
a) n. 31 (+ n. 2 posti riservati ai disabili) parcheggi adiacenti al pronto soccorso da adibire a parcheggio aperto all’uso pubblico, secondo gli orari e le tariffe definite all’art. 4;
b) n. 426 parcheggi, di cui n. 380 siti al piano -3 dell’autorimessa e n. 46 siti in via dell’Eremo, da adibire a parcheggio aperto all’uso pubblico, secondo gli orari e le tariffe definite all’art. 4;
c) n. 74 parcheggi da riservare alle categorie protette o di supporto all’attività ospedaliera, quali i dializzati e i volontari, verranno collocati ai piani -2 e -4 dell’autorimessa con accesso regolamentato (tramite telepass);
I parcheggi di cui sopra, da adibire ad uso pubblico, pari a n°. 533 corrispondono a mq. 17.304 superiori ai 17.245 mq individuati come necessari dalle NTA del PRG.
d) n. 665 parcheggi da riservare ad esclusivo uso dell’Azienda Ospedaliera (ai piani -2 e -4 dell’autorimessa).
ARTICOLO 4 - ORARI E TARIFFE
4.1 L’utilizzo da parte del pubblico dei parcheggi di cui all’articolo 3 lett. a) e lett. b), sarà regolato per 365 giorni/anno e 24 ore /giorno utilizzando le seguenti tariffe:
gratuita per i primi 30’
dal 31° min. al 120° min. € 1,00
dal 121° min. fino alla 6a ora € 0,50/ora
oltre la 6a ora € 1,00/ora fino ad un massimo di € 16,00
fascia notturna in abbonamento per privati esterni dalle ore 19.00 alle ore 7.30 e per le 24 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi sino ad un costo massimo di € 100,00 al mese.
Ogni tre anniOgni tre anni, su richiesta motivata di una delle parti, le sopraindicate tariffe potranno essere oggetto di modifica. Le modifiche si intendono approvate mediante scambio di corrispondenza a firma dei legali rappresentanti delle parti.
4.2. Gli orari potranno essere modificati dall’Azienda Ospedaliera, previa intesa con l’Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche e motivate valutazioni, senza modifica della presente convenzione.
ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
5.1 La durata della presente convenzione è fissata in anni 9 (nove), decorrenti dalla data della sottoscrizione della convenzione così come modificataLa durata della presente convenzione è fissata in anni 9 (nove), decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente.
5.2 È fatta salva la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di recedere anticipatamente, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto al Comune.
5.3 Le parti convengono che, decorso il termine di cui al primo comma, la presente convenzione si intenderà risolta ipso iure, salvo proroga, da convenirsi per iscritto almeno 15 giorni dalla scadenza.
ARTICOLO 6 – MANUTENZIONE
6.1 La manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree a parcheggio oggetto della presente convenzione è ad esclusivo carico dell’Azienda Ospedaliera.
6.2 In particolare saranno carico dell’Azienda Ospedaliera tutte le spese relative alla fornitura e manutenzione delle apparecchiature necessarie al controllo ed organizzazione di ogni singolo parcheggio, nonché le spese relative alla pulizia, alla riscossione, contabilità e versamento delle somme incassate.
6.3 Non sarà posta a carico del Comune alcuna spesa derivante e conseguente alla stipula della presente convenzione.
ARTICOLO 7 – GESTIONE DEL PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO
7.1 L’Azienda .Ospedaliera., con separato atto ed in piena autonomia, provvederà ad individuare la forma di gestione maggiormente idonea per il corretto utilizzo dei parcheggi ad uso pubblico come sopra identificati, disciplinando gli aspetti gestionali relativi alla sicurezza ed alla sorveglianza della stessa.
7.2 Viene espressamente riconosciuta all’Azienda Ospedaliera. la facoltà di affidare la gestione del parcheggio in parola ad un soggetto terzo.
PATTI COMUNI
ARTICOLO 8 – MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE
8.1 Ogni modifica ad integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.
8.2 Il relativo accordo costituirà specifico addendum alla presente convenzione e diverrà parte integrante e sostanziale della stessa.
ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONI
9.1 Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o e-mail agli indirizzi di seguito riportati, che le parti eleggono a proprio domicilio:
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco“Ospedale di Lecco”
Xxx Xxxx’Xxxxx 0/00, 00000 Xxxxx
Fax. 0341/489000 (alla c.a. Direttore Generale)
E-mail: xxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx
Comune di Lecco
Xxxxxx Xxxx x. 0 00000 Xxxxx
Fax: 0341/000000000 (alla c.a. _____)
E-mail:
9.2 Le comunicazioni e notifiche si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento del ricevimento delle stesse, se effettuate con lettera raccomandata o telegramma; al momento dell’accusazione di ricevuta mediante trasmissione della sigla di risposta o di ricevimento, se effettuate via telefax ovvero via e-mail.
ARTICOLO 10 – INVALIDITA’ PARZIALE
10.1 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni contenute nella presente convenzione non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle altre pattuizioni.
10.2 E’ comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace, che consegua gli stessi risultati economici ed il comune intento delle parti.
ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE
11.1 Per ogni controversia relativa alla presente convenzione e quindi anche, a titolo esemplificativo, derivante dalla sua interpretazione e ed applicazione è competente il Tribunale di Lecco.
ARTICOLO 12 – SPESE
12.1 Il presente Atto è stipulato in forma di Scrittura Privata autenticata ed è soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi di quanto previsto dall’Art. 5 del DPR 131/86.
12.2 Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di natura fiscale, sono a carico dell’Azienda Ospedaliera.
Lecco, li (…………….)
Il Direttore del Settore Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
della Pprovincia di Lecco
“Ospedale di Lecco”