INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Avvocato
Fasano
E book mobilità DOCENTI – MOBILITÀ
2019/2020
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO PER IL TRIENNIO 2019/2022: aspetti salienti – pag. 4.
2. SOGGETTI INTERESSATI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – pag. 5.
3. OPERAZIONI DI MOBILITA’- FASI – pag. 6.
4. ALIQUOTE MOBILITÀ INTERPROVINCIALE E PASSAGGIO pag. 6.
5. RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA – pag. 7
6. SISTEMA PRECEDENZE FAMILIARI DISABILI – DICHIARAZIONI ALLA DOMANDA – pag. 7.
7. BLOCCO TRIENNALE – pag. 10.
8. SOSTEGNO pag. 12.
9. PERDENTI POSTO – pag. 14.
10. PUBBLICAZIONE MOVIMENTI – pag. 14.
11. IL NOSTRO MESSAGGIO PER I DOCENTI PAG. 15.
12. SEZIONE MODULISTICA – PAG. 18.
13. ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA LEGGE 104/1992 – PAG. 20.
14. ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA ART.21 LEGGE N. 104/1992 – pag. 24.
15. ISTANZA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE - pag. 26.
16. ISTANZA RICONOSCIMENTO SSIS - pag. 29.
17. ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA PER MINORE DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI – pag. 31.
18. ISTANZA RICONOSCIMENTO GENERICA – pag. 34.
19. DICHIARAZIONE PERSONALE DOMANDA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE – pag. 36.
20. SEZIONE II - RECLAMI E CONCILIAZIONI – pag. 40.
21. RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA – pag. 43.
22. RECLAMO (contenzioso) DEL CCNI SCUOLA PER MANCATO RICONOSCIMENTO PUNTEGGI E PRECEDENZE – pag. 45.
23. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE – pag. 48.
24. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – pag. 52.
25. SEZIONE III – ORIENTAMENTO DEI TRIBUNALI.
26. IN MATERIA DI MOBILITA’ – pag. 55.
RICORSO CAUTELARE EX 700 0 RICORSO DI MERITO? Cosa fare se si ottiene ordinanza cautelare?
– pag. 60.
27. SEZIONE V – LETTERA APERTA CONTRO LA MOBILITA’ DOCENTI – pag. 64.
28. SEZIONE VI – SISTEMA DELLE PRECEDENZE – pag. 72
29. LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA DEL SISTEMA MOBILITÀ: IL TESTO UNICO – pag. 77.
30. OPUSCOLI – pag. 83.
31. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE – pag. 103.
IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2019/2020
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, è stato sottoscritto il giorno 31/12/2018, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.
La nuova mobilità:
• Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22).
• La mobilità si svolgerà comunque annualmente.
• È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
La norma che interessa i docenti assunti dal piano straordinario di mobilità ex L. 107/2015 è la seguente: art. 2, comma 4 del CCNI: “I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell' articolo 8, comma 10 del presente contratto. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola di titolarità, vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutte le province secondo la tabella di prossimità tra province
- debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità - a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d'ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di
prossimità tra province - debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d'ufficio anche sui posti di xxxxxxx.xx per l'età adulta”.
Vediamone gli aspetti salienti:
SOGGETTI INTERESSATI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Risultano esclusi, quindi, i docenti precari, sia con contratto al 30/06 che al 31/08, e i docenti in anno di prova con supplenza annuale FIT. Dal prossimo anno scolastico, dunque, tutti i docenti assunti in ruolo o quello che otterranno il trasferimento/passaggio non potranno essere titolari di ambito ma su scuola.
2. Le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma (codice ISA). È soppresso il codice di “ambito” e non è più presente la limitazione delle 5 scuole da poter inserire.
3. Le preferenze possono essere del seguente tipo: ü scuole ü comuni ü distretti ü codice provincia.
4. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intra provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province, A partire dalla domanda di mobilità 2019/2020, i docenti potranno, quindi, scegliere fino ad un massimo di 15 preferenze. Se vorranno i docenti che presenteranno istanza di mobilità, potranno anche scegliere 15 preferenze di scuola, inserendo il codice puntuale dell’Istituzione scolastica che, in caso di Istituti comprensivi o Istituti di Istruzione Superiore, saranno codici “unici.
5. Sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA; il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande. vanno corredate
dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
OPERAZIONI DI MOBILITA’- FASI
6. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. In buona sostanza prima verranno trattati i movimenti all’interno del comune di titolarità, poi quelli tra comuni della stessa provincia di titolarità e infine quelli interprovinciali su più province diverse da quella di titolarità.
7. La richiesta di trasferimento per tutte queste tre fasi viene presentata compilando, tramite le istanze online del Miur, un unico modello di domanda. In tale modello c’è una sezione dedicata alla scelta delle preferenze che potranno essere al massimo 15.
8. I movimenti dunque saranno disposti seguendo l’ordine di queste fasi e dando precedenza alla mobilità provinciale su quella interprovinciale e, all’interno di ogni provincia, accogliendo prima i trasferimenti rispetto ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo.
9. Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
ALIQUOTE MOBILITÀ INTERPROVINCIALE E PASSAGGIO
Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul 50% dei posti disponibili dopo le prime due fasi (l’altro 50% va alle immissioni in ruolo) si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
ART. 7 - RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA. 1. Le
operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome. 2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'D.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al smI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici ~ relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6.
SISTEMA PRECEDENZE FAMILIARI DISABILI – DICHIARAZIONI ALLA DOMANDA
10. Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
11. In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue: lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.; qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato; l’accertamento provvisorio produce effetto fino all’accertamento definitivo da parte della commissione.
12. Situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche: può essere documentata, in via provvisoria, con la suddetta certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati; la mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio; la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down: può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base; tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le S.L.; è fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 1O giorni dalla ricezione del relativo atto.
13. Persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21. della legge n. 104/92
14. E’ necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, che sono state riconosciute.
15. Inoltre deve risultare quanto segue: per le persone disabili maggiorenni di cui all’art 33, comma 6 della legge n. 104/92 la situazione di gravità della disabilità; per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7) la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente; A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale. Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia Nelle certificazioni deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
16. Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. Si precisa che il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le seguenti modalità: il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; l’attività di assistenza con carattere di unicità a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.
17. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
18. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
19. Tutte le documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
BLOCCO TRIENNALE
20. Il blocco triennale implica la permanenza nella scuola ottenuta per tre anni. Di seguito le condizioni che determinano il vincolo di permanenza triennale: trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole espresse con preferenza puntuale su scuola; trasferimento, nel corso della prima fase dei movimenti, in una scuola del comune di titolarità, anche ottenuta attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale; trasferimento da posto a comune a sostegno e viceversa, all’interno dello stesso comune, nell’ambito della II fase, nonché per la mobilità professionale. Nell’art.22 comma 4 lettera a1)del succitato CCNL si stabilisce, infatti, che “[….] al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”
21. Sono esclusi dal vincolo triennale: i docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’articolo 13 del CCCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse.
22. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di
variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono inoltre detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione awerrà a livello provinciale. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. 4.Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. 5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle
disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
SOSTEGNO
23. I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) solo per posti di sostegno.
24. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
25. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria. 5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2). 6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
26. Nell'ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine: - sostegno per minorati psicofisici; - sostegno per minorati dell'udito; - sostegno per minorati della vista.
27. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.
28. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. ave l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell'ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. 2. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i ~ predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo
domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno. ( Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le '0- medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 11.
PERDENTI POSTO
29. Trattamento dei docenti perdenti posto: Il docente individuato perdente posto può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze. Se non soddisfatto a domanda (o se non presenta domanda) verrà trasferito d’ufficio, prima dei movimenti a domanda della II fase, e assegnato, in ordine di vicinitorietà, ad una scuola del comune di titolarità. Se non soddisfatto nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola della provincia rispettando l’ordine di vicinitorietà tra comuni partendo dal comune di titolarità. In assenza di posti resterà in soprannumero sulla provincia.
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI
30. La pubblicazione dei movimenti avverrà in un’unica data per tutti gli ordini di scuola. Ciò permetterà di recuperare eventuali posti disponibili a seguito dei passaggi di ruolo.
IL NOSTRO MESSAGGIO PER I DOCENTI
Oggi, questo prontuario, cerca di mettere sotto le luci della ribalta I DIRITTI, troppo spesso calpestati, annullati, frullati e miscelati dalla grave incompetenza di chi - in teoria - dovrebbe aver piena contezza della legislazione in materia di diritto scolastico nazionale e, soprattutto, comunitaria.
Nella pratica odierna ciò – con grave nostro rammarico – non si verifica. Troppo spesso abbiamo assistito al calpestio incurante del docente, della sua dignità personale e familiare e, perché no? a questo punto dobbiamo gridarlo a lapalissiane lettere: “DELLA DIGNITÀ ECONOMICA, SPAZZATA DA UNA MOBILITA’ INSANA CHE HA RESO LA VITA IMPOSSIBILE A MIGLIAIA DI INSEGNATI CHE VANTANO ANNI DI SERVIZIO, DI PRECARIATO, ABILITAZIONI, SPECIALIZZAZIONI, FAMILIARI CON 104, PRE RUOLO PARITARIE, CONCORSI VINTI E …CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA!”
Questo prontuario vuole dare voce ad un coro: a tutti i docenti immobilizzati, esiliati, spaesati che debbono fare i conti con il sistema IOL.
Il prontuario è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. SEZIONE MODULISTICA: molte vostre pretese su IOL non possono essere inserite. Poi accade che il MIUR in Giudizio si sveglia dal suo beffardo torpore e solleva l’‘inammissibilità del ricorso perché il docente non ha incastrato la richiesta su IOL (id est: 104 per mobilità interprovinciale, paritarie etc etc). Grazie, enunciamo noi! Se il CCNI non prevede l’inserimento ed IOL non lo contempla, come deve fare lo sfigato docente per intercalarlo? Bene, la soluzione la diamo noi al MIUR. Non lo metti, non me lo vuoi fare inserire, così pensi di fregarmi? E no, mio caro, così non funziona. Noi lo inseriamo lo stesso con dei modelli che il docente avrà cura di allegare in sezione D ed avrà anche cura di inviare a mezzo PEC come specifica istanza. Tiè!
2. SEZIONE RECLAMI: una volta compilata la domanda di mobilità se il docente non ottiene ciò che desidera deve obbligatoriamente reclamare. Lo dice il CCNI, non ci sono Santi che tengano. Il reclamo o la conciliazione sono gli unici strumenti legali che permettono l’istruzione di un eventuale ricorso. Altri strumenti non esistono in rerum natura ed anche in rerum diritto, benché alcuni pensiono il contrario. Quindi, nessun termine di 60 giorni per impugnare il trasferimento secondo la normativa delle decadenze che si applica, invero, SOLO in materia di licenziamenti e trasferimenti coattivi. Vogliamo ricordare ad alcuni geni del diritto (che dovrebbero fare invero i geni delle lampade) che la mobilità è volontaria ed ha durata triennale. Indi, il termine di 60 die non si applica! Questo termine è previsto solo ed ESLCUSIVAMENTE per i trasferimenti imposti dal datore di lavoro. I reclami, le impugnazioni e tutto quello che concerne la mobilità docenti hanno unica fonte: IL CCNI, oltre la normativa in materia di diritto scolastico. Tutto il resto è noia.
3. SEZIONE GIURISPRUDENZIALE: in questa sezione facciamo il punto della situazione. E’ dovere dei legali essere sinceri e concreti. In questi mesi, da quando si è aperta la mobilità nel 2016, abbiamo istruito tanti ricorsi appurando quali Tribunali sono favorevoli e quali contrari. Dal mese di dicembre 2017 abbiamo chiara una cosa: conosciamo TUTTI i Tribunali negativi e positivi. Qui troverete la risposta. Se il vostro foro è tra quelli acidi e cattivi, non demordete: c’è sempre la soluzione del TAR e del Giudice Comunitario per digerire il rospo senza far ricorso al Gaviscon.
Speriamo quindi di aver fatto cosa gradita e simpatica. Questo prontuario è un gesto di riconoscenza per tutti i docenti che in questi mesi si sono rivolti al nostro studio e che con fiducia e passione continuano ad appoggiarsi alla nostra professionalità. Non solo. E’ per tutti i docenti che devono barcamenarsi tra i meandri oscuri della mobilità. La selva oscura non la varcò solo Xxxxx nel mezzo del cammin della sua vita. Oggi, nel mezzo del cammin della vita, migliaia di brave persone sono state catapultate in situazioni assurde. Non si può pretendere che 40, 50 enni che hanno costruito vita e famiglia in un luogo, abbandonino tutto per trasferirsi in ambiti distanti migliaia di km. Chi ha progettato questo sistema ha fallito miseramente, dimostrando di non avere alcuna competenza tecnica, ma ancor di più, di non possedere alcun elemento di moralità.
La mobilità docenti è una grave infamia giuridica frutto di un sistema di governo che sta giocando al fanta diritto.
Con i diritti, pur tuttavia, non si gioca. Con i diritti si deve fare solo una cosa: marciare e non già claudicare. Fino a quando i nostri governanti non
capiranno questo elementare concetto, saremo distanti anni luce dal concetto di Stato di Diritto.
Spero che il mio prontuario Vi sia utile e di ristoro. Nell’augurare a TUTTI di riabbracciare il proprio ambito di residenza, porgo i miei migliori auguri per la nuova mobilità 2019/2020.
Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
La vera civiltà è quando ciascun uomo dà a ciascun altro ogni diritto che pretende per se stesso. (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx)
SEZIONE I – MODULISTICA
Ricorda…
Le istanze di riconoscimento devono essere inserite in allegato D e poi anche inviate a mezzo PEC o RA all’ATP che elaborerà il Vostro movimento. Devi allegare tutti i documenti giustificativi sempre in formato PDF.
1) ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX ART. 33 LEGGE N. 104/1992 PER IL DOCENTE DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE CHE ASSISTE UN
FAMILIARE IN CONDIZIONE DI GRAVITÀ EX ART. 3 COMMA 3
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
Via PEC a:
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO Istanza
riconoscimento precedenza ex art. 33 legge 104/1992 per il docente della mobilità provinciale che assiste un familiare in condizione di gravità ex art. 3 comma 3
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento della precedenza che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente
CHIEDE
Il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 Legge 104/1992 per il docente della mobilità provinciale che assiste un familiare in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 essendo referente unico di
E’ bene all’uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il richiedente è atto lesivo del principio di cui all’art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l’Ordinanza Ministeriale è stata resa palesemente contra legem.
Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.
Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del ricorrente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle
persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.
Alla luce di quanto sopra allega: 1) verbale accertamento medico sanitario disabile con documento di identità 2) dichiarazione di eventuali parenti che non possono occuparsi del disabile più documento di identità 3) certificato di residenza.
Certo di un vostro positivo riscontro Porgo distinti saluti
Data firma
2) ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX ART.21 LEGGE N. 104/1992
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
Via PEC a:
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO Istanza
riconoscimento precedenza ex art. 21 legge 104/1992
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento della precedenza che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente
CHIEDE
Il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 21 Legge 104/1992
Alla luce di quanto sopra allega: 1) verbale accertamento medico sanitario con documento di identità
Certo di un vostro positivo riscontro Porgo distinti saluti
Data firma
3) ISTANZA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
Via PEC a:
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO Istanza
riconoscimento pre ruolo paritarie
Il/La sottoscritto/a
Nato/a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento del punteggio che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente
CHIEDE
Il computo dell’intero punteggio pre ruolo maturato in relazione al servizio prestato in istituti scolastici paritari ai fini della presente domanda di mobilità come da certificati allegati per un totale di punti avendo superato i 180 giorni di servizio.
Ora, è importante considerare, che nel momento in cui il/la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è stato riconosciuto pienamente dall’Ufficio Scolastico Provinciale nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento (GAE)
per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. Ragion per cui non si vedono le motivazioni che spingono il MIUR oggi a negarlo.
“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Id est: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione
dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).
Si allegano i seguenti documenti: 1) certificati di servizio. Certo di un cortese riscontro porgo distinti saluti
Data firma
4) ISTANZA RICONOSCIMENTO SSIS
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
Via PEC a:
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO Istanza
riconoscimento TITOLO SSIS
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento del TITOLO che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente
CHIEDE
Valutare ai fini della mobilità il punteggio SSIS posseduto per un totale pari a punti 12.
Il titolo di specializzazione, infatti, del tutto immotivatamente, è stato estromesso dal computo del punteggio utile per la composizione della graduatorie di mobilità in relazione alla posizione della docente Xxxxx. Una privazione grave, illegittima e priva di base ratificante. Non vi è a chi non sfugge la circostanza che tale punteggio era stato pienamente riconosciuto ai
fini dell’assunzione a tempo indeterminato. E la ratio non è di poco conto. Esiste, infatti, un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all’abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento. Alle abilitazioni SSIS va attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari. Allego alla presente: 1) titolo SSIS.
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.
Data firma
5) ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA PER MINORE DI ETÀ INFERIORE A
36 MESI
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
Via PEC a:
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO ISTANZA
RICONOSCIMENTO PRECEDENZA PER MINORE DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI
ex art. 42-bis d.lgs. 151/01
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento della precedenza che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente
CHIEDE
Di fruire del diritto di precedenza ex art. 42-bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare con figli di età inferiore a 3 anni.
Il Decreto Legislativo n. 151/2001 [“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”], nel
disciplinare “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”, reca in sé un complesso di norme davvero importante per la tutela e il sostegno della famiglia.
Una delle più rilevanti, anche alla luce della durata del beneficio che è in grado di assicurare, è certamente quella contenuta nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
La norma rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole,
promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
Allega alla presente: 1) certificato di stato di famiglia 2) certificato di residenza minore 3) certificato servizio coniuge.
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.
Data firma
6) ISTANZA RICONOSCIMENTO GENERICA
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
Via PEC a:
7) OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO ISTANZA RICONOSCIMENTO
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento DEI TITOLI E PRECEDENZE che di diritto spettano allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente
CHIEDE
Il riconoscimento di punti
Il riconoscimento della precedenza
Allego alla presente i seguenti documenti:
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.
Data firma
DICHIARAZIONE PERSONALE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE
Il/La sottoscritto/a …. nat.. il ….a …. Prov. …..
docente a tempo indeterminato della scuola ………..….. classe di concorso titolare presso
………...……… in servizio presso ………………
ai fini dell’attribuzione dei punteggi e per beneficiare delle specifiche disposizioni contenute nell’O.M. e nel CCNI per la mobilità dell’a.s.
DICHIARA QUANTO SEGUE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione
Residenza
- di essere residente in … Via/Piazza … n. ….int. …. distretto …..
(limitatamente ai comuni con più distretti)
- che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità
Situazione familiare
che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:
Comune di ricongiungimento
- che il familiare: ….. coniuge/genitore/figlio a cui intende ricongiungersi è residente nel Comune di …… con decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità/oppure ove è stato trasferito per servizio il
………. (nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità)
Titoli valutabili
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
- di essere inserito nella graduatoria di merito del concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di scuola ……… (infanzia/primaria/secondaria di I/II grado) di livello pari o superiore a quello di appartenenza, indetto con D.M. n. ….. del ……, posizione ……. con punti
…… per l’insegnamento di …… classe di concorso ……….. e di aver superato la prova facoltativa di lingua inglese nella scuola primaria;
- di essere inserito nella graduatoria di merito del seguente ulteriore concorso pubblico per esami e titoli per l’accesso al ruolo di scuola ……… (infanzia/primaria/secondaria di I/II grado)
di livello pari o superiore a quello di appartenenza indetto con D.M. n. del ……, posizione
……. con punti …… per l’insegnamento di …… classe di concorso ; (solo per le domande di
passaggio)
- di essere in possesso diploma biennale di specializzazione conseguito in corso post-laurea
…………. presso …….. nell’anno ….. per la seguente disciplina/nell’ambito delle scienze dell’educazione ;
- di essere in possesso, oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, di diploma universitario (laurea breve o di primo livello o diploma ISEF) conseguito presso …….. il ;
- di essere in possesso di corso di perfezionamento/master post-universitario di 1° o di 2° livello di durata non inferiore ad un anno …………. attivato dall’Università di nell’a.a.
……… (a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente i corsi di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale)
- di essere in possesso, oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, di laurea con xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di laurea magistrale/specialistica, di diploma accademico di secondo livello, di diploma di accademia di belle arti e/o di conservatorio di musica vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012, conseguito presso ……….. .il ;
- di essere in possesso di “Dottorato di ricerca” conseguito nell’a.a. ….. presso ….. .(un solo titolo);
- (solo per la scuola primaria) di aver frequentato corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica per la lingua …… nell’anno ……. presso ; (un solo corso)
- di aver partecipato agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
(fino all’a.s. 2000/2001) per l’a.s./gli xx.xx in qualità di ;
- Certificati CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al D.D. n. 6 del 16.4.2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 3 del D.M. del 30.9.2011. (NB: il
certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico, sostenuto la prova finale)
- di essere titolare di posto/classe di concorso in esubero provinciale e di aver prestato servizio in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio nell’a.s. 2014/15 classe di concorso ……..
Titoli professionali
- di essere in possesso di abilitazione/idoneità all’insegnamento per posti di personale educativo/scuola infanzia/primaria/secondaria per la classe di concorso/ambito disciplinare
…. conseguita il a seguito di laurea in scienze della formazione/diploma di didattica della
musica/diploma accademico abilitante di secondo livello/SISS/TFA conseguito presso ………..
il ……….. oppure concorso ordinario/concorso riservato/sessione riservata di abilitazione indetto con D.M./O.M. …… dal ……, con punti ;
- di essere in possesso di titolo di studio conseguito al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3)
- di essere in possesso del seguente titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (cancellare l’opzione che non interessa) conseguito presso …. il …. /indetto con D.M./O.M. …… dal ……:
a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa/obbligatoria di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero
- di essere in possesso di titolo di studio ……….. di accesso alla classe di concorso della
tabella C, conseguito presso ……….. il ………..
- di essere in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno polivalente/per minorati della vista-udito – psicofisici, del titolo Montessori/Xxxxxx ……….., conseguito il , presso
……. ai sensi di …….
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.
Data firma
SEZIONE II - RECLAMI E CONCILIAZIONI
RICORDA…
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché, avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.
SE IL TUO MOVIMENTO SI E’ CONCRETIZZATO IN MODO ILLEGITTIMO DEVI FARE MOTIVATO RECLAMO O CONCILIAZIONE ENTRO 10 GIORNI. L’EVENTUALE AZIONE LEGALE POST RECLAMO LA POTRAI PROPORRE ENTRO IL TRIENNIO.
1. RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.
Il/La sottoscritto/a nato/a a
il
residente a in via/piazza n. , in qualità di
in servizio presso l’Istituto di
presa
visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari pubblicata all’albo della
scuola il ,
PROPONE RECLAMO
avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d’istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
Data firma
2. RECLAMO (contenzioso) DEL CCNI SCUOLA PER MANCATO RICONOSCIMENTO PUNTEGGI E PRECEDENZE
Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x XXXX
USR di
ATP di
OGGETTO: RECLAMO
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
CF:
Residente a
PEC
In servizio presso
Ricevuta in data la comunicazione dell’esito della valutazione data da questo Ufficio alla propria domanda di mobilità per l'a.s. -
significa quanto segue.
Dalla notifica è emerso il MANCATO ED IMMOTIVATO RICONOSCIMENTO DEI SEGUENTI
DIRITTI
Tutto quanto sopra premesso lo/a scrivente formula
RECLAMO
1. Affinché, le Amministrazioni intimate:
2. A) In armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento, di cui alle Legge n.241/90, dell'azione amministrativa vogliano applicare il corretto trasferimento presso la seguente SCUOLA/AMBITO
3. Si chiede inoltre al Ministero dell'Istruzione il riesame immediato ed urgente della posizione DELLO SCRIVENTE.
4. B) Nel caso di specie chi scrive è titolare di una situazione giuridicamente rilevante e di un interesse concreto e personale ad avere conoscenza degli atti relativi alla procedura detta. Si fa pertanto istanza affinché, stante l’evidente interesse alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano il procedimento, entro e non oltre i prossimi 30 giorni, dal ricevimento della presente, ex legge 241/90, si dia accesso, si possa accedere ed ottenere, anche in formato elettronico via pec alla istruttoria relativa disapplicazione della norma contrattuale in contrasto, nonché alla relazione tecnica già allegata alla ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità in questione e ai dovuti pareri acquisiti in seno al procedimento.
5. Nel caso di illegittimo diniego, OLTRE IL TERMINE DI GIORNI 15
DECORRENTI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE, l’istante sarà costretto ad adire le opportune sedi legali per far valere i propri diritti e cautelarmene rivalersi sui funzionari responsabili, per far valere il giusto risarcimento del danno e la responsabilità diretta dei funzionari responsabili ex art. 28 Cost. con i propri beni patrimoniali e averi personali.
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.
data firma
3. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
All’ufficio del Contenzioso dell’ufficio scolastico regionale del (inserire regione)
All’Ufficio di segreteria per la conciliazione presso A.T. di (inserire AT che ha gestito la domanda).
OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l’a.s.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………
…………………
nato/a……………………………………………….(……) il residente
a……………………
Via/Piazza… codice
fiscale……………………………………………………
Tel………………………………… cell. e-
mail………………………………
docente con contratto a tempo indeterminato di………………………………………………………………..
avendo presentato documentata domanda di mobilità nella fase (specificare la fase di mobilità a cui si partecipa) per l’a.s.2016/2017, esprimendo l’ordine di preferenza delle scuole/degli ambiti indicato in domanda, allegata a questo atto.
avendo preso visione dell’esito di tale domanda attraverso bollettino pubblicato dall'AT di ………………........................ il ........./ /
avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata, al/alla sottoscritto/a è stato assegnata la seguente destinazione: provincia
scuola/ambito
codice meccanografico
considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e/o dai bollettini provinciali allegati per il posto/classe di concorso sopra indicato di interesse del/della sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti scuole/ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di quello del/della sottoscritto come da prospetto seguente :
PROVINCIA SCUOLA/AMBITO
CODICE MECCANOGRAFICO
DOCENTE ASSEGNATO
PUNTI
FASE
PROVINCIA SCUOLA/AMBITO
CODICE MECCANOGRAFICO
DOCENTE ASSEGNATO
PUNTI
FASE
PROVINCIA SCUOLA/AMBITO
CODICE MECCANOGRAFICO
DOCENTE ASSEGNATO
PUNTI
FASE
PROVINCIA SCUOLA/AMBITO
CODICE MECCANOGRAFICO
DOCENTE ASSEGNATO
PUNTI
FASE
CHIEDE CHE VENGA ESPERITO CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE
nell’ambito della procedura della mobilità fase relativa alla classe di
concorso…………………………
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Dichiara inoltre che il/la sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per le/i seguenti sedi/ambiti :
1.
2.
3.
4. (o più…)
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti. Data firma
4. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
……………………………….
……………………………….
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE 241/90
Il/la sottoscritto/a
Indirizzo Via
CAP Comune
Provincia
Telefono Fax email
Documento di identificazione (da allegare in copia)
n°
in qualità di:
□ diretto interessato
□ legale rappresentante
. (allegare documentazione)
□ procuratore/delegato in carta semplice da parte di
(allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato).
RICHIEDE
□ di prendere visione
□ l’estrazione di una copia fotostatica
□ senza allegati □ con allegati
del seguente documento/dei documenti o come da elenco allegato:
Nel formato (se disponibile)
Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate)
Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.
data firma
SEZIONE III – ORIENTAMENTO DEI TRIBUNALI IN MATERIA DI MOBILITA’
La mobilità voluta dal MIUR è un insieme di illegittimità frutto di un potere amministrativo che ha agito in spregio dei più basilari principi normativi comunitari e costituzionali.
I docenti ESILIATI, di fatto, hanno subito e stanno subendo gli effetti lesivi e deleteri di atti amministrativi illegittimi, frutto di scelte poco oculate che hanno applicato illegittime deroghe al sistema normativo in tema di mobilità, tra i quali, il diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto in istituti paritari e la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 per chi assiste un familiare disabile in condizioni di gravità.
L’esperienza pratica acquisita nel xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xxxxx anche le numerose supplenze) ed i diritti del malato non meritano di essere così annullati!
Per questo abbiamo sempre creduto che tali atti, consacrati ancora nella recente contrattazione collettiva, meritano di essere disapplicati con il ripristino della situazione di legalità in favore del docente.
Ci stiamo battendo su ogni Tribunale del Lavoro, con percorsi più o meno tortuosi.
Attenzione però. Non tutti i tribunali accolgono la lettura positiva del caso. Vi sono Giudici del lavoro che qualificano l’operato del MIUR come corretto e dichiarano la legittimità l’intera procedura di mobilità.
Molti di voi si chiederanno il perché di tale contrasto che di fatto determina una grave disparità di trattamento tra docenti. I fortunati, quindi, che hanno la cattedra o l’assegnazione provvisoria in uno dei tribunali benevoli otterranno vittoria. I più sfortunati che hanno cattedra in ambiti i cui Fori del lavoro sono negativi vedranno rigettato il proprio ricorso! (la competenza del Tribunale del lavoro si determina ex art. 413 comma V
del CPC – ossia è competente il Tribunale dove di fatto il docente esercita la prestazione).
La ragione è semplice. La questione è GIURIDICAMENTE nuova essendo nata in seguito a quanto formalizzato in data 8 aprile 2016, ossia, quando il MIUR ha inaugurato la mobilità dopo il piano straordinario di assunzioni.
Ad oggi vi sono tantissime pronunzie rese dai Tribunali del lavoro, ma non si è ancora arrivati ad un intervento sul punto da parte della Cassazione (materialmente non c’è stato il tempo poiché siamo ancora in fase di appello).
Ecco, il problema è proprio questo: fino a quando la Cassazione non interverrà a Sezioni Unite sull’annosa questione paritarie e 104, i Giudici del Lavoro potranno applicare una interpretazione differente del CCNI.
QUALI SONO I TRIBUNALI CHE ATTUALMENTE RIGETTANO TALI RICORSI:
Ecco un elenco dei Tribunali del lavoro che – in modo del tutto discutibile – qualificano come corretto l’operato del MIUR: Torino, Bergamo, Firenze, Vicenza, Brescia, Vercelli, Asti, Bologna, Rimini, Genova.
Ricorrere su tali fori potrebbe comportare un rigetto del ricorso in primo grado. Il ricorso, quindi, andrebbe presentato solo in prospettiva di un appello, avendo, pertanto, contezza che la domanda potrebbe essere anche non accolta con condanna alle spese.
QUALI SONO I TRIBUNALI CHE ATTUALMENTE ACCOLGONO LE DOMANDE.
Ecco un elenco dei Tribunali in cui il nostro studio ha ottenuto vittoria, anche con provvedimenti bis, tris e quater: Ragusa, Caltagirone, Messina, Patti, Termini Imerese, Palermo, Bari, Taranto, Napoli (anche in appello) e Napoli Nord, Pisa, Trieste Milano e Modena, La Spezia, Salerno, Tribunale dell’Aquila, Catania.
TRIBUNALI DOUBLE FACE J
Vi sono anche dei fori in cui la sezione lavoro adotta differenti provvedimenti: ossia potrebbe accadere che il Tribunale di Roma o di Milano accolgano per voce di un giudice istruttore le domande sul riconoscimento del pre ruolo o 104 e per mezzo di un altro, invero, lo negano.
COSA FARE? Occorre aver piena contezza, prima di intentare una causa a vuoto, su che foro il docente dovrà ricorrere in base alle norme sulla competenza e poi valutare se fare ugualmente ricorso ai fini dell’appello.
Tutti gli interessati, quindi, potranno parlare con i nostri legali al fine di poter acquisire tutte le informazioni necessarie in relazione alla propria e personale situazione curriculare.
Lo studio ha anche avviato una petizione al parlamento Europeo ed un ricorso collettivo al Consiglio di Stato.
Ci vorrà del tempo ma prima o poi tutti potranno far valere tale diritto. Occorre tanta pazienza e tanta volontà nell’attendere i tempi – lunghi – della nostra vacillante giustizia.
SEZIONE IV – RICORSO CAUTELARE EX 700 0 RICORSO DI MERITO?
Cosa fare se si ottiene ordinanza cautelare?
Molti docenti spesso domandano il perché non si possa azionare un ricorso cautelare ex 700 nel loro caso curriculare.
Le ragioni sono molteplici.
1. Se il docente è in Assegnazione Provvisoria non si può presentare un cautelare atteso che l’interessato si trova, se pur provvisoriamente, nel proprio ambito di residenza fino al 31 agosto. Quindi, considerato che in tali casi manca il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, fare un 700 per i docenti in AP è come proporre un ricorso già perso in partenza. La ratio è evidente: non si può fare un ricorso per far approdare a casa il docente se il docente si trova già a casa. Sarebbe una contraddizione in termini. Chi ha l’AP potrà proporre SOLO un ordinario giudizio di merito PRESSO IL FORO DI AP DOVENDOSI DICHIARARE LA COMPETENZA DEL GDL EX ART. 413, COMMA V CPC - ID EST: COMPETENZA DOVE DI FATTO IL DOCENTE HA IL MONTE ORE DI LAVORO E DOVE RENDE LA PRESTAZIONE).
Non tutti presentano i requisiti per presentare un 700. Ipotesi di scuola: docente spedito in ambito distante che non ha ottenuto assegnazione provvisoria. Bisogna capire che esigenze cautelari aziona. Se vi sono familiari con handicap grave, minori, coniuge ed esigenze particolarmente gravose, si può tentare il 700. Attenzione però: dipende tutto dal Tribunale su cui si cade. Se il foro è negativo, anche situazioni altamente complesse non vengano accolte. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER RICORRERE? La presenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, occorre dimostrare al Giudice le buone ragioni di diritto e la presenza di una esigenza cautelare contraddistinta dalla presenza di un pregiudizio attuale, grave ed irreparabile.
Quindi, potranno ricorrere con il 700, in via generale, solo i docenti che presentano le seguenti condizioni da documentare:
Presenza di figli di età inferiore ai 36 mesi.
Presenza di figli di età inferiore ai 18 anni.
Possesso dei requisiti di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 (sia personale che dei figli o familiari conviventi).
Assistenza ad un familiare che presenta i requisiti di cui alla L. 104/92 Coniuge disoccupato.
Coniuge appartenente alle forze dell’Ordine che ha ottenuto trasferimento d’Ufficio.
Possesso di punteggio accumulato presso istituti paritari.
Prova certa, in seguito ad esercizio del diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, di essere stati superati da docenti aventi punteggio inferiore.
Situazioni da valutare caso per caso che determinino una lesione dei diritti del docente.
NB: la presenza anche di un solo requisito permette la possibilità di presentare il ricorso in via d’urgenza. Non è necessario che coesistano i requisiti sopra rassegnati.
2. Chi non può azionare il 700, invece, dovrà fare un ricorso di merito che terrà conto delle lungaggini dei Tribunali. Esempio: Se depositate un ricorso di merito a marzo 2018, potreste aver fissata l’udienza anche alla fine del 2019. Certo, dipende molto dal Tribunale. Se il foro è piccolo ed ha un carico di lavoro non rilevante potreste avere anche presto la vostra udienza. Se il foro è grande (tipo il tribunale di Milano) la tempistica è molto lunga.
3. Chi ottiene un cautelare verrà assegnato provvisoriamente al proprio ambito di residenza. In tali casi l’ordinanza cautelare dovrà essere notificata a mezzo PEC all’USR ed ATP di competenza, oltre ad essere allegata alla domanda di mobilità in allegato D per le mobilità successive, se ancora non è stato definito il giudizio in fase di merito. Il Giudizio definito con sentenza di merito comporta l’assegnazione definitiva con sentenza passata in giudicato. IN tali casi stappate una bottiglia e se il MIUR non ottempera gli si può sempre fare il giudizio di ottemperanza al TAR!
SEZIONE V – LETTERA APERTA CONTRO LA MOBILITA’ DOCENTI
Per le mie amiche docenti, ho scritto questa lettera al Direttore di una importante testata giornalistica. In attesa di una Sua risposta vi rimettiamo il testo:
Carissima Direttrice, buonasera.
Credo che la Sua rivista possa essere di aiuto per risolvere problematiche dove la politica è SORDA o fa finta di esserlo (la seconda opzione, a mio modesto avviso, vince facile nel caso che a breve le rappresenterò)
Veniamo al sodo. Le scrivo su mandato di circa 400 donne (id est: tutte insegnati) costrette dalla buona scuola ad abbandonare famiglia, affetti, genitori e figli per prendere servizio presso un ambito scolastico lontano anche 1000 km dalla propria abitazione: le donne del famoso piano di mobilità territoriale 2016/2017 voluto da Xxxxx e dal suo competente entourage.
Una premessa a tal uopo si impone. Queste donne – di sovente – vengono dipinte come delle irriconoscenti- scansafatiche che non hanno la benché minima intenzione di prestare un legittimo sacrificio a fronte di un posto di lavoro sicuro a tempo indeterminato.
“Le classiche donne del sud che non vogliono lavorare” mi è stato detto – de visu – da un giudice dove trattavamo in udienza il caso e che penso che a breve denunzierò al CSM. Ovviamente si tratta di una lettura errata, fondata su un luogo comune che spesso piace alla stampa ed alla TV. Le cose infatti stanno diversamente. Si tratta di donne, spesso ultracinquantenni, che dopo anni di precariato nella scuola, hanno il sacrosanto diritto di rimanere nelle sede lavorativa più vicina alla propria famiglia.
Purtroppo, abbiamo assistito in questi giorni alla consumazione della assurda devastazione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di docenti di ruolo
della scuola pubblica, costretti a trasferirsi in luoghi molto distanti dal luogo di residenza abitativa personale e familiare, dopo essere stati assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016, all’esito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art.1, commi 95 ss., della legge n.107/2015, in cui nessuna delle mie clienti ha avuto la possibilità di scegliere la sede definitiva di servizio, assegnata invece d’ufficio dal cervellone del MIUR sulla base di un algoritmo segreto poi smascherato dal TAR Lazio come fallace.
Coerentemente alla normativa che oggi si assume violata, il MIUR, in sede di mobilità, avrebbe dovuto predisporre una graduatoria nazionale, basata sui titoli di merito e di servizio, oltre che familiari, attribuendo, per l’effetto, un determinato punteggio a a tutti i docenti di cui alle fasi b e c della L. 107/2015, a prescindere dallo specifico canale di assunzione.
Anche la sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale consente di far luce e di risolvere molte delle criticità derivanti dalla estrema gravità dei comportamenti assunti dalla pubblica amministrazione scolastica nei confronti di decine di migliaia di docenti assunti nelle c.d. fasi b) e c) dell’art.98 della legge n.107/2015 del c.d. piano straordinario di assunzioni del precariato scolastico. A tale aspetto occorre far riferimento per cogliere a fondo il significato di tutto il complesso dei diritti afferenti i rapporti economici ed etico – sociali oggi violati. Il riconoscimento del diritto al lavoro, collegato ad esigenze di ordine personale e a valori di natura sociale, si richiama, infatti, al principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione, per garantire tutti i lavoratori, rispetto ai quali lo Stato si assume l’obbligo di rimuovere gli
ostacoli impedienti la loro partecipazione alla vita collettiva. Si profila così la più ampia tutela della posizione dei ricorrenti, estesa anche alla considerazione del valore del “diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro”. Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore.
Facciamo 2 conti.
1. Il docente italiano ha uno stipendio medio di circa 1.400,00 Euro mensili (il più basso d’Europa).
2. Una volta trasferito al nord, dovrà inevitabilmente prendere in locazione un immobile.
3. Secondo il mercato immobiliare delle locazioni, il prezzo di tali contratti si aggira intorno agli 800,00 euro (abitazione dignitosa – bivani).
4. Quindi, facendo un rapido calcolo matematico: 1400,00 – 800,00 → 600,00.
5. Con le residue 600,00 Euro il docente dovrà coprire i costi relativi alle utenze (circa 200,00 euro mensili), al proprio sostentamento alimentare (circa 200,00 mensili) ed agli spostamenti mensili in aereo per poter riabbracciare i propri cari, principalmente i figli minori (200 euro settimanali costi biglietti aerei, ove si trovano a tale costo). Oltre le varie ed eventuali (farmaci, spese mediche, trasporti, benzina etc etc). 6. Quindi 600,00 – 200,00, – 200,00 – 200,00 *4 settimane: – 600,00.
7. Orbene, alla fine del mese il docente sarà sotto di ben Euro 600,00, con l’inevitabile conseguenza che dovrà richiedere, se gli va bene, il supporto
economico di amici e xxxxxxx (per i fortunati che hanno il coniuge impiegato). Si pensi ai docenti che hanno i coniugi disoccupati, cassaintegrati, licenziati).
Xxxx, le ho appena rappresentato che tragedia immane si sta consumando in danno di queste donne che hanno subito una mobilità obbligatoria, non prevista dal punto di vista normativo, resa in spregio delle più basilari norme nazionali e comunitarie, prima fra tutte, l’art. 3 della Costituzione. Le mie clienti appartengono alle più disparate categorie femminili. Dalla donna single con genitori anziani rimasti soli, alla donna separata con figli minori, alla madre con figli affetti da grave disabilità, fino a donne che hanno un tumore e che, a causa di una condotta amministrativa resa certamente contra legem , oggi sono costrette ad allontanarsi sole in una città a loro sconosciuta, senza il minimo aiuto di amici o parenti. Ci sono anche madri di minori di 36 mesi costrette a separarsi dai bimbi (se lavorano Xxxxxxxx, Xxxxxxx Direttrice, una donna, con casa e mutuo da pagare a Palermo, obbligata a condurre in locazione un immobile a Milano, ma con i figli minori a Palermo, con 1.400,00 euro al mese da dividere tra le spese di Milano e quelle di Palermo. Il Caos.
Ora, se l’allontanamento fosse corretto dal punto di vista legale, ok, ci potrebbe anche stare, ma se la mobilità si è consumata in modo illegittimo?
In parole povere. Se lei fosse conscia che il suo allontanamento è ingiusto perché il MIUR ha deciso deliberatamente di favorire alcune categorie di docenti in luogo della propria, anche grazie al magico gioco dei sindacati, cosa farebbe contro un sistema che si accanisce sempre contro i più deboli? Il dato è allarmante. In questi mesi ho rappresentato le mie clienti (oramai siamo in simbiosi scambiandoci messaggi in chat anche alle 6 del mattino) in
tutti i Tribunali italiani. Alcuni giudici hanno accolto la nostra tesi difensiva, qualificando l’operato del MIUR illegittimo ed ordinando il trasferimento della docente vicino ai propri cari, altri no. Ed ecco l’ennesima ingiustizia: la differente lettura del caso reso da un magistrato in casi IDENTICI. E’ tutta questione di fortuna. Se il Tribunale di Palermo censura la procedura renziana non è detto che il Tribunale di Brescia faccia lo stesso. Così, tante donne, rappresentate dal medesimo avvocato, con identica strategia difensiva, hanno un trattamento differente atteso che la questione è fresca e non vi è una pronunzia della Cassazione che dirime il contrasto. Xxxxx ritorna a casa, Xxxx no perché il Xxxxxxx ha così deciso e l’udienza è tolta!
Il piano di mobilità di Xxxxx pecca di motivazione: ancora non ci è dato sapere perché insegnati con 2 anni di servizio hanno superato nelle graduatorie di mobilità le mie clienti che vantano anche 25 anni di servizio. La questione è proprio questa dal punto di vista legale. La domanda di mobilità delle mie clienti andava valutata applicando i principi di concorsualità, anzianità e meritocrazia.
Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR – in quanto la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità – AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi.
Criteri oggi del tutto annullati. Per questo non possiamo darci pace. Per questo da quasi 2 anni stiamo tappezzando di ricorsi tutta la penisola.
Per far valere la priorità del punteggio e dell’anzianità di servizio (curricula professionali) su ogni altro discrezionale criterio.
Spero di aver rappresentato la questione in modo semplice e lineare. Anche se, vista la delicatezza del tema, non basterebbero 100 pagine per entrare nel merito della questione.
Le ho scritto perché tramite il suo giornale si potrebbe aprire anche un’inchiesta sul caso o, chissà, un canale di comunicazione con la Ministra che, purtroppo, nonostante le nostre articolate diffide, ancora non ha riposto a nessuno dei quesiti formalizzati.
Abbiamo anche depositato una mega istanza alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. IL caso è stato preso in esame, ma passeranno anni prima che la Corte si pronunzi.
Per questo chiediamo il Vostro aiuto. Perché attraverso un canale mediatico come il Vostro possa aprirsi un canale di dialogo con le istituzioni.
Noi siamo pronte a tutto. Anche a scendere in piazza per far valere il diritto di rango costituzionale e comunitario. Le donne della scuola vogliono riprendersi le proprie famiglie. Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all’art. 37, che “le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”.
Il MIUR sta operando in modo scorretto e sta rendendo direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all’accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che
intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività .
Spero che possiate dare riscontro a questa lunga e mail.
Un saluto affettuoso a Lei cara Xxxxxxxxxx ed a tutto il suo fantastico staff. avv Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
per le DONNE della mobilità scolastica territoriale
SEZIONE VI – SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Vi raccontiamo la storia del MIUR che in spregio alla normativa costituzionale e comunitaria ha creato due distinte categorie di docenti: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE
E QUELLI CUI E’ NEGATO TALE DIRITTO. IN PAROLE POVERE: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B.
UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA. DA BRIVIDI.
Nella compilazione delle graduatorie di mobilità le amministrazioni scolastiche interessate devono obbligatoriamente tener conto del sistema delle precedenze vantate e dichiarate da ciascun docente.
Fonte del sistema delle precedenze è il CCNI che prevede il seguente sistema:
1. DISABILITA' E GRAVIMOTIVI DI SALUTE - Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti
condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.
2. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTIO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO / NELLA SCUOLA DI PRECEDENTETITOLARITA' - Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito.
3. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.
4. ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE - Viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.lg. n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, ~i / conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria V competente, esercita tale tutela.
5. PERSONALETRASFERITOD'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTEIL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’.
6. PERSONALECONIUGEDI MILITAREO DI CATEGORIAEQUIPARATA.
7. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.
8. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.
9. E per i docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale è riconosciuta la precedenza per assistenza ad un familiare disabile? NO!!!
E ciò in grave lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32. SEMBREREBBE QUINDI CHE PER IL MIUR ESISTANO DUE CATEGORIE DI DOCENTI: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE E QUELLI CUI E’ NEGATO TALE DIRITTO. IN PAROLE POVERE: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B: UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA.
10. Il docente che partecipa alla mobilità docenti in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il disabile a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto su IOL; il sistema Istanze on line al punto 29 non lo permette.
11. E’ bene all’uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il ricorrente è atto lesivo del principio di cui all’art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 è stata resa palesemente contra legem.
12. Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
13. La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.
14. Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del docente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
15. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.
16. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con
precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi.
17. Il docente, quindi, chiede la disapplicazione delle norme contrattuali laddove derogano alla Legge non riconoscendogli il diritto di precedenza previsto ex lege.
LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA DEL SISTEMA MOBILITÀ:
IL TESTO UNICO
Per la migliore comprensione di quanto si va dicendo, appare opportuno prendere le mosse dall’analisi della disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto “gerarchico” tra le fonti di diritto in subiecta materia di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale.
La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt.462-466 del D.Lgs. n.297/1994, mentre la mobilità d’ufficio è regolata dagli artt.467-469 del
T.U. sulla scuola e riguarda esclusivamente in caso di soppressione di posto o di cattedre o l’accertata situazione di incompatibilità ambientale
di permanenza del personale docente nella scuola o nella sede (art.467, comma 1).
Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (sostituito dall’ambito territoriale subprovinciale, nell’organico dell’autonomia), come disciplinato dall’art.464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale e interprovinciale, disciplinati dall’art.465 D.Lgs. n.297/1994.
L’art.470 D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell’assegnazione provvisoria di sede di cui all’art.475 dello stesso Testo unico.
E’ anche noto che le modifiche introdotte dalla riforma “Brunetta” all’art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego hanno capovolto l’originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l’art.40, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n.165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all’organizzazione degli uffici.
Xxxxxx, le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimenti a domanda e di mobilità professionale sono state
illegittimamente derogate dal CCNI dell’8 aprile 2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 all’esito delle fasi “B” e “C” del piano straordinario di immissioni in ruolo.
In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 1, CCNI dell’8 aprile 2016 «le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell’art. 399 del dlgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.».
Tuttavia, l’art. 399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 vieta espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi “B” e “C” del piano straordinario (e, generaliter, di tutti gli assunti nell’anno scolastico 2015/2016).
La domanda di mobilità DEL DOCENTE DEVE ESSERE valutata applicando i principi di concorsualita’ e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dalla ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e
buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108,
l. n. 107/2015, dell’art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’o.m. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.
Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.
Da qui l’errata applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l’eccesso di potere l’irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.
OPUSCOLI
RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PARITARIE: IL PUNTO DELLA QUESTIONE
a cura dell’avvocato Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
A quasi due anni dalla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016, appare utile tirare le somme su una questione che ancora non trova soluzione decisiva.
E’ vero, sono tanti i provvedimenti che abbiamo ottenuto dai Tribunali del lavoro di tutta la penisola che hanno riconosciuto il pre ruolo per intero, sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera, ai nostri ricorrenti,
pur tuttavia, è anche vero, che sono parecchi i docenti che hanno avuto un giudizio negativo sul punto.
La motivazione è semplice. Vi è un contrasto giurisprudenziale tra i fori di merito e, la Cassazione, non si è ancora espressa con significativo approdo sulla questione. La ratio è evidente: la questione è giovane, essendo stata elaborata in modo totalmente distorto dal MIUR nel 2016 quando, in modo del tutto estraneo da qualsiasi logica giuridica, ha deciso, in difetto di motivazione ed in eccesso di potere, che il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto, in quanto non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.
Ovviamente il MIUR è fuori tema e la sua condotta è totalmente avulsa dagli standard normativi costituzionali e comunitari.
Caro MIUR, ma quanto sei in torto….!
Mi chiedo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all’anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?.
Xxxxxxxx di docenti, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.
I docenti del pre ruolo paritario, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.
In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
Punto. La questione è così lineare dal punto di vista normativo che non genera alcun dubbio interpretativo.
Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa battaglia. Da quando i nostri occhi increduli hanno letto il testo dell’O.M. 241/2016 nella parte in cui in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile!
Da qui, il deposito di più di 150 ricorsi a tappeto su tutta la penisola, compresa la richiesta di annullamento di atti di macro organizzazione dinanzi la giurisdizione amministrativa del TAR Lazio.
Ma nonostante ciò, a pochi mesi dall’apertura della nuova contrattazione, le amministrazioni scolastiche centrali fanno orecchie da mercante.
La nuova CCNI sicuramente applicherà i medesimi criteri – illegittimi ed ingiusti – degli anni precedenti. Negando valore e punteggio a tutti i docenti che hanno reso una prestazione in eguale dignità professionale, rispetto ai colleghi che hanno maturato il pre ruolo nello Stato e che oggi possono farlo valere.
Una sola amara constatazione: Fantadiritto elaborato dal MIUR in danno dei docenti in buona fede.
Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.
Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare (come spesso evidenzia la difesa del MIUR) il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia
giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.
Pertanto, la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 dev’essere disapplicata, con affermazione del diritto al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l’a.s. 2017/2018 nonché per quelle successive, del servizio d’insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione del relativo punteggio.
Questo è quello che chiediamo e questo è quello che, prima o poi, otterremo per tutti i nostri ricorrenti.
Perché è una lunga battaglia dove, alla fine, trionferà la giustizia. Non importa quando e come. Alla fine tutti i docenti del pre ruolo potranno finalmente avvalersi di un diritto negatogli per troppi anni a causa di condotte certamente censurabili dal punto di vista giuridico e morale.
Io credo fermamente che l’ora più bella di qualsiasi uomo, la più grande realizzazione di ciò che ha più a cuore, è quel momento in cui ha messo il suo cuore in una buona causa e giace esausto sul campo di battaglia – vittorioso.
PARITARIE ASPETTI LEGALI E GIURISPRUDENZIALI
Il punteggio paritarie post 2001 DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATO AI FINI DELLA MOBILITA’ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.
La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34
Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).
Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche. In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è stato riconosciuto pienamente dall’Ufficio Scolastico Provinciale nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, prima di entrare in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, dopo l’immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso che il servizio prestato nelle scuole paritarie non
è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, anni di servizio. La condotta ascrivibile alle Amministrazioni procedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Id est:
«il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Si ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il
potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la “parità”, a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell’originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell’ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.” Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.Bene, il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessamisura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi,
dal punto di vista legale. Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.
Da ciò discende che la negazione formalizzata nell’atto contestato è stata resa palesemente contra legem. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168).Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell’abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs.
n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.
Non solo. Lo stesso MIUR con Decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 (cfr. All.
14) ha fatto propri tali principi ove si consideri che: Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”.
Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell’equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiara la Suprema Corte che l’equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione
economica dell’ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.
Ed ancora: “Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuoleparitarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita” (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuoleparitarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria ( e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).
Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 – 2017/2018.
Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: l’entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici …”
ASSEGNAZIONE POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA – ILLEGITTIMITA’
a cura dell’avvocato Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Questa sofferente mobilità territoriale docenti sta sfiancando tutti, persino noi legali costretti a barcamenarci tra i meandri della PA scolastica che neppure ottempera i provvedimenti vittoriosi passati in giudicato. Non vi è
certezza del diritto. Non vi è certezza di nulla. Xxxx, di una sola cosa siamo certi: l’Italia è nelle mani di nessuno.
E la cosa ci fa tremare.
Tutto è difficile nella debilitata Italia. Non si rispetta la legge quando questa è giusta, vi sono, di contro, leggi rese ad hoc per pochi fortunati, la disparità di trattamento è all’ordine del giorno, rectius: dei minuti, e le persone per bene, quelle che meriterebbero un po’di pace, vengono favorite in luogo dei prediletti delle caste. Vedi le ultime notizie afferenti i concorsi truccati nelle università.
Che dire: un quadretto niente male.
Il MIUR sta continuando a giocare con il fuoco. Calpestando il diritto di migliaia di soggetti che sono stanchi anche di ricorrere all’aiuto di noi avvocati. Credo, infatti, che gli unici, ad oggi, a beneficiare di queste condotte amministrative rese in spregio delle più basilari norme costituzionali e comunitarie siamo proprio noi legali. Diciamolo, il lavoro non ci sta mancando L.
Ma non è questo il punto.
Siamo stanchi di sbattere la testa contro mura di gomma, dove le ingiustizie si registrano all’ordine del giorno.
Parliamo in questa sede delle modalità con cui sono stati assegnati i “posti di sostegno in deroga” all’inizio di quest’anno scolastico.
Per coprire quei posti non potevano essere nominati i supplenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, ma dovevano prioritariamente
essere assegnati i docenti di ruolo richiedenti assegnazione provvisoria, oggi ubicati nelle più disparate zone d’Italia dopo le assunzioni della “buona scuola”.
Si rammenta, che nell’attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto.
Il personale di ruolo a tempo indeterminato che ha fatto domanda di assegnazione provvisoria nella Provincia di residenza doveva essere accontentato. Pur tuttavia, tale priorità, non è stata rispettata con conseguente danno cagionato a migliaia di docenti, costretti oggi a fare i conti con una imposizione illogica, incoerente e priva di motivazione.
Che senso ha favorire chi non è di ruolo?????
Il MIUR sta errando, con gravissime ripercussioni anche dal punto di vista risarcitorio.
Dopo aver verificato l’inesistenza di personale specializzato, il MIUR, invero, era tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che avevano fatto domanda di assegnazione provvisoria e che erano, dunque, inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato!
Ancora prima che giuridicamente legittimo – come affermato da diversi fori interpellati al riguardo – questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo.
Come dall’art. 3 CCNI oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente…”
Il MIUR, quindi, ha ritenuto di dover assegnare i posti di sostegno in deroga, ai docenti precari anziché ai docenti di ruolo richiedenti l’assegnazione provvisoria interprovinciale.
Tale illegittimità si riscontra poiché la condotta del MIUR è in contrasto, in proposito, con il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici 2015/2016, allegato alla nota MIUR n. 6753 del 27.02.2015 che, al riguardo, espressamente prevede che “In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. TALI POSTI DEVONO ESSERE ASSEGNATI CON PRIORITÀ A DOCENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON PROVVEDIMENTI DI DURATA ANNUALE E, IN SUBORDINE, A SUPPLENTI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.
ORGANICO POTENZIATO: ECCO COME LE CONDOTTE APPLICATE STANNO LEDENDO LA DIGNITÀ E IL PATRIMONIO PROFESSIONALE DI MIGLIAIA DI DOCENTI
a cura dell’avvocato Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
L’utilizzo dell’organico potenziato sta determinando una gestione poco parziale del personale docente, la cui ratio normativa è da rinvenire nel piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107 del 2015.
Nella specie, si assiste a condotte che travalicano i limiti della discrezionalità amministrativa dei DS, attraverso direttive che eludono, non solo norme contrattuali ancora vigenti, ma addirittura attuano, condotte contra legem.
Parliamo ovviamente dai cosiddetti insegnanti di “potenziamento”, reclutati tramite la popolare fase C, comandata dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea.
Più di una scuola utilizza illegittimamente i docenti di potenziamento, su spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore, disponibili e vacanti nell’organico dell’autonomia, attraverso un atto di assegnazione deciso dal Dirigente, in difetto di un’equa ripartizione delle ore.
Ora, appare utile rammentare che l’atto di assegnazione deve essere ascritto a principi di tutela amministrativa quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali dirigenziali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Xxxxx 241 del 1990.
Non solo. E’ bene che si sappia che non esistono distinzioni contrattuali tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche. Comunità scolastica, amministrata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;